Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2005, n. 45311
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Sentenza 21 settembre 2005

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La violazione del divieto di acquisizione delle dichiarazioni lette per le contestazioni, previsto dall'attuale formulazione dell'art. 500, come introdotto dall'art. 16 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, non è direttamente sanzionata, considerato che, in tal caso, l'unica conseguenza processualmente rilevante è l'inutilizzabilità, a fini decisori, delle dichiarazioni precedentemente rese. Ne deriva che le dichiarazioni - contenute nel verbale di sommarie informazioni e lette per le contestazioni - irritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e non espunte, non determinano alcuna conseguenza ove risulti che esse non siano state utilizzate ai fini della decisione, ma esclusivamente al fine di valutare l'inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2005, n. 45311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45311
    Data del deposito : 21 settembre 2005

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