Sentenza 28 aprile 1998
Massime • 5
La rimessione del giudizio,da parte della Corte di cassazione,a giudice diverso da quello territorialmente competente,ai sensi dell'art.55 del codice di procedura penale previgente,non può conservare effetto,dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata all'esito del procedimento nell'ambito del quale la suddetta rimessione era stata disposta,relativamente ad altri procedimenti instaurati per il medesimo fatto,successivamente all'entrata in vigore dell'attuale codice di rito,a carico di altri soggetti. (Nella specie,in applicazione di tale principio,è stato escluso che,con riguardo alla strage avvenuta in Milano,nella sede della Banca nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana,il 12 dicembre 1969,permanesse la competenza dell'autorità giudiziaria di Catanzaro, a suo tempo designata dalla Corte di cassazione per il processo poi definitivamente conclusosi con sentenza della stessa Corte del 27 gennaio 1987).
Quando il ricorso per cassazione sia consentito soltanto per "violazione di legge"(come nella previsione del ricorso "per saltum" avverso ordinanza applicativa di misura cautelare,di cui all'art.311,comma 2,c.p.p.),detta violazione va intesa in senso stretto,e cioè come inosservanza,comportante nullità,di uno specifico precetto normativo;ragion per cui,mentre in essa può farsi rientrare il caso dell'assoluta mancanza di motivazione (previsto come causa di nullità dall'art.125,comma 3,c.p.p),ne rimane invece escluso quello dell'illogicità della motivazione stessa,trattandosi,in quest'ultima ipotesi,di vizio deducibile unicamente ai sensi dell'art.606,comma 1,lett.e),c.p.p.
Non dà luogo a inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati o persone sottoposte a indagini per reati connessi o interprobatoriamente collegati,cui si riferiscono gli artt.210 e 363 c.p.p.,il fatto che costoro siano stati previamente invitati a dire la verità,qualora non avessero inteso avvalersi della facoltà di non rispondere,costituendo un tale invito una semplice irregolarità,priva di sanzione processuale.
L'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista dall'art.407,comma 3,c.p.p. per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei prescritti termini,non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge,di cui all'art.191 c.p.p.,non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte.
Non costituisce causa di inutilizzabilità,ai fini cautelari,dei risultati di intercettazioni telefoniche,la mancata trasmissione,da parte del pubblico ministero al giudice,con la richiesta di applicazione della misura cautelare,anche dei decreti di autorizzazione previsti dall'art.267 c.p.p.,quando tali decreti, a suo tempo regolarmente emessi,siano poi stati acquisiti dallo stesso giudice (nella specie dopo l'emissione dell'ordinanza custodiale).
Commentario • 1
- 1. Il controllo di tempestività dell’iscrizione della notizia di reato tra valori, norme e primi interventi della giurisprudenza.Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 aprile 2025
Sommario: 1. La funzione di garanzia effettiva dei termini di durata delle indagini preliminari. – 2. Le scelte “timide” del codice del 1988 e l'atteggiamento della giurisprudenza. – 3. I tentativi di introdurre forme di controllo. In particolare: il “progetto Riccio”. – 4. Le novità contenute nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 115 (“Riforma Cartabia”). La notizia di reato e i contorni dell'obbligo di iscrizione. – 5. La retrodatazione ad iniziativa del pubblico ministero. La retrodatazione ad iniziativa del pubblico ministero. – 6. L'ordine d'iscrizione. – 7. Il controllo su iniziativa dell'indagato. La funzione di garanzia effettiva dei termini di durata delle indagini preliminari. Non si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1998, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. EDOARDO FAZZIOLI Presidente del 28.4.1998
Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
Dott. GIANFRANCO RIGGIO " N. 2383
Dott. UMBERTO GIORDANO " REGISTRO GENERALE
Dott. ANGELO VANCHERI " N. 25600/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AG CA RI, nato a [...] il [...] 2) ZI FO, nato ad [...] il [...]
avverso ordinanza del 12.6.1997 del GIP del TRIBUNALE DI MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ANGELO VANCHERI;
Sentite le conclusioni del P.G., Dr. FULVIO UCCELLA, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti i difensori avv.ti Mauro Ronco e CA Taormina (quest'ultimo non presente all'udienza odierna) per AG, e avv.ti Gaetano Pecorella e Antonio Franchini per ZI, i quali hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO
Con un'ampia ed articolata ordinanza, emessa il 12.6.1997, il GIP del Tribunale di Milano disponeva l'applicazione, nei confronti di AG CA RI e ZI FO - indagati, in concorso con altri, del reato di cui all'art.422 c.p. in relazione alla strage perpetrata il 12.12.1969 all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana di Milano - la misura della custodia cautelare in carcere.
Sintetizzando al massimo le 275 pagine dell'ordinanza, si può dire che il GIP - dopo avere ricostruito la lunga e tormentata vicenda giudiziaria conseguente a tale gravissimo attentato terroristico, conclusasi con l'assoluzione definitiva per insufficienza di prove dei tre imputati CO RE, OV NT e GU IA, e dopo avere collocato tale attentato nell'ambito delle attività terroristiche del movimento denominato "Ordine Nuovo", che aveva compiuto numerosi atti dinamitardi per finalità di tipo eversivo anche con la copertura di certi apparati istituzionali - ha ritenuto di ricavare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti indagati dai risultati delle ulteriori indagini svolte e dagli elementi successivamente raccolti, che avevano, a parere del medesimo GIP, consentito di configurare precise responsabilità nei confronti degli stessi RE e NT, la cui assoluzione precludeva la possibilità di instaurare un nuovo procedimento nei loro confronti, ma non impediva di promuovere un nuovo procedimento per i medesimi fatti a carico di altri soggetti.
In particolare, il diretto coinvolgimento degli odierni indagati nella strage del 12.12.1969 era, secondo il GIP, ricavabile:
a) dalla sicura appartenenza degli stessi, con ruoli primari, al gruppo di Ordine nuovo di Venezia-Mestre, avente stretti collegamenti con il gruppo di OV facente capo a RE e NT. Ciò per ammissione del medesimo AG e per indicazione di altri soggetti, come AN, AM, IL, SI, ZI, De IL, RR ecc.
b) dal fatto che i medesimi perseguivano certamente programmi stragisti, finalizzati alla realizzazione di una eversione violenta delle istituzioni, come era desumibile alle convergenti dichiarazioni di più persone, come RA, TO, TA, EL, ON, DE ed altri;
c) dalla avvenuta cessione di LI (esplosivo utilizzato nella strage di piazza Fontana) da tale LL a ZI, come riferito da IL, con la indiretta conferma di NE e ON;
d) dalla disponibilità, da parte degli indagati, di esplosivi in varie località, come riferito da SI, AH, SI, AL, AN;
e) dal loro dimostrato coinvolgimento in attentati precedenti alla strage del 12.12.1969;
f) dalle dichiarazioni di IL CA circa l'interesse dagli stessi dimostrato verso le modalità di confezionamento e funzionamento di ordigni esplosivi;
g) dal preannuncio di "grossi attentati", fatto dal AG e dallo ZI all'inizio di dicembre 1969;
h) dalle dichiarazioni del IL, del SI e del ZI circa la diretta partecipazione del AG e dello ZI alla strage;
i) dalle mendaci dichiarazioni dello ZI in ordine a fatti, collegabili alla strage, processualmente accertati;
j) dal tipo di contatti che i due indagati avevano recentemente avuto tra di loro.
Tali elementi, secondo quanto ritenuto dal GIP nell'ordinanza impugnata, costituivano quindi sufficienti e gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati in ordine al reato di strage loro contestato.
Quanto alle esigenze cautelari, le stesse, a parere del GIP, erano ravvisabili:
1) nel concreto pericolo di inquinamento probatorio sia in relazione al comportamento mantenuto dai prevenuti, sia in riferimento alla possibilità che le delicatissime indagini ancora in corso, suscettibili di mettere in luce responsabilità di altri soggetti loro legati, potessero essere compromesse dal loro "status libertatis";
2) nell'essersi l'indagato ZI dato alla fuga, essendosi egli definitivamente trasferito in Giappone, dimostrando in tal modo la volontà di sottrarsi alla giurisdizione penale italiana, 3) nel concreto pericolo che il AG era per darsi alla fuga per sottrarsi alle gravi responsabilità emerse a suo carico. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso diretto per cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 311 c.p.p., i difensori dei ricorrenti, lamentando:
Per lo ZI:
a) violazione dell'art.273 c.p.p.- La ricostruzione operata dal GIP sulla base di una pretesa correlazione tra fatti già coperti dal giudicato penale (il processo per la cosiddetta strage di piazza Fontana) e quanto costituisce l'oggetto di incolpazione nell'odierno procedimento sarebbe viziata sia sotto il profilo della corretta applicazione della legge processuale, sia sotto quello del necessario adempimento dell'obbligo motivazionale. In particolare non sarebbe corretto sul piano logico e metodologico l'impianto argomentativo adottato dal GIP, partito dall'assunto che le recenti indagini avrebbero confermato la bontà della pronuncia di condanna emessa in primo grado dalla Corte di Assise di TA, senza tener conto che tale sentenza era stata superata dalle decisioni assolutorie, ormai definitive, dei gradi successivi, che ne avevano sconfessato radicalmente l'impianto logico e le conclusioni.
b) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo che sarebbe stata omessa la necessaria preliminare verifica della credibilità intrinseca dei chiamanti, la maggior parte dei quali hanno reso dichiarazioni "de relato", per di più non confortati da riscontri esterni.
c) Violazione dell'art.292, comma 2 lett. c) e comma 2-ter c.p.p., non essendo stati valutati alcuni elementi a favore dell'indagato, come l'assoluzione del medesimo, con sentenza definitiva, dal reato di associazione sovversiva, e l'accertato uso, per la realizzazione della strage del 12.12.1969 non di "LI", bensì di "gelatina dinamite".
d) Violazione dell'art.274, lett. a) e b) c.p.p., non essendo stato fatto alcun riferimento ai criteri di concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento delle acquisizioni probatorie, ed essendo stato qualificato erroneamente come fuga il trasferimento all'estero dell'indagato, avvenuto prima dell'avvio del procedimento penale a suo carico.
Per il AG:
a) Violazione delle norme concernenti la competenza territoriale del GIP di Milano. Essendo stato - a seguito dell'ordinanza emessa il 13.10.1972 da questa Corte Suprema al sensi degli artt.55 e 58 c.p.p. abr. - il procedimento penale a carico di LP ed altri per i medesimi fatti, rimesso alla Corte di Assise di TA, ed essendo stato il principio - secondo cui il giudice della sede designata deve curare tutto l'ulteriore iter processuale anche nei confronti di altri imputati - ribadito da altre sentenze di questo Supremo Collegio, non potrebbe che derivarne la incompetenza per territorio del GIP di Milano.
b) Carenza di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, fondati quasi esclusivamente sulle inattendibili dichiarazioni di IL CA, aventi essenzialmente natura di affermazioni "de relato".
c) Violazione dell'art.292 c.p.p., per essere carente ed illogica la motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, limitate al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di fuga. Successivamente, in data 18.10.1997 i difensori dello ZI hanno presentato tre nuovi motivi ed esattamente :
1) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art.273 co.1 c.p.p. sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca da parte dei chiamanti SI AR e IL CA;
2) Inutilizzabilità delle dichiarazioni dei predetti in quanto le stesse erano state raccolte previa ammonizione a dire la verità ove non si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere, nonostante i predetti fossero stati interrogati nella qualità di imputati in procedimento connesso. Tale ammonizione costituirebbe una violazione del combinato disposto degli artt:363 e 210 c.p.p. e tale violazione si riverbererebbe sulla utilizzabilità delle loro dichiarazioni 3) Violazione delle norme concernenti la competenza territoriale (v. motivo sub a), relativo al AG).
Inoltre, in data 16.1.1998, i difensori dello ZI hanno presentato altri motivi nuovi, lamentando:
1) Violazione degli artt. 191, 266, 268, 271 e 292 c.p.p. per essere state ampiamente utilizzate dal GIP, a giustificazione della emissione della misura cautelare, alcune intercettazioni ambientali disposte dalla Procura di Venezia, senza essere in possesso degli atti autorizzativi di tali intercettazioni, inviati al GIP solo dopo la emissione dell'ordinanza custodiale;
2) Violazione dell'art.407 co.3 c.p.p. per scadenza del termine delle indagini preliminari e conseguente inutilizzabilità degli atti assunti dopo tale scadenza, dovendosi retrodatare all'aprile del 1994, epoca in cui erano pervenute alla Procura della Repubblica di Milano le prime dichiarazioni accusatorie a carico dello ZI, la iscrizione del medesimo nel registro degli indagati, avvenuta invece tardivamente il 5.7.1995
In data 4.10.1997 anche i difensori del ~ hanno depositato "motivi aggiunti".
Con il primo si ribadisce la eccezione di incompetenza di cui alla lett. a) in applicazione della regola, affermata nelle precedenti ordinanze di rimessione emesse da questa Corte di Cassazione, che radica la competenza in capo al giudice originariamente designato (Tribunale di TA) indipendentemente dalla diversità degli imputati a cui l'episodio criminoso venga attribuito. Il GIP di Milano avrebbe agito contra legem superando de plano la pronuncia di questa Corte che aveva attribuito la cognizione per l'intero episodio storico al giudice di TA. Il Procuratore della Repubblica di Milano avrebbe dovuto proporre preventivamente istanza, a norma dell'art.49 co. 1, c.p.p. per la revoca del suddetto provvedimento di rimessione.
Con il secondo si è eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato connesso CA IL e AR SI, oltre che per le ragioni già esposte dai difensori dello ZI, anche per il difetto di giurisdizione del G.I. avanti al quale il SI e il IL avevano reso le loro dichiarazioni, poi recepite dal P.M. mediante una semplice conferma delle stesse.
Inoltre, in data 20.10.1997, i difensori del AG hanno depositato un ulteriore motivo aggiunto, con cui si è eccepito la nullità dell'ordinanza impugnata per non essere stati inviati al GIP, da parte del P.M., i decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali e telefoniche, sulle quali si è ampiamente fondata la suddetta ordinanza. Al suddetto motivo seguiva, in data 13.1.1998, una nota di chiarimento.
Infine, in data 16.1.1998, i medesimi difensori del AG hanno presentato un ulteriore motivo aggiunto, con il quale eccepiscono la inutilizzabilità degli atti di indagine posti a fondamento dell'impugnata ordinanza in dipendenza della violazione delle norme concernenti il termine di chiusura delle indagini preliminari. Si assume che la notizia delle prime accuse dei collaboranti a carico del AG, e precisamente quelle del IL, sarebbe pervenuta il 16.4.1994 e che le stesse sarebbero state ribadite e precisate il 30.3.1995, mentre la iscrizione del predetto AG nel registro degli indagati sarebbe avvenuta, in violazione dell'art.335 c.p.p., soltanto il 5.7.1995. Ne consegue che gli atti compiuti ad iniziare dalla scadenza di un anno dal 16.4.1994 (data in cui sarebbe dovuta avvenire la iscrizione nel registro degli indagati) sarebbero inutilizzabili.
IN DIRITTO
La natura delle impugnazioni proposte, il numero e la complessità delle censure che sono state prospettate dai ricorrenti rendono opportuna una netta distinzione tra: 1) motivi attinenti a violazioni di legge;
2) motivi strettamente attinenti al merito sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
3) rilievi proposti con i motivi nuovi che sollevano questioni comunque rilevabili d'ufficio; 4) motivi nuovi riguardanti questioni non rilevabili d'ufficio.
A ciascuna delle dette categorie di motivi è dedicato, nell'ordine, un paragrafo a parte.
1. Va innanzitutto affrontata e decisa la questione - introdotta dal difensori del AG con il ricorso iniziale e ripresa dai difensori dello ZI con i "motivi nuovi" depositati il 18.10.1997 - relativa alla dedotta incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Milano ad emettere l'ordinanza di custodia cautelare impugnata. A prescindere dalla proponibilità della suddetta eccezione, sia in sede di riesame che di legittimità, nell'ambito dei procedimenti incidentali "de libertate" - nel corso dei quali è stata più volte ritenuta da questa Corte priva di rilievo ogni questione riguardante la competenza territoriale del giudice che abbia imposto misure cautelari (v., fra le tante, Cass., Sez. I, 27.10.1994 ri.3751, Muzio;
Sez.II, 14.2.1994 n. 89, Di RI;
Sez. V, 4.8.1993 n. 1980, Greco) - va subito osservato che la eccezione si fonda essenzialmente sulla considerazione che questa Corte di Cassazione, con ordinanza del 13.10.1972, aveva rimesso al giudizio della Corte di Assise di TA, ai sensi degli artt.55 e 58 dell'allora vigente codice di rito, il procedimento penale a carico di LP ed altri, pendente avanti la Corte di Assise di Milano per i fatti di cui agli attentati terroristici del 12.12.1969. Alla suddetta ordinanza avevano fatto seguito il 18.4.1974, l'11.12.1974 e il 3.4.1975 altri provvedimenti, con i quali si dichiarava, a seconda dei casi, la competenza della Corte di assise o del Giudice Istruttore del Tribunale di TA in ordine a procedimenti, riguardanti i medesimi fatti, a carico di altri soggetti.
Secondo i ricorrenti, poiché il fatto delittuoso, storicamente individuato, che ha dato luogo alla rimessione è il medesimo che viene oggi loro contestato, il principio allora statuito - in base al quale il giudice della sede designata (quello di TA) doveva curare tutto l'ulteriore iter del processo e soltanto esso giudice doveva ritenersi competente alla eventuale instaurazione di un nuovo procedimento contro altre persone per gli stessi fatti - comporterebbe necessariamente la competenza del giudice di TA anche per gli odierni ricorrenti.
In altri termini si sostiene la tesi che, dal 13.10.1972 in poi, qualsiasi altro procedimento contro qualsiasi persona, che abbia ad oggetto i fatti di strage verificatisi a Milano e a Roma il 12.12.1969, rientrerebbe "una volta per tutte", irreversibilmente e irrevocabilmente, in virtù dell'ordinanza di rimessione allora emessa da questa Corte, nella competenza dei giudici di TA. Ciò, a prescindere dalla eventuale sussistenza di rapporti giuridicamente rilevanti, come la connessione, tra procedimenti che avessero ad oggetto quei fatti di reato,
In verità, a prescindere dalla intrinseca "arditezza" della tesi, lo stesso contenuto letterale dei provvedimenti a suo tempo emessi da questa Corte la smentisce laddove, ad esempio, nella sentenza 11.12.1974, Biondo, si legge che "La sentenza che . . . . . . . . . ha statuito che un solo processo deve essere celebrato per lo stesso delitto di strage consumato a Milano il 12 dicembre 1969 e per i reati concorrenti e connessi dichiarando, al tempo stesso, la competenza della Corte di assise di TA a conoscere unitariamente di tutti i reati oggetto dei due procedimenti, ha autorità di cosa giudicata sulla competenza . . . . . " null'altro significa che quelle pronunce avevano autorità di giudicato nell'ambito di quel processo riguardante i fatti di piazza Fontana, e che doveva essere celebrato a TA. Si vuole, cioè, sottolineare che sia ragioni di connessione che ragioni di opportunità, legate anche alla necessità di evitare contrasti di giudicato, mentre era ancora pendente il processo a TA per i medesimi fatti, imponevano che la deroga alle regole ordinarie sulla competenza territoriale dovesse continuare ad operare in nome della "unitarietà" del processo. Oggi tali ragioni non sussistono più per almeno due buone ragioni. La prima è che quel processo è ormai definitivamente concluso e la sentenza che lo ha chiuso è ormai definitiva e appartiene quasi alla storia giudiziaria di questo paese. L'autorità del giudicato, sia della ordinanza di rimessione del processo dal giudice di Milano a quello di TA che delle sentenze risolutive dei successivi conflitti di competenza, non può più operare al di fuori di quell'iter procedimentale. Non per nulla tutte le pronunce che sanciscono la attribuzione della competenza per i fatti di reato in esame ai giudici di TA sono precedenti alla sentenza di primo grado, che è del 23.2.1979, mentre la sentenza di questa Corte, che ha chiuso definitivamente quel processo, è del 27.1.1987. Affermare che, pur dopo quest'ultima data, in virtù di un'ordinanza di rimessione risalente al 1972, il giudice competente in ordine ai medesimi fatti di strage, attribuiti a soggetti diversi da quelli giudicati nel suddetto procedimento, continui ad essere quello di TA è, a parere di questa Corte, quanto meno azzardato. La ultrattività del giudicato al di fuori del procedimento nell'ambito del quale esso doveva operare ed ha operato è da escludere. Altrimenti, diversamente opinando, ne rimarrebbe sconvolto il sistema stesso delle norme che regolano il giudicato. Tale affermazione trova conforto non soltanto nei principi generali che sovrintendono al processo penale, ma anche nel tenore dell'art.25 del vigente codice di procedura penale, secondo cui 1a decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolatile nel corso del processo". Il principio non era comunque estraneo al codice di rito del 1930, che all'art.54, quarto comma, stabiliva che la sentenza della corte di cassazione sulla competenza ha autorità di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze nel seguito del giudizio vengano a modificare la competenza per materia".
Del resto, questa stessa sezione si è già pronunciata nel medesimo senso con la sentenza n. 6459 del 5.12.1996, che nel decidere in ordine ad un conflitto di competenza sollevato relativamente a procedimento contro ignoti concernente i fatti di strage in questione, ha osservato che `nessuna rilevanza può assumere nella fattispecie in esame la determinazione della competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di TA effettuata da questa Corte di cassazione con le sopra indicate sentenze, atteso che la conclusione del relativo procedimento con decisione irrevocabile ne ha fatto cessare gli effetti. Infatti tal genere di determinazione di competenza non solo ha valore relativo essendo emessa "rebus sic stantibus", ma non è idonea a produrre alcun effetto al di là dello specifico processo nel corso del quale è stato emesso". Questo Collegio condivide pienamente tali principi, dai quali non vi è ragione alcuna di discostarsi.
La seconda ragione è che comunque, a partire dal 24.10.1989, è in vigore un nuovo codice di procedura penale, che ha regolato in maniera diversa - anche se non del tutto difforme, rispetto al codice abrogato - l'istituto della rimessione, sicché appare difficile sostenere la ultrattività della validità di un provvedimento di rimessione, pur passato in giudicato, adottato sotto il vigore di un codice di procedura ormai abrogato, oltre che al di là della data di chiusura del procedimento nell'ambito del quale quel provvedimento di rimessione era stato adottato.
Non sono condivisibili le osservazioni dei ricorrenti e, in particolare, quelle contenute nei "motivi aggiunti" depositati il 4.10.1997 dai difensori del AG, secondo cui il fondamento sostanziale del radicamento della competenza territoriale a TA consisterebbe nella necessità che lo iudex suspectus deve cedere la cognizione del processo ad altro giudice, quando si trovi ad operare in una situazione ambientale tale da non consentirgli di garantire una assoluta imparzialità e serenità di giudizio.
Ciò per la semplice ragione che, a prescindere da quanto più avanti prospettato, l'assunto in questione dà per assodato un presupposto che deve invece oggi essere dimostrato, e cioè che persistano, nonostante siano trascorsi quasi trent'anni dai fatti in questione, le medesime condizioni che ebbero a suo tempo a giustificare lo spostamento del processo dal giudice naturale precostituito per legge ad altro giudice. Senza dire che, comunque, una tale verifica si dovrebbe svolgere nell'ambito del procedimento a ciò destinato, e cioè quello della rimessione di cui agli art.45 e segg. c.p.p.- Nè vale osservare che, in ogni caso, si sarebbe dovuto fare ricorso al procedimento di revoca del provvedimento di rimessione di cui all'art.49 c.p.p., in quanto, per un verso, si è dimostrato che gli effetti di quel provvedimento sono cessati e, semmai, spetterebbe a chi vi abbia interesse presentare la domanda di cui all'art.45 c.p.p.; e, per altro verso, gli effetti della ordinanza custodiale rimarrebbero in ogni caso intatti, anche se, per assurdo, si dovesse ritenere un dovere del P.M. di chiedere la revoca di quel provvedimento di rimessione.
La eccezione di incompetenza territoriale va, pertanto, disattesa.
2. La problematica relativa ai limiti della proponibilità del ricorso diretto per cassazione avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale a norma del secondo comma dell'art.311 c.p.p. (cosiddetto "ricorso per saltum") è stata oggetto di numerosissime e, a volte, contrastanti pronunce da parte di questa Corte, tant'è che si sono resi necessari anche interventi delle sezioni unite.
Volendo semplificare al massimo, si può dire che si sono delineati diversi schieramenti:
Un primo schieramento ritiene che, quando il ricorso per cassazione è consentito solo "per violazione di legge", non possono essere dedotte come motivo a sostegno del medesimo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, specificamente previste come vizio di motivazione dall'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. (In tal senso, Cass., Sez. V, 7.6.1997 n. 1982, Pallesca;
Sez.II, 12.3.1996 n. 858, Sacco;
Sez. II, 20.6.1995 n. 3032, Guliano;
e, da ultimo, in materia di misure cautelari reali, Sez. I, 2.12.1997, n. 63 ) 60, Icicli). Un altro schieramento sostiene invece che sia la mancanza sia la manifesta illogicità della motivazione, di cui alla lett. e) del primo comma dell'art.606 c.p.p., vanno fatte rientrare nell'ambito della "violazione di legge" (v. Cass., Sez. IV, 2.12.1996 n. 2089, Leccese;
Sez.III, 18.9.1991 n. 1847, Piromalli ed altri). Un terzo schieramento, sulla scia di quanto affermato dalle Sez. Un. con sent. 24.4.1991 n. 5, ric. Bruno ed altri, ritiene che, in tema di ricorso diretto, sarebbe deducibile come "violazione di legge" solo la "mancanza" della motivazione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (Cass., Sez. I, 21.5.1996 n. 1879, Sciuto;
Sez. VI, 29.3.1996 n. 845, Destro;
Sez. I, 11.2.1995 n. 6039, Bisogno, per citare le più recenti).
Un quarto schieramento, pur facendo riferimento alla sola "mancanza" della motivazione, equipara alla medesima anche l'esistenza di una motivazione meramente apparente, caratterizzata da un tale livello di illogicità da non consentire di far comprendere neanche la ratio decidendi (ne sono esempi, Cass., Sez.II, 30.4.1997, n. 2556, Sorbo;
Sez. VI, 29.8.1996 n. 2563, Acampora;
Sez. I, 15.9.1995 n. 4371, Campanale ed altri).
Va infine ricordato il principio affermato da Sez. Un.
1.8.1994 n. 14, De Lorenzo, secondo cui il ricorso "per saltum" è ammissibile quando venga dedotta violazione, da parte del giudice, "dell'obbligo di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta e, quindi, di indicare la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza", escludendo la proponibilità con il mezzo suddetto "di ogni rilievo che travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione del provvedimento impugnato, sconfini nella verifica della fondatezza degli elementi acquisiti ed utilizzati dal giudice che ha adottato il provvedimento impugnato".
Questo Collegio ritiene che, pur nella varietà delle argomentazioni, più o meno convincenti, che sono state addotte a sostegno delle diverse tesi, non possano condividersi le posizioni cosiddette "estreme" che, da un canto, sostengono che non si possa far rientrare nel concetto di "violazione di legge" neanche la mancanza di motivazione e, dall'altro, che per "violazione di legge" debba intendersi anche la illogicità della motivazione.
La prima posizione non considera che, al di là del contenuto della lett. e) del primo comma dell'art.606 c.p.p., la violazione di legge, dipendente dalla mancanza di motivazione, va inquadrata essenzialmente nella norma di cui al terzo comma dell'art. 125 c.p.p., secondo cui le sentenze e le ordinanze devono essere motivale a pena di nullità, sicché appare comunque difficile sostenere che la assoluta carenza di motivazione non costituisca "violazione di legge".
La seconda - che annovera fra le violazioni di legge, oltre alla mancanza di motivazione, anche la manifesta illogicità di motivazione di cui alla lett. e), comma primo, dell'art.606 - riconduce il concetto di "violazione di legge", indicato dal secondo comma dell'art.311 c.p.p., nell'alveo dell'art.606 stesso codice e finisce per considerare qualsiasi vizio rilevabile in sede di legittimità come una vera e propria "violazione di legge". Il che non appare accettabile, dal momento che, in tal modo, si raggiunge l'effetto di togliere qualsiasi valore e pregnanza proprio all'inciso "per violazione di legge", contenuto nel secondo comma dell'art.311 - nel senso che, accettando la tesi che si contrasta, non emergerebbe alcun motivo per cui sarebbe stato introdotto in maniera esplicita e potrebbe anche apparire del tutto superfluo - laddove esso, e non potrebbe essere diversamente, ha invece un valore ed un significato ben precisi in relazione alla ratio della norma. Come ben si evince dalla suddetta disposizione, che costituisce una eccezione rispetto al normale sistema dell'ordine progressivo delle impugnazioni, essa è stata introdotta per dar modo ai soggetti legittimati (pubblico ministero, indagato e difensore) di far valere immediatamente, avanti al giudice della legittimità, una violazione di legge che comporti la nullità del provvedimento impugnato. E allora il concetto di "violazione di legge" deve essere inteso in senso stretto come inosservanza di una precisa norma precettiva che comporti una nullità in senso specifico, e in esso non può quindi farsi rientrare il vizio di illogicità della motivazione, perché altrimenti si finirebbe per consentire il ricorso per cassazione "per saltum" senza alcuna limitazione, e non soltanto, come invece ha espressamente voluto il legislatore, per violazione di legge. Per chiarire ulteriormente il concetto, può osservarsi che non esiste una norma che prescriva esplicitamente che la motivazione dei provvedimenti debba essere logica (non bisogna cadere nell'equivoco di fare riferimento all'art.606, lett. e) c.p.p., in quanto tale norma individua la manifesta illogicità della motivazione come motivo per proporre ricorso e non può essere considerata una vera e propria norma precettiva), mentre esiste una disposizione (il terzo comma dell'art.125 c.p.p.), che impone espressamente al giudice la motivazione delle sentenze e delle ordinanze.
La, per altro doverosa, verifica della logicità e della congruenza della motivazione è frutto di un giudizio che attiene alla funzione di controllo che spetta al giudice di legittimità, il quale, come è noto, per svolgere tale specifica funzione, ricorre ai canoni della logica e alle norme di comune esperienza, e non certo all'esame delle norme giuridiche contenute nei codici.
In altre parole, in sede di ricorso per saltum, la Corte di Cassazione è chiamata al controllo e alla eliminazione dei classici ed eventuali errores in procedendo e non degli eventuali errores in iudicando.
La illogicità della motivazione non può quindi in alcun modo farsi rientrare nel concetto di "violazione di legge", che individua, nel sistema scelto dal legislatore, una ben precisa categoria di vizi, non confondibile con quella dei vizi della motivazione. E che l'ambito applicativo della disposizione di cui al secondo comma dell'art.311 c.p.p. sia limitato ai soli vizi di "violazione di legge", diversi dal difetto di motivazione, si desume, sia pure indirettamente, anche dalla disposizione di cui all'art. 569, terzo comma, c.p.p., la quale, volendo escludere la possibilità di dedurre con ricorso immediato per cassazione il vizio della motivazione, indica a tal fine solo le lettere d) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen., così implicitamente confermando che nessun vizio motivazionale
(ad esclusione del caso della totale mancanza di motivazione) può essere dedotto come motivo di ricorso diretto per cassazione. Si può quindi condividere l'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, quando venga proposto ricorso immediato per cassazione contro l'ordinanza del GIP impositiva di una misura custodiale, le doglianze proponibili sono soltanto quelle relative alla violazione di legge, e non quelle relative al vizio di motivazione che non si concreti in assoluta mancanza di motivazione, comportante violazione dell'art. 125 c.p.p.- Nella specie, la stragrande maggioranza delle censure mosse dai difensori dei ricorrenti, sotto l'apparenza della denuncia di violazioni di legge, ripropongono una rivalutazione in punto di fatto delle argomentazioni poste dal GIP a base del proprio provvedimento e non denunciano, nella sostanza, alcun vizio di legittimità riconducibile alla violazione di legge nel senso sopra delineato. Tali sono indubbiamente tutte la doglianze proposte dallo ZI con il ricorso originario, la doglianza di cui al n. 1 dei motivi nuovi depositati dai difensori del medesimo il 18.10.1997, e le doglianze indicate alle lett. b) e c) del ricorso iniziale del AG. Sotto tale profilo, quindi, il ricorso per cassazione, proposto "per saltum" ai sensi del 2^ comma dell'art.311 c.p.p., non può che essere ritenuto non ammissibile per quanto attiene alle doglianze sopra specificate.
3.1 In ordine alla questione riguardante la inesistenza, tra gli atti a disposizione del GIP, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali disposte dalla Procura di Venezia e la conseguente inutilizzabilità delle risultanze di tali intercettazioni, va rilevato che la stessa, anche se proposta con i motivi nuovi e non avente attinenza alcuna con i motivi prospettati con i ricorsi originari, può essere presa in considerazione perché concernente violazione di legge rilevabile anche d'ufficio (art.271, comma 3 c.p.p.). Appare preliminare il rilievo che una sanzione di inutilizzabilità non può essere estesa oltre i casi in cui essa sia espressamente prevista da una precisa disposizione di legge.
Ora, la sanzione di inutilizzabilità di cui al primo comma dell'art.271 c.p.p. scatta, fra l'altro e per quel che qui interessa,
nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni previste dall'art.267, vale a dire, nel caso in cui le operazioni di intercettazione non siano state debitamente autorizzate o i decreti autorizzativi non siano, per una delle ragioni indicate nel medesimo art.267, conformi a legge.
Non esiste una norma che preveda esplicitamente che i decreti autorizzativi delle intercettazioni debbano essere allegati alla richiesta di misura cautelare, ne' una disposizione che precisi entro quale termine detti decreti debbano essere eventualmente trasmessi al GIP. L'obbligo che il pubblico ministero ha di allegare alla propria richiesta i decreti autorizzativi delle intercettazioni deriva non da una norma espressa, ma implicitamente dalla imprescindibile necessità che il giudice sia messo in grado di esercitare il potere- dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni, al fine di valutarne l'utilizzabilità dei risultati, e quindi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
Il GIP potrà liberamente valutare, in tempi ragionevoli ma non perentoriamente predeterminati, la accoglibilità della richiesta di emissione di provvedimento restrittivo inviatagli dal P.M., sulla base dei documenti trasmessigli e regolarsi di conseguenza anche in ordine alla esistenza o meno, fra gli atti inviatigli, dei decreti autorizzativi di intercettazioni eventualmente eseguite. Nulla vieta al GIP di disporne preventivamente la acquisizione prima di emettere il provvedimento custodiale. Ma, qualora ciò non accada, il problema si riduce alla necessità di verificare se i suddetti decreti siano stati effettivamente emessi e se gli stessi abbiano i requisiti di legittimità imposti dall'art.267 c.p.p., verifica che potrà essere fatta anche a posteriori o dal tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato in cassazione, da quest'ultimo giudice. Nella specie è certo che i decreti sono stati regolarmente emessi, tant'è che sono stati, sia pure in un secondo tempo, richiesti dal GIP e allegati agli atti, ed i ricorrenti non hanno dedotto alcuna violazione del citato art.267.
Non c'è dubbio che, qualora fosse stata presentata istanza di riesame, il P.M. avrebbe dovuto trasmetterli, insieme agli atti su cui si fondava la sua richiesta, al tribunale, il quale avrebbe così potuto prenderne visione e valutarne la regolarità. Dalla eventuale mancata trasmissione di tali decreti derivano invece delle conseguenze giuridiche diverse quando, a seguito di istanza di riesame, il P.M. non abbia provveduto a trasmetterli neanche al tribunale. In tal caso, il tribunale ha il potere-dovere di disporne l'acquisizione (purché ciò possa avvenire entro il termine di cui al comma 5 dell'art.309), e, nel caso in cui ciò non si sarà verificato, si avrà come conseguenza la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
La diversità di soluzione si spiega chiaramente con l'inesistenza, come detto, di una norma che imponga esplicitamente al P.M. di trasmettere al GIP, contestualmente alla richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare, anche i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche eventualmente effettuate;
mentre i commi 5 e 9 dell'art.309 impongono al P.M. e al tribunale del riesame dei termini perentori rispettivamente per la trasmissione degli atti e la adozione della decisione e, in base al combinato disposto delle norme di cui al comma 10 dell'art.309 e all'art.271 c.p.p., il tribunale, in caso di mancato invio allo stesso di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al GIP (e quindi anche nel caso in cui i decreti autorizzativi siano stati trasmessi al GIP e non al tribunale), deve pronunciare la declaratoria d'inefficacia della misura, senza alcuna possibilità di procedere all'esame del merito;
e, in caso di mancato invio sia al GIP che al tribunale dei decreti autorizzativi, deve dichiarare la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 21 del 05-03-1997, Glicora ed altri). Ciò non potrà ovviamente avvenire quando, come nel caso di specie, i decreti autorizzativi siano stati, sia pure successivamente, allegati agli atti a cura del GIP, e nel caso in cui il P.M. trasmetta poi detti decreti al tribunale del riesame. I ricorrenti hanno sostenuto che il non avere il GIP preventivamente verificata la esistenza dei decreti autorizzativi, comporta la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. A supporto di tale tesi hanno riportato gli arresti giurisprudenziali di cui alle sentenze delle Sez. Un. n. 3 del 31.5.1996, Monteleone, e quella, sopra citata, n.21 del 5.3.1997.
Va precisato, però, al di là della portata degli stralci riprodotti nei motivi di ricorso, che le predette due sentenze riguardavano casi diversi da quello oggi all'esame di questa Corte. Si trattava cioè di due casi nel quali il P.M. non aveva trasmesso ne' al GIP ne', successivamente, al tribunale del riesame i decreti autorizzativi, sicché la Corte a sezioni unite aveva affermato la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
In sostanza, cioè, le fattispecie esaminate dalle due citate sentenze, riguardavano essenzialmente i rapporti tra i provvedimenti del tribunale del riesame e il contenuto degli atti ad esso trasmessi dal P.M,, nonché la natura delle conseguenze giuridiche derivanti dalla mancanza, fra tali atti, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche effettuate. Nessuna influenza sul caso in oggetto possono quindi esercitare le pronunce sopra citate. Anche la suddetta eccezione va pertanto respinta.
3.2 Va ora esaminata la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti SI e IL in quanto asseritamente raccolte in violazione delle norme di cui agli artt.210 e 363 c.p.p., per essere stati ammoniti a dire la verità qualora non si fossero avvalsi, quali imputati in procedimento connesso, della facoltà di non rispondere. Si tratta di eccezione esaminabile, anche se proposta con i motivi nuovi, in quanto attinente a violazione di legge rilevabile anche d'ufficio (comma 2 dell'art. 191 C.P.P.). L'ammonizione di cui sopra integra, indubbiamente, una irregolarità, in quanto, come è noto, nessun obbligo di dire la verità, a differenza di quanto avviene per i testimoni, incombe su colui che riveste la qualità di imputato in procedimento connesso. Ma da una mera irregolarità come quella sopra descritta non può farsi discendere, come pretendono i ricorrenti, come conseguenza, la sanzione della inutilizzabilità delle relative dichiarazioni. Invero non esiste alcuna norma che preveda un espresso divieto di ammonire gli imputati a dire la verità ne', ovviamente, la violazione di tale ammonizione può comportare conseguenze di alcun genere a carico dell'imputato che eventualmente faccia dichiarazioni non veritiere.
La sanzione di inutilizzabilità, prevista in via generale dal primo comma dell'art. 191 c.p.p., riguarda non qualsiasi irregolarità
nell'espletamento dei mezzi di ricerca delle prove o nella assunzione delle prove, ma esclusivamente la acquisizione delle prove in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè le prove che contrastino con uno specifico divieto di acquisizione. L'inutilizzabilità non può derivare dalla violazione di qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova, ma semmai questa può dare luogo ad un'irregolarità la quale, in relazione alla sua natura e gravità, può portare alla nullità assoluta o relativa, ad essa ricollegabile secondo il principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen., conseguenza che non può certo derivare dalla irregolarità sopra specificata, con riferimento alle modalità di esame degli imputati in procedimento connesso di cui all'art.210 c.p.p. cui, palesemente, non è collegata alcuna sanzione sul piano processuale, recepite previa lettura e conferma, non può comunicarsi a quelli regolarmente posti in essere.
4. Va infine esaminata la censura relativa alla pretesa inutilizzabilità degli atti di indagine posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, in dipendenza della asserita violazione delle norme concernenti la scadenza del termine delle indagini preliminari.
Si sostiene, da parte dei ricorrenti, che la iscrizione dei medesimi nel registro degli indagati, avvenuta il 5.7.1995, sarebbe stata artificiosamente effettuata in ritardo rispetto alla data in cui si sarebbe proceduto alle prime acquisizionì di indizi a carico dei prevenuti (16.4.1994) e che, quindi, tutte le acquisizioni probatorie successive alla scadenza di un anno rispetto alla data di cui sopra sarebbero inutilizzabili.
Va in proposito rilevato che - a prescindere dalla considerazione che gli stessi ricorrenti hanno ammesso che le accuse del collaborante IL sono state inizialmente raccolte dal G.I. Salvini nel corso dell'istruttoria condotta in procedimenti relativi a fatti diversi dalla strage di piazza Fontana, che solo in un secondo momento furono recepite nell'attuale procedimento, che tali accuse sono diventate "inequivocabili" il 30.3.1995 e che la scadenza del termine delle indagini preliminari, considerate le proroghe che sono state concesse, sarebbe in ogni caso, ai sensi del comma 2 dell'art.407 c.p.p., di due anni - la doglianza di cui sopra, a differenza delle altre in precedenza esaminate, non contiene eccezioni concernenti nullità o violazioni di legge rilevabili d'ufficio, ed è stata proposta, sia dai difensori dello ZI che da quelli del AG con i motivi "nuovi".
Infatti, anche se il terzo comma dell'art.407 c.p.p. stabilisce che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, fissato dalla legge, non possono essere utilizzati, tuttavia, tale sanzione non è prevista come rilevabile d'ufficio. (In tal senso, vedasi Cass., Sez. I, 13.4.1992 n. 1176, Ballerini, secondo cui "l'inutilizzabilità di cui all'art. 407 comma 3 c.p.p. non è equiparabile all'inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p., poiché l'una è riferita agli atti d'indagine, mentre l'altra è riferita alle prove. Ne discende che nei confronti degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari non opera il principio della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, bensì il diverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe anche trovarsi ad avere un interesse opposto alla inutilizzabilità.")
Ora, poiché la suddetta censura investe un punto della decisione impugnata totalmente diverso ed estraneo rispetto a quelli specificamente attinti con gli originari ricorsi, non può in alcun modo essere presa in esame, anche se si tratta di questione dedotta in materia di misure cautelari (vedasi, in proposito, Cass., Sez. Un. 25.2.1998 n.2, Bono e altri).
Dai principi affermati nella suddetta sentenza questo collegio non intende discostarsi, ritenendoli pienamente condivisibili. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1998