Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2014, n. 52752
CASS
Sentenza 20 maggio 2014

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In tema di reati tributari, il danno economico da risarcire all'Agenzia delle Entrate costituita parte civile nel processo penale non comprende in ogni caso la somma corrispondente all'imposta evasa in quanto, generalmente, la commissione dell'illecito penale non comporta l'estinzione, la inesigibilità o l'impossibilità di procedere alla riscossione coattiva del credito tributario nei confronti del contribuente, con i mezzi coattivi previsti dalla disciplina del settore.

In tema di reati tributari, il giudice non può pronunciare, in favore dell'Amministrazione finanziaria costituita parte civile nel processo penale, condanna, anche generica, al risarcimento del cosiddetto "danno funzionale" rappresentato dallo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario, in quanto il costo del relativo espletamento è posto in via generale a carico del bilancio statale a prescindere dalla verifica e repressione dei singoli illeciti tributari o penali. (In motivazione la Corte ha precisato che soltanto in casi eccezionali, qualora dalla attività illecita del contribuente derivi un pregiudizio patrimoniale per l'Erario, ulteriore e dimostrato nel suo preciso ammontare rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale, può essere pronunciata condanna a favore dell'Amministrazione finanziaria).

In tema di reati tributari, la condanna anche generica al risarcimento del danno all'immagine subito dall'Agenzia delle entrate per effetto della condotta illecita, ove ritenuta giuridicamente ammissibile, può essere pronunciata dal giudice solo qualora siano allegati gli elementi concreti da cui desumere l'entità e la esatta consistenza del pregiudizio subito. (In motivazione la Corte ha precisato che la prova del danno deve essere rigorosa, in quanto il contrasto alla evasione fiscale normalmente accresce e non diminuisce il prestigio dell'Amministrazione finanziaria).

In tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, per verificare se a seguito dell'annotazione contabile del fittizio acquisto di un immobile tali elementi fossero poi confluiti nella dichiarazione dei redditi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2014, n. 52752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52752
Data del deposito : 20 maggio 2014

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