Sentenza 13 luglio 2016
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso di istanza di condannato ultrasettantenne con problemi di salute, il tribunale è tenuto a motivare specificamente sulla compatibilità del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità, incidendo inevitabilmente l'età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. in relazione ai principi costituzionali di riferimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare o di differimento della pena di un soggetto di settantacinque anni, gravemente cardiopatico, cieco ad un occhio e non in condizioni di camminare).
Commentario • 1
- 1. Carcere e dignità umana (Cass. 27766/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 52979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52979 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2016 |
Testo completo
529 7 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente - SENTENZA N. 2463/2016 - Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - N. 25302/2015 Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. AN CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MO AR AN N. IL 02/11/1941 avverso l'ordinanza n. 2645/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 05/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Macilia Di Nardo il quale beUsi дил chiesto iil rigettoHe del eicas Udit i difensor Avv.; M Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 5 maggio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter co. 1 lett. c) e d) O.P. e rigettava, contestualmente, quella di differimento della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposte da Di OM IO NI. Il Tribunale motivava la decisione rilevando, in relazione alla detenzione domiciliare, il difetto del requisito relativo alla pena residua da espiare, e quanto al differimento della pena, che le patologie accertate con perizia medico-legale non sarebbero gravi e comunque incompatibili con la detenzione intramuraria.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità della domanda relativa alla detenzione domiciliare (art. 47-ter co. 1 lett. c) e d) giacchè superiore ad anni quattro di reclusione la pena da espiare risultante dal cumulo del 27.2.2008, osservando che in esso (cumulo) risulta inclusa una condanna, pari M ad anni cinque di reclusione pronunciata dal Tribunale di Brescia, per la quale il Di OM non è stato estradato, di guisa che non può, per essa, essere privato della libertà personale ai sensi dell'art. 32 1. 69/2005 e del principio di specialità ivi disciplinato.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia altresì la difesa ricorrente vizio della motivazione in relazione alla istanza di differimento della pena anche nelle forme di cui all'art. 47-ter co.
1- ter O.P., sul rilievo che non avrebbe il tribunale valutato se le accertate e gravi patologie, ancorchè compatibili con la detenzione, non si atteggino nel caso concreto come in violazione del senso di umanità e, quindi, del diritto alla salute costituzionalmente garantito e che, comunque, non risulta motivato il diniego di applicazione dell'art. 47-ter co.
1-ter O.P.. 1 3.1 Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto del ricorso.
3.2 Alla requisitoria della pubblica accusa replicava la difesa istante con memoria depositata il 28 giugno 2016 insistendo nelle argomentazioni già affidate al ricorso principale ed in particolare approfondendo il tema della età del detenuto, ormai settantacinquenne, e lamentando la omessa valutazione da parte del tribunale e dello stesso P.G. di tale circostanza, viceversa rilevantissima ai fini della decisione.
4.1 Manifestamente infondato ritiene la corte il primo motivo di censura. La legittimità del cumulo curato dal P.M. e la determinazione della pena detentiva da espiare non è certamente sottoponibile al vaglio del tribunale di sorveglianza, ma può, al più, costituire materia per proporre eventuale incidente di esecuzione, in assenza del quale è inibito al giudice funzionalmente competente a valutare istanza di misura alternativa al carcere non tenerne conto quale pena da espiare.
4.2 Fondato è, viceversa, il secondo motivo di impugnazione. Ad avviso del tribunale, giova ribadirlo, le patologie, accertate con ли perizia medico-legale (su di esse non v'è contrasto), non sarebbero gravi e sarebbero comunque compatibili con la detenzione intramuraria. L'ordinanza appare non motivata per alcuni profili ed apparentemente motivata per altri, tutti comunque essenziali per la decisione. Il giudizio di non rilevante gravità, ai fini per cui è causa, delle patologie accertate si appalesa del tutto apodittico e non coerente con le stesse conclusioni peritali. Il perito ha infatti accertato: cardiopatia dilatativa post-ischemica con moderata disfunzione del ventricolo sinistro e pregresso impianto di AICD- BIV;
diabete mellito tipo 2, ipertensione arteriosa, recente episodio di fibrillazione atriale parossistica in attuale terapia anticoagulante orale;
ipertrofia prostatica benigna;
gluacoma 2 occhio sinistro, coxartrosi bilaterale;
gonartrosi bilaterale;
toracoalgie aspecifiche. Il perito ha altresì evidenziato la necessità che il detenuto sia seguito da specialisti in cardiologia, oculistica, urologia ed ortopedia, che le patologie dette impongono cure presso strutture specialistiche ospedaliere territoriali e che si appalesa necessaria la protesizzazione dell'anca. Omette di considerare il tribunale, nonostante il rilievo ad essi riconosciuto dal perito, sia il dato che il detenuto, nelle condizioni psicofisiche accertate, può subire improvvisi ed imprevedibili aggravamenti, sia la circostanza che il Di OM ha ormai raggiunto i 75 anni di età, l'uno e l'altra oggettivamente decisivi sia per valutare la gravità delle infermità fisiche rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 147 c.p., sia, ed a maggior ragione, per valutare adeguatamente che il trattamento detentivo non sia contrario al senso di umanità privandolo della sua sostanza rieducativa. Non risulta, in definitiva, delibato se sia coerente con la tutela del diritto alla salute, con la funzione rieducativa della pena, con il M senso di umanità che la nostra costituzione impone alle modalità esecutive della detenzione il mantenimento in carcere, in luogo della detenzione domiciliare, di una persona di anni 75, gravemente cardiopatico, cieco ad un occhio, in condizioni di non camminare (oltre alle rimanenti patologie accertate).
5. Alla stregua di quanto sin qui argomentato, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice territoriale affinchè provveda a nuovo esame della istanza difensiva alla luce del principio di diritto secondo cui, "in caso di detenzione di soggetto malato ultrasettantenne, il tribunale, adito ex art. 147 c.p. o 47-ter o.p., ha un obbligo di motivazione specifica sul punto, incidendo inevitabilmente la età del detenuto sulle valutazioni richieste dalle norme di riferimento e da quelle costituzionali sulla umanità della detenzione e sul diritto alla salute". P.T.M. 3 la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, addì 13 luglio2016 Il cons. est. Mbuil S DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 DIC 2016 IL CANCELLIERE Stefania AI rinvia per nuovo esame al Il Presidente cam s Vecelins 4