Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
Il termine per l'espletamento delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405 c.p.p., deve ritenersi decorrere, in modo autonomo, per ciascun indagato dal momento della iscrizione del relativo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e, per l'indagato originariamente iscritto, da ciascuna delle successive annotazioni relative a nuove "notitiae criminis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1999, n. 11009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11009 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 6/7/1999
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 2680
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 5111/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso la Pretura Circondariale di Busto Arsizio;
avverso la sentenza emessa dalla della Pretura Circondariale - sez. dist. di Gallarate - in data 17/7/'98, nei confronti di:
GI RA, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. A. Albano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del 17/7/'98 il Pretore di Gallarate - sez. dist. della Pretura Circondariale di Busto Arsizio - assolveva FA IO, per insussistenza dei fatti, dal reati previsti dagli artt. 221 R.D. 27/7/'34, n. 1265 e 20 lett. e) L. 28/02/'85, n. 47, che gli erano stati contestati per avere adibito, come accertato nel Novembre '94, due capannoni ed altri locali dell'insediamento produttivo destinato alla lavorazione del marmo del quale era titolare in Lonate Pozzolo, alla frequentazione giornaliera di persone senza avere mai ottenuto la licenza di abitabilità di essi e per avere realizzato un carro-ponte con annessa tettoia, una cabina ENEL ed altri impianti tecnologici, nonché una vasca di decantazione in cemento, senza essere provvisto di concessione edilizia.
Con la stessa sentenza il Pretore dichiarava non doversi procedere a carico del IO essendo estinti per prescrizione i reati previsti dagli artt. 20 lett. e) L. 28/02/'85, n. 47; 1 sexies L.8/8/'85, n. 431 e 25 co. 2 D.P.R. 10/9/'82, n. 915, che gli erano stati pure contestati per avere realizzato, fino al 25/10/'94, in territorio di Lonate Pozzolo inserito nel "Parco del Ticino" e sottoposto a vincolo paesaggistico, l'ampliamento di una fossa destinata a deposito del materiale di scarto proveniente dalla lavorazione del marmo, senza concessione edilizia e nulla-osta della Autorità preposta alla tutela del vincolo e per avere gestito, fino alla stessa data, una discarica di rifiuti speciali costituiti dai residui della detta lavorazione, senza la prescritta autorizzazione regionale.
Affermava, fra l'altro, il Pretore che dai primi due degli indicati reati l'imputato doveva essere assolto con formula piena in quanto gli accertamenti investigativi dal quali avrebbe dovuto essere tratta la prova della loro esistenza risultavano disposti e compiuti dopo la scadenza del termine utile per le indagini preliminari, del quale non era stata chiesta la proroga, con conseguente inutilizzabilità degli atti relativi e che gli altri reati dovevano considerarsi prescritti poiché vi era prova in atti che erano stati commessi nel '92 e non che le relative condotte fossero proseguite in epoca successiva.
Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Busto Arsizio ha proposto "per saltum" ricorso in Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge.
Contesta, in particolare, il ricorrente che gli accertamenti relativi alle contravvenzioni dalle quali l'imputato e' stato assolto con formula piena siano stati effettuali dopo la scadenza del termine utile per le indagini preliminari in quanto, come può desumersi dal fascicolo dei propri atti, esiste un provvedimento, datato 25/10/'94 ed allegato al ricorso, con cui venivano ordinate nuove iscrizioni, a carico del IO, nel registro degli indagati, relative ad ipotesi di reato diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente annotate, sicché i detti accertamenti sarebbero stati dichiarati inutilizzabili illegittimamente.
Deduce altresì il ricorrente che, essendo stati contestati al IO tutti i reali indicati in rubrica come unificati dal vincolo della continuazione ed avendo, quello di abitazione di immobile senza certificazione di abitabilità, natura permanente, l'accertamento dell'esistenza di questo avrebbe riverberato i propri effetti, in ordine alla data di loro consumazione, su tutti i reati oggetto di imputazione che, dunque, sarebbero stati illegittimamente dichiarati prescritti.
Il P.M. ricorrente lamenta, infine, che il reato di gestione di discarica abusiva sia stato considerato di natura istantanea, avendo invece carattere permanente.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
Invero, nel corso delle indagini preliminari il P.M. deve procedere a nuove iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in tutti i casi diversi dal mutamento, della qualificazione giuridica dei fatti o dall'accertamento dell'esistenza di una loro circostanza aggravante e ciò sia che si tratti di nuove emergenze a carico della stessa persona, sia che si tratti dei medesimi fatti a carico di persone diverse dall'originario indagato ed il termine per l'espletamento delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405 c.p.p., deve ritenersi decorrere, in modo autonomo, per ciascun indagato dal momento della iscrizione del relativo nome nel menzionato registro e, per l'indagato originariamente iscritto, da ciascuna delle successive annotazioni relative a nuove "notitiae criminis" (v. conf. Cass. sez. I, 10/3/'92, Rossi e sez. V, 23/5/'92, Ianni).
Nella fattispecie in esame, dagli atti allegati al ricorso, che essendo dedotto un vizio "in procedendo" questa Corte ha la potestà di esaminare, si evince che il IO era stato originariamente iscritto nel registro degli indagati solo per i reati, poi dichiarati estinti per prescrizione, in ordine ai quali era stato raggiunto da informazione di garanzia, con invito a presentarsi per rendere dichiarazioni, emessa dal P.M. in data 15/6/'94 e che con provvedimento del 25 Ottobre successivo lo stesso P.M. aveva disposto l'iscrizione, nel medesimo registro, di altre ipotesi di reato a carico del IO, quelle inerenti alle due contravvenzioni dalle quali egli è stato assolto con formula piena.
È chiaro che il tempo per le indagini preliminari relative a questi due ultimi reati iniziava a decorrere dalla data del provvedimento da ultimo menzionato e che, dunque, gli accertamenti relativi sono stati effettuati nel termine utile e non dopo la scadenza di esso, quale previsto dall'art. 407 co. 3 c.p.p.. La non utilizzabilità degli atti inerenti a tali contravvenzioni deve ritenersi, quindi, dichiarata illegittimamente e la sentenza impugnata deve essere annullata, nei relativi capi, per nuovo giudizio.
Tale annullamento va esteso ai rimanenti capi della stessa decisione in quanto tutti i reati del quali l'imputato è chiamato a rispondere gli sono stati contestati come commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed unificati, perciò, dal vincolo della continuazione ed, essendo quello previsto dall'art. 221 R.D. 1265/'34 di carattere permanente, se ritenuto esistente a carico del
IO sposta, alla propria, la data di consumazione degli altri reati che, dunque, potrebbero non essere ancora estinti dalla prescrizione. L'accoglimento delle prime due censure mosse alla decisione impugnata è assorbente dell'altra che, quindi, non deve essere esaminata.
Avendo il ricorrente proposto, avverso la sentenza pretorile, ricorso "per saltum" in sede di legittimità, il rinvio va fatto, a mente dell'art. 569 co. ult. c.p.p., alla Corte d'Appello di Milano.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza emessa dalla Pretura Circondariale di Busto Arsizio - sez. dist. di Gallarate - in data 17/7/'98 nei confronti di FA IO e rinvia, per nuovo giudizio a carico dello stesso, alla Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 1999