2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico ministero puo' chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. Se per l'esecuzione di un provvedimento e' necessaria l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorita' competente; l'esecuzione e' sospesa fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessita' dell'autorizzazione e' sorta nel corso dell'esecuzione.
5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali e' prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullita', entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, senza che cio' determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.