Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
La sopravvenienza o la scoperta di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, siano in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, si ha soltanto quando si tratti di elementi che, per qualsiasi ragione, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici e che, qualora apprezzati, da soli o insieme agli altri già emersi, avrebbero reso evidente l'innocenza del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1998, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 16.03.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DUBOLINO PIETRO " N.1578
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.42919/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) PA MA n. il 21.02.1965
avverso ordinanza del 27.10.1997 CORTE APPELLO di MESSINA sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIUSEPPE VENEZIANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Messina, investita dell'esame della richiesta di revisione, avanzata da PA MA, della sentenza 29.4.1996 della Corte di Assise di Appello di Catania, con la quale essa LE è stata giudicata colpevole di omicidio volontario in danno di AN Rosa, con ordinanza del 27.10.1997 ha dichiarato inammissibile tale richiesta ai sensi dell'art.634 c.p.p. e ha respinto la contestuale richiesta di sospensione della esecuzione della pena a lei inflitta.
In particolare la Corte ha osservato:
a)che l'istante, la quale aveva presentato domanda di revisione ai sensi dell'art.630 lett.c) C.P.P, aveva dedotto come elementi probatori nuovi, idonei a dimostrare che la condannata doveva essere prosciolta, la richiesta di esame di tale NO AN il quale in una lettera pervenuta alla Corte di Assise di Appello di Catania il 20.4.1995 aveva affermato di essere a conoscenza di fatti riguardanti l'omicidio della AN - ed una perizia grafica, da eseguirsi sulla sottoscrizione asseritamente apocrifa AL RI, apposta su di una lettera dal contenuto confessorio, allo scopo di accertare se fosse stata di pugno di RR NO, che al processo era stato l'accusatore della LE;
b)che in una successiva istanza la LE aveva fatto presente di avere proceduto alla registrazione di un colloquio tra lei ed il RR, all'insaputa di quest'ultimo, durante il quale quest'ultimo aveva parlato del suddetto omicidio, per cui sarebbe stato utile un confronto tra lei e il suddetto RR;
b)che le richieste di audizione del NO e di espletamento di perizia grafica non rappresentavano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati nel corso del giudizio, in quanto le stesse richieste erano state rigettate dai giudici nel contesto del giudizio di responsabilità ed avevano costituito oggetto di specifiche censure in sede di ricorso in cassazione, riconosciute infondate dalla Corte Suprema;
c)che dall'ascolto dell'audiocassetta, contenente la trascrizione integrale del colloquio tra la LE e il RR, non erano emersi elementi probanti a favore della innocenza della richiedente ne', tanto meno, atti ad inficiare l'attendibilità delle precedenti dichiarazioni del RR, più volte sottoposte ad approfondite valutazioni dei eludici di merito.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore della LE, lamentando:
1)Violazione degli artt. 190, 630 lett.c) e 624, comma 1, C.P.P.- La Corte di Appello di Messina avrebbe errato nel rifiutare l'acquisizione degli elementi probatori offerti, consistenti nelle nuove prove rappresentate dalle dichiarazioni del NO e negli altri strumenti rappresentati nelle istanze, avendo prospettato circostanze che, poste a raffronto con gli elementi di accusa emersi nel processo avrebbero senz'altro dovuto legittimare la fase rescissoria, posto che il NO non era stato mai interrogato ed il RR non era stato mai messo a confronto con essa LE;
2)Violazione dell'art.635 c.p.p., sotto il profilo che non vi erano ragioni per negare la sospensione della esecuzione della pena, stante la inesistenza di esigenze cautelari.
Le doglianze sono infondate e vanno respinte.
Come ha avuto modo di riaffermare più volte questa Corte, la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, siano in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, si ha soltanto quando si tratti di elementi che, per qualsiasi ragione, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici e che, qualora apprezzati da soli o insieme agli altri già emersi, avrebbero reso evidente l'innocenza del condannato (cfr. Cass., Sez. Un., 4.6.1993 n. 6019, Ligresti ed altri).
Nel caso in esame sia la generica disponibilità, offerta dal NO, a deporre su fatti concernenti l'omicidio, sia la richiesta di perizia grafica non potevano certo considerarsi aspetti "nuovi" siccome non valutati e non tenuti presenti dalle Corti di merito, ma anzi erano stati ampiamente presi in considerazione. Su tali elementi le suddette Corti avevano espresso un giudizio di assoluta irrilevanza probatoria ed erano stati valutati, unitamente agli altri elementi acquisiti al processo, come circostanze non decisive al fini della esclusione di qualsiasi responsabilità nel delitto da parte della LE.
In altri termini, si tratta non di prove "nuove" nel significato attribuibile alla norma di cui alla lett.c) dell'art.630 C.P.P., ma di circostanze già oggetto di esame nel corso del giudizio e dirette a far rivalutare in maniera diversa il materiale probatorio, già compiutamente esaminato dai giudici di merito.
In particolare. la pura e semplice disponibilità del NO a raccontare ciò che sapeva dell'omicidio non può essere ritenuto elemento nuovo ne' sotto il profilo della novità della deduzione (noviter deductum), ne' sotto il profilo della novità della scoperta (noviter inventum). Infatti, pur non essendo stato il NO mai ascoltato nel processo, nulla può ritenersi cambiato rispetto al materiale che allora era a disposizione dei giudici, per la semplice ragione che la ricorrente, a tutt'oggi, non ha fornito la benché minima indicazione circa il contenuto delle dichiarazioni che il predetto soggetto dovrebbe fare, ne' risulta che quest'ultimo abbia mai riferito circostanze specifiche, ne' oralmente nel corso di altri procedimenti, ne' per iscritto in una lettera, in un memoriale o qualsivoglia altro documento.
In tale situazione, non si può in alcun modo parlare di elementi probatori "nuovi". Non rimane che la semplice disponibilità da parte del medesimo, a parlare di fatti concernenti il delitto, disponibilità che è stata già vagliata in sede di giudizio e ritenuta probatoriamente irrilevante.
Per altro, la valutazione circa la affidabilità e persuasività della testimonianza proposta era stata financo sottoposta all'esame di questa Corte, che aveva rigettato il ricorso della LE anche sul pulito, ritenendo adeguata la motivazione della sentenza che aveva rigettato la richiesta di audizione sulla base della sua assoluta genericità e della sua scarsa rilevanza in relazione agli altri elementi emersi ed acquisiti al processo.
E che, nella sostanza, ali elementi che si vorrebbero introdurre a fondamento della richiesta di revisione, si risolvano in buona parte in una vera e propria critica delle valutazioni probatorie fatte nel corso del giudizio, si ricava anche dallo stesso tenore del ricorso, laddove si fa presente che durante il processo il RR aveva fatto dichiarazioni contrastanti, che egli era stato giudicato, in diverse fasi del medesimo procedimento, in condizioni mentali instabili;
che non vi erano riscontri positivi alla sua chiamata in reità;
che la LE, a distanza di dieci anni dall'azione omicidiaria, ha mantenuto ottima condotta e trovasi in condizioni economiche disagiate, ecc.-
Quanto alle osservazioni circa la pretesa illogicità del ragionamento della Corte territoriale a proposito della rilevanza, al fini della ammissibilità della revisione, delle prove offerte, è sufficiente richiamare il dovere del giudice, discendente dalle norme di cui all'art.631 e 634 C.P.P., di procedere ad un apprezzamento prognostico sull'esito possibile del giudizio di revisione in base alle "nuove prove" delle quali si chiede l'acquisizione. Apprezzamento prognostico che ha avuto esito negativo solo dopo essere stato condotto con adeguate e congrue argomentazioni. La Corte di Appello di Messina ha inoltre dato contezza della scarsa importanza che, nell'economia del materiale probatorio acquisito al processo, avrebbe in ogni caso a fatto che il RR, nel corso del colloquio registrato, si fosse limitato ad eludere le insistenti domande della LE o si fosse rifiutato di rispondere ad esse. Pienamente condivisibile, quindi, la posizione assunta dalla suddetta Corte di Appello, che, con motivazione completa, esauriente e convincente, ha ritenuto del tutto inconducenti, come elementi nuovi atti a dimostrare l'innocenza della condannata, le allegazioni prospettate insieme alla istanza di revisione.
Le altre osservazioni della ricorrente si risolvono esclusivamente in apprezzamenti critici di circostanze ed elementi tenuti presenti e valutati nel giudizio e, come tali, non possono trovare ingresso in questa sede, nella quale sono assolutamente improponibili. Quanto al diniego della sospensione della esecuzione della pena, la dichiarazione di inammissibilità della istanza di revisione comporta inevitabilmente il rigetto della relativa inammissibile domanda, a nulla rilevando che non vi siano esigenze cautelari conseguentemente, il ricorso va respinto e la ricorrente LE va condannata al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in cancelleria il 17 aprile 1998