Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
Integra la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agire in tal modo. (Fattispecie relativa alla stabile messa a disposizione degli associati della propria abitazione per l'occultamento delle armi della "cosca", in riferimento alla quale la Corte ha negato che potesse valere ad escludere la configurabilità del reato il fatto che l'imputato potesse aver agito in ragione dei vincoli familiari che lo legavano agli altri affiliati piuttosto che con l'intenzione di rendersi partecipe del sodalizio criminoso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 17206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17206 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO RA M.S. - Consigliere - N. 738
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 41590/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) GA RO AN N. IL (Ndr: testo originale non comprensibile);
avverso l'ordinanza n. 620/2009 TRIB. LIBERTÀ DI REGGIO CALABRIA, del 27/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Uditi i difensori Avv.ti VENETO Armando e MANNO Adele per GA CO NO, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso del P.M. e la conferma del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza de 27.8.09 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha accolto l'appello proposto da GA CO NO avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 10.8.09, di rigetto della sua istanza, intesa ad ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere, emessa nei suoi confronti, siccome indagato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, per aver preso parte ad un'associazione mafiosa denominata "ndrina LL", che esercitava il suo potere criminale nel Comune di Rosarno ed in tutto il territorio della Piana di Gioia Tauro, con il ruolo di referente di LL CA in Emilia Romagna, avendo dichiarato la propria disponibilità ad assumere LL CA presso la s.r.l. "VENETA FRUTTA", di cui era amministratore ed a fornirgli alloggio, si da consentire al LL di usufruire dell'affidamento in prova ai servizi sociali;
avendo messo a disposizione del LL la propria abitazione sita in Granarolo per occultarvi armi e recarsi in Calabria, su ordine di LL CA, per portare messaggi ai sodali residenti a Rosarno. Il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero a carico del ricorrente elementi tali da farlo ritenere intraneo alla cosca mafiosa nota come "clan LL" operante nel territorio di Rosarno, ritenendo le condotte tenute dal medesimo dovessero essere valutate in considerazione del rapporto sostanzialmente familiare intrattenuto da sua figlia, convivente more uxorio col figlio di LL CA;
e l'ausilio prestato a costui non aveva in sè alcuna connotazione illecita, essendo stato accertata la provocazione grave, improvvisa ed inspiegabile che tale TO RA, nativo di Rosarno, non agganciato ad alcuna famiglia mafiosa, i cui due fratelli AR e MO erano stati uccisi e che pertanto covava disegni di vendetta, aveva fatto nei confronti di LL CA, si da spingere il GA a prestargli assistenza in tale frangente. Non avevano sicura valenza indiziaria gli elementi addotti dal G.I.P. per disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti del GA, in quanto trattavasi di episodi spiegabili con la sua vicinanza a LL CA per motivi familiari. Infatti il GA:
-aveva offerto la sua disponibilità ad assumere LL CA alle dipendenze della sua azienda, offrendogli altresì un alloggio a Granarolo;
-si era recato a Rosarno per parlare a suo nome ai familiari e riferire delle minacce poste in essere da TO RA, nonché di andare a Bologna e portare a LL CA un'arma;
-aveva reperito in Bologna un chirurgo per intervenire sul genere di LL CA, ferito in un attentato mafioso nel luglio 2008.
Tali episodi non costituivano pregnanti indizi di partecipazione all'associazione mafiosa anzidetta, ovvero alla commissione di alcuni dei reati fine che costituivano la stessa ragion d'essere dell'associazione mafiosa anzidetta.
Quindi l'ipotesi investigativa concernente il GA, se pur meritevole di approfondimento, non era allo stato tale da consentire di porre a suo carico il reato associativo e da far luogo alla sua custodia cautelare in carcere.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. del Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone l'annullamento in quanto la relativa motivazione era illogica, contraddittoria, in parte semplicemente inesistente e frutto di travisamento di fatto. Dopo avere rilevato l'attualità e la piena operatività della "'ndrina LL" in epoca successiva al 31.3.2005, il P.M. ha rilevato come la motivazione addotta dal Tribunale di Reggio Calabria per desumere l'insussistenza a carico di GA CO NO di gravi indizi idonei a renderlo intraneo alla cosca mafiosa nota come "'ndrina LL" era illogica e contraddittoria, in quanto la reazione avuta dai LL alle provocazioni ed alle minacce dell'TO era tipica di ambienti delinquenziali e non era stata solo dettata da timori per l'incolumità dei familiari anche perché sentenze passate in giudicato avevano accertato l'esistenza e la pericolosità della cosca LL, la quale, come tutte le cosche delinquenziali calabresi, si fondava in larghissima parte su rapporti familiari e su legami di sangue.
Il P.M. ricorrente ha poi rilevato come la cosca mafiosa dei LL fosse ancora attiva e pienamente operativa nella zona di Rosarno ed avesse disponibilità di armi e munizioni e come le risultanze acquisite in tal senso non potessero non far concludere nel senso che GA CO NO facesse parte a pieno titolo della consorteria, con lo specifico ruolo di soggetto a completa disposizione degli interessi della 'ndrina LL, cosi' come indicato nel capo d'imputazione.
Il Tribunale non aveva rilevato che l'assunzione di LL CA da parte di GA CO NO alle dipendenze della s.r.l. "VENETA FRUTTA", di cui il GA era amministratore unico, era fittizia ed il GA aveva quindi fatto dichiarazioni mendaci al Tribunale di Sorveglinza competente, allo scopo di far scarcerare LL CA, consentendone l'affidamento ai servizi sociali. Il Tribunale aveva travisato i fatti in quanto non aveva percepito che il GA era a disposizione della cosca mafiosa anzidetta, eseguendo incarichi a lui di volta in volta affidatigli da LL CA;
così il GA non solo era stato incaricato di recarsi a Rosarno per informare i sodali delle novità e convocarli per il summit fissato per il 21.6.09, ma lungo la strada si era altresì incontrato con ZZ SE, personaggio contiguo la cosca LL, dal GA incontrato nei pressi del casello autostradale di Frosinone per trasmettergli un messaggio da parte di LL CA.
Il Tribunale non aveva percepito che LL CA e suo figlio RT avevano tentato di occultare un'arma all'interno della casa che il GA aveva messo a loro disposizione a Granarolo, si che l'offerta di tale alloggio era da ritenere avvenuta a favore della cosca, per realizzare le attività illecite nell'interesse della cosca medesima.
Il Tribunale aveva poi motivato in modo illogico e contraddittorio in ordine alle trattative svolte dal GA per aprire un distributore di carburante a Rosarno, previa locazione dell'area dove ubicarla, in quanto ciò provava che i LL erano pronti a riciclare il danaro proveniente da attività illecite in nuovi settori, intestando le attività a dei prestanome, ennesima dimostrazione questa che il RO fosse a disposizione degli interessi della 'ndrina; il che era sufficiente a provare la sussistenza a carico del RO di validi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestatogli. I difensori di GA CO NO hanno depositato memoria in data 1.3.10.
Il ricorso del P.M. merita accoglimento.
Il Tribunale infatti, dopo avere dato atto dell'esistenza attuale ed operativa della "cosca LL", fondata su base familistica, come risulta dallo stesso testo dell'ordinanza impugnata, dalla quale emerge che tutti i soggetti indicati nelle sentenze che si erano occupate della cosca LL, salvo alcune eccezioni, appartenevano alla famiglia naturale LL, ovvero erano unite fra di loro da rapporti di affinita', ovvero di natura sempre riconducibile a legami familiari, ha dubitato dell'intraneità di GA CO NO alla associazione mafiosa anzidetta, ritenendo che le condotte poste in essere dall'indagato potevano spiegarsi "anche come vicinanza per motivi familiari", dimenticando illogicamente che "i motivi familiari" (la figlia del GA era convivente more uxorio con il figlio di LL CA) potevano costituire la ragione, proprio per la notoria intrinseca natura familistica delle associazioni mafiose calabresi e del "clan LL" in particolare, dell'inserimento a pieno titolo del GA nella "famiglia" mafiosa dei LL. D'altra parte la circostanza che il GA possa avere posto in essere le condotte addebitategli per motivi familiari, non esclude la sussistenza del reato contestatogli, qualora tali condotte costituiscano attività oggettivamente omogenee agli scopi del sodalizio criminoso, apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza ed al rafforzamento dello stesso, volontariamente poste in essere, dovendosi distinguere fra volontarietà della condotta e motivi della stessa.
Il Tribunale pertanto avrebbe dovuto esaminare se gli episodi contestati al GA ed accertati anche nell'ordinanza impugnata come dal medesimo posti in essere, considerati nel loro assieme, costituissero un grave quadro indiziario dell'appartenenza dell'indagato al sodalizio.
Tale indagine non doveva essere condotta in relazione ad ogni singolo episodio attribuito al GA, ma, in conformità del noto canone interpretativo degli indizi, di cui a Cass. SS.UU. 12.7.05 n. 33748, rv. 231678, al quale solo formalmente l'ordinanza impugnata dichiara di attenersi, ma a tutti gli indizi complessivamente considerati (offerta di un lavoro al padre del convivente della propria figlia, per consentirgli di ottenere una misura alternativa;
l'aver posto a disposizione del medesimo due abitazioni;
l'avergli dato una settimana di ferie per consentirgli di muoversi liberamente sul territorio nazionale;
l'aver svolto mansioni di messo per la convocazione dei vertici dell'associazione, incontrandosi strada facendo con un personaggio contiguo alla cosca, in un momento in cui la medesima era stata gravemente minacciata, essendo stato chiesto un risarcimento in termini di vite umane), tenendo presente che il GA non poteva ignorare che la sua condotta si inseriva nell'ambito di un'associazione criminosa, nella quale il suo futuro consuocero LL CA rivestiva un ruolo di vertice e che tale condotta avrebbe prodotto effetti non irrilevanti sia nei confronti del LL, sia nei confronti dell'associazione criminosa da lui capeggiata. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, affinché il Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione, provveda, in piena autonomia di giudizio, al riesame degli indizi sulla base dei principi di diritto sopra indicati. La Cancelleria è incaricata di eseguire gli adempimenti di cui all'art.94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010