Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2016, n. 35314
CASS
Sentenza 20 maggio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di elemento psicologico del reato, l'ignoranza da parte dell'agente sulla normativa di settore e sull'illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi dell'errore scusabile, affermando che l'imputato, cui era stato contestata la commercializzazione di kg. 430 di rifiuti metallici, avrebbe dovuto quanto meno informarsi presso l'autorità competente se la propria condotta necessitasse di autorizzazione, come in effetti previsto dalla normativa di settore).

Commentari2

  • 1Art. 5 - Ignoranza della legge penale
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Calunnia: non è necessaria una denuncia in senso formale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023

    La massima In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni accusatorie consapevolmente mendaci, rese al sanitario del pronto soccorso, pubblico ufficiale sul quale grava l'obbligo di referto - Cassazione penale , sez. VI , 19/02/2020 , n. 12076). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2016, n. 35314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35314
Data del deposito : 20 maggio 2016

Testo completo