Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 52979
CASS
Sentenza 13 luglio 2016

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In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso di istanza di condannato ultrasettantenne con problemi di salute, il tribunale è tenuto a motivare specificamente sulla compatibilità del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità, incidendo inevitabilmente l'età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. in relazione ai principi costituzionali di riferimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare o di differimento della pena di un soggetto di settantacinque anni, gravemente cardiopatico, cieco ad un occhio e non in condizioni di camminare).

Commentario1

  • 1Carcere e dignità umana (Cass. 27766/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 52979
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52979
Data del deposito : 13 luglio 2016

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