Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/1997, n. 1304
CASS
Sentenza 31 ottobre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 407 comma terzo cod. proc. pen., per "atto di indagine" compiuto dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, deve intendersi solo quello con efficacia probatoria. In tale categoria non rientrano quelli attinenti le richieste di misure cautelari, che non hanno alcuna efficacia probatoria in quanto mirano esclusivamente ad ottenere un provvedimento incidentale sulla sfera della libertà personale dell'indagato, anche per assicurarne la presenza in giudizio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/1997, n. 1304
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1304
    Data del deposito : 31 ottobre 1997

    Testo completo