Versione
24 ottobre 1989
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1 marzo 1991
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21 gennaio 2001
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Art. 307. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini (( 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare )) (( 1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente )) 2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, e' tuttavia ripristinata:
a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274;
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b).
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 (( o nell' ipotesi prevista dal comma 2 lettera b) )) , (( stia per darsi )) alla fuga. Del fermo e' data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo e' stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lettera a).
a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274;
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b).
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 (( o nell' ipotesi prevista dal comma 2 lettera b) )) , (( stia per darsi )) alla fuga. Del fermo e' data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo e' stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lettera a).
Commentari • 47
- 1. Come deve essere inteso l'inciso contenuto nell'art. 307 c.p.p., comma 1, che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 luglio 2021 · 251.17691
[…] secondo la difesa, la richiesta del P.M. doveva intendersi formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. mentre il provvedimento applicativo del G.I.P. era stato emesso ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. donde la violazione del principio della domanda cautelare e la carenza motivazionale in ordine alle esigenze cautelari posto che erroneamente il Tribunale del Riesame aveva giudicato ininfluente la denunciata difformità tra richiesta del P.M. e provvedimento del G.I.P., […] quindi, anche con riferimento alle misure cautelari applicabili ai sensi dell'art. 307 primo comma cod. proc. pen. in caso di scarcerazione per decorrenza termini (Sez. 6, […] l'inciso contenuto nell'art. 307 c.p.p., […]
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Giurisprudenza • 344
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2022, n. 12218Provvedimento: […] NA KU ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Antonino Denaro, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto anche in tema di misure alternative, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., vige il principio della domanda cautelare, difettando, nel caso di specie, la richiesta del pubblico ministero;Leggi di più...
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