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1 maggio 2004
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12 maggio 2006
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24 aprile 2008
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10 ottobre 2023
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Articolo 144
Pubblicita' e partecipazione 1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle (( associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, )) e ampie forme di pubblicita'. ((A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. )) 2. Fatto salvo quanto disposto (( all'articolo 143, comma 9)) , il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
Pubblicita' e partecipazione 1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle (( associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, )) e ampie forme di pubblicita'. ((A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. )) 2. Fatto salvo quanto disposto (( all'articolo 143, comma 9)) , il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
Commentari • 144
- 1. “Better” is not necessarily “Green”. La lex specialis non deve essere conforme ai CAM c.d. “premianti”Fabrizio Ciotta · https://www.iusinitinere.it/ · 1
La Pubblica Amministrazione non è obbligata ad adeguare la lex specialis di una gara affidata tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa ai criteri ambientali “premianti” contenuti nei c.d. CAM (criteri ambientali minimi) previsti dal d.m. ambiente 25 luglio 2011[1]. In tale maniera, con sentenza del 17 aprile 2018, n. 2317, il Consiglio di Stato si esprime sulla duplice valenza dei CAM ambientali “premianti” e sugli elementi qualificanti i c.d. “appalti verdi”[2]. Difatti, per i Giudici di Palazzo Spada non è dato rinvenire un rapporto di rigida corrispondenza tra i summenzionati criteri e gli elementi valutativi del bando, come espresso dallo stesso d.m. 25 luglio 2011, il quale …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/08/2023, n. 7475Provvedimento: […] La Regione Puglia, nell'adottare il PPTR, ha classificato quest'area come “bosco” nonostante il Comune di Nardò – ente territoriale in cui sono insistono le aree di proprietà del ricorrente – abbia presentato, ai sensi dell'art. 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dell'art. 2 della legge reg. n. 20 del 2009, una serie di osservazioni al PPTR, finalizzate a proporre modifiche e correzioni alle previsioni e agli elaborati di piano tra cui vi è anche l'osservazione n. 10 (scheda 6), con la quale l'Amministrazione comunale ha invitato la Regione ad eliminare – in riferimento all'area oggetto del presente giudizio – il «BP “bosco” poiché “Le zone boscate riportate nella scheda sono in realtà giardini privati a servizio di abitazioni” .Leggi di più...
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- tutela paesaggistica·
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- art. 144 d.lgs. 42/2004·
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)·
- verifica delle aree boscate·
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