Sentenza 21 settembre 2005
Massime • 1
La violazione del divieto di acquisizione delle dichiarazioni lette per le contestazioni, previsto dall'attuale formulazione dell'art. 500, come introdotto dall'art. 16 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, non è direttamente sanzionata, considerato che, in tal caso, l'unica conseguenza processualmente rilevante è l'inutilizzabilità, a fini decisori, delle dichiarazioni precedentemente rese. Ne deriva che le dichiarazioni - contenute nel verbale di sommarie informazioni e lette per le contestazioni - irritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e non espunte, non determinano alcuna conseguenza ove risulti che esse non siano state utilizzate ai fini della decisione, ma esclusivamente al fine di valutare l'inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2005, n. 45311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45311 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 21/09/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1738
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 40933/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 28/10/2004 da:
Avv. FUMAGALLI Edoardo, difensore di AR GU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 20 settembre 2004 della Corte di Appello di Milano. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Vito MONETTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito, altresì, l'avv. Edoardo Fumagalli che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 maggio 2003, il Tribunale di Lecco dichiarava AR GU colpevole del reato di falso ideologico a lui ascritto, perché, quale docente di matematica del Liceo Scientifico Paritario Volta di Lecco e componente interno della commissione esaminatrice per gli esami di maturità, aveva falsamente attestato, in un modulo, a sua firma, del 19/06/2001, di non aver istruito privatamente candidati assegnati alla commissione di cui faceva parte, pur avendo, invece, impartito lezioni private ai suoi alunni NV AR e CO SI. Per l'effetto, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il Tribunale lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione. Lo assolveva, invece, dal contestuale reato di abuso d'ufficio con la formula perché il fatto non sussiste.
Pronunciando sul ricorso proposto dal difensore dell'imputato, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, riduceva la pena inflitta all'imputato nella misura di mesi otto di reclusione, confermando nel resto. In calce alla sentenza di appello risultava un'aggiunta a penna, in base alla quale era concesso il beneficio della non menzione della condanna, come da ordinanza di correzione di errore materiale allegata alla stessa pronuncia, tenuto conto che, per mera svista, ne era stata omessa l'indicazione nel dispositivo letto in udienza.
Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore del AR ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 500 c.p.p., comma 2, sul rilievo che, ingiustamente, la Corte
distrettuale aveva rigettato l'eccezione proposta nei motivi di appello in ordine all'illegittima acquisizione al fascicolo per il dibattimento - da parte del Tribunale con ordinanza del 03/04/2003, specificamente impugnata - del verbale di sommarie informazioni reste dal teste Rossi il 15/01/2002, sia pure limitatamente alla parte utilizzata per la contestazione. La Corte non aveva considerato, infatti, che la L. n. 63 del 1 marzo 2001, art. 16, aveva modificato il testo dell'art. 500 c.p.p., ripristinando l'originaria regola di esclusione probatoria, per cui le dichiarazioni utilizzate per la contestazione avrebbero potuto essere valutate soltanto ai fini della credibilità del teste. Le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, pertanto, non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini decisori, pur se veicolate nel processo attraverso il meccanismo delle contestazioni. Non solo, ma l'anzidetta regola di esclusione probatoria impediva l'acquisizione (prima ancora della valutazione) delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, anche alla luce dell'ordinanza 14/26 febbraio 2002, n. 36 della Corte Costituzionale. Il tenore letterale dell'art. 500 c.p.p., comma 2, induceva a ritenere fondata l'interpretazione proposta, posto che, diversamente, l'acquisizione dell'intero verbale consentirebbe al giudice di conoscerne l'intero contenuto, condizionandone così la valutazione in contrasto con i principi che informano il processo accusatorio nonché il giusto processo. Chiedeva, pertanto, che fosse revocata l'ordinanza del Tribunale, confermata in appello, con la conseguente espulsione dal fascicolo per il dibattimento dell'anzidetto verbale di sommarie informazioni rese dal teste Rossi.
La doglianza è destituita di fondamento, pur se muove da premesse corrette. Ed infatti, l'attuale formulazione dell'art. 500 c.p.p., come introdotta dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 16, non prevede, contrariamente al passato, l'acquisizione delle dichiarazioni lette per le contestazioni. Secondo il precedente regime, invero, allorché, in esito alla contestazione, sussisteva difformità rispetto al contenuto della deposizione predibattimentale, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione potevano essere acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati in presenza di altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità. Nel rimuovere tale ultima previsione, la novella ha lasciato, invece, sopravvivere la formulazione dell'originario comma 3, oggi comma 2 (secondo cui le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste). Il significato della mancata riproduzione del momento formale dell'acquisizione è sottolineato dal fatto che la stessa acquisizione continua ad essere prevista per l'ipotesi in cui risulti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta, promessa di denaro o di altra utilità per non deporre o deporre il falso, in quanto, in tali casi, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del Pubblico Ministro, precedentemente rese dallo stesso teste, sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3, possono essere utilizzate. Sennonché, il termine acquisizione, nell'accezione vietata dalla norma, è solo l'atto formale di assunzione del relativo verbale al fascicolo per il dibattimento, perché venga a far parte del corredo conoscitivo utilizzabile dal giudice ai fini della decisione: insomma del compendio di elementi dichiarativi dei quali è necessaria la lettura - o anche la mera indicazione - a norma dell'art. 511 c.p.p., affinché le parti siano avvertite del quadro probatorio di cui il giudice terrà conto ai fini della decisione. Il termine anzidetto non può, quindi, intendersi come atto di mera, materiale, ricezione delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, ai soli fini di apprezzare il contrasto con quanto dichiarato in udienza e trarre le conseguenti valutazioni ai fini della credibilità dello stesso dichiarante, esprimendo, invece, una pregnante valenza giuridica come formale assunzione dell'atto dichiarativo tra quelli contenuti nel fascicolo per il dibattimento, come tale, dunque, potenzialmente in grado di comporre, poi, il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione.
È indubbio, quindi, che la mancata riproduzione del termine acquisizione nell'ipotesi in esame non può significare altro che le dichiarazioni lette per le contestazioni non possono neanche far parte del fascicolo del dibattimento e, se acquisite, devono essere espunte. Nondimeno, la violazione di un obbligo siffatto non trova alcuna diretta sanzione, posto che l'unica conseguenza processualmente rilevante è l'inutilizzabilità, ai fini decisori, delle dichiarazioni in precedenza rese.
L'argomento difensivo secondo il quale il momento irrituale dell'acquisizione consentirebbe, comunque, al giudice di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese in precedenza, è solo suggestivo, in quanto attraverso il meccanismo della contestazione, stante l'oralità che caratterizza il dibattimento, il giudice ha, comunque, modo di venirne a conoscenza, anche se poi la sua delibazione deve essere limitata all'apprezzamento della credibilità del teste, non potendo estendersi alla sfera decisionale.
E nel caso di specie, pure se le dichiarazioni irritualmente acquisite al fascicolo per il dibattimento non sono state espunte, nondimeno le stesse non risultano utilizzate ai fini della decisione, pur se, correttamente, il giudice ne ha tenuto conto per tacciare di inattendibilità le dichiarazioni dibattimentali rese dallo stesso testimone. A tutto concedere, anche nell'ipotesi - meramente astratta - che, in qualche modo, il giudice possa averne tenuto conto, la c.d. prova di resistenza consente di ritenere pienamente valido il restante corredo probatorio, posto che anche espungendo - idealmente - le dichiarazioni predibattimentali del Rossi, rimarrebbe pur sempre un insieme di elementi di prova largamente sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2. - Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 479 e 42 c.p. e art. 530 c.p.p., comma 2, sul rilievo che, infondatamente, la Corte di merito aveva ritenuto sussistente il profilo psicologico del reato in questione che, pur configurandosi come dolo generico, richiedeva pur sempre, secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale, una specifica indagine volta ad escludere che il falso fosse ascrivibile ad una mera leggerezza o a negligenza, non essendo previsto, nel vigente ordinamento, la figura del falso documentale colposo. Contesta, in particolare, l'assunto del giudice di merito secondo cui la locuzione istruire privatamente che figurava nel modulo sottoscritto, in quanto più ampia della dizione dare lezioni private, fosse tale da ricomprendere, indiscriminatamente, tutte le ipotesi di occasioni culturali extrascolastiche che avrebbero potuto portare a favoritismi indebiti nei confronti di alcuni alunni. Sarebbe stato necessario, invece, approfondire i rapporti che il AR aveva intrattenuto con gli alunni CO ed NV, posto che, contrariamente all'avviso dei giudici di appello, per istruzione privata deve intendersi non qualsivoglia occasione culturale, bensì un'attività di insegnamento continuativa, svolta con spiegazioni, esercizi pratici ed interrogazione dell'allievo su una specifica materia, nel caso di specie la matematica. D'altro canto, era tutt'altro che condivisibile la valutazione d'inverosimiglianza delle giustificazioni rese dal AR (che aveva riferito che lo CO si era recato a casa sua solo per aiutarlo nella sistemazione di un programma per il computer e che l'NV, figlio del suo commercialista, gli aveva portato a casa documenti fiscali proprio nel periodo di presentazione della denuncia dei redditi), trattandosi, ad ogni modo, di situazioni di fatto ambigue che non erano tali da fondare il convincimento che l'imputato avesse, in realtà, impartito lezioni private.
La denuncia è infondata, a parte i pur vistosi profili di inammissibilità che la contraddistinguono.
Ed invero, con motivazione giuridicamente e logicamente ineccepibile, il giudice di appello, nel rispondere ad identica questione sollevata in sede di gravame, ha osservato che le modalità del fatto e della procedura d'informazione seguita (cancellazione in apposito modulo dell'alternativa: avere o non avere istruito privatamente candidati assegnati alla commissione di cui il professore era chiamato a far parte) non era dato dubitare del falso dichiarato e della piena consapevolezza di tale falsità, desunta sia dalla stessa entità della fattispecie che dalla lunga esperienza maturata dal docente in ambiente scolastico che lo rendeva compiutamente avvertito del significato della dichiarazione che andava a rendere. Quanto richiestogli, infatti, non poteva avere altro valore che quello di deciso richiamo dell'importanza che la partecipazione di un commissario alla sessione di esami non fosse inquinata da pregressi rapporti didattici extrascolatstici con alcun candidato, sì da dar adito a legittime ragioni di sospetto sull'imparzialità dello stesso componente. E, parimenti, ineccepibile è la considerazione secondo la quale la locuzione dare lezioni private era, sul piano lessicale e semantico, di ampiezza tale da ricomprendere le occasioni di incontro extrascolastico con gli alunni NV e CO, anche al di là - a tutto concedere - della mera occasionalità o sporadicità di tali incontri.
3. - Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 175 c.p., criticando il provvedimento con il quale, in esito a procedura di correzione ex art. 130 c.p., la Corte aveva concesso il beneficio della non menzione che non figurava nel dispositivo letto in udienza. In tale ipotesi, infatti, non si trattava di errore materiale e, comunque, l'unico rimedio possibile sarebbe stato l'impugnazione del provvedimento, che, in mancanza, era divenuto irrevocabile ed insuscettibile di modificazioni, stante l'intangibilità del giudicato. Poiché il beneficio non era stato concesso nel dispositivo, la motivazione resa era puramente apparente ovvero del tutto mancante sul punto. Ed anche per questa ragione, si rendeva necessario l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. La censura è, in tutta evidenza, inammissibile per difetto d'interesse, non essendo possibile cogliere la ragione d'interesse che possa indurre il ricorrente a dolersi della pretesa irritualità di una procedura finalizzata solo a riconoscergli un beneficio ulteriore.
4. - Per tutto quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005