Sentenza 29 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, la violazione dell'obbligo di procedere, su richiesta di parte, in udienza pubblica integra una nullità relativa, la quale deve essere eccepita dalle parti presenti, a pena di decadenza, prima che venga compiuto il primo atto del procedimento o, se non è possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2014, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 29/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1444
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 22545/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GI TO N. IL 13/07/1946;
avverso il decreto n. 37/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del 02/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina, con decreto confermato dalla locale Corte d'appello in data 2/5/2012, ha applicato a AL EP NT la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni quattro, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 e della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 imponendogli altresì il versamento della cauzione di Euro 5.000, perché soggetto socialmente pericoloso, in quanto indiziato di associazione mafiosa.
2. Contro il decreto suddetto ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse del proposto, l'avv. Carmelo Scilla, proponendo censure in rito e in merito.
Nel rito, deduce la nullità del decreto per i seguenti motivi:
- non è stata data risposta alla doglianza sollevata al punto 1 dell'atto d'appello, ove veniva lamentata la celebrazione del giudizio in camera di consiglio, invece che in pubblica udienza;
- la proposta di applicazione della misura di prevenzione è stata avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, da ritenere funzionalmente incompetente, in quanto AL risiedeva, all'epoca della proposta, nel comune di Capizzi (Messina) ed era domiciliato in Catania;
peraltro, anche l'associazione mafiosa di cui AL avrebbe fatto parte operava a Messina. Pertanto, l'iniziativa poteva provenire solo dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ovvero dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
- il provvedimento applicativo della misura è stato emesso, ad ogni modo, da Tribunale incompetente (Messina), perché diverso da quello presso cui è radicato il Pubblico Ministero proponente. Nel merito, eccepisce la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. Quanto al primo motivo in rito, va rilevato che la richiesta di udienza pubblica fu formulata dal proposto all'udienza del 9/3/2010, data in cui il Tribunale prese la causa in decisione.
Successivamente, a seguito della pubblicazione - avvenuta il 17/3/2010 - in gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana della sentenza della Corte Costituzionale n. 93 dell'8/3/2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4 nella parte in cui non consentiva che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolgesse, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica, il Tribunale rimise il procedimento in istruttoria per l'udienza "pubblica" del 6/7/2010. Pertanto, quale sia stato - il 6/7/2010 e nell'udienza successiva - il modulo utilizzato per redigere il verbale di udienza, è evidente che la richiesta di parte ebbe accoglimento.
In ogni caso, va rilevato che, seppur si volesse ritenere che le udienze del 6 luglio 2010 e quella successiva si siano svolte in camera di consiglio, in considerazione del modulo prestampato utilizzato, non è possibile trarre - da questo fatto - le conclusioni prospettate dalla difesa. Dalla lettura del verbale di udienza del 6 luglio e del 12 ottobre 2010 non risulta che le parti abbiano rinnovato l'istanza di svolgimento del processo in pubblica udienza, per cui è da ritenere che avessero accettato una diversa modalità di svolgimento del procedimento, giacché, quando il procedimento si svolga in più udienze, è ben possibile che la richiesta di udienza pubblica riguardi una soltanto di esse. E va ancora considerato, conclusivamente e definitivamente, che i difensori del proposto - presenti in loco - non sollevarono alcuna eccezione nelle udienze del 6 luglio e del 12 ottobre del 2010, per cui sono irrimediabilmente decaduti dalla facoltà di far valere eventuali nullità. Questa Corte insegna, infatti, da lungo tempo, che, allorché il giudizio si svolga nelle forme del rito camerale fuori dei casi previsti dalla legge, si verifica una nullità relativa che, a pena di decadenza, deve essere eccepita dalle parti presenti prima che venga compiuto il primo atto del procedimento o, se non è possibile, subito dopo (Cass., n. 38114 del 19/6/2009. Conformi: N. 6361 del 1993 Rv. 194730; N. 2512 del 1994 Rv. 197738;
N. 7227 del 1995 Rv. 201378; N. 2368 del 1998 Rv. 210137; N. 26059 del 2005 Rv. 232101). Principio affermato in relazione al giudizio ordinario che si svolga - contrariamente alla previsione normativa - col rito camerale, e che vale, a maggior ragione, nel procedimento di prevenzione, dove la forma pubblica è condizionata ad una richiesta di parte.
2. Anche gli altri motivi in rito sono manifestamente infondati. Non corrisponde a verità che non sia stata data risposta alla doglianza concernente la pretesa incompetenza del Tribunale di Messina a conoscere della proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti del ricorrente, avendo invece la Corte di appello, a sostegno della ritenuta infondatezza di detta eccezione, fatto specifico richiamo a quanto, sul punto, era stato argomentato dal giudice di primo grado;
ragione per cui sarebbe stato onere della difesa confrontarsi con tali argomentazioni, le quali risultano invece totalmente ignorate, essendosi la stessa difesa limitata a riproporre quelle che, a suo avviso, avrebbero dovuto comportare la declinatoria della competenza.
3. Inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso, con cui, sebbene mostri di conoscere il dettato normativo ed il risalente insegnamento di questa Corte di legittimità - secondo cui il vizio di motivazione in materia di prevenzione non è deducibile in sede di legittimità - il ricorrente ripropone la tesi, sostenuta in giudizio, dell'insufficienza argomentativa del provvedimento impugnato, ignorando,oltretutto, l'articolata motivazione esibita dal Tribunale e riproponendo argomenti tipici del giudizio di merito. Nel caso di specie, come è dato desumere fin dalla prima lettura, non può affatto parlarsi di motivazione omessa, giacché il Tribunale e la Corte d'appello hanno chiaramente collegato il giudizio sulla pericolosità sociale del proposto a fatti e circostanze di rilievo penale, sfociati, da ultimo, nell'arresto del AL (a marzo del 2007) e nel suo rinvio giudizio per associazione mafiosa. Sono state ritenute decisive, nei suoi confronti, le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito del ruolo da lui ricoperto all'interno del sodalizio mafioso denominato "gruppo di Mistretta" fin dagli anni 80 del secolo scorso. Per tale via è stato accertato - ad un livello di gravita indiziaria certamente suscettibile di determinare l'applicazione di una misura di prevenzione - che AL era "uomo d'onore" della famiglia di Mistretta e che dal 2003, dopo l'arresto di PU SE, svolse il ruolo di cerniera - che era stato del PU - tra la criminalità messinese e quella palermitana, godendo della fiducia di LL EP (capo del mandamento di Gangi-San Mauro Castelverde) e di RE EP, vice del LL (in questo senso le dichiarazioni di ER NT e gli elementi di riscontro alle dichiarazioni di costui). È stato anche accertato che AL era il referente, a Capizzi, della cosca Santapaola, per conto della quale faceva il collettore delle estorsioni perpetrate in danno degli imprenditori operanti in zona (dichiarazioni di Galati Giordano Orlando). Più di recente, infine, a conferma della sua ascesa nel sodalizio, è stato detto che fu affiancato a GA IC, nuovo capo mandamento di San mauro Castelverde, per agevolarlo nello svolgimento dei compiti a quest'ultimo assegnati (dichiarazioni di Giuffrè NT). Da qui la logica conclusione - tratta dai giudici di merito - che AL è soggetto socialmente pericoloso, per via dei suoi trascorsi mafiosi - accertati con sentenza passata in giudicato - e del suo permanente inserimento nella criminalità organizzata del messinese, dove risulta in costante, permanente ascesa. Solo una forzatura del linguaggio, pertanto, può indurre il difensore del proposto a sostenere che il provvedimento manchi di motivazione, o che questa sia solo apparente.
4 ai sensi dell'art. 66 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015