Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 106.
(Luogo della celebrazione).
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
(Luogo della celebrazione).
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
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- 1. Matrimonio su una motonavehttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025 · 121.01116
Domanda Un cittadino residente in un altro comune ha chiesto di poter celebrare il suo matrimonio su una motonave che è spesso attraccata nel porto fluviale ubicato nel nostro comune. È possibile? Risposta Il Massimario dell'Ufficiale di Stato Civile tratta il tema relativo al luogo di celebrazione del matrimonio civile, analizzando le diverse possibili casistiche: “L'art. 106 del codice civile prescrive che il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Ivrea, sentenza 06/02/2025, n. 203Provvedimento: […] premettendo che: - in data 6.3.2009 il sig. Parte_1 contraeva matrimonio con la sig.ra CP_1 con rito civile dell'art. 106 c.c. dall'Ufficiale di Stato Civile di Settimo Torinese (TO) (Atto n. 3, Parte I, Serie - Anno 2009), la coppia sceglieva il regime patrimoniale della separazione dei beni (Doc. 1); - dall'unione coniugale non nascevano figli;Leggi di più...
- accordo tra le parti·
- rinuncia assegno divorzile·
- comunione spirituale e materiale·
- scioglimento del matrimonio·
- trascrizione sentenza stato civile·
- compensazione spese di procedura·
- separazione giudiziale·
- art. 3 L. 898/1970·
- autosufficienza economica