Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2009, n. 1586
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Sentenza 22 dicembre 2009

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L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato fissato dalla legge per la chiusura delle indagini preliminari non è assimilabile alla inutilizzabilità delle prove vietate, ex art. 191 cod. proc. pen., e non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte; ciò significa che essa è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, in quanto tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 cod. proc. pen., con la conseguenza che, quando la parte assiste all'atto che si assume viziato, la relativa nullità deve essere dedotta prima che il predetto atto sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2009, n. 1586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1586
    Data del deposito : 22 dicembre 2009

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