Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
La scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività processuale, ma solo di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse, ovvero l'acquisizione delle prove, con la conseguenza che anche a termine scaduto, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora esercitato l'azione penale ed il procuratore generale quello di avocazione, il P. M. può richiedere ed il giudice provvedere all'applicazione delle misure cautelari ed, in particolare, del sequestro preventivo, atteso che questo non è atto ad efficacia probatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 12294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12294 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 16/02/2001
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 658
Dott. SAVERIO Felice MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 44701/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT IA RO, nata l'[...] a [...], avverso la sentenza del Tribunale del riesame di Napoli 7 luglio 2000, con la quale è stato confermato il decreto del G.I.P. del Tribunale di Napoli 7 giugno 2000, che ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile abusivo di sua proprietà, sito in via Cuma 422 di Bacoli.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale del riesame di Napoli 7 luglio 2000 - con la quale è stato confermato il decreto, del G.I.P. del Tribunale di Napoli 7 giugno 2000, che ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile abusivo di sua proprietà, sito in via Cuma 422 di Bacoli - IA RO TI ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione degli artt. 324 n. 7, 309 n. 5 e 10 e 497 c. 3 c.p.p. e omessa e contraddittoria motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti d'indagine e dell'incompleta trasmissione, a tal fine, degli atti e, in particolare, dell'iscrizione nel registro degli indagati, nel termine di cui all'art. 309 cc. 5 e 10. L'impugnazione è inammissibile perché manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo avvertito con giurisprudenza costante che la scadenza del termine, stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività processuale, ma solo di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse, cioè l'acquisizione delle prove, sicché anche a termine scaduto e finché il procuratore generale non esercita il suo potere di avocazione, il pubblico ministero può chiedere e il giudice provvedere all'applicazione delle misure cautelari e, in particolare, del sequestro preventivo, che non è un atto ad efficacia probatoria in quanto ha esclusivamente la funzione di impedire che la procesuzione della condotta illecita porti il reato ad ulteriori conseguenze (Cass., Sez. 3^, 7 luglio 1995 n. 2691, ric. Imerito;
Sez. 6^, 2 dicembre 1993 n. 3651, ric. Ferrante;
Sez. 1^, 9 giugno 1993, ric. Marrazzo e altri;
Id., 21 maggio 1992 n. 2316, ric. Garofalo e altri;
Id., 3 marzo 1992 n. 1016, ric. Guarnieri). Pertanto il tribunale del riesame investito del controllo della legittimità del sequestro preventivo non è chiamato a svolgere alcuna verifica sull'attualità della pendenza del termine per il compimento delle indagini preliminari e ad accertare al tal fine la data in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta nell'apposito registro, secondo la disposizione dell'art. 335 c.p.p., nè il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere entro il termine previsto dall'art. 309 c. 5 c.p.p. l'atto di iscrizione nel registro degli indagati onde rendere possibile tale accertamento.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001