Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 12294
CASS
Sentenza 16 febbraio 2001

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La scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività processuale, ma solo di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse, ovvero l'acquisizione delle prove, con la conseguenza che anche a termine scaduto, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora esercitato l'azione penale ed il procuratore generale quello di avocazione, il P. M. può richiedere ed il giudice provvedere all'applicazione delle misure cautelari ed, in particolare, del sequestro preventivo, atteso che questo non è atto ad efficacia probatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 12294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12294
    Data del deposito : 16 febbraio 2001

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