Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 2
In tema di revisione, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta, il preliminare esame della Corte di appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi a una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale stadio, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite.
In tema di revisione, nel caso previsto dall'art. 630 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione, poiché anche in tal caso l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato. Inoltre, le prove dedotte in sede di richiesta di revisione non cessano di essere "nuove" per essere state già esaminate, e disattese, in occasione di precedenti pronunce di inammissibilità: si porrebbe infatti un problema di "bis in idem" solo se la successiva richiesta si fondi sulle stesse prove già esaminate in tali precedenti pronunce, e non quando ulteriore materiale probatorio sia allegato, insieme al precedente, a sostegno di una nuova domanda di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/1999, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 01/04/1999
1. Dott. UN Oliva Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere N. 1155
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere 31834/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CA RA, n. a Vittorio Veneto il 10.6.1964
avverso l'ordinanza in data 2 luglio 1998 della Corte di appello di Brescia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Fatto
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 31 marzo 1987, depositata il 14 maggio 1987, in riforma della sentenza assolutoria per insufficienza di prove in data 8 aprile 1986 del Tribunale di Mantova, appellata dal pubblico ministero, dichiarava CA RA colpevole del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso in Volta Mantovana il 10 gennaio 1984 in danno di AM UN, aggravato dalla morte del sequestrato, condannandolo alla pena dell'ergastolo. La predetta sentenza diveniva irrevocabile a seguito della sentenza in data 27 ottobre 1987 con la quale la Corte Suprema di cassazione rigettava il ricorso dell'imputato. Ad avviso della Corte di appello, la responsabilità
dell'imputato in ordine a tale fatto doveva ritenersi provata sulla base della ricognizione fotografica e personale del ZA da parte della moglie della vittima, presente al momento del sequestro, dell'accertata falsità dell'alibi offerto dall'imputato e del rinvenimento nel luogo del sequestro di un involucro di carta proveniente da un paese della Garfagnana frequentato dal ZA nei giorni immediatamente precedenti il sequestro. La Corte aveva invece ritenuto inconcludente l'esito della perizia tricologica su due capelli rinvenuti nel passamontagna perso da uno dei sequestratori nel corso della colluttazione con l'AM, essendosi i periti espressi nel senso che non poteva affermarsi che detti capelli appartenessero con certezza al ZA.
In data 29 marzo 1995, il ZA proponeva richiesta di revisione, fondata sulle dichiarazioni di NI DO e di ZA IU, che avevano indicato altre persone come autori del delitto, giudicata inammissibile con ordinanza in data 3 ottobre 1995 della Corte di appello di Brescia;
il relativo ricorso veniva rigettato dalla Corte di cassazione con sentenza in data 12 febbraio 1996. In data 18 novembre 1996, il ZA proponeva altra richiesta di revisione, fondata su una consulenza ematologica, fatta espletare dal pubblico ministero in altro procedimento, che escludeva l'appartenenza a lui di uno dei due capelli rinvenuti nel passamontagna, e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ZA IU.
La Corte di appello di Brescia, con ordinanza in data 28 novembre 1996, dichiarava inammissibile la richiesta, ritenendola non sorretta da alcun elemento qualificabile come "prova nuova". In particolare si osservava che persistevano dubbi sull'appartenenza dell'altro capello non oggetto di consulenza e che comunque si trattava di mera rinnovazione di una perizia già espletata e ritenuta non risolutiva dai giudici di merito;
quanto alle dichiarazioni del ZA, esse erano state già qualificate irrilevanti con l'ordinanza della medesima Corte in data 3 ottobre 1995. A seguito di ricorso per cassazione, la Corte Suprema, Sezione quinta penale, con sentenza in data 22 aprile 1997, annullava l'ordinanza impugnata, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello, rilevando che la consulenza ematologica sul D.N.A., pur riferita alle medesime formazioni pilifere, si qualificava come prova nuova rispetto alla già esperita indagine tricologica;
che era superficiale il rilievo della Corte di merito per cui solo per uno dei due capelli era stata esclusa l'attribuibilità al ZA, posto che secondo le conclusioni della perizia tricologica era elevata la probabilità che entrambi i capelli appartenessero alla medesima persona;
e che era illogico e pregiudiziale il disconoscimento del valore probatorio della nuova perizia, potendo questa sia attenuare la persuasività della ricognizione di persona sia convalidare le dichiarazioni del collaborante ZA circa l'attribuibilità del delitto alla responsabilità di terze persone.
Con ordinanza in data 4 luglio 1997, la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio, reiterava la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, rilevando che l'incompatibilità di una delle due formazioni pilifere con il D.N.A. del ZA non consentiva di formulare una prognosi assolutoria a fronte della efficacia piena e risolutiva della ricognizione personale effettuata dalla moglie della vittima e che le dichiarazioni de relato del ZA, non riscontrabili per il sopravvenuto decesso della fonte primaria, il CO, capo dei carcerieri, erano state già riconosciute inidonee a giustificare la revisione con la prima ordinanza di inammissibilità e comunque non avrebbero potuto ribaltare il costrutto accusatorio. La Corte di cassazione, Sezione prima penale, con sentenza in data 6 marzo 1998, rigettava il ricorso del ZA avverso tale ultima ordinanza.
Rilevava la Corte Suprema che i mezzi probatori indicati (perizia ematologica e testimonianza de relato del ZA) erano stati valutati dalla Corte di appello, sulla base di considerazioni logiche e diffusamente svolte, come inidonei a inficiare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato e che le censure del ricorrenti si risolvevano in meri rilievi di fatto, non apprezzabili in sede di legittimità.
Il ZA proponeva una ulteriore richiesta di revisione in data 13 giugno 1998, che la Corte di appello di Brescia, con ordinanza in data 2 luglio 1998, ha nuovamente dichiarato inammissibile.
Rileva la Corte di merito che anche l'ultima richiesta di revisione si fonda sulle affermazioni del NI e del ZA e sulle risultanze della consulenza tecnica ematologica, alle quali si aggiunge ora l'allegazione di alcuni fogli dattiloscritti che il NI aveva redatto e consegnato in data 7 giugno 1993 a personale del R.O.S. dei Carabinieri nonché del relativo rapporto trasmesso dal Comandante di tale organo di polizia all'autorità giudiziaria. Quanto agli elementi già dedotti in occasioni precedenti, la Corte ne ribadisce l'inidoneità ai fini della revisione della condanna, per le medesime considerazioni già espresse nelle due precedenti ordinanze, formalmente trascritte e alle quali si rinvia. Quanto ai fogli dattiloscritti del NI, si osserva che si tratta di dichiarazioni fatte dopo molti anni dai fatti e riguardanti notizie in ordine alle quali non è indicata nemmeno la fonte di conoscenza;
inoltre in esse il NI non menziona mai il nome del ZA, ma si limita a indicare quattro nomi o soprannomi coinvolti nella prima fase del sequestro, tra cui tale OR IS, indicato come colui che ebbe a perdere il passamontagna, che peraltro non risulta essere stato identificato. Circa, poi, il rapporto del R.O.S., osserva la Corte di appello che esso si limita a evidenziare la corrispondenza di varie circostanze descritte dal NI a reali accadimenti relativi al sequestro AM, il che però viene considerato dato scarsamente significativo, data l'ampia diffusione dei particolari della vicenda avutasi attraverso gli organi di informazione e le cronache processuali.
In conclusione, ad avviso della Corte di merito, le tardive dichiarazioni de relato del NI, anche se valutate unitamente a quelle del ZA e alle risultanze della consulenza tecnica, non hanno alcuna idoneità a ribaltare il quadro accusatorio su cui si è fondata la sentenza di condanna, costituito dalla ricognizione personale effettuata con certezza dalla moglie della vittima, dalla falsità dell'alibi fornito dal ZA e dal foglio di carta al medesimo riferibile rinvenuto nel luogo del sequestro. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ZA, a mezzo del difensore avv. Francesco Mazzoccoli, deducendo la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione.
Si osserva che del tutto illogicamente la Corte di appello, disattendendo le richieste espresse in data 29 giugno 1998 dallo stesso Procuratore generale, ha negato idoneità probatoria al complesso degli elementi già dedotti (dichiarazioni del ZA, consulenza ematologica) e di quegli ultimi rappresentati dal rapporto giudiziario del R.O.S. e dalle allegate dichiarazioni del collaboratore di giustizia NI DO;
tanto più che questi, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, aveva espressamente menzionato "ZA RA", affermando che quest'ultimo "non c'entrava" con il sequestro AM. In realtà, osserva ancora il ricorrente, la Corte di appello invece di esprimere una ragionevole previsione circa l'incidenza delle nuove prove sul quadro accusatorio posto a fondamento della sentenza di condanna ha illegittimamente, oltre che illogicamente, anticipato un giudizio di merito, fuoriuscendo, così, dai limiti entro cui va ristretto il giudizio di ammissibilità.
Atteso, poi, il contrasto in punto di limiti del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione tra la sentenza emessa in data 22 aprile 1997 dalla Quinta sezione penale e quella emessa in data 6 marzo 1998 dalla Prima sezione penale della Suprema Corte, il ricorrente ha fatto istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 610 comma 2 c.p.p. Con requisitoria in data 4 gennaio 1999, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello viciniore per nuovo giudizio, previa assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Quanto alla prova costituita dalla consulenza ematologica, osserva il requirente che, come già dedotto dallo stesso Uffici o a proposito dell'ordinanza del 4 luglio 1997, la Corte di appello ha fatto leva su una sorta di probatio diabolica, e cioè "sulla concreta impossibilità di provare sia la non appartenenza al ZA delle altre tre formazioni pilifere [...] sia l'uso da parte di un'unica persona del passamontagna"; inoltre, "il giudizio di 'alta probabilita'' dell'appartenenza di tutte le formazioni pilifere alla medesima persona - formulato nella perizia tricologica - viene rovesciato in quello di 'mera possibilita'' sulla base di rilievi puramente statistici di uno dei periti;
e l'affermazione secondo cui sarebbe 'verosimile ... un uso plurimo (da parte di piu' persone) e un multiuso di questo passamontagnà è del tutto apodittica in quanto non ancorata a dati probatori che confortino una simile ipotesi". In tal modo, si rileva "una prova oggettiva - che è per ciò stesso altamente affidabile - viene disattesa sulla base di argomenti capziosi e puramente ipotetici, con ciò travalicando 1 limiti del giudizio di ammissibilità, nell'ambito del quale, per giurisprudenza pacifica, i segni di inaffidabilità di una nuova prova sono rilevabili solo se assumono carattere di evidenza e percebilità 'ictu oculi'".
In ordine alle dichiarazioni del ZA, si osserva che "un conto è ritenere [...] che le notizie de relato del ZA non potrebbero, da sole, portare ad un'assoluzione in quanto non riscontrabili (essendo CO, fonte di esse, deceduto nel frattempo); un altro conto è negare la possibilità di un reciproco riscontro tra esse e la prova ematologica" [...]: la "valorizzazione dei limiti propri di ciascun dato probatorio ridonda, cosi, in sottovalutazione della loro convergenza, con ciò contravvenendosi alle regole di valutazione dettate dall'art. 192 c.p.p.; il tutto in un contesto in cui "i margini di valutazione del giudice dell'ammissibilità devono ritenersi oltre modo ristretti, dato che questi deve limitarsi ad evidenziare la 'manifesta infondatezza' dell'istanza di revisione (art. 634 c.p.p.)". Quanto al rilievo della Corte di appello circa la tardività delle dichiarazioni del ZA e la mancanza di autonome dichiarazioni del CO, esso riguarda "approfondimenti che, se effettuati prima che la prova sia concretamente acquisita, finiscono per risultare meramente astratti". Infine, ad avviso dell'Ufficio requirente, anche gli argomenti addotti dall'ordinanza impugnata per negare rilievo alle dichiarazioni del NI "travalicano i limiti della rilevabilità ictu oculi della loro inaffidabilità". In particolare, si osserva che il rilievo dato alla mancata indicazione della fonte delle notizie e della modalità della loro apprensione "è palesemente sproporzionato rispetto al notevole grado di veridicità delle stesse, sottolineato nel rapporto del R.O.S."; [...] "superficiale e astratta" è la "ipotesi che le notizie possano essere state apprese dagli organi di informazione;
[...] "semplicemente falso è, infine il rilievo secondo cui il NI non avrebbe mai menzionato il nome del ZA, dato che di costui non solo il NI dice esplicitamente che 'lui non c'entra' ma specifica che aveva una 'notevole somiglianza con il soggettò (OR IS) indicato come colui che perdette il passamontagna;
ne' "il fatto che quest'ultimo non sia stato (allo stato) ancora identificato sembra circostanza idonea - in sede di giudizio di ammissibilità - a negare rilievo a tali dichiarazioni, specie ove le si valuti nel reciproco rapporto di integrazione con quelle del ZA e con la prova ematologica". Risulta pertanto apodittica, ad avviso del Procuratore generale, l'affermazione dell'ultima parte dell'ordinanza "secondo cui la valutazione unitaria di queste tre prove non avrebbe 'alcuna possibilita' di ribaltare l'impianto accusatoriò; e ciò anche perché la lettura della sentenza di condanna rende, ad avviso del requirente, "del tutto inappropriata l'enfatizzazione della ricognizione di persona effettuata dalla moglie della vittima". La Prima Presidenza della Suprema Corte, cui gli atti erano stati inviati a seguito della richiesta del difensore del ricorrente e del Procuratore generale requirente, restituiva gli stessi alla Sesta sezione, non ravvisando i presupposti per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite di cui all'art. 610 comma 2 c.p.p. Diritto
Il ricorso è fondato.
Giova innanzi tutto ricapitolare alcuni punti fermi circa l'ambito del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, come puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità. Con riguardo al presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta, va ribadito che il preliminare esame della Corte di appello deve limitarsi a una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale stadio, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite (ex plurimis, Sez. I, c.c. 6 ottobre 1998, Bompressi, rv. 211458; Sez. V, c.c. 22 aprile 1997, ZA, rv. 208547; Sez. IV, c.c. 12 gennaio 1996, Tufo, rv. 204169; Sez. I, c.c. 6 ottobre 1993, La Brocca, rv. 195591; Sez. I, c.c. 10 marzo 1993, Failla, rv. 194129; Sez. I, c.c. 25 maggio 1992, La Guzza, rv. 191038; cfr. anche Sez. I, c.c. 28 maggio 1996, Caporosso, rv. 205685; Sez. III, c.c. 23 febbraio 1994, Valsecchi, rv. 197399; Sez.I, c.c. 9 marzo 1992, Durante, rv. 189923).
D'altro canto, come affermato dalla più recente giurisprudenza, nel caso previsto dall'art. 630 comma 1, lett. C), c.p.p. (che interessa nel presente procedimento), per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione, poiché anche in tal caso l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato (Sez. I, c.c. 6 ottobre 1998, Bompressi, rv. 211456; Sez. I, c.c. 10 luglio 1998, Campolo, rv. 211274; Sez. V, c.c. 28 maggio 1996, Di Fabio, rv. 205207; Sez. III, c.c. 10 giugno, Galli, rv. 206046 e 206045; Sez. I, u.p. 14 dicembre 1992, Martello, rv. 192795; cfr. anche Sez. I, c.c. 16 marzo 1998, Papale, rv. 210416; Sez. I, c.c. 19 dicembre 1995, Galeazzi, rv. 203604; Sez. II, c.c. 27 marzo 1992, Barisano, rv. 192251; contra, Sez. un., u.p. 11 maggio 1993, Ligresti, rv. 193421). Inoltre, deve affermarsi che le prove dedotte in sede di richiesta di revisione non cessano di essere "nuove" per essere state già esaminate, e disattese, in occasione di precedenti pronunce di inammissibilità: si porrebbe infatti un problema di bis in idem solo se la successiva richiesta si fondi sulle stesse prove già esaminate in tali precedenti pronunce, e non quando ulteriore materiale probatorio sia allegato, insieme al precedente, a sostegno di una nuova domanda di revisione.
Ciò posto, va rilevato che nell'ordinanza impugnata pur dandosi atto della novità della nuova produzione costituita dai fogli redatti da NI DO e consegnati il 7 giugno 1993 a personale del R.O.S. dell'Arma dei Carabinieri, si osserva al riguardo che si tratta di dichiarazioni tardive, prive di specificità circa la fonte di conoscenza e, presumibilmente, de relato. Inoltre, rileva a Corte di appello, il NI non menziona mai in esse il nome del ZA nè al fine di avvalorare un suo coinvolgimento nella vicenda ne' per sottolinearne l'estraneità". Quanto alle dichiarazioni del ZA e alla consulenza tecnica mediante analisi del D.N.A., ci si riporta alla argomentazioni delle due precedenti ordinanze di inammissibilità (del 3 ottobre 1995 e del 4 luglio 1997). Ora, va in primo luogo osservato che erroneamente la Corte di appello ha motivato il suo convincimento circa l'inadeguatezza delle dichiarazioni del NI a determinare un giudizio di revisione facendo riferimento alla mancata indicazione della fonte di conoscenza e arguendo, tra l'altro in via presuntiva, trattarsi di dichiarazioni de relato. Tali aspetti riguardano infatti evidentemente i doverosi approfondimenti circa l'attendibilità intrinseca del dichiarante e l'esistenza di riscontri (quali, in un certo senso, possono considerarsi anche le eventuali fonti dirette, una volta che se ne accerti l'esistenza) che attengono alla funzione del giudizio di merito e fuoriescono, quindi, dal ristretto spazio valutativo circa l'ammissibilità della richiesta. Quanto all'asserzione che il NI, in tale scritto, non faccia mai il nome del ZA, si tratta, come esattamente rilevato dal Procuratore generale requirente, di un evidente abbaglio, posto che nello scritto si legge testualmente: "per quanto riguarda ZA RA posso dire che lui non c'entra" e si asserisce che tra il medesimo e OR IS (indicato dal NI come uno degli esecutori materiali del sequestro) esisteva una "notevole somiglianza".
Ma la Corte di appello è mancata anche al dovere di esaminare congiuntamente tutte le risultanze probatorie dedotte dall'istante dopo il giudicato, non essendo metodologicamente corretto frazionare la valutazione della portata di ogni singolo elemento riportandosi alle considerazioni espresse al riguardo in precedenti ordinanze. È vero che la Corte di appello formalmente afferma di non considerare idonee a giustificare un giudizio di revisione le dichiarazioni del NI "anche se valutate unitamente a quelle del ZA e alla consulenza tecnica già menzionata", ma, nel far ciò, essa in realtà non dà conto dei criteri logico - giuridici che la inducono a un simile giudizio di inidoneità complessiva, limitandosi a richiamare, per le prove precedentemente dedotte, le considerazioni delle due anteriori ordinanze, le quali, per il semplice fatto che non avevano avuto modo di prendere in esame anche la nuova produzione, non potevano che valere "allo stato" con specifico riferimento agli elementi allora dedotti. Anche tale errore di metodo è stato puntualmente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, ove si rileva, tra l'altro, come la "valorizzazione dei limiti propri di ciascun dato probatorio", operata dalla Corte di appello, ha finito per determinare "una sottovalutazione della loro convergenza", in violazione delle regole di valutazione probatoria dettate dall'art. 192 c.p.p. In conclusione, l'ordinanza impugnata, secondo cui l'insieme delle nuove prove "non avrebbe alcuna possibilità di ribaltare l'impianto accusatorio" appare da un lato inficiata da un'errata percezione dei limiti del sindacato di ammissibilità ex art. 634 c.p.p., e dall'altro apodittica, non fondandosi su un accurato esame critico di tali risultanze e della dimostrazione della loro assoluta inidoneità ad incrinare la persuasività degli argomenti su cui si è basato il giudicato di condanna.
L'ordinanza va pertanto annullata, con rinvio (ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 405) alla Corte di appello di Venezia, per un nuovo giudizio di revisione, nell'ambito del quale, attenendosi ai principi di diritto qui affermati, la Corte territoriale resta investita del potere di delibare nuovamente l'ammissibilità della richiesta, a norma dell'art. 634 c.p.p. (cfr. Cass, sez. VI, c.c. 22 febbraio 1996, Nunziata, rv. 205676).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999