Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2015, n. 6884
CASS
Sentenza 12 novembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il delitto di cui al primo comma dell'art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mentre il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute; ne consegue che tra le due fattispecie è configurabile un concorso formale ex art. 81, comma primo, cod. pen., qualora la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il concorso formale tra i reati previsti dai primi due commi dell'art. 2638 cod. civ. nella condotta dei legali rappresentanti di una società cooperativa che avevano omesso di indicare nei bilanci societari una fidejussione rilasciata in favore di altra società, altresì omettendo di darne comunicazione al competente organo di revisione).

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 21 gennaio 2014, la quale ha accolto l'opposizione formulata da Marco F. e da Ivano V. contro la delibera della Commissione n. 18517 del 3 aprile 2013, che aveva inflitto agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 50.000,00 per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La contestazione assumeva che Marco F. e Ivano V., in qualità, rispettivamente, di Responsabile della Direzione Controlli di Rete e Compliance e di Responsabile del Servizio di Compliance …

     Leggi di più…

  • 2I delitti di false informazioni e di ostacolo alle funzioni delle Autorità di vigilanza
    Marco Gambardella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario: 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza. – 2. Le false informazioni all'Autorità di vigilanza. – 3. L'ostacolo alle funzioni dell'Autorità di vigilanza. – 4. Concorso di reati. Rapporto con gli illeciti amministrativi. 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza Una crescente importanza nella prassi giudiziaria ha assunto negli ultimi anni il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, contenuto nell'art. 2638 c.c. (si veda ad es. A. Nisco, Il caso Bnl-Unipol: abuso di informazioni privilegiate e ostacolo alle funzioni di vigilanza, in Casi di diritto penale dell'economia, a cura di L. Foffani-D. Castronuovo, il Mulino, 2015, …

     Leggi di più…

  • 3Ostacolo all'esercizio di funzioni di vigilanza
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 7 aprile 2020

    Cos'è il reato di ostacolo all'esercizio di funzioni di vigilanza Ostacolo all'esercizio delle funzioni e false comunicazioni sociali La giurisprudenza sul reato di ostacolo all'esercizio di funzioni di vigilanza Cos'è il reato di ostacolo all'esercizio di funzioni di vigilanza [Torna su] Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza è contemplato dall'articolo 2638 del codice civile, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità …

     Leggi di più…

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2017

    FATTI DI CAUSA La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 21 gennaio 2014, la quale ha accolto l'opposizione formulata da Marco F. e da Ivano V. contro la delibera della Commissione n. 18517 del 3 aprile 2013, che aveva inflitto agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 50.000,00 per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La contestazione assumeva che Marco F. e Ivano V., in qualità, rispettivamente, di Responsabile della Direzione Controlli di Rete e Compliance e di Responsabile del Servizio di Compliance …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2015, n. 6884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6884
Data del deposito : 12 novembre 2015

Testo completo