Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2005, n. 12481
CASS
Sentenza 4 marzo 2005

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In tema di testimonianza, la deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio contenuta nell'art.500, comma quarto, cod. proc. pen. si riferisce alle sole condotte illecite poste in essere "sul" dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione), ma non a quelle realizzate "dal" dichiarante stesso, quale la falsa testimonianza anche nella forma della reticenza (In motivazione la Corte, nel richiamare le ordinanze della Corte Costituzionale n. 453 del 2002, n.518 del 2002, n. 258 del 2003, osserva che la "condotta illecita" reca impedimento alla esplicazione del contraddittorio inteso come metodo di formazione della prova, mentre l'autonoma scelta del teste di dichiarare il falso in dibattimento - come pure di tacere - non incide, di per sé, sulla lineare esplicazione di esso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2005, n. 12481
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12481
    Data del deposito : 4 marzo 2005

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