Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
Nel corso delle indagini preliminari il P.M. - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione. (Ha precisato la Corte che per determinare il "dies a quo" ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l'unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dall'art. 335 comma secondo cod. proc. pen., secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto nè di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma).
Commentari • 2
- 1. La violazione dei termini per le indagini preliminari: l’ultimo orientamento giurisprudenzialeDaiana Piazza · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Quando gli atti di indagini diventano inutilizzabiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 407, c.3) Il fatto Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale erano state applicate a B.G. e Be.Ni. la misura cautelare degli arresti domiciliari e a P.G. e M.G. quella dell'obbligo di dimora in ordine – per i primi tre – a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, relativi a diverse procedure concorsuali, e violazioni finanziarie, nonché, per il primo e il terzo, per il reato di cui all'art. 648-ter c.p.. Il Tribunale aveva rilevato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2006, n. 32776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32776 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Presidente - del 06/07/2006
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 997
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 024293/2005
ha pronunciato la seguente: N. 026888/2005
SENTENZA
sui ricorsi riuniti proposti da:
MEINERO LUCIANO, N. IL 31/01/1952;
avverso ORDINANZA del 12/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di BELLUNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO G. il quale ha chiesto accertarsi se vi è stata proroga delle indagini preliminari;
rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore avv. PRADA Antonio il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Belluno, in funzione di giudice del riesame,
annullava il sequestro di 58.340 paia di occhiali, eseguito dalla
Guardia di Finanza in data 8/09/2004 presso la ditta RO GN di
ME Luciano, sequestro convalidato dal P.M. con provvedimento del
9/09/2004 in relazione al reato di cui all'art. 515 c.p.. Detto
Tribunale, in particolare, escludeva la configurabilità dei reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p. osservando che la ditta RO GN
era estranea alla fase di distribuzione al pubblico e di commercializzazione degli occhiali posto che, provvedendo a confezionare gli occhiali per conto terzi, doveva essere definita
"fabbricante" della merce ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1997, art. 1.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno
denunciando violazione di legge. Il ricorrente, nel sostenere che il
Tribunale aveva erroneamente escluso la sussistenza del "fumus" dei reati previsti dagli artt. 515 e 517 c.p., deduceva quanto segue: a)
dagli accertamenti della polizia giudiziaria era emerso che occhiali di modello identico a quelli sequestrati erano stati importati da altre ditte dalla Cina ed erano pervenuti alla RO GN del
ME che provvedeva al confezionamento degli stessi rivendendoli alla ACRAF EL S.p.A.; b) quest'ultima società li commercializzava nelle farmacie sotto il marchio Corpootto;
c) alcuni esemplari di detti occhiali, già sottoposti ad analisi, erano risultati non conformi alle prescrizioni CEE riguardo alla caratteristica della resistenza al sudore.
La Corte di ZI, in accoglimento del ricorso, annullava l'impugnato provvedimento rilevando che il Tribunale del riesame non si era attenuto ai principi di diritto enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità ed al riguardo evidenziava in particolare che:
1) secondo il consolidato indirizzo della Corte di ZI, il controllo del tribunale del riesame sulla legittimità del sequestro non deve riguardare la verifica della sussistenza di sufficienti elementi per ravvisare la responsabilità personale dell'indagato, ma la sola configurabilità di una fattispecie criminosa sulla base degli elementi addotti dalla pubblica accusa ed indipendentemente dalla qualificazione che a tali elementi il P.M. abbia attribuito;
2) nel caso concreto portato al vaglio della Corte, la valutazione del Tribunale del riesame si era limitata alla verifica della eventuale responsabilità del ME in relazione ai reati oggetto di indagine, in quanto fabbricante dei prodotti sequestrati secondo la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 46 del 1997, art. 1
prescindendo dalla valutazione della fattispecie criminosa astrattamente configurabile sulla base degli elementi emersi dalle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria;
3) il Tribunale del riesame aveva valutato, per escluderne la configurabilità, le ipotesi delittuose previste dagli artt. 515 e
517 c.p. (ipotesi, quest'ultima, che era stata indicata anche nel provvedimento di sequestro della Guardia di Finanza) sotto il profilo della consumazione del reato, senza valutare l'eventuale configurabilità del tentativo, affermata dalla ZI con riferimento al reato ex art. 517 c.p. (Sez. 3^, n. 11671/99, RV.
215550). Il Supremo Collegio ricordava, infine, che nella giurisprudenza di legittimità è stata ravvisata un'ipotesi di reato consumato nella esecuzione di operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita (Sez. 3^, n. 7639/98, RV. 211135),
ovvero la "traditio" del grossista al dettagliante in quanto atto diffusivo della merce ("ex plurimis", Sez, 3^, n. 1735/99, RV.
212555). Pronunciandosi in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Belluno, tenuto conto dei principi affermati dalla ZI con la sentenza di annullamento, e valutati gli elementi acquisiti,
riteneva la sussistenza del "fumus" del reato di cui all'art. 517
c.p. e disponeva quindi il ripristino del sequestro degli occhiali oggetto del provvedimento cautelare che era stato annullato, dal
Tribunale stesso, con il provvedimento poi a sua volta annullato dalla Suprema Corte. La Guardia di Finanza, incaricata dell'esecuzione del provvedimento cautelare, si portava in data 13
maggio 2005 presso la ditta del ME il quale, richiesto di consegnare tutti gli occhiali premontati oggetto dell'iniziale provvedimento di sequestro (dal P.M. convalidato con decreto del
9/09/2004), consegnava ai verbalizzanti n. 1650 paia di occhiali premontati denominati "Blue" e n. 618 paia di occhiali denominati
"Ice-Silver". Nell'occasione i verbalizzanti procedevano altresì al sequestro probatorio di altri occhiali, denominati "Ice" (4933 paia),
ritenendo che gli stessi, pur riportando il marchio CE, non rispondevano ai requisiti minimi della direttiva 93/42/CEE e D.Lgs.
n. 46 del 1997, posto che apparivano del tutto riconducibili agli occhiali oggetto dell'altro sequestro (quello convalidato dal P.M. il
9/09/2004), presentando la stressa provenienza e le medesime caratteristiche esteriori. Il P.M., con decreto del 26 maggio 2005,
ritenendo di dover respingere le istanze di restituzione e dissequestro presentate dalla difesa del ME, disponeva il sequestro di tutti gli occhiali in parola.
La difesa del ME presentava istanza di riesame avverso quest'ultimo sequestro (4933 paia di occhiali "Ice") ed il tribunale del riesame di Belluno respingeva il gravame ritenendo sussistente il
"fumus" del reato di cui all'art. 517 c.p.; il Tribunale motivava la propria statuizione sottolineando in particolare che: a)
l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione, ovvero alla
"traditio" dal grossista al dettagliante, doveva considerarsi -
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte - atto diffusivo della merce: era risultato incontestabilmente accertato che la RO GN
del ME provvedeva all'inscatolamento degli occhiali ed alla consegna successiva alla ditta EL per la distribuzione al pubblico;
b) dalle indicazioni contenute nel verbale della Guardia di
Finanza redatto il 13 maggio 2005 risultava la riconducibilità degli occhiali in parola a quelli oggetto del precedente sequestro,
riscontrati come non pienamente conformi alle prescrizioni CEE;
c) le esigenze probatorie non potevano considerarsi superate dai risultati delle indagini tecniche eseguite dalla difesa e demandate alla
Certottica, posto che dette indagini avevano riguardato la resistenza al sudore di merce analoga a quella in sequestro ma con riferimento a clausola diversa (clausola 4.7) da quella oggetto dell'accertamento del settembre 2004 (clausola 4.8); d) quanto agli occhiali denominati
"Blue" (1650 paia) ed a quelli denominati "Ice Silver" (618 paia), si trattava degli occhiali già sottoposti a sequestro con provvedimento di quello stesso Tribunale in data 12/5/2005 (ancora sub judice in quanto gravato da ricorso per cassazione): in proposito il Tribunale
sottolineava che la tesi difensiva del ME - secondo cui si trattava di occhiali diversi da quelli oggetto del precedente sequestro in quanto quest'ultimi sarebbero stati restituiti alla Pan
Venice - appariva smentita dalla stessa informativa della Guardia di
Finanza in cui risultava precisato che gli occhiali restituiti dalla
RO GN erano poi stati nuovamente restituiti al ME.
Il ME ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambi i provvedimenti del Tribunale del riesame di Belluno, quello emesso in sede di rinvio - con il quale è stato disposto il ripristino del sequestro (58.340 paia di occhiali) in conseguenza dell'annullamento pronunciato da questa Corte (dell'ordinanza con la quale era stata accolta l'istanza di riesame del ME avverso detto sequestro) - e quello con il quale è stata respinta l'istanza di riesame avverso il sequestro (eseguito il giorno 24 maggio 2005 dalla Guardia di Finanza
ed oggetto del provvedimento del P.M. del 25 maggio 2005) di 2268
paia di occhiali in quanto ritenuti riconducibili al primo sequestro e di ulteriori 4933 paia di occhiali.
Con articolate e diffuse argomentazioni il ricorrente ha dedotto censure, sostanzialmente concernenti entrambi i sequestri, che possono così riassumersi: 1) il Tribunale non avrebbe accertato la sussistenza del "fumus" di reato, e comunque avrebbe fatto riferimento ad un'ipotesi delittuosa (art. 517 c.p.) diversa da quella presa in considerazione dal P.M. (art. 515 c.p.); 2) sarebbe insussistente la struttura del reato di cui all'art. 517 c.p.
(ipotizzato dal Tribunale del riesame) posto che al ME non potrebbe attribuirsi la qualità di fabbricante nel senso indicato dalla direttiva 93/42/CEE e dal D.Lgs. n. 46 del 1997 non avendo egli svolto alcuna delle attività descritte in tali disposizioni;
3) le
2268 paia di occhiali, oggetto del sequestro eseguito in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale del riesame, non coinciderebbero con gli occhiali sequestrati dalla Guardia di Finanza l'8/09/2004
(provvedimento di convalida del P.M. del 9/09/2004) posto che questi sarebbero stati già restituiti alla Pan Venice;
4) il Tribunale
stesso non avrebbe dato risposte puntuali a quanto dedotto con l'istanza di riesame, con particolare riferimento all'esito delle prove di resistenza degli occhiali al sudore fatte eseguire dalla difesa;
5) quanto al sequestro disposto dal P.M. con decreto del
26/05/2005, sarebbe configurabile un'ipotesi di inutilizzabilità
dell'atto trattandosi di provvedimento emesso dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari essendo stato il nome del ME
iscritto nel registro delle notizie di reato il 14/09/2004.
All'odierna udienza, sulla concorde richiesta del P.G. e del difensore, come da provvedimento di cui al verbale di udienza, è
stata disposta la riunione dei due ricorsi stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
Appare opportuno innanzi tutto sottolineare che in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimento del Tribunale del riesame in materia di sequestro probatorio, secondo il più recente ed ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, possono essere dedotte esclusivamente censure di violazione di legge e non doglianze relative ad asseriti vizi di motivazione (tranne le ipotesi di mancanza assoluta di motivazione o di presenza di motivazione meramente apparente): Sez. Un. n. 5876/04, Ferazzi in proc.
Bevilacqua, RV. 226710; Sez. 2^, n. 3803/97, Nomino, RV. 208083; Sez.
2^, n. 1881/96, Tor. Mac. s.r.l., RV. 205608.
Ciò premesso, e passando ad esaminare le singole censure dedotte dal ricorrente, risulta priva di fondamento la tesi difensiva secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe motivato circa il "fumus" del reato. Ed invero il Tribunale del riesame, attenendosi ai principi affermati dalla ZI (in generale nella materia "de qua", ed in particolare nella sentenza di annullamento con rinvio relativamente alla concreta fattispecie), ha evidenziato, quanto alla condotta dell'agente, come l'attività del ME fosse chiaramente finalizzata, attraverso la consegna alla ditta EL dopo l'inscatolamento della merce, alla distribuzione della merce stessa al pubblico;
orbene tale affermazione risulta pienamente in sintonia con il seguente principio di diritto enunciato da questa Corte (Sez.
3^, n. 7639/98, Di Murino, RV. 211135): "In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p., la condotta descritta con l'espressione "mette altrimenti in circolazione", che nella fattispecie è alternativa a quella del "porre in vendita", avuto riguardo all'oggetto giuridico del reato, alla diversità lessicale con l'espressione "mettere in commercio", presente nella diversa fattispecie di cui all'art. 516 c.p., nonché alla finalità del precetto, deve ritenersi riferirsi a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore. (Fattispecie nella quale è stato ritenuta integrare la fattispecie dell'art. 517 c.p. l'attività del produttore di manufatti con segni mendaci che aveva consegnato tale merce ad altra impresa, la quale successivamente e in piena autonomia aveva provveduto a commercializzare il prodotto). E per quel che concerne l'elemento oggettivo del reato, vale a dire i difetti della merce, in entrambi i provvedimenti oggetto dei ricorsi sono stati richiamati i rilievi contenuti nei verbali della Guarda di Finanza
circa le caratteristiche degli occhiali sequestrati: di tal che la verifica del "fumus" risulta pienamente effettuata anche sotto tale aspetto, tenuto conto di quanto precisato da questa Corte in materia
(Sez. 6^, n. 12118/04, Piscopo, RV. 228227: "In sede di riesame del sequestro probatorio, la sussistenza del "fumus commissi delicti"
deve essere verificata sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere sindacati sotto il profilo della concreta idoneità dimostrativa delle risultanze raccolte, ma vanno valutati così come esposti, al fine di stabilire se consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica").
Anche il motivo di ricorso con il quale è stata denunciata violazione di legge per aver il Tribunale del riesame ritenuto configurabile un'ipotesi di reato (art. 517 c.p.) diversa da quella indicata dal P.M. (art. 515 c.p.) è destituito di giuridico fondamento: in proposito è sufficiente ricordare il consolidato orientamento di questa Corte, avallato anche dalle Sezioni Unite,
secondo cui in tema di sequestro probatorio deve riconoscersi al giudice del riesame la possibilità di mutare la qualificazione giuridica attribuita al fatto nel provvedimento cautelare e adottare un differente "nomen juris", enucleando un'ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento stesso (Sez. Un., n. 20/94,
P.M. in proc. Ceolin, RV. 199172; conf. Sez. 1^, n. 4274/97, RV.
208416).
Parimenti infondate sono le doglianze del ricorrente per quel che riguarda la motivazione dei provvedimenti cautelari circa l'indicazione delle esigenze probatorie. Nel decreto di convalida del
P.M. del 9 settembre 2004, relativo al sequestro operato dalla
Guardia di Finanza in data 8 settembre 2004 di 53.840 paia di occhiali (cui devono ricondursi le 2218 paia di occhiali oggetto del sequestro eseguito in conseguenza del provvedimento del Tribunale del riesame a seguito dell'annullamento ad opera di questa Corte della precedente ordinanza liberatoria), erano state esplicitamente indicate le ragioni del sequestro, ravvisate nella necessità di proseguire le indagini al fine di stabilire caratteristiche,
provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato che era corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato. Per quel che concerne poi le ulteriori 4933 paia, nel provvedimento di sequestro del 26 maggio 2005 il P.M., nel disattendere le deduzioni difensive poste a base dell'istanza di restituzione e dissequestro, aveva richiamato le indicazioni dei verbalizzanti secondo cui detti occhiali presentavano caratteristiche esteriori, nonché connotazioni di provenienza e di marchio, del tutto simili a quelle relative agli occhiali per i quali non era stata superata la prova di resistenza al sudore;
e così argomentando il P.M. aveva dunque fatto chiaramente allusione alla necessità di accertamenti ed ulteriori indagini cosi come per gli altri occhiali: a ciò aggiungasi che il Tribunale del riesame, nell'ordinanza del 15 giugno 2005 oggetto di ricorso, ha anche fatto riferimento all'eventualità di incidente probatorio prospettato dal Procuratore (pag. 2 dell'ordinanza).
Nessun dubbio poi circa la riconducibilità delle 2218 paia di occhiali alle 53.840 oggetto del primo sequestro: ed invero, alla richiesta rivolta dalla Guardia di Finanza al ME, all'atto dell'esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale del riesame, di esibire proprio detti occhiali, il ME stesso consegnò quelle 2218 paia;
a ciò aggiungasi quanto evidenziato dal
Tribunale del riesame, con il richiamo all'informativa della Guardia
di Finanza del 1 giugno 2005, per confutare l'assunto difensivo secondo cui tutti gli occhiali oggetto del precedente sequestro sarebbero stati restituiti alla Pan Venice. Quanto alla eccezione di inutilizzabilità del sequestro delle 4933 paia di occhiali, dedotta dal ricorrente sull'asserito rilievo che l'atto sarebbe intervenuto successivamente alla chiusura delle indagini preliminari, la stessa
è destituita di fondamento per le ragioni di seguito indicate.
Nel caso in esame, il sequestro delle 4933 paia di occhiali - pur se avvenuto in occasione del sequestro degli occhiali (2218 paia)
eseguito per disposizione del Tribunale del riesame, nell'ambito della procedura incidentale di riesame relativa alle indagini scaturite dal primo sequestro - ha costituito un fatto diverso ed autonomo rispetto all'indagine già avviata con il sequestro iniziale
(53.840 paia di occhiali), pur se con riferimento alla medesima ipotesi di reato e ad analoghi elementi indizianti. Nè rileva che il
P.M. abbia iscritto anche il sequestro delle 4933 paia di occhiali con il medesimo numero di R.G. 3108/04 attribuito alla notizia di reato relativa al primo sequestro: l'errore meramente formale del
P.M., che avrebbe dovuto iscrivere la notizia relativa all'ulteriore sequestro di 4933 paia di occhiali con un diverso numero di registro,
non vale certo a rendere inutilizzabile l'atto, dovendo attribuirsi rilievo esclusivamente al criterio di ordine sostanziale desumibile dall'art. 335 c.p.p., comma 2.
Questa Corte ha enunciato il seguente principio di diritto che appare del tutto pertinente in relazione alla fattispecie "de qua": "Nel
corso delle indagini preliminari il P.M. - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 c.p.p., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione" (Sez. 6^, n. 19053/03, Fumarola, RV. 227380). Ed ancora:
"Per determinare il "dies a quo" ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l'unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dall'art. 335
c.p.p., comma 2, secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto ne' di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma" (Sez. 6^, n. 33067/03, Visciglia ed altri,
RV. 226652).
Le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente a sostegno delle censure dedotte, ed in particolare la tesi difensiva - basata su documentazione proveniente dall'Istituto Certottica relativa all'esito di accertamenti eseguiti sugli occhiali - secondi cui gli occhiali sequestrati sarebbero conformi alla normativa, attengono ad apprezzamenti di merito ed a doglianze relative ad asseriti vizi di motivazione, e non possono pertanto formare oggetto del sindacato di legittimità di questa Corte.
Al rigetto dei ricorsi, riuniti, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di cui ai procedimenti riuniti n. 24293/05 e n.
26888/05 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2006