Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
L'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991,n.152 conv. in l. 12 luglio 1991,n.203 per coloro che si avvalgono delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni, e quella prevista dall'art. 378, comma secondo, cod. pen. obbediscono a finalità diverse e pertanto possono concorrere tra loro od operare in modo indipendente. Quella di cui all'art. 378, comma secondo, è relativa al favoreggiamento funzionale al delitto di associazione di stampo mafioso, nel senso che si deve favorire chi faccia o abbia fatto parte dell'associazione criminosa, mentre l'altra concerne l'azione favoreggiatrice diretta, in maniera oggettiva, ad agevolare l'attività posta in essere dal sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza della prima aggravante pur essendo stata esclusa la seconda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/1998, n. 4823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4823 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 12.3.1998
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. " IT IB " N. 342
3. " LI UA " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 32019/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposto da: 1) RI AE, nato a [...] il [...]; 2) LL NG, nato a [...] il 10-1- 1941;
avvero la sentenza 19-5-1997 della Corte d'Appello di Napoli, che confermava quella in data 16-7-1996 del GIP del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
i difensori non sono comparsi.
Fatto e diritto
AE RI e NG LL venivano chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 378, 1^ e 2^ co. C:P: in relazione all'art. 7 della legge n. 203/'91, perché, in concorso tra loro, avevano aiutato i mandanti e gli esecutori materiali dei delitti di omicidio volontario e di sequestro di persona in danno di PP OL a eludere le investigazioni dell'Autorità, avendo occultato e distrutto l'auto di proprietà della vittima, auto che il RI aveva ricevuto e trasportato nello "scasso" del LL, delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P. al fine di favorire l'attività di un'associazione mafiosa
(fatto commesso il 21-9-1991).
Il GIP del Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza 16-7-1996, dichiarava i prevenuti colpevoli del reato loro ascritto, esclusa l'aggravante di cui al 2^ comma dell'art. 378 C.P., e, in concorso - per il RI - della diminuente di cui all'art. 8 della legge n. 203/'91 e - per il LL - delle circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena rispettivamente di mesi otto di reclusione e di un anno e quattro mesi di reclusione.
Tale decisione, a seguito di gravame degli imputati, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 19-5-1997. Avverso, quest'ultima pronuncia, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, il RI e il LL.
Il primo ha lamentato la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto, invece, essergli accordate, in considerazione della sua collaborazione con gli organi inquirenti. Il secondo ha dedotto: 1) violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 486 C.P.P., non essendo stato preso nella debita considerazione il suo impedimento legittimo - per ragioni di salute a partecipare al giudizio d'appello, celebrato in sua contumacia;
2) violazione di legge, in relazione all'art. 54 C.P., e difetto di motivazione, non essendosi considerato che egli era stato costretto alla condotta addebitatagli dalla necessità di evitare rappresaglie da parte della camorra;
3) violazione dell'art. 7 della legge n. 203/91, la cui operatività, in difetto dell'aggravante di cui al 2^ comma dell'art. 378 C.P., doveva essere esclusa, anche perché non risultava essersi instaurato procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P.; 4) violazione dell'art. 163 C.P., atteso che i suoi precedenti non erano ostativi alla concessione della sospensione della pena;
5) violazione dell'art. 81 cpv. C.P., non essendo stata presa neppure in considerazione la sua richiesta di ritenere il reato de quo in continuazione con quello analogo di cui alla sentenza 6-6-1996 del GIP del Tribunale di Salerno.
All'odierna udienza pubblica, asseriti i difensori dei ricorrenti, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
La doglianza del RI in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non ha pregio, perché urta contro una valutazione di merito negativa dei giudici di appello, che, in quanto logica, non è censurabile in questa sede: si sono negate dette attenuanti, pur nell'apprezzamento concreto della collaborazione del prevenuto (al quale è stata applicata la diminuente ex art. 8 L. n. 203/91), in considerazione della sua pregressa attività criminosa, alla quale doveva - comunque - pur farsi riferimento, come parametro, nella scelta della pena più adeguata. Il principio, posto a fondamento della concessione delle attenuanti de quibus, è quello di affidare alla discrezionalità del giudice la possibilità, una volta esauriti i poteri ordinari (determinazione della pena, con applicazione di attenuanti comuni e speciali), di ridurre ulteriormente la pena per conformarla all'entità del fatto - reato e alla capacità a delinquere dell'imputato. La concessione delle attenuanti generiche non può essere rapporta per automatismo, come assume il ricorrente, alla collaborazione che il medesimo ha offerto agli organi inquirenti, collaborazione che gli ha consentito di beneficiare della diminuente speciale di cui all'art. 8 della L. n. 203/91. Quanto alle doglianze del LL, va osservato:
1) Correttamente il giudizio di secondo grado si è svolto in contumacia del prevenuto, non essendo stata la sua mancata comparizione giustificata da alcun legittimo impedimento, non potendo questo ravvisarsi, come incisivamente sottolineato dalla Corte di merito, nella mera "opportunità" che il LL si sottoponesse, senza alcuna particolare urgenza, a determinati accertamenti clinici e strumentali, che - comunque - non avrebbero dovuto essere eseguiti proprio in coincidenza della celebrazione del dibattimento d'appello. 2) Non sussistono gli estremi dell'invocata esimente dello stato di necessità, escluso giustamente dai giudici di merito sulla base della ricostruzione dei fatti e della stessa prospettazione dell'imputato, che aveva fatto generico riferimento a ipotetiche rappresaglie ai suoi danni da parte di non meglio identificati ambienti della camorra. Per la configurabilità dell'esimente in questione, occorre, infatti, che l'azione delittuosa sia commessa per evitare un pericolo che abbia il carattere della attualità. Tale requisito postula che il pericolo sia presente quando il soggetto agisce e che sia imminente il danno che ne possa derivare, il che implica anche la specifica individuazione del contenuto, dell'oggetto e degli effetti di tale pericolo, nel momento in cui il fatto venga compiuto. Non è cioè sufficiente che l'azione delittuosa venga posta in essere nell'aspettativa che possano essere evitati pericoli che non abbiano i suddetti connotati e che siano invece meramente eventuali e futuri, possibili o anche probabili;
occorre un preciso e indefettibile collegamento causale tra la necessità di sacrificare un interesse penalmente protetto e lo scopo di evitare uno specifico e sterminato pericolo, perché l'agente possa andare esente da pena. Il LL, come precisato nella sentenza impugnata, prese in consegna dal RI l'auto della vittima e, d'intesa col predetto, senza subire minacce di un danno grave e attuale alla persona, provvide alla distruzione del veicolo, al chiaro scopo di eliminare un importante elemento di prove per l'accertamento degli illeciti presupposti.
3) L'operatività dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/'91 non va esclusa solo perché si è esclusa quella,
originariamente contestata, di cui al 2^ comma dell'art. 378 C.P.. Si è in presenza di aggravanti che obbediscono a finalità diverse, possono concorrere tra loro e possono operare in modo indipendente e autonomo tra loro. Quella di cui al 2^ comma dell'art. 378 C.P. è relativa al favoreggiamento funzionale al delitto di associazione di stampo mafioso, nel senso che si deve favorire chi faccia o abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa;
quella, invece, di cui al citato art. 7 concerne l'azione favoreggiatrice diretta, in maniera oggettiva, ad agevolare l'attività posta in essere dal sodalizio, entità questa non immaginaria ma reale (nella specie, è pacifico che la consorteria criminosa agevolata è quella facente capo a AL AS), a nulla rilevando la mancata individuazione dei soggetti specificamente "favoriti" e la loro sottoposizione a procedimento penale per il reato ex art. 416 bis C.P.. 4) Non si è incorsi in alcuna violazione dell'art. 163 C.P., col negare all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, considerato che a tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta all'esito di un giudizio prognostico negativo, che, in quanto fondato su un valutazione di merito immune da vizi logici (negativa personalità del giudicabile), non è censurabile sotto il profilo della legittimità.
5) Secondo la vigente normativa di cui all'art. 671 C.P.P., deve escludersi la possibilità di annullamento della sentenza ancora "sub iudice" solo per l'esame sul punto concernente la mancata applicazione della sollecitata continuazione tra il reato di cui si discute ed altro analogo, già giudicato con sentenza irrevocabile, in quanto la disciplina della continuazione potrà essere richiesta e applicata in sede di esecuzione, senza che a ciò osti la mancata pronuncia del giudice della cognizione.
Di diritto, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1998