Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 1
L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga tale incertezza, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità. (Fattispecie in tema di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di sottoposti a misure di prevenzione, in cui l'imputato, che aveva compiuto atti dispositivi dei propri beni tramite atto notarile senza darne comunicazione, aveva invocato l'esclusione del dolo del reato per il fatto che, a suo dire, la giurisprudenza del locale Tribunale non era uniforme sull'obbligo di comunicazione delle variazioni compiute con atto pubblico, avendolo dapprima escluso, salvo ritenerlo poi sussistente in base ad un orientamento più rigoroso, affermatosi solo successivamente agli atti dispositivi posti in essere).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2016, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
025 06- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Antonio Settembre Presidente Udienza pubblica 24.11.2016 Consigliere Sentenza n. 296h Dott. Francesca Morelli Consigliere Registro generale n. 19225/2015 Dott. Luca Pistorelli Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Dott. Umberto Luigi Scotti Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : INCARDONA ROSARIO, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 9.1.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 17.4.2013 dal Tribunale di Agrigento nei confronti del predetto imputato, oggi ricorrente, per il reato di cui agli artt. 30 e 31 I. n. 646/1982 per non aver comunicato al Nucleo provinciale di Polizia Tributaria alcune variazioni patrimoniali meglio descritte nel capo di imputazione ( Capo A della rubrica ) ; e sempre per il reato di cui agli artt. 30 e 31 I. n. 646/1982 per non aver, più in particolare, comunicato alla predetta autorità le variazioni patrimoniali nel corso dell'anno 2007 ( Capo B della rubrica ). Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad un unico motivo di doglianza variamente articolato.
1.1 Denunzia il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b ed e, Cod. proc. pen., erronea applicazione della legge, e ciò con riferimento all'art. 192, commi 1 e 2, sempre del codice di rito, e vizio argomentativo. Osserva la parte ricorrente che nel momento in cui - erano state disposte le variazioni patrimoniali di cui al capo di imputazione - vigeva un orientamento giurisprudenziale contrastante e ondivago in base al quale, almeno nella 1 त्रं giurisprudenza sposata dal Tribunale agrigentino, non si richiedeva la comunicazione, così come contestata nel capo di imputazione, qualora la variazione patrimoniale fosse stata realizzata mediante atto pubblico;
che, solo successivamente ai fatti per cui si procede, si era affermata una giurisprudenza più rigorosa che richiedeva, invero, la comunicazione anche per le variazioni patrimoniali rogate attraverso il Notaio e che comunque prevedeva criteri più precisi cui il giudice del merito doveva attenersi per scrutinare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione;
che, comunque, la sua buona fede era evincibile, nel caso di specie, anche dalla natura irrisoria delle disposizioni patrimoniali oggetto di contestazione nel capo di imputazione;
che, in realtà, doveva applicarsi nel caso di specie quel principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il dolo viene meno qualora esista un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione normativa, come, peraltro, avvenuto specificatamente nel caso di specie ove era stato consigliato a porre in essere la condotta incriminata dai propri legali, proprio sulla base della precedente interpretazione giurisprudenziale in ordine alla non cogenza degli obblighi comunicativi nelle ipotesi ora in esame;
che, inoltre, la motivazione resa dalla Corte di merito peccava di lacunosità e contraddittorietà laddove non aveva preso in considerazione tutte le circostanze fattuali utili all'esame della sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Il ricorso è infondato.
2. Occorre necessariamente premettere, per la soluzione della questio iuris dedotta in via principale dalla difesa del ricorrente, che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, nell'intento di fornire una corretta esegesi dell'art. 5 del cod. pen., che l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale;
al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità ( Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011 - dep. 19/12/2011, P.G. in proc. De Masi e altri, Rv. 25219701). Detto altrimenti, l'esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo. Ne consegue che in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione 2 A dall'intervento, con l'espletamento di qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia (Cass., Sez. 6, n. 6991 del 25/01/2011 - dep. 23/02/2011, Sirignano e altro, Rv. 24945101).
2.1 In ordine, poi, alla corretta interpretazione dell'elemento soggettivo del reato in contestazione e la cui contestazione, pur essendo strettamente collegata alla questione da ultimo esaminata, costituisce l'altro polo di doglianza della parte ricorrente, occorre ricordare, anche qui, che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che il dolo del reato di cui agli artt. 30 e 31 L. n. 646 del 1982 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei sottoposti a misura di prevenzione) implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e va desunto da indici sintomatici, legati (a) alle vicende di acquisizione del bene di volta in volta in questione (nella specie, si trattava di beni fittiziamente intestati alla moglie, separata legalmente, ma convivente "more uxorio" con l'imputato, condannato per reati di mafia, il quale aveva assunto in prima persona gli oneri economici per l'acquisto dei predetti beni); (b) al valore dello stesso (che, nella specie, era risultato sproporzionato rispetto al reddito della donna) ( Sez. 2, n. 27196 del 18/05/2010 - dep. 14/07/2010, Curto e altro, Rv. 24784201 ).
2.1.1 Peraltro, l'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata, di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982, è integrato dal dolo generico, in quanto implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e va di volta in volta desunto da indici sintomatici, legati alle vicende di acquisizione dei beni in rapporto anche al valore degli stessi ( Cass., Sez. 6, Sentenza n. 36659 del 17/06/2015 Ud. (dep. 10/09/2015 ) Rv. 264666).
2.2 Tutto ciò premesso, osserva la Corte che, anche al di là del pur assorbente profilo di riflessione secondo cui le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente si pongano, in ragione - della loro genericità, al limite della inammissibilità comunque le argomentazioni spese dalla - р ечені буна Corte patermita, in punto di obblighi di comunicazione e di integrazione dell'elemento soggettivo dei reati contestati in rubrica si apprezzano per la loro adeguatezza e condivisibilità, atteso che la Corte di merito, facendo buon governo dei principi giurisprudenziali sopra affermati, ha precisato che proprio la esistenza di interpretazioni ondivaghe e contrastanti sulla norma in esame avrebbe dovuto consigliare nel ricorrente una maggiore cautela nella sua condotta, e dunque lo avrebbe dovuto indurre a inoltrare le necessarie comunicazioni previste dagli artt. 30 e 31 sopra richiamati.
2.2.1 Ma vi è di più. La Corte distrettuale ha altresì evidenziato, valorizzando un argomento di carattere logico- indiziario e con motivazione, anche in questo caso, logica e non contestabile, che sono state proprio le dichiarazioni rese dall'imputato a chiarire la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione e l'assenza di una sua buona fede nell'omissione riscontrata ai suoi obblighi informativi, e cioè, è a dirsi che l'affermazione secondo cui gli atti dispositivi 3 t patrimoniali e le donazioni eseguite dal ricorrente erano collocabili temporalmente proprio poco prima che intervenissero sicure e prossime condanne penali a carico dell'imputato per la commissione di reati di estorsione ed altro, con ciò chiarendo che i predetti atti dispositivi si collocavano, sul piano della volontà colpevole dell'imputato, come negozi diretti a dismettere il patrimonio di quest'ultimo in previsione di possibili azioni risarcitorie esercitate dalle vittime dei sopra menzionati delitti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24.11.2016 Il Presidente Antor Il Consigliere estensore Roberto Amatore Reaperte frater IN CANCELLERNA ad 18 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO or jus