Articolo 106 del Codice civile
Articolo 105Articolo 107
Versione
19 aprile 1942
Art. 106.

(Luogo della celebrazione).

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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