Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
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Versione
4 giugno 1966
4 giugno 1966
Art. 508.
(Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio)
Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
((36)) ------------- AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all' art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 , se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
(Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio)
Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
((36)) ------------- AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all' art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 , se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
Commentari • 11
- 1. Trib. Siena, 28 novembre 2013 (ud. 21 marzo 2013), Di Gisi, con nota di A. Natalinihttps://archiviopenale.it/ · 31.835667
Fonte immagine: www.sienafree.it Con la decisione in evidenza il Tribunale di Siena si è pronunciato in ordine all'elemento soggettivo previsto per il delitto di cui all'art. 508 c.p. (Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio).
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Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Livorno, sentenza 30/05/2024, n. 709Provvedimento: […] Parte_6 e Parte_7 deducevano che avevano occupato e coltivato il fono di proprietà del Persona_2 gli attori avevano commesso il delitto previsto e punito dall'art. 508 cp e dovevano essere condannati al risarcimento del danno nella misura di euro 100.000,00, derivante alla illegittima occupazione del bene altrui.Leggi di più...
- usucapione·
- prova del dolo·
- principio di soccombenza·
- compensazione spese·
- risarcimento danni·
- delitto art. 508 cp·
- sospensione del processo·
- riassunzione del processo