Sentenza 19 novembre 2004
Massime • 1
Il termine di durata massima delle indagini preliminari, dopo la cui scadenza si determina inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, non decorre dal momento in cui sia stata genericamente iscritta la notizia del reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., ma solo a partire dalla iscrizione, eventualmente successiva, del nome della persona cui il reato stesso sia stato attribuito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2004, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 19/11/2004
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2056
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 26601/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO DO N. IL 04/02/1977;
avverso ORDINANZA del 17/02/2004 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Meloni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro emetteva in data 23-1-2004 ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi indagati tra cui IC NO.
Costui era accusato di far parte di un sodalizio criminoso inteso allo svolgimento di attività delinquenziale nel settore del traffico internazionale di stupefacenti del tipo cocaina, con il suo inserimento personale nella componente associativa c.d. "vibonese" facente capo a CE AR e NC IC. In particolare, lo stupefacente veniva fornito dai c.d. "Cartelli colombiani" e trasferito dalla Colombia, tramite il Venezuela e la Spagna, nel nostro territorio ed in Australia. La struttura associativa, connotata da unitarietà operativa, presentava peraltro differenti componenti: quella vibonese facente capo agli indagati CE AR e NC IC, una compagine colombiana costituita dai AR in contatto con i gruppi terroristici locali, una componente spagnola composta da soggetti emissari dei c.d. "Cartelli colombiani", una componente australiana diretta espressione dei vibonesi e facente capo a CO TE, nonché una componente jonica-reggina che faceva riferimento al latitante NA LI. Lo NO era incolpato anche di uno specifico episodio consistente nella detenzione, in concorso, e nel tentativo di trasferimento in territorio australiano di ingenti quantitativi di cocaina.
2. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro confermava il provvedimento cautelare.
Metteva in rilievo, nell'ambito complessivo delle indagini, l'importanza assunta dalle propalazioni rese dall'indagato UN AD, già partecipe all'associazione delittuosa, che aveva agito nelle indagini quale collaborante "sotto copertura", ruolo questo giustificato dalla ricorrenza di connessioni tra il traffico di stupefacenti ed azioni terroristiche (c.d. narcoterrorismo determinati dai rapporti intercorrenti tra i AR NI e gruppi terroristici locali).
Evidenziava che il dichiarante AD aveva affermato che, sin dal 1989, si era dovuto rivolgere a degli usurai per tentare di "salvare" la sua attività imprenditoriale nel settore dell'import-export di marmi (con la specifica titolarità di alcune Società);
successivamente tali Società erano state rilevate da terze persone ed utilizzate come "copertura" del narco-traffico internazionale di cocaina, con l'inserimento dello stesso DU nell'ambito dell'attività criminosa e ciò era avvenuto tramite NA LI e CE AR.
Secondo il Tribunale, la posizione specifica di NO trovava riscontro negli esiti di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, di investigazioni, di accertamenti - controlli eseguiti dalla Polizia Giudiziaria anche tramite riprese fotografiche. Precisamente erano stati acquisiti elementi attestanti la partecipazione ed il coinvolgimento dello NO nel complesso affare concernente l'introduzione di notevolissimi quantitativi di stupefacente, provenienti dalla Colombia, in Australia: tra l'altro, proprio per definire le relative trattative commerciali, il predetto si era recato per una ventina di giorni in tale Continente e da lì aveva tenuto informato CE AR in ordine all'"andamento" delle illecite negoziazioni. Inoltre, la gravità dei fatti ed il ruolo a livello di organizzatore assunto nella pericolosa associazione a delinquere dall'indagato imponevano l'applicazione nei suoi riguardi della misura coercitiva più grave.
3. IC NO proponeva ricorso per Cassazione. Eccepiva l'inutilizzabilità di risultanze investigative acquisite oltre i termini stabiliti dall'art. 407 - commi 1 e 2 C.P.P.. Rilevava l'illegittimità dell'attività "sotto copertura" compiuta dal collaborante UN AD, la quale sarebbe stata ammissibile solo in presenza della effettiva perpetrazione di delitti commessi con finalità di terrorismo.
Eccepiva l'improcedibilità secondo la giurisdizione italiana di fatti avvenuti completamente al di fuori del nostro territorio (tentata introduzione di cocaina, proveniente dalla Colombia, in Australia). Eccepiva l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite in impianti esterni rispetto agli uffici della Procura procedente, senza la ricorrenza delle condizioni di legge.
Contestava, parimenti, l'utilizzabilità di intercettazioni eseguite su utenze cellulari internazionali poste all'estero ed in contatto con altra utenza pure sita all'estero.
Nel merito della vicenda, il ricorrente rilevava l'assenza di valide argomentazioni in fatto e diritto configuranti seri elementi indiziari circa il suo coinvolgimento nell'associazione criminosa e nei concreti reati-fine a lui ascritti.
In subordine, contestava la presenza di elementi configuranti l'attualità delle esigenze cautelari ex art. 274 C.P.P.. Chiedeva l'annullamento dell'Ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro e quella presupposta del G.I.P. del medesimo Ufficio Giudiziario.
4. Il ricorso deve essere respinto perché infondato. Si osserva, in ordine alla prima censura esposta, che il ricorrente non ha evidenziato alcun serio elemento attestante il mancato rispetto del termine biennale per l'esaurimento delle indagini preliminari ex art. 407 - 2 comma C.P.P.; il che, del resto, è stato recisamente escluso dal Tribunale. Al riguardo si rileva che la decorrenza iniziale del termine va computata a far tempo dall'iscrizione della "notitia criminis" con l'indicazione della persona alla quale i reati vengono attribuiti non essendo sufficiente a far decorrere il termine, nel caso biennale, l'iscrizione di una "notitia criminis" generica (V. Cass. 8-3-1993 - Arena -, Cass. 27-9- 1996 - Maceri). Si aggiunge che, ai fini dell'applicazione della sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 407 - 3 comma C.P.P., per "atto di indagine" compiuto dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, deve intendersi soltanto quello con efficacia probatoria;
per cui in tale categoria non può ricomprendersi la richiesta di applicazione di misura cautelare ne' la susseguente emissione del provvedimento coercitivo, non avendo detti atti efficacia probatoria in quanto intesi unicamente ad ottenere un provvedimento incidente nella sfera di libertà dell'indagato per assicurarne la presenza al dibattimento (V. Così, Cass. 10-11-1999 - Passatore;
Cass. 16-2-2001 - Cacciapuoti).
Sul secondo motivo, va detto che il Tribunale del Riesame ha ampiamente e esaustivamente motivato circa la legittimità del ruolo svolto nella vicenda da UN DU, agente "sotto copertura", non solo ai sensi dell'art. 97 del T.U. in materia di stupefacenti, ma quale vero e proprio ausiliario di Polizia Giudiziaria, ex art. 4 commi 1-5-7 D.L. n. 374/2001 convertito in Legge 15-12-2001 n. 438, impegnato in attività di acquisizione di elementi di prova in tema di delitti commessi con finalità di terrorismo: in tal senso le indagini erano appunto indirizzate anche a contrastare il "fenomeno" degli stretti collegamenti sussistenti tra le organizzazioni del narcotraffico internazionale e gruppi terroristici agenti in Colombia e finanziati dai primi.
Parimenti sicura si palesa la ricorrenza della giurisdizione italiana, per i fatti criminosi oggetto di indagini, e ciò ai sensi degli artt. 6 e 7 C.P., atteso che in tutto o in parte l'azione delinquenziale si è svolta nel territorio nazionale. Così, IC NO, secondo la "ricostruzione" operata dagli inquirenti, risulta essersi recato in Australia per curare personalmente l'esito della spedizione dello stupefacente direttamente dalla Colombia a detto Continente, tenendo costantemente informato telefonicamente CE AR che si trovava in Italia ed acquisendo da lui direttive;
parimenti lo NO, nel dicembre 2002, si recava all'aeroporto di Milano-Malpensa per prelevare NC IC e UL ON, provenienti dal Sud-America ove avevano pianificato ulteriori traffici internazionali di cocaina, e con costoro l'indagato era in continuo contatto ai fini dell'esecuzione dell'affare criminoso. D'altro canto, il Tribunale del Riesame ha esplicitato in modo adeguato, alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite Penali sull'argomento (V. Cass. S.U. Penali 31-10-2001 Policastro;
Cass. S.U. Penali 26-11-2003 - Gatto), che il G.I.P. aveva correttamente dato atto dell'inutilizzabilità degli impianti di ricezione installati presso la locale Procura della Repubblica, in relazione all'indifferibilità di svolgimento delle operazioni di intercettazione concernenti una grave attività delittuosa in atto. Ancora, rituali appaiono le intercettazioni eseguite con la tecnica dell'instradamento (e cioè il convogliamento delle chiamate provenienti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia) intese a captare i colloqui intercorrenti tra un'utenza italiana, in qualunque posto sia collocata, ed un'utenza straniera e viceversa: difatti ciò che rileva al riguardo, onde evitare la necessità di espletamento di rogatoria internazionale, è che l'attività di ricezione e registrazione delle telefonate venga compiuta per intero sul nostro territorio e che una delle utenze interessate abbia nazionalità italiana. (V. da ultimo, Cass. 8-11- 2002 - Strangio;
Cass. 3-10-2003 - Longu). Nel merito dell'occorso, il Tribunale ha in modo esaustivo indicato gli elementi indiziari, contrassegnati da gravità, attestanti la partecipazione dello NO al sodalizio criminale e la perpetrazione di c.d. "reati-fine", nonché la configurabilità delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. C) C.P.P. in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla pericolosità sociale manifestata dall'interessato.
5. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale - Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 comma 1 bis Legge 8- 8-1995 n. 332.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005