Sentenza 2 aprile 2012
Massime • 1
In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso la condotta di colui che ottenga somme destinate alla distribuzione ai sodali in occasione delle festività pasquali e natalizie, ponendosi al cospetto delle persone offese come emissario di un gruppo criminale organizzato e rappresentando loro l'incontrastabilità e l'ineluttabilità degli scopi dell'associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 17532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17532 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 02/04/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 981
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 38799/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL SE N. IL 22/03/1981;
avverso l'ordinanza n. 1047/2011 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 05/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. F. M. Iacoviello che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 5 agosto 2011 il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., accoglieva parzialmente, con riferimento alla sola ritenuta aggravante di cui all'art. 628, n. 3, richiamata dall'art. 629, comma 2, la richiesta di riesame avanzata da OL ER, nei cui confronti il giudice per le indagini preliminari aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di tentata estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno di RL RU, dipendente e socio della pizzeria "Fratelli La Bufala".
Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in relazione ai delitti a lui contestati erano costituiti: a) dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa, RL RU (dipendente e socio di minoranza della s.r.l. "Napa3", rappresentante del marchio "Fratelli La Bufala con quattro punti vendita a Palermo e responsabile, a partire dal novembre 2009, del locale posto all'interno del centro commerciale "Forum"); b) dalle dichiarazioni di BI SO, destinatario, nella sua qualità di responsabile dell'esercizio, delle confidenze di RL RU al pari del padre di quest'ultimo, c) dall'esito delle attività di individuazione fotografica svolte dalla pare offesa;
d) dalle dichiarazioni di AR Lo CA, cuoco della pizzeria situata in piazza Castelnuovo;
e) dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in ordine al danneggiamento subito dal locale il 25.9.2010 in conseguenza del lancio di una grossa pietra contro una delle vetrate, così come documentato dalle videocamere installate a seguito della denuncia di SO;
f) dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.
Le esigenze cautelari, presunte ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3, venivano ritenute sussistenti sotto il profilo dell'art. 274 c.p.p., lett. c), tenuto conto della gravità dei fatti, da inquadrare in contesti di criminalità organizzata.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'indagato il quale lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in assenza di elementi obiettivi da cui inferire la metodologia mafiosa e la volontà di favorire l'operatività di una sodalizio di stampo mafioso.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La L. n. 203 del 1991, art. 7, richiede che i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica;
essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale, e non più semplicemente supposta, di un'associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (Sez. 1,18 marzo 1994, n. 1327). L'aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei (Sez. Un. 22 gennaio 2001, n. 10; Sez. 1^, 23 maggio 2006, n. 20228).
2. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto espressione della metodologia mafiosa e della finalità di favorire il sodalizio le complessive modalità della condotta, da inquadrare in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso, l'evocazione degli interessi dell'associazione quale beneficiaria delle somme di denaro da corrispondere in occasione delle festività natalizie e pasquali, le modalità di approccio alla parte offesa da parte del ricorrente e dei suoi complici, i quali, a sostegno delle loro domande, evocavano l'esistenza di un gruppo di criminalità organizzata di cui essi erano emissari e i cui disegni non andavano contrastati in quanto "ineluttabili". Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di OL in ordine al delitto di tentata estorsione, aggravata anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 a lui contestato. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012