Sentenza 6 ottobre 1998
Massime • 6
Nella fase di delibazione dell'ammissibilità di una richiesta di revisione,disciplinata dall'art.634 c.p.p.,non è ammissibile alcuna forma di intervento della persona offesa dal reato,pur se costituitasi parte civile nel procedimento conclusosi con la sentenza di condanna,non potendosi in contrario invocare ne' il principio di immanenza della costituzione di parte civile,stabilito dall'art.76,comma 2,c.p.p. (atteso che l'operatività di tale principio cessa con la formazione del giudicato),nè il disposto di cui all'art.90,comma 1,c.p.p.,che riconosce alla persona offesa la facoltà di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento,atteso che l'interesse della persona offesa ad opporsi alla caducazione della sentenza di condanna irrevocabile diviene concreto e attuale soltanto allorché,riconosciuta dalla corte d'appello l'ammissibilità della richiesta di revisione,il presidente emette il decreto di citazione,ai sensi dell'art.636,comma 1,c.p.p. (Nella specie,in applicazione di tale principio,la S.C.ha ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto avverso l'ordinanza della corte d'appello che,nella fase delibativa, aveva ammesso la presentazione di memorie da parte delle persone offese,volte a far dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revisione).
Nell'attuale disciplina dell'istituto della revisione,caratterizzata dal fatto che l'intero procedimento è stato affidato ad uno stesso giudice,individuato nella corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado,è del tutto improprio distinguere ancora tra una fase rescindente e una fase rescissoria,come invece poteva farsi sotto l'impero della disciplina dettata dal codice di rito previgente,in cui le due fasi erano effettivamente distinte,essendo la prima devoluta alla corte di cassazione e la seconda (cui poteva darsi luogo solo previa pronuncia,all'esito della prima,di un annullamento condizionato della sentenza oggetto della richiesta di revisione),ad una corte di merito.
In tema di ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di "nuove prove",mentre l'art.631 c.p.p.richiede la formulazione di un giudizio prognostico astratto in ordine alla idoneità dei nuovi elementi di prova ,se accertati,a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento ,con una qualsiasi delle formule di cui ai richiamati artt.529,530,531 c.p.p. (ivi compresa,quindi,anche quella.prevista dal comma 2 del citato art.530),l'art.634 c.p.p.,nella parte in cui prevede l'inammissibilità della richiesta quando questa risulti "manifestamente infondata",postula un diverso tipo di valutazione,non più astratto ma concreto,in diretta e immediata correlazione col tema d'indagine proposto,ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e alla congruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria.Tale valutazione,peraltro,non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione,da svolgersi nel contraddittorio delle parti,ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti,finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che,in quanto definita come "manifesta",deve essere rilevabile "ictu oculi",senza necessità di approfonditi esami.Entrambe le valutazioni postulano,tuttavia,la comparazione delle nuove prove con quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile,di cui occorre quindi identificare il tessuto logico giuridico;comparazione che non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova,isolatamente prese,con quelle già esaminate,occorrendo invece che la pluralità di prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente,vagliandosi,in una prospettiva globale,l'attitudine dimostrativa di esse,da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio,rispetto al risultato finale del proscioglimento.
Quale necessario antecedente logico-giuridico dell'apertura del giudizio di revisione,l'indagine preliminare costituisce un momento interno del procedimento che, risultando finalizzato al vaglio di ammissibilità della richiesta,si sviluppa nei seguenti passaggi,enucleabili dall'art.634 c.p.p.: a)verifica dell'osservanza delle forme prescritte per l'istanza di revisione e della legittimazione del richiedente; b)riconducibilità delle ragioni per le quali è richiesta la revisione ad una delle ipotesi tassativamente previste dall'art.630 c.p.p.; c)congruenza,in astratto,ex art.631 c.p.p.,degli elementi sui quali si basa la richiesta; d)non manifesta infondatezza della richiesta stessa.
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione,nel caso previsto dall'art.630,comma 1,lett.c),c.p.p.,per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che,pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione,non siano comunque state oggetto di valutazione.Anche in tale ipotesi,infatti,al pari di quanto avviene per le prove mai prima dedotte,l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie,interno al giudizio ipostatizzato dal giudicato,ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato; il che corrisponde,appunto,all'essenziale requisito distintivo dell'istituto della revisione,qualificato proprio dal fatto che la condanna irrevocabile è sostituita da una decisione di proscioglimento all'esito di un giudizio fondato,in tutto o in parte,su prove diverse da quelle precedentemente esaminate.
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione,una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti ai periti e al giudice può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art.630,comma 1,lett.c),c.p.p.,quando risulti fondata su nuove metodologie,dal momento che la novità di queste ultime e,correlativamente, dei principi tecnico scientifici applicati,può in effetti condurre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse,ma anche di veri e propri fatti nuovi.Ciò,naturalmente,solo a condizione, di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 4837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4837 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Francesco Sacchetti Presidente del 6.10.1998
2. Dott. Edoardo Fazzioli Consigliere SENTENZA
3. Dott. Giovanni Silvestri Consigliere rel. N. 4837/98
4. Dott. Gianfranco Riggio Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Angelo Vancheri Consigliere N. 17053/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: 1) MP VI, nato a [...] il [...]; 2) PI OR, nato a [...] il 10. 11. 1943;
3) RI IA, nato a [...] l'[...];
avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte d'Appello di Milano il 10.3.1998 e il 18.3.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Silvestri;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Giuseppe Veneziano, il quale ha chiesto che sia disposto l'annullamento delle ordinanze 10 marzo e 18 marzo 1998 emesse dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento relativo all'ammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna di OV BO, GI ET e AN OF pronunciata l'11.11.1995 dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'Appello per nuovo giudizio;
OSSERVA
1. - Con atto depositato il 15.12.1997, OV BO, GI ET e AN OF presentavano richiesta di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano in data 11. 11. 1995 -passata in giudicato a seguito del rigetto dei ricorsi pronunciato il 22.1.1997 dalla Corte di Cassazione -con cui erano stati condannati, in parziale riforma della sentenza di primo grado in data 2.5.1990, alla pena di ventidue anni di reclusione ciascuno perché ritenuti responsabili del delitto di omicidio aggravato commesso il 17.5.1972 in Milano in danno del commissario di p.s Luigi CA.
I richiedenti premettevano che la disciplina dell'istituto della revisione dettata dal codice del 1988 è applicabile nel caso di specie, ancorché il processo si sia svolto con l'osservanza delle norme del codice del 1930, e che, secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale, il requisito della novità delle prove, richiesto dall'art. 630 lett. c) c.p.p. ai fini della revisione, deve ritenersi sussistente nell'ipotesi di prove preesistenti alla sentenza di condanna, anche se risultanti dagli atti, purché non siano state oggetto di valutazione espressa o implicita da parte del giudice investito del processo di cognizione, aggiungendo che, per l'ammissibilità della richiesta, non è necessario che le nuove prove siano assunte con modalità acquisitive normativamente predeterminate, essendo sufficiente che siano specificamente indicate nella richiesta di revisione, onde esse possono emergere anche da indagini investigative direttamente svolte dal difensore del condannato. Procedevano, quindi, all'analisi della struttura del procedimento di revisione, assumendo che in esso possono distinguersi una prima fase preliminare, avente ad oggetto la sommaria delibazione dell'istanza, e una seconda fase, costituita dal successivo vero e proprio giudizio di revisione, nel quale, nell'ipotesi prefigurata dall'art. 630 lett. c) c.p.p., deve provvedersi all'assunzione delle nuove proprie in contraddittorio tra le parti e alla loro valutazione, unitamente a quelle già esaminate, al fine di stabilire se il giudizio di condanna possa essere sostituito con quello di proscioglimento in relazione alla prova dell'innocenza del condannato e alla insufficienza o alla contraddittorietà delle prove ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. I richiedenti deducevano che -in riferimento al laborioso sviluppo del processo, nel quale erano intervenute sette diverse sentenze, di cui due di annullamento pronunciate il 21.10,1992 e il 27.10.1994 dalla Corte di Cassazione- il giudicato si è formato sulla sentenza di condanna emessa in data 11.11.1995 dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel secondo giudizio di rinvio, e che la dichiarazione di colpevolezza degli imputati poggia unicamente sulla chiamata in correità fatta, a sedici anni di distanza dal fatto, dal coimputato NO EO, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca aveva, del resto, costituito oggetto dei sette diversi giudizi. Tutto ciò premesso, i richiedenti precisavano che i nuovi elementi di prova erano costituiti da dichiarazioni testimoniali rese al difensore dei condannati ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.p., da documenti e da alcune elaborazioni tecnico-scientifiche, la prima relativa allo sviluppo informatico della dinamica dell'ipotesi di azione omicidiaria, la seconda concernente la ricostruzione della collisione tra l'autovettura usata dagli autori dell'omicidio e quella del teste Musicco, la terza rappresentata dalla elaborazione informatica delle fotografie di due reperti (proiettile e frammento di proiettile) e l'ultima consistente nella relazione tecnico- balistica redatta alla luce dei risultati della elaborazione informatica anzidetta. Esponevano, poi, dettagliatamente il contenuto delle nuove prove, assumendo che esse, valutate congiuntamente a quelle già acquisite, infirmano il fondamento delle basi del giudicato di condanna e rivelano, in particolare, la totale inconsistenza del giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca del NO, che rappresenta l'esclusivo punto di sostegno della dichiarazione di responsabilità dei condannati per l'omicidio del commissario CA.
2.1. - Con ordinanza del 10.3.1998, la Corte di Appello di Milano respingeva l'eccezione proposta dal difensore dei richiedenti per far dichiarare l'irricevibilità delle memorie depositate dai difensori della parte civile, rilevando che, pur svolgendosi de plano la fase di delibazione dell'ammissibilità della richiesta, senza il contraddittorio previsto dall'art. 127 c.p.p., il principio di immanenza della parte civile deve essere riferito al giudizio complessivamente considerato, sicché, nel silenzio della legge, la regola generale di parità delle parti implica che la parte civile è legittimata a depositare memorie difensive nella fase preliminare del procedimento di revisione.
2.2. - Con successiva ordinanza del 18.3.1998, la Corte dichiarava inammissibile la richiesta di revisione per manifesta infondatezza.
Dopo avere premesso di condividere l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la prova deve considerarsi nuova anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice ovvero, pur essendo stata assunta, non sia stata valutata nel precedente giudizio, la Corte precisava che, in tali situazioni, il giudizio di novità e di rilevanza della prova è praticamente unico e contestuale, dato che, consistendo la motivazione nella concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, il giudice non è tenuto ad analizzare dettagliatamente tutte le risultanze processuali ma ha soltanto l'obbligo di esporre, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento e di avere tenuto presente, a tal fine, ogni elemento decisivo: con la conseguenza che devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni incompatibili, anche se non espressamente confutate. La Corte aggiungeva che non possono ritenersi nuove le prove che, pur non essendo state esaminate con la sentenza di appello dell'11. 11. 1995, risultano valutate nella decisione di primo grado del 2.5.1990, in quanto esse formano una sola entità logico-giuridica per omogeneità degli accertamenti e dei criteri di valutazione, chiarendo che tale nesso non è venuto meno per effetto della sentenza 21.10.1992 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con cui era stato annullata la pronuncia di secondo grado in data 12.7.1991. Assumeva, inoltre, che nella fase preliminare di delibazione della richiesta di revisione il concetto di rilevabilità ictu oculi e di esame non approfondito dell'ammissibilità deve essere necessariamente adattato al caso concreto, sicché -se non vuole trasformarsi il giudizio di revisione da rimedio eccezionale in un quasi automatico quarto grado del giudizio- il giudice è chiamato a compiere un giudizio prognostico attraverso una valutazione delle nuove prove vertente non solo sulla loro novità ma anche sulla loro rilevanza, svolgendo, allo scopo, autonome considerazioni. Ciò posto, la Corte passava analiticamente in rassegna tutti gli elementi di prova dedotti a sostegno della revisione e riteneva che essi, in parte, sono privi del requisito della novità, essendo stati già esaminati nei pregressi gradi del processo e, in parte, sono palesemente carenti di rilevanza, in quanto i fatti oggetto del thema probandum non risultano idonei, neppure in astratto, a minare le basi del giudizio di colpevolezza su cui si è formato il giudicato. Pertanto, affermava la manifesta infondatezza della richiesta di revisione e ne dichiarava l'inammissibilità ai sensi degli artt. 631 e 634 c.p.p.- 3. - I richiedenti e il loro difensore hanno proposto ricorsi per cassazione contro le ordinanze 10.3.1998 e 18.3.1998. 3.1. - Contro il primo provvedimento sono state denunciate la violazione degli artt. 76, 121, 632, 634, 639 c.p.p. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte, col ritenere ricevibili le memorie dei difensori delle parti civili, ha disapplicato la disciplina della fase preliminare di delibazione dell'ammissibilità della richiesta di revisione, alla quale sono legittimati a partecipare soltanto il Procuratore Generale e i soggetti che hanno il potere di attivare la procedura, dato che la delibazione è eseguita de plano, senza contraddittorio, onde deve considerarsi non pertinente il richiamo al principio dell'immanenza della parte civile, la cui presenza è ammessa soltanto nel giudizio di revisione, allorché, superata la fase della delibazione sommaria, viene emesso il decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 601 c.p.p.- 3.2. - Avverso l'ordinanza 18.3.1998, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione per manifesta infondatezza, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
a) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 629, 630 lett.c), 631, 634 c.p.p. per avere la Corte seguito un'interpretazione palesemente erronea della disciplina processuale dell'istituto della revisione dettata dal codice di rito del 1988, prospettando una distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria che è ignota alla normativa vigente, con il risultato di trasformare il momento preliminare della delibazione sommaria in una disamina di merito delle prove addotte e di compiere, di riflesso, valutazioni nell'esercizio di poteri la cui titolarità è riservata alla Corte investita del giudizio di revisione;
b) violazione della disposizione di cui all'art. 629 c.p.p. in dipendenza dell'errata identificazione della decisione coperta dal giudicato, in quanto, essendosi questo formato progressivamente e in modo discontinuo in relazione all'intervento degli annullamenti pronunciati dalla Suprema Corte, la sentenza delle Sezioni Unite del 21.10.1992 impedisce di considerare omogenee e reciprocamente integrate la sentenza di primo grado e quella di rinvio: in particolare, è stato dedotto che la predetta pronuncia di annullamento ha travolto non solo la decisione di appello del 12.7.1991 ma anche quella emessa dal primo giudice per la ragione che, poiché la prima ha ricalcato pedissequamente la motivazione della seconda, la sentenza di rinvio ha sostituito entrambe le predette decisioni sia per ciò che attiene alla ricostruzione del fatto sia in ordine alla responsabilità dei condannati;
c) violazione del combinato disposto degli artt. 631 e 634 c.p.p. per avere la Corte disatteso il principio accolto nel codice vigente secondo cui la revisione è ammessa in tutti i casi di proscioglimento previsti dall'art. 530 c.p.p., compreso quello di insufficienza e di contraddittorietà delle prove di colpevolezza a norma del secondo comma dello stesso art. 530;
d) violazione del combinato disposto degli artt. 631, 634 e 636 c.p.p., in riferimento all'applicazione dei principi di diritto in tema di valutazione delle prove, per avere la Corte collegato il controllo dei caratteri della novità e della rilevanza, in caso di prove testimoniali, ad una approfondita verifica dell'attendibilità del teste e dell'idoneità a ribaltare il costrutto accusatorio, affermando illegittimamente l'esistenza di un onere probatorio a carico dei condannati e confondendo la funzione della fase delibativa con quella del giudizio di revisione;
e) violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nell'esame dei singoli elementi di prova, sui quali è fondata la richiesta di revisione, in quanto la Corte ha applicato le norme sulla revisione incorrendo in radicali vizi logici e giuridici nell'escludere, in sede di delibazione, la novità delle prove e la loro rilevanza sul giudizio di colpevolezza: i ricorrenti hanno analizzato i singoli punti dell'ordinanza 18.3.1998, ponendo in risalto quelli che, a loro giudizio, costituiscono errori logici e giuridici della motivazione in ordine alle conclusioni accolte dalla Corte per ciascuna delle prove prospettate come base giustificativa della revisione della sentenza irrevocabile di condanna. 4. - Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta del 17.6.1998, ha ritenuto che le parti civili non potessero presentare memorie nella fase preliminare di delibazione dell'ammissibilità della richiesta, sicché, su tale punto, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza in data 10.3.1998. Il P.G. ha chiesto altresì l'accoglimento dei ricorsi e il conseguenziale annullamento con rinvio dell'ordinanza del 18.3.1998, sostenendo che la Corte di merito, nel dichiarare manifestamente infondata la richiesta, non si è attenuta ai criteri legali dettati dalla legge processuale, ha compiuto anticipatamente valutazioni di merito riservate al giudizio di revisione e ha ricostruito non correttamente la portata del giudicato, trascurando l'incidenza che, sulla sequenza delle varie sentenze di merito, hanno avuto le decisioni di annullamento della Corte di Cassazione, in particolare quella emessa dalle Sezioni Unite il 21.10.1992. 5. - I difensori delle parti civili hanno depositato memoria difensiva con cui hanno contestato i motivi dei ricorsi e le argomentazioni sviluppate dal Procuratore Generale presso questa Corte a sostegno della richiesta di annullamento dell'ordinanza in data 18.3.1998. I difensori dei condannati hanno depositato in data 29.9.1998 memoria di replica con cui hanno contestato la ricevibilità della memoria delle parti civili e, dopo avere illustrato alcuni motivi di ricorso, hanno rinnovato la richiesta di annullamento delle ordinanze impugnate.
6. - Premesso che nel presente procedimento non è dubbia l'applicazione delle disposizioni dettate dal codice vigente in materia di revisione anche se il processo in cui si è formato il giudicato è stato trattato con l'osservanza delle norme del codice del 1930 (cfr. Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, La Rocca), occorre preliminarmente individuare i termini di riferimento sistematico all'interno dei quali deve svilupparsi l'indagine devoluta a questa Corte, ponendo in luce sinteticamente i valori che hanno trovano composizione nella disciplina dell'istituto della revisione e le principali innovazioni verificatesi col passaggio dal vecchio al nuovo codice.
In merito al primo punto deve rilevarsi che al fondo della normativa sulla revisione è identificabile il conflitto tra esigenze di giustizia formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l'intero corso del processo e ne segna i passaggi più salienti. Il fondamento del giudicato nasce proprio dalla necessità di fissare definitivamente l'accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, nella consapevolezza che, nelle vicende umane, il vero e il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi per cedere il posto all'esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali. La base giustificativa della res iudicata è, dunque, non di ordine teorico ma di natura eminentemente pratica. Tale peculiare carattere pone in evidenza che l'ordinamento, con precise scelte di politica legislativa, può ben sacrificare il valore del giudicato in nome di esigenze che rappresentano l'espressione di valori superiori. Uno di tali valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità rispetto al canone dell'intangibilità del giudicato, è proprio costituito dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae, da cui deriva il corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica -quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti- per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni reputate dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e di ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna. Dai precedenti rilievi si evince che l'istituto della revisione trova immediato referente nella disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 24 Cost., che -come è stato espressamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale in riferimento alla disciplina posta dal codice abrogato- riflette il principio di giustizia sostanziale rispondente alla "esigenza, di altissimo. valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità" (Corte Cost., 14 febbraio 1969, n. 28). In questa stessa prospettiva è collocata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la precipua funzione della revisione è identificabile nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale, con la sottolineatura che essa è correlata non tanto all'interesse del singolo quanto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari attraverso la prevalenza della giustizia sostanziale su quella formale (Cass., 7 ottobre 1983, Spairani;
Cass., 18 dicembre 1981, Mocciardini). Nel codice vigente la predetta funzione risulta notevolmente rafforzata e ampliata per la ragione che l'attuale art. 631 stabilisce -a differenza di quanto previsto dagli artt 554 n. 3, 555 e 566, comma 2 del codice del 1930- che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. In tale senso depongono univocamente sia il trasparente tenore letterale dell'art. 631, che esplicitamente richiama tutte le forme di proscioglimento prefigurate dall'art. 530, compresa quella di cui al secondo comma (assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova), sia le puntuali indicazioni contenute nella Relazione al progetto preliminare (p. 137), sia, infine, le espresse posizioni assunte dalla giurisprudenza (Corte Cost., 5 luglio 1991, n. 311; Cass., 22 aprile 1992, Marro). 7. - Deve segnalarsi, tuttavia, che è proprio la specifica funzione di superamento del giudicato, da cui consegue il carattere straordinario dell'impugnazione per revisione, a spiegare i precisi limiti posti dalla legge processuale, la cui ratio è quella di realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato" (Corte Cost., 5 marzo 1969, n. 28 cit.). Il compito essenziale dell'interprete consiste, perciò, nel porre in luce i termini di tale bilanciamento e nel ricostruire le linee portanti della normativa vigente, tenendo presente che queste ultime sottendono precise scelte di valore tra gli interessi in conflitto, tradottesi nelle particolari configurazioni attribuite alle forme del procedimento e, soprattutto, nell'elencazione tassativa dei casi che autorizzano la presentazione della richiesta di revisione: a quest'ultimo riguardo deve osservarsi che essi rappresentano la tipicizzazione legale di specifiche situazioni alle quali lo stesso ordinamento collega la probabilità di una condanna ingiusta e implicano il perentorio divieto di dissolvere ab intrinseco -in mancanza di nuovi elementi rimasti estranei ai precedenti giudizi- l'efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle identiche prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile.
La natura di impugnazione straordinaria giustifica l'adozione di un modello procedimentale nel quale al preventivo controllo dell'ammissibilità' della richiesta è assegnato carattere autonomo e rilevanza esterna quale necessaria chiave di accesso al giudizio di revisione. In riferimento alle osservazioni espresse nella Relazione al progetto preliminare (p. 137), deve rilevarsi che l'esigenza di una delibazione preliminare sull'ammissibilità trae origine non solo dall'intento pratico di evitare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate, ma soprattutto dalla conformazione teorica dell'istituto della revisione, esperibile soltanto in presenza delle ipotesi tassativamente indicate dalla legge processuale, come è confermato dalla circostanza che -pur corrispondendo ad un'operazione logica riscontrabile in qualsiasi giudizio di impugnazione- la valutazione di ammissibilità/inammissibilità è prevista per il giudizio di cassazione dall'art. 606, comma 3, in relazione agli artt. 610 comma 4 e 611, comma 2 c.p.p., e non anche per il giudizio di appello, che, nella sua natura di riesame critico, in fatto e in diritto, della sentenza di primo grado, è connotato dall'ampiezza della cognizione devoluta al giudice di secondo grado. L'indagine preliminare sull'ammissibilità della revisione era prescritta anche dal codice del 1930. È proprio su tale punto, però, che la disciplina del codice vigente ha segnato le innovazioni più appariscenti, dato che è venuta meno la struttura bifasica del procedimento, scandita dalla dicotomia tra fase rescindente. devoluta alla Corte di Cassazione, e fase rescissoria, attribuita al giudice di merito, e l'intero procedimento è stato affidato ad uno stesso giudice, individuato nella corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado (Corte Cost., 5 luglio 1991, n. 311 cit.): ditalché è stato esattamente osservato che è del tutto improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, nel regime previgente nettamente differenziate, oltre che per il fatto di fare capo a giudici diversi, per la necessità del passaggio dalla prima alla seconda attraverso un provvedimento di annullamento condizionato della sentenza di cui era stata denunciata l'ingiustizia (Cass., 6 marzo 1998, Cavazza;
Cass., 23 febbraio 1998, Nappi). La modificazione legislativa ha reso possibile la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina, realizzando, nello stesso tempo, una più accentuata tutela del diritto alla revisione per il motivo che mentre la valutazione di inammissibilità compiuta nella fase rescindente dalla Corte di Cassazione era definitiva e non erano ipotizzabili, pertanto, rimedi a disposizione dell'interessato al fine di rimuovere la decisione che precludeva l'accesso al giudizio di revisione, il vigente art. 634, comma 2 -in attuazione della direttiva n. 99 dell'art. 2 della legge di delega- stabilisce che contro la declaratoria di inammissibilità, emessa a conclusione della delibazione preliminare, è esperibile il ricorso per cassazione e che, in caso di accoglimento del gravame, la Corte di Cassazione rinvia ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata o alla corte di appello più vicina.
8. - Quale necessario antecedente logico-giuridico dell'apertura del giudizio di revisione, l'indagine preliminare costituisce un momento interno al procedimento che, risultando finalizzato al vaglio di ammissibilità della richiesta, si sviluppa nei seguenti passaggi, enucleabili dall'art. 634 c.p.p.: a) verifica dell'osservanza delle forme prescritte per l'istanza di revisione e della legittimazione del richiedente;
b) riconducibilità delle ragioni per le quali è chiesta la revisione in una delle ipotesi tassativamente previste dall'art.630 c.p.p.; c) congruenza, in astratto, ex art. 631 c.p.p. degli elementi sui quali si basa la richiesta;
d) non manifesta infondatezza della richiesta.
8.1. - Con riguardo al tema di indagine proposto a questa Corte, nel caso in esame l'accertamento indicato al precedente punto b) consiste nell'individuare la portata della categoria delle "nuove prove", enunciata dall'art. 630 lett. c) c.p.p., al fine di stabilire se in essa possano ricomprendersi non solo le prove noviter repertae e le prove noviter produetae, ma anche quelle che, pur risultando già acquisite agli atti del processo, non siano state esaminate dal giudice e non siano state, quindi, poste a base della sentenza pronunciata nel precedente giudizio.
È noto che sul punto le posizioni della giurisprudenza di legittimità non sono omogenee. Le oscillazioni -già manifestatesi nel vigore del codice del 1930- si sono riprodotte con la normativa vigente, giacché a fronte dell'opinione che non ammette la revisione nell'ipotesi di prove già esistenti nel processo definito con la sentenza irrevocabile, ancorché non valutate dal giudice (Cass., 30 gennaio 1997, Morabito;
Cass., 21 gennaio 1995, Ciancalilla ed altri;
Cass., 6 ottobre 1993, La Brocca;
Cass., 11 maggio 1993, Ligresti), si è sviluppato un cospicuo indirizzo, rafforzatosi negli ultimi anni, secondo cui, ai fini della revisione, deve essere riconosciuto il carattere della novità anche alle prove che comunque non siano state oggetto di valutazione, siano entrate o non a fare parte del materiale probatorio acquisito nel precedente giudizio di cognizione (Cass., 10 luglio 1998, Campolo;
Cass., 16 marzo 1998, Papale;
Cass., 10 giugno 1996, Galli;
Cass., 28 maggio 1996, Di Fabio;
Cass., 12 gennaio 1996, Arcudi;
Cass., 19 dicembre 1995, Galeazzi;
Cass., 23 febbraio 1994, Valsecchi;
Cass., 21 febbraio 1994, Fagiolo ed altri;
Cass., 27 febbraio 1993, Currelli). Il Collegio ritiene di dovere aderire a quest'ultima linea interpretativa, apparendo la più aderente ad una corretta analisi ricostruttiva del bilanciamento di interessi perseguito dal legislatore e della normativa in cui esso si è tradotto. Infatti, posto che il tratto distintivo della revisione, che ne qualifica la reale essenza, è costituito dalla impossibilità giuridica di una pronuncia di proscioglimento fondata esclusivamente su una diversa valutazione delle medesime prove assunte nel giudizio (art. 637, comma 3 c.p.p.), deve arguirsi che, agli effetti dell'art. 630 lett. c) c.p.p., il requisito della novità dipende unicamente dal fatto che le prove abbiano o non formato oggetto di un precedente apprezzamento giudiziale, restando irrilevante, invece, la circostanza dell'avvenuta acquisizione agli atti del processo:
sicché anche in quest'ultimo caso -al pari di quanto avviene per le prove mai prima dedotte l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudizio ipostatizzato dal giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato. Il che corrisponde, appunto, all'essenziale requisito distintivo dell'istituto della revisione, qualificato proprio dal fatto che la condanna irrevocabile è sostituita da una decisione di proscioglimento all'esito di un giudizio fondato, in tutto o in parte, su prove diverse da quelle precedentemente esaminate (Cass., 27 maggio 1995, Di Salvo). 8.2. - In relazione agli argomenti dibattuti nel presente procedimento occorre, inoltre, stabilire se possano considerarsi nuova prova, ai fini della revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p., anche i risultati dell'espletamento di accertamenti peritali. La giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico scientifica degli elementi fattuali già noti ai periti e al giudice, giacché, in una siffatta situazione, consentire la revisione significa, nella sostanza, ammettere la reiterazione di apprezzamenti critici in ordine a dati oggettivi già esaminati e,
conseguentemente, aprire la strada ad ulteriori prospettazioni di elementi di giudizio già vagliati (Cass., 23 febbraio 1998, Nappi;
Cass., 12 dicembre 1994, Muffari;
Cass., 14 settembre 1993, Russo). Va sottolineato, tuttavia, che una recente posizione giurisprudenziale ha attenuato il rigore derivante dall'applicazione generalizzata e indiscriminata di simile orientamento affermando che la richiesta di revisione deve considerarsi ammissibile, oltre che nel caso di nuove emergenze fattuali sulle quali verte l'indagine peritale, anche quando l'accertamento sia fondato su nuove metodologie tecniche e scientifiche (Cass., 14 maggio 1997, Cavazza). Tale linea di pensiero deve essere condivisa, in quanto garantisce la necessaria corrispondenza della conoscenza giudiziale (e, quindi, dell'accertamento della verità) allo sviluppo della tecnica e della scienza: esigenza, questa, che è divenuta tanto più essenziale e insopprimibile in una società come quella attuale, caratterizzata da un inarrestabile progresso tecnico-scientifico che ha enormemente ampliato, con un ritmo sempre più accelerato, il patrimonio di conoscenze di cui il giudice può avvalersi attraverso l'opera del perito. Ne consegue che l'assoluta e aprioristica esclusione dell'ammissibilità di perizie fondate sull'applicazione di nuovi metodi di ricerca e su nuovi principi scientifici, si traduce in un ingiustificato sacrificio delle accresciute probabilità di conoscenza della verità e, in ultima analisi, in una non ragionevole restrizione della funzione di giustizia sostanziale coessenziale all'istituto della revisione. D'altro canto, a ben vedere, non è completamente esatto sostenere che il compimento di una perizia, applicativa di tecniche e di principi scientifici dapprima ignoti, si risolve in una mera rivalutazione dei fatti quando questi siano identici a quelli esaminati nel precedente giudizio, dato che non è necessario prendere posizione sul dibattuto problema se la perizia sia un mezzo di prova ovvero un mezzo di valutazione della prova per rendersi conto che ogni accertamento tecnico implica non solo il momento della interpretazione dei risultati ma anche quello dell'indagine volta all'acquisizione di dati conoscibili solo con le competenze in possesso del perito: con la conseguenza che la novità della metodologia impiegata e dei principi tecnico-scientifici applicati può condurre anche alla conoscenza di fatti nuovi e non solo di valutazioni diverse. In definitiva, il Collegio ritiene che l'espletamento di accertamenti peritali possa rendere ammissibile la richiesta di revisione sia quando riguardi nuove sopravvenienze fattuali sia quando risulti qualificato dall'impiego di nuove tecniche e di nuove conoscenze scientifiche, ancorché restino identici gli elementi di fatto esaminati dal perito, con la necessaria precisazione tuttavia che, in questo secondo caso, deve ovviamente trattarsi di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica, dato che soltanto tale condizione conferisce un tasso di ragionevole affidabilità ai risultati della nuova indagine.
8.3. - È necessario, a questo punto, approfondire la disamina vertente sull'indagine preliminare di ammissibilità, specificandone i contenuti e la portata in riferimento ai punti concernenti sia la sussistenza della condizione indicata nell'art. 631 c.p.p. sia la non manifesta infondatezza della richiesta.
In proposito, occorre, anzitutto, sottolineare che, pur inerendo ad un'unica valutazione, i due profili non sono completamente coincidenti, come è reso evidente dal tenore della norma di cui al primo comma dell'art. 634 c.p.p., che, disponendo che la corte di appello anche di ufficio dichiara l'inammissibilità quando la richiesta è proposta "senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata", rivela univocamente -attraverso l'impiego del termine disgiuntivo "ovvero" - che l'indagine ex art. 631 c.p.p. ha un ambito differente rispetto a quello del l'accertamento della manifesta infondatezza dell'istanza di revisione.
Ciò posto, deve osservarsi che il contenuto e la funzione del controllo imposto dall'art. 631 possono essere ricavati, con sufficiente precisione, dal testo di tale disposizione, secondo cui "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531". Oltre ad esprimere in forma sintetica il risultato potenziale cui deve tendere l'istituto della revisione (Rel. prog. prel., p. 137), la norma chiarisce, in termini inequivoci, che l'indagine compiuta nell'ottica del citato art. 631 corrisponde ad un giudizio prognostico astratto compiuto sulla base delle conoscenze fornite dalle nuove prove e della idoneità di esse a capovolgere l'esito del giudizio mediante la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, nel senso che -assunti come veri i fatti prospettati dal richiedente l'incidenza delle nuove prove, sole o unite a quelle già valutate, deve essere tale da giustificare l'emissione di una sentenza ex art. 529 (non doversi procedere) o ex art. 531 c.p.p. (dichiarazione di estinzione del reato) oppure la pronuncia di una decisione di assoluzione per una delle ragioni indicate nell'art. 530 c.p.p., compresa, quindi, l'assoluzione motivata dal fatto che le nuove prove rendono insufficienti o contraddittorie quelle prima utilizzate per la condanna. Le peculiari connotazioni del vaglio di ammissibilità condotto alla luce della disposizione di cui all'art. 631 c.p.p. trovano precisa conferma nelle linee interpretative seguite nella giurisprudenza di questa Corte, in cui è stato più volte chiarito che la pronuncia di ammissibilità della richiesta di revisione ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità a dimostrare che i nuovi elementi, se accertati, giustificano il proscioglimento del condannato (Cass., 23 febbraio 1994, Valsecchi;
Cass., 9 marzo 1992, Durante), con la precisazione che l'indagine propria della fase preliminare "deve limitarsi ad una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti, al fine di stabilire se essi, nei termini in cui sono stati prospettati, appaiano astrattamente idonei, da un canto, ad incidere sostanzialmente e in maniera favorevole sulla valutazione delle prove a suo tempo già raccolte e sul conseguente giudizio di colpevolezza dell'imputato; dall'altro canto, a consentire di prevedere ragionevolmente che essi elementi, soli o congiunti a quelli già esaminati, possano condurre al proscioglimento dell'istante" (Cass., 25 maggio 1992, La Guzza;
Cass., 22 aprile 1991, Taldone). 8.4. - Alla valutazione imposta dall'art. 631 c.p.p. deve seguire quella relativa alla eventuale manifesta infondatezza della richiesta di revisione, risultando i due momenti concatenati, sul piano concettuale, dalla previsione dell'art. 634 c.p.p., che difatti -come sopra già segnalato- ricollega esplicitamente la dichiarazione di inammissibilità alla inosservanza della disposizione prevista dall'art- 631 "ovvero" alla manifesta infondatezza della richiesta. Pur non essendo stati adeguatamente differenziati nella elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, i due profili rappresentano i passaggi necessari dell'indagine di ammissibilità, tra loro strettamente coordinati, e sono caratterizzati da contenuti diversi, in quanto la verifica della condizione della manifesta infondatezza -a differenza del controllo ex art. 631 c.p.p.- ha carattere concreto e non astratto, in diretta e immediata correlazione col tema di indagine proposto dalla richiesta di revisione, concretandosi in una valutazione di merito, che, nell'ipotesi di prospettazione di prove nuove, si traduce nel riscontro della persuasività e della congruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria. Il punto centrale dell'accertamento della manifesta infondatezza della richiesta consiste nello stabilire i limiti entro i quali deve essere contenuto il giudizio anticipatorio del merito. A proposito dell'ambito del controllo di ammissibilità, nella requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte è stata compiuta una completa, lucida e organica disamina delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità, dalle cui linee interpretative -risalenti ad un orientamento già presente nel vigore del codice del 1930- possono enuclearsi i seguenti punti: a) "la valutazione, anche ove non sia sommaria (come generalmente si prescrive), ma diffusamente argomentata, non può consistere in un approfondimento valutativo tale da dare luogo ad un'anticipazione del giudizio di merito proprio della fase rescissoria, che finirebbe per risultare inevitabilmente superficiale e illogica, in quanto avulsa dal contraddittorio tra le parti e fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita"; b) "la valutazione degli elementi addotti come prova -da effettuarsi nei termini in cui essi sono prospettati- anche ove non sia meramente astratta ma concreta, può rilevarne eventuali segni di inconferenza, inaffidabilità o non persuasività solo nei limiti in cui essi siano constatabili ictu oculi"; c) "le differenze di orientamenti giurisprudenziali, talora enfatizzate, sono più apparenti che reali ed investono più la forma che la sostanza del giudizio di ammissibilità".
L'opinione del Procuratore Generale merita di essere condivisa per la ragione che essa è il risultato di un'approfondita analisi ricostruttiva degli schemi logici e delle effettive direttrici argomentative posti a base dello sviluppo della giurisprudenza di questa Corte, le cui fondamentali coordinate di riferimento -al di là delle astratte enunciazioni rinvenibili nelle varie massime e della diversa accentuazione dell'uno o dell'altro aspetto dell'indagine- possono ben essere individuate nella uniforme affermazione della regola secondo cui il controllo preliminare della manifesta infondatezza della richiesta non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al giudizio di revisione, destinato all'assunzione e alla valutazione delle nuove prove nel contraddittorio delle parti. D'altro canto, la prima e insuperabile conferma della correttezza logica e giuridica è offerta dalla precisa e inequivoca lettera dell'art. 634 c.p.p., che, prevedendo l'inammissibilità della richiesta "manifestamente infondata", comprova, senza possibilità di plausibili dubbi, che l'infondatezza deve risultare evidente, palese, chiaramente non controvertibile e percepibile immediatamente, senza la necessità di alcun particolare approfondimento, come è proprio, appunto, di una delibazione preliminare. Ne consegue che, tenuto anche conto delle univoche indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'analoga previsione normativa riguardante l'inammissibilità del ricorso per cassazione nel caso di motivi manifestamente infondati (art. 606, comma 3 c.p.p.), deve considerarsi conforme all'esatta interpretazione dell'art. 634 c.p.p. la soluzione adottata in numerose decisioni di questa Corte secondo cui la fase dell'accertamento dell'inammissibilità della richiesta di revisione implica una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, dato che, dovendo essere manifesta, l'infondatezza della istanza può giustificare la pronuncia di inammissibilità e può precludere l'inizio del giudizio di revisione soltanto quando sia rilevabile "ictu oculi" all'esito di un semplice esame delibativo sulla base di non controvertibili criteri di valutazione e, soprattutto, senza necessità di un approfondito esame di merito effettuato mediante il confronto dei nuovi mezzi di prova con le risultanze probatorie poste a fondamento del giudizio di condanna o con altri dati "aliunde" acquisiti (Cass., 16 ottobre 1997, De Murtas ed altri;
Cass., 22 febbraio 1996, Nunziata;
Cass., 12 gennaio 1996, Tufò; Cass., 6 ottobre 1993, La Brocca;
Cass., 14 settembre 1993, Russo;
Cass., 25 maggio 1992, La Guzza;
Cass., 24 febbraio 1992, La Rocca ed altri).
8.5. - Il completamento dell'esame dei caratteri strutturali e funzionali della delibazione preliminare relativa all'ammissibilità della richiesta di riesame richiede due ulteriori precisazioni. In primo luogo, deve porsi in risalto che entrambe le valutazioni sopra esaminate non possono essere formulate in termini di pura genericità e di astrazione concettuale, ma devono essere riferite alla realtà processuale del caso concreto (Cass., 22 aprile 1997, Cavazza;
Cass., 14 settembre 1993, Russo). Una tale esigenza è ben spiegabile quando si considera che tanto la valutazione prognostica richiesta dall'art. 631 c.p.p. quanto quella concreta vertente sulla manifesta infondatezza postulano la comparazione delle nuove prove con quelle sulle quali si fonda la condanna divenuta irrevocabile: ditalché è compito indeclinabile del giudice della revisione identificare, nel momento della sommaria delibazione, i fatti e le prove che rappresentano il tessuto logico-giuridico del giudicato, ricostruito sulla base delle concrete vicende del processo, al fine di confrontarli con quelli addotti a giustificazione della revisione e di verificare la potenziale idoneità di questi ultimi a condurre ad una pronuncia di proscioglimento, sia pure per insufficienza e per contraddittorietà delle prove.
La seconda precisazione riguarda il metodo di valutazione delle prove nuove e di raffronto delle stesse con quelle precedentemente esaminate. Le attività valutative e di comparazione del materiale probatorio passano necessariamente attraverso un apprezzamento unitario e globale, che implica -come ha opportunamente illustrato il Procuratore Generale presso questa Corte- l'accertamento dell'idoneità dimostrativa in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle loro reciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni: con la conseguenza che -in applicazione dei canoni metodologici generali di valutazione delle prove desumibili dall'art. 192 c.p.p.- per un corretto controllo dell'ammissibilità non basta confrontare ogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate, ma occorre che la pluralità di prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente e che sia vagliata, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento.
9. - Prima di passare a verificare se la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione, contenuta nell'ordinanza impugnata, sia o non derivata da un indagine conforme ai principi di diritto dianzi indicati, è necessario preliminarmente esaminare le critiche formulate dai ricorrenti mediante il gravame proposto contro l'ordinanza in data 10.3.1998 con cui la Corte di Appello di Milano ha ritenuto ricevibili le memorie depositate dai difensori delle parti civili, ammettendo che questi possano esercitare il proprio ufficio difensivo anche nella fase preliminare di delibazione dell'ammissibilità della revisione. Le censure sono fondate. Va precisato, anzitutto, che la fase di delibazione dell'ammissibilità della richiesta di revisione si svolge 'de plano" senza avviso al difensore o al condannato della data fissata per la camera di consiglio, e ha la funzione di accertare che la richiesta stessa sia stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che essa non risulti manifestamente infondata, di modo che a detta delibazione e' assegnato l'esclusivo compito del controllo preliminare della sussistenza delle condizioni necessarie per l'avvio del giudizio di revisione nelle forme previste per il dibattimento (Cass., Sez. Un., 10 dicembre 1997, Pisco). 1 precisi caratteri strutturali e funzionali dell'indagine preliminare, mancante di una pronuncia rescindente della sentenza irrevocabile, danno pienamente conto delle ragioni che inducono ad escludere l'instaurazione di un contraddittorio esteso alla parte civile: in tale fase, infatti, l'unico interesse protetto dalla legge processuale corrisponde all'intento pratico di porre un ragionevole argine alla presentazione di impugnazioni pretestuose, o palesemente infondate, e di evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale. Si tratta, all'evidenza, di un interesse di natura esclusivamente pubblica, al quale resta del tutto estranea la posizione della parte civile, dovendo, anzi, affermarsi che, prima dell'apertura del giudizio di revisione, i soggetti danneggiati non hanno la qualità di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato della sentenza che ha loro riconosciuto il diritto alle restituzioni e al risarcimento dei danni. L'opinione contraria, accolta nella motivazione dell'impugnata ordinanza 10.3.1998, è viziata da un palese errore di diritto, essendo stata giustificata la tesi della ricevibilità delle memorie difensive con il richiamo al principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, posto dal secondo comma dell'art. 76 c.p.p., riferito al giudizio complessivamente considerato. È evidente, per contro, che l'operatività degli effetti della costituzione di parte civile in ogni stato e grado del processo è strettamente attinente allo sviluppo delle vicende processuali che conducono alla pronuncia della sentenza irrevocabile, con la quale riceve irretrattabile definizione la domanda proposta con l'esercizio dell'azione civile nel processo penale: con la conseguenza che, una volta formatosi il giudicato, non ha più senso parlare di immanenza della costituzione di parte civile e che non esistono più parti processuali, tant'è che, dopo la condanna irrevocabile, cessa la stessa posizione giuridica di "imputato" e sorge la diversa condizione giuridica del "condannato", soggetto all'esecuzione penale.
Inoltre, mette conto osservare che non è neppure conferente il riferimento alla disciplina della posizione della persona offesa dal reato, cui l'art. 90, comma 1 c.p.p. riconosce la facoltà di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento. Infatti, il richiamo a tale disposizione risulta infruttuoso per la precisa ragione che l'interesse della persona offesa ad opporsi alla caducazione della sentenza di condanna irrevocabile diviene concreto ed attuale soltanto allorché, riconosciuta dalla corte di appello l'ammissibilità della richiesta di revisione, il presidente emette, a norma degli artt. 636 e 601 c.p.p., il decreto di citazione e pone in essere l'adempimento indispensabile per l'inizio del giudizio di revisione, regolato dalle disposizioni dettate per il giudizio di primo grado: soltanto questa costituisce la sede propria per l'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti dalla legge alle persone offese dal reato, compreso, anzitutto, il diritto di costituirsi parte civile al fine di contestare la fondatezza della revisione e di impedire le pronunce restitutorie previste dall'art.639 c.p.p.- In definitiva, il ricorso contro l'ordinanza 10.3.1998 risulta fondato e, in accoglimento dello stesso, devono dichiararsi non ricevibili le memorie difensive presentate nell'interesse delle persone costituite parti civili nel processo definito con la sentenza irrevocabile di condanna.
10. - Nell'esame delle censure indirizzate dai ricorrenti contro l'ordinanza 18.3.1998, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di revisione, deve assegnarsi priorità, nell'ordine logico, al controllo della consistenza delle critiche mosse ai criteri generali seguitì nella valutazione preliminare conclusasi con la pronuncia di negato accesso al giudizio di revisione, dovendo verificarsi, in primo luogo, se l'indagine risulti conforme, per impostazione e metodo, all'osservanza dei principi giuridici che, nei termini precedentemente chiariti, regolano la verifica dell'ammissibilità della richiesta. Soltanto dopo avere compiuto tale primo scrutinio, vertente sulla correttezza delle linee argomentative di fondo che sorreggono la struttura logica e giuridica della motivazione dell'ordinanza impugnata, si procederà al riscontro della legittimità delle singole soluzioni accolte dalla Corte di Appello di Milano per ciascuna delle prove addotte a sostegno dell'istanza di revisione.
11. - I ricorrenti hanno censurato, anzitutto, i criteri di valutazione delle prove, quelle nuove e quelle già esaminate, sotto il profilo che è mancata una disamina unitaria e che i singoli nuovi elementi probatori sono stati analizzati frazionatamente, senza accertarne, in una prospettiva globale, la potenziale idoneità che il loro concorso avrebbe potuto complessivamente assumere per il superamento delle prove di responsabilità poste a base della sentenza irrevocabile di condanna o, quanto meno, per l'insorgenza di una situazione probatoria di incertezza o di contraddittorietà giustificativa del proscioglimento ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.- La doglianza merita accoglimento in quanto coglie l'esistenza di un reale errore di diritto che vizia l'intero impianto della motivazione dell'ordinanza impugnata.
In una delle premesse metodologiche indicate nell'ordinanza impugnata è stato precisato che "allorché la Corte riscontrerà elementi di novità in ordine alle prove offerte procederà immediatamente a valutarne la rilevanza ai fini di cui all'art. 631 c.p.p. " (pag. 4). Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte ha puntualmente osservato che da una simile enunciazione traspare inequivocamente che il criterio di indagine adottato nella delibazione preliminare dell'ammissibilità della richiesta di revisione è in aperto contrasto con la lettera e con lo spirito della legge, nonché con i comuni canoni che regolano la valutazione delle prove, atteso che, nel giudizio prognostico ex art. 631, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che l'idoneità dimostrativa al proscioglimento debba essere propria di ogni singola prova, isolatamente considerata, anziché del complesso delle prove riconosciute nuove (pag. 2 - 3).
I rilievi del Procuratore Generale devono essere integralmente condivisi in quanto pongono in luce una effettiva discrepanza giuridica riscontrabile nel metodo di valutazione delle prove nuove e una grave deviazione dal principio illustrato precedentemente nel punto 8.5., in applicazione del quale gli elementi di novità probatoria avrebbero dovuto essere esaminati non solo frazionatamente, ma anche complessivamente, stabilendo, cioè, se il risultato potenziale del proscioglimento, eventualmente mancante rispetto a ciascuna prova nuova considerata autonomamente e isolatamente, fosse, invece, raggiungibile attraverso una valutazione globale del valore persuasivo della pluralità di prove, inserite in un contesto unitario, al fine di verificarne l'incidenza sull'accertamento contenutò nel giudicato e di controllare la loro convergente attitudine a superare o a porre in dubbio le basi del giudizio di colpevolezza.
Nè può valere a colmare la riscontrata lacuna dell'indagine l'affermazione, contenuta nella parte finale dell'ordinanza impugnata, secondo cui "è proprio l'unitaria valutazione della domanda, invero, ad indurre in questa Corte il convincimento che si tratti solo di un castello abilmente edificato su fondamenta fragilissime, anzi inesistenti" (pag. 49). Una simile proposizione - l'unica in cui si faccia cenno della necessità di una valutazione unitaria- è del tutto inidonea ad eliminare l'errore di diritto che invalida l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito, dal momento che essa risulta apodittica, meramente assertoria, sprovvista di un minimo sviluppo argomentativo, e che ogni punto della motivazione smentisce che sia stato eseguito un apprezzamento unitario e coordinato delle prove riconosciute come nuove. 12. - Sempre nella visuale dell'art. 631 c.p.p., deve rilevarsi che nell'ordinanza impugnata non solo è mancato l'esame unitario e complessivo delle prove nuove, ma è stata altresì omessa la valutazione astratta, imposta dalla predetta disposizione, il cui scopo è quello di accertare l'idoneità delle prove stesse a legittimare il proscioglimento per una delle ragioni previste dall'art. 530 c.p.p.: ditalché nell'ordinanza è stata del tutto disattesa la reale portata dell'art. 631, che -come è stato chiarito al punto 8.3.- richiede l'accertamento dell'astratta idoneità delle prove addotte a fondamento della revisione e della loro potenziale attitudine dimostrativa in vista del proscioglimento del condannato. La più convincente conferma della fondatezza di tale rilievo critico può trarsi dalla stessa impostazione dell'indagine condotta dalla Corte milanese, che ha analizzato frazionatamente le singole prove e ha, poi, valutato in concreto quelle che hanno superato il vaglio della novità, senza in alcun modo avere la consapevolezza del fatto che l'astratta attitudine dimostrativa dei nuovi elementi avrebbe dovuto essere riconosciuta anche se, in una prospettiva globale, il controllo di ammissibifità avesse condotto, anziché alla prova dell'innocenza dei richiedenti, ad una situazione di incertezza e di contraddizione probatoria giustificativa di una pronuncia di proscioglimento ai sensi del secondo comma dell'art 530 c.p.p.- Pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, il provvedimento impugnato merita censura.
13. - Con le doglianze espresse nel primo motivo di gravarne i ricorrenti hanno denunciato l'erroneità del metodo di valutazione delle nuove prove adottato nell'ordinanza impugnata per giustificare la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione: in particolare, è stata dedotta la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 629, 630 lett. c), 631 e 634 c.p.p., in quanto la Corte milanese ha trasformato la fase di delibazione sommaria della rilevanza delle prove in una vera e propria disamina del merito delle stesse.
Nel precedente punto 8.4. è stata interpretata la corretta portata del' giudizio di manifesta infondatezza che il giudice della revisione è autorizzato a pronunciare a norma dell'art. 634 c.p.p., rilevando che esso deve consistere in un controllo preliminare che non può mai assumere i caratteri di in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al giudizio di revisione e che, in particolare, l'infondatezza, per potersi qualificare manifesta, deve risultare evidente, palese, chiaramente non controvertibile e percepibile immediatamente, ossia rilevabile "ictu oculi" all'esito di un semplice esame delibativo, senza la necessità di alcun particolare approfondimento dell'esame di merito. Come è stato perspicuamente sottolineato in una recente pronuncia di questa Corte, soltanto configurando il giudizio di manifesta infondatezza entro tali precisi limiti è possibile soddisfare l'esigenza di "evitare un'anticipazione del giudizio di merito, che finirebbe per risultare inevitabilmente superficiale e illogica, in quanto avulsa dal contraddittorio tra le parti e fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita" (Cass., 14 febbraio 1998, Cavazza). Nella parte introduttiva dell'ordinanza, la Corte di merito non ha preso esplicitamente posizione sulla questione e ha dichiarato di non volere "valicare il periglioso discrimine tra difetto ed eccesso di motivazione", precisando, tuttavia, che il concetto di rilevabilità ictu oculi e di esame non approfondito va necessariamente adattato al caso concreto e che il giudizio prognostico non può risolversi in una valutazione di mera "routine" se si vuole evitare che il giudizio di revisione -anziché essere un rimedio eccezionale- si tramuti in un quasi automatico quarto grado di giudizio (pag. 4).
Pur non risultando apertamente in contrasto con la regola di diritto relativa ai caratteri della delibazione sommaria attinente alla manifesta infondatezza della revisione, tali precisazioni rivelano -nella prospettiva dell'indagine in cui si è posta la Corte l'esistenza di un evidente grado di ambiguità e di scarsa comprensione dei reali termini del problema di diritto che doveva essere risolto, in quanto fanno trasparire l'erronea opinione che valutazione sommaria equivale a valutazione superficiale o di "routine" e non tengono, invece, conto della chiara ratio della norma di cui all'art. 634 c.p.p., che ammette un provvedimento come quello di denegato accesso al giudizio di revisione, emesso de plano e senza la garanzia del contraddittorio tra le parti, soltanto allorché l'infondatezza della richiesta risulti di immediata percezione e rilevabile ictu oculi, ossia quando -secondo l'inequivoca lettera della norma- essa risulti manifesta.
Come sarà appresso accertato, il vizio di prospettiva che inquina il metodo di valutazione è presente in non poche delle statuizioni adottate dalla Corte di merito per dichiarare non rilevanti o manifestamente infondate le prove addotte a sostegno della richiesta di revisione.
14 - Deve essere altresì accolto il motivo di ricorso con cui è stata denunciata la violazione della norma di cui all'art. 629 c.p.p. sul rilievo che nell'ordinanza impugnata l'ambito del giudicato è stato determinato in modo del tutto illogico e con patenti violazioni delle norme processuali che ne regolano la formazione, senza tenere conto delle specifiche vicende processuali che, attraverso sette diversi gradi di giudizio, hanno portato alla formazione della sentenza irrevocabile di condanna. Le linee seguite dalla Corte territoriale per la ricostruzione del giudicato sono sintetizzabili nei seguenti punti: a) nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita ne' deve prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, spieghi in modo logico e adeguato le ragioni che hanno determinato il suo convincimento e dimostri di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, onde devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive incompatibili con la decisione adottata, anche se non espressamente confutate (pag. 2 - 3); b) dal principio per cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado omogenee negli accertamenti e nei criteri di valutazione costituiscono una sola entità logico-giuridica deriva che "non può considerarsi nuova la prova di cui non si trova traccia nella sentenza di appello 11.11.1995, ma che è stata valutata in quella 2.5.1990 di primo grado, o viceversa" (pag. 3); c) l'annullamento della sentenza di appello 12.7.1991, pronunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 21.10.1992, non ha determinato la scissione dell'intima correlazione e dell'omogeneità esistente tra la decisione di primo grado e quella di rinvio in data 11. 11. 1995, che, avendo sostituito quella di secondo grado, ha poi superato il vaglio del nuovo giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza 22.1.1997 di rigetto dei ricorsi degli imputati;
d) pertanto, poiché la sentenza della Cassazione in data 22.1.1997 non ha riconosciuto alcun difetto di motivazione, "non si può affermare che la sentenza di primo grado è tamquam non esset, in quanto la sentenza definitiva di appello ne ha purgato le eventuali deficienze" e i rilievi fatti dalle Sezioni Unite non possono essere richiamati nella presente procedura, essendo stata superata la decisione 21.10.1992 da quelle in data 11. 11. 1995 e 22.1.1997 (pag. 3). La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta assolutamente schematica e non esaustiva, in quanto essa si basa esclusivamente sull'astratta applicazione di indirizzi giurisprudenziali dei quali non è stata concretamente verificata la compatibilità con l'effettiva situazione processuale consolidatasi progressivamente a seguito dei diversi esiti dei numerosi giudizi succedutisi. In primo luogo, deve porsi in risalto che non è affatto risolutivo il richiamo al principio più volte enunciato da questa Corte secondo cui, per accertare il contenuto della sentenza di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sicché, quando entrambe siano sorrette da linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, la motivazione della prima si salda con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri, e, da ultimo, Cass., 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Cass., 4 aprile 1997, Proietti ed altri). Col richiamare tale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito è incorsa in un macroscopico equivoco, in quanto non ha tenuto presente che, nel caso in esame, costituisce un dato incontroverso quello della piena coincidenza delle linee argomentative della sentenza di primo grado e di quelle della sentenza di appello 12.7.1991 e che proprio dall'applicazione del principio dianzi indicato deriva che la sentenza delle Sezioni Unite, che ha annullato la seconda, non ha potuto non riflettersi sulla prima, nel senso che, poiché l'incoerenza logica e le lacune motivazionali che il giudice di rinvio è stato chiamato ad eliminare dalla decisione di appello erano comuni alla decisione di primo grado, l'annullamento pronunciato il 21.10.1992 ha inevitabilmente segnato una frattura che ha interrotto la continuità fra la sentenza di rinvio in data 11.11.1995 e quella 2.5.1990 del giudice di prima istanza: con l'ulteriore conseguenza che l'identificazione della res iudicata non può farsi derivare automaticamente da una supposta omogeneità delle due sentenze fondata sulla sola comunanza dell'affermazione della responsabilità degli imputati. Le precedenti considerazioni non possono, però, significare che, ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, l'esame debba essere circoscritto al contenuto della sentenza di rinvio dell'11. 11. 1995, come invece hanno sostenuto i ricorrenti. La soluzione della questione è ben più complessa di quanto possa emergere dalle contrapposte tesi, dovendo essere ricavata dall'attenta e approfondita disamina degli effetti delle sentenze di annullamento e dei vincoli che ne derivano per il giudice di rinvio. Su tali temi deve totalmente aderirsi alle precise e argomentate indicazioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte (pag. 11 -14), in quanto esse sono pienamente convalidate dall'ampiezza dei riferimenti e si sviluppano lungo un filo logico di ineccepibile congruenza logica e giuridica. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, se è vero che il giudice di rinvio conserva gli stessi poteri di indagine e di valutazione della prova, che sono propri del giudice che ha emesso la sentenza annullata, e che egli resta libero di valutare autonomamente i fatti concernenti i punti annullati, è altrettanto certo che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento dell'obbligo della motivazione, sindacandone la coerenza logica, e che, pertanto, anche in caso di annullamento per vizi della motivazione sorge per il giudice di rinvio il vincolo previsto dall'art. 627, comma 3 c.p.p., in forza del quale egli è soggetto al divieto di fondare la decisione sugli stessi argomenti dei quali è stata dichiarata la carenza logica ed è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato dal giudice di legittimità (Cass., 25 settembre 1992, Fornaro;
Cass., 27 marzo 1991, Schittino). Deve trarsi il corollario, di lineare conseguenzialità logica, che la sentenza di rinvio dell'11.11.1995, per il fatto di avere superato indenne il controllo di legittimità esercitato da questa Corte con la sentenza 22.1.1997, ha accertato e interpretato i fatti relativi ai punti annullati dalle Sezioni Unite impiegando schemi logici e utilizzando argomentazioni diversi da quelli ritenuti viziati sui quali poggiava la motivazione della sentenza di appello e, stante l'integrale coincidenza, quella della decisione di primo grado. In definitiva, a conclusione delle riflessioni sin qui svolte e in consonanza con le conclusioni esposte dal Procuratore Generale, nella individuazione del giudicato, ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, deve senz'altro escludersi che possa essere indiscriminatamente utilizzato il contenuto della sentenza di primo grado, potendo farsi riferimento a tale decisione -oltre che per i punti non investiti dai motivi di appello e per quelli non toccati dalla pronuncia di annullamento delle Sezioni Unite- soltanto dopo avere effettivamente controllato che talune parti di essa sono state richiamate dalla sentenza di rinvio in data 11.11.1995 o devono intendersi confermate, implicitamente, alla luce dell'univoco e specifico schema argomentativo seguito dal giudice di rinvio. 15. - Devono esaminarsi, a questo punto, le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato l'illegittimità dei criteri valutativi e la non plausibilità logica delle soluzioni accolte nell'ordinanza impugnata in ordine alle singole prove definite come nuove nella richiesta, secondo l'ordine di esposizione indicato nel ricorso, verificando, quindi, quale sia stata l'incidenza dei vizi riscontrati nelle premesse metodologiche dell'ordinanza sulle decisioni adottate in ordine a ciascun punto dell'istanza di revisione.
A) Nel provvedimento impugnato sono state esaminate, anzitutto, le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.p., da PP LU, testimone oculare dell'omicidio del commissario CA, il quale ha riferito che: a) due sere dopo l'omicidio, mentre si trovava col collega di lavoro UC nella propria abitazione, da cui si era temporaneamente trasferito, ricevette la visita di due uomini, qualificatisi come agenti di polizia mediante la fugace esibizione di tesserini, che gli mostrarono alcune fotografie tra le quali gli sembrò di riconoscere con certezza quella dell'omicida; b) la mattina successiva riferì l'episodio in Questura al dott. Allegra, superiore diretto del dott. CA, che però fece finta di non sentire e assunse un atteggiamento di indifferenza;
c) la visita dei due individui e il comportamento del dott. Allegra indussero nello PP un profondo spavento, che lo spinse a non parlare di tali fatti agli organi inquirenti e all'autorità giudiziaria, neppure nel dibattimento svoltosi diciotto anni dopo.
La Corte di merito ha ritenuto che la prova manchi del requisito della novità e sia del tutto irrilevante: sotto il primo profilo, è stato osservato che la visita allo PP dei due agenti risultava già dalla relazione di servizio in atti, datata il 18.5.1972, e non era stata ignorata dalla sentenza di primo grado, in cui era stato ricordato che la foto di NS IC era stata mostrata ai testimoni oculari dell'omicidio con esito negativo;
sotto il profilo della rilevanza, è sta rilevata la totale inaffidabilità di dichiarazioni rese a ventisei anni di distanza dal fatto, dopo essere state omesse anche nel dibattimento celebrato nel 1990, quando il teste non aveva più motivo di essere spaventato.
Gli argomenti impiegati nell'ordinanza impugnata sono privi di coerenza logica e sono divergenti dai principi giuridici sopra enunciati.
In primo luogo, deve porsi in risalto che la Corte di merito non ha indicato alcun preciso e concreto elemento da cui possa trarre una qualche ragionevole base giustificativa il convincimento che l'episodio di cui ha parlato il teste PP coincide con quello riferito nella relazione di servizio in data 18.5.1972 e con le varie ricognizioni fotografiche delle quali è fatto cenno nella sentenza di primo grado, sicché l'opinione relativa alla mancanza di novità della prova risulta meramente apodittica e costituisce più una illazione che il risultato di una argomentata disamina del fatto. Inoltre, nell'ordinanza impugnata non è stato colto che il punto saliente della prova consiste non tanto nel fatto storico dell'episodio narrato dal teste quanto, soprattutto, nel riconoscimento fotografico dell'assassino, rivelato, la mattina successiva. al dott. Allegra e successivamente taciuto alle autorità inquirenti: ne consegue che, anche ad ammettere che l'episodio riferito dallo PP sia quello riportato nella predetta relazione di servizio, dovrebbe pur sempre affermarsi che l'esclusione del carattere della novità della prova non è sorretta da alcuno sviluppo logico.
Analoga incongruenza logica, unita ad un consistente errore di diritto, inficia la ritenuta inaffidabilità assoluta delle dichiarazioni dello PP, dato che una simile valutazione non risulta giustificata da elementi che manifestamente possano convalidarla e costituisce l'evidente anticipazione di una valutazione di merito per mezzo della quale, nella fase della delibazione sommaria, è stato invaso l'ambito dei temi di cognizione e di decisione riservati al giudizio di revisione, che è la sede deputata -nel contraddittorio tra le parti e dopo l'esame incrociato del teste- alla verifica dell'attendibilità della deposizione. B) Nell'ordinanza impugnata è stata esclusa la novità della prova costituita dalla testimonianza di OR OB, diretta a dimostrare che il BO era presente nel bar Eden di Massa nella tarda mattinata del 17.5.1972, data di esecuzione dell'omicidio, e comunque in ora incompatibile con la sua presenza in Milano:
l'esclusione è stata motivata con il fatto che le pregresse sentenze di merito hanno già ampiamente esaminato la questione relativa all'alibi del BO, ritenendo inattendibili le testimonianze di tre testi, e che non può considerarsi nuovo elemento la deposizione di un diverso teste su un fatto già esaminato nella sentenza di cui si chiede la revisione.
L'esclusione del carattere della novità della prova in esame non è fondata su linee argomentative congruenti sul piano logico - giuridico, atteso che la Corte milanese ha confuso il tema relativo all'oggetto della prova con quello concernente il mezzo di prova, incorrendo, così, nell'errore di riferire il requisito della novità al thema probandum e non allo strumento di conoscenza giudiziale, mentre, ai fini della revisione, è sufficiente che quest'ultimo sia nuovo, potendo da esso derivare una diversa rappresentazione della realtà idonea a superare quella accolta con la sentenza irrevocabile.
Tuttavia, il fatto che la prova consista nell'indicazione di un quarto teste sulle identiche circostanze che hanno già formato oggetto delle deposizioni di tre testi, confutate nei precedenti giudizi, autorizza il giudizio di manifesta infondatezza sotto il diverso profilo della valutazione di inattendibilità del teste, le cui dichiarazioni, sostanzialmente conformi a quelle già disattese, sono state giustamente reputate non credibili perché palesemente contrastanti con le plurime e convergenti argomentazioni della sentenza di rinvio dell'11.11.1995, nella parte in cui sono state riconosciute coerenti e logicamente ineccepibili dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione del 22.1.1997. Ne consegue che le ragioni che, sul punto, sono state poste a base del giudicato sono state correttamente considerate non superabili sulla base delle sole dichiarazioni del teste OR e che una loro eventuale rivalutazione critica è possibile soltanto congiuntamente alle prove ritenute nuove, qualora la fase preliminare di ammissibilità della richiesta dovesse concludersi con l'apertura del giudizio di revisione. C) L'ordinanza impugnata resiste al sindacato di legittimità anche nel punto in cui è stata ritenuta mancante del requisito della novità la prova costituita dalle dichiarazioni dell'avv. Zolezzi, il quale, già sentito dal giudice istruttore e nel dibattimento di primo grado, ha nuovamente riferito sull'incontro avuto con la OL, fornendo precisazioni sul contenuto delle precedenti deposizioni. L'opinione della Corte di merito non è censurabile in quanto, con motivazione esauriente, è stato ritenuto che il contenuto della testimonianza non presenta sostanziali e apprezzabili differenze con le dichiarazioni rese nel precedente giudizio e che, attraverso la prova definita come nuova, i richiedenti hanno inteso, in realtà, denunciare che queste ultime sono state travisate o non sono state correttamente interpretate.
D) Sono invece fondate le censure mosse contro la statuizione con cui è stata considerata non rilevante la testimonianza dell'avv. Annoni, legato da rapporti di amicizia con NO e la OL e astenutosi dal deporre nel precedente giudizio per essere stato il loro legale per alcuni anni. L'avv. Annoni ha dichiarato che, negli anni 1980-1981, ebbe occasione di spiegare al NO quali fossero i vantaggi previsti a favore dei collaboratori di giustizia dalla legislazione premiale in vigore;
che i coniugi NO avevano bisogno continuamente di denaro e ricorrevano sovente a prestiti;
che il NO aveva la passione del giuoco d'azzardo e frequentava i casinò di Saint Vincent e di Chamonix, mentre la OL conduceva un tenore di vita certamente superiore alle sue possibilità, tanto che in breve tempo aveva consumato i proventi di un'eredità e il trattamento di fine rapporto liquidatole dalla SIP;
che, infine, declinato il mandato di legale nel 1983, la OL, che "aveva fama di maga ed era per questo anche un po' temuta", gli aveva inviato una lettera di maledizioni formulata con linguaggio magico. La Corte milanese non ha contestato la novità della prova ma ne ha escluso la rilevanza per mezzo di argomentazioni che -come ha bene rilevato il Procuratore Generale (pag. 27 - 28)- sono incompatibili con i limiti di una delibazione sommaria, in quanto, in mancanza di elementi che facciano apparire manifesta l'inconsistenza delle dichiarazioni dell'avv. Annoni- la motivazione dell'ordinanza ha dato causa ad un'evidente anticipazione delle valutazioni di merito proprie della fase rescissoria. La distorsione dalla corretta applicazione dei canoni valutativi propri del procedimento preliminare risulta ancora più grave quando si considera che i dati probatori traibili dalla deposizione dell'avv. Annoni sono astrattamente idonei ad esplicare una certa incidenza in ordine ad apprezzabili aspetti dell'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna e che, nell'ordinanza, tali dati sono stati nettamente ridimensionati, fino ad essere resi evanescenti, con osservazioni sulla personalità del NO e sulle condizioni economiche della coppia NO-OL estranee agli argomenti in base ai quali si è formato il giudicato. Pertanto, col sostituire i propri apprezzamenti a quelli sui quali poggia il giudicato, la Corte ha contribuito a dare un più marcato ed evidente spessore all'anticipazione della valutazione di merito, che, nella fase preliminare, non poteva rientrare nei suoi poteri, potendo essere compiuta esclusivamente nel giudizio di revisione. E) A proposito del diario della OL -accompagnato dalla consulenza tecnica del prof. Canestrari, che ha formulato nei riguardi della donna una diagnosi di schizofrenia pseudoneurotica, i cui effetti comporterebbero, tra l'altro, una completa inaffidabilità a rendere testimonianza di eventi reali- è stata riconosciuta la novità della prova ed è stata ritenuta certa l'identificazione, nella c.d. ode, di un collegamento tra il NO e l'uccisione del commissario CA, con la precisazione che, anche se la OL ha dichiarato di non avere conosciuto anticipatamente l'intenzione del NO di confessare la sua partecipazione all'omicidio, "la Corte è propensa a credere che i due si fossero confidati e, addirittura, che la confessione sia maturata in ambito familiare" (pag. 17).
Nell'ordinanza impugnata è stata, tuttavia, disconosciuta qualsiasi idoneità dimostrativa di tali elementi ed è stato negato che da essi possa trarsi una qualche seria conseguenza in ordine alla veridicità della confessione del NO. Così opinando, però, la Corte territoriale ha sostituito, ancora una volta, le proprie valutazioni di merito a quelle poste a base del giudicato, i cui reali termini sono stati completamente ignorati. Infatti, considerato che la sentenza di annullamento delle Sezioni Unite aveva segnalato che il parallelismo temporale tra le condotte dei coniugi NO costituisce un dato idoneo a fondare dubbi sulla loro attendibilità, deve porsi in risalto che, nella motivazione della sentenza di rinvio dell'11. 11. 1995, il giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni della OL e sulla loro idoneità a costituire riscontro della chiamata in correità del NO ha assegnato un peso non marginale e non trascurabile alla dichiarazione della donna -riconosciuta falsa nell'ordinanza impugnata- di avere conosciuto il coinvolgimento del marito soltanto dopo che costui aveva confessato la propria partecipazione all'uccisione del dott. CA (pag. 274 e 277 - 278). Le contrarie argomentazioni svolte per escludere ogni rilevanza al predetto dato probatorio desumibile dal diario -oltre a rappresentare approfondite valutazioni di merito sviluppabili soltanto nel giudizio rescissorio- si collocano in posizione divergente dal giudicato e risultano manifestamente contraddittorie nello sviluppo logico: a quest'ultimo riguardo è sufficiente osservare che, da un canto, col riconoscere che la OL era già prima consapevole del coinvolgimento del marito nell'omicidio, i rilievi della Corte possono apportare un apprezzabile contributo alla tesi difensiva del parallelismo tra le condotte dei coniugi, e che, dall'altro, essi risultano in palese contrasto con il punto del giudicato in cui è stato ritenuto che la sentenza di rinvio 11.11.1995 "ha eliminato qualsiasi sospetto derivante da asseriti "parallelismi" di comportamento tra NO e la OL" (pag. 83 della sentenza 22.1.1997 della Corte di Cassazione), ossia quegli stessi parallelismi che, secondo la sentenza di annullamento delle Sezioni Unite, potevano costituire idonea fonte di sospetto sull'attendibifità dei coniugi.
F) Deve condividersi l'opinione accolta nell'ordinanza impugnata circa la inidoneità a giustificare la revisione dell'errore presente nella sentenza del 1995 che ha fatto riferimento alla deposizione resa da BI BE, sotto il vincolo del giuramento, nel dibattimento di primo grado svoltosi nel 1990, mentre il teste era deceduto nel novembre 1972.
La Corte di merito ha esattamente osservato che è priva di rilevanza la circostanza della morte del BI prima del dibattimento, dato che, trattandosi di procedimento regolato dalle norme del codice di 1930, il contenuto di una testimonianza riportata nel rapporto giudiziario era munito di valore probatorio, indipendentemente dalla conferma dibattimentale: sicché la morte del teste, pur corrispondendo ad un fatto nuovo, non vale ad attribuire novità alla prova e può, semmai, far sorgere una questione relativa alla nullità del mezzo probatorio, la cui deduzione non è consentita con l'istanza di revisione.
G) Non hanno pregio neanche le censure rivolte contro la novità e la rilevanza dell'elemento di prova tratto dal libro pubblicato da NO col titolo "La verità di piombo. Io, SO e gli altri", nel quale il comizio del 13.5.1972 è stato descritto come manifestazione a carattere nazionale, mentre nella sentenza 11.11.1995 è stato qualificato come manifestazione a carattere prevalentemente regionale per trame la conseguenza che NO vi si era recato per ricevere conferma da OF del mandato ad uccidere.
L'ordinanza ha escluso la novità e la rilevanza della prova osservando che la circostanza era stata già esaminata nella sentenza di primo grado nei termini indicati nel libro del NO e che comunque, nella decisione di rinvio passata in giudicato, la sua utilizzazione come riscontro non era tanto dipesa dal carattere nazionale o regionale della manifestazione quanto dall'accertata presenza del NO a Pisa, confermata dai rilievi della polizia e dallo stesso SO. Ne consegue che, poiché la motivazione risulta sorretta, sul punto, da una adeguata base logica, la valutazione compiuta dalla Corte di merito non è censurabile nel giudizio di legittimità.
H) Nell'ordinanza impugnata è stata esclusa la novità o la rilevanza dei seguenti elementi addotti a sostegno della richiesta di revisione: a) articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 18.5.1972, nel cui sottotitolo l'esecutore dell'omicidio era indicato come "biondo"; b) brano del libro scritto dal NO nel quale risulta palese che costui ha indicato la somiglianza tra la foto del BO, dopo il suo arresto e la successiva scarcerazione del 1988, e l'identikit, non del presunto killer, ma dell'acquirente dell'ombrello trovato nella Fiat 125 usata per l'esecuzione dell'omicidio; c) articolo pubblicato nel Corriere della Sera del 19.5.1972 in cui era riferita la successione dei colpi esplosi contro la persona del commissario CA nello stesso ordine poi indicato dal NO;
d) fotografia apparsa sul settimanale Panorama dell'1.6.1972, che, riproducendo il cruscotto della Fiat 125 con l'anello in cui si inseriva la chiavetta dell'accensione in plastica, poteva far desumere con certezza che l'autovettura non era dotata di bloccasterzo;
e) rilevazione dei segni di effrazione a destra, mentre il NO aveva affermato che, per rubare l'auto, aveva forzato il deflettore di sinistra.
Le statuizioni della Corte di merito sono state investite da una serie di rilievi critici, che meritano accoglimento nei limiti appresso precisati.
Nell'affermare che le deduzioni di cui ai punti a), b) e d) sono prive del requisito della novità perché corrispondenti a temi di indagine largamente dibattuti nei precedenti giudizi, l'ordinanza impugnata ha reiterato l'errore di confondere il mezzo di prova con l'oggetto della prova e, in particolare, ha immotivatamente negato che gli anzidetti elementi costituiscano fonti di conoscenza mai prima valutate. Un simile vizio logico-giuridico è certamente riscontrabile nel disconoscimento del requisito della novità dell'articolo del Corriere della Sera del 18.5.1972 sulla capigliatura bionda dell'esecutore dell'omicidio e del contenuto del libro del NO: lo stesso vizio è, tuttavia, presente anche in riferimento alla fotografia del cruscotto dell'auto Fiat 125, rispetto alla quale la Corte ha ricordato che nella sentenza di primo grado è stata esaminata altra foto pubblicata sul quotidiano Stampa Sera del 19.5.1972, omettendo, però, di compiere qualsiasi accertamento sul dato che avrebbe autorizzato l'esclusione del carattere della novità, ossia sulla identità delle due foto soprattutto con riguardo alla raffigurazione della parte del cruscotto in cui era situato l'anello in cui doveva inserirsi la chiavetta dell'accensione.
Manca di pregio anche l'argomentazione che ha condotto ad affermare la totale irrilevanza dell'articolo del Corriere della Sera del 19.5.1972, indicato al precedente punto c), dato che essa rivela una palese lacuna della motivazione dell'ordinanza, risultando il frutto di una inammissibile operazione con cui la Corte ha sostituito i propri apprezzamenti a quelli del tutto diversi della sentenza di rinvio dell'11.11.1995, divenuta irrevocabile, nella quale si legge che "altra conferma della verità narrata dal confidente riguarda l'esatta sequenza dei colpi esplosi dall'attentatore, il primo alla nuca, il secondo alla schiena della vittima, in successione diversa da quella riportata inizialmente dai giornali e riscontrata in tali termini dai periti medico-legali dell'epoca, ai quali la stampa aveva dato pieno credito" (pag. 377 - 378). Pertanto, non può non riconoscersi che risulta esatta e puntuale la censura con cui è stata denunciata la totale incongruenza logica di quanto sostenuto per giustificare la manifesta irrilevanza della nuova prova. Dai precedenti rilievi critici deve inferirsi che nel giudizio relativo all'ammissibilità della richiesta di revisione gli elementi di prova sopra indicati dovranno essere nuovamente esaminati sotto il profilo della novità per poi essere valutati unitariamente e coordinati in un contesto complessivo ai fini dell'accertamento, a norma dell'art. 631 c.p.p., della loro astratta idoneità dimostrativa rispetto al risultato del proscioglimento. Il carattere della novità è stato, invece, giustamente negato alla circostanza di cui al precedente punto e), concernente l'ubicazione dei segni di effrazione sull'auto Fiat 125 rubata, in quanto la deduzione non è sorretta da alcun nuovo elemento ed è rivolta a segnalare un eventuale travisamento del fatto o un vizio logico della sentenza di rinvio del 1995, che avrebbe dovuto farsi valere nel precedente giudizio di legittimità.
I) Nell'ordinanza impugnata è stata esclusa la novità della consulenza tecnica dell'ing. AR avente ad oggetto la ricostruzione della collisione tra la Fiat 125 e la SI condotta dal Musicco ed attinente, quindi, ad una circostanza che corrisponde ad uno dei punti centrali dell'indagine da cui dipendono, in non poca misura, l'individuazione della reale dinamica dell'esecuzione dell'omicidio e, di riflesso, il controllo dell'attendibilità del racconto del NO. La ragione del provvedimento negativo è stata indicata nel fatto che l'accertamento tecnico riguarda gli stessi elementi fattuali esaminati nella sentenza del 1995, che ritenne essersi verificato uno scontro tra i due veicoli in posizione reciproca di 90^ e non di 15/30^ come sostenuto dall'ing. AR.
La tesi accolta nell'ordinanza impugnata muove da premesse di dubbia consistenza logica, non essendo stata adeguatamente argomentata l'opinione relativa alla mancanza di elementi fattuali nuovi sui quali verte l'indagine tecnica prodotta. Infatti, a fronte di quanto esposto nella sentenza 11.11.1995 ("Nella specie le ammaccature sul parafango anteriore sinistro della SI 1000 e sul parafango anteriore destro della Fiat 125 sono nette, decise, senza la minima traccia di sfregamento, di strisciatura, e ciò che più conta di affossamento delle lamiere": pag. 500), resta affatto incomprensibile come la Corte di merito abbia potuto interpretare tali inequivocabili e perentorie asserzioni nel senso che la predetta sentenza intendeva semplicemente escludere la presenta di affossamenti di una certa consistenza.
Gli ulteriori argomenti impiegati nell'ordinanza impugnata per confutare le conclusioni esposte nella consulenza tecnica dell'ing. AR e per confermare la tesi della collisione tra i due veicoli a 90' sono viziati da due concorrenti errori logici e giuridici:
infatti, da una parte, essi costituiscono un evidente approfondimento valutativo del merito, non consentito nella fase preliminare di delibazione dell'ammissibilità del ricorso, e, dall'altra, scaturiscono da una scorretta interpretazione del canone "iudex peritus peritorum" e dalla confessata utilizzazione della "scienza propria" del giudice (pag. 22), tradottasi in una serie di valutazioni arbitrarie e non controllabili per il fatto di essere sprovviste dal supporto argomentativo di una adeguata motivazione. A quest'ultimo proposito, risultano del tutto appropriate e condivisibili le osservazioni del Procuratore Generale presso questa Corte secondo cui la superficialità delle conclusioni va segnalata per un duplice titolo: "perché la premessa da cui la Corte muove (leggera sterzata a sinistra della Fiat 125 per non urtare il veicolo a fianco) è puramente ipotetica e scevra da ogni riferimento a dati processuali;
e perché la confusione dell'esposizione successiva si incarica di dimostrare apodittica la competenza tecnica rivendicata" (pag. 54).
L) Tra i numerosi elementi posti a base della richiesta di revisione è compresa la "elaborazione tecnica della dinamica dell'ipotesi di azione omicidiaria, contestualizzata con le posizioni dei testimoni oculari del fatto" dalla quale emergerebbe l'inconsistenza del convincimento espresso nella sentenza 11.11. 1995 secondo cui risulta incompatibile con i dati obiettivi e con i tempi la ricostruzione della vicenda relativa all'agguato in cui trovò la morte il dott. CA in termini diversi da quelli indicati dal NO nella sua confessione (pag. 263 - 265).
Sul punto la pronuncia impugnata ha rettamente ritenuto che il mezzo tecnico non può essere invocato a giustificazione della revisione. La fondatezza di tale opinione trae origine non tanto dalle argomentazioni sulle quali ha indugiato la Corte milanese -che ha riconosciuto, pur tuttavia, l'errore presente nella sentenza 11.11.1995 relativamente alla distanza del semaforo di via Cimarosa, all'altezza del quale erano ferme le auto dei testi NI e CI, dal luogo in cui era parcheggiata l'auto del dott. CA- quanto dalla ragione che la cassetta allegata alla richiesta di revisione offre una simulazione dinamica, consistente nella ricostruzione virtuale dell'esecuzione dell'attentato, e, dunque, implica necessariamente l'interpretazione degli stessi dati probatori che hanno contribuito alla condanna irrevocabile: ditalché, mancando apprezzabili modificazioni obiettive del materiale probatorio e non risultando dimostrata l'applicazione di innovazioni nella metodologia tecnico-scientifica, deve motivatamente riconoscersi che la rappresentazione simulata dell'esecuzione dell'omicidio altro non è che una rivalutazione dei precedenti elementi probatori, che è consentita soltanto nel giudizio rescissorio di revisione nella prospettiva di un apprezzamento globale delle vecchie e delle nuove prove.
M) Nella richiesta di revisione sono state prospettati come nuovi i seguenti elementi attinenti ai reperti balistici: a) mentre è certa la provenienza dall'azione omicidiaria del frammento di proiettile estratto dal cranio della vittima, non è affatto dimostrato che l'altro proiettile, di cui non è fatto cenno nella relazione dell'esame necroscopico, sia stato esploso dall'arma impiegata per l'uccisione del commissario CA;
b) elaborazione informatica delle fotografie dei due reperti balistici;
e) consulenza balistica redatta dal dott. Ugolini sulla base dei risultati di detta elaborazione.
Per quanto concerne il tema relativo alla provenienza del proiettile intero l'ordinanza impugnata ha correttamente rilevato che esso era stato oggetto di ampia trattazione nella sentenza di appello del 1991, ditalché, non risultando investito questo punto della decisione dai motivi di ricorso accolti dalle Sezioni Unite con la sentenza del 1992, gli elementi indicati, in mancanza di ulteriori sopravvenienze, devono considerarsi sprovvisti del carattere della novità.
Tale requisito va riconosciuto, invece, alla elaborazione informatica delle fotografie dei due reperti balistici, attuata con un metodo che consente di metter in evidenza la caratterizzazione micromorfologica delle superfici e di eseguire indagini certamente più affidabili sulle improntature dei proiettili: la rilevante novità tecnica insita nella elaborazione informatica -posta in dubbio nell'ordinanza con affermazioni generiche e carenti di congruo sviluppo logico- è tanto più significativa se si considera che i reperti balistici furono improvvidamente eliminati anteriormente all'inizio del giudizio di primo grado e che le perizie e le consulenze tecniche successivamente espletate hanno potuto tenere conto soltanto dei dati ricavabili dalle normali fotografie disponibili. Di conseguenza, poiché non è stata adeguatamente confutata la novità dell'elaborazione informatica di dette fotografie sia sotto il profilo della metodologia tecnico-scientifica impiegata sia sotto quello dei risultati relativi alla conoscenza delle microstriature riscontrabili sul proiettile e sul frammento, resta sprovvista di plausibile base logica l'esclusione della novità della consulenza tecnica del dott. Ugolini, che ben avrebbe potuto giustificare la richiesta di revisione in applicazione dei principi enunciati al precedente punto 8.2. in tema di riconducibilità nella previsione dell'art. 630 lett. c) c.p.p. degli accertamenti tecnici caratterizzati dal fatto di vertere su dati oggettivi nuovi ovvero di applicare metodologie rese disponibili dallo sviluppo della scienza e della tecnica.
Quanto agli argomenti usati per contestare le conclusioni della consulenza balistica relativamente all'identità dell'arma da cui provengono i due reperti e alla successione dei colpi, la Corte di merito è incorsa nei medesimi errori logici e giuridici già censurati nell'esame della consulenza tecnica dell'ing. AR, dato che la motivazione dell'ordinanza si discosta dallo schema di delibazione sommaria, proprio della fase dell'esame preliminare dell'ammissibilità della richiesta, per diffondersi in valutazioni approfondite che indipendentemente dal controllo della loro logicità e congruenza, rappresentano l'anticipazione di quel giudizio di merito che la Corte milanese avrebbe potuto compiere, nel contraddittorio delle parti, soltanto nella fase rescissoria. N) Non hanno fondamento le critiche rivolte dai ricorrenti all'ordinanza impugnata nella parte in cui è stata esclusa l'idoneità a giustificare la revisione dell'appunto della polizia datato 23.5.1972, dal quale può desumersi che, poiché la teste Dal Piva fu sentita dalla polizia giudiziaria nei giorni immediatamente successivi all'omicidio, è palesemente erroneo l'argomento relativo alla tardività della testimonianza utilizzato nella sentenza dell'11. 11. 1995 per ritenere inattendibile la Dal Piva a proposito della presenza di una donna tra le due persone discese dall'autovettura Fiat 125 dopo che questa era stata parcheggiata. Anche se il documento in data 23.5.1972 non sembra essere stato mai esaminato, la tesi dei ricorrenti non può essere condivisa per la ragione che nell'ordinanza impugnata è stato esattamente osservato che la tardività della testimonianza non ha rappresentato l'unico motivo della ritenuta inattendibilità della teste, essendo stato accompagnato da ulteriori convergenti argomenti, costituiti dalla distanza del punto di osservazione, dalla brevità del tempo della visione, dalle condizioni di distrazione della Dal Piva, intenta ad osservare i documenti ricevuti in banca, e, infine, dal contrasto stridente con la logica dei fatti della circostanza, riferita dalla teste, che le due persone in fuga, dopo avere lasciato la Fiat 125 con il motore acceso per la fretta, si fossero poi trattenute su di un'Alfa Romeo in modo da farsi notare (pag. 518 - 519 della sentenza di rinvio in data 11.11.1995). Ne consegue che, in presenza di un così ampio e variegato tessuto argomentativo del giudizio di non attendibilità della teste Dal Piva, non risulta censurabile la soluzione accolta nell'ordinanza impugnata secondo cui il venir meno di uno solo dei numerosi motivi che sorreggono la decisione non può rappresentare una causa idonea a pregiudicare la saldezza della valutazione.
O) Infine, devono essere disattesi i rilievi critici formulati contro la dichiarazione di manifesta infondatezza riguardante la deposizione della AR PA sulla circostanza che BO a Torino si facesse chiamare RI e la deposizione della guardia giurata Boria sulle presunte esercitazioni a fuoco di appartenenti a Lotta Continua. Invero, le deduzioni dei ricorrenti non fanno capo a nuovi elementi fattuali ma costituiscono, in realtà, la denuncia di travisamenti e di errori nella valutazione delle prove, imputabili alla sentenza dell'11.11.1995, che non possono essere emendati se non nel giudizio di revisione aperto dopo l'eventuale superamento della fase preliminare conclusasi con la riconosciuta ammissibilità della richiesta.
16. - A conclusione delle considerazioni sin qui svolte, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che, ai fini della valutazione preliminare di ammissibifità ex artt. 631 e 634 c.p.p., dovrà riesaminare la richiesta di revisione eliminando, mediante la puntuale applicazione dei principi dianzi enunciati, i vizi logici e giuridici riscontrati nel provvedimento impugnato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 1998