Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/1999, n. 4497
CASS
Sentenza 15 ottobre 1999

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L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte,risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado.(Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello la quale, dichiarando la responsabilità penale dell'imputato e condannandolo al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, lo aveva pure condannato a rifondere a quest'ultima le spese sostenute per tutti i gradi e fasi del giudizio, nonostante che in un grado di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione fossero state riconosciute fondate le doglianze dell'imputato stesso, che aveva ottenuto l'annullamento con rinvio della sentenza in quella sede impugnata.)

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  • 1Sezioni unite: spetta al giudice del rinvio la liquidazione delle spese di lite
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/1999, n. 4497
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4497
Data del deposito : 15 ottobre 1999

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