Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art. 352 cod. proc. pen. in materia di perquisizioni d'iniziativa da parte della polizia giudiziaria non trova applicazione con riguardo alle perquisizioni effettuate per motivi di sicurezza, ai sensi dell'art. 34 dell'ordinamento penitenziario, nelle celle occupate da detenuti in istituti carcerari, avendo queste carattere amministrativo e prescrivendo il citato art. 34 soltanto che la loro effettuazione avvenga nel rispetto della personalità dei detenuti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la necessità della convalida, da parte dell'autorità giudiziaria, della perquisizione che aveva portato al rinvenimento ed al sequestro di un coltello nella cella occupata da un detenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2005, n. 10683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10683 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 09/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 311
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 040544/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IC BE, N. IL 17/04/1963;
avverso sentenza del 15/06/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 24.3.2003, il tribunale di Palmi dichiarava il OL colpevole di contravvenzione all'art. 4 della legge n. 110/1975 - così modificata l'originaria imputazione ex art. 697 c.p.
- condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Su gravame dell'imputato, la corte d'appello di Reggio Calabria - colla sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado. Osservava la corte territoriale che la colpevolezza del OL derivava dal ritrovamento, nella sua disponibilità ed essendo egli detenuto, di un coltello, in esito a perquisizione correttamente eseguita dal personale carcerario;
si trattava, invero, di una operazione di controllo amministrativo, che non comportava l'osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 352 c.p.p.; e correttamente il primo giudice aveva rilevato la inutilità della convalida emessa dal p.m..
Il coltello in questione, per le sue dimensioni e la sua offensività, violava la normativa precisata sin dal primo grado ed evidenziava un apprezzabile tasso di pericolosità soggettiva, essendo stata tenuta la condotta illecita in ambiente carcerario. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il OL, che denunciava:
col primo motivo di ricorso, violazione di legge. La perquisizione nei suoi confronti era stata eseguita in spregio alla normativa codicistica e quindi anche il sequestro che ne era seguito appariva illegittimo. Il personale carcerario avrebbe invero dovuto conformarsi alle previsioni degli artt. 352 e 355 c.p.p., valide per ogni operazione del genere e tenuto conto che la cella è per il detenuto l'equivalente dell'abitazione; non essendosi ciò verificato, era illegittima anche la successiva convalida da parte del p.m. La perquisizione censurata, in effetti, violava i diritti della persona che competono anche al carcerato;
col secondo motivo, vizio della motivazione. La decisione impugnata non chiariva il proprio percorso logico-argomentativo; era apodittica nella qualificazione dell'oggetto incriminato;
si basava su considerazioni del tutto generiche, difettando quindi dei caratteri tipici della sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente reitera le proprie doglianze circa la legittimità della perquisizione, senza tenere alcun conto delle osservazioni contenute nella sentenza impugnata;
la quale ha correttamente rilevato che la perquisizione ambientale effettuata dal personale carcerario non ha le caratteristiche dell'atto di polizia giudiziaria disciplinato dall'art. 352 c.p.p. Essa, invero, avviene per ragioni di controllo dell'ordine interno, ha carattere amministrativo, non presuppone la flagranza di reati ne' la necessità di reperire prove o tracce dei medesimi. Tanto è vero che l'ordinamento penitenziario nulla dispone al riguardo, prevedendo solo che la perquisizione personale avvenga nel rispetto della personalità dei detenuti (art. 34 della legge n. 354/1975). E quindi già la giurisprudenza di questa Corte - correttamente citata in sentenza - aveva escluso la obbligatorietà dell'applicazione della normativa codicistica. La prima conseguenza della liceità della perquisizione, è la legittimità del sequestro e l'assoluta superfluità della convalida disposta dal p.m., apparendo qui il coltello come corpo di reato. Assolutamente generiche sono le censure svolte dal OL in ordine alla motivazione della pronuncia "de qua", che argomenta senza incorrere in vizi logico-giuridici sulle caratteristiche del coltello e sulla illiceità di detenerlo in carcere.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, debbono seguire le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2005