Sentenza 4 marzo 2005
Massime • 1
In tema di testimonianza, la deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio contenuta nell'art.500, comma quarto, cod. proc. pen. si riferisce alle sole condotte illecite poste in essere "sul" dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione), ma non a quelle realizzate "dal" dichiarante stesso, quale la falsa testimonianza anche nella forma della reticenza (In motivazione la Corte, nel richiamare le ordinanze della Corte Costituzionale n. 453 del 2002, n.518 del 2002, n. 258 del 2003, osserva che la "condotta illecita" reca impedimento alla esplicazione del contraddittorio inteso come metodo di formazione della prova, mentre l'autonoma scelta del teste di dichiarare il falso in dibattimento - come pure di tacere - non incide, di per sé, sulla lineare esplicazione di esso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2005, n. 12481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12481 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO SE Maria - Presidente - del 04/03/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 292
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 13099/2004
ha pronunciato la seguente: 44471/2003
SENTENZA
sui ricorsi, la cui trattazione unitaria e con il medesimo rito è
stata disposta da questa Corte con provvedimento in data 12 gennaio
2005, ricorsi proposti nell'interesse di:
AR ST nato il [...] in [...], NI OA nato il
6.7.55 in Napoli, TI AT nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli in data 24.11.03, nonché sul ricorso proposto dal Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
avverso l'ordinanza della stessa Corte di Assise di Appello emessa nel medesimo procedimento in data 7.11.03;
visti gli atti, la sentenza, l'ordinanza denunziata, i ricorsi, la memoria del 28.9.04 proposta nell'interesse di:
DEQU SE;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del
Sostituto Dott. Antonio Gialanella il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e per l'annullamento con rinvio della sentenza;
sentiti i difensori avv. Michele Cerabona, Paolo Trofino, Mauro
Valentino del foro di Napoli e Giovanni Aricò del foro di Roma i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e per il rigetto del ricorso del P.G..
OSSERVA
1 Con sentenza in data 17.7.2001 la Corte di Assise di Napoli ha riconosciuto SA ST, TI OA e ST AT
colpevoli del reato continuato di duplice omicidio (artt. 110, 112 c.
1 n. 2, 81, 575 c.p.) e ha condannato il SA con generiche prevalenti sulla recidiva ad anni 20 di reclusione, TI alla pena di anni 25 di reclusione, ST alla pena di anni 23 di reclusione,
oltre per ciascuno pene accessorie e misura di sicurezza. La stessa sentenza ha assolto DEIL SE dal medesimo ed altri delitti per non avere commesso il fatto;
ha inoltre escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. contestata per il capo A ai condannati.
Avverso la decisione hanno proposto appello gli imputati ed il
Procuratore della Repubblica;
la Corte di Assise di Appello di Napoli
con ordinanza del 7.11.03 ha dichiarato inammissibile l'appello del
P.M. (relativo all'assoluzione del DEIL nonché del TI e
ST per i delitti di cui ai capi D E F ed all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. per il capo A anche nei confronti del SA) per essere l'impugnazione stata proposta tardivamente;
espletato il dibattimento, la Corte con sentenza del
14.11.03 ha quindi respinto i gravami degli imputati appellanti.
2 I giudici di merito hanno tratto precipua prova di colpevolezza dalle dichiarazioni auto ed etera accusatone di SA ST
(dichiarazioni qualificate in sentenza "fonte probatoria principale di accusa") rese al P.M. in data 8.7.87. In dibattimento il SA,
prima ha rifiutato di rendere l'interrogatorio quale imputato dell'omicidio dei fratelli GI;
quindi, raggiunto dai propri difensori nel luogo collegato in video conferenza, ha chiesto di essere sottoposto ad esame (udienza 26.3.01), operando "una radicale ritrattazione delle prime dichiarazioni che assumeva essere false al
100%, precisando che per l'80% esse costituivano circostanze da lui stesso inventate e per il 20% erano state aggiunte dagli inquirenti su loro iniziativa". Gli stessi giudici hanno esaustivamente indicato gli elementi evidenzianti la certa non veridicità della ritrattazione dibattimentale del SA, non veridicità che indicavano essere fondamento di utilizzabilità delle dichiarazioni istruttorie. Hanno poi anche in linea subordinata espresso il convincimento che "la ritrattazione dell'ultima ora operata dal SA
fosse riferibile ad illecite inframmettenze ab estrinseco e non ad autonoma determinazione" (pagine 9 e 10 della sentenza di appello).
Hanno al riguardo fatto riferimento a conversazioni telefoniche evidenzianti "come fossero stati fatti concreti tentativi per convincere o costringere il SA a ritrattare le primitive accuse,
nonché alla confidenza fatta dallo stesso, al momento del suo arresto, di avere subito pressioni ed intimidazioni ad opera di esponenti di quello stesso clan camorristico anch'esse finalizzate alla auspicata ritrattazione, in vista della quale era stato, ma forse ancora senza alcun esito, il pagamento di una forte somma di denaro, che sarebbe stata consegnata per il tramite di SA
SE, detto "o ubriacone", "fratello del pentito". La Corte di
Assise di primo grado ha anche indicato (pagine 9, 10 ed 11 della sentenza) una serie di elementi "concretatesi in accordi per consegne di somme di denaro al SA ed in minacce al medesimo allo scopo di fargli ritrattare le precedenti dichiarazioni". La Corte di Assise di
Appello ha peraltro ritenuto l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in istruttoria dal SA in quanto certamente non veridiche e non espressamente perché ricorressero le condizioni di cui all'art. 500 c. 4 c.p.p., condizioni richiamate dall'art. 513 c.p.p. per consentire la lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di indagini preliminari. I giudici di merito non hanno cioè
espressamente fondato l'utilizzabilità delle dichiarazioni istruttorie in conseguenza di un'attività di coercizione o subornazione ricevuta dal SA per operare la ritrattazione, pur avendo indicato una serie di elementi che avrebbero potuto evidenziarle (tra A l'altro le modalità del suo arresto).
3 Ricorrono per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Napoli avverso l'ordinanza ed i difensori degli imputati avverso la sentenza.
3.1 Il difensore di SA deduce difetto di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. 13.5.91 n. 152, avendo fornito "un innegabile contributo" per l'accertamento dei fatti, non essendovi alcuna prova di una "attività inquinante" svolta da questo prevenuto nel corso del dibattimento. Il ricorrente si associa inoltre alle eccezioni ed alle relative motivazioni proposte dalle difese degli altri imputati.
3.2 I difensori di TI e ST deducono violazione degli artt. 46
e 47 c.p.p., mancanza di motivazione dell'ordinanza della Corte di
Assise di Appello in data 20.11.03 con la quale è stata respinta una istanza di rimessione del processo ad altra autorità giudiziaria motivata da articoli di stampa che indicavano gli imputati come capi di agguerriti clan camorristi. Deducono che la Corte di Assise ha omesso di trasmettere gli atti in Cassazione per la valutazione della richiesta ed ha, contro il disposto dell'art. 47 c.p.p., giudicato l'istanza generica ed inadeguata adottando una decisione cui è
funzionalmente incompetente, con conseguente nullità sia della ordinanza reiettiva della istanza sia della decisione di merito.
Deducono inoltre violazione degli artt. 500, 503, 513 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese da SA
ST nella fase delle indagini preliminari che potevano essere valutate solo ai fini della credibilità del dichiarante e non anche utilizzate come prova nei confronti degli imputati. Lamentano al riguardo l'erroneità della equiparazione fatta dal giudice del merito tra la disciplina delle dichiarazioni rese da imputato che rifiuta l'interrogatorio e quella delle dichiarazioni mendaci.
Rilevano la carenza di prova in ordine ad intimidazioni o promesse di denaro ricevute dal SA che per proprio tornaconto decise di interrompere l'attività di collaborazione. Deducono anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 500 c. 4 e 5 c.p.p. che consentono l'utilizzabilità delle dichiarazioni istruttorie anche nei confronti di chi non ha subito condizioni di violenza o minaccia ed abbia invece volontariamente detto il falso in dibattimento. Con
altro motivo deducono manifesta illogicità della motivazione che ha fondato la prova di colpevolezza sulla chiamata di correo di SA,
personaggio inattendibile per mancanza di precisione, spontaneità,
ragionevolezza delle accuse proposte con atteggiamento ondivago al solo fine di riacquistare la libertà per proseguire la sua attività
criminale. Il SA non ha riferito ne' la fase preparatoria degli omicidi, ne' l'episodio dell'amputazione del dito dell'AT che fu vendicato con l'omicidio dei fratelli GI, ne' le sevizie subite dalle vittime e la loro confessione dell'omicidio Ferraiolo,
confessione che fu registrata. Lamentano la carenza di riscontri e deducono che le dichiarazioni del collaborante OD sono solo "de relato". Lamentano ancora carenza di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., essendo l'evento uccisione stato "conseguenza di una azione repentina ed imprevista di altro soggetto", mentre il SA non ha avuto la certezza che anche il
TI esplose colpi d'arma da fuoco contro le vittime.
3.3 Il Procuratore Generale deduce violazione degli artt. 172 c. 4 e
585 c. 2 lett. C c.p.p. essendo stato l'atto di appello del P.M.
proposto nei termini, dovendosi al riguardo considerare che il periodo di sospensione feriale impone che il computo della decorrenza del termine deve essere effettuato dalla scadenza del periodo feriale, vale a dire dal 16 settembre 2001.
4.1 Deve essere preliminarmente esaminato il ricorso del P.G. che risulta essere manifestamente infondato.
La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 17.7.01 con riserva di 60 giorni per il deposito della motivazione (art. 544 c. 3
c.p.p.), deposito ritualmente eseguito in detti termini e precisamente in data 13.9.01. Trova quindi applicazione il disposto di cui all'art. 1 della legge 7.10.69 n. 742 che testualmente prescrive che "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo". Conseguentemente il termine per impugnare di giorni 45 (art. 585 c. 1 lett. C e c. 2 lett. C
c.p.p.) ha nella specie decorrenza dal primo giorno utile successivo alla scadenza del periodo feriale, vale a dire dal 15 settembre 2001
(Cass. 4^ 12.3.01 n. 10060, c.c. 13.2.01, rv. 218207), con la conseguenza che nella concreta fattispecie l'ultimo giorno utile per proporre il gravame era il 30 ottobre 2001, essendo invece il ricorso stato proposto il giorno successivo 31 ottobre.
4.2 Devono poi essere rigettati i ricorsi relativi alla decisione da parte della Corte di Assise di Appello delle istanze di rimissione.
Si osserva che questa Corte di Cassazione prima sezione con sentenza
1.4.04 n. 18022/04, decidendo su ricorso proposto dal difensore del
ST, ha annullato senza rinvio l'ordinanza 20.11.03 della Corte di
Assise di Appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo per legittimo sospetto proposta dai difensori di TI OA e personalmente dall'imputato ST,
rilevando che la valutazione della inammissibilità della richiesta non può essere effettuata dallo stesso giudice davanti al quale si celebra il processo, essendo detto giudizio riservato alla Corte di
Cassazione ai sensi dell'art. 48 c.p.p.. Questa stessa Corte sezione settima poi, decidendo nel merito l'istanza del ST, la ha giudicate inammissibile con ordinanza 19.10.04 n. 13011, c.c. 6.7.04,
rilevandone la manifesta infondatezza ed osservando che "l'adozione di un provvedimento irrituale da parte del Collegio giudicante che si
è pronunciato su di una materia non di sua competenza senza comunque anticipare il proprio giudizio, non può costituire causa di ricusazione, trattandosi di ipotesi non inquadrabile in nessuno dei casi previsti dagli arti 36 e 37 c.p.p., che possono dare luogo all'accoglimento dell'istanza di ricusazione. Nè la circostanza che il suddetto provvedimento, relativo alla dichiarata inammissibilità
della richiesta di rimessione, sia stato annullato senza rinvio dalla
Corte di Cassazione può incidere nel procedimento di ricusazione,
trattandosi di istituti che perseguono fini diversi."
Per quanto attiene alla istanza di rimessione del TI, avente lo stesso contenuto e presentata senza le formalità di cui all'art. 46
c.p.p., la stessa deve essere decisa da questa Corte in applicazione del principio generale desumibile dagli arti 620 lett. I e 621
c.p.p., come statuito dalle S.U. 16.6.95 n. 6925 (ud. 12.5.95, rv.
201302) e dichiarata inammissibile per violazione dell'art. 46 c. 1 e
4 c.p.p., essendo state omesse le prescritte notifiche alle parti. Al
già pronunciato annullamento dell'ordinanza della Corte di Assise di
Appello, essendo rimasta accertata l'inammissibilità delle istanze di rimessione, non consegue alcuna nullità della sentenza di merito in forza del disposto di cui all'art. 185 c.p.p. che estende la nullità ai soli atti consecutivi all'atto annullato. L'accertato vizio in procedendo della procedura incidentale di rimessione non si estende al merito del procedimento che è estraneo al giudizio incidentale annullato (vedi Cass. 1^ 1.2.01 n. 4313, c.c. 18.10.00,
rv. 21395 relativo alle conseguenze della dichiarazione di nullità
di una procedura di ricusazione con riferimento al giudizio di merito). Tanto è già stato affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte (S.U. 16.6.95 n. 6925, ud. 12.5.95, rv. 201301) che ha ricordato che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene "secundum eventum" nel senso che l'invalidità della sentenza consegue solo ove la Corte di Cassazione
accerti la sussistenza della ipotesi di rimessione.
4.3 Deve quindi essere esaminato il motivo di ricorso relativo alla violazione degli artt. 500, 503, 513 c.p.p. motivo relativo alla efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da SA ST.
Il ricorso è fondato e preclude la verifica delle restanti doglianze dei ricorrenti. L'art. 500 c. 4 c.p.p. (espressamente richiamato dall'art. 513 c.p.p. relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi riferibile anche alle dichiarazioni dell'imputato) consente di avvalersi in modo pieno delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate per la contestazione, solo nei casi di subornazione o di violenza o minaccia esercitate sul teste e non anche quando si ravvisino, nella deposizione dibattimentale del testimone stesso, gli estremi del delitto di falsa testimonianza. La
norma rappresenta diretta attuazione dell'art. 111 c. 5 della
Costituzione, il quale prefigura una deroga al principio della formazione della prova in contraddicono "per effetto di provata condotta illecita", formula nella quale è da escludere che rientri oltre alle condotte illecite poste in essere "sul" dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione), anche quelle realizzate
"dal" dichiarante stesso (quale 'in primis' la falsa testimonianza anche nella forma della reticenza). Come ha chiarito la Corte
Costituzionale, "la condotta illecita" reca impedimento all'esplicazione del contraddittorio, inteso come metodo di formazione della prova, mentre l'autonoma scelta del teste di dichiarare il falso in dibattimento (come pure di tacere) non incide,
di per sè, sulla lineare esplicazione di esso (ordinanza n. 453 del
2002, Pres. Ruperto;
rel. Flick, Camera di Consiglio del 25.9.02). La
stessa Corte Costituzionale, ha ribadito la portata della norma con l'ordinanza 518 del 2002, Camera di Consiglio del 23.10.02 e con la successiva n. 258 del 2003 (Presidente Zagrebelsky, relatore Neppi
Modona, ribadendo che l'art. 111 c. 5 della Costituzione, nel prefigurare una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio "per effetto di provata condotta illecita", abbia inteso riferirsi alle sole "condotte illecite" poste in essere in danno del dichiarante e non anche a quelle realizzate "dal"
dichiarante medesimo in occasione dell'esame in contraddittorio. Le
ipotesi di subornazione o minaccia del teste e quella di falsa testimonianza e volontario mendacio sono del tutto eterogenee e non assimilabili tra loro e non possono dare adito a prospettazioni di violazione di regole di uguaglianza costituzionalmente garantite. I
limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni costituiscono il frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 della
Costituzione, limiti che non possono essere superati ed estesi da interpretazioni giurisdizionali in contrasto con i principi che regolano la formazione della prova nel dibattimento e dall'espresso dettato dell'art. 500 c.p.p..
Il principio di diritto su cui si fonda la sentenza impugnata è
quindi erroneo, risolvendosi in una non consentita interpretazione estensiva degli art. 500 c. 4 c.p.p. e 513 c.p.p., interpretazione che si pone in contrasto con il generale disposto di cui allo stesso articolo commi 1 e 2 c.p.p., dovendosi ribadire che le dichiarazioni rese in sede istruttoria sono utilizzabili solo ai fini della credibilità del testimone o dell'imputato e non anche come prova immediata rappresentativa di quanto dichiarato in istruttoria, non essendo equiparabile il rifiuto a rendere l'interrogatorio e le dichiarazioni mendaci con le ipotesi di subornazione, violenze o minacce in danno del dichiarante. In difetto di tali presupposti, che nella concreta fattispecie risultano solo subordinatamente e non chiaramente indicati, il giudice di merito potrà considerare il contenuto delle dichiarazioni istruttorie unicamente ai fini della credibilità del teste o dell'imputato, secondo l'esatto disposto dell'art. 500 c. 2 c.p.p..
5 L'accoglimento di questo motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, preclude la verifica delle restanti doglianze ed impone il rinvio del procedimento ad altra sezione della Corte di Assise di
Appello di Napoli che dovrà valutare la fattispecie con il corretto utilizzo delle dichiarazioni istruttorie del SA, disponendo la loro lettura e la piena diretta utilizzazione solo ove accerti espressamente, con proprio specifico e puntuale giudizio di fatto fondato "su elementi concreti" (secondo l'espresso disposto normativo), che le dichiarazioni dibattimentali di questo imputato furono rese in presenza delle condizioni previste dall'art. 500 c. 4
c.p.p., così come indicato da questo giudice di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Annulla
la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di
Assise di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005