Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2016, n. 18317
CASS
Sentenza 16 dicembre 2016

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In tema di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza del dolo non è esclusa dalla finalità benefica della attività finanziaria e dal ragionevole affidamento nella sua liceità, in quanto esso non realizza un errore sul fatto ma un errore sul divieto, irrilevante, salva l'ignoranza inevitabile, ai sensi dell'art. 5 cod. pen.

Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziariadi cui all'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte di finanziamento previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale, non essendo invece necessario il perseguimento di uno scopo di lucro o, comunque, di un obiettivo di economicità. (Fattispecie relativa allo svolgimento di attività di rilascio di fideiussioni a titolo gratuito in favore di allevatori altoatesini di lingua tedesca o ladina, realizzata mediante una struttura organizzativa professionale).

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    Avv. Lilla Laperuta · https://www.brocardi.it/ · 17 maggio 2024

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    Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 16 aprile 2018

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  • 5Il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore
    Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 6 aprile 2018

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2016, n. 18317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18317
Data del deposito : 16 dicembre 2016

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