Sentenza 17 luglio 2008
Massime • 1
I comitati privi di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sicché in caso di incorporazione del primo nella seconda l'associazione è legittimata all'azione civile per il risarcimento del danno subito dal comitato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2008, n. 39228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39228 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/07/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 3290
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 010737/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ASS. INTERCONDOMINIALE Q. BRANCACCIO;
2) GR GI N. IL 30/09/1963;
3) GR PP N. IL 27/06/1961;
avverso SENTENZA del 07/10/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che chiede il rigetto del ricorso GR, l'accoglimento con rinvio del ricorso della parte civile limitatamente al 1^ motivo e rigetto nel resto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. FERRARA Ivo che insiste si riporta al ricorso, depositando conclusioni e note spese;
Udito il difensore Avv. ODDO GI, che chiede il rigetto del ricorso della parte civile e l'accoglimento del proprio. FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, ha limitato la dichiarazione di responsabilità al solo GR GI, e, ritenuta la continuazione con il reato per cui il GR aveva riportato la condanna all'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno con la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 5 ottobre 99, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2001, ha elevato l'isolamento diurno già inflitto di mesi tre, eliminando le pene accessorie, in ordine al reato di cui all'art. 81 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e artt.5, 423, 424 c.p., e art. 425 c.p., n. 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7,
per avere, in qualità di mandante, provocato l'incendio delle porte delle abitazioni di TI GI, GU GI e AN RI nel domicilio di Palermo, via Hazon, 17, cospargendo le stesse con liquido infiammabile, condotta consumata con finalità di intimidazione e al fine specifico di far recedere il comitato intercondominiale, al quale i soggetti passivi appartenevano, da attività sociali e di recupero edilizio del quartiere, non gradite alla famiglia mafiosa di CC, capeggiata dai fratelli GI e PP GR, con l'aggravante di avere compiuto i fatti di reato, in rapporto di connessione teleologia, su edificio abitato nella finalità di favorire l'associazione mafiosa, in circostanza di tempi e di luogo tale da ostacolare la pubblica e privata difesa.
2.- La Corte di Palermo ha però rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Associazione intercondominiale Quartiere CC.
3.- Il GR propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, per manifesta illogicità della motivazione avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle concordi indicazioni provenienti da tutti i collaboranti in ordine al vertice indiscusso ricoperto dal GR GI in seno alla famiglia mafiosa di CC, senza individuare alcun elemento di riscontro oggettivo e soggettivo in relazione alla spedizione culminata nell'incendio riferita dal GL.
4.- Anche l'Associazione intercondominiale Quartiere CC (già Comitato intercondominiale via Hazon e vie limitrofe) ha proposto ricorso per cassazione sulla base dei seguenti tre motivi. A.- Violazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), degli artt. 36. e 39 c.c., ed omessa motivazione circa l'esclusione della parte civile nel processo, già ammessa nel giudizio di primo grado e del rigetto della domanda di risarcimento danni sul presupposto della insussistenza della continuità successoria ma la predetta Associazione e il Comitato intercondominiale al cui interno figuravano le persone offese.
B.- Violazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), degli artt. 74, 75, 91 c.p.p., art. 212 c.p.p., art. 185 c.p., e art. 2043 c.c., per avere ritenuto che l'Associazione intercondominiale
Quartiere CC non preesistesse rispetto al fatto lesivo per cui era processo.
C. - Violazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), degli artt. 192 e 197 bis c.p.p., per avere assolto GR PP, pur riconoscendo sostanziale posizione di parità con il fratello per ciò che riguardava gli aspetti decisionali della famiglia mafiosa 5.- Il ricorso del GR GI è infondato.
La Corte territoriale ha sottolineato che l'attendibilità soggettiva del collaborante GL AT era fuori discussione in quanto già sperimentata in altri processi ed aveva sempre superato il vaglio critico dell'autorità giudiziaria tanto che era stato possibile far luce su gravi delitti.
E la stessa Corte di Palermo ha ritenuto l'attendibilità estrinseca dello stesso GL anche perché egli aveva dichiarato di avere partecipato al delitto su commissione di GR GI. Tale dichiarazione appare convergente con quanto riferito dagli altri collaboranti sentiti, AR GI, DI PP UE, AR NI, RA NI, RO OS, LA AR OA e LL IO che avevano dichiarato che era proprio il GR GI il capo indiscusso della famiglia nel territorio di CC dal quale partivano tutti gli ordini rivolti ai gregali, per il compimento di azioni delittuose da eseguire nel quartiere, nell'interesse di "cosa nostra", sia sotto il profilo ideativo che organizzativo e persino sotto l'aspetto operativo.
Ed appare logico il riscontro individualizzante consistente nel fatto che la spedizione punitiva, avvenuta tra il 28 e 29 giugno 1993, nei confronti di condomini dell'edificio sito in via Hazon 18, parti lese, facenti parte del Comitato intercondominiale via Hazon - volto a risolvere i gravi problemi affliggenti il quartiere determinati dalla presenza mafiosa sul territorio - presentava caratteri unitali per quanto riguardava le modalità attuative (avere appiccato il fuoco dopo avere cosparso liquido infiammabile sugli zerbini) e costituiva l'antefatto rispetto al gravissimo fatto di sangue costituito dell'omicidio di PA Pugliesi, indicato dei collaboranti come ordinato dal GR GI e per il quale questi era stato ritenuto responsabile con la sentenza del 5 ottobre 99, divenuta irrevocabile. Difatti, come ha evidenziato la Corte territoriale, il predetto comitato agiva in piena sintonia con le varie iniziative attuale da PA SI, per il ripristino della legalità ed era interesse dell'organizzazione mafiosa dissuadere i seguaci di PA SI a proseguire nelle iniziative tendenti al ripristino della legalità nel quartiere.
Inoltre, la qualità di capo è stata riconosciuta al GR GI con la sentenza che lo ha dichiarato responsabile per l'omicidio di PA SI.
Pertanto, la dichiarazione del Glicoli di avere seguito la spedizione punitiva nei confronti delle parti lese su un incarico del GR GI risulta confermata dalle dichiarazioni degli altri collaborano che avevano individuato nel GR GI proprio il capo indiscusso da cui provenivano tutti gli ordini impartiti per il compimento di azione delittuosa, dalle modalità esecutive degli incendi e dal fatto che il delitto si inseriva in una strategia volta a contrastare l'iniziativa in favore della legalità nel quartiere per quale il TI, il GU e il AN si erano attivati in quanto animatore del Comitato, strategia culminata nell'omicidio di PA SI, del quale il GR era stato ritenuto responsabile con sentenza divenuta irrevocabile. 6.- È, invece fondato il ricorso proposto delle parti civili in ordine al risarcimento chiesto dall'Associazione intercondominiale Quartiere CC nei confronti del GR GI. La Corte di merito ha ritenuto la mancanza di interesse in capo l'Associazione, costituitasi parte civile, sul presupposto che non sussistesse una continuità tra il Comitato intercondominiale di Via Hazon e vie limitrofe e l'Associazione intercondominiale Quartiere CC sia per l'assenza dell'atto costitutivo del Comitato, sia per la diversa natura giuridica delle due associazione. Per cui esclusa la preesistenza di tale Associazione rispetto al fatto lesivo del soggetto, la domanda di risarcimento non poteva trovare ingresso in applicazione dell'art. 91 c.p.p.. Tale argomentazione è erronea.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che "i comitati non riconosciuti, come le associazioni non riconosciute, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali;
pertanto, l'incorporazione di un comitato non riconosciuto in un comitato riconosciuto non crea una situazione di liquidazione del primo, ma una ipotesi di successione a questi del nuovo comitato, con la conseguenza che nei rapporti giuridici del comitato incorporato subentra il comitato incorporante, mentre il comitato inglobato si estingue". (Cass. sez. 3^, 08 maggio 2003, n. 6985). Nella specie, si può ritenere che l'Associazione abbia incorporato il Comitato, tanto che, nel primo soggetto tra i soci fondatori figuravano le parti offese AR, GU e AN, facenti parte del comitato, erano gli stessi i fini sia del Comitato che dell'Associazione, e la stessa era l'operatività territoriale, svolgendosi nel quartiere CC.
Orbene, l'Associazione è subentrata quale successore, per incorporazione, nei diritti del Comitato e questo era titolare dei diritti e di obblighi trasmessi alla prima, per quanto riguarda il diritto al risarcimento del danno.
Infatti, si deve ritenere che lo stesso Comitato avesse subito un danno dall'azione intimidatoria nei confronti dei propri associati ed in particolare delle parti lese, in quanto tale azione aveva preso di mira persone fisiche non soltanto come singoli ma anche quali facenti parte di un'associazione vicina a PA SI.
In relazione a ciò, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio che il soggetto legittimato all'azione civile nel processo penale non è solo il soggetto passivo del reato, cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma, nella specie i singoli condomini, ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato (Cass. 21 febbraio 2005, Caprini,; Sez. 5^, 12 maggio 2000, Toscano).
Nella specie la costruzione di parte civile era avvenuta e riconosciuta legittima non già in base dell'art. 91 c.p.p., che attribuisce agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro. riconosciute anteriormente alla commissione del fatto, finalità di tutela degli interessi lesi del reato, ma in base all'art. 74 c.p.p., che attribuisce l'azione civile al soggetto al quale il reato ha arrecato danno ovvero ai suoi successori universali. Ed esisteva in capo all'Associazione il danno, per via della continuità per successione tra il Comitato Intercondominiale di Via Hazon e l'Associazione Intercondominiale Quartiere CC e del diritto al risarcimento del danno in seguito all'azione intimidatoria nei confronti di componenti attivi di detto Comitato in quanto facenti parte di esso.
Pertanto, erroneamente, con la sentenza è stata rigettata la richiesta di risarcimento danni proposta dall'Associazione. La sentenza impugnata, in tale parte, va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. 7. - Va, invece, rigettato il ricorso della stessa Associazione nei confronti di GR PP.
La Corte del merito ha dato conto come i collaboranti pur parlando dei fratelli GR al vertice della famiglia mafiosa di CC avevano individuato nel GR GI quello destinato all'attività operativa, mentre al fratello PP era riservata la gestione finanziaria. E la Corte palermitana ha posto in rilievo come anche il collaborante Di PP aveva finito per ammettere che la persona più in carica a livello di comando era il GR GI.
Per cui logica appare l'argomentazione secondo la quale non vi era una prova sufficiente per affermare che anche il GR PP fosse al vertice operativo anche per quanto riguarda la commissione di reati.
8.- Conclusivamente, va rigettato il ricorso proposto dal GR GI, va rigettato il ricorso proposto dall'Associazione intercondominiale Quartiere CC in relazione alla responsabilità di GR PP, va annullata la sentenza limitatamente alla esclusione della parte civile costituita nei confronti di GR GI.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della parte civile Associazione intercondominiale Quartiere CC, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso di detta parte civile. Rigetta il ricorso di GR GI che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008