Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
In tema di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, il divieto di utilizzazione delle fonti confidenziali non trova applicazione in relazione all'acquisizione degli elementi necessari per individuare i siti ove allocare gli apparati tecnici necessari per la esecuzione delle operazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2011, n. 33027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33027 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/07/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 883
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 49224/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO CA N. IL 01/10/1937;
2) DI OL PI N. IL 15/03/1939;
3) RR SA N. IL 11/08/1971;
4) LA RB EO N. IL 31/05/1973;
5) IN CA N. IL 01/08/1953;
6) IN TE N. IL 21/11/1949;
7) RC AN N. IL 29/03/1973;
avverso la sentenza n. 2203/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza del 12 luglio 2011:
- il Pubblico Ministero, in persona del Dott. RIELLO Luigi, sostituto procuratore generale presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di Ferranti, perche il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione;
per la declaratoria di inammissibilità ovvero, gradatamente, per il rigetto di tutti gli altri ricorsi con le conseguenti statuizioni;
- i difensori delle parti civili, avvocato Fausto Maria Amato, intervenuto anche per delega dell'avvocato Gaetano Fabio Lanfranca, e avvocato Ettore Barcellona, i quali hanno concluso per la inammissibilità e/o per il rigetto dei ricorsi degli imputati e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, da distrarre a favore dei difensori antistatari;
- i difensori degli imputati avvocati Raffaele Bonsignore, AN Di Benedetto, Carlo Catuogno, AN Rizzuti, Claudio LI Montana, Antonio Reina e AN Natoli, i quali hanno concluso, tutti, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
gli avvocati Bonsignore e Di Benedetto anche - e in via gradata rispetto alla principale mozione assolutori - per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di La RA, limitatamente alla ricettazione, perché il reato è estinto per prescrizione.
RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 23 dicembre 2008 e depositata il 23 marzo 2009, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Palermo - per quanto qui rileva - ha condannato alle pene di giustizia AL SO, IE DI OL, RR SA, TE LA RB, AL NI, NI AN e AN RC, imputati: SO del delitto di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 1, così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art.416 bis c.p., comma 2, (capo 5 della rubrica); DI OL e
RC dei delitti di estorsione in danno di NÀ FI, consumata il 23 dicembre 2005 (capo 3, ibidem) e, quindi, tentata fino al gennaio 2005 (capo 4, ibidem); RR del delitto di associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203
(capo 6, ibidem); LA RB del delitto di ricettazione, così qualificata la originaria imputazione formulata ai sensi dell'art.648 ter c.p. (capo 2, ibidem) e del delitto di favoreggiamento,
analogamente aggravato (capo 10); AL IN dei delitti di associazione di tipo mafioso (capo 8, ibidem) e di detenzione illegale di un fucile da caccia (capo 9, ibidem); IN AN del delitto di associazione di tipo mafioso (capo 1, ibidem). La Corte di appello di Palermo, con sentenza, deliberata il 22 aprile 2010 e depositata il 20 luglio 2010, ha qualificato il delitto associativo ascritto a RR come favoreggiamento, rideterminando la pena principale inflitta ed eliminando pene accessorie e misura di sicurezza;
ha ridotto le pene a LA RB e a AN IN;
e ha confermato le condanne di SO, DI OL, AL IN e RC, condannando costoro al pagamento delle spese del grado.
1.1 - La Corte territoriale ha premesso che la prova delle condotte delittuose è precipuamente offerta dalle copiose intercettazioni di conversazioni tra presenti, eseguite in vari luoghi e principalmente nella abitazione del capo dalla cosca di OR, Busca IN, e nei locali della società S.B.S. s.r.l. di SA GO, nonché dalla informativa di illustrazione delle emergenze investigative redatta dalla Squadra mobile della Questura di Palermo il 30 gennaio 2006.
1.2 - In relazione alle eccezioni difensive di inutilizzabilità delle intercettazioni in relazione ai decreti contraddistinti dai numeri 2401/2003, 632/2004 e 836/2004 la Corte di appello ha motivato: sono condivisibili le considerazioni del primo giudice che ha disatteso le eccezioni in parola;
e, invero, i timbri diricezione della segreteria della Procura della Repubblica di Palermo suppliscono, in relazione al requisito della certezza della data, la carenza della attestazione del deposito dei decreti di autorizzazione, di convalida o di proroga del giudice per le indagini preliminari;
la motivazione dei provvedimenti, sia in ordine alla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per le intercettazioni, che in ordine alle ragioni della deroga, ai sensi dell'articolo 268, comma 3, per la esecuzione delle intercettazioni presso impianti esterni, è integrata per relationem con il richiamo alla richiesta del Pubblico Ministero e alle note della polizia giudiziaria;
tutti i decreti di proroga sono congniamente motivati sulla base della considerazione della permanenza delle "esigenze captative sottese al primigenio provvedimento autorizzativo"; la omessa indicazione nel decreto di proroga del 5 agosto 2004 (intercettazione n. 836/2004) degli estremi della nota della polizia giudiziaria, genericamente menzionata come "nota in atti", è surrogata dal riferimento contenuto nella richiamata richiesta del Pubblico Ministero alla nota della Questura di Palermo, recante la data del 29 luglio 2004; la deroga ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, non richiede la adozione di alcuna "formula particolare"; è sufficiente, laddove non si adombri "una falsa illutazione da parte del Pubblico Ministero", la menzione contenuta nel decreto ex articolo 268, comma 3, cod. proc. pen. della attestazione della segreteria (successivamente
"andata smarrita") circa la indisponibilità degli impianti interni;
con particolare riferimento al decreto del Pubblico Ministero di intercettazione in via di urgenza e di esecuzione in deroga ex art.268 c.p.p., comma 3, (n. 2401/2003) il primo giudice ha dato atto della acquisizione della certificazione della segreteria (circa la indisponibilità degli impianti domestici), esibita dal Pubblico Ministero nel corso della udienza camerale;
ancora in relazione al suddetto provvedimento, la menzione delle fonti confidenziali non assume alcun rilievo significativo, se non ad colorandum il compendio degli elementi investigativi, costituiti delle risultanze di "complessa attività di indagine" e dalle emergenze delle pregresse intercettazioni, e autonomamente idonei a giustificare la adozione del decreto;
ne', infine, ha pregio la eccezione di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 3, la quale non è riconducibile a quella prevista dell'art. 191 c.p.p., e, pertanto, non può essere fatta valere nel giudizio abbreviato, tanto a tacere della infondatezza della eccezione, in quanto per le estorsioni in danno del NÀ la primigenia iscrizione è stata eseguita in seguito alla comunicazione di notizia di reato della Squadra mobile della Questura di Palermo recante la data del 30 gennaio 2006, nell'ambito del procedimento n. 3605/2006 dal quale sono state stralciate, in relazione alle estorsioni in parola, le posizioni degli appellanti RC e DI OL, quindi confluite nel presente processo. 1.3 - Con specifico riferimento alle posizioni dei singoli appellanti la Corte territoriale ha motivato nei termini che seguono, fermo il richiamo alle considerazioni in precedenza espresse con riferimento ai motivi concernenti la utilizzabilità delle intercettazioni. 1.4 (Caruso) - AL SO, fiduciario del capo mafia AN La RA, è indicato nella conversazioni intercettate col soprannome di LU IN.
Le censure dell'appellante, sia in ordine alla individuazione, che in ordine all'accertamento della propria partecipazione alla cosca di OR (capo 5), sono tutte infondate.
Il collaborante AS LI, già reggente della Famiglia di IN, ha riconosciuto in effige l'appellante, quale "vecchio uomo di onore di OR".
Nelle conversazioni intercettate tra gli esponenti mafiosi UR FR e IN IA il 3 maggio 2005 e il 23 giugno 2005, gli interlocutori fanno riferimento all'appellante coma persona colla quale prendere contatto, nella contingente assenza di SC IN, per la gestione degli Scappati, cioè degli esponenti delle c.d. famiglie perdenti, sopravvissuti alla guerra di mafia, riparati negli Stati Uniti di America e recentemente rimpatriati. Ulteriori conversazioni intercettate e le dichiarazioni del collaborante gaspare caravello dimostrano il ruolo di fiduciario del La RA, nonché di prestanome, fittizio intestatario degli immobili del capo mafia, svolto per lunghissimo arco di tempo dall'appellante. Da costui, infatti, i figli di La RA, TE e IE, reclamano la restituzione di alcuni immobili e della somma di settantatrè milioni di lire, residuata dal maggior importo di duecento milioni di lire affidati da La RB a SO. E a tal fine sollecitano l'intervento di SC IN. Infondata è la tesi difensiva circa la natura lecita dei rapporti in questione.
L'importo considerevole dalla somma, ragguagliato all'epoca dell'affidamento e la considerazione della caratura criminale del fiduciante, privo di fonti ufficiali di reddito, disvelano la illecita provenienza del danaro, investito o residuato, come peraltro traspare dal commento di SC nel colloquio con LA RB TE.
1.5 (Di Napoli e Sirchia) - La intercettazione delle conversazioni tra presenti del 23 dicembre 2004, nei locali della società S.B.S. s.r.l. di SA GO, alla quale presero parte DI OL, l'imprenditore NÀ e, quindi, anche RC, intervenuto successivamente, documenta "in presa diretta" la corresponsione della somma di mille Euro da parte del NÀ, a titolo di tangente, imposta da RC in relazione ai lavori di costruzione di sei villette in località Piano Gelo del comune di Boccadifalco, nel territorio controllato dalla cosca;
la somma sborsata da NÀ e deposta su indicazione del DI OL, nella attesa di RC, venne, poi, incassata da costui, come si evince "dal prosieguo della intercettazione"; nel corso della conversazione NÀ fu costretto a impegnarsi a effettuare un ulteriore versamento di pari importo entro gennaio 2005.
Alla imposizione della tangente fanno riferimento le precedenti conversazioni e comunicazioni telefoniche intercettate del 12 ottobre 2004, del 4 novembre 2004, dell'8 novembre 2004 e del 22 dicembre 2004, variamente intercorse tra GO, NÀ e DI OL al quale l'imprenditore si era rivolto, in seguito a una serie di furti subiti nel cantiere, non ostante che il committente avesse già corrisposto (prima che egli subentrasse nell'appalto) una tangente. Le successive intercettazioni delle conversazioni tra presenti del 18 febbraio 2005 e del 28 febbraio 2005 documentano le ulteriori pressioni esercitate da RC e DI OL nei confronti della vittima per il pagamento della ulteriore somma di mille Euro, secondo l'impegno che NÀ aveva assunto il 23 dicembre 2004, senza tuttavia, quindi, onorario.
Non sono fondate le deduzioni degli appellanti.
Non è dubbio il materiale incasso della tangente da parte di RC: come risulta dal contenuti del dialogo DI OL - NÀ "il successivo arrivo del RC .. chiude il cerchio della consegna".
La somma corrisposta oggettivamente non ha "valore meramente simbolico", ne', tenuto conto della "resistenza quasi a oltranza" opposta da NÀ al pagamento e delle coazioni esercitate dai ricorrenti, può sostenersi che le parti considerassero la "dazione.. priva di valenza economica".
Il profilo criminale della vittima, in relazione al coinvolgimento di NÀ nelle attività della Famiglia di Malaspina - Cruillas, non esclude certamente l'estorsione: nella specie si tratta non di spontanea elargizione ovvero di pagamento effettuato "nell'alveo di una sorta di regolamentazione di dazioni all'interno del consesso mafioso", bensì del frutto di illecita coartazione esercitata, prima mediante i furti nel cantiere che costrinsero NÀ a prendere contatto con i responsabili della Famiglia territoriale e, quindi, mediante le pressioni congiuntamente esercitate da RC e DI OL, le quali per la caratura criminale del secondo, alla guida del Mandamento della Noce, assumevano particolare pregnanza e valenza intimidatrice.
DI OL, sebbene officiato dalla vittima perché interponesse i suoi buoni uffici, prese decisamente le parti di RC, sollecitando il pagamento della tangente.
In ordine al delitto tentato, le conversazioni del febbraio 2005, concernono anche il pagamento della ulteriore somma di mille Euro pretesa da RC e non esclusivamente - secondo la tesi difensiva - la diversa questione dell'acquisto di un terreno: oltre a tale affare, DI OL, infatti, "all'unisono" con RC presente, nel redarguire NÀ, fa riferimento all'"altro impegno" non adempiuto, come promesso, entro gennaio 2005, con evidente riferimento al precedente incontro del 23 dicembre 2004. La ulteriore tesi difensiva dell'assorbimento del delitto tentato (capo 4) in quello consumato (capo 3) è resistita dal rilievo che si tratta di distinte condotte delittuose, caratterizzate "da autonome attività di coazione" scandite nel tempo e concernenti "due dazioni".
1.6 (Ferranti) - Sono fondate le censure difensive in ordine all'accertamento della condotta associativa (capo 6). Purtuttavia dalla conversazione intercorsa tra l'appellante e IN SC nella abitazione di costui l'8 giugno 2004, emerge la responsabilità di RR per il favoreggiamento della latitanza di SA LI, sottrattosi alla esecuzione della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Palermo il 4 gennaio 1997: RR, infatti, ha riferito all'interlocutore - rivendicando il merito - di aver agevolato, in quello stesso anno, gli incontri tra il latitante, il quale si nascondeva nella casa di campagna di EP AN, in agro di IN, e Lo IC AL, all'epoca reggente del Mandamento di San Lorenzo. Il favoreggiamento è aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n.152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, essendo il giudicabile ben consapevole della caratura criminale "dei soggetti coinvolti negli incontri" in relazione ai quali aveva fornito "ausilio logistico".
1.7 (NI AL) - L'accertamento della condotta associativa (capo 8) si fonda precipuamente sulle intercettazioni dei colloqui con IN SC del 30 ottobre 2004 e del 1 novembre 2004 e sulle propalazioni dei collaboranti AS LI, NZ FR e NO UC. Pregresse emergenze, acquisite nell'ambito di procedimento archiviato, assumono alle luce della nuove evidenze e in sinergica unione colle medesime, nuova e decisiva valenza probatoria.
Risulta che IN, in contatto con l'esponente latitante Lo IC DR, relazionava a SC sugli spostamenti segreti di Lo IC.
Le dichiarazioni dei collaboranti, immuni da ogni censura in punto di intrinseca attendibilità, costituiscono nella loro convergenza un autonomo compendio probatorio.
La "compartimcntazione delle informazioni" all'interno di Cosa Nostra da conto della mancata indicazione da parte di LI della qualità di "uomo di onore" del IN, concordemente attestata dagli altri collaboranti.
Nessuna apprezzabile contraddizione inficia le dichiarazioni dei collaboranti circa la appartenenza alla associazione dell'appellante. La considerazione della formale affiliazione dell'appellante osta all'accoglimento del gradato motivo di appello per la qualificazione della condotta come concorso eventuale in associazione di tipo mafioso.
Quanto al residuo delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo (capo 10), soccorre il rilievo che il fucile e numerose cartucce furono rinvenute e sequestrate nella casa di abitazione dell'appellante, laddove priva di pregio è la generica negativa di IN della conoscenza della esistenza dell'arma e nulla rileva la circostanza che il fucile (come documentato dalla difesa) appartenesse originariamente al (defunto) genitore dell'imputato. Quanto al trattamento sanzionatorio la valutazione negativa delle personalità dell'appellante, in relazione al grado di inserimento nella associazione mafiosa e alla fiducia in lui riposta dai vertici, giustifica il diniego delle attenuanti generiche e da conto della dosimetria della pena, "equamente parametrata alla condotta". 1.8 (NI AN) - Dalle intercettazioni delle conversazioni tra presenti e, precipuamente, dal colloquio tra l'appellante IN AN e IN SC in data 10 luglio 2004 emerge la prova della condotta associativa del giudicabile (capo 1). Le intercettazioni contengono le evidenze confessorie del IN in ordine al proprio ruolo di fittizio intestatario di immobili dal capo mafia AN La RA, tra i quali un appartamento usato dal La RA e da altri esponenti mafiosi come rifugio durante la latitanza, col supporto logistico dello stesso IN, nonché di gestore occulto del patrimonio del La RA e di depositario dell'ingente numerario.
L'assoluta fiducia del capo mafia e l'autonomia conferitegli consentono a IN di resistere, in ossequio alle direttive, anche alle richieste di natura economica rivoltegli dai figli del La RA, TE e IE.
Siffatta condotta esorbita dall'ambito del concorrente rapporto di lavoro, intrattenuto dall'appellante con La RA, e denota la integrazione del giudicabile nella associazione mafiosa, avuto riguardo alla notevole importanza della compartecipazione (per il ruolo svolto) nel delitto associativo a forma libera. La circostanza che, per dirimere le questioni con i figli di La RA, IN si sia rivolto a SC, è indice non della estraneità, bensì della intraneità dell'appellante alla cosca, in quanto dimostra che il giudicabile era ben consapevole della posizione di vertice ricoperta da Busca e allo stesso, pertanto, si rivolse per ottenere indicazioni e appoggio.
1.9 (La RA) - L'accertamento della condotta dell'appellante LA RB, riqualificata dal primo giudice come ricettazione (capo 2), si fonda su emergenze anche concernenti le condotte associative degli appellanti SO (capo 5) e IN AN (capo 1), già oggetto di esame, sicché le tre posizioni devono essere apprezzate "in una ottica unitaria".
Le citate evidenze delle intercettazioni comprovano la specifica condotta di ricettazione che l'appellante intraprese con esito positivo, ottenendo il rimborso da SO della somma di centoventisette milioni di lire, di sicura provenienza ex delicto, nel quadro della più ampia attività di "recupero dei soldi nascosti", frutto degli illeciti profitti accumulati del genitore (fino al 1994 capo del Mandamento di Passo di Rigano e Boccadifalco) nel corso della "sua lunga carriera criminale" e da costui occultati presso i sodali fiduciari e/o dai medesimi reinvestiti. Le censure difensive sono tutte prive di fondamento. La data indicata nella imputazione si riferisce "evidentemente" all'accertamento e non alla commissione della ricettazione. La formulazione della contestazione non ha leso in alcun modo il diritto di difesa, pienamente esercitato dal giudicabile. L'obiezione dell'appellante circa l'importo della somma ricettata, postulata di minore importo (ottantasette milioni) ha natura "del tutto sofistica", posto che "l'eventuale profilo di indeterminabilità" della somma (comunque compresa entro il margine di oscillazione tra ottantasette milioni, come sostenuto dal giudicabile, e centoventisette milioni di lire come contestato e accertato) non sarebbe suscettibile di pregiudicare il diritto di difesa e, comunque, "non potrebbe giovare" all'imputato. Ma i conteggi opposti dall'appellante, sulla base di soggettive interpretazioni delle conversazioni, sono resistiti della inequivoca precisazione di SC, nel corso della conversazione intercettata del 20 giugno 2004, allorché il capo mafia discutendo con l'appellante e con gaspare caravello, fa il punto della situazione debitoria di SO nei confronti dei fratelli La RB e quantifica pacificamente in centoventisette milioni di lire l'importo già incassato da costoro e in settantatrè milioni di lire il debito residuo;
e lo stesso TE La RB, su domanda di caravello, conferma, quindi, che il credito residuo è esattamente di settantatrè milioni di lire.
Privo di pregio è l'ulteriore rilievo che, se si fosse trattato di profitti illeciti occultati, la polizia giudiziaria nel lungo arco di tempo li avrebbe scoperti e sequestrati: è, infatti, notoria la capacità criminale "di rendere i beni di provenienza mafiosa invisibili alle indagini patrimoniali".
Contrariamente alla tesi difensiva l'illecito accumulo di AN La RA è anteriore al 1990, correlandosi "col crescere del ruolo rivestito" dal medesimo.
Controproducente è il rilievo dell'appellante circa la divisa valutaria (lire anziché Euro), in quanto gli interlocutori fanno evidentemente riferimento al "danaro prodotto illecitamente da AN La RA, prima dell'arresto, quando la moneta corrente era la lira".
Rappresenta, poi, una mera petizione di principio "l'asserita impossibilità da parte di SO AL di investire il denaro ricevuto da AN La RA".
Neppure in esito alle ammesse produzioni documentali dell'appellante (specificamente indicate e illustrate) trova alcun fondamento la tesi del giudicabile circa la lecita provenienza della somma ricevuta, peraltro indicata dall'appellante come "possibile frutto di una evasione fiscale".
I redditi documentati risultano di importo "invero risibile a fronte delle somme nascoste nelle cassette di metallo, negli investimenti immobiliari, dei miliardi percepiti dai picciutteddi", cioè dai germani LA RB, così menzionati da SC.
La indiscussa, notoria caratura criminale del fiduciante, l'inequivocabile commento di SC circa l'origine delittuosa della ricchezza occultata (mediante condotte per le quali AN La RB pativa la condanna detentiva) e l'attivazione da parte del giudicabile dei canali mafiosi (US NO e IN SC) per il recupero del "tesoro" paterno, conclamano la illecita provenienza del denaro e il dolo dell'appellante.
Costui, peraltro, secondo quanto emerge dalla rievocazione di IN AN nel corso del colloquio del 10 luglio 2004 con SC, aveva materialmente cooperato nell'occultamento di ingente quantità di numerario appartenente al genitore, e, inoltre, "godeva di grande fiducia all'interno del consesso degli uomini di onore" a tal segno da essere officiato per la "protezione di latitanti di spessore".
In ordine, appunto, al favoreggiamento continuato di NZ FR, di SA Lo IC e di DR Lo IC (capo 10), la prova è saldamente integrata dalle dichiarazioni di reità dello stesso NZ, ospitato durante la latitanza dal giudicabile presso un villino sito a Passo di Rigano, nonché dalle convergenti e circostanziate propalazioni dei collaboranti UC NO, della stessa Famiglia di TA - Mondello, retta da NZ, e di AS LI, reggente della Famiglia di IN.
Affatto privo di alcun pregio è, innanzi tutto, il rilievo dell'appellante circa la esiguità del numero dei processi nel corso dei quali è stata positivamente valutata la attendibilità dei dichiaranti.
Infondata è, altresì, la censura in ordine alla ritenuta aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203: l'imputato ha messo a disposizione l'immobile per una conferenza criminale alla quale parteciparono i Lo IC, NZ e altri esponenti mafiosi e, in occasione, della quale fu celebrato il rito della affiliazione del neosodale mancuso antonino.
L'appellante è immeritevole della concessione delle attenuanti generiche per la negativa valutazione della sua personalità connotata dai rapporti con "soggetti apicali" della mafia e della fiducia da costoro risposta nel giudicabile.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena principale per il reato base merita di essere ridotta, tenuto conto dell' "importo limitato" della somma ricettata;
mentre, in considerazione della "estrema gravità della condottà" di favoreggiamento deve essere confermato il relativo aumento, a titolo di continuazione, della pena detentiva (anni due).
Infine, neppure in ordine agli interessi civili, il gravame merita accoglimento.
La commissione di ogni delitto aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203,
sotto il profilo della ipotesi teleolo-gica, come nella specie il reato di cui al capo 10, pregiudica la libertà della iniziativa economica privata, direttamente offesa dalla intimidazione e dall'assoggettamento mafiosi, e, quindi, lede il "patrimonio morale" e i fini istituzionali delle associazioni di categoria, costituite parti civili.
L'entità della somma liquidata è "invero assai contenuta", sicché neppure in relazione al quantum del risarcimento la sentenza appellata è insuscettibile di riforma.
2. - Ricorrono tutti gli imputati, col ministero dei rispettivi difensori di fiducia, indicati in parentesi di seguito a ciascuno dei ricorrenti: SO (avvocati AN Rizzuti e Claudio LI Montana), mediante atto del 16 ottobre 2010; DI OL (avvocati AN Natoli e NO Reina), mediante atto del 2 settembre 2010; RR (avvocati AS Genova e Raffaele Bonsignore), mediante atto dell'11 settembre 2010; LA RB (avvocati AN Di Benedetto e Carlo Catuogno) mediante atto del 6 novembre 2010;
IN AL (avvocati Alessandro Campo e Raffaele Bonsignore) mediante atto del 1 ottobre 2010; IN AN (avvocato AS Genova) mediante atto del 14 ottobre 2010; RC (avvocato AN Di Benedetto) mediante atto del 1 ottobre 2010. 2.1 - SO dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 416 bis e 192 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
I difensori deducono: nessuna delle specifiche condotte associative, enunciate nel capo di imputazione, risulta provata. Il generico riferimento alla supposta reggenza della cosca di OR, in assenza di IN SC, siccome trasfuso nella contestazione originaria, formulata ai sensi dell'art. 416 bis c.p.p., comma 2, è stato travolto dalla intervenuta esclusione, già in prime cure, della ipotesi de qua;
ne' alcuna parte il ricorrente ha avuto nel rimpatrio di IO ER, nel dicembre 2004, alcuni mesi prima delle conversazioni intercettate;
i legami di parentela e la gestione di leciti interessi familiari, in relazione alla divisione di proprietà in comune, danno conto dei rapporti con SC IN;
non uno dei collaboranti fa apprezzabile riferimento alla partecipazione di SO alla cosca;
in ordine, infine, alla richiesta dei figli di AN La RA di restituzione della somma di duecento milioni, corrisposta dal loro genitore al giudicabile, costituisce mera e indimostrata congettura l'assunto della Corte territoriale del trasferimento fraudolento di denaro di illecita provenienza;
si tratta, invece, di "mera questione privata sorta e sviluppatasi nel normale contesto familiare"; peraltro a SO non è stato contestato alcun delitto ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, ne' alcun accenno in proposito è contenuto nella enunciazione delle condotte associative addebitate al ricorrente;
costui è assolutamente estraneo alla associazione criminale, in carenza di alcuna condotta sintomatica, effettivamente posta in essere, e della offerta di alcun contributo per la realizzazione delle illecite finalità associative.
2.2 - DI OL sviluppa due motivi.
2.2.1 - Con il primo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 405 c.p.p., e art. 407 c.p.p., comma 3, e con riferimento alle intercettazioni delle conversazioni tra presenti, all'interno dei locali della società S.B.S. s.r.l. di SA GO, eseguite nel corso delle indagini relative al procedimento numero 2898/1999.
I difensori deducono: le intercettazioni furono disposte ed eseguite (negli anni 2003-2005) dopo che era ampiamente scaduto il termine biennale per le indagini preliminari, poi formalmente chiuse con decreto di archiviazione emesso nel novembre 2005. Illegittimamente, con l'espediente di una "informativa di polizia giudiziaria", il Pubblico Ministero ha riaperto le indagini e "recuperato" le intercettazioni inutilizzabili ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 3. Il rilievo della Corte territoriale che il presente procedimento
è stato iscritto il 15 dicembre 2006, in seguito alla nota della Squadra mobile della Questura di Palermo 30 gennaio 2006, è privo di pregio, in quanto non è possibile "utilizzare nell'odierno processo - attraverso la migrazione delle carte - dati processuali acquisiti oltre i termini massimi di durata delle indagini nell'ambito di un procedimento diverso". Giova richiamare il principio di diritto, recentemente affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale "la inutilizzabilità delle intercettazioni.. ha effetto in qualsiasi tipo di giudizio" (sentenza n. 13426/2010). Non è fondata la tesi che la inutilizzabilità comminata dall'art. 407 c.p.p., comma 3, non rientrerebbe nella previsione dell'art. 191 c.p.p., ma sarebbe assimilabile a una nullità a regime intermedio, colla conseguenza della sanatoria nel caso di giudizio abbreviato. L'art. 407, comma 3, contiene piuttosto una ipotesi speciale di "inutilizzabilità assoluta". E tanto a prescindere dal rilievo che, nella specie la inutilizzabilità è stata eccepita "fin dalla udienza preliminare". 2.2.2 - Col secondo motivo i difensori dichiarano promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 42, 110 e 629 c.p., e art. 192 c.p.p., nonché vizio di motivazione, in relazione all'accertamento dell'elemento psicologico del reato avuto riguardo "alla comune partecipazione alla consorteria mafiosa da parte del NÀ" e alla ritenuta carenza del dolo specifico del ricorrente, animato dall'intento di "attenuare il pregiudizio per il NÀ" il quale lo aveva chiamato in causa. Censurano, inoltre, i difensori il diniego dell'assorbimento del delitto tentato (capo 4) in quello consumato (capo 3), argomentando che la suddivisione del "conferimento della somma in due tranches" non comportava la "plurima violazione della medesima disposizione di legge".
2.3 - RR sviluppa due motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 157, 161 e 378 c.p.; D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203; L. 5 dicembre 2005, n.251, artt. 6 e 10, (primo motivo) e, ancora, in relazione al citato art. 7 (secondo motivo), nonché vizio della motivazione. 2.3.1 - Col primo motivo il ricorrente eccepisce la prescrizione del ritenuto delitto di favoreggiamento maturata alla stregua delle disposizioni (più favorevoli per il reo) introdotte colla citata novella del 2005. E deduce che, pendendo ancora il procedimento nella fase delle indagini preliminari alla data della entrata in vigore della ridetta novella (8 dicembre 2005), non trova applicazione la disposizione di diritto intertemporale dell'articolo 10 della succitata legge 5 dicembre 2005 n. 251 che comporta la applicazione ultrattiva delle disposizioni (nella specie meno favorevoli per il reo) del previgente testo degli artt. 157 e 161 c.p.. A corredo del ricorso i difensori hanno prodotto, in copia, le richieste di proroga del termine per le indagini, formulate dal Pubblico Ministero il 29 marzo 2005 e il 21 settembre 2005, per documentare la data di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, effettuata l'8 aprile 2004.
2.3.2 - Col secondo motivo il ricorrente si duole della aggravante a effetto speciale e oppone: difetta sia il requisito oggettivo della agevolazione della associazione mafiosa, sia l'elemento subiettivo del dolo specifico;
la mera conoscenza della caratura criminale dei soggetti coinvolti negli incontri non vale a dar conto della sussistenza della ritenuta circostanza;
l'agevolazione alla associazione è, peraltro, esclusa dal rilievo che l'esponente di vertice, IN SC, non era neppure a conoscenza degli incontri a casa di EP AN, agevolati da RR, tra Lo IC AL e il LI, e tanto apprese solo in seguito alla rivendicazione di RR, ben sette anni dopo. 2.4 - IN AL sviluppa quattro motivi dichiarando promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 4 c.p., art. 16 bis c.p., (primo motivo), in relazione all'art. 697 c.p., L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14, (secondo motivo), in relazione agli artt. 416 bis, 110
e 416 bis e 378 c.p. (terzo motivo), in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 416 bis c.p. (quarto motivo); inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 192 c.p.p., comma 3, (primo motivo); nonché mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione.
2.4.1 - Col primo motivo i difensori oppongono, censurando la elusione delle obiezioni in proposito formulate con i motivi di appello: ai fini dell'accertamento del delitto associativo (capo 8), i giudici di merito hanno utilizzato le emergenze di pregresso procedimento archiviato per infondatezza della notizia criminis sul presupposto della sopravvenienza di nuove emergenze, contraddittoriamente riconosciute di "mero contorno"; le dichiarazioni dei collaboranti, tutti intrinsecamente inattendibili, sono generiche e, circa la qualità di ""uomo di onore" del ricorrente, affermata da UC e da NZ e negata da LI, sono pure contraddittorie;
difettano ulteriori elementi probatori di conferma delle propalazioni di accusa;
erroneamente la Corte territoriale ha supposto che i contatti con i latitanti Lo IC, parenti del ricorrente, integrassero il delitto associativo;
peraltro l'aiuto prestato a taluno degli associati non implica alcuna cooperazione "alla permanenza della organizzazione associativa"; non sono dimostrati ne' il recapito "dei pizzi", ne' la "gestione dei latitanti",
2.4.2 - Col secondo motivo i difensori obiettano che non è dimostrato l'elemento psicologico del delitto di detenzione illegale di arma da sparo, argomentando: il fucile apparteneva al defunto padre del ricorrente e fu rinvenuto nella abitazione paterna, ereditata dal germano del giudicabile;
i giudici di merito hanno fatto illogico riferimento alla supposta caratura criminale del ricorrente per suffragare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
2.4.3 - Col terzo motivo i difensori censurano la omessa derubricazione del delitto associativo "in diverse e meno gravi fattispecie delittuose", e fanno, quindi, riferimento al reato di favoreggiamento.
2.4.4 - Col quarto motivo i difensori si dolgono del diniego delle generiche e del trattamento sanzionatorio, ritenuti immotivati. 2.5 - IN AN sviluppa due motivi.
2.5.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 416 bis e 378 c.p., censurando la qualificazione della condotta e deduce: si tratta della mera interposizione fittizia nella intestazione di un solo immobile;
IN è estraneo al "consesso criminoso"; il fatto integra non il delitto associativo, bensì il reato di favoreggiamento nei confronti di La RA.
2.5.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, della motivazione, in relazione alla richiesta formulata con l'appello di derubricazione del reato associativo nel senso postulato.
2.6 - RC sviluppa due motivi.
2.6.1 - Con il primo motivo dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione agli articoli "art. 266 c.p.p. e ss.", con riferimento alle intercettazioni eseguite in virtù dei Decreti 632/04, 836/04 e 2401/03, riproponendo le eccezioni di inutilizzabilità già formulate e, precisamente, deducendo: i decreti di convalida del giudice per le indagini preliminari dei provvedimenti emessi in via di urgenza dal Pubblico Ministero (n. 2401/03, n. 632/04 e n. 836/04), sono privi della attestazione del deposito in cancelleria;
analogo vizio inficia i provvedimenti di proroga;
la mancanza di data certa dei provvedimenti (colla inutilizzabilità delle intercettazioni che ne consegue) non è surrogata dal timbro di ricezione della segreteria della Procura, in quanto solo il cancelliere è abilitato a conferire data certa ai provvedimenti del giudice;
inoltre tutti i decreti con i quali sono state disposte le intercettazioni non sono motivati, se non con formule generiche e di mero stile;
non è stata allegata la pregressa nota della Squadra mobile della Questura di Palermo 20 agosto 2003, citata nella nota 10 marzo 2004 richiamata nel decreto di urgenza del Pubblico Ministero e in quello di convalida;
i decreti di proroga, tutti di identico contenuto, non danno conto della prosecuzione delle intercettazioni;
e neppure le note richiamante offrono alcuna idonea giustificazione in tal senso;
quanto ai decreti di esecuzione presso gli impianti esterni, manca il dispositivo in tal senso;
il decreto esecutivo n. 836/04 non è corredato dalla menzionata attestazione della segreteria;
la mancanza del documento "impedisce di verificare la congruità della motivazione medesima"; i decreti di esecuzione delle proroghe non motivano ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3,; i decreti di proroga 5 agosto 2004, n. 836/04 e 7 agosto 2004 n. 2401/03, menzionano genericamente la "nota di polizia giudiziaria in atti""; il decreto 2401/03 fa riferimento per quanto riguarda le intercettazioni nei locali di GO a fonti confidenziali e alle pregresse intercettazioni risalenti al 2001, parimenti inutilizzabili per la mancata allegazione dei relativi provvedimenti autorizzativi;
peraltro dette intercettazioni, risalenti nel tempo, non contenevano elementi tali da legittimare le nuove, perché in tal caso sarebbero proseguite;
non è motivato l'assunto della Corte territoriale circa la superfluità del riferimento alle fonti confidenziali contenuto nel provvedimento, sul presupposto che si sarebbe trattato di menzione operata "unicamente a colorare il complesso tessuto investigativo".
2.6.2 - Col secondo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56 e 629 c.p., nonché mancanza della motivazione e travisamento della prova, e, censurando l'omesso esame dei motivi di gravame in proposito, deduce: NÀ è soggetto "intraneo, già coinvolto nell'ambito di altro procedimento nel reato di cui all'art.416 bis c.p."; il pagamento della somma simbolica di mille Euro è
frutto non di coartazione, bensì di volontaria adesione a un sistema condiviso;
le doglianze di NÀ concernevano piuttosto la violazione delle regole criminali, in quanto la somma richiesta era già stata corrisposta dal committente;
inoltre le intercettazioni non sono "di univoca significazione"; la intercettazione del 28 febbraio 2005 non ha attinenza col tentativo di estorsione, concernendo altro oggetto (il comportamento di NÀ nell'acquisto di un terreno); da ulteriore travisamento della prova è inficiato l'accertamento della estorsione in precedenza consumata il 23 dicembre 2004; manca la prova della consegna della somma a RC, ritenuta, peraltro, solo "verosimile" nella segnalazione della polizia giudiziaria e nella ordinanza di custodia cautelare in carcere.
2.7 - La RA sviluppa sette motivi, preceduti da premessa riassuntiva, con i quali (escluso il primo motivo, v. infra) dichiara promiscuamente e indiscriminatamente di denunziare ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e della legge processuale, in relazione agli artt. 125, "187 e segg.", 192, "599 e segg." 603, 546, 571, 581, 582, 585, "606 e segg." c.p.p., (secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo), in relazione agli artt. 129, "178 e segg.", 191, "267 e segg." (secondo e terzo motivo), in relazione agli artt. 530 e 586 c.p.p., (secondo, terzo, quarto e quinto motivo), in relazione al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, (terzo e quarto motivo), in relazione agli artt. 493 e 495 c.p.p., art. "157 c.p. e segg." (secondo motivo), in relazione all'art. 378 c.p., (terzo motivo), in relazione all'art. 62 bis c.p. (quinto motivo), in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. (sesto motivo), in relazione agli artt. "74 e segg.", "90 e segg." 533 e "538 e segg." c.p.p. (settimo motivo);
mancata assunzione di prove decisive, nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente, travisamento dei fatti e della emergenze probatorie, pretermis-sione o distorsione delle deduzioni difensive. I difensori giustappongono, mediante riproduzioni testuali, brani della sentenza di prime cure, dei motivi di appello e della sentenza appellata e postulano la ricorrenza delle violazioni di legge e dei vizi della motivazione supposti.
2.7.1 - Con il primo motivo di ricorso i difensori dichiarano promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), inosservanza degli artt. "266 e segg.", "187 e segg." e 191 c.p.p., con riferimento alle intercettazioni eseguite in virtù dei provvedimenti contraddistinti dai numeri 632/04, 836/04 e 2401/03.
Le censure, sotto vario profilo formulate, sono analoghe a quelle esposte nel precedente ricorso.
2.7.2 - Col secondo motivo i difensori censurano l'affermazione della responsabilità in ordine al delitto di ricettazione ribadendo le deduzioni formulate anche in ordine al contenuto della conversazioni intercettate.
2.7.3 - Col terzo motivo i difensori, in relazione al delitto di favoreggiamento contestano la attendibilità dei collaboranti stigmatizzando, "l'assoluto scollamento tra il devolutum dell'atto di gravame e il motivato e decisum della sentenza" impugnata. 2.7.4 - Col quarto motivo i difensori si dolgono della ritenuta aggravante a effetto speciale, negando che il ricorrente abbia "voluto porre in essere una condotta finalisticamente orientata ad agevolare la associazione mafiosa".
2.7.5 - Col quinto motivo i difensori lamentano la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.7.6 - Col sesto motivo i difensori censurano il trattamento sanzionatorio anche in ordine all'aumento applicato a titolo di continuazione.
2.7.7 - Col settimo motivo i difensori contestano nell'an e, gradatamente, nel quantum la condanna al risarcimento dei danni, negando la sussistenza di alcun "danno immediato e diretto" e censurando la parificazione della posizione del ricorrente a quella "degli illustri altri imputati".
2.8 - Resistono ai ricorsi le associazioni di categoria, Confcom- mercio Palermo e Sos Impresa Palermo, costituite parti civili, mediante memorie redatte, rispettivamente, il 22 giugno 2011 dall'avvocato Gaetano Fabio Lanfranca e il 23 giugno 2011 dall'avvocato Fausto Maria Amato, colle quali instano per il rigetto o la declaratoria della inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
3. - In esito al dibattimento, celebrato alla udienza del 12 luglio 2011, questa Corte, sulle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale della Repubblica e dai difensori delle parti private, intervenuti, ha riservato la decisione alla odierna udienza. 4. - Il ricorso di IN AN e - nei limiti e nei sensi appresso indicati - i ricorsi di RR e di LA RB TE, sono fondati.
Non meritano, invece, accoglimento i ricorsi di SO, di DI OL, di IN AL e di RC, nonché, per il resto, i ricorsi di RR e LA RB.
4.1 - La condotta associativa, addebitata a IN AN si è estrinsecata, secondo la rappresentazione del relativo accertamento operato dai Giudici di merito, nell'occultamento, mediante la fittizia interposizione, nella custodia, nella amministrazione di beni del patrimonio personale del capo mafia La RA AN, datore di lavoro del ricorrente, nonché nel supporto logistico prestato al succitato La RA il quale (assieme a SA EM) si nascondeva, durante la latitanza in proprio appartamento, intestato (con atto simulato) al IN. Dei beni del fiduciante, detenuti dal giudicabile, non è prospettato alcun impiego o ne' alcuna destinazione in senso associativo ovvero nella prospettiva del finanziamento di intraprese economiche comunque connesse alla attività cosca mafiosa.
L'accertamento operato dai giudici di merito, in proposito, è in senso affatto diverso, in quanto la Corte territoriale ha rappresentato che il patrimonio fiduciario formò oggetto delle richieste di restituzione e di reintegrazione avanzate dai figli del La RA, TE e IE, a titolo personale e in virtù del rapporto parentale col fiduciante (ristretto in carcere), senza che alcuno degli esponenti della cosca - a vario titolo coinvolti nella vicenda - opponesse la esistenza di alcun vincolo o pretesa della societas scelerum sul peculio rivendicato.
Nè assumono decisiva valenza rivelatrice dalla affiliazione alla cosca del ricorrente i contatti di costui col SC o con altri esponenti mafiosi, in relazione alla questione della restituzione dei beni, atteso che, secondo l'accertamento della stessa Corte di appello, i germani La RA (non gravati da imputazione associativa) avevano officiato al riguardo i medesimi esponenti. Residua il supporto prestato dal ricorrente a La RA AN durante la latitanza. Ma la considerazione dei rapporti, personali e di lavoro, tra IN e il capo mafia, non consente di ritenere che l'aiuto fornito al latitante sia necessariamente sintomatico della adesione del ricorrente alla cosca, potendo trovare autonoma causale nella succitata relazione personale. Epperò la Corte territoriale è incorsa nella inosservanza della legge penale, in quanto la rappresentazione deiraccertamento fattuale della condotta dell'imputato non suffraga la ricorrenza degli estremi della fattispecie del delitto di partecipazione alla associazione di tipo mafioso.
Si impone, pertanto, la celebrazione di nuovo giudizio:
a) per accertare se ricorra la prova che la condotta del IN, al di là dei comportamenti riconducibili nell'orbita della relazione personale che legava il ricorrente a AN La RA, si sia sviluppata nella adesione vera e propria alla cosca mafiosa ovvero nel concorso eventuale, ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p.;
b) nel caso di esito negativo dell'accertamento che precede, per qualificare le condotte delittuose poste in essere dal giudicabile in relazione alla interposizione patrimoniale e all'aiuto prestato al latitante.
4.2 - Deve essere disattesa la mozione di proscioglimento, sotto il profilo della pretesa estinzione del delitto per prescrizione, formulata col primo motivo di impugnazione dal ricorrente RR. I difensori hanno documentato che il procedimento venne instaurato l'8 aprile 2004, e deducono che, alla stregua delle diposizioni più favorevoli, introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (non trovando applicazione la relativa norma di diritto intertemporale di cui all'art. 10 della novella), il termine della prescrizione ordinaria (ragguagliato al massimo edittale della pena comminata dalla norma incriminatrice colla aggravante a effetto speciale: anni sei) sarebbe spirato, addirittura prima della iscrizione del procedimento. La tesi difensiva, alla quale ha prestato adesione il concludente Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, è tuttavia affatto erronea.
Il ricorrente ha trascurato di considerare che la legge invocata prevede in relazione al titolo del delitto in esame - compreso nel novero dei reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, - il raddoppio del termine della prescrizione, à sensi del novellato art.157 c.p., comma 6; mentre per la espressa eccezione, contenuta nel vigente art. 160 c.p., comma 3, nessun limite subisce il prolungamento che consegue alla interruzione della prescrizione. Sicché il raddoppiato termine di dodici anni risulta, pertanto, utilmente interrotto dalla condanna di prime cure (in data 23 dicembre 2008), nonché da quella in appello (in data 22 aprile 2010), e prolungato per ulteriori dodici anni.
Resta, beninteso, salva la possibilità che, alla stregua del previgente testo dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 3, (piuttosto applicabile nella specie quale norma più favorevole per l'imputato ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4), il termine ordinario di prescrizione (anni dieci) possa essere spirato anteriormente alla sentenza di condanna in primo grado, in difetto di tempestivi atti interruttivi.
Tale accertamento (non praticabile nella sede del presente scrutinio di legittimità per la mancanza dei necessari dati del procedimento contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero) resta commesso alla Corte di merito nel giudizio di rinvio che consegue all'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Tale mezzo di impugnazione risulta, nei termini che seguono, fondato. La mera considerazione della consapevolezza da parte del giudicabile circa "la caratura criminale dei soggetti coinvolti negli incontri" non vale, infatti, a integrare la ricorrenza della aggravante a effetto speciale prevista del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, sotto il ritenuto profilo della ipotesi teleologica.
Rispetto alla concorrente aggravante di cui all'art. 378 c.p., comma 2, (pure ritenuta dalla Corte territoriale) e oggettivamente integrata dalla circostanza "che il soggetto favorito abbia fatto parte della associazione di criminosa di stampo mafioso", quella in esame esige la ulteriore, "specifica prova" che l'azione favoreggiatrice al di là dell'aiuto prestato al compartecipe (ovvero al dirigente) della associazione, uti singulus, sia indirizzata - per mezzo del succitato ausilio - "ad agevolare l'attività del sodalizio mafioso", in quanto tale, e a perseguire "il vantaggio" della associazione (Cass., Sez. 6^, 12 marzo 1998, n. 4823, Palmieri, massima n. 211137; Sez. 2^, 13 giugno 2007, n. 36266, Ferrigno, massima n. 237849; Sez. 5^, 14 ottobre 2009, n. 16556, Virruso, massima n. 246952).
Orbene, il mancato accertamento della agevolazione prestata - al di là dell'aiuto offerto ai latitanti Lo IC e LI - alla attività della cosca mafiosa e del vantaggio concretamente ricavato dal sodalizio criminale comporta l'annullamento della sentenza impugnata, sul punto della aggravante in questione, e il rinvio per nuovo giudizio al riguardo ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, la quale si uniformerà al principio di diritto enunciato. In esito al succitato accertamento e alla conseguente definizione giuridica della condotta il giudice del rinvio dovrà valutare, nei sensi in precedenza indicati, l'eccezione difensiva di prescrizione. 4.3 - La questione della prescrizione è stata sollevata (a tacere del criptico accenno all'art. "157 c.p. e segg." contenuto, senza ulteriore esplicazione, nella epigrafe del secondo motivo di ricorso), dai difensori di LA RB nel corso della discussione alla odierna udienza, sotto il profilo che la ricezione del peculio paterno (contestata, peraltro, nel quantum) risalirebbe ad epoca remota, rispetto alle intercettazioni del 2004, sicché sarebbe spirato il termine della prescrizione.
E la declaratoria della estinzione del delitto ha, quindi, formato oggetto di espressa mozione difensiva, rassegnata nelle finali conclusioni.
Al riguardo giova considerare che la questione dell' accertamento del dies commissi delicti (oggetto di uno dei motivi di appello sotto il profilo della ritualità della contestazione recante il mero riferimento alla data dell'accertamento) non aveva ragione di porsi alla stregua della originaria imputazione, elevata ai sensi dell'art.648 ter c.p.: la condotta di "impiego di denaro di provenienza illecita", ipotizzata a carico del giudicabile (secondo la tesi del Pubblico Ministero disattesa dai giudici di merito), si connotava, infatti, in termini di evidente attualità rispetto alle intercettazioni effettuate nella flagranza del supposto delitto, senza che rilevasse il momento antecedente della apprensione del numerario da investire.
Se non che, una volta escluso il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita e qualificato il fatto, à sensi dell'art. 648 c.p., è proprio il momento della ricezione della provvista che segna la consumazione del reato (ritenuto) e fissa il dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione.
Erroneamente, pertanto, i giudici di merito, in esito alla definizione giuridica operata (in difformità del nomen iuris della imputazione), hanno, quindi, omesso di stabilire quando la ricettazione fu consumata.
L'omissione inficia in parte de qua la sentenza impugnata e ne comporta l'annullamento sul punto relativo.
Al giudice del rinvio questa Corte commette l'accertamento omesso ai fini della verifica - previa ricognizione della tempistica degli atti interruttivi antecedenti alla condanna di primo grado - in ordine alla prescrizione, e fissa all'uopo i seguenti principi di diritto:
a) nella specie trovano applicazione, in virtù del canone della applicazione della legge più favorevole per l'imputato, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, le disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, non ricorrendo la ipotesi prevista dalla norma transitoria, contenuta nell'articolo 10 della ridetta novella;
b) l'impossibilità di accertamento di una data di commissione della ricettazione recente - tale, cioè, che il termine della prescrizione (ordinario o, in virtù di tempestiva interruzione, prolungato) non sia spirato al momento della decisione - giova all'imputato, sia nella ipotesi della positiva dimostrazione che la ricettazione risalga ad epoca più remota, sia nella ipotesi della invincibile incertezza in proposito, atteso che il dubbio sulla esistenza della causa di estinzione del reato comporta (salvo quanto disposto dall'art. 129 c.p.p., comma 2) l'obbligo della relativa declaratoria, à sensi dell'art. 531 c.p.p., comma 2. 4.4 - La colpevolezza di SO AL, in relazione al delitto associativo (capo 5), al di là del ruolo (analogo a quello di IN AN) di fiduciario di AN La RA, si fonda sul compendio probatorio, compiutamente illustrato dalla Corte territoriale ed espressamente apprezzato dai giudici di merito siccome dotato di autonoma valenza dimostrativa (v. supra 1.4). L'obiezione difensiva, imperniata sulla esclusione della ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, e sulla derubricazione del delitto associativo, ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 1, non coglie nel segno, in quanto la diversa definizione giuridica operata dai giudici di merito, non travolge l'accertamento, sul piano fattuale, della condotta associativa del "vecchio uomo di onore di OR", a tal segno integrato nella cosca - secondo quanto la Corte territoriale ha desunto dalle conversazioni intercettate di UR e IA - da essere reputato in grado di poter interloquire (nella contingente assenza del SC) sulla questione nevralgica oggetto dei colloqui dei succitati esponenti mafiosi. 4.5 - Non merita accoglimento la eccezione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 3, delle intercettazioni delle conversazioni tra presenti effettuate in virtù del decreto 2401/03, riproposta col primo motivo di impugnazione dal ricorrente DI OL, sotto il profilo che le suddette intercettazioni sarebbero state eseguite (negli anni 2004 - 2005) dopo la scadenza del termine (massimo) biennale dalla iscrizione del procedimento contraddistinto dal numero 2898/1999.
I difensori contestano l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamato dalla Corte territoriale, secondo il quale nel giudizio celebrato col rito abbreviato non può essere fatta valere la inutilizzabilità comminata dall'art. 407 c.p.p., comma 3, e sostengono che la suddetta disposizione costituisce una "ipotesi speciale, espressamente prevista, di inutilizzabilità assoluta", rispetto alla "previsione generale" contenuta nell'art. 191 c.p.p., a tal fine invocando l'arresto delle Sezioni Unite, 25 marzo 2010, n. 13426, Cagnazzo, circa il carattere assoluto e inderogabile della categoria della inutilizzabilità e la rilevanza della medesima in qualsiasi tipo di giudizio. Invero questa Corte ha affermato, inizialmente per obiter dicta (Sez. 1^, 17 marzo 1992, n. 1176, Ballerini, massima n. 189856, e Sez. 1^, 28 aprile 1998, n. 2383, Maggi, massima n. 2100673), e, quindi, ha ribadito, pur dopo l'arresto delle Sezioni Unite, invocato dal ricorrente, che "l'inutilizzabilità degli atti d'indagine, prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'art.191 c.p.p., non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione diparte,
sicché essa non opera nel giudizio abbreviato" (Sez. 6^, 24 febbraio 2009, n. 16986, Abis, massima n. 243257 e Sez. 5^, 12 luglio 2010, n. 38420, La Rosa, massima n. 248506; cui ad de, sui punto della sanatoria della inutilizzabilità in parola: Sez. 5^, 22 dicembre 2009, n. 1586/2010, Belli, massima n. 245818). Orbene è pur vero che siffatto indirizzo, fondato sulla rigida dicotomia tra atti di indagine e prove, meriterebbe forse qualche approfondimento sistematico, nella prospettiva del coordinamento con l'orientamento, affatto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale "la sanzione di inutilizzabilità di cui all'articolo 407, comma 3, cod. proc. pen. concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria" (Sez. 3^, 10 aprile 2003, n. 27153, Falduto, massima n, 225650; Sez. 3^, 16 febbraio 2001, n. 12294, Cacciapuoti, massima n. 218755; Sez. 3^, 10 novembre 1999 n. 3520/2000, Accinni, massima n. 215306; Sez. 6^, 31 ottobre 1997n. n. 1304/1998, Sarto, massima n. 210439; Sez. 6^, 2 dicembre 1993, n. 3651/1994, Ferrante, massima n. 196636; Sez. 6^, 14 ottobre 1993, n. 2856, Corlito, massima n. 198450; Sez. 2^, 23 aprile 1993, n. 1918, Molfettini, massima n. 195246; e Sez. 1^, 3 marzo 1992, n. 1016, Guarnieri, massima n. 190187).
Purtuttavia, nella sede del presente scrutinio di legittimità, non appare necessario approfondire la quaestio iuris sollevata dal ricorrente.
Occorre, infatti, premettere che i termini di durata delle indagini preliminari, decorrono autonomamente per ogni indagato "da ciascuna successiva iscrizione di notitia criminis" a suo carico (Cass., Sez. 1^, 10 marzo 1992, n. 1117, Rossi, massima n. 190254; Sez. 5^, 26 maggio 1998, n. 3288, Nobile, massima n. 211968; Sez. 3^, 6 luglio 1999, n. 11009, Gioia, massima n. 214454; Sez. 6^, 17 febbraio 2003, n. 20510, Parrella, massima n. 227210; Sez. 6^, 12 marzo 2003, n. 19053, Fumarola, massima n. 227380; Sez. 4^, 19 novembre 2004, n. 4603/2005, Stagno, massima n. 231473; Sez. 4^, 6 luglio 2006, n. 32776, Meinero, massima n. 234822; Sez. 6^, 2 dicembre 2009, n. 11472/2010, Paviglianiti, massima n. 246525). Epperò privo di pregio è il riferimento del ricorrente alla primigenia iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato.
I difensori, con inosservanza del canone della autosufficienza del ricorso (espressione del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, stabilito a pena di inammissibilità) hanno trascurato di indicare (e debitamente rappresentare) le date delle iscrizioni a carico del DI OL delle specifiche notitiae criminis concernenti i delitti cui si riferiscono le intercettazioni, ritenute inutilizzabili, in quanto assertivamente eseguite dopo la scadenza del termine (massimo) biennale assegnato dalla legge per il compimento delle indagini preliminari.
Peraltro, le evidenze processuali in ordine al tempo di commissione dei reati dimostrano che la attività estorsiva in danno del NÀ, oggetto dei delitti di cui ai capi 3 e 4, ebbe inizio nell'ottobre 2004 (v. sentenza impugnata, p. 40), sicché evidentemente all'epoca della esecuzione delle intercettazioni (effettuate nell'arco di tempo compreso tra ottobre 2004 e febbraio 2005), non poteva essere spirato il termine delle indagini preliminari, essendo la iscrizione nel registro delle notizie di reato necessariamente posteriore alla perpetrazione dell'illecito. Neppure è fondata l'ulteriore censura del ricorrente per il denegato assorbimento del delitto tentato (capo 4) in quello consumato (capo 3) di estorsione.
Soccorre, in proposito, il principio di diritto secondo il quale "i diversi conati posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome" fattispecie delittuose, "unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità" (Cass., Sez. 6^, 10 novembre 1994, n. 2070/1995, Periodo, massima n. 200554 e Sez. 2^, 5 giugno 2003, n. 27314, Abate, massima n. 225174). E tale ipotesi ricorre, per l'appunto, nella specie alla stregua dell'accertamento operato dai giudici di merito, assumendo autonoma rilevanza rispetto alla consumazione della estorsione, perpetrata il 23 dicembre 2004, le ulteriori condotte estorsive poste in essere, con esito infruttuoso, nel gennaio 2005.
4.6 - Priva di giuridico pregio è la denunzia della inosservanza dell'art. 267, comma 1 bis, in relazione all'art. 203 c.p.p., formulata col primo motivo di impugnazione dal ricorrente RC con riferimento al decreto di intercettazione n. 2401/03. L'art. 267 c.p.p., comma 1 bis, stabilisce che l'art. 203 c.p.p., si applica "nella valutazione dei gravi indizi di reato". Orbene, secondo quanto i difensori rappresentano, la intercettazione nei locali della società S.B.S. di GO, fu disposta "soltanto" perché "sulla base delle indicazioni", fornite dalla "fonte confidenziale", riportata nella nota della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 24 novembre 2003, "si appurava che tale luogo sarebbe stato frequentato dal DI OL", sicché, in carenza di "tali indicazioni.. certamente non vi sarebbe stato alcun indizio per procedere a intercettazioni ambientali presso la S.B.S." (v. pp. 15 e 16 del ricorso).
Affatto non pertinente è, perciò, il richiamo del ricorrente al divieto di utilizzazione delle fonti confidenziali, ai fini della valutazione "dei gravi indizi di reato" per la adozione dei provvedimenti di cui all'art. 267 c.p.p.. Nella specie, invero, la fonte confidenziale, secondo quanto prospettato dallo stesso ricorrente, è stata utilizzata "soltanto" - ed esclusivamente - al fine assolutamente diverso (e non riconducibile al divieto dell'art. 267 c.p.p., comma 1 bis, e art.203 c.p.p.) della selezione del luogo ove installare le microspie per la intercettazioni delle conversazioni tra presenti del DI OL. Giova, per l'appunto, considerare che, in materia di intercettazioni di comunicazioni telefoniche, questa Corte ha fissato il principio di diritto, secondo il quale "qualora la fonte anonima si limiti a riferire agli inquirenti il numero dell'utenza utilizzata dall'indagato (..) non opera (..) il divieto di utilizzazione di informazioni confidenziali", in quanto detto divieto "è espressamente limitato alla valutazione dei gravi indizi di reato" (Sez. 4^, 16 novembre 2007, n. 108/2008, El Karfi, massima n. 238254).
Analogo principio deve essere, dunque, affermato in tema di intercettazione di comunicazioni tra presenti, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, nel senso che il divieto di utilizzazione delle fonti confidenziali, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 1 bis, e art. 203 c.p.p., non trova applicazione in relazione alla localizzazione dei siti, diversi dai luoghi indicati dall'art. 614 c.p., (sul punto che "non può essere considerato luogo di privata dimora l'ufficio commerciale ubicato all'interno dei locali di un'impresa individuale", v. Cass., Sez. 6^, 24 novembre 2009, n. 47304, Cocozza, massima n. 245485), ove allocare i sensori e gli altri apparati tecnici necessari per la esecuzione della intercettazione.
4.7 - In ordine gli interessi civili prive di fondamento sono le censure del ricorrente LA RB circa la legittimazione delle parti civili.
Deve ribadirsi la legittimatio ad causam delle associazioni non riconosciute, costituite parti civili, in quanto si tratta di "autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive" (Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2008, n. 39228, Graviano, 241938) i quali sono abilitati a esercitare la tutela aquiliana pel ristoro del danno non patrimoniale cagionato "dal discredito derivante dalla frustrazione dei fini istituzionali" (Cass., Sez. 3^, 21 ottobre 1994, n. 46746, Morrà, massima n. 231306 e Sez. 4^, 18 gennaio 2010, n. 22558, Ferraro, massima n. 247814). E, nella specie, il perseguimento delle finalità c.c.d.d. statutarie o istituzionali, enunciate negli accordi tra gli associati, ai sensi dell'articolo 36 cod. civ., risulta leso non solo dalla perpetrazione del delitto di associazione di tipo mafioso, ma anche dalla commissione di ogni reato aggravato ai senesi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203,
sotto il profilo della agevolazione della attività della cosca mafiosa, in base al principio secondo il quale causa causae est causa causati.
4.8 - In relazione alle residue censure dei ricorrenti SO, IN AL, DI OL, LA RB e RC non è apprezzabile alcuna inosservanza o erronea applicazione delle norme sostanziali o processuali:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo i ricorrenti alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. 4.9 - Neppure è ravvisabile vizio alcuno di motivazione, in ordine all'accertamento delle condotte associative di SO (capo 5) e di IN AL (capo 8), in ordine all'accertamento da parte di quest'ultimo della detenzione illegale del fucile, già appartenente al genitore (capo 9), in ordine all'accertamento della compartecipazione del DI OL e di RC nei delitti di estorsione consumata (capo 3) e tentata (capo 4), in ordine all'accertamento dei reati di ricettazione (capo 2) e di favoreggiamento, come ritenuto colla aggravante del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203
(capo 10), commessi da LA RB, in ordine al diniego delle generiche e al trattamento sanzionatorio nei confronti di IN AL e del LA RB, in ordine alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
La Corte di appello di Palermo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nei paragrafi che precedono da sub 1.2 e sub 1.9 - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
- ne' il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- ne' il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art.192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza)
dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
Epperò i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 5. - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di IN AN, nonché nei confronti di RR SA, limitatamente alla aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n.152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203; nei confronti di LA RB TE, limitatamente all'omesso accertamento del tempo del commesso reato di ricettazione;
il rigetto, nel resto, dei ricorsi di RR e di LA RB TE;
il rinvio per nuovo giudizio, sul capo e sui punti anzidetti, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo;
il rigetto (integrale) dei ricorsi di SO AL, di DI OL IE, di IN AL e di RC AN;
la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali;
e, infine, per quanto riguarda gli interessi civili la condanna dei suddetti SO, DI OL, LA RB, IN AL e RC, in solido tra loro, alla rifusione, a favore delle parti civili, delle spese sostenute nel presente giudizio, congruamente liquidate, per ciascuna parte, giusta dispositivo, colla distrazione a favore degli avvocati Ettore BARCELLONA e Fausto Maria AMATO, i quali ne hanno fatto richiesta espressa.
Per effetto dell'annullamento nei confronti di IN AN e di RR, spetta al giudice del rinvio, provvedere, all'esito del giudizio rescissorio, sull'eventuale regolamento, a favore delle parti civili, anche delle spese sostenute in questa sede di legittimità. Il regime delle spese è, infatti, regolato secondo il criterio della soccombenza, stabilito dall'art. 91 c.p.c., sicché "l'onere delle spese" deve essere apprezzato "con riferimento all'esito finale" (Cass., Sez. 4^, 15 ottobre 1999, n. 4497/2000, Barbisan, massima n. 216462 e Sez. 2^, 10 luglio 2003, n. 32440, Larnè, massima n. 226260).
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui alla udienza del 12 luglio 2011, così decide:
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN AN, nonché nei confronti di RR SA, limitatamente alla aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7; nei confronti di LA RB TE, limitatamente all'omesso accertamento del tempo del commesso reato di ricettazione.
Rigetta, nel resto, i ricorsi di RR e LA RB TE e rinvia per nuovo giudizio, sul capo e sui punti anzidetti, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Rigetta i ricorsi di SO AL, di DI OL IE, di IN AL e di RC AN, che condanna alle spese processuali.
Condanna SO, DI OL, LA RB, IN AL e RC, in solido tra loro, alla rifusione, a favore delle parti civili, delle spese sostenute nel presente giudizio, che liquida, per ciascuna parte, nella somma complessiva di Euro duemila, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione a favore degli avvocati Ettore BARCELLONA e Fausto Maria AMATO. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011