Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2010, n. 10410
CASS
Sentenza 24 febbraio 2010

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Massime1

La mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale.

Commentario1

  • 1Le guarentigie dell’arrestato nell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p.
    Avv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Assai di frequente, soprattutto nelle ipotesi in cui a presiedere l'atto di Garanzia indicato nel titolo sia il Giudice delle Indagini Preliminari rogato ex art. 294 comma 5 c.p.p., del luogo ove si è concretizzato l'arresto, può accadere, come la prassi giudiziaria sovente ci mostra e di qui a brave si vedrà, che il difensore dell'arrestato, non venga sostanzialmente posto nelle condizioni di prendere visione di quanto meglio indicato dall'art. 293 c.p.p., stante non solo l'assenza della notificazione del deposito degli atti ivi prevista dal terzo comma dello stesso disposto normativo, ma vista la carenza degli atti stessi, custoditi presso la cancelleria del GIP rogante, con una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2010, n. 10410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10410
Data del deposito : 24 febbraio 2010

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