Sentenza 31 ottobre 1997
Massime • 1
Ai fini della sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 407 comma terzo cod. proc. pen., per "atto di indagine" compiuto dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, deve intendersi solo quello con efficacia probatoria. In tale categoria non rientrano quelli attinenti le richieste di misure cautelari, che non hanno alcuna efficacia probatoria in quanto mirano esclusivamente ad ottenere un provvedimento incidentale sulla sfera della libertà personale dell'indagato, anche per assicurarne la presenza in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/1997, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 31-10-1997
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
2. " Ugo CANDELA " N. 1496
3. " Eugenio AMARI " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco SERPICO " N. 21759/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RT ER GI, nato a [...] l'[...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 17-12-1996 confermativa della sentenza del GIP c/o la Pretura di Varese in data 16-5-1996, con la quale TO ER GI, all'esito di giudizio abbreviato e con le attenuanti generiche, era stato condannato per i reati di cui agli artt. 385 co.3^ c.p. e 113 Cds;
Visti gli atti la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F.SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. proc. Generale Dr. Bruno RANIERI che ha concluso per: Annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art.133 Cds perché estinto per prescrizione, con eliminazione della pena relativa;
rigetto nel resto;
O S S E R V A
Con sentenza del GIP c/o la Pretura di Varese in data 16-5-1996, RT ER GI, dichiarato colpevole dei reati: a) ex art.385 co.3^ c.p.; b) ex art.133 DPR 393/59, all'esito di giudizio abbreviato e concessegli le attenuanti generiche, veniva condannato per il reato sub a) alla pena di mesi due e gg.20 di recl. e per quello sub b) alla pena di gg.40 di arresto, sostituita con quella di L.1.000.000= di ammenda;
Su appello dell'imputato, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 17-12-1996, confermava il giudizio di 1^ grado. Avverso detta, sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RT, deducendo a motivi del gravame:
1)Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex art.606 lett.c) cpp., in relazione all'art.63 co.2^ cpp., stante la ritenuta valenza ai fini accusatori delle dichiarazioni di tal Lo LZ, il quale, a cagione delle sue "dichiarazioni spontanee" rese ai CC., era stato sottoposto ad indagine in merito, al reato di favoreggiamento personale, nonostante, l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni;
2) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex art.606 lett.c) cpp., in relazione all'art.62 cpp., non potendo tenersi conto delle dichiarazioni rese dall'imputato alla teste TI e da costei a sua volte riferite in giudizio, nonostante il divieto di cui all'art.62 cit;
3) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex art.606 co. 1^, lett.c) in relazione agli artt.553 co. 1^ e 3^ e 407 co. 3^ cpp., poiché il provvedimento cautelare cui si fa riferimento in rapporto al reato di evasione è un atto compiuto dal GIP dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, atteso che il decorso di tale termine comporta l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza ed il termine di durata massima delle indagini prel.ri decorre dalla data in cui il P.M. iscrive nell'apposito registro la notizia di reato (nella specie, precisa il ricorrente, trattasi, di provvedimento acquisito dal P.M. nel mese di maggio del 1995, ossia tre anni dopo l'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato e pertanto atto inutilizzabile);
4) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1^ lett. e) cpp. risultando la sentenza impugnata del tutto carente di motivazione o comunque esponente una motivazione illogica e contraddittoria quanto alla ritenuta tardività ed irrilevanza delle eccezioni difensive.
Il ricorso, relativamente ai motivi come innanzi dedotti, è infondato e va rigettato, occorrendo tuttavia preliminarmente rilevare che, ex art.157 co.1^ n.5 c.p., il reato di cui al capo b) (art.133 DPR 303/59), tenuto conto dalla data di sua commissione (13- -7-1992) risulta coperto dalla prescrizione fin dal 13-01-97, valutato anche il tempo di interruzione, di guisa che, ex art. 129 cpp., si impone la declaratoria di estinzione di tale reato per intervenuta prescrizione ed in tali sensi va annullata l'impugnata sentenza senza rinvio con la conseguente eliminazione della relativa pena di giorni 40 di arresto.
Ciò posto, rileva la Corte che il motivo sub 1), a prescindere dalle argomentazioni svolte in sentenza in merito all'utilizzabilità dalle dichiarazioni del Lo LZ, è, in ogni caso infondato, avuto riguardo al fatto che, nella specie, si verte in tema di giudizio abbreviato.
L'adozione di tale rito, infatti, comporta la definizione del processo allo stato degli atti e senza la celebrazione del dibattimento, sicché gli atti in base ai quali il giudizio deve essere definito, non sono quelli del fascicolo del dibattimento (che viene formato dopo la celebrazione dell'udienza preliminare e l'emissione del decreto che dispone il giudizio) ma quelli del fascicolo del P.M. Pertanto, nel procedimento cennato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite sancito dall'art. 526 cpp., e vige, per contro, il principio della decisione "allo stato degli atti" stabilito - ex art. 440 co.1^ cpp. che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del P.M., avendo la parte stessa l'onere di eccepire preliminarmente l'eventuale illegittima acquisizione, affrontandone, però, la relativa conseguenza, ossia che il giudice non ritenga il procedimento definibile allo stato degli atti e rigetti la richiesta di rito abbreviato. Ovviamente, se l'imputato, come nella specie, preferisce la adozione del rito speciale, non può dolersi successivamente dell'utilizzazione di atti che fanno parte del fascicolo del P.M. e che il giudice di merito ha valutato, prima ancora di giudicare in ordine alla responsabilità, per stabilire la definibilità del processo allo stato degli atti e l'ammissione al giudizio abbreviato (cfr. Cass. pen. Sez. unite, 5-11-91, n. 11060, Sini;
Cass. pen. Sez. I, 14-02-1994, n. 1835, Labozzetta ed altri;
Cass. pen. sez. I, 26-01-1994, n. 749, De Simone). Quanto al motivo sub 2) va rilevata l'inammissibilità di esso, non dedotto con i motivi di appello e pertanto non esaminabile ex art.606 co. 3^ c.p.p. Quanto al motivo sub 3), rileva la Corte che la censura non ha pregio, secondo l'orientamento al riguardo già espresso da questo Supremo Collegio.
È invero ai fini della sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 407 co.3^ cpp., per "atto di indagine" compiuto dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, deve intendersi solo quello con efficacia probatoria. In tale categoria non rientrano quelli attinenti le richieste di misure cautelari, non avendo queste alcuna efficacia probatoria in quanto miranti esclusivamente ad ottenere un provvedimento incidentale sulla sfera della libertà personale dell'indagato, anche per assicurarne la presenza in giudizio (cfr.Cass.pen.sez.I,27-7-93,n. 2749,Marrazzo ed altri;
idem,7-4- 92,n. 1016,Guarnieri,Cass.pen. sez. II,5-5-1993, n. 1918, Molfettini). Infine, quanto al motivo sub) 4, il testo della decisione impugnata offre sufficiente e coerente risposta motivazionale sia alla ritenuta tardività che all'irrilevanze delle asserite eccezioni difensive, non mancando di esplicitare le ragioni del proprio giudizio con analitico riferimento alle risultanze processuali su cui risulta fondata la confermata colpevolezza del ricorrente. Pertanto, relativamente ai motivi addotti in ricorso;
si impone il rigetto di esso, vertendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei cennati limiti attinenti l'estinzione del reato sub b) per prescrizione e l'eliminazione della relativa pena.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni quaranta di arresto.
RIGETTA nel resto.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1998