Articolo 327 del Codice di procedura penale
Articolo 327 bisArticolo 316
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
8 giugno 2001
Art. 327. Direzione delle indagini preliminari 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (( che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli. ))
Entrata in vigore il 8 giugno 2001
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