Sentenza 27 febbraio 2013
Massime • 1
In materia di abusivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, la disposizione di cui all'art. 8 comma secondo, D.Lgs. n. 141 del 2010 non ha abrogato l'aumento di sanzione previsto dall'art. 39 legge 262 del 28 dicembre 2005.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2013, n. 18544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18544 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 27/02/2013
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 420
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 50264/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STRADA ALBERTO N. IL 20/03/1951;
avverso l'ordinanza n. 3288/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 15/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 ottobre 2012 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di Strada Alberto, con la quale si chiedeva la declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, per scadenza del termine di fase, misura cautelare applicata una prima volta con ordinanza del 19 luglio 1012 ed una seconda volta con ordinanza del 21 settembre 2012, essendo stata dichiarata inefficace la prima, per omessa trasmissione rituale degli atti, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5. Il G.I.P. riteneva che per il delitto contestato di abusivo esercizio di attività di intermediazione finanziaria la pena edittale fosse pari ad otto anni di reclusione, dovendosi operare sui quattro anni previsti testualmente dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 il raddoppio per l'applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dalla L. n. 262 del 2005, art. 39 norma ancora vigente e non abrogata per effetto delle modifiche normative intervenute con il D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 39. A seguito di appello ritualmente proposto, il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 15 novembre 2012, confermava il provvedimento del G.I.P., sia pure con motivazione diversa;
il Tribunale rilevava infatti che la L. n. 262 del 2005, art. 39 secondo il quale le pene previste dal testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro 1^, titolo 2^, capo 2^, del codice penale, non prevede una circostanza aggravante, peraltro nemmeno contestata all'indagato, ma si limita a disporre il raddoppio delle pene per i reati previsti dal D.Lgs. n. 335 del 1993; di conseguenza, la pena massima detentiva testualmente disposta dall'art. 132 va determinata in otto anni di reclusione e, conseguentemente, il termine massimo di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari per tale delitto è di sei mesi, ai sensi dell'art. 303 c.p.p.. Contro il provvedimento del Tribunale del riesame propone ricorso il difensore dell'indagato, articolando un unico motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 606, lett. B, in relazione all'art. 303 c.p.p., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, artt. 1 e 2 c.p..
Il ricorrente ritiene errato il calcolo del termine di fase della misura cautelare, perché a suo giudizio la L. n. 262 del 2005, art.39 deve ritenersi abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art. 8, comma 2, che ha integralmente sostituito il testo della disposizione incriminatrice, investendo direttamente ed esplicitamente anche il profilo sanzionatorio. L'assenza di qualsiasi richiamo al fattore moltiplicativo stabilito nel 2005 impedisce di tenere conto del raddoppio, dovendosi fare applicazione del criterio ermeneutico letterale che, a norma dell'art. 12 preleggi prevale su qualunque altro. In definitiva, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., il termine di fase della misura è pari a 3 mesi e lo Strada andava liberato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
1.1 il provvedimento impugnato individua correttamente il termine di fase della misura cautelare, tenendo conto della L. n. 262 del 2005, art. 39 per determinare il limite edittale di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a dell'art. 303 c.p.p. e, conseguentemente,
riconducendo al n. 2 della disposizione (pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni) e non al n. 1 (pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni) la fattispecie oggetto di giudizio.
L'art. 39 dispone un generale incremento delle sanzioni penali e amministrative previste per le violazioni della disciplina societaria, bancaria, finanziaria e assicurativa. In particolare il comma l raddoppia le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, dalla L. 12 agosto 1982, n. 576, relativa alla vigilanza sulle assicurazioni;
la versione originaria della disposizione comprendeva anche il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riguardante la previdenza complementare, ma il D.Lgs. 6 settembre 2007, n. 28, art. 7 ha escluso tale corpo normativo dall'ambito di applicazione della regola generale, poiché il decreto legislativo è stato abrogato dal D.Lgs.5 dicembre 2005, n. 252, art. 21, comma 8, (disciplina delle forme pensionistiche complementari). D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art.132, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, anche con interventi sulla sanzione penale ivi prevista, che originariamente era la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da L. quattro milioni a L. venti milioni;
la pena detentiva massima è stata elevata a 5 anni dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 5 e riportata a 4 anni dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 64 comma 23; infine tale pena è stata confermata dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art.8 che ha riformulato la fattispecie, prevedendo, appunto, la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 2.065 ad Euro 10.329.
L'ultimo intervento normativo, in attuazione della delega contenuta nella L. n. 88 del 2009, art. 33 ha operato la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. La Legge comunitaria 2008, all'art. 33, ha delegato il Governo a: 1^) recepire la direttiva comunitaria sul credito al consumo;
2^) coordinare il Titolo 6^ del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza;
3^) rivedere la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario;
4^) rivedere la disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
L'art. 8 rientra nel terzo degli oggetti indicati, provvedendo, unitamente agli artt. 7, 9 e 10, alla "revisione normativa dei soggetti che operano nel settore finanziario" (così la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo). Orbene, in nessun punto della L. n. 88 del 2009, artt. 2 e 33 che fissano principi e criteri direttivi della delega legislativa, si fa riferimento ad una modifica delle sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
un eventuale dimezzamento dei livelli edittali, come dedotto dal ricorrente, si risolverebbe in un eccesso di delega legislativa, con conseguente illegittimità costituzionale del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art.
8. Come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, "l'esame del vizio di eccesso di delega va condotto, da un lato, definendo, alla luce del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega, la portata delle norme che fissano i principi e i criteri direttivi e, dall'altro, considerando che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della portata delle stesse, le quali, pertanto, vanno lette, fintanto sia possibile, nel significato compatibile con detti principi" (Corte cost., sentenza n. 96 del 21 marzo 2001; tra le più recenti, Corte cost., sent. n. 75 del 21 marzo 2012). Ciò significa che nell'interpretazione delle norme di un decreto legislativo assume una valenza decisiva l'analisi dei principi e criteri della delega legislativa, poiché la norma delegata va interpretata nel significato compatibile con detti principi e i criteri direttivi;
tale regola interpretativa induce a ritenere che il legislatore delegato non abbia voluto modificare la sanzione penale prevista dall'art. 132, tanto è vero che anche la multa oggi prevista è esattamente corrispondente a quella espressa in lire dalla precedente formulazione della norma, eliminando i decimali, in ossequio al principio espresso dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 51, comma 3, (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma della L. 17 dicembre 1997, n.433, art. 1, comma 1). Con riferimento alle fattispecie penali, allora, si è operata una mera risistemazione delle figure sanzionatorie, al fine di adattarle alla nuova disciplina in materia di intermediari finanziari contenute nel titolo V del testo unico bancario, senza incidere sulle scelte di politica criminale;
di conseguenza è rimasto immutato il trattamento sanzionatorio della fattispecie.
Va peraltro anche considerato, come correttamente osservato dal Tribunale del riesame di Roma, che la L. n. 262 del 2005, art. 39 non fa riferimento specifico ad una singola fattispecie penale, ma a tutte quelle previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, alcune delle quali sono rimaste estranee all'innovazione legislativa del 2010; pertanto deve escludersi, anche sotto il profilo letterale, una sua abrogazione ad opera del D.Lgs.13 agosto 2010, n. 141, art. 8, comma 2.
3. In conclusione il ricorso proposto dall'indagato va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013