Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
In tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l'attività criminosa riceva ausilio dal collegamento della persona indagata, per il tramite del coniuge, con un temibile clan camorristico imperversante nella zona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 21051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21051 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 729
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 41438/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IS IMMACOLATA, N. 10/12/1975;
avverso l'ordinanza n. 5215/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 26/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAPOZZI Raffaele;
lette/sentite le conclusioni del Dr. Geraci Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 26.6.09, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame, proposta da IS TA avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 14.6.09, con il quale era stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagata del reato di usura commessa in danno di GI EN, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, per aver commesso il fatto con metodo mafioso e comunque al fine di agevolare l'associazione camorristica dei FATANO, di cui faceva parte, fra gli altri, DI IA AT, marito dell'odierna indagata.
2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di validi indizi di colpevolezza a carico della IS, desunti dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa GI EN, ritenute attendibili e coerenti, confermate dal marito di quest'ultima LI UC, nonché dal collaboratore di giustizia D'IA UI, che aveva riferito della GI come persona sottoposta ad usura. L'GI aveva riferito del rapporto economico perverso instauratosi con l'indagata, che le aveva consegnato somme di danaro con la pattuizione di elevati interessi mensili pari la 20% e di come i rapporti di finanziamento si fossero sviluppati in modo incontrollato fino a diventare per lei insostenibili. Il Tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, fondata sull'evocazione, da parte dell'indagata, della sua appartenenza alla famiglia dei AN, del quale era noto lo spessore camorristico ed al quale era affiliato il marito dell'indagata, DI IA AT.
3. Il Tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari, connesse ad un concreto ed attuale pericolo di recidiva, trattandosi di condotte non occasionali e da inserire in un circuito operativo articolato;
d'altra parte la contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 rendeva operativa la presunzione relativa circa la sussistenza di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3, non essendo stati addotti elementi in senso contrario a detta presunzione dal difensore dell'indagata.
4. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli, IS TA ha proposto ricorso per Cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti tre motivi di ricorso:
1) - violazione artt. 644 e 640 c.p.: illogicità della motivazione, rispetto alla denuncia resa il 7.5.09 da GI EN:
già in sede di riesame era stato affermata la sussistenza di una volontà truffatrice della parte offesa nei suoi confronti, in quanto la GI aveva avuto una riserva mentale al momento di contrarre il debito con essa ricorrente;
e le affermazioni rese sul punto dal Tribunale del riesame erano generiche in quanto riferite a tutte le indagate e non ad essa ricorrente, essendo la sua posizione autonoma rispetto a quella di tutte le altre indagate.
La parte offesa si era rivolta ad essa ricorrente dopo essersi rivolta ad altre due persone, si che essa era pienamente consapevole di non poterle restituire le somme;
ed infatti ad essa ricorrente non era stato restituito neppure una piccola parte del capitale prestato;
2) - violazione art. 644 c.p., comma 3, n. 3; motivazione carente ed illogica circa la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno:
anche in tal caso il Tribunale aveva svolto una motivazione collettiva, non riferita alla sua specifica posizione. L'aggravante di avere approfittato dello stato di bisogno presupponeva la conoscenza da parte sua di tale stato di bisogno;
al contrario essa ricorrente era rimasta sempre all'oscuro che la denunciante avesse i genitori in carcere ed quindi non più in grado di aiutarla economicamente e che fosse disoccupata unitamente al marito;
3) - motivazione illogica circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7: nella denuncia operata dalla parte offesa e riferita all'attività da essa ricorrente posta in essere, mancava ogni riferimento al metodo mafioso della corresponsione del danaro ed all'agevolazione del clan;
non era stato quindi provato che l'aggravante in questione si fosse realizzata in relazione a tale contestata condotta.
5. Il motivo di ricorso proposto sub 1) da IS TA è infondato. Con esso infatti la ricorrente reitera nella presente sede censure sostanzialmente di merito, già ampiamente esaminate e disattese dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza impugnata, e concernenti la sussistenza nel comportamento della denunciante GI EN di una volontà truffaldina, in quanto, nel momento in cui quest'ultima si era rivolta ad essa ricorrente, aveva già contratto debiti con altre due persone, si che era certa di non essere in grado di rimborsare il prestito richiesto. Pienamente condivisibile è la motivazione addotta dal Tribunale del riesame per desumere l'ininfluenza di tale volontà ai fini della sussistenza del delitto di usura a carico dell'odierna ricorrente, avendo la stessa ritenuto di concedere il prestito alla GI all'unico scopo di lucrare interessi illeciti;
il che è sufficiente per integrare l'ipotesi criminosa di cui all'art. 644 c.p., la cui sussistenza non può ritenersi esclusa dall'eventuale intento della p.o. di non procedere alla restituzione del prestito. 6. È infondato altresì il motivo di ricorso sub 2).
Con esso la ricorrente esclude la sussistenza a suo carico dell'aggravante dello stato di bisogno, di cui all'art. 644 c.p.p., comma 5, n. 3. È noto che, per la sussistenza dell'aggravante in esame, la giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente la stessa rilevante entità della misura degli interessi usurari pattuiti, facendo detta circostanza ragionevolmente presumere di per sè sola che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa indursi a contrarre un prestito a condizioni particolarmente inique ed onerose (cfr. Cass. 2A, 30.4.09 n. 20868, rv. 244884). Nella specie peraltro il Tribunale del riesame ha rilevato, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome immune da illogicità e contraddizioni, che il debito contratto dalla p.o. era molto più di un debito di gioco, avendo la GI i propri genitori in carcere e quindi impossibilitati a fornirle aiuto economico, avendo due fratelli minori a carico ed essendo sia lei che suo marito disoccupati;
il che non poteva non essere conosciuto dall'odierna ricorrente.
7. È infondato anche il motivo di ricorso sub 3).
Con esso la ricorrente lamenta l'avere il Tribunale ritenuto a suo carico l'aggravante di cui alla L. n. 302 del 1991, art. 7. È noto che la circostanza aggravante, prevista dalla D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203,
consiste nell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di stampo mafioso;
ed è configurabile a carico dei soggetti, i quali, pur non essendo personalmente intranei ad associazioni di stampo mafioso, utilizzino tuttavia metodi mafiosi e cioè ostentino nel loro comportamento in maniera evidente e provocatoria una condotta intimidatoria idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie di un'organizzazione di tipo mafioso, della quale viene evocata la contiguità, in tal modo ponendo la vittima in condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella nascente dalla sua condizione di precarietà economica (cfr. Cass. 1A
9.3.04 n. 16486; Cass. 1A 18.3.1994 n. 1327; Cass. 2A, 29.10.03 n. 47414, rv. 227583). Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, si rileva che il Tribunale del riesame ha correttamente motivato circa la sussistenza di detta aggravante, con riferimento al reato di usura, contestato all'odierna ricorrente, sottolineando come la IS fosse ben conosciuta, nell'ambito del quartiere di appartenenza, quale la consorte di DI IA AT, appartenente all'associazione camorristica dei AN, si che l'attività di usura da lei svolta ha ricevuto un innegabile ausilio ed un contributo non indifferente dal suo essere collegata, per il tramite del marito, ad un temibile clan camorristico, imperversante nella zona.
8. Il ricorso proposta da IS TA va pertanto respinto, con sua condanna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
9. Si provveda all'adempimento di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010