Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1999, n. 11009
CASS
Sentenza 6 luglio 1999

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Il termine per l'espletamento delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405 c.p.p., deve ritenersi decorrere, in modo autonomo, per ciascun indagato dal momento della iscrizione del relativo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e, per l'indagato originariamente iscritto, da ciascuna delle successive annotazioni relative a nuove "notitiae criminis".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1999, n. 11009
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11009
    Data del deposito : 6 luglio 1999

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