Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1998, n. 2383
CASS
Sentenza 28 aprile 1998

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La rimessione del giudizio,da parte della Corte di cassazione,a giudice diverso da quello territorialmente competente,ai sensi dell'art.55 del codice di procedura penale previgente,non può conservare effetto,dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata all'esito del procedimento nell'ambito del quale la suddetta rimessione era stata disposta,relativamente ad altri procedimenti instaurati per il medesimo fatto,successivamente all'entrata in vigore dell'attuale codice di rito,a carico di altri soggetti. (Nella specie,in applicazione di tale principio,è stato escluso che,con riguardo alla strage avvenuta in Milano,nella sede della Banca nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana,il 12 dicembre 1969,permanesse la competenza dell'autorità giudiziaria di Catanzaro, a suo tempo designata dalla Corte di cassazione per il processo poi definitivamente conclusosi con sentenza della stessa Corte del 27 gennaio 1987).

Quando il ricorso per cassazione sia consentito soltanto per "violazione di legge"(come nella previsione del ricorso "per saltum" avverso ordinanza applicativa di misura cautelare,di cui all'art.311,comma 2,c.p.p.),detta violazione va intesa in senso stretto,e cioè come inosservanza,comportante nullità,di uno specifico precetto normativo;ragion per cui,mentre in essa può farsi rientrare il caso dell'assoluta mancanza di motivazione (previsto come causa di nullità dall'art.125,comma 3,c.p.p),ne rimane invece escluso quello dell'illogicità della motivazione stessa,trattandosi,in quest'ultima ipotesi,di vizio deducibile unicamente ai sensi dell'art.606,comma 1,lett.e),c.p.p.

Non dà luogo a inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati o persone sottoposte a indagini per reati connessi o interprobatoriamente collegati,cui si riferiscono gli artt.210 e 363 c.p.p.,il fatto che costoro siano stati previamente invitati a dire la verità,qualora non avessero inteso avvalersi della facoltà di non rispondere,costituendo un tale invito una semplice irregolarità,priva di sanzione processuale.

L'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista dall'art.407,comma 3,c.p.p. per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei prescritti termini,non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge,di cui all'art.191 c.p.p.,non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte.

Non costituisce causa di inutilizzabilità,ai fini cautelari,dei risultati di intercettazioni telefoniche,la mancata trasmissione,da parte del pubblico ministero al giudice,con la richiesta di applicazione della misura cautelare,anche dei decreti di autorizzazione previsti dall'art.267 c.p.p.,quando tali decreti, a suo tempo regolarmente emessi,siano poi stati acquisiti dallo stesso giudice (nella specie dopo l'emissione dell'ordinanza custodiale).

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  • 1Il controllo di tempestività dell’iscrizione della notizia di reato tra valori, norme e primi interventi della giurisprudenza.
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 aprile 2025

    Sommario: 1. La funzione di garanzia effettiva dei termini di durata delle indagini preliminari. – 2. Le scelte “timide” del codice del 1988 e l'atteggiamento della giurisprudenza. – 3. I tentativi di introdurre forme di controllo. In particolare: il “progetto Riccio”. – 4. Le novità contenute nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 115 (“Riforma Cartabia”). La notizia di reato e i contorni dell'obbligo di iscrizione. – 5. La retrodatazione ad iniziativa del pubblico ministero. La retrodatazione ad iniziativa del pubblico ministero. – 6. L'ordine d'iscrizione. – 7. Il controllo su iniziativa dell'indagato. La funzione di garanzia effettiva dei termini di durata delle indagini preliminari. Non si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1998, n. 2383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2383
Data del deposito : 28 aprile 1998

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