Sentenza 5 dicembre 2017
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell'impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell'imputato e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2017, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2017 |
Testo completo
ASTA 0236 8-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/12/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: 1911/17 SENTENZA Dott. Rocco Marco BLAIOTTA - Presidente - Dott. Maura - Consigliere - NARDIN n. - Consigliere rel.- Dott. Gabriella CAPPELLO - Consigliere - PEZZELLA Dott. Vincenzo REGISTRO GENERALE n. 32802/2017 Dott. SE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CATA- NIA
contro
: AL SE 10/11/1953 avverso il provvedimento del G.I.P. del TRIBUNALE di CATANIA in data 06/06/2017 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Fran- ca ZACCO, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedi- mento impugnato, con ogni conseguente statuizione. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 06/06/2017, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. con atto datato 30/05/2017, nel procedimento a carico di AL SE, per avere quegli già esercitato l'azione penale tramite richiesta di emissione di decreto penale di condanna (revocato in data 06/06/2016 a causa dell'omessa notifica presso il domicilio dichiarato dal condannato), disponendo la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico Ministero, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge ed abnormità del provvedimento impugnato, rilevando che la richiesta di archiviazione era stata correttamente formulata, essendo sopravvenuta una legittima regressione del procedimento alla fase delle indagini, a seguito della quale il Pubblico Ministero si sarebbe riappropriato dei propri poteri in ordine all'esercizio dell'azione penale. Cosicché, secondo la prospettazione del ricorrente, il provvedimento censurato sarebbe abnorme, avendo determinato, da un lato, un'indebita ed irrimediabile regressione del procedimento (profilo funzionale); dall'altro, essendo stato adottato al di fuori del sistema processuale (profilo strutturale). Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto.
2. Nel provvedimento censurato, il G.i.p. ha ritenuto precluso al P.M. - che aveva già richiesto e ottenuto l'emissione di un decreto penale di condanna l'esercizio del potere di formulare richiesta di archiviazione, fondata sulle stesse risultanze ed emergenze istruttorie che avevano, in precedenza, giustificato sia l'atto (del P.M.) di esercizio dell'azione penale, che l'anticipata pronuncia di condanna (del G.i.p.), richiamando precedenti di legittimità, secondo cui l'irretrattabilità costituirebbe corollario della obbligatorietà dell'azione penale, vero e proprio valore fondante del nostro sistema processuale penale.
3. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad esporre. Quanto al vizio dedotto, deve intanto precisarsi che nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo tanto il suo carattere 2 C strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale [cfr. sez. 2 n. 29382 del 16/05/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014 Cc. (dep. 20/01/2015), Rv. 262275], quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero quando esso provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (cfr. in motivazione Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014, Rv. 258252; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007 CC. (dep. 01/02/2008), Battistella, Rv. 238240).
4. Il ricorso introduce il tema della conservazione del potere del pubblico ministero di chiedere l'archiviazione del procedimento nel caso in cui all'esercizio dell'azione penale segua una regressione dello stesso allo stato e grado in cui era stato compiuto l'atto nullo. Questa Corte si è già pronunciata sul punto (per esempio, nel caso di declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio o di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna), ribadendo il principio, secondo cui deve considerarsi abnorme l'atto con il quale il G.i.p. dichiari irricevibile la richiesta di archiviazione, sia sotto un profilo strutturale, perché detto atto si collocherebbe al di fuori dell'ordinamento, che da un punto di vista funzionale, poiché esso determinerebbe una stasi processuale, non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento [cfr. sez. 2 n. 13680 del 20/03/2009, P.M. in proc. Siddi, Rv. 244052; sez. 6 n. 19128 del 14/02/2001, Zekri, Rv. 219873 (in cui si è affermato che, in tal caso, spetta al pubblico ministero valutare se persistano ancora le condizioni richieste per l'esercizio dell'azione penale ovvero per formulare richiesta di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere); sez. 5 n. 4883 del 27/11/2002 Cc. (dep. 03/02/2003), P.M. in proc. D'Elia, Rv. 224700 (in cui si è precisato che proprio l'art. 459 co. 3, nel prevedere la restituzione degli atti al P.M., sancisce coerentemente, a causa dell'inoperatività della richiesta di emissione del decreto penale, la legittimità della regressione alla fase delle indagini preliminari, con conseguente piena espansione dei poteri del pubblico ministero quanto all'azione penale e alle sue modalità di esercizio); n. 5659 del 14/01/2005, P.M. in proc. Pellegrin, Rv. 231208].
5. Tale orientamento va ribadito anche in questa sede e il provvedimento impugnato deve in effetti considerarsi abnorme. Nel caso all'esame, si controverte infatti di una regressione del all'esercizio procedimento avvenuta, non soltanto successivamente dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma anche dopo 3 ip l'emissione di un decreto penale di condanna, revocato per irreperibilità dell'imputato (conseguenza processuale che il giudice delle leggi ha direttamente correlato all'essenza stessa del procedimento speciale di che trattasi, quale rito a contraddittorio eventuale e differito, nel quale l'esplicazione della difesa è per l'appunto rinviata alla fase che segue alla notificazione del decreto stesso, cfr. C. Cost. n. 504 del 18 novembre 2000). Ciò impone di valutare se, dalla diversità delle situazioni sottostanti esaminate (avendo l'esercizio dell'azione penale già sortito l'effetto della condanna, nel caso di regressione ai sensi dell'art. 460 co. 4 cod. proc. pen., laddove la restituzione degli atti a norma dell'art. 459 co. 3 cod. proc. pen. consegue ad una negativa delibazione della richiesta del pubblico ministero), discenda una diversa delimitazione dei poteri del pubblico ministero, nel caso di regressione del procedimento alla fase che precede l'esercizio dell'azione penale.
6. A tale quesito va data risposta negativa. Nel sistema processuale non si rinviene, infatti, una diversa delimitazione del potere del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale e alle sue modalità, a seconda che la regressione discenda dall'applicazione della regola processuale di cui all'art. 459 co. 3 o di quella di cui all'art. 460 co. 4, cod. proc. pen., limitandosi la legge a prevedere che il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Né può opinarsi che i poteri del pubblico ministero in ordine all'esercizio (non esercizio) dell'azione penale siano diversamente declinati a seconda che, nelle more della revoca del decreto penale non potuto notificare, si sia verificata una delle ipotesi di cui all'art. 129 codice di rito (abrogatio criminis, cause estintive sopravvenute, venir meno di una condizione di procedibilità...) o sia mutato il compendio investigativo in senso favorevole all'indagato. Trattasi, infatti, di evenienze che non concorrono a configurare il potere del pubblico ministero sull'azione penale che consegue, invece, direttamente alla regressione del procedimento, secondo i principi sopra richiamati, ma che potranno certamente rilevare ai diversi ai fini della verifica della fondatezza della richiesta del pubblico ministero che di quel potere sia espressione. Tale verifica resta appannaggio del giudice, cui è riservato il controllo di legge sulla correttezza dell'esercizio del potere di cui all'art. 50 cod. proc. pen., i cui esiti sono disciplinati dall'art. 409 cod. proc. pen. e tra di essi non è contemplato lo strumento processuale azionato dal g.i.p. con il provvedimento in questa sede impugnato (vale a dire, una ipotesi di inammissibilità della richiesta di archiviazione per irretrattabilità dell'azione penale, profilo c.d. strutturale). 4 7. Pertanto, una volta verificatasi, in virtù della disposta restituzione degli atti, la riespansione dei poteri del pubblico ministero quanto all'azione penale e alle modalità del suo esercizio, deve ritenersi, da un lato, del tutto legittima, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. pen., la richiesta di archiviazione, fatte salve le successive valutazioni dell'organo giudicante in merito a tale richiesta;
dall'altro, abnorme un provvedimento che, in concreto, oltre a porsi al di fuori del sistema delineato dall'art. 409 cod. proc. pen. (non avendo il giudice accolto la richiesta di archiviazione, a norma dell'art. 409 co. 1 cod. proc. pen.; ma neppure fissato l'udienza camerale a norma del secondo comma dello stesso articolo, ai fini di cui ai successivi commi 4 e 5), ha altresì determinato una stasi del procedimento, non altrimenti rimuovibile (c.d. profilo funzionale), se non attivando il procedimento di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Deciso in Roma il 05 dicembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Rocco Marco Blaiotta Galneric Sippello Júni Depositata in Cancelleria Oggi. 19 GEN. 2018 il Funzionario giudiziarie Patrizia Corra 5