Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2009, n. 16556
CASS
Sentenza 14 ottobre 2009

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In tema di favoreggiamento personale, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 378 cod. pen. è compatibile con quella prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, quando il favoreggiamento si riferisca non solo alla persona facente parte dell'associazione di stampo mafioso ma sia diretto anche ad agevolare l'intera associazione.

È legittimo il decreto del pubblico ministero di acquisizione in copia, attraverso l'installazione di un captatore informatico, della documentazione informatica memorizzata nel "personal computer" in uso all'imputato e installato presso un ufficio pubblico, qualora il provvedimento abbia riguardato l'estrapolazione di dati, non aventi ad oggetto un flusso di comunicazioni, già formati e contenuti nella memoria del "personal computer" o che in futuro sarebbero stati memorizzati. (Nel caso di specie, l'attività autorizzata dal P.M., consistente nel prelevare e copiare documenti memorizzati sull'"hard disk" del computer in uso all'imputato, aveva avuto ad oggetto non un "flusso di comunicazioni", richiedente un dialogo con altri soggetti, ma "una relazione operativa tra microprocessore e video del sistema elettronico", ossia "un flusso unidirezionale di dati" confinati all'interno dei circuiti del computer; la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione dell'attività di captazione in questione quale prova atipica, sottratta alla disciplina prescritta dagli artt. 266 ss. cod. proc. pen.).

Il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali.

È legittima la rinnovazione dell'esame del collaboratore di giustizia ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 1 marzo 2001 n. 63, preceduta dagli avvertimenti di cui all'art. 64, comma secondo, cod. proc. pen. e svolta attraverso la conferma "per relationem" delle precedenti dichiarazioni, di cui il collaboratore sia consapevole per esserne stato edotto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2009, n. 16556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16556
Data del deposito : 14 ottobre 2009

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