Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 1
In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197 comma primo lett. d) cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Commentario • 1
- 1. Concussione, sesso, poliziotto, immigrata extracomunitaria, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2005, n. 44962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44962 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/11/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 01352
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 032465/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO AN, N. IL 31/07/1975;
2) RI ZI, N. IL 28/08/1962;
avverso la SENTENZA del 31/01/2005 della CORTE di APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMANO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO F. M. che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 31 gennaio 2005 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza 07/10/2002 del Tribunale di Latina, riduceva le pene inflitte a RT DR e ER IZ per i reati di cui agli artt. 81, 110, 651, 337 e 582 c.p., rispettivamente a mesi 8 e a mesi 6 di reclusione.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi per Cassazione sia il RT che il ER.
Il primo deduce: col primo motivo l'inutilizzabilità della dichiarazione testimoniale dell'ispettore RE, il quale, avendo proceduto nella qualità di P.U. di P.G. alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed essendo parte offesa nello stesso procedimento, si era posto nella condizione di incompatibilità con l'ufficio di testimone, avendo svolto attività delegata dal P.M. e così divenuto ausiliario dello stesso;
col secondo motivo che le dichiarazioni del suddetto teste e quelle di OR AR erano contraddittorie e talora tra di loro contrastanti essendo egli intervenuto nella lite soltanto per calmare gli animi;
col terzo motivo che avrebbe dovuto essergli per la modestia della sua condotta concessa l'attenuante prevista dall'art. 114 c.p.;
col quarto motivo che immotivatamente le attenuanti non erano state dichiarate prevalenti sull'aggravante.
Il secondo deduce di essere intervenuto soltanto per dividere i contendenti in colluttazione come poteva dedursi dalle deposizioni degli stessi verbalizzanti;
che la testimonianza del RE era inutilizzabile avendo egli come ufficiale di P.G. proceduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 197 c.p.p., lettera d). che comunque, dovevano essergli concesse l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e dovevano le attenuanti generiche essere dichiarate prevalenti.
Osserva il Collegio che i motivi del ricorso sono, taluni manifestamente infondati, altri in fatto.
Deve, infatti, osservarsi: quanto al motivo, comune ad entrambi i ricorsi, relativo alla testimonianza dei RE che la disposizione di cui all'art. 197 c.p.p., lettera d), la quale limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento non è applicabile all'attività che essi direttamente hanno compiuto nella loro funzione di polizia giudiziaria (ex plurimis Sez. 5^, 05/06/1997, Bozza;
Cass. 09/03/1998, Spina);
quanto alle altre doglianze che o esse involgono questioni di fatto per cui non sono suscettibili di essere esaminate da questa Corte o consistono nella immotivata richiesta dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della natura dei motivi, della somma di euro 1.000,00, ciascuno, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005