Sentenza 10 novembre 1999
Massime • 1
La inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il termine delle indagini preliminari riguarda solo le acquisizioni probatorie e non anche i provvedimenti cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1999, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Camera di consiglio
DR. DAVIDE AVITABILE PRESIDENTE del 10.11.99
DR. FRANCESCO S. MANNINO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N.3520
DR. ALFREDO TERESI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. ALFREDO LOMBARDI CONSIGLIERE N. 22935.99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PA US
LL IC
IO HE in atti generalizzati contro
l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Bari in data 1.4.99, che respingeva le richieste di riesame presentate, in relazione al procedimento n. 6224.98, avverso il provvedimento di sequestro preventivo del complesso immobiliare posto in località Pietregea di Polignano a Mare, facente parte della lottizzazione Pietregea, approvata con concessioni edilizie nn. 110 e 111 del 28.12.95;
nonché sulle richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio di documentazione del 19.2.99.
Reati ipotizzati: 110 CP, 1 lett. "a", 1 ter, 1 sexies della Legge n. 431.85; 20 lett. "c" della Legge n. 47.85; 2 L. n. 1497.39; 1 comma 2 lett. "a" L.R. n. 30.90.
Decreto di urgenza 18.2.99 convalidato l'1.3.99 dal GIP della Pretura Circondariale di Bari.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il PG, in persona del Dr. GIOACCHINO 1ZZO, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori, in quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Investito della richiesta di riesame del provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bari pronunciava ordinanza in data 1.4.99. 2. Preliminarmente, il Tribunale dichiarava inutilizzabile la memoria del PM presso la Pretura, il quale non aveva legittimazione ad intervenire. Respingeva invece l'eccezione di nullità del decreto di sequestro, per essere stato il medesimo emanato dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, e ciò sulla base di giurisprudenza della Corte di Cassazione, che citava.
3. Quanto al merito, il Tribunale premetteva che era preclusa ogni valutazione circa gli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi, mentre doveva essere verificata la pertinenza degli immobili sequestrati ad uno o più reati ed al pericolo di aggravamento e di protrazione delle conseguenze di un reato o della agevolazione circa la commissione di altri reati. In altri termini, si occupava di verificare la strumentalità dei beni rispetto all'ipotesi di reato contestata.
4. Al proposito, osservava il collegio che l'eventuale utilizzazione del bene edificato in spregio agli strumenti urbanistici, mentre nulla aggiunge al perfezionamento del reato o alla lesione del bene giuridico tutelato, protrae ed aggrava la lesione dell'equilibrio urbanistico e del territorio. Dalla libera disponibilità delle cose oggetto del sequestro poteva derivare l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze di esso, o il pericolo della sua reiterazione.
5. Nella specie, si era trattato di edificazione in zona vincolata, siccome zona di particolare interesse ambientale, rientrante nelle bellezze naturali di cui agli elenchi disciplinati dall'art. 2 della Legge n. 1497.39, su cui aveva inciso la Legge n. 431.85 Legge Galasso), rafforzando il regime di tutela delle bellezze naturali.
6. Premessi i principi in tema di vincoli imposti dalla legge - assoluti e relativi - il Tribunale evidenziava come nel territorio oggetto della lottizzazione in argomento vigesse un vincolo temporaneo ed assoluto di inedificabilità, che solo l'approvazione dei piani paesistici regionali poteva rimuovere. Peraltro anche i vincoli ministeriali imposti in attuazione della Legge Galasso sono assoluti ed inderogabili.
7. ma anche volendo accedere ad una interpretazione meno rigorosa e restrittiva, nondimeno l'area "de qua" era soggetta a vincolo, perché il piano particolareggiato di attuazione del comune di Polignano a Mare era giunto a scadenza prima del 7.9.85, data di entrata in vigore della "Legge Galasso".
8. Inoltre, sempre ipotizzando l'esistenza di un vincolo soltanto relativo, l'autorizzazione paesaggistica concessa il 24.7.92 era scaduta, per decorso dei cinque anni di validità.
9. Era altresì decaduta la concessione "in sanatoria" concessa il 28.12.95, perché i lavori erano iniziati il 30.9.97 ed era quindi trascorso oltre un anno dalla data della concessione. 10. il Tribunale passava quindi ad esaminare la fattispecie sotto il profilo della legislazione regionale. La Legge Regionale n. 30.90 conteneva il divieto di ogni edificazione nella fascia di m. 300 dal mare, in via assoluta a sensi dell'art. 1 ter della Legge Galasso. Gli estremi di un "percorribile itinerario alternativo" sono contenuti nella Legge R. n. 14.93, prorogata fino all'attualità, che rende realizzabili gli insediamenti turistici, purché previsti in strumenti urbanistici esecutivi piani particolareggiati o piani di lottizzazione purché presentati formalmente al 6.6.90 e sempreché le aree interessate risultino incluse nei piani particolareggiati approvati alla stessa data.
11. Al riguardo, l'area della lottizzazione in parola non era suscettibile di usufruire del regime derogatorio, perché alla data del 6.6.90 non esisteva un piano particolareggiato di attuazione del Comune, essendo scaduto quello previgente. Solo nel 1993 il Comune di Polignano a Mare presentava un nuovo piano particolareggiato. 12. Non sussisteva alcuna ultrattività di un piano particolareggiato scaduto e non rinnovato, neppure facendo riferimento all'art. 6 della LR n. 6.85, la quale conferisce una sorta di ultrattività a piani scaduti, purché esista almeno l'impegno dei privati a realizzare le opere previste da una lottizzazione.
13. Il Tribunale evidenziava quindi come il rilascio di una pluralità di concessioni in relazione ad un piano di lottizzazione approvato integrasse gli estremi dell'edificazione abusiva, a sensi dell'art. 18 della Legge n. 47.85.
14. Ribadito che il sequestro doveva essere mantenuto onde evitare la protrazione e l'aggravamento degl-1 effetti del reato, il Tribunale dava infine atto che la documentazione oggetto del secondo riesame era stata dissequestrata,
15. Hanno proposto separati ricorsi per cassazione le tre persone sottoposte ad indagine, deducendo vari motivi principali, nonché motivi aggiunti.
16. LE CO ON deduce violazione di legge, violazione delle norme processuali, mancanza e/o illogicità della motivazione, a sensi dell'art. 606 lett. "b", "c" ed "e" CPP.
17. Il Giudice del riesame ha disapplicato atti amministrativi legittimi, omettendo qualsiasi valutazione sulle eccezioni proposte dalla difesa.
L'"iter" amministrativo era durato dieci anni ed era contrassegnato da atti perfettamente legittimi, talché è provato un affidamento incolpevole sulla esistenza dello "ius aedificandi". È precluso al giudice penale sindacare il merito dell'atto amministrativo e censurarne in via principale la legittimità.
18. Facendo propria la tecnica delle contestazioni "a catena" adottata dal PM, il giudice del riesame non ha identificato le conseguenze che il legislatore intende neutralizzare mediante il sequestro preventivo, in violazione dell'art. 178 lett. "c" CPP. 19. Il sequestro è illegittimo ed inutilizzabile, perché compiuto dopo il termine delle indagini preliminari, sulla base di un'attività conoscitiva illegittima perché anch'essa fuori termine. 20. La memoria del PM presso la Pretura è stata dichiarata inutilizzabile, ma il Tribunale ne trae ugualmente svariate "ispirazioni".
21. L'ordinanza è contraddittoria quando sostiene l'esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluto e di un vincolo relativo. Essi sono incompatibili tra loro. È stata violata la normativa statale e quella regionale.
22. Non sussiste vincolo assoluto. Il vincolo imposto dalla Giunta Regionale con deliberazione 23.12.82, a sensi della Legge n. 1497.39, è relativo. Il Comitato Urbanistico Regionale rilasciava nulla - osta 12.4.84 al progetto di lottizzazione Pietregea adottato dal Comune il 28.9.82. Il Consiglio Comunale approvava la lottizzazione il 17.10.85, vigente il piano particolareggiato.
23. Non è invocabile l'art. 1 quinquies della Legge Galasso, perché nessun vincolo è stato imposto sull'area "de qua" da parte della competente Soprintendenza, ovvero dal Ministero. Esiste solo l'elenco approvato dalla Regione nel 1982.
24. Altro errore commesso dal Tribunale, ad avviso della difesa, è quello di avere considerato il piano particolareggiato del Comune di Polignano a mare scaduto all'atto dell'entrata in vigore della Legge n. 431.85, o meglio del decreto-legge n. 312.85. Infatti il piano particolareggiato, a sensi della Legge Regionale n. 6.85, era stato prorogato con delibera consiliare 21.3.85 di due anni, fino al 21.3.87. In sostanza, all'atto dell'entrata in vigore della "Legge Galasso" l'area della lottizzazione era esclusa dal vincolo, per essere oggetto di un piano particolareggiato vigente ed esecutivo. 25. Quanto al nulla-osta paesistico, è vero che esso ha scadenza quinquennale, ma tale quinquennio decorre dal momento in cui esso diviene esecutivo per mancato esercizio del potere di annullamento da parte del ministro (gg. 60 dalla comunicazione al ministero). Nella specie, il nulla osta paesaggistico scadeva a novembre 1997, quando l'attività edilizia era compiuta.
26. La concessione non è scaduta, perché i lavori sono iniziati entro l'anno dal rilascio della medesima.
L'accertamento di merito è erroneo. La fattura per i lavori di scavo è del 29.9.97, ma riguarda lavori eseguiti da febbraio a giugno 1996 ed esiste una dichiarazione del Comune di Polignano attestante che i ridetti lavori sono iniziali il 20.2.96.
Successivamente, in sede di note aggiunte e di discussione orale, si sostiene che i lavori iniziavano legittimamente il 27.2.97, con gli allineamenti effettuati dal funzionario del Comune. 27. La condizione posta dalla Legge Galasso per la "esentabilità" del divieto di immutazione del territorio era soddisfatta. A sensi delle Leggi Regionali n. 30.90, del 91 e del 93, l'approvazione della lottizzazione è condizione sufficiente per sottrarla al vincolo assoluto;
soltanto le leggi del 1991 e 1993 prevedono l'ulteriore condizione che il piano di lottizzazione sia approvato o presentato. A sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 6.85, si verifica una estensione degli effetti della programmazione del territorio anche oltre i termini di scadenza formale. Il piano particolareggiato è ultrattivo se le opere da "concessionare" siano realizzate su aree dotate di urbanizzazione primaria o per le quali esista l'impegno del concessionario a realizzarle. Al riguardo il ricorrente cita giurisprudenza amministrativa il Tribunale erra nel ritenere che la clausola di salvezza di cui al citato art. 6 derivi da un'applicazione analogica. Trattasi di puntuale applicazione della norma. Il piano particolareggiato di attuazione è documento urbanistico inserito nelle leggi di tutela paesaggistica. 28. Il ricorrente censura poi l'ordinanza impugnata perché insufficientemente motivata circa il "periculum", che viene risolto in mera enunciazione di principio.
29. Il ricorso di PA GI ripercorre in larga misura le argomentazioni del ricorso LE. Ci si limiterà quindi ad evidenziare alcuni punti, particolarmente sviluppati: non sussiste la macroscopicità delle presunte illegittimità delle concessioni, talché sussiste affidamento incolpevole degli indagati sulla correttezza del procedimento amministrativo. Se un territorio risulta gravato di un vincolo paesaggistico all'atto dell'entrata in vigore della Legge Galasso, non può ritenersi che l'area stessa sia stata nuovamente sottoposta ad un vincolo della stessa natura. Il vincolo era soltanto relativo e non assoluto. Il nulla- osta paesaggistico non era affatto decaduto. Manca il "periculum".
30. Il ricorso IA ripercorre anch'esso quello del PA. Egli peraltro ha depositato motivi aggiunti, evidenziando che in data 15.12.98 il Sindaco ha rilasciato una autorizzazione di variante concernente alcuni lavori senza aumento di cubatura, una cisterna ed una cabina elettrica. Tale autorizzazione è stata trasmessa alla Soprintendenza ai Beni Ambientali, che nulla ha osservato (silenzio- assenso). Di tale atto amministrativo non è stato tenuto conto. Come pure non si è tenuto conto del fatto che l'area veniva acquistata il 24.5.88 dal fallimento della srl. Pietregea, da parte del IA quale legale rappresentante della Nuova Pietregea srl., quando la lottizzazione era stata approvata. Il decreto del giudice delegato teneva conto dell'inserimento del terreno in detta lottizzazione. 31. In data 30.10.99 i tre ricorrenti, congiuntamente tra loro, hanno depositato note aggiuntive. Essi evidenziano che la fonte regolatrice del rapporto, tale da legittimare l'intervento edilizio, è costituito dalla Legge Regionale 11.5.90 n. 30, la quale vieta - art.
1 - ogni modificazione del territorio nella fascia di m. 300 dal mare, ma - art.
2 - ammette nelle aree destinate ad insediamenti turistici gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) che risultino approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa: 6.6.90. 32. Nella fattispecie, il piano di lottizzazione era stato approvato fino dal 17.10.85 su conforme parere del Comitato Urbanistico Regionale 12.4.84. La tesi dei ricorrenti è che la Legge Regionale n. 30.90 abbia sostituito, per la Puglia, la lege statale n, 431.85. Al riguardo vengono citati due precedenti di questa Corte. L'impianto della Legge n. 30.90 - che fa salvi gli interventi approvati alla data del 6.6.90 - viene confermato dalle leggi regionali n.
2.91 e 14.93, la prima delle quali fa salve le lottizzazioni "adottate", e la seconda quelle "presentate" sempre al 6.6.90.
MOTIVI DELLA DECISIONE
33. ogni questione circa l'affidamento incolpevole in ordine all'esistenza del diritto di edificare appare prematura, dovendo essa essere sviluppata in sede di processo di cognizione piena. Al fine di verificare il "fumus", sarà qui sufficiente ricordare che l'iter amministrativo è stato complesso e che gli indagati risultano persone in grado di conoscere la complicata normativa riguardante gli interventi urbanistici ed edilizi, nonché in condizione di farsi assistere da professionisti estremamente preparati ed esperti. Comunque, ogni questione circa la buona fede incolpevole dei ricorrenti è improponibile in sede cautelare, in cui deve aversi riguardo essenzialmente al "fumus" di un reato nella sua oggettività: vedi Cass. n. 146.97, CC 21.1.97, ric. Volpe e aa. 34. La tecnica delle contestazioni alternative non costituisce violazione del diritto di difesa, posto che la fase delle indagini preliminari è per l'appunto caratterizzata dalla c.d. "fluidità" dell'imputazione. Nella specie, avere il Tribunale esaminato sia il vincolo assoluto di inedificabilità, sia il vincolo relativo, ha dato modo alla difesa di sviluppare una molteplicità di argomentazioni.
35. È infondata l'eccezione di inutilizzabilità-illegittimità del sequestro, perché compiuto dopo il termine delle indagini preliminari. Tale sanzione riguarda solo le acquisizioni probatorie e non i provvedimenti cautelari. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte è costante: vedi Cass.
4.2.98 n. 1304 imp. Sarto: "Ai fini dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 407 comma 3 CPP, per atto di indagine deve intendersi solo quello con efficacia probatoria. In tale categoria non rientrano quelli attinenti alle misure cautelari." Cass.
7.2.94 n. 3651 imp. Ferrante: "Gli atti di indagine per i quali l'art. 407 cpp sancisce l'inutilizzabilità se compiuti dopo la scadenza del termine fissato per le indagini preliminari, sono quelli aventi efficacia probatoria e pertanto negli stessi non può rientrare il sequestro preventivo, che non ha alcuna efficacia in tal senso e mira esclusivamente ad interrompere la condotta vietata."
36. Infondata è l'eccezione relativa alla posizione del Procuratore della Repubblica presso la Pretura. Il Tribunale ha ritenuto che il medesimo non abbia veste per interloquire. Nella stesura della motivazione, il giudice del riesame è libero: nella specie, risultano trascritti in motivazione anche passi di sentenze di questa Corte (ad esempio, in tema di vincoli di inedificabilità), ma l'importante è che il Tribunale faccia proprie le argomentazioni addotte.
37. Le fonti di diritto attinenti alla fattispecie possono riassumersi come segue.
Anzitutto, la Legge statale n. 1497.39, sulla base della quale con delibera 23.12.82 la Giunta Regionale Puglia sottoponeva a vincolo la fascia costiera.
Rispetto a tale vincolo, il Comitato Urbanistico Regionale rilasciava nulla-osta il 12.4.84 ed il Comune approvava il progetto di lottizzazione in data 17.10.85.
38. Intanto era entrata in vigore la "Legge Galasso", costituita dal DL. n. 312.85 convertito con modificazioni in Legge n. 431.85. Peraltro, il Comune di Polignano a Mare approvava la proroga del piano particolareggiato di due anni, onde il piano scadeva il 21.3.87. Ciò a sensi dell'art. 6 della L.R. n. 6.85, approvata pochi mesi prima dell'entrata in vigore della Legge Galasso. 39. Con Legge Regionale n. 30.90, viene riprodotto il vincolo di cui alla Legge Galasso per la fascia di m. 300 dal mare, ma - art.
2 - vengono ammessi interventi nelle aree destinate ad insediamenti turistici, purché previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) che risultino approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa: 6.6.90. 40. Con Legge ragionale n. 2.91, l'art. 2 della Legge Regionale n. 30.90 viene modificato nel senso che, negli insediamenti turistici, sono consentiti interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) "adottati" alla data del 6.6.90, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) approvati alla stessa data.
41. Con Legge Reg. n. 14.93, l'articolo viene ulteriormente modificato nel senso che sono consentiti interventi nelle aree destinate ad insediamenti turistici previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) formalmente e regolarmente "presentati" alla data del 6.6.90, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei programmi pluriennali di attuazione approvati alla stessa data. 42. Venendo ora all'esame della normativa statale, la Legge 24.7.77 n. 616 ha delegato alle regioni le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali. Trattandosi di competenze delegate, la norma statale si pone su di un piano sovraordinato e rispetto alle leggi regionali, che non possono ad esse derogare. Per conseguenza, la Legge ragionale n.
6.85 non può conferire efficacia ultrattiva al piano di lottizzazione alla sola condizione che il richiedente abbia assunto l'impegno di urbanizzare il territorio: e ciò perché la Legge Galasso esenta da vincolo le zone oggetto di piani pluriennali in vigore, implicitamente escludendo altre ipotesi o condizioni. Nel senso della abrogazione implicita della Legge Reg. Puglia n. 6.90, sia pure sotto altro profilo, per incompatibilità con la Legge n. 431.85, vedasi Cass. CC. 17.11.97, dep. il 17.1.98 n. 3884, ric. Matarrese.
43. La Legge n. 431.85, denominata anche "Legge Galasso", ha introdotto i commi 5 e ss. nell'art. 82 della citata Legge n. 616.77, stabilendo che sono sottoposti a vincolo paesaggistico, tra gli altri, i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia. Il vincolo non si applica alle zone A e B, nonché alle zone ricomprese in programmi pluriennali di attuazione e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati.
44. L'art. 1 bis della Legge Galasso stabilisce che per i beni elencati nel quinto comma dell'art. 82 del DPR n. 616.77, come modificato dalla legge stessa, le regioni debbono redigere piani paesistici o piani urbanistico-territoriali entro il 31.12.86. Decorso tale termine, il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali esercita i Poteri sostitutivi. La scadenza del termine non implica quindi che le aree siano edificabili, ma comporta solo il sorgere del potere sostitutivo del Ministro: sul punto la giurisprudenza è costante. Vedasi Cass. 21.4.94 n. 4549; Cass.
6.4.93 n. 3147; Cons. Stato 27.8.97 n. 1216 e altre conformi.
45. L'art. 1 ter della Legge Galasso prevede che le regioni possano individuare, con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito del 5^ comma cit. come integrato dall'art. 1 della legge stessa, altre aree comprese tra quelle di cui alla legge o agli elenchi redatti a sensi della Legge n. 1497.39, nelle quali è vietata ogni edificazione fino all'approvazione dei piani urbanistico - territoriali.
46. L'art. 1 quinquies della Legge Galasso include i beni individuati a sensi dell'art. 2 del DM 21.9.84 tra quelli in cui è vietata ogni edificazione fino all'adozione da parte della regione dei piani paesistici o urbanistico-territoriali.
47. La Legge Galasso prevede tre tipi fondamentali di vincoli: il primo concerne le zone di cui all'art. 1 ed è relativo, nel senso che l'edificazione è soggetta ad autorizzazione paesaggistica. Gli altri due sono assoluti e riguardano le aree individuate dalle ragioni e quelle indicate nei decreti di applicazione del DM 21.9.84 (cosiddetti "Galassini" (vedi Cass.
1.3.91 n. 2689). 48. Il problema centrale che si pone nella fattispecie in esame è, anzitutto, di stabilire se nella zona interessata dalla lottizzazione Pietregea viga un vincolo di inedificabilà assoluto - fino cioè all'adozione da parte della regione dei piani urbanistici territoriali - ovvero relativo, vincolo superabile mediante l'autori4zzazione paesaggistica.
49. Al riguardo, occorre tenere presente che l'area interessata risulta già assoggettata a vincolo fino dal 1982 e rientra DM 21.9.84. Inoltre essa è soggetta alle leggi regionali sopra menzionate, le quali assolvono la funzione di individuare le aree nelle quali è vietata ogni edificazione in attesa dei piani paesistici o urbanistici regionali. Occorre in altri termini esaminare se la zona interessata sia esclusa dall'applicazione della Legge Galasso, con riferimento al vincolo temporaneo ed assoluto di inedificabilità.
50. Il piano di lottizzazione è stato approvato dal Comune il 17.10.85, sulla base di un piano pluriennale di attuazione che dalla scadenza triennale del 21.3.85 era stato prorogato di due anni, vale a dire fino al 21.3.87 con delibera 21.3.85; ciò in forza della Legge Regionale n.
6.85. Tenuto conto di precedente proroga deliberata autonomamente dal Comune, la scadenza dovrebbe intendersi prorogata al 31.12.87. Comunque, a partire dal 1.1.88 il Comune di Polignano a mare è rimasto sprovvisto di piano pluriennale di attuazione, che è stato ripresentato nel 1993.
51. Non sembra giovare ai ricorrenti la Legge Regionale n. 31.90, la quale, fino all'approvazione del Piano Urbanistico territoriale tematico - PUTT - vieta ogni edificazione nella fascia costiera di m. 300 dal mare;
ed esonera da tale vincolo assoluto le costruzioni in aree destinate ad insediamenti turistici, purché previste in strumenti urbanistici esecutivi approvati alla data del 6.6.90. Nessuno strumento urbanistico esecutivo vigeva alla predetta data, essendo decaduto il piano particolareggiato di attuazione. Ne deriva che il vincolo sulla zona si è "riespanso" divenendo assoluto, secondo il meccanismo logico illustrato nella sentenza di questa Corte 17.1.98 n. 3884 ric. Matarrese. Nè vale sostenere che il piano di lottizzazione era comunque stato approvato, perché a detto piano mancava la base giuridica, vale a dire il piano particolareggiato. Cfr. in termini Cass. 19.7.93 n. 1512 imp. Santise. 52. Meno ancora giova la Legge Reg. n. 2.91: ribadito il vincolo assoluto, fino all'adozione dei PUTT, tale legge esonera da tale vincolo gli insediamenti turistici previsti da strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) adottati al 6.6.90, "a condizione che le aree interessate risultino incluse nei programmi pluriennali di attuazione adottati alla stessa data". In altri termini, il piano particolareggiato o il piano di lottizzazione devono essere supportati da un piano pluriennale di attuazione approvato alla stessa data e quindi in vigore. 53. Idem dicasi per la Legge Regionale n. 14.93, la quale conferma il vincolo assoluto di edificazione fino all'approvazione dei PUTT, ed esenta le zone turistiche oggetto di strumenti urbanistici (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) formalmente "presentati" alla data del 6.6.90, a condizione che le aree interessate siano incluse in piani pluriennali di attuazione approvati alla stessa data.
54. Le concessioni in sanatoria rilasciate il 28.12.1995 sono state quindi incidentalmente apprezzate come illegittime dal Tribunale, in quanto non esisteva il potere di rilasciarle e l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comitato urbanistico regionale è parimenti illegittima. Infatti, posto che le varie leggi regionali estendono il vincolo assoluto previsto dalla Legge Galasso ai territori posti entro i m. 300 dal mare e che nel comune di Polignano a Mare non esisteva al 6.6.90 uno strumento urbanistico vigente - essendo il piano pluriennale di attuazione scaduto il 31.12.87 - il sindaco difettava del potere di rilasciare concessioni e il CUR difettava del potere di rilasciare autorizzazioni. Ciò posto, ogni questione inerente alla ipotizzata vigenza di un vincolo relativo rimane irrilevante.
55. Il Tribunale ha adeguatamente motivato circa il "periculum": se la commissione dei reati ipotizzati può dirsi perfetta, la disponibilità dei beni oggetto dell'attività illegittima protrae le conseguenze del reato ed è suscettibile di aggravarle. Non a caso si apprende, dai motivi aggiunti, che i lavori sono tuttora da terminare e che il Sindaco ha rilasciato una concessione di variante, oltreché per la costruzione di una cisterna. Nè anche appare possibile sostenere che, essendo l'equilibrio del territorio ormai compromesso, è indifferente lasciare gli immobili nella libera disponibilità dei ricorrenti o mantenere il sequestro preventivo. Sulla pertinenza degli immobili al reato non appare possibile dubitare. 56. Il richiamo all'acquisto dell'area da parte di una curatela fallimentare non ha pregio: in sede di esecuzione forzata giudiziaria, sia essa collettiva o individuale, non viene in considerazione la commerciabilità del bene in relazione alla sua edificabilità (art. 17 ult. comma della Legge n. 47.85). Appare parimenti frustraneo ogni tentativo di contestare che, nella specie, si sia trattato di lottizzazione.
57. Le questioni inerenti alla scadenza del nulla osta paesaggistico per decorso del quinquennio ovvero alla decadenza dalla concessione per decorso dell'anno appaiono assorbite. Vale peraltro la pena di sottolineare che, in relazione alla data accertata di effettuazione dei lavori, e pur tenendo conto dei sessanta giorni concessi al Ministro per esercitare il potere di annullamento, il detto nulla - osta appare scaduto. L'indagine sulla presunta decadenza annuale della concessione richiederebbe invece una più approfondita motivazione in fatto, che, peraltro è superata.
58. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2000