Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 655. Funzioni del pubblico ministero 1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti.
2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico ministero puo' chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. Se per l'esecuzione di un provvedimento e' necessaria l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorita' competente; l'esecuzione e' sospesa fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessita' dell'autorizzazione e' sorta nel corso dell'esecuzione.
5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali e' prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullita', entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, senza che cio' determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.
2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico ministero puo' chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. Se per l'esecuzione di un provvedimento e' necessaria l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorita' competente; l'esecuzione e' sospesa fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessita' dell'autorizzazione e' sorta nel corso dell'esecuzione.
5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali e' prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullita', entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, senza che cio' determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.
Commentari • 61
- 1. DIRITTO URBANISTICO: Pregiudizio dalla edificazione abusiva, nozione di persona offesa e di persona danneggiata.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 232.19112
DIRITTO URBANISTICO – Pregiudizio dalla edificazione abusiva – Natura di reato “monoffensivo” – Nozione di persona offesa e di persona danneggiata – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Parte offesa solo la pubblica amministrazione – DPR n.380/2001 – Art. 655 c.p.p.. […]
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Giurisprudenza • 433
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2023, n. 12471Provvedimento: […] Il provvedimento oggetto di ricorso fonda il rigetto sulla carenza di sanzione per il caso di omessa notifica al condannato dell'ordine di esecuzione, unitamente al decreto di sospensione dell'esecuzione, rispetto a quella prevista per l'omessa notifica al difensore, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., (notifica al difensore, nella specie, […] come modificato dall'art. 10 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con mod. nella I. 19 gennaio 2001, n. 4) 1 è posta per la sola esecuzione delle pene detentive ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 cod. proc pen. che, per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione, prescrive, […]Leggi di più...
- misure alternative alla detenzione·
- notifica decreto di sospensione·
- inammissibilità ricorso·
- carenza di interesse·
- art. 656 cod. proc. pen.·
- notifica ordine di esecuzione·
- art. 677 cod. proc. pen.·
- elezione di domicilio·
- art. 655 cod. proc. pen.·
- nullità ordine di esecuzione