Art. 239. Accertamento della provenienza dei documenti 1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento e' sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 15
- 1. Stampate o screenshot sono prove nel processo penale (Cass. 8736/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2018
La possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato: l'articolo 239 c.p.p.. stabilisce che "se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni." L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, […]
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Giurisprudenza • 27
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2018, n. 28215Provvedimento: […] 2.4. Violazione dell'art. 239 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 192, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla rilevanza del documento dell'Ente doganale marocchino che non può provare la perdita di possesso da parte dell'imputato, ma solo un passaggio del mezzo in Marocco e successivamente in Mauritania qualche settimana prima della denuncia di furto. Il passaggio del veicolo il territorio africano può, al più, costituire un indizio della volontà dell'imputato di sporgere una falsa denuncia per truffare la compagnia di assicurazione.Leggi di più...
- art. 192 cod. proc. pen.·
- art. 111 Costituzione·
- inutilizzabilità dichiarazioni·
- art. 512 cod. proc. pen.·
- investigazione difensiva·
- art. 234 cod. proc. pen.·
- art. 367 cod. pen.·
- art. 642 cod. pen.·
- art. 56 cod. pen.·
- falsa denuncia di furto