Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/1998, n. 4823
CASS
Sentenza 12 marzo 1998

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L'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991,n.152 conv. in l. 12 luglio 1991,n.203 per coloro che si avvalgono delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni, e quella prevista dall'art. 378, comma secondo, cod. pen. obbediscono a finalità diverse e pertanto possono concorrere tra loro od operare in modo indipendente. Quella di cui all'art. 378, comma secondo, è relativa al favoreggiamento funzionale al delitto di associazione di stampo mafioso, nel senso che si deve favorire chi faccia o abbia fatto parte dell'associazione criminosa, mentre l'altra concerne l'azione favoreggiatrice diretta, in maniera oggettiva, ad agevolare l'attività posta in essere dal sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza della prima aggravante pur essendo stata esclusa la seconda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/1998, n. 4823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4823
    Data del deposito : 12 marzo 1998

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