Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
Il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre in modo autonomo per ciascun indagato, dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non da quella in cui la notizia di reato è iscritta con riferimento ad un atto di indagine senza la contestuale indicazione dell'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/1998, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 26/05/1998
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Pasquale PERRONE " N. 3288
3. " Andrea COLONNESE " REGISTRO GENERALE
4. " LO NAPPI " N. 11563/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IL LV, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 30.12.1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 28.11.1997, il G.I.P. presso il Tribunale di Lecce disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IL LV, indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
A seguito di istanza di riesame dell'indagato, che deduceva l'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine, ivi comprese le intercettazioni telefoniche, per scadenza del termine di cui all'art.405, secondo comma, c.p.p., in relazione al reato di cui all'art.73 D.P.R. n. 309/90, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, la proporzionalità ed adeguatezza della misura meno gravosa degli arresti domiciliari, il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza in data 30.12.1997, confermava il provvedimento impugnato.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il IL, il quale deduce nullità della decisione per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione alle intercettazioni telefoniche seguite successivamente al 13.7.1996, sul rilievo che il reato inizialmente perseguito era quello di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, soggetto al termine di cui all'art. 405 c.p.p. (sei mesi),
non ricorrendo ipotesi di reati di criminalità organizzata e che solo con la richiesta di proroga della intercettazione telefonica del 9.9.1996, il P.M. ritenne di qualificare il reato oggetto di indagine ex art. 73, anche sotto il profilo dell'art. 74, con conseguente nullità dei decreti autorizzativi successivi al 13.7.1996 e la inuilizzabilità di tutte le intercettazioni e le indagini esperite successivamente a tale data. Con motivi nuovi deduce nullità della decisione per inosservanza dell'art. 606, primo comma lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 267 e 271 c.p.p. assumendo che erroneamente sono state ritenute utilizzabile intercettazioni telefoniche compiute successivamente al periodo 29.11.1997- 14.12.1997, in ordine alle quali il Tribunale del riesame ha dato atto che non è stato depositato il decreto di proroga. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Tribunale del riesame dà atto che allorché il P.M. fece la prima richiesta di intercettazioni in data 13.1.1996, si procedeva ad indagini in relazione al reato di cui all'art.73 D. P.R. n. 309/90, reato per il quale vale il termine di sei mesi di cui all'art. 405, secondo comma, c.p.p.; e dà altresì atto che solo a partire dalla richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche del 9.9.1996, a detto reato venne aggiunto anche quello di cui all'art. 74 D.P.R. citato, per il quale vale il termine di un anno. Tuttavia il Tribunale evidenzia come il nome del IL compaia per la prima volta in modo significativo ai fini dell'indagine, in data 23.2.1997, in occasione di una telefonata all'utenza di tale RA MA, telefonata cui fecero seguito altre ritenute utili a configurare l'ipotesi criminosa associativa per la quale si procede nei suoi confronti. Sulla base di tali risultanze di fatto, il Tribunale ha ritenuto che solo dalla data del 23.2.1997 sorgeva l'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere il nome del IL nel registro delle notizie di reato e iniziava a decorrere il termine di durata delle indagini preliminari: termine che per il IL, indagato del reato associativo, andava determinato, ai sensi dell'art. 405, secondo comma, c.p.p. in un anno.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'assunto del Tribunale del riesame è corretto. Il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre infatti in modo autonomo per ciascun indagato, dalla data in cui il suo nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non da quella in cui la notizia di reato è iscritta con riferimento ad un atto di indagine senza la contestuale indicazione dell'indagato medesimo (cfr. Cass. Sez. VI, 27.5.1997, Ladisa). Il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, deve infatti procedere a nuove iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., in tutti i casi diversi dal mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dall'accertamento di circostanza aggravante, sia che si tratti di nuove emergenze a carico della stessa persona sia che si tratti dei medesimi fatti a carico di persone diverse dall'originario indagato (cfr. Cass. Sez. I, 7.4.1992, Rossi ed altro). In relazione ai motivi aggiunti, occorre rilevare che non risulta dal testo del provvedimento impugnato che il Tribunale del riesame abbia atto che il decreto di proroga relativo al periodo intercorrente tra il 29.11.1997 e 14.12.1997 non risulta depositato, di talché prive di fondamento risultano le censure collegate a tale pretesa affermazione. Detti motivi aggiunti sono comunque inammissibili perché introducono questioni non attinenti a quanto dedotto nell'impugnazione.
Ciò premesso il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 26 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998