Sentenza 5 maggio 2016
Massime • 1
Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653, cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare. (Fattispecie in tema di lottizzazione abusiva in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse ad impugnare, precisando che solo la formula assolutoria "perchè il fatto non sussiste" preclude la via ad un possibile giudizio civile, in considerazione, nel caso concreto, della presenza delle parti civili e delle conclusioni dalle stesse rassegnate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2016, n. 26109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26109 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2016 |
Testo completo
26 109 / 16 д REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent.n. sez. 913/2016 IO D'Isa - Presidente - Pasquale Gianniti UP 05/05/2016 - Relatore - Gabriella Cappello R.G.N. 41285/2015 Antonio RD Tanga Giuseppe Pavich ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL OG ES, nato il [...] LL OG IO, nato il [...] LL OG RD, nato il [...] avverso la sentenza n. 3410/2012 del 20/06/2014 della Corte di appello di AR visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
udito i difensori, avv. Francesco Rotunno, in sostituzione dell'avv. D'Aluiso Salvatore, per la parte civile Comune di Grumo Appula, avv. Francesco Rotunno per la parte civile Parco Nazionale dell'Alta IA, avv. Rosario Cristini per la parte civile Codacons, l'Avv. Alessandro Amato per la parte civile WWF, che hanno concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi, e, in subordine il rigetto degli stessi;
uditi i difensori, avv. Tullio Bertolino e Luigi Paccione (che depositava copia della sentenza n. 6099 del 11/12/2014 del Consiglio di Stato) per i ricorrenti LL OG UD e LL OG RD, nonché l'avv. Francesco Paolo Sisto per il ricorrente LL OG ES, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di AR con sentenza 28/11/2010 confermava la sentenza 16/10/2009 del Tribunale di AR, sezione distaccata di Modugno, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di LL OG ES, LL OG UD e LL OG RD in ordine ai reati: a) di cui al D.Lgs n. 42/2004, art. 142, lett G e F, artt. 143, 146 e 181; b) di cui all'art. 30, in relazione alla L. n. 394 del 1991, art. 6, comma 3; c) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); d) di cui all'art. 44 lett.e) del DPR n. 380/2001; f) di cui all'art. 734 c.p.; g) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), b) e : E c), per essere detti reati estinti per prescrizione, ed era stata disposta la confisca dei suoli e delle opere su essi realizzate. In sintesi, le violazioni edilizie e paesaggistiche di cui ai vari capi di imputazione erano state contestate agli imputati per avere realizzato in zona agricola, sottoposta a vincoli paesaggistici di varia natura - Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio della Regione Puglia, area protetta ZPS Alta IA, zona SIC un opificio per la produzione di fertilizzanti biologici e - trasformazione di prodotti agricoli in compost, nonché un impianto per attività floro-vivaistica in serra, in difformità dei progetto approvato ed in violazione dei predetti vincoli di inedificabilità assoluta, determinando una trasformazione urbanistica ed una modificazione dell'assetto del territorio rispetto alla sua destinazione. La Corte territoriale dopo aver escluso che ricorressero le condizioni per - l'assoluzione degli imputati con formula ampia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. - quanto al reato di lottizzazione abusiva, affermava che le opere realizzate risultavano totalmente difformi dal progetto approvato con Delib. NC di AR n. 424 del 04/09/2000 e che tali difformità avevano determinato una modificazione sostanziale delle opere ai sensi della D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27 (cosiddetto Decreto Ronchi), a nulla rilevando che sotto il profilo edilizio le modifiche apportate avessero determinato l'impegno di una superficie di suolo di minore estensione. La Corte, richiamando sul punto la sentenza di primo grado, disattendeva l'assunto difensivo secondo il quale le opere in questione non presupponevano la realizzazione di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e, pertanto, non integravano la fattispecie della lottizzazione abusiva.
2. La Terza Sezione Penale di questa Corte regolatrice - investita dei ricorsi proposti, tramite i rispettivi difensori di fiducia, dagli imputati LL OG ES e LL OG RD con sentenza n. 44908 del 25/10/2012 ha 2 annullato la sentenza della Corte di appello territoriale rinviando per nuovo esame ad altra Sezione della stessa Corte.
3.La Corte di appello di AR, quale giudice di rinvio, con sentenza emessa in data 20 giugno 2014, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha assolto gli imputati LL OG ES, LL OG UD e LL OG RD dalle imputazioni loro ascritte con la formula perché il fatto non costituisce reato;
ed ha conseguentemente ordinato il dissequestro dei suoli indicati nei capi di imputazione con le opere su di essi insistenti, con restituzione agli aventi diritto.
4. Avverso la suddetta sentenza propongono distinti ricorsi, tramite i rispettivi difensori di fiducia, l'imputato LL OG ES, nonché gli imputati LL OG RD e LL OG UD. Entrambi i ricorsi attingono, sotto l'aspetto materiale, l'imputazione di lottizzazione abusiva, originariamente contestata agli imputati. La costituita parte civile Parco Nazionale dell'Alta IA resiste con memoria.
5. Il ricorso presentato nell'interesse dell'impuato LL OG ES è affidato ad un unico motivo di ricorso nel quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata osservanza dei principi di diritto affermati e dei rilievi mossi da questa Corte con sentenza di annullamento. Al riguardo, il ricorrente rileva che la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, ha tenuto conto dei suddetti principi e rilievi al fine della valutazione della sussistenza della buona fede e della esclusione dell'elemento psicologico del reato, ma non anche, come pur avrebbe dovuto ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento materiale del reato. In particolare, secondo il ricorrente, il giudice di rinvio: da un lato, ha ignorato ancora una volta la determina dirigenziale n. 91 del 21 agosto 2001 della NC di AR (con la quale si era preso atto delle modifiche apportate in corso d'opera, qualificate come soluzioni tecniche che costituivano un miglioramento funzionale ed ottimizzavano l'esercizio dell'impianto); e, dall'altro, ha erroneamente ritenuto che la sua valutazione era circoscritta alla sussistenza o meno della buona fede degli imputati (mentre invece comprendeva anche l'elemento materiale): sarebbe stato sufficiente per il giudice di rinvio valutare correttamente la portata delle sentenze AR AR (che avevano stabilito la legittimità degli atti amministrativi e che avevano autorizzato gli imputati a tenere le condotte contestate) e la determina dirigenziale n. 91 del 2001 della NC di AR, per giungere ad una assoluzione per insussistenza del fatto. L'assoluzione con la 3 q formula "perché il fatto non costituisce reato" (in luogo di quella "perché il fatto non sussiste"), secondo il ricorrente, lascia aperta la via per un giudizio civile di risarcimento del danno e, pertanto, giustifica la richiesta di annullamento.
6. Il ricorso presentato nell'interesse degli imputati LL OG RD e LL OG UD è affidato a due motivi di ricorso.
6.1. Nel primo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione per essersi la Corte territoriale non uniformata al principio di diritto indicato da questa Corte nella sentenza di annullamento n. 44908 del 16/11/2012, circa la verifica della sussistenza dell'elemento materiale del reato in contestazione, con conseguente difetto assoluto di motivazione sul punto. Secondo il ricorrente, la Corte di Cassazione aveva demandato al Giudice di rinvio di svolgere una approfondita analisi sulla ricorrenza o meno delle condizioni che avrebbero potuto sostanziare una "variante sostanziale nella realizzazione dell'impianto" di compostaggio, perché, soltanto nel caso in cui le modifiche apportate all'impianto avessero rivestito il carattere di "variante sostanziale" sarebbe stata necessaria una nuova approvazione del progetto (e, difettando tale nuova approvazione, l'edificazione sarebbe stata illegittima ed integrato l'elemento materiale del reato di lottizzazione abusiva); al contrario, nel caso in cui le modifiche apportate all'impianto non avessero rivestito il carattere di "variante sostanziale", non sarebbe stata necessaria alcuna nuova approvazione del progetto (e, pertanto, l'edificazione sarebbe stata del tutto legittima, perché fatta in conformità della delibera n. 424/2000 della Giunta della NC di AR, e sarebbe insussistente anche l'elemento materiale del reato di lottizzazione abusiva). Sotto altro profilo, la motivazione del Giudice di rinvio è inficiata dal vizio denunciato dal momento che l'assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato sarebbe dovuta passare, dal punto di vista giuridico- argomentativo, attraverso l'affermazione della sussistenza della materialità del fatto illecito, mentre la Corte territoriale non aveva per l'appunto affrontato il punto di diritto, che pure ad essa era stato sottoposto, concernente la sussistenza di una variante sostanziale.
6.2. Nel secondo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della consulenza di parte a firma del Prof. Ing. Giovanni Fuzio (in base alla quale nel caso di specie non erano intervenute variazioni sostanziali) e della delibera n. 91 del 21 agosto 2001 del Dirigente del Servizio Rifiuti della NC di AR (con la quale, in assenza di varianti essenziali, era stata autorizzata l'esecuzione della variante al progetto originario, già autorizzato con delibera di Giunta provinciale n. 424 del 4 settembre 2000, sul presupposto che le soluzioni tecniche proposte costituivano un miglioramento funzionale ed ottimizzavano l'esercizio dell'impianto). 4 q Al riguardo, i ricorrenti deducono che il Giudice di rinvio, se avesse valutato anche i suddetti elementi, come era suo obbligo fare alla luce della intervenuta sentenza di annullamento, avrebbe avuto (quanto meno) il ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza di varianti sostanziali realizzate dagli imputati nel corso della edificazione dell'opificio industriale, con conseguente assoluzione con la formula più ampia perché il fatto non sussiste. : :
7. In vista dell'odierna udienza la costituita parte civile Parco Nazionale dell'Alta IA resiste con memoria, nella quale - dopo aver ricordato che le violazioni contestate erano state ritenute tutte sussistenti dal giudice di primo grado - premette che la Corte territoriale, come giudice di rinvio, nel riformare la sentenza di primo grado, ha ritenuto ricorrente nel caso di specie la buona fede degli imputati, e, quindi, non ha ritenuto necessario approfondire il profilo oggettivo, sull'implicito presupposto che il prosieguo del presente processo penale (per reati prescritti già prima della sentenza di primo grado) si giustificava esclusivamente in vista della decisione sulla conferma o sulla revoca della confisca. Tanto premesso, la parte civile eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 129 comma 2 c.p.p. e per mancanza di interesse alla impugnazione. -Precisamente la parte civile dopo aver rilevato che, a seguito della sentenza CEDU 29/10/2013 nel caso Varvara e della sentenza della nostra Corte costituzionale n. 49 del 2015, può legittimamente proseguire il processo penale (per reati di lottizzazione abusiva prescritti prima della sentenza di primo grado) per stabilire se sia legittima l'imposizione della confisca - deduce che, nel caso di specie, nel quale la confisca è stata revocata dal Giudice di rinvio e la sentenza emessa da quest'ultimo non è stata impugnata dalla Pubblica Accusa, il processo penale non può proseguire al fine di stabilire la formula assolutoria. La parte civile richiama la sentenza n. 35490 del 28/05/2009 (imp. Tettamanti, Rv. 244273) dalle Sezioni Unite, in base alla quale, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.. -Orbene, secondo la parte civile nel caso di specie, nel quale è stata revocata in modo definitivo la confisca - il prosieguo del giudizio (per il reato di lottizzazione abusiva, già estinto per prescrizione già da prima della sentenza di 5 اله primo grado) non è ammissibile, in quanto il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con il principio di economia processuale e dell'immediata applicabilità della causa estintiva. In via subordinata, la parte civile deduce la manifesta infondatezza dei proposti ricorsi, essendo intervenuta una variazione sostanziale del progetto originario e la relativa valutazione avrebbe dovuto essere svolta con la procedura prevista dall'art. 27 comma 8 del d.lgs. n. 22/1997 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso degli imputati è ammissibile e fondato nei termini di seguito indicati.
2.Infondata è la doglianza della parte civile Parco Nazionale dell'Alta IA secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per mancanza di interesse e per violazione dell'art. 129 comma 2 c.p.p.. La doglianza impone una triplice premessa di carattere sistematico: a) sulle formule di proscioglimento dibattimentale;
b) sulla sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e c) sull'efficacia del giudicato penale nel processo civile di danno, 2.1.Le formule di proscioglimento dibattimentale. Come è noto, il proscioglimento dell'imputato dal fatto contestato può avvenire in dibattimento per diversi motivi, a seconda dei quali il giudice adotta una formula diversa.
2.1.1. Il proscioglimento per improcedibilità comporta una sentenza di non doversi procedere quando vi è la prova che manca una condizione di procedibilità ovvero è insufficiente o contraddittoria la prova dell'esistenza di tale condizione. In tal caso il giudice adotta la formula «dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita». L'improcedibilità deve essere dichiarata anche quando risulta evidente una causa di assoluzione nel merito (più favorevole per l'imputato), in quanto il giudice non può pronunciare nessun tipo di sentenza se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita.
2.1.2. Il proscioglimento per motivi di merito comporta una sentenza di assoluzione: -con la formula perché «il fatto non sussiste» ovvero con l'altra perché l'imputato non lo ha commesso» quando le risultanze processuali portano all'esclusione di uno degli elementi oggettivi del reato (azione, evento, nesso di causalità), o di un presupposto dello stesso, ovvero ad escludere che l'imputato 6 abbia commesso il fatto. Sono queste le formule che configurano l'assoluzione più ampia, poiché negano lo stesso presupposto storico dell'accusa - con la formula perché «il fatto non costituisce reato» quando manca l'elemento soggettivo del reato (dolo, colpa) ovvero il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione;
- con la formula perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato>> quando il fatto stesso non corrisponde ad alcuna fattispecie incriminatrice (ad es., per essere intervenuta una abolitio criminis); con la formula perché «il reato è stato commesso da persona non imputabile», quando l'imputato non aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto (salvo il caso di actio libera in causa previsto dall'art. 87 c.p.) a causa di: vizio totale di mente (art. 88 c.p.), ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore (art. 91 c.p.), azione da sostanze stupefacenti (art. 95 c.p.), sordomutismo (art. 96 c.p.), età minore di anni 14 (art. 97 c.p.); ovvero con la formula «il reato è stato commesso da persona non punibile per qualsiasi causa», quando l'imputato non è punibile per mancanza di una condizione obiettiva di punibilità (art. 44 e 158 c.p.) ovvero per un'altra ragione (artt. 242, comma 2, 308, 376, 384, 387, comma 2, 398, comma 2, 463, 561, 598, 599 c.p.). Sono queste le formule terminative più sfavorevoli, in quanto il giudice: (a) riconosce che l'imputato ha commesso un fatto penalmente illecito, anche se lo dichiara esente da pena;
(b) se accerta che l'autore del reato, per quanto non imputabile, è socialmente pericoloso, deve applicargli la misura di sicurezza prevista dalla legge (ad es., nel caso di infermo totale di mente, la misura dell'ospedale psichiatrico giudiziario prevista dall'art. 229 c.p.). A norma dell'art. 530 comma 2 c.p.p. il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona non imputabile». Al riguardo, è stato precisato (cfr. Sez. I, sent. n. 4830 del 22/03/1994, Sodano ed altri, Rv. 198615) che sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di assoluzione resa ex art. 530, comma 2, «essendo diritto di quest'ultimo dimostrare l'insussistenza del dubbio e la pienezza probatoria della propria innocenza, se non altro per verificare se la decisione adottata sia capace di provocare gli effetti preclusivi indicati negli artt. 652 e 653 cod. proc. pen.>>
2.1.3. Il proscioglimento per estinzione del reato, infine, comporta una sentenza di non luogo a procedere quando vi è la prova che il reato è estinto ovvero è dubbia l'esistenza di una causa di estinzione. In tal caso, il giudice adotta la formula «dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato». Resta inteso che il giudice, prima di procedere a dette valutazioni, deve aver esaminato se il fatto reato contestato in un certo qual modo sussista e sia 7 attribuibile all'imputato. Per tale ragione, la sentenza di proscioglimento ex art. 531 c.p.p. è spesso detta una «sentenza in ipotesi», cioè una sentenza che valuta in astratto la sussistenza del fatto e la punibilità dell'imputato e che, proprio perché non ha ad oggetto un vero accertamento, non è idonea a formare giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari che hanno ad oggetto il medesimo fatto (artt. 652-654 c.p.p.).
2.2. La sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
2.2.1.A norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p., in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara d'ufficio con sentenza (che è una decisione di merito, in quanto definisce la res judicanda, passa in giudicato e genera come effetto il ne bis in idem). Dunque, l'art. 129 comma 1 c.p.p. opera anche in caso di mancanza di una condizione di procedibilità ovvero di presenza di una causa di estinzione del reato. Quanto a queste ultime, la Suprema Corte (cfr., Sez. 6, sent. n. 2437 del 23/02/1991, Colonna, Rv. 186546) ha precisato che il giudice, nel dichiarare estinto il reato ex art. 129 c.p.p., non ha l'obbligo di esaminare in modo specifico ed approfondito tutte le emergenze processuali, né di esporre dettagliatamente le ragioni della mancata assoluzione nel merito, giacché, in tal caso, la sentenza non è destinata ad acquistare autorità di giudicato ai fini di un giudizio di colpevolezza, ma si esaurisce in una mera delibazione degli elementi acquisiti agli atti ai limitati effetti dell'esclusione dell'applicabilità del secondo comma del predetto articolo. La disposizione di cui all'art. 129 c.p.p. tende a soddisfare esigenze di economia processuale e di rispetto del principio generale del favor rei, imponendo al giudice l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e stabilendo per queste un ordine di applicazione più favorevole all'imputato.
2.2.2. Il codice di rito tiene conto di un ulteriore aspetto. L'imputato ha interesse ad ottenere una assoluzione nel merito, perché più favorevole di una sentenza di non doversi procedere. D'altra parte, una generale esigenza di economia processuale impone di non proseguire oltre con il processo in presenza di una causa di non procedibilità. Orbene, in base alla disposizione dell'art. 129, comma 2, in caso di estinzione del reato, occorre dare la precedenza al proscioglimento nel merito qualora la relativa causa risulti evidente dagli atti, cioè dalle prove già acquisite. 8 Al riguardo, le Sezioni Unite (sent. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) -aderendo ad un orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, sent. n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552; Sez. 4, sent. n. 2619 del 08/11/2006, dep. 2007, Dumitrescu ed altro, Rv. 236095); Sez. 6, sent. n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275) - hanno avuto modo di affermare che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. E la successiva giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha avuto modo di precisare che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (cfr., tra le tante, più di recente, Sez. 6, sent. n.10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, sent. n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv.258441; Sez. 4, sent. n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202). Questa Corte regolatrice (Sez. 3, sent. n. 9096 del 23/06/1993, Steinhauslin ed altri, Rv. 195202; cfr. anche sent. n. 20807 del 24/04/2002, Vitalone, Rv. 221618), ha avuto anche occasione di esaminare l'ipotesi (non disciplinata dall'art. 129 c.p.p.) di concorso processuale di più formule assolutorie nel merito (fatto non sussiste, fatto non commesso dall'imputato, fatto non costituente reato, fatto non previsto dalla legge come reato), affermando che: il giudice, in presenza di una pluralità di esiti, non tutti egualmente liberatori per l'imputato, ispirandosi al principio del "favor rei", deve scegliere la formula di proscioglimento più ampia, sempre che sia assistita da una prova evidente»; - «alla prova positiva dell'innocenza (che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, ecc.) è equiparata la mancanza totale della prova della responsabilità (ex art. art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. 1988)», ma la ulteriore equiparazione operata dallo stesso art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. 1988 tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della prova, non può essere applicata nella sua assolutezza quando sussista un *** 9 concorso processuale di cause di proscioglimento, perché altrimenti, in tal caso, verrebbe a vanificarsi il criterio della "evidenza" adottato dal legislatore per risolvere il predetto concorso (col risultato paradossale che la evidenza di cui ... all'art. 129 cpv. cod. proc. pen. 1988 ricorrerebbe anche quando vi fosse ambiguità probatoria ex art. 530 cod. proc. pen. 1988))».
2.3. L'efficacia del giudicato penale nel processo civile di danno 2.3.1.Il codice di procedura penale del 1930 (artt. 25, 27 e 28) regolava i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile sulla base di tre principi fondamentali: a) unità della giurisdizione;
b) preminenza della decisione penale sulla decisione civile;
c) efficacia erga omnes della sentenza penale. -La Corte costituzionale in tre fondamentali sentenze, che avevano dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dei suddetti tre articoli (si tratta delle sentenze nn. 55 del 1971, 99 del 1973 e 165 del 1975) - aveva travolto il principio della efficacia erga omnes della sentenza penale, intaccando così quelli dell'unità della giurisdizione e della preminenza della decisione penale sulla decisione civile.
2.3.2.Il vigente codice di rito, in linea di massima, privilegia la tendenza a separare il giudizio civile da quello penale e ad attuare quella "massima semplificazione nello svolgimento del processo", assunta come paradigma essenziale fin dalla legge delega n. 81/1997 (direttiva n. 1): sia perché un modello tendenzialmente accusatorio, quale quello disegnato dal nuovo codice di rito, mal sopporta il cumulo nello stesso processo di troppa "materia" da giudicare (tanto più se si tratta di materia eterogenea a quella penale); sia perché occorre evitare che le persone danneggiate dal reato siano costrette a subire le cadenze del processo penale anche quando esse stesse avrebbero preferito esercitare l'azione risarcitoria in sede civile. Ecco dunque che, a seguito dell'entrata in vigore del c.p.p. 1988, è stata ridimensionata la portata dei tre suddetti principi tradizionali (che erano sembrati fondamentali ed irreversibili nella vigenza del precedente codice di rito, prima degli interventi demolitori della Corte costituzionale). E' stata dunque mantenuta inalterata la distinzione - già prevista dagli artt. 27 e 28 del c.p.p. 1930 - tra i giudizi civili di danno e quelli in cui siano state azionate pretese di natura non risarcitoria;
ma, all'interno delle due categorie, sono stati ridisegnati i profili di efficacia soggettiva ed oggettiva dei possibili esiti giudiziali. Rispetto al processo civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, il codice di rito distingue la sentenza di condanna la cui efficacia vincolante incontra i limiti soggettivi e contenutistici di cui agli artt. 651 e 651 bis dalla sentenza di assoluzione. Quest'ultima esplica efficacia: a) sotto il profilo soggettivo, nei confronti del solo danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, a meno che 10 abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 comma 2 (art. 652 comma 1 c.p.p.) (in nessun caso, invece, viene lambita la posizione del responsabile civile); b) sotto il profilo contenutistico, in ordine all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Al riguardo, si osserva che: se l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo, il diritto al risarcimento dei danni potrebbe spettare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel caso in cui ricorra la colpa (ad es., danneggiamento colposo); mentre, se l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato per mancanza di colpa, il diritto al risarcimento dei danni potrebbe spettare nel caso in cui ricorra una previsione civile di responsabilità oggettiva. In ogni caso, l'ampiezza della regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p. (che impone l'assoluzione anche in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria) obbliga il giudice civile a fare riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione della sentenza assolutoria: diversamente, infatti, non potrebbe essere compiutamente verificata l'eventuale estensione dell'efficacia vincolante dell'exceptio iudicati. Tale affermazione viene corroborata dal rilievo che l'imputato è legittimato a proporre appello o ricorso per cassazione avverso la sentenza che lo assolve, in primo o in secondo grado, a norma dell'art. 530 comma 2 c.p.p.. Ciò proprio perché l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile si determina sulla base non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione: rispetto a questa, infatti, l'imputato potrebbe subire un pregiudizio proprio sul piano della previsione normativa di cui all'art. 652 c.p.p.
2.4..Tanto premesso, occorre dare applicazione dei principi che precedono nel caso di specie, nel quale: a) il giudice di primo grado, visto l'art. 531 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti in relazione a tutti i reati agli stessi ascritti (tra i quali il reato di lottizzazione abusiva) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione;
b) il giudice di secondo grado, nel confermare la declaratoria del giudice di primo grado, ha escluso la ricorrenza delle condizioni per l'assoluzione con la formula ampia ai sensi dell'art. 129 e, quanto al reato di lottizzazione abusiva, ha affermato che le opere realizzate risultavano totalmente difformi dal progetto approvato con delibera NC di AR n. 424 del 2000 e tali difformità avevano determinato una modificazione sostanziale delle opere ai sensi dell'art. 27 del c.d. decreto Ronchi;
c) a seguito di sentenza di questa Corte regolatrice (sulla quale ci si soffermerà a seguire) il giudice di rinvio senza esaminare la sussistenza - q 11 dell'elemento oggetto del reato di lottizzazione abusiva, per come di seguito sarà ha assolto gli imputati da detta imputazione con la formula perché il precisato fatto non costituisce reato. In questo contesto processuale è indubbio l'interesse degli imputati ad essere assolti con la formula "perché il fatto non sussiste" piuttosto che con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto soltanto la prima formula assolutoria chiude, per così dire, la via ad un possibile giudizio civile, che le parti civili potrebbero instaurare ad esito della presente vicenda penale (possibilità peraltro resa concreta proprio avuto riguardo alla presenza delle parti civili ed alle conclusioni rassegnate dalle stesse nel presente giudizio di legittimità). In sintesi: indubbio è l'interesse degli imputati a ricorrere avverso la sentenza assolutoria emessa dal giudice di rinvio. Quanto poi alla pretesa violazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 comma 2 c.p.p., eccepita dalla parte civile Parco Nazionale dell'Alta IA (memoria citata, p. 16, ultimo rigo), nel richiamare quanto sopra precisato, occorre osservare che trattasi di questione che era già stata posta nel primo giudizio di legittimità dagli imputati e che è già stata affrontata dalla Sezione terza di questa Corte regolatrice. Quest'ultima, nell'annullare la sentenza della Corte di AR e nel disporre rinvio per un nuovo esame ad altra Sezione di quella Corte territoriale, ha preliminarmente ritenuto giuridicamente non corretta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale, nel caso di estinzione del reati, il giudice è esonerato dell'obbligo di vagliare la bontà di tesi giuridiche, interpretazioni di leggi statuali e regionali operata da indirizzi giurisprudenziali al fine di poter escludere che gli immobili su cui sorgono i manufatti oggetto di confisca siano o meno sottoposti a vincoli paesistico-ambientali e, quindi, pervenire ad una pronuncia di proscioglimento con formula più favorevole di quella della declaratoria di prescrizione quale conseguenza della interpretazione di norme. Al riguardo, la Corte regolatrice ha osservando che: a) l'evidenza della prova dell'inesistenza del fatto costituente reato o che l'imputato l'abbia commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato deve riferirsi, ex art. 129 c.p.p., comma 2, alle risultanze fattuali della condotta posta in essere (e non alla individuazione ed interpretazione delle norme giuridiche che trovano applicazione nel caso concreto); b) in ogni caso, allorché all'accertamento della intervenuta estinzione per prescrizione del reato segue necessariamente ex art. 578 c.p.p. la valutazione del compendio probatorio ai fini della decisione in ordine alle statuizioni civili 12 della sentenza, il giudizio sulla responsabilità degli imputati, ai fini della conferma delle predette statuizioni, non può non riverberarsi anche su quello penale, prevalendo sulla immediata declaratoria della causa estintiva del reato (sez. un., sent. n. 35490 del 2009, Rv 24473); c) il suddetto principio di diritto trova applicazione a maggior ragione nell'ipotesi in cui alla declaratoria di proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato debba obbligatoriamente seguire la misura reale della confisca (in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la confisca del terreni abusivamente lottizzati, che segue obbligatoriamente, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, l'accertamento dell'esistenza di una lottizzazione abusiva, ha natura di sanzione amministrativa che deve essere applicata dal giudice penale anche allorché non si pervenga alla condanna dell'imputato o alla irrogazione della pena per causa diversa da quella inerente all'accertamento dell'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato: Sez. 3, sent. n. 39078 del 2009, Rv 245347; sent. n. 21188 del 2009, Rv. 243630; sent. n. 9982 del 2008, Rv. 238984; sent. n. 6396 del 2007, Rv. 236076; sent. n. 38728 del 2004, Rv 229609; sent. n. 37086 del 2004, Rv. 230031). In definitiva: l'applicabilità nel caso di specie del disposto di cui all'art. 129 comma 2 c.p.p. è già stata esclusa da questa Corte regolatrice, con motivazioni qui condivise.
3.I ricorsi degli imputati, oltre che ammissibili, sono anche fondati.
3.1. Occorre preliminarmente ricordare che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolata alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità (e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, persino in presenza di una modifica dell'interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità): invero, è "lus receptum che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica dell'adempimento dell'obbligo della motivazione ed alla "quaestio iuris" così giudicata è tenuto ad uniformarsi il giudice del rinvio, così come è tenuto a fare, a mente dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in ogni altro caso di annullamento (Sez.1, n.7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 236242; Sez.1, n.26274 del 6/05/2004, Francese, Rv. 228913). Tuttavia, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione: 13 invero, il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione di legge, è vincolato alla valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato (Cass. 256893/2013); mentre, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, è chiamato a compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato nel giudizio rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez.5, n.42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760), sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490; Sez.4, n.30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv.232019), secondo lo schema implicitamente о esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. D'altronde, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio ha un potere dovere di procedere a nuova valutazione del fatto che potrà essere più o meno ampio a seconda delle peculiarità del caso concreto esaminato nella sentenza di annullamento (essendo ad es. più stringente nel conseguente giudizio rescissorio la pronuncia di legittimità che abbia rilevato non solo un vizio motivazionale ma anche una violazione di legge concernente i criteri di valutazione della prova) Certo, in ogni caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non può e non deve restare vincolato e/o condizionato da valutazioni in fatto eventualmente operate dal giudice di legittimità al fine di porre in luce i vizi della sentenza annullata: compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito, ma è quello di indicare i singoli aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione. D'altra parte, il giudice di rinvio, investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, conserva gli stessi poteri che competevano originariamente al giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali: egli non può e non deve restare vincolato dalla lettura delle prove in rapporto ai fatti che il giudice di legittimità abbia adombrato per chiarire i termini del vizio di motivazione. E' questa la ragione per la quale non viola l'obbligo di uniformarsi al cosiddetto giudicato interno il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660). In altri termini, non rappresenta "questione di diritto", nei termini ed ai fini indicati dall'art.627 comma 3 cod. proc.pen., l'enunciato della Corte di legittimità che operi una 14 д analisi di elementi del fatto funzionali ad evidenziare il vizio della motivazione della sentenza annullata.
3.2. Richiamati i principi che precedono, occorre ripercorrere le carenze ed i vizi segnalati dalla Corte regolatrice nella sentenza di annullamento al fine di verificare, alla luce della natura e dell'ambito propri del sindacato di legittimità, se a dette carenze e vizi la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, ha posto rimedio con la impugnata sentenza. Orbene, la Corte regolatrice, nella sentenza di annullamento, con riguardo alla deduzione dei ricorrenti circa la non configurabilità, nel caso in esame, del reato di lottizzazione abusiva in considerazione della natura delle opere realizzate ha osservato che si ha lottizzazione (materiale) abusiva, ai sensi del - D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 1, "quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia del terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione"; pertanto, qualsiasi intervento edilizio realizzato in assenza delle prescritte autorizzazioni, che, per la sua consistenza, si palesi idoneo a conferire al territorio un assetto diverso da quello previsto dagli strumenti urbanistici, integra la fattispecie della lottizzazione abusiva;
detta fattispecie, perciò, è senz'altro integrata dalla realizzazione di un impianto di natura industriale e di altri manufatti in zona avente diversa destinazione d'uso, che stravolgano l'assetto del territorio pianificato dalla pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che tale impianto renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione, che pure erano state individuate dai giudici di merito. Passando ad esaminare le questioni oggetto delle valutazioni contenute nella sentenza emessa dalla Corte territoriale il 18/11/2010, la Corte regolatrice dopo aver richiamata la normativa che disciplinava la materia degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti vigente all'epoca dei fatti (costituita dall'art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997 c.d. decreto Ronchi - poi rifluito nell'art. 208 del - D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 208), nonché la L.R. n. 30 del 1986 con la quale la Regione Puglia aveva delegato le province per il rilascio delle autorizzazioni in materia di rifiuti - ha rilevato che: - la riportata disciplina stabiliva espressamente che l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico locale (con la conseguenza che a nulla rileva la diversa destinazione attribuita dal PRG del Comune interessato all'area ove sorge l'impianto, e sostituisce ogni altro visto, parere, autorizzazione o concessione, fatta eccezione per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della L. n. 1497 del 1939, nonché della successiva cosiddetta L. Galasso, sostituita prima dal D.Lgs. n. 490 del 1999 e quindi dal D.Lgs. n. 42 del 2004); e che, 15 -nel caso di aree vincolate, l'operatività dell'approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento dei rifiuti era subordinata all'esistenza delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli individuati dalle norme richiamate. Ed ancora. La Corte regolatrice dopo aver dato atto che dalla sentenza 18/11/2010 della Corte di appello emergeva che l'impianto di cui si trattava era stato realizzato a seguito di approvazione del progetto con Delib. n. 424/2000 della NC di AR, emessa a seguito della conclusione dell'iter procedimentale prevista dall'art. 27 Decreto Ronchi, e dopo aver dato atto che il TAR Puglia con sentenza n. 2590/2004 aveva affermato la regolarità del procedimento, preceduto dalla conferenza dei servizi, conclusosi con l'approvazione del progetto e l'inesistenza di vincoli sulle aree oggetto dell'intervento ha rilevato che la Corte territoriale non si era occupata di tale profilo per affermare l'eventuale illegittimità dei lavori in corso di esecuzione, ma con motivazione ritenuta non adeguata aveva ravvisato detta illegittimità esclusivamente per l'esecuzione di varianti sostanziali nella realizzazione dell'impianto che avrebbero reso necessario una nuova approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27, comma 8. -Peraltro occorre qui rilevare, per quanto occorrer possa la sentenza n. 2590/2004 del AR Puglia, richiamata dalla Corte regolatrice nella sentenza di annullamento, è nelle more passata in giudicato, in quanto confermata dalla sentenza n. 6099 emessa in data 11/12/2014 dal Consiglio di Stato (sentenza quest'ultima che è stata prodotta dalla difesa degli imputati nel corso dell'odierna udienza).
3.3. La Corte di appello di AR, quale giudice di rinvio, con sentenza emessa in data 20 giugno 2014, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha assolto gli imputati LL OG ES, LL OG UD e LL OG RD dalle imputazioni loro ascritte con la formula perché il fatto non costituisce reato. -Precisamente, la Corte territoriale, quale giudice di rinvio dopo aver analiticamente riportato i contenuti fondamentali della sentenza di primo grado (pp. 1-5), della sentenza di appello (pp. 6-7), della sentenza di annullamento di questa Corte (pp. 7-9) e degli atti di appello (p.7) - ha esordito affermando correttamente (p. 9) che «la valutazione di questa Corte, che si pronuncia in sede di rinvio, deve inserirsi nel solco tracciato dalla sentenza di annullamento della Cassazione», e -dopo aver, anche qui, correttamente rilevato (p. 12) che, secondo gli imputati, le varianti per cui è processo non costituivano variazioni essenziali (trattandosi di modifiche migliorative) e, secondo la Corte regolatrice, le argomentazioni difensive erano rilevanti e bisognevoli di ulteriore approfondimento, tanto da osservare che le modifiche apportate all'impianto in 16 т corso di realizzazione, destinato alla medesima attività di produzione dei compost, avrebbero determinato un minor consumo rispetto al progetto originario, mentre nulla è dato sapere in ordine al diverso impatto ambientale delle varianti»>> - ha affermato (p. 12, 5 rigo dal basso) che: «Tale questione non può trovare risposta in questa sede». K W Così operando, il giudice di rinvio non risulta essersi attenuto ai dicta della Sezione Terza di questa Corte regolatrice, che, proprio in vista del nuovo esame da parte del giudice di rinvio, aveva formulato i seguenti (tre) testuali rilievi, concernenti in primo luogo la disamina dell'elemento oggettivo del reato di lottizzazione abusiva: -Va precisato sul punto che, indipendentemente dal riferimento della norma a varianti sostanziali in corso di esercizio e non in sede di realizzazione dell'impianto, è evidente che la realizzazione di un impianto sostanzialmente diverso da quello approvato rende inoperante l'approvazione stessa. In applicazione di un ordinario criterio ermeneutico, in assenza di indicazioni tecniche afferenti alla specifica materia di cui si tratta, per variante sostanziate deve intendersi la realizzazione di un impianto destinato ad una attività produttiva diversa da quella approvata, ovvero che, ferma restando la medesima tipologia di produzione, per le sue dimensioni o per l'adozione di diverse metodologie produttive abbia un impatto sul territorio incompatibile con quanto previsto dai progetto approvato.>> -«Orbene, nel caso in esame, emerge dalla pronuncia di merito che le modifiche apportate all'impianto in corso di realizzazione, destinato alle medesime attività produttiva di compost, avrebbero determinato un minor consumo del territorio rispetto a quello previsto dal progetto approvato, mentre nulla è dato sapere in ordine al diverso impatto ambientale delle varianti. La stessa sentenza, peraltro, a fronte del parere del consulente di parte, riportato in motivazione, circa la inesistenza di varianti sostanziali, si limita a contrapporre la diversa opinione del giudici di merito, mentre è stata del tutto ignorata la determina dirigenziale n. 91 del 21 agosto 2001 della NC di AR, con la quale si prendeva atto delle modifiche apportate in corso d'opera, qualificate come soluzioni tecniche che "costituiscono un miglioramento funzionate ed ottimizzano l'esercizio dell'Impianto. >> -Da ultimo si osserva che la sentenza impugnata fa sostanzialmente coincidere l'elemento soggettivo del reato con la consapevolezza della condotta posta in essere dagli imputati, mentre non è stato esaminato l'eventuale affidamento del privato nei provvedimenti della pubblica amministrazione. Anche sul punto non si è tenuto conto della citata determina dirigenziale, mentre la ricostruzione delle condotte successive e l'attribuzione delle stesse ai singoli imputati appare frutto di una valutazione sommaria». 17 In sintesi: nella sentenza di annullamento erano indicata la necessità di verificare, in primo luogo, la sussistenza degli elementi di fatto perché potesse . dirsi integrato il reato di lottizzazione abusiva (rilievi 1 e 2); e, quindi, la valutazione dell'elemento psicologico (rilievo 3); mentre il giudice di rinvio, nonostante la preliminare corretta ricostruzione del proprio perimetro di valutazione, si era poi limitato a sottoporre a disamina il solo profilo soggettivo del suddetto reato. E Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di AR, che procederà a nuovo esame e a cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di AR per nuovo esame, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio. Così deciso il 05/05/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Pasquale Gianniti O IO Disa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 GIU. 2016 IL CANCELLIERE Patrizia Di Laurenzio Присуть 18