Sentenza 30 marzo 2010
Massime • 1
In tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l'indagato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata.
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'art. 644 prevede una tutela significativamente “anticipata” delle condotte usuraie consentendo di ritenere consumato il reato anche solo con l'accettazione della promessa usuraia, a prescindere dalla effettiva dazione degli interessi. Si ribadisce infatti che Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Tale …
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In altre parole, si tratta della cd. “solidarietà professionale”, in virtù della quale ciascun avvocato può chiedere il pagamento di spese e compensi non solo al proprio cliente, ma anche alle altre parti in causa che abbiano sottoscritto una transazione della controversia. Tale disposizione normativa (varata a tutela degli avvocati) vige per l'ipotesi in cui le parti raggiungano tra loro un accordo transattivo della lite, bypassando i propri procuratori e ponendoli, di fatto, nella difficoltà (o, spesso, nell'impossibilità) di recuperare le spese e le proprie competenze professionali dai rispettivi assistiti. Orbene, su tale materia, è di recente intervenuta la Suprema Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2010, n. 14193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14193 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere ? N. 952
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere ? REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola ? rel. Consigliere ? N. 45960/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UG IM ROSARIO, N. IL 26/01/1960 (RINUNCIANTE);
avverso l'ordinanza n. 1105/2009 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 15/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Fraticelli chiedeva il rigetto del ricorso.
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di GI SE in relazione a plurimi delitti di usura aggravati dalla L. n. 152 del 1991, art. 7, escludendo l'esistenza di detta aggravante solo in riferimento all'usura ai danni di BO. Richiamava per relationem l'ordinanza applicativa e tutti gli atti allegati e rilevava che la vicenda aveva ad oggetto una vasta attività d'indagine svolta a partire dal 2007 in relazione allo svolgimento di attività usuraria con metodi mafiosi, scoperta tramite intercettazioni, facente capo alla cosca TO di Cetraro. Alcune persone offese avevano poi ammesso di essere state vittime di usura ed estorsione, dichiarazioni riscontrate da accertamenti bancari. Le persone offese erano imprenditori edili che per esigenze di liquidità si rivolgevano a GI TI per avere prestiti che lui elargiva fungendo da intermediario di altri ed in particolare dei fratelli OV DI e ST. Quando si verificavano le insolvenze entrava in azione tale GR IU, affiliato alla cosca mafiosa, e tutti costoro erano stati costretti ad emettere fatture per operazioni inesistenti per coprire gli interessi usurari pagati. Le dichiarazioni delle persone offese erano quindi dichiarazioni di persone indagate di reati connessi e soggette alla regola dei riscontri estrinseci e individualizzanti. Preliminarmente esaminava l'eccezione processuale costituita dall'invocato ne bis in idem cautelare e la respingeva osservando che le misure cautelari erano state messe in procedimenti diversi pendenti presso diversa autorità giudiziaria, che le imputazioni erano sostanzialmente diverse, che le fonti di prova erano esclusivamente le dichiarazioni delle persone offese e soprattutto che queste erano state rese dopo l'esecuzione delle prime misure cautelari.
Quanto alla posizione dell'indagato i gravi indizi erano costituiti dalle dichiarazioni di AL IO il quale aveva riferito di avere corrisposto al "professore" interessi del 10% mensile nella forma del pagamento di IVA per fatture relative a operazioni inesistenti;
inoltre era stato costretto ad acquistare prodotti pubblicitari del tutto inutili. Le sue dichiarazioni erano attendibili in quanto egli non aveva manifestato alcun motivo di rancore ed aveva deciso di parlare solo dopo che dalle intercettazioni era emerso il giro di usura di cui era vittima;
anzi egli aveva sempre affermato che GR con lui si era comportato bene.
I riscontri per il reato di usura erano costituiti dai risultati di intercettazioni che indicavano l'indagato come il mandante dell'usura ai danni di AL e come il destinatario di un ingente flusso di denaro, dalla documentazione contabile fornita dalla persona offesa e dagli accertamenti bancari. Quando la situazione economica si era fatta difficile, GI aveva affermato che era necessario rivolgersi direttamente a GR, anche se in tal modo si sarebbe entrati in un giro pericoloso perché si trattava di persona legata alla criminalità organizzata con la quale non si poteva sgarrare. Sussisteva l'aggravante di aver approfittato dello stato di bisogno della vittima, non richiedendo la norma alcun requisito sull'origine dello stato di bisogno.
Sussisteva anche l'aggravante dell'avvalersi delle condizioni del metodo mafioso in quanto tale aggravante poteva sussistere anche quando la persona non faceva parte direttamente dell'associazione mafioso, ma teneva un comportamento col quale esercitava pressioni per ottenere l'illecito esborso di denaro, rappresentando che i debiti erano verso persone legate alla criminalità organizzata e quindi esercitando sulla vittima una forte coercizione psicologica. Infatti tra le due fattispecie dell'aggravante quella dell'uso di un metodo mafioso aveva certamente natura oggettiva ed era ravvisabile in chi larvatamente evocava la speciale capacità di intimidazione e ritorsione degli ambienti criminali posti alle sue spalle. Identica fattispecie ricorreva anche negli episodi di usura che avevano visto come persona offesa LL AG che aveva parlato apertamente di essere stato Impaurito dai continui riferimenti ai pericolosi delinquenti che aveva alle spalle e di essere stato a conoscenza della caratura criminale del GR;
tale elemento era ampiamente riscontrato dal contenuto di telefonate intercettate con le quali GR profferiva esplicite minacce di morte a LL e tale aggravante avendo natura oggettiva non poteva che estendersi anche ai correi.
Sussistevano gravi indizi anche in relazione al reato di usura ai danni di NT CE, il quale riferiva che il professore gli parlava di GR con timore reverenziale, come persona molto pericolosa, inoltre spesso gli faceva riferimenti di minacce ricevute dal GR che avevano come effetto di terrorizzarlo. Costituivano poi riscontro gli episodi relativi a BO CO, che, come parte lesa, aveva deciso di rivolgersi lui stesso alla cosca mafiosa per ottenere protezione
contro
OV ST e degli incontri organizzati dai vertici per risolvere la controversia, con la risoluzione della controversia mediante la consegna da parte di OV di una parte dei proventi illeciti alla cosca TO, fatti provati tramite intercettazioni telefoniche e accertamenti bancari, senza che la parte abbia saputo dare altre documentate spiegazioni a tali dazioni di denaro. In tale ultimo caso non si riteneva di poter considerare sussistente l'aggravante della agevolazione della cosca, che ha natura soggettiva, in quanto non vi era la prova che poi quel denaro fosse stato effettivamente versato alla cosca. In relazione alle esigenze cautelari sussisteva la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. Avverso la decisione presentava ricorso l'indagato e deduceva:
- mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla insussistenza della violazione del principio del ne bis in idem in relazione alle altre misure cautelari emesse contro l'indagato da altra autorità giudiziaria ma riguardanti un unico contesto indiziario connesso oggettivamente e soggettivamente, lo stesso periodo temporale, le stesse persone offese, trattandosi quindi di un'ipotesi di concorso formale di reati;
- mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'uso del metodo mafioso, soprattutto dopo aver escluso l'aggravante dell'agevolazione della cosca in relazione all'episodio BO, dal che ne riusciva ridimensionato tutto il collegamento del GI con il mondo della criminalità, non essendo sufficiente ritenere che il mero far riferimento al fatto che i capitali impiegati provenivano da soggetti legati alla criminalità organizzata costituisse uso di metodo mafioso, secondo la giurisprudenza di legittimità; anche in relazione all'episodio del BO non vi era alcuna prova indiziaria di un coinvolgimento della cosca mafiosa;
mancava comunque ogni indizio di una conoscenza da parte dell'indagato di metodi mafiosi utilizzati eventualmente da altri correi ed a lui estensibili ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2; non vi era alcuna prova che i correi fossero legati alla cosca;
anzi nelle dichiarazioni delle persone offese emergeva che lo stesso indagato era vittima del GR nei confronti del quale aveva timore reverenziale;
a ben vedere dagli atti non emergeva neppure la prova che GR fosse collegato al clan TO, e vi era la prova di un antagonismo tra GR e GI;
- difetto di motivazione in relazione alla presunzione di pericolosità visto che non si era tenuto in alcun conto che le misure cautelari per i fatti analoghi aveva già esaurito il loro corso tanto che quella autorità giudiziaria aveva ritenuto affievolite le esigenze cautelari.
In data 29 marzo 2010 il difensore dell'imputato dichiarava di rinunciare al ricorso per intervenuta perdita di interesse, senza specificare alcuna ragione.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato, non essendo possibile prendere in considerazione la rinuncia sia perché non proveniente dall'indagato sia perché non sono state esplicitate le ragioni della perdita di interesse.
I motivi di ricorso appaiono petizioni di principio non ancorate a specifiche contestazioni dell'ampia motivazione utilizzata dal Tribunale del riesame che ha individuato reato per reato i gravi indizi e gli elementi di riscontro, riportando il contenuto di dichiarazioni e intercettazioni del tutto chiare e pacifiche in ordine alla individuazione dell'indagato come autore dei fatti contestati.
L'eccezione processuale viene ribadita senza tenere in alcun conto che la nuova misura si fonda su elementi non conoscibili dal precedente giudice e cioè le dichiarazioni delle persone offese assunte dopo l'esecuzione della prima misura, inoltre non è proprio possibile ancorare la sussistenza del ne bis in idem, sulla mera prospettazione del medesimo contesto, quando i titoli dei reati contestati erano diversi, truffe nel primo caso e usura nel secondo. Quanto all'aggravante contestata della L. n. 152 del 1991, art. 7, sotto il profilo dell'uso del metodo mafioso, ritenuta esistente in quanto l'indagato personalmente e tramite le persone che agivano per lui utilizzava come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza criminale dei capitali utilizzati per l'usura, risulta ampiamente provata in atti. Orbene se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mero collegamento degli indagati con contesti di criminalità organizzata e la loro caratura mafiosa non è sufficiente per configurare l'aggravante essendo necessario l'uso del metodo mafioso (Sez. 6, 26 aprile 2007 n. 26326) ha anche però affermato che nel delitto di usura, la rappresentazione del potere del gruppo criminale al momento della stipula dell'accordo pone la vittima in condizioni di soggezione in relazione alla prospettiva del futuro adempimento (Sez. 2, 29 ottobre 2003 n. 47414, rv. 227583). Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010