Sentenza 2 luglio 2004
Massime • 1
È configurabile il concorso del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata con il reato di invasione di terreni o edifici pubblici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2004, n. 39672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39672 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 02/07/2004
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - N. 1104
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 11096/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di AN RA;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 11.12.2003;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Torio;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore che ha chiesto l'annullamento del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria di condanna di AN RA alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 134, 94 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 632, 633 e 639 c.p. per avere arbitrariamente invaso e modificato lo stato dei luoghi mediante la realizzazione di un deposito di materiale inerte sul greto dell'alveo del torrente Gallico della superficie di circa 2500 mq al fine di occuparlo o di trame profitto. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge, la erronea valutazione della documentazione in atti e la mancanza di correlazione tra la imputazione e la sentenza di condanna.
Ti ricorrente sostiene che sulla base della documentazione prodotta il giudice di merito doveva mandare assolto l'imputato che si era tempestivamente munito dei necessari nulla osta per la costituzione di un deposito a ciclo aperto di materiali inerti.
Non era comunque ricorrente il fine di occupare in parte il greto del torrente, volontà incompatibile con la richiesta di autorizzazione. In ogni caso doveva configurarsi il reato contravvenzionale di cui all'art. 51 del D. Lgs. 22/97, normativa introdotta dopo il sequestro e che costituisce una norma speciale e punisce colui che abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali Alla odierna udienza il difensore ha eccepito la intervenuta prescrizione del reato. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Non merita accoglimento infatti il primo motivo perché la documentazione cui il ricorrente fa riferimento consiste in una autorizzazione provvisoria a scaricare acque reflue, in pareri e nulla osta solo a fini paesaggistici ma non in autorizzazione a depositare materiali di qualsiasi tipo sul greto del torrente. Quanto al secondo motivo, la normativa richiamata prevede due fattispecie contravvenzionali inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, nonché alla realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata, condotte che non escludono la ricorrenza del delitto contestato, potendo con questo concorrere.
Quanto alle eccepita prescrizione osserva la Corte che la stessa non risulta maturata in quanto, se il sequestro fu operato il 21.12.1996, dagli atti risultano sospensioni per mesi sette e giorni 23 per cui il termine di prescrizione va collocato al 14.02.2005.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2004