Sentenza 22 dicembre 2009
Massime • 1
L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato fissato dalla legge per la chiusura delle indagini preliminari non è assimilabile alla inutilizzabilità delle prove vietate, ex art. 191 cod. proc. pen., e non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte; ciò significa che essa è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, in quanto tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 cod. proc. pen., con la conseguenza che, quando la parte assiste all'atto che si assume viziato, la relativa nullità deve essere dedotta prima che il predetto atto sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2009, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 22/12/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1636
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 39768/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BE AU, N. IL 15/11/1959;
avverso l'ordinanza n. 634/2009 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA, del 01/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Dubolino Pietro;
sentite le conclusioni del PG Dott. Di Popolo il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ginocchi S. in sost. dell'avv. Cappelli il quale ha insistito per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Perugia, in funzione di giudice del riesame, confermò la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Terni nei confronti di BE UR, ritenuto gravemente indiziato di furto aggravato in concorso con altri soggetti, sulla base, essenzialmente, di intercettazioni e tabulati di comunicazioni telefoniche nonché di un'impronta palmare rinvenuta sul luogo del fatto e del risultato di un incidente probatorio all'esito del quale era stata riscontrata una "compatibilità pressoché assoluta" tra le caratteristiche del DNA dell'indagato e quello di materiale biologico repertato su una mascherina anch'essa rinvenuta dagl'inquirenti sul luogo del fatto;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a proprio firma, il Belli, denunciando inosservanza dell'art.273 c.p.p., comma 1, derivante dalla non riconosciuta imitilizzabilità dei risultati dell'incidente probatorio, nonché manifesta illogicità di motivazione, sull'assunto, in sintesi, che:
1) indebitamente il tribunale, a fronte della eccepita inesistenza, in atti, della richiesta di proroga del termine di scadenza della indagini preliminari, in assenza della quale non si sarebbe potuto dar luogo all'espletato incidente probatorio, avrebbe disposto, "inaudita altera parte" l'acquisizione di detta richiesta, alla quale aveva poi fatto riferimento nell'ordinanza impugnata senza che la difesa avesse preventivamente avuto modo di esaminarla e di interloquire al riguardo;
2) in ogni caso, anche a voler prescindere dalla suddetta ragione di doglianza, i risultati dell'incidente probatorio sarebbero stati da considerare comunque inutilizzabili, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, a causa della mancata notifica alla persona sottoposta a indagini della summenzionata richiesta di proroga. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:
a) con riguardo alla prima ragione di doglianza, se è vero che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'atto di gravame (e del tutto condiviso dal collegio), il tribunale del riesame non può fondare la propria decisione su atti dei quali abbia disposto l'acquisizione senza che poi gli stessi abbiano potuto essere esaminati dalle parti (in tal senso: Cass. 1, 22 ottobre - 24 novembre 2003 n. 45246, Carucci, RV 226818; Cass. 6, 19 febbraio - 23 marzo 2003 n. 19045, Georgiev, RV 225736; Cass. 4, 17 giugno - 22 settembre 2003 n. 34925, Cadri, RV 226384), è altrettanto vero che, secondo il principio più volte affermato da questa Corte (Cass. 1, 28 aprile - 5 giugno 1998 n. 2383, Maggi ed altro, RV 210673; Cass. 6, 24 febbraio - 22 aprile 2009 n. 1698, Abis, RV 243257),
l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato fissato dalla legge per la chiusura della indagini preliminari non è assimilabile a quelle di cui all'art. 191 c.p.p. e non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte;
il che significa che essa è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, quindi, come tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 c.p.p. tra cui, in particolare, quella costituita dalla formulazione della relativa eccezione, quando la parte assiste all'atto che si assume viziato, prima che quest'ultimo sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo;
ragion per cui, dovendosi ritenere (in difetto di qualsivoglia risultanza in contrario desumibile dall'atto di ricorso) che all'udienza fissata per l'espletamento dell'incidente probatorio avesse assistito il difensore della persona sottoposta a indagini, in quella sede, a pena di decadenza, e non, quindi, nella successiva sede del riesame, avrebbe dovuto essere eccepita la eventuale mancanza della tempestiva richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari;
b) analogo ragionamento vale, a maggior ragione, con riguardo al secondo motivo di doglianza giacché, ammesso e non concesso che fosse mancata, prima dell'espletamento dell'incidente probatorio, la prescritta notifica della richiesta di proroga del termine in questione, ciò avrebbe potuto costituire solo altra causa di nullità a regime intermedio, da eccepirsi, quindi, anch'essa, entro i termini stabiliti dal citato art. 182 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010