Sentenza 15 gennaio 2024
Massime • 6
Nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato. (Fattispecie relativa a disastro ferroviario, in cui la Corte ha escluso che l'intervenuto annullamento con rinvio relativo alla posizione di due imputati consentisse l'integrale rivalutazione della colpa loro addebitata, comprensiva delle parti non passate in giudicato, perché non annullate e non in connessione essenziale con quelle rescisse).
È legittima la traduzione scritta non integrale della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, che non conosce l'italiano, a condizione che essa abbia ad oggetto le parti rilevanti, relative alla posizione processuale del predetto, così da consentirgli di poter comprendere l'accusa elevata nei suoi confronti e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la dedotta nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente all'omessa traduzione integrale della sentenza rescindente sul rilievo che la conoscenza delle parti non tradotte, riguardanti il solo trattamento sanzionatorio e le posizioni, non collegate, di altri imputati, non avesse recato al ricorrente alcun concreto pregiudizio alla difesa tecnica).
Sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti collettivi che, al momento della commissione del reato, abbiano uno specifico collegamento con l'interesse tutelato e svolgano un'attività concreta e continuativa finalizzata al suo perseguimento., con riferimento al settore d'interesse oggetto del procedimento.
L'annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, dovendosi intendere per "punto" qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è.
In tema di attenuanti generiche, il loro riconoscimento e la minima riduzione sanzionatoria ad esso correlata non possono essere ancorati al comportamento processuale dell'imputato di negazione dell'addebito e di mancata conferma delle proprie responsabilità, trattandosi di atteggiamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa, non valorizzabili, in quanto tali, in senso ostativo, pur a fronte di dati di segno opposto, quali la rilevante gravità dei fatti.
In tema di traduzione di atti, il disposto dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., indicativo di quelli per cui sussiste l'obbligo di traduzione a cura dell'autorità procedente, trova applicazione con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione emesse nei confronti di imputato alloglotta, nel solo caso in cui esse non concludano il processo e non facciano venir meno, nei confronti del predetto, l'indicata qualità, cui è correlata l'esigenza di comprensione dell'accusa e di esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a sentenza di annullamento parziale con rinvio, in cui la Corte ha precisato che l'obbligo di provvedere alla traduzione grava sul giudice di merito e non su quello di legittimità).
Commentari • 4
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Rimessa alle sezioni unite la questione duplice: (a) se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio. (b) Se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio. Corte di Cassazione sez. II, ud. 14 febbraio 2025 (dep. 11 marzo 2025), n. 9900 Presidente D'Agostini - Relatore Recchione Ritenuto in …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
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L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2024, n. 30805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30805 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
6.9 AS ANzza UP 15/01/2024 AN TI R.G.N. 20114/2023 UC RA GI OV DR IA NI TO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CH ANs, nato in [...] il [...] 2. KR UW, nato in [...] il [...] 3. ZZ PA, nato a [...] il [...] 4. BI NI EL, nato a [...] il [...] 5. TT AU, nato a [...] il [...] 6. EL LE AR, nato a [...] il [...] 7. LH ER, nato in [...] il [...] 8. OW ET, nato in [...] il [...] 9. AN EN, nato a [...] il [...] ん 10. NS NE, nato in [...] il [...] 11. ER AN, nato in [...] il [...] 12. AS AR, nato a [...] [...] 13. DE EL, nato in [...] il [...] 14. MA IO s.p.a. (responsabile civile) 15. FI Rete ER IT s.p.a. (responsabile civile) 16. IA s.p.a. (responsabile civile) 17. IE LO TO Italiane s.p.a. (responsabile civile) 18. Medicina Democratica - Movimento di lotta per la salute (parte civile) avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere DR IA NI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. OL PI e dell'Avvocato Generale dott. FIMIANI PASQUALE, che hanno concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore, avv. DI CRISCIO DOMENICO in sostituzione di DI EL MASSIMO, in difesa di CGIL NAZIONALE, che ha concluso riportandosi alle conclusioni depositate in udienza, unitamente alla nota spese e alla nomina a sostituto processuale;
uditi il difensore, avv. MANDUCHI CARLA, in difesa di FI ET FE ITALIANA PA, che si è opposto alle conclusioni depositate dall'avv. DI CRISCIO DOMENICO in quanto ha sostenuto che la CGIL NAZIONALE non abbia titolo per intervenire, poiché le statuizioni civili disposte in suo favore sono state oggetto di sentenza di annullamento senza rinvio della Quarta Sezione della Corte di cassazione, nonché i restanti difensori degli imputati e dei responsabili civili che si sono associati sul punto;
udito il difensore, avv. GABRIELLI MASSIMILIANO che, in difesa di DI IN MASSIMO, si è riportato alle conclusioni depositate in udienza unitamente alla nota spese e alla nomina;
udito il difensore, avv. GABRIELLI MASSIMILIANO che, in sostituzione dell'avvocato GUARINI ALESSANDRA, in difesa di CI LA, si è riportato alle conclusioni depositate in udienza;
udito il difensore, avv. ADDUCCI CRISTINA che, in sostituzione dell'avvocato ん CAPRI BEATRICE, in difesa di C.O.D.A.C.O.N.S, si è riportato alle conclusioni depositate in udienza unitamente alla nota spese;
udito il difensore, avv. MARZADURI ENRICO che, in difesa di RO IE e PROVINCIA DI LUCCA, ha chiesto che siano dichiarati inammissibili o rigettati i ricorsi proposti dagli imputati e dai responsabili civili, con ogni conseguente provvedimento, depositando conclusioni e nota spese;
ал 2 udito il difensore, avv. LUCIANI MASSIMO per NI LL che si è riportato alle conclusioni depositate in udienza unitamente alla nota spese;
udito il difensore, avv. BEVACQUA CE, in difesa di REGIONE TOSCANA, che si è riportato alle conclusioni depositate in udienza;
udito il difensore, avv. CARLONI RD in difesa di ET IO e, in sostituzione dell'avvocato CERESA GASTALDO MASSIMO, in difesa di ET GIOVANNI, che si è riportato alle memorie già depositate e alla memoria del PG e ha depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore, avv. MARA LAURA che, in difesa di MEDICINA DEMOCRATICA MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso e si è riportato alle conclusioni che ha depositato in udienza unitamente alla nota spese, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. DALLA CASA MAURIZIO che, in difesa di ROSSI SERENA, riportandosi alle memorie già in atti e alle conclusioni dei colleghi difensori delle parti civili, ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati e dai responsabili civili, depositando in udienza conclusioni e nota spese;
udito il difensore, avv. DALLA CASA MAURIZIO, in sostituzione dell'avvocato BA RE DR, in difesa di RO RD, che, riportandosi, tra l'altro, alle memorie già in atti e alle conclusioni dei colleghi difensori delle parti civili, ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati e dai responsabili civili, depositando in udienza conclusioni e nota spese;
udito il difensore, avv. DALLE LUCHE GABRIELE che, in difesa di FA VA e NI RE, si è riportato alle conclusioni depositate in udienza unitamente alla nota spese;
udito il difensore, avv. NICOLETTI TIZIANO in difesa di NI CO, NI EO e RS NA AR, che si è riportato alle conclusioni del P.G., alle memorie già in atti, alle conclusioni rassegnate dagli altri difensori delle parti civili e alle sue conclusioni, depositate in udienza unitamente alla nota spese;
E udito il difensore, avv. ANTONINI FILIPPO in difesa di BO AN e AN AR ZI, che si è riportato alle memorie già prodotte e si è associato alle conclusioni già rassegnate dagli altri colleghi di parte civile, insistendo per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati e depositando in udienza conclusioni e nota spese;
3 udito il difensore, avv. NI STEFANO in difesa di CITTADINANZA ATTIVA, che, al termine del proprio intervento, ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati, depositando in udienza conclusioni e nota spese;
udito il difensore, avv. LA BRUNA IO, in difesa di TX RA AU GMBH, RA NI GMBH e GE AG GMBH, che, al termine del suo intervento, ha chiesto che sia rigettato il ricorso proposto da Medicina Democratica;
udito il difensore, avv. MANDUCHI CARLA, in difesa di FI ET FE ITALIANA PA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con annullamento della sentenza impugnata, e che sia dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute, depositando in udienza copie scritte delle note di sintesi dell'intervento; udito il difensore, avv. FIORELLA ANTONIO, in difesa di TRENITALIA PA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, che siano sollevate le questioni di legittimità costituzionale proposte;
ha chiesto, inoltre, che siano dichiarate inammissibili le conclusioni presentate dalle parti civili Cittadinanza Attiva Onlus e DA;
udito il difensore, avv. MASUCCI MASSIMILIANO, in difesa di FERROVIE DELLO TA AN PA e TA TI PA (già FS TIA PA), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha chiesto che siano dichiarate inammissibili le richieste presentate dalle parti civili Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute e Cittadinanza Attiva;
udito il difensore, avv. GIORGI LODOVICA, in difesa di TA TI PA (già FS TIA PA), che ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute e che siano rigettate le conclusioni assunte dalle parti civili DA e Cittadinanza Attiva Onlus;
udito il difensore, avv. MITTONE ALBERTO, in difesa di CA IO e NO IN, che ha chiesto siano accolti tutti i motivi di ricorsi, compreso quello relativo a questione di legittimità costituzionale;
udito il difensore, avv. STORTONI LUIGI, in difesa di IA CH IO, che si è riportato ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti depositati chiedendo che sia annullata con rinvio la sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. PADOVANI TULLIO, in difesa di KO IN, WS ER, TX RA AU GMBH e TX RA NI GMBH, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
を 4 udito il difensore, avv. UC CE, in difesa di SB JOHANNES, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore, avv. MAZZOLA LUISA AR PIERA, in difesa di SB JOHANNES, che si è associato alle conclusioni rassegnate dal collega avvocato UC CE;
udito il difensore, avv. RAFFAELLI ADRIANO, in difesa di AY RO, che si è riportato ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti e si è associato alle conclusioni dei colleghi difensori dei ricorrenti per quanto possa rilevare relativamente alla posizione di AY RO, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore, avv. PALIERO CARLENRICO, in difesa di OT RES e RI UW, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e, in subordine, il promovimento di questione di legittimità costituzionale;
udito il difensore, avv. SINISCALCHI LO, che, in difesa di AN OA, ha chiesto il rigetto del ricorso di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute e si è riportato alla memoria prodotta;
udito il difensore, avv. SINISCALCHI LO, che, in sostituzione, per delega orale, dell'avv. GIARDA FABIO AR, in difesa di SOCIETA' CIMA RIPARAZIONI PA, dell'avv. LEONE GIACOMO, in difesa di AN OA, dell'avv. RODOLFO MASERA RE, in difesa di DI LO e BI NI DANIELE, dell'avv. CECCONI FEDERICO, in difesa di DI LO e BI NI DANIELE, si è riportato ai ricorsi e agli atti;
udito il difensore, avv. CASARTELLI GABRIELE, in difesa di VO CE, che ha chiesto sia dichiarato inammissibile il ricorso di Medicina Democratica;
udito il difensore, avv. GIOVENE AMBRA, in difesa di MO UR, che si è riportato ai motivi del ricorso;
udito il difensore, avv. DANELLI EMANUELA, in difesa di RÖ MU, che si è riportata al ricorso e ai motivi aggiunti depositati, insistendo nelle richieste ivi contenute;
udito il difensore, avv. RUGGERI LADERCHI CE LO A., in difesa di ÖT RES e RI UW, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi nei termini già illustrati dall'avvocato PALIERO;
udito il difensore, avv. FRANCINI NAROSA, in difesa di KO IN, WS ER, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, analogamente a come precedentemente concluso dall'avvocato PADOVANI, riportandosi al contenuto delle memorie depositate. を 5 RITENUTO IN FATTO 1. Premessa. La sentenza rescindente della Corte di Cassazione.
1.1. Il presente giudizio di cassazione ha per oggetto le impugnazioni avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 30 giugno 2022, emanata nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza della Corte di cassazione, di annullamento di precedente sentenza di appello, nel procedimento penale relativo al noto tragico incidente ferroviario avvenuto a Viareggio il 29 giugno 2009, il cui oggetto è analiticamente descritto nelle pronunce appena richiamate e in quella di primo grado, resa dal Tribunale di Lucca il 31 gennaio 2017. Dunque, per ragioni di necessaria sintesi, si omette, in questa sede, una nuova indicazione delle imputazioni, dei fatti rilevanti, dei motivi di impugnazione nei precedenti gradi di giudizio, potendosi fare rinvio a tali pronunce. I riferimenti alle sentenze saranno qui limitati alle statuizioni dei dispositivi;
quanto agli atti di causa, alle posizioni delle parti, alle questioni giuridiche, nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della decisione, si rimanda al prosieguo della trattazione.
1.2. Con sentenza resa in data 3 gennaio 2021 e depositata il 6 settembre 2021 la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di AN HI, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione per nuovo giudizio;
ha annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di KR UW, DE EL, CH ANs, OW ET, LH ER, ER AN, NS NE, ZZ PA, BI NI EL e AN EN, limitatamente al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per essere il medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., e ha rinviato per la determinazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione;
ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità dei menzionati imputati in relazione al residuo reato di cui agli artt. 430 e 449, cod. pen.; ha annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di AS AR, relativamente al reato di cui all'art. 589 cod. pen. per essere il medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen.; ha annullato la sentenza agli effetti penali nei confronti LO stesso AS, nella posizione di direttore della divisione CA di IA, relativamente al reato di cui agli artt. 430 e 449, cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto;
ha dichiarato 6 irrevocabile l'affermazione di responsabilità di AS in relazione al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen. commesso quale amministratore delegato di CA Chemical e, poi, di Responsabile della BO. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica;
ha annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di TR IO e FA AN, relativamente al reato di cui all'art. 589 cod. pen. per essere il medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. e, agli effetti civili, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio;
ha annullato la sentenza nei confronti di TR e FA relativamente al reato di cui agli artt. 430 e 449, cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto, cui ha demandato la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità; ha annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di EL LE AR, relativamente al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per essere il medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen.; ha annullato la sentenza nei confronti di EL relativamente al reato di cui agli artt. 430 e 449, cod. pen., in relazione ai profili di colpa puntualizzati in motivazione e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui ha demandato la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità; ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di TT AU, relativamente all'aggravante di cui all'art. 589, comma, 2 cod. pen., aggravante che ha eliminato, e relativamente ai profili di colpa puntualizzati in motivazione, rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui ha demandato la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità; ha annullato la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili in favore di Associazione Dopolavoro Ferroviario di Viareggio e Medicina Democratica Onlus e ha rinviato, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui ha demandato la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità; ha condannato gli imputati KR, DE, CH, OW, LH, ER, NS, ZZ, BI NI, AN e AS, in solido con i responsabili civili - eccezion fatta per FI e IE LO TO - alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti civili indicate nel dispositivo stesso. 7 2. La sentenza rescissoria della Corte di appello (30 giugno 2022). Visti gli artt. 605, 624 e 627 cod. proc. pen., pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 8 gennaio 2021, tenuto conto delle statuizioni penali e civili della sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 giugno 2019 in relazione alle quali non è stato disposto annullamento e del conseguente effetto di formazione progressiva del giudicato, in parziale riforma della sentenza del 31 gennaio 2017 del Tribunale di Lucca in composizione collegiale, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale e dagli imputati LH ER, OW ET, ER AN, NS NE, CH ANs, DE EL, KR UW, AN EN, BI NI EL, ZZ PA, TT AU, EL LE AR, AS AR, FA AN, TR IO, AN HI e dai responsabili civili società Gatx Rail Austria, Gatx Rail Germany, TH GG, F.S. Logistica, Rete ER IT, IE LO TO Italiane e IA, tenuto conto delle attenuanti generiche già riconosciute al TT, all'EL, al AN, al AS, al BI NI e al ZZ, riconosciute le predette attenuanti anche al LH, al OW, al ER, al NS, allo CH, al DE e al KR, quanto alle statuizioni penali la Corte di appello ha provveduto come segue. Ha rideterminato la pena: per LH ER e OW ET in anni sei di reclusione ciascuno;
per ER AN in anni cinque mesi sei e giorni venti di reclusione;
per NS NE in anni cinque e mesi quattro di reclusione;
per CH ANs in anni quattro e mesi otto di reclusione;
per DE EL e KR UW in anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione ciascuno;
per AN EN in anni quattro mesi due e giorni venti di reclusione;
per BI NI EL e ZZ PA in anni due mesi dieci e giorni venti di reclusione ciascuno;
per TT AU, escluso il profilo di colpa costituito dall'omessa disposizione della riduzione della velocità dei convogli merci, ascrittogli in relazione ai reati di incendio colposo di cui al capo 34, di lesioni plurime colpose di cui al capo 35 e di disastro ferroviario colposo di cui al capo 36, in anni cinque di reclusione;
per EL LE AR, esclusi i profili di colpa costituiti dalla violazione dell'obbligo datoriale di valutazione dei rischi lavorativi e dalla omessa disposizione della riduzione della velocità dei convogli merci ascrittigli in relazione al reato di disastro ferroviario colposo di cui al capo 31, in anni quattro mesi due e giorni venti di reclusione;
per AS AR, in relazione al reato di disastro ferroviario colposo di cui al capo 2 ascrittogli nella posizione di amministratore delegato di A CA Chemical S.r.I. e poi di responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica, in anni quattro di reclusione. Ha assolto AS AR dal reato di disastro ferroviario colposo di cui al capo 2, limitatamente alla condotta ascrittagli nella posizione di direttore della Divisione CA di IA per non aver commesso il fatto;
ha assolto FA AN e TR IO dal reato di disastro ferroviario colposo loro ascritto al capo 19 e, rispettivamente, al capo 29 per non aver commesso il fatto;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del TT in relazione al reato di omicidio colposo plurimo a lui ascritto al capo 35, perché estinto per intervenuta prescrizione;
ha confermato nei confronti di AN HI la sentenza di assoluzione dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto. Quanto alle statuizioni civili cosi ha provveduto: ha condannato gli imputati TT AU ed EL LE AR nonché i responsabili civili società Rete ER IT e IE LO TO Italiane, in solido con gli altri coimputati e responsabili civili già condannati dalla Corte di cassazione, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delle seguenti parti civili non ricorrenti in detta sede: OS SE, Cittadinanzattiva Onlus, Regione Toscana, CC MI, AN EN MO, IN ER e LL RI, SI MA e MB RD, come liquidate nella citata sentenza della Corte di cassazione in data 8 gennaio 2021, che ha già disposto la compensazione delle spese di quel giudizio tra gli imputati, i responsabili civili e le parti civili in detta sede ricorrenti;
ha revocato le statuizioni civili in favore del Comune di Viareggio, rinunciante alla costituzione;
ha revocato la statuizione di condanna al pagamento della somma di euro 30.000,00 pronunciata a favore dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Viareggio e revocato la condanna al risarcimento del danno pronunciata a favore di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus, dichiarando compensate le spese processuali tra gli imputati e i responsabili civili, da un lato, e ciascuna delle predette parti civili, dall'altro, in relazione a tutti i gradi di giudizio;
ha revoca le statuizioni civili pronunciate a carico di TR IO e FA AN;
ha dichiara compensate le spese processuali tra il TR e le parti civili in relazione a tutti i gradi di giudizio;
ha dichiarato non luogo provvedere in ordine alle spese processuali tra FA AN e AN HI, entrambi non istanti ex articolo 541, comma 2, cod. proc. pen., da un lato, e le parti civili dall'altro; ha dichiarato non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di rinvio tra gli imputati KR, DE, CH, OW, LH, ER, NS, ZZ, BI NI, AN, AS, EL, TT e i se responsabili civili ad essi collegati, da un lato, e le parti civili costituite ad eccezione dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Viareggio e Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus, per le quali ha già innanzi disposto dall'altro.
3. Le impugnazioni delle parti. Il ricorso di CH. I motivi di ricorso, in taluni casi particolarmente analitici e diffusi, verranno riportati tenendo presente la prescrizione dettata dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. La sentenza è stata impugnata nell'interesse dell'imputato CH ANs, lamentando, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge con riferimento all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e dunque la nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente all'omessa traduzione integrale della sentenza rescindente pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 8 gennaio 2021, n. 32899, compresa la sentenza impugnata;
contestualmente impugnando le ordinanze rese dalla Corte di Appello di Firenze il 7 marzo 2022 e il 7 aprile 2022, in quanto pronunciate nell'inosservanza dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. La difesa ricorda, in primo luogo, come sia assolutamente pacifico che il procedimento di cui trattasi riguardi la posizione di alcuni imputati tra cui - l'odierno ricorrente - di lingua tedesca. Tale stato di fatto risulterebbe essere stato confermato sia nei precedenti gradi di merito, sia in sede di giudizio di rinvio, il cui è il decreto di citazione emesso in data 30 dicembre 2021 atto introduttivo - stato tradotto e notificato ai ricorrenti di lingua tedesca. Tuttavia, la notifica di tale decreto di citazione, non sarebbe stata preceduta dal deposito della traduzione della sentenza rescindente pronunciata dalla Corte di cassazione in data 8 gennaio 2021, e ciò avrebbe determinato un vulnus al diritto di difesa garantito all'imputato, non avendo quest'ultimo potuto disporre tempestivamente della traduzione integrale della sentenza rescindente. Ciò posto, il ricorrente sottolinea come la traduzione in lingua tedesca delle sentenze relative ad entrambi i gradi di merito sia stata correttamente e doverosamente ordinata dall'Autorità procedente, a prescindere da qualsivoglia istanza in tal senso avanzata dagli imputati stranieri. L'attuale formulazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., infatti, sancirebbe l'obbligatorietà della traduzione di una serie di atti, tra i quali rientrerebbero le sentenze, sancendo dunque il diritto alla traduzione scritta ed integrale di ogni 10 Al atto incluso nel suddetto catalogo, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, e tale diritto permarrebbe sino alla conclusione del procedimento. La Corte di appello, nonostante le deduzioni difensive, avrebbe in primo luogo errato escludendo la sussistenza di qualsivoglia ipotesi di nullità, in secondo luogo, disponendo la traduzione della sentenza di questa Corte limitatamente alle parti relative ai passaggi riguardanti gli imputati alloglotti, sia con riguardo al c.d. "Ritenuto in fatto" sia relativamente al c.d. "Considerato in diritto". Si riporta nel ricorso la sequenza processuale rilevante: 1) mancata traduzione della sentenza rescindente;
2) motivi nuovi di appello con cui si eccepiva la nullità derivata del decreto di citazione e si richiedeva la traduzione integrale della sentenza;
3) ordinanza della Corte territoriale del 7 marzo 2022, con cui si rigettava l'eccezione, disponendosi la traduzione solo parziale;
4) istanza della difesa, del 22 marzo 2022, con cui si chiedeva la revoca di detta ordinanza, rinnovando la richiesta di traduzione integrale;
5) ordinanza del 7 aprile 2022, di rigetto di quest'ultima istanza. La difesa, nell'argomentare in merito alle ragioni di diritto poste a fondamento della propria doglianza, ricorda come vi sia una differenza tra il testo dell'art. 3, par. 4, della Direttiva 2010/64/UE che prevede la possibilità di disporre una traduzione parziale dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e la norma di cui all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. che invece disporrebbe l'obbligo di - traduzione integrale di tali provvedimenti. Il legislatore interno, nel novellare il testo dell'art. 143, cod. proc. pen., avrebbe operato una distinzione tra gli atti per i quali si deve necessariamente disporre una traduzione integrale in un termine congruo per consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa - indicati al comma 2 e gli atti per i quali invece si concede discrezionalità al giudice in merito all' an e al quantum della traduzione - indicati al comma 3. Non sarebbe possibile, a sostegno della determinazione di disporre la traduzione parziale della sentenza rescindente, richiamare la disciplina dettata dall'art. 3, par. 4 e 7 della Direttiva 2010/64/UE, posto che tale fonte normativa sarebbe finalizzata a definire un insieme di norme minime comuni volte a rafforzare la cooperazione tra Stati membri e la protezione dei diritti delle persone, facendo salva ogni eventuale disciplina interna che garantisca un livello di protezione più elevato. Tale interpretazione risulterebbe coerente con il principio di massimizzazione della tutela dei diritti sposato dalla giurisprudenza costituzionale nella definizione dei rapporti tra ordinamento interno e normativa internazionale in tema di diritti della 11 persona;
pertanto si ribadisce quanto già osservato in sede di rinvio, ovvero che non rientri nei poteri del giudice interno disapplicare una normativa nazionale argomentando sulla scorta di un contemperamento di interessi che, seppur ispirato ad una fonte sovranazionale derivata, contraddice quello già di fatto codificato dal legislatore domestico proprio in occasione del recepimento della medesima direttiva invocata. Il ricorrente procede poi alla confutazione delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza emessa in data 07/04/2022 dalla Corte di Appello di Firenze, con la quale venivano ritenute infondate le richieste e le eccezioni sul tema oggetto del presente motivo di ricorso. In primo luogo, il Collegio di merito avrebbe disatteso le richieste e le eccezioni presentate perché proposte da soggetti processuali non legittimati, trattandosi di atto personalissimo che deve essere compiuto in maniera espressa dall'imputato alloglotta e non dal difensore. L'argomento sarebbe privo di consistenza posto che l'art. 143 cod. proc. pen. si limiterebbe a stabilire che è l'Autorità procedente a disporre ex officio la traduzione degli atti indicati dal comma 2, a prescindere da qualsiasi istanza, delineando pertanto un regime di indefettibilità della traduzione. L'argomento prospettato dal Giudice del rinvio risulterebbe altresì incoerente, posto che sarebbe stata la stessa Corte a disporre successivamente ex officio la traduzione della sentenza impugnata, reputando dunque del tutto irrilevante che l'odierno ricorrente avesse o meno veicolato personalmente una richiesta in tal senso. giudici territoriali avrebbero offerto un'interpretazione dell'art. 143, cod. proc. pen., del tutto avulsa dal suo tenore letterale, posto che tale disposizione si riferirebbe alla sola "richiesta di parte", nulla aggiungendo in termini di modalità di formalizzazione. Infine, la tesi che circoscrive la legittimazione a sollevare la violazione del diritto alla traduzione al solo imputato, così come argomentata dalla Corte di Appello, violerebbe la ratio dell'art. 143, cod. proc. pen., che risponderebbe ad un interesse oggettivo impersonale, ovvero l'equità del procedimento;
si tratterebbe, dunque, di una tutela che trascende l'imputato in sé considerato e si riconnette al modo di essere e di svolgersi della giurisdizione penale. In ogni caso, il ricorrente rileva come nel caso di specie la richiesta di traduzione della sentenza rescindente sia stata avanzata, oltre che dai difensori, anche personalmente dagli imputati, con dichiarazione autenticata depositata in data 2 marzo 2022. La difesa sottolinea poi come si sia posto il tema, che non sarebbe stato colto dai giudici di merito, della nullità di ordine generale di tutti gli atti processuali compiuti in assenza di una traduzione integrale della sentenza rescindente e non anche la nullità di 12 quest'ultima. Inoltre, si ribadisce che, al fine di sanzionare effettivamente la violazione dell'art. 143, cod. proc. pen., non sarebbe sufficiente far riferimento alla rimessione in termini di cui all'art. 175, cod. proc. pen., per ristabilire le condizioni necessarie per l'esercizio del diritto di difesa, poiché tale diritto non potrebbe estrinsecarsi nella mera facoltà di impugnazione dell'atto. Infatti, i diritti "linguistici" definiti nella Direttiva n. 64 del 2010 e recepiti nell'ordinamento interno dall'art. 143, cod. proc. pen., risponderebbero all'esigenza di assicurare l'equità del procedimento penale in tutte le sue fasi. Il ricorrente lamenta poi la mancata traduzione integrale della sentenza rescindente. La Suprema Corte avrebbe accertato in via definitiva il reato in relazione al quale il Giudice del rinvio ha stabilito il trattamento sanzionatorio nella sentenza impugnata;
orbene, la conoscenza del percorso motivazionale attraverso il quale la Corte di cassazione è pervenuta a tale esito sarebbe stato essenziale per l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato. Dall'analisi delle conclusioni a cui è giunta la Corte di cassazione nella sentenza rescindente emergerebbe come la sua traduzione integrale fosse condizione minima per assicurare il compiuto esercizio da parte dell'imputato del diritto di difesa con specifico riguardo a tutti i profili inerenti il rispettivo grado di colpa. Anche la natura e la funzione del giudizio di rinvio sarebbero rilevanti al fine di comprendere il vulnus derivante dalla mancata traduzione integrale della sentenza rescindente, infatti, il giudizio di rinvio dipenderebbe dalla sentenza di annullamento con rinvio, la quale plasmerebbe gli aspetti della vicenda processuale devoluti alla nuova cognizione del giudice di rinvio. Nel caso di specie, il giudizio di rinvio avrebbe presentato natura prosecutoria dovendo il collegio territoriale provvedere all'esame di aspetti inerenti al merito del giudizio di responsabilità penale degli imputati. Alla luce di quanto osservato, si critica l'argomento prospettato dalla Corte di appello volto a valorizzare la mancata previsione espressa di una sanzione di nullità nel caso di omessa traduzione in forma integrale della sentenza, posto che, nelle numerose ipotesi in cui il diritto processuale non prevede espressamente alcuna sanzione, la giurisprudenza di legittimità ha individuato la forma di tutela più adeguata all'interno del sistema processuale;
forma di tutela che, in questo caso, non può non essere quella della nullità di ordine generale anche per non versare in una situazione di grave irragionevolezza, posto che è lo stesso art. 143, cod. proc. pen., a prevedere, al primo comma, la sanzione processuale della nullità generale con riferimento alla mancata traduzione di atti che svolgono funzioni 13 meramente informative per la persona sottoposta ad indagini o all'imputato, e pertanto sarebbe irragionevole non estendere la medesima sanzione alle ipotesi previste dal secondo comma del medesimo articolo, che vanno ricollegate, con maggiore intensità, alle medesime esigenze sostanziali di tutela che giustificano l'applicazione della nullità in relazione agli atti di cui al primo comma dell'art. 143, cod. proc. pen. Si censura inoltre la tesi, fatta propria dalla Corte di appello, secondo cui il giudice, ai sensi dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., ben potrebbe valutare l'opportunità della traduzione integrale di una sentenza, e dunque di selezionarne soltanto alcuni passi in quanto ritenuti necessari per porre l'imputato nella condizione di comprendere l'accusa contro di lui formulata. La difesa ribadisce l'erroneità di tale interpretazione posto che il potere discrezionale riconosciuto al giudice sarebbe limitato alle sole ipotesi previste dal comma 3 dell'art. 143, cod. proc. pen., mentre, nei casi previsti dal secondo comma del medesimo articolo, it giudice sarebbe obbligato a disporre la traduzione degli atti ivi indicati, tra cui le sentenze, e ciò emergerebbe dalla formulazione letterale del secondo comma, tenuto conto che il legislatore fa riferimento al termine di carattere impositivo "dispone", e non al discrezionale "può disporre". Non vi sarebbe poi, sempre nel summenzionato secondo comma dell'art. 143, cod. proc. pen., la possibilità di disporre la traduzione solo parziale di detti atti, come avviene invece nel terzo comma del medesimo articolo. Il distinguo esistente tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 143, cod. proc. pen., risulterebbe altresì confermato dall'interpretazione di tale articolo resa dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Appello avrebbe poi erroneamente escluso una lesione concreta del diritto di difesa dell'imputato sul rilievo che la conoscenza delle parti della sentenza rescindente per cui è stata omessa la traduzione sarebbe stata insignificante per l'esercizio dei diritti di difesa del ricorrente. Questa determinazione avrebbe gravemente leso l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente posto che la tesi della selezione "individualizzante" di una sentenza finirebbe per rendere del tutto evanescente il regime di controllo della motivazione secondo i parametri della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, visto che, in un procedimento di tale complessità, l'effettiva comprensione del significato della sentenza rescindente non potrebbe essere recepito se non attraverso il suo esame integrale. Inoltre, si ricorda che il diritto di verificare personalmente la proporzionalità della propria pena rispetto a quella irrogata nei confronti dei correi non avrebbe potuto prescindere dalla puntuale conoscenza dei criteri commisurativi adottati rispetto a M 14 tutte le posizioni coinvolte. A dimostrazione dell'illogicità della decisione assunta dalla Corte di Appello sul punto deporrebbe il fatto che lo stesso Giudice del rinvio, nel determinare il trattamento sanzionatorio a carico degli imputati alloglotti, si sarebbe preoccupato di argomentare la coerenza delle relative differenziazioni, coinvolgendo, nel giudizio di comparazione, anche imputati le cui posizioni risultano trattate in parti della sentenza rescindente escluse dalla traduzione disposta con l'ordinanza del 07/03/2022. Quanto alla ritenuta tardività dell'eccezione, i giudici territoriali avrebbero omesso di considerare che sia la difesa che l'imputato personalmente avevano già formalizzato rispettivamente il 18 febbraio 2022 e il 2 marzo 2022 - richiesta di - traduzione della sentenza, eccependo la nullità di tutti gli atti conseguenti. Inoltre, si ricorda che la causa della denunciata nullità di ordine generale non è l'ordinanza pronunciata il 7 marzo 2022 dalla Corte di appello, in quanto la nullità ha avuto causa nell'omessa traduzione in forma integrale eccepita sin dall'inizio del giudizio di rinvio. Pertanto, pretendere che la difesa eccepisse la nullità di ordine intermedio all'esito dell'ordinanza del 07/03/2022, significherebbe non considerare questo aspetto. In ultimo luogo, si censurano le considerazioni formulate dalla Corte di appello in ordine all'asserita congruità del termine con cui la traduzione della sentenza in lingua tedesca sarebbe stata posta a disposizione degli imputati alloglotti, posto che la violazione del diritto di difesa qui lamentata si sarebbe collocata a monte, in quanto la congruità del termine concesso agli imputati avrebbe potuto essere oggetto di valutazione solo ove fosse stata fornita una traduzione integrale.
3.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge, con riguardo al mancato riconoscimento della natura circostanziale del secondo comma dell'art. 449, cod. pen. Si censura l'interpretazione resa dalla Corte di appello (pagg. 366-370) secondo cui tale disposizione costituirebbe una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante. Il ricorrente riporta vari argomenti che denuncerebbero l'erronea applicazione della legge penale sul punto.
3.2.1. In primo luogo, si analizza l'intenzione della norma: i giudici territoriali avrebbero erroneamente dato rilevanza preminente all'interpretazione letterale senza considerare che una tale interpretazione non sarebbe conforme alla voluntas legis. Si riportano sentenze di legittimità volte ad ammettere la legittimità di un'interpretazione estensiva o restrittiva della norma penale nelle ipotesi in cui è palese che il legislatore minus dixit quam voluit. Nel caso di specie, il sintagma "disastro ferroviario" contenuto nel secondo comma dell'art. 449, cod. pen., Al 15 sarebbe da intendersi come "disastro ferroviario che coinvolga un treno adibito al trasporto di persone". Si tratterebbe di un'interpretazione conservativa che non disperderebbe la funzione incriminatrice della norma in esame, la quale continuerebbe a punire il disastro ferroviario, al primo comma per i treni merci, e al secondo comma, per i treni adibiti al trasporto di persone. Assegnare al sintagma "disastro ferroviario" una tale accezione ne valorizzerebbe la natura circostanziale.
3.2.2. In secondo luogo, viene sviluppato un argomento di natura genetica. Per la difesa, dalla relazione preliminare al codice del 1930 si deduce che il secondo comma dell'art. 449, cod. pen., è stato ab origine concepito come circostanza aggravante, secondo la tesi sostenuta anche dalla dottrina penalistica.
3.2.3. Si valorizza poi l'argomento sistematico-strutturale, ovvero l'applicazione del principio di specialità. La giurisprudenza di legittimità avrebbe costantemente valorizzato quale principale criterio discretivo il c.d. "criterio strutturale" per il quale il modo in cui la norma descrive gli elementi della fattispecie o determina la pena è indicativo della volontà di qualificare tali elementi come fattispecie circostanziata o come reato autonomo. Tale criterio si attaglierebbe alla fattispecie di cui all'art. 449, comma 2, cod. pen., posto che, in conseguenza del rinvio per relationem alla descrizione della condotta presente nel primo comma, gli elementi essenziali della condotta non muterebbero, e le ipotesi descritte nel secondo comma riguarderebbero elementi specializzanti ulteriori, non necessari per la sussistenza del reato, ma che, secondo la valutazione del legislatore, renderebbero più grave la condotta posta in essere, accentuandone la lesività. In conclusione, dal corretto governo dei principi in tema di specialità espressi dalla giurisprudenza di legittimità si dovrebbe dedurre che nel secondo comma dell'art. 449, cod. pen., emerga la presenza di un elemento specializzante assente nella previsione base, consistente nella particolare esposizione al pericolo, per la pubblica incolumità, presunta dal legislatore nella particolare destinazione dei mezzi coinvolti al trasporto di persone. A ulteriore conferma del carattere accessorio di un siffatto elemento specializzante, basterebbe osservare come, eliminando mentalmente il secondo comma, resterebbe inalterata la portata punitiva dell'art. 449, comma 1, all'interno del quale resterebbero punite tutte le fattispecie di reato previste dal capo primo del titolo sesto del codice penale.
3.2.4. La difesa procede poi con il richiamo delle sentenze di questa Corte che individuano nell'art. 449, comma 2, cod. pen., una circostanza aggravante. Infatti, la Corte di appello avrebbe trascurato l'esistenza di numerose decisioni a sostegno 16Al della tesi prospettata dal ricorrente, senza considerare che le sentenze citate a favore della tesi del titolo autonomo sarebbero risalenti ed ormai superate dall'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di criterio strutturale. Inoltre, nel tentativo di dimostrate l'autonomia della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 449, cod. pen., la Corte di Appello avrebbe instaurato un paragone improprio tra fattispecie colpose e fattispecie dolose. Infatti, le fattispecie dolose di disastro ferroviario, naufragio, sommersione e caduta di aeromobile non contemplerebbero alcuna distinzione tra mezzi adibiti e non adibiti al trasporto di persone, come invece avverrebbe nell'ipotesi dell'art. 449, cod. pen. Inoltre, non sarebbe rintracciabile nelle fattispecie dolose quella graduazione della gravità del fatto che invece traspare dalla previsione del secondo comma dell'art. 449, cod. pen., laddove il legislatore avrebbe ricollegato alla presenza di passeggeri una maggiore esposizione al pericolo.
3.2.5. In ultimo luogo, il ricorrente ribadisce che l'elemento specializzante di cui al secondo comma dell'art. 449, cod. pen., ovvero che i mezzi di trasporto indicati nella fattispecie siano adibiti al trasporto di persone, debba riguardare, seppur implicitamente, anche il disastro ferroviario poiché, diversamente opinando, non si comprenderebbe - all'interno del secondo comma - la necessità dell'ulteriore richiamo al disastro ferroviario, che sarebbe già contemplato nel primo comma del medesimo articolo. Si sostiene che una tale lettura del secondo comma dell'art. 449 consentirebbe di punire sempre e comunque con la pena più grave il disastro ferroviario, indipendentemente dal fatto che il convoglio ferroviario deragliato fosse, o meno, adibito al trasporto di persone, e - cosa ancor più inaccettabile - renderebbe punibile il naufragio, la sommersione o il disastro aereo colposi solo se relativi a mezzi adibiti al trasporto di persone, generando un irragionevole vuoto di tutela.
3.2.6. Il ricorrente richiama, poi, la ratio sottostante alla fattispecie incriminatrice in esame, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità pubblica da accadimenti in grado di esporre a pericolo un numero indeterminato di persone. Infatti, se fosse vero che il delitto in questione si caratterizza per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone, da ciò si potrebbe dedurre il significato politico-criminale dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 449, cod. pen., nella misura in cui introdurrebbe un'ulteriore presunzione di pericolosità intrinseca per quei mezzi che siano invece strutturalmente adibiti al trasporto di un numero determinato - quantomeno nel minimo - di persone. Per 17 A il ricorrente, risulta intuitivo che la destinazione di un mezzo al trasporto di persone aumenti di per sé il rischio dell'evento avverso;
conseguentemente, solo tale maggiore offensività del pericolo sarebbe in grado di legittimare la pena drasticamente più grave prevista dal secondo comma dell'art. 449, cod. pen. In conclusione, poiché risulta accertato che il treno originante il disastro non era adibito al trasporto di persone, la ritenuta aggravante di cui al secondo comma dell'art. 449, cod. pen. non sarebbe applicabile al caso di specie.
3.3. Con una terza doglianza, si richiede, in subordine rispetto a quanto già dedotto nel precedente motivo di ricorso, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la verifica della questione di costituzionalità dell'art. 449, secondo comma, cod. pen., per la violazione degli artt. 3, 24, 27, 117, primo comma, Cost., nonché per la violazione degli artt. 6 e 7 CEDU e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il disastro ferroviario di treni "adibiti al trasporto di persone" sia per le ipotesi di disastro che invece non coinvolgano treni adibiti al trasporto di persone. Nell'ipotesi in cui si dovesse avallare l'interpretazione dell'art. 449, comma 2, cod. pen., quale autonoma figura di reato, la difesa ritiene necessario riproporre la questione di illegittimità costituzionale di tale norma, come già prospettata in sede di giudizio di rinvio. La Corte di Appello, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale oggetto di esame, avrebbe illogicamente fatto riferimento ad un improprio paragone tra fattispecie dolose e fattispecie colpose. Infatti, dalla formulazione dell'art. 449, cod. pen., si rileverebbe che la sperequazione sanzionatoria tra i due disastri dolosi di cui agli artt. 428 e 430, cod. pen., si fonderebbe sul maggiore o minor peso attribuito alle modalità della condotta, mentre, per quanto attiene ai delitti colposi di cui al secondo comma dell'art. 449, cod. pen., la sperequazione sanzionatoria si fonderebbe non già sulla condotta bensì sull'oggetto materiale del reato, indifferente nelle fattispecie dolose. Il paragone apparirebbe dunque improprio. Inoltre, anche sul piano dosimetrico la tesi sostenuta dalla Corte territoriale non sarebbe ammissibile, posto che, pur ammettendo che il divario sanzionatorio interno alle fattispecie dolose si rifletta nelle parallele fattispecie colpose, ne resterebbe del tutto ingiustificata la sproporzione;
non si spiegherebbe, infatti, lo scarto sanzionatorio vertiginoso tra le due fattispecie colpose ove la pena è - raddoppiata contro quello di gran lunga più modesto di appena un quinto ravvisabile invece tra le fattispecie dolose. L'irragionevole sperequazione non 18 potrebbe essere giustificata alla luce di una diversa valutazione legislativa tra la gravità del disastro ferroviario e la gravità del naufragio/sommersione/disastro aviatorio, posto che, come già detto precedentemente, l'intenzione del legislatore storico sarebbe stata quella di estendere un medesimo aggravamento di pena, originariamente previsto per il solo disastro ferroviario, anche al naufragio, alla sommersione e al disastro aviatorio. Detto altrimenti, una lettura non costituzionalmente orientata dell'art. 449, comma 2, cod. pen., consentirebbe di punire sempre e comunque con la pena più grave il disastro ferroviario, indipendentemente dal fatto che il convoglio ferroviario deragliato fosse, o meno, adibito al trasporto di persone, a differenza delle ipotesi di sommersione, naufragio e disastro aereo che sarebbero invece punibili solo allorquando coinvolgano mezzi destinati al trasporto di persone. Non sarebbe dubitabile che il rischio innescato da un qualunque veicolo che trasporti persone sia nettamente più elevato di un veicolo che viceversa a ciò non sia adibito, e ancora, che il rischio innescato da una nave come da un aeromobile non adibito al trasporto di persone non sarebbe inferiore a quello di un treno merci. Pertanto, qualsiasi sperequazione sanzionatoria che turbasse tale parallelismo sarebbe manifestamente irragionevole.
3.4. Con un quarto motivo di censura, si denunciano il vizio della motivazione del provvedimento impugnato nonché la violazione degli artt. 133 e 449, cod. pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato ad ANs CH.
3.4.1. In primo luogo, si censura l'interpretazione resa dalla Corte di Appello della nozione di "danno" nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 449, cod. pen., avendo quest'ultima fatto riferimento alle conseguenze drammatiche della vicenda, considerando tali accadimenti idonei a concorrere a determinare la gravità in concreto richiesta dalla fattispecie incriminatrice. La difesa ribadisce che l'evento del reato in esame consiste e si esaurisce nella concreta esposizione a rischio dell'incolumità pubblica;
così che sarebbe irrilevante, al cospetto della tipicità, l'eventuale effettivo prodursi di conseguenze dannose. La "concretezza" necessaria per la configurazione della fattispecie in esame non atterrebbe, come erroneamente ritenuto dalla sentenza della Corte territoriale, a "morti, distruzioni, lesioni e incendio" (pag. 382) contingentemente sopravvenute, ma esclusivamente alla effettività della capacità diffusiva del nocumento. Ne discenderebbe che, ciò che dalla Corte di appello viene definito "gravità in concreto" si porrebbe al di fuori LO spettro del reato e, conseguentemente, dall'orizzonte dosimetrico. Istituire una relazione, come avrebbe fatto la Corte 19 territoriale, tra entità dei danni e sussistenza del delitto di disastro, sarebbe frutto di un erroneo metodo interpretativo che porterebbe ad una contraddizione in punto di diritto, ovvero quella di travisare la vera natura del delitto di disastro colposo di cui all'art. 449, cod. pen., negandone l'appartenenza al genus dei delitti colposi di comune pericolo.
3.4.2. Secondo il provvedimento impugnato, inoltre, il necessario apprezzamento in funzione dosimetrica della gravità in concreto sarebbe imposto dall'art. 133, cod. pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato il disposto di tale articolo che delineerebbe una sostanziale differenza tra i reati di danno, per i quali la misura della pena dovrebbe essere coerente con la gravità del danno in concreto verificatosi, e i reati di pericolo, come nel caso di specie, per i quali si dovrebbe porre l'accento sull'entità della minaccia arrecata al bene protetto e non sulla gravità delle conseguenze verificatesi. Il collegio di merito avrebbe inoltre omesso l'analisi sul grado della colpa addebitabile all'odierno ricorrente;
infatti il provvedimento impugnato non avrebbe dedicato alcun passaggio motivazionale al discostamento tra la condotta attesa e la condotta in concreto tenuta dal ricorrente (pagg. 385-386). Sul punto si ribadisce che l'esercizio delle funzioni di supervisore delle operazioni manutentive dell'officina UG da parte dell'imputato sarebbe stato perfettamente conforme al dettame della normativa di settore, non potendosi richiedere allo stesso di ribellarsi al sistema nel quale operava. La Corte territoriale avrebbe dovuto mitigare la valutazione di gravità effettuata nei precedenti gradi di giudizio alla luce dell'avvenuta rilettura successiva dei fatti;
ma ciò non sarebbe avvenuto, perché non si sarebbe individualizzata la colpa dell'imputato, essendo insufficiente il mero richiamo alla qualifica di unico ed effettivo supervisore, posto che a quest'ultimo sarebbero stati preclusi giudizi circa l'adeguatezza delle procedure. Da ultimo, il collegio territoriale avrebbe illogicamente omesso di valutare la misura della esigibilità della condotta precauzionale pretesa dall'ordinamento in relazione alla conoscibilità della stessa.
3.4.3. Con riferimento, invece, alla necessità di procedere tramite un approccio comparativo delle condotte concausali al verificarsi dell'evento dannoso, non convincerebbe il distinguo operato dalla Corte territoriale con la posizione di altri imputati e, in particolare, con quella degli esponenti di MA IO s.r.l., che avrebbero avuto i medesimi doveri e avrebbero svolto le medesime attività del ricorrente. La riduzione ad un unico canale dosimetrico di tutti gli affluenti che alimentano la commisurazione della pena in relazione a ciascuno dei singoli 戏 20 contributi causali, avrebbe imposto di allineare i relativi trattamenti sanzionatori, ma ciò non sarebbe avvenuto e tale scelta risulterebbe contraddittoria ed illogica.
3.5. Con un quinto motivo di ricorso, si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 113 e 114, cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 114. La Corte di merito avrebbe valorizzato in senso negativo: in primis, un elemento meramente formale, costituito dalla mancata contestazione di un'ipotesi di cooperazione colposa degli imputati nel reato di cui all'art. 449, cod. pen., circostanza che escluderebbe l'applicazione della diminuente in esame;
in secundis, non sarebbe comunque rintracciabile alcuna interferenza da parte dei superiori, tale da incidere sulla condotta dell'imputato ed atta a giustificare il riconoscimento dell'attenuante in parola. Per la difesa, il primo argomento valorizzato dai giudici territoriali risulta contrario all'orientamento maggioritario di legittimità che esclude la rilevanza dell'omessa indicazione nella rubrica dell'art. 113 cod. pen. nelle ipotesi in cui le modalità di commissione del fatto risultino ab origine ricavabili dalla descrizione del fatto. Una tale verifica non avrebbe potuto che dare esito positivo, in quanto il fatto descritto in imputazione tratteggerebbe un'ipotesi paradigmatica di cooperazione colposa, nella quale si evincerebbe con evidenza non solo la consapevolezza di ciascun imputato dell'apporto degli altri soggetti coinvolti nell'iter manutentivo, ma in cui i superiori verrebbero chiamati a rispondere proprio per aver avallato una condotta sempre negligente degli operatori. Dalle evidenze emerse nel corso dei giudizi di merito, si sarebbe accertata l'inadeguatezza dell'organizzazione complessiva dell'officina, nella quale l'imputato avrebbe svolto le sue funzioni con condotte perfettamente conformi allo statuto cautelare dettato dalla normativa di settore, che ne avrebbe previsto l'intervento solo in caso di richiesta da parte del tecnico di primo livello. L'agire dell'imputato sarebbe stato determinato dalle direttive dei suoi superiori all'interno della società e ciò risulterebbe provato alla luce del rapporto di subordinazione intercorrente tra CH e gli organi di vertice, caratterizzato da una componente propriamente gerarchica, che risulterebbe dall'organigramma aziendale;
e in secondo luogo, da una componente di matrice conoscitiva, connessa al divario tra le competenze specialistiche dei responsabili delle operazioni tecniche e le attività meramente esecutive attribuite a CH, tecnico di secondo livello. Il tecnico di secondo livello - secondo la prospettazione difensiva è sottoposto all'altrui - direzione, e pertanto non può discostarsi dalle istruzioni ricevute, non solo in 21 ragione della subordinazione gerarchica, ma anche in considerazione della assai minore competenza tecnica, che neppure gli avrebbe consentito di apprezzare l'inefficacia del codice precauzionale assegnatogli dal superiore.
3.6. Con un sesto motivo di ricorso, si denunciano il vizio della motivazione posta alla base del provvedimento impugnato in merito all'applicazione delle circostanze ex art. 62-bis, cod. pen. in considerazione della partecipazione, - anche a nome dei dipendenti, del gruppo Gatx ad una sottoscrizione a favore delle vittime con diminuzione nella misura di un nono, e la violazione di tale disposizione quanto alla sua concreta finalità.
3.6.1. Per la difesa, il condannato dovrebbe essere messo in condizione di conoscere i motivi in base ai quali il giudice abbia assegnato a tale beneficio una portata pienamente favorevole o minimamente favorevole sulla determinazione in concreto della pena da applicare. La giurisprudenza di legittimità sarebbe ormai consolidata nell'imporre uno stringente onere motivazionale nelle ipotesi in cui il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale;
si richiederebbe, pertanto, un impegno giustificativo direttamente proporzionale alla misura del discostamento dai valori minimi edittali, e tale principio dovrebbe altresì valere anche per la determinazione dell'incidenza delle circostanze attenuanti generiche sulla pena in concreto, infatti l'onere motivazionale dovrebbe essere tanto più intenso quanto più contenuta sia l'incidenza del ritenuto beneficio in relazione alla determinazione della pena in concreto. A parere del ricorrente, le ragioni addotte dalla Corte di appello di Firenze non integrano una motivazione in senso tecnico-processuale, in quanto sorrette da argomenti non accettabili dal nostro sistema processuale, oltre che da quello sovranazionale. Si tratterebbe di un giudizio generico sull'esercizio della difesa, ancorato ad una pretesa mancanza di resipiscenza non riscontrabile in uno specifico comportamento processuale degli imputati, non essendo loro attribuiti episodi di menzogna o di negativo contegno dichiarativo;
al contrario, le affermazioni riportate nella sentenza impugnata avrebbero riconosciuto agli imputati di avere partecipato al procedimento con una difesa coerente, caratterizzata da fermezza e rigore nell'affermare la correttezza del proprio operato. Tale argomentazione non potrebbe integrare una motivazione processuale, in quanto si porrebbe fuori dal sistema, posto che nessuna caratteristica negativa della personalità degli imputati può ricondursi alla condotta di difendersi con coerenza e fermezza. La giurisprudenza più recente, anche europea, avrebbe infatti delineato i confini della valutabilità in negativo del comportamento processuale del prevenuto, negando rilevanza alle scelte M 22 strettamente processuali, ribadendo l'illegittimità di tutte le argomentazioni che pongano a carico dell'accusato le conseguenze di scelte processuali previste dalla legge quali manifestazioni dell'effettività del diritto di difesa. La motivazione posta alla base della minima riduzione di un nono quale conseguenza del beneficio concesso agli imputati dovrebbe dunque considerarsi non data, in quanto non accettabile dal sistema e, pertanto, inesistente, con conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. A questo punto, secondo il ricorrente, il provvedimento che si imporrebbe alla Corte di cassazione sarebbe quello dell'annullamento senza rinvio, con conseguente applicazione diretta della massima riduzione di un terzo della pena base ex art. 62-bis, cod. pen.; e ciò, in quanto, da un lato, la Corte di appello non avrebbe ulteriori argomenti spendibili a sostegno di una riduzione in misura inferiore ad un terzo, ed in secondo luogo, poiché dalla sentenza emergerebbero comunque tutti gli elementi favorevoli ad una massima riduzione della pena, attinenti all'incensuratezza dell'imputato, al suo comportamento processuale in termini di collaborazione con le autorità, alle positive iniziative poste in essere dallo stesso successive al fatto-reato, fino all'integrale risarcimento delle vittime coinvolte, nonché al costante e sincero interessamento al procedimento che lo riguarda.
3.6.2. Fermo restando quanto sopra esposto, ove non si volesse ritenere l'inesistenza della motivazione posta a fondamento della riduzione per le attenuanti generiche in un nono, la difesa ravvisa diversi profili di contraddittorietà e illogicità della motivazione. Si ribadisce l'illogicità del riferimento a una difesa coerente e ferma degli imputati, senza che siano apprezzati elementi conosciuti dal giudice di merito quali: l'incensuratezza dell'imputato, il suo comportamento processuale nel corso del giudizio, l'impegno per la riparazione del danno, nonché la consistenza e l'estensione del relativo risarcimento effettuato. Un profilo di contraddittorietà della motivazione si paleserebbe nella parte del provvedimento nella quale, da un lato, si ammette un valore preminente del risarcimento del danno in tempi precedenti alla condanna, e dall'altro, l'assenza di resipiscenza per non aver dimostrato un'accettazione interiore dei danni causati dalla propria negligenza. Sarebbe evidente l'illogicità del prospettare una resipiscenza in un delitto colposo delle caratteristiche di quello in esame, ove l'accertamento processuale non avrebbe ricondotto il danno prodotto ad un'unica condotta ma avrebbe stabilito l'esistenza di un susseguirsi di mancanze da parte di diversi e ulteriori soggetti, tutti concorrenti alla causazione del disastro. Diversamente, proprio in ragione della particolarità del caso di specie, ben si potrebbe apprezzare, se 23 nell'ottica di una resipiscenza in senso lato, l'essersi resi consapevoli - con di essere statil'impulso delle azioni risarcitorie realizzate prima della condanna - co-protagonisti della vicenda materiale nel suo complesso, evitando di spingere le proprie legittime e dovute manifestazioni difensive all'apposizione di un ostacolo ad iniziative risarcitorie repentine. In ultimo luogo, si censura l'illegittimità dell'aver concesso le attenuanti generiche nella misura di un nono a tutti gli imputati, con le medesime argomentazioni, senza alcuna differenziazione tra le condotte, anche risarcitorie, radicalmente diverse tra i vari imputati, tradendo così la funzione dell'art. 62-bis, cod. pen., di personalizzazione della pena in concreto.
3.7. L'imputato, tramite i suoi difensori, ha infine depositato motivi nuovi nei quali si insiste per l'accoglimento del ricorso ribadendo, in primis, l'illegittimità del non aver disposto la traduzione in forma integrale della sentenza rescindente. Si denuncia, inoltre, l'erronea interpretazione dell'art. 133, cod. pen., sia con riguardo alla possibile valutazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento nei casi di reati di pericolo, sia relativamente alla mancata adeguata valutazione della condotta susseguente al reato, ed in particolare del tempo trascorso dalla commissione del fatto e la corrispondente durata del processo penale, oltre che del comportamento serbato dall'imputato nel corso del procedimento. In ultimo, si ripercorrono le argomentazioni già sviluppate in punto di quantificazione della diminuzione di pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
4. Il ricorso di KR.
4.1. Con un primo motivo di censura, analogo al primo motivo proposto nel ricorso nell'interesse di CH, l'imputato lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., e dunque la nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente all'omessa traduzione integrale della sentenza rescindente.
4.2. Con un secondo motivo di ricorso, analogo al secondo motivo proposto nel ricorso nell'interesse di CH, si lamenta la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della natura circostanziale del secondo comma dell'art. 449, cod. pen.
4.3. Con una terza doglianza, analoga al terzo motivo proposto nel ricorso nell'interesse di CH, si promuove la questione d'incostituzionalità dell'art. 449, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il medesimo ли 24 trattamento sanzionatorio per il disastro ferroviario di treni "adibiti al trasporto di persone" e per quello di treni non adibiti al trasporto di persone.
4.4. Con un quarto motivo di censura, si denunciano il vizio della motivazione del provvedimento impugnato nonché la violazione degli artt. 133 e 449, cod. pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio. Si svolgono considerazioni in larga parte sovrapponibili a quelle già svolte per l'imputato CH. Inoltre, il ricorrente specifica come non vi sarebbe alcun passaggio della motivazione del provvedimento impugnato relativo al discostamento tra la condotta attesa e quella tenuta;
non sarebbe infatti sufficiente il mero richiamo alla posizione dell'imputato DE, e si sarebbe dovuta mitigare la responsabilità dell'imputato alla luce del venir meno di alcune contestazioni nel corso del procedimento. La Corte fiorentina non avrebbe adeguatamente indicato il grado della misura della esigibilità della condotta precauzionale pretesa dall'ordinamento in relazione alla conoscibilità della stessa e non avrebbe dato conto degli ampi margini di incertezza che il reticolo prevenzionale esistente nel novembre 2008 non riusciva ad eliminare. La motivazione del provvedimento impugnato avrebbe dovuto tenere in considerazione i limiti delle regole esistenti all'epoca dei fatti e l'impossibilità di affidarne l'integrazione ad un operatore con competenze tecniche di base e funzioni meramente esecutive. Anche l'approccio comparativo effettuato in relazione alle posizioni degli altri imputati sarebbe stato insufficiente ed illogico: non convincerebbe infatti il distinguo operato con la posizione dell'imputato AN e degli esponenti di MA IO s.r.l.
4.5. Con un quinto motivo di ricorso, analogo al quinto motivo proposto nel ricorso nell'interesse di CH, si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 113 e 114, cod. pen., con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 114. Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato il fatto che egli era un operaio sottoposto all'altrui direzione, il quale non poteva discostarsi dalle istruzioni ricevute e ciò sia in ragione della subordinazione gerarchica, sia in ragione della sua scarsa competenza tecnica.
4.6. Con un sesto motivo di ricorso, analogo al sesto motivo proposto nel ricorso nell'interesse di CH, si lamenta l'applicazione della diminuzione di pena delle circostanze attenuanti generiche nella misura di un nono. ле 25 Si sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto apprezzare il contributo spontaneo e leale dell'imputato, avendo questo acconsentito a partecipare al proprio interrogatorio in sede di indagini e avendo reso, in sede di istruttoria dibattimentale, spontanee dichiarazioni allo scopo di fornire elementi di chiarificazione sull'attività svolta presso l'officina in era impiegato.
4.7. L'imputato, tramite i suoi difensori, ha depositato motivi nuovi nei quali insiste per l'accoglimento del ricorso, con considerazioni analoghe a quelle svolte nei motivi nuovi proposti nell'interesse di CH.
5. I ricorsi degli imputati ZZ e BI NI e del responsabile civile MA riparazioni s.p.a. Gli imputati ZZ e BI NI, nonché il responsabile civile MA riparazioni s.p.a. hanno proposto, tramite i difensori e con unico atto, i rispettivi ricorsi per cassazione. Si premette che EL BI NI e PA ZZ, originariamente imputati non solo in relazione ai reati di cui agli artt. 430, 449, primo e secondo comma, cod. pen. ma anche in relazione ai reati di omicidio colposo aggravati ex art. 589, primo, secondo e quarto comma, cod. pen., hanno visto riconoscersi, da parte della Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, l'accoglimento del motivo relativo all'inapplicabilità ai fatti di omicidio colposo contestati dell'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 589; per l'effetto la Corte ha dichiarato l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei reati di omicidio colposo, rigettando i residui motivi di impugnazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità degli imputati per il reato di disastro ferroviario colposo, che conseguentemente, passava in giudicato. Si procedeva, dunque, all'annullamento con rinvio della (prima) sentenza di secondo grado, per la rideterminazione della pena. All'esito del (nuovo) giudizio di secondo grado, gli stessi sono stati condannati dalla Corte d'appello, in relazione al solo reato di cui agli art. 430, 449, cod. pen. alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione.
5.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione quanto alla commisurazione della pena. Si contesta la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 390-391), sul rilievo che la stessa si riferisce, con un generico richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen.: alla non marginalità delle posizioni dei ricorrenti, anche se meno gravi rispetto a quelle degli imputati chiamati ad occuparsi della manutenzione originaria Al 26 dell'assile; all'irrilevanza del fatto che gli imputati non prestino più la loro attività lavorativa presso la MA IO. La Corte d'appello non avrebbe specificato le ragioni del computo della pena e non avrebbe considerato le argomentazioni difensive in risposta alla prospettazione della Procura generale - circa la qualità e la quantità delle violazioni delle regole cautelari e, dunque, gli specifici profili di colpa in relazione ai quali è stata accertata la penale responsabilità degli imputati. In particolare, nel determinare il trattamento sanzionatorio, si sarebbe dovuto tenere conto dell'esclusione della responsabilità penale quanto al profilo della violazione della normativa cautelare VPI. Per la difesa, la lamentata mancanza di motivazione si traduce anche in una violazione dell'art. 546, comma 2, lettera e), cod. proc. pen.
5.2. In secondo luogo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 449, secondo comma, cod. pen. nella misura in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di qualificare l'ipotesi ivi prevista quale fattispecie autonoma di reato anziché quale circostanza aggravante del reato di cui al primo comma. Si svolgono sul punto, sinteticamente, censure analoghe rispetto a quelle dei ricorrenti CH e KR (secondo e terzo motivo di ricorso).
5.3. Una terza doglianza è relativa all'inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nel senso che la Corte di appello, in sede di rinvio, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius quantificando la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche in misura ben più sfavorevole rispetto a quanto effettuato in sede di primo giudizio di appello. Secondo la difesa, la circostanza che nel precedente giudizio di appello tali circostanze fossero state valutate in termini di equivalenza con l'aggravante prevenzionale di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen., ritenuta insussistente dal giudice di legittimità avrebbe imposto una loro applicazione nella misura massima di un terzo. In tale prospettiva, poiché il bilanciamento aveva avuto per oggetto una circostanza aggravante ad effetto speciale che aveva portato ad un aumento di pena di più di un terzo rispetto alla pena base, il venire meno di tale circostanza aggravante avrebbe dovuto portare ad applicare le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
6. Il ricorso di TT. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di TT AU, sulla premessa che il processo a suo carico è stato connotato da una progressiva esclusione di profili di colpa inizialmente ascrittigli, come emerge da un confronto Al 27 tra la lettura dei capi di imputazione e l'esito del giudizio di rinvio. La difesa riassume così gli ambiti dell'accusa: l'omessa installazione del dispositivo automatico di svio;
l'omessa sostituzione del tradizionale sistema di picchettazione;
l'omessa adozione di separazioni, barriere, strutture di contenimento tali da separare la stazione ferroviaria di Viareggio dalle civili. abitazioni;
l'omessa adozione di itinerari alternativi;
l'omessa adozione per i carri immatricolati all'estero, di standard di manutenzione simili a quelli stabiliti per i carri immatricolati in Italia;
l'omessa adozione di prescrizioni riduttive della velocità di attraversamento delle stazioni circondate da zone residenziali. Si ricorda, in particolare, che l'imputato è stato condannato, all'esito del giudizio di rinvio, alla pena di cinque anni di reclusione «escluso il profilo di colpa costituito dalla omessa disposizione della riduzione di velocità dei convogli merci, ascrittogli in relazione ai reato di incendio colposo di cui al capo 34, di lesioni plurime colpose di cui al capo 35 e di disastro ferroviario colposo di cui al capo 36». Si sostiene che, davanti alla Corte di cassazione, erano residuati solo due aspetti, richiamati a pag. 427 della sentenza di annullamento, ovvero: tracciabilità e riduzione della velocità del convoglio. La difesa censura l'affermazione della Corte di appello in sede di rinvio (pag. 278), secondo cui va escluso che «l'intervenuto annullamento con rinvio per le posizioni dei due imputati (TT ed EL) legittimasse anzi imponesse una nuova integrale valutazione della colpa addebitata agli imputati, comprensiva quindi del rimprovero mosso in reazione alla omessa tracciabilità dei carri esteri noleggiati per il trasporto nazionale di merci pericolose».
6.1. Tale assunto è oggetto del primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'avvenuta formazione del giudicato progressivo.
6.1.1. Si denunciano il vizio motivazionale e la violazione degli artt. 624, 625- bis, 627, comma 3, cod. proc. pen., 43 cod. pen., con particolare riferimento all'addebito colposo dell "omessa tracciabilità". Il ricorrente osserva che il Giudice di rinvio (pagg. 283-284), in merito alla omessa tracciabilità, ritiene «certo come si tratti di una parte della sentenza "coperta" da giudicato in ordine all'affermazione della sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale e della addebitabilità (anche) all'imputato TT, del tutto autonoma, indipendente e non in "connessione essenziale" con quella oggetto di annullamento con rinvio, afferente al tema della omessa riduzione della velocità di quella categoria di rotabili in attraversamento di determinate stazioni». La difesa sostiene che tale assunto sarebbe fondato sul concetto di "interdipendenza logica Ал . 28 e giuridica" di cui a Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, Rv. 280261, la cui portata sarebbe, però, limitata all'annullamento con rinvio relativo al trattamento sanzionatorio;
fattispecie diversa da quella qui in esame, in cui la prima pronuncia di appello è stata annullata senza rinvio relativamente all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., che è stata eliminata, e con rinvio relativamente ai profili di colpa puntualizzati in motivazione. Si richiama la differenza tra capi e punti della sentenza, secondo la quale il capo è frazione della decisione ad oggetto plurimo, idonea a costituire giudicato (esempio tipico, i singoli reati attribuiti alla stessa persona); mentre sono semplici punti il fatto, il titolo penale, l'elemento psichico, le scriminanti, le circostanze, la pena. In tale quadro, i punti segnano un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale;
essi non hanno attitudine a formare cosa giudicata, in quanto la preclusione per un loro esame deriva dalla mancata devoluzione della questione specifica attraverso il meccanismo delle impugnazioni (pag. 274 della sentenza impugnata). Ne deriva che l'autorità di cosa giudicata nella impostazione fatta propria dalle Sez. U, Gialluisi può essere - - riconosciuta, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. anche a punti relativi a un capo della sentenza oggetto di annullamento parziale ma «segnatamente, a quelli relativi all'affermazione di responsabilità per un fatto reato (accertamento del fatto e attribuzione LO stesso all'accusato) non legati da connessione essenziale con la parte annullata>. Si contesta l'affermazione della Corte d'appello (pag. 274) secondo cui trova applicazione l'istituto del giudicato parziale, di cui all'art. 624 cod. proc. pen., nel quale sono fissati i limiti del giudizio rescissorio, attraverso l'introduzione del concetto di "parti" della sentenza, con riferimento alle "statuizioni dotate di autonomia concettuale", agli "aspetti non più suscettibili di riesame". Secondo il ricorrente si sarebbe fatta applicazione di principi giurisprudenziali inconferenti con la fattispecie in esame: il richiamo a Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193420 e a Sez. U, 26/03/1997, Attinà, sarebbe non pertinente perché relativo a casi in cui il giudizio di rinvio era stato disposto solo per la determinazione della pena, essendo passato in giudicato l'accertamento della responsabilità; il richiamo al principio desumibile da Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887 sarebbe addirittura controproducente, perché tale pronuncia afferma che, in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito non è ле 2 29 9 vincolato o condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente»; potendo «estendere il proprio vaglio all'intera regiudicanda»; il richiamo a Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 secondo cui «al di là delle opzioni dogmatiche, può rilevarsi che se il punto deciso, ma non annullato, genera comunque una preclusione, resta difficile intravedere una distinguibilità teorica tra preclusione e giudicato ove la decisione su quel punto provenga dall'organo di vertice della piramide giurisdizionale e non possa, quindi, essere ridiscusso>> sarebbe erroneo, perché riferito, ancora una volta, ad un'ipotesi di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio. La difesa critica l'assunto secondo cui il profilo della colpa attinente all'omessa adozione di un obbligo di tracciabilità ha trasformato la posizione dell'imputato in quella di condannato, anche se la pena è ancora da determinare in via definitiva e ritiene che, nel caso di specie, vi sia un rapporto di connessione essenziale tra parti annullate e parti non annullate della sentenza, nel senso che l'annullamento di una di esse provocherebbe inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppure non annullata. A sostegno della sua ricostruzione richiama Sez. 4, n. 2652 del 18/12/1992, dep. 1993, Cornici, la quale afferma che «il giudicato si forma sui 'capi' e sui 'punti' della decisione, come espressa in dispositivo, e non sui profili di colpa, i quali sono elementi logico argomentativi riferiti a circostanze di fatto o valutazioni di diritto, sulla base dei quali l'accusa ritiene di poter fondare una pretesa punitiva». Lamenta, sul punto, che si fa assurgere uno dei profili di colpa (l'omessa tracciabilità) ad un punto della decisione (la colpevolezza), frazionandone l'unitarietà, in violazione dell'art. 43 cod. pen. Si contesta, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata (pag. 279), nella parte in cui, al fine di rafforzare il proprio assunto, invoca il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ritenendo che a seguito - dell'annullamento con rinvio - sarebbe venuta meno la presunzione costituzionale di innocenza, così che gli effetti del giudicato "parziale" avrebbero conferito a TT la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario, determinandosi lo status di "condannato". Per la difesa, tale principio non sarebbe applicabile al caso di specie, perché riferito al condannato nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In conclusione, secondo la prospettazione difensiva, la Corte di merito in sede di rinvio sarebbe stata nuovamente investita dell'intero giudizio per come delineato nell'atto di gravame, dovendosi quindi pronunciare su tutte le questioni AR 30 -allora proposte cioè sull'intero addebito di responsabilità per colpa e sull'integrale motivazione per come redatta dal primo giudice, con l'unico limite di non poter ripetere il percorso logico censurato dalla Corte rescindente. La Corte di appello ha invece ritenuto che il profilo della colpa sulla tracciabilità fosse coperto dal giudicato e, dunque, non ha preso in considerazione le doglianze difensive sul punto, anche articolate con apposita memoria. Nella sentenza impugnata (pag. 284) si è in particolare affermato che non possono essere considerate le argomentazioni poste dall'imputato TT a fondamento delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 30 giugno 2022 e riportate nel memoriale prodotto;
così come alla stessa stregua non possono essere riproposte, né debbono - - essere analizzate, le doglianze riportate nella memoria ai punti 2 (il tema della tracciabilità), 4 (la responsabilità penale di TT quale amministratore della capogruppo, 5 (i presupposti per la verifica dell'eventuale esercizio colposo e causalmente rilevante dei poteri di direzione e coordinamento tenuti nella predetta qualità), 6 (la individuazione degli elementi di prova in relazione all'esercizio dei poteri dell'amministratore delegato del gruppo IE LO TO in tema di sicurezza della circolazione e del trasporto ferroviario).
6.1.2. Sempre nell'ambito del primo motivo di doglianza, si denunciano la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta formazione del giudicato progressivo sul profilo di colpa relativo alla "tracciabilità", e la violazione degli artt. 624 cod. proc. pen., 40 e 43 cod. pen., quanto al mancato riconoscimento della connessione essenziale tra il generale giudizio sulla causalità della colpa e il profilo della tracciabilità, nonché quanto alla mancata considerazione dell'annullamento con rinvio nei confronti dell'ing. FA (ES). La difesa afferma che la sentenza rescindente ha rilevato come, nella prospettiva della sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 giugno 2019, fosse demandato al ES (Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie) il compito di detenere i rapporti con le imprese ferroviarie ai fini del rilascio, rinnovo, modifica e revoca del Certificato di sicurezza e di verificare la persistenza della conformità agli standard di sicurezza definiti da parte delle imprese ferroviarie certificate mediante attività ispettiva, audit e monitoraggio nonché mediante analisi dei manuali, delle procedure, dei dossier e dei piani di sicurezza elaborati dalle imprese ferroviarie stesse». Spettava dunque al ES, e per esso all'ing. FA, verificare periodicamente se tutti i carri utilizzati dall'impresa ferroviaria fossero conformi agli standard di sicurezza e quindi, se fossero accompagnati dal dossier di sicurezza o dal dossier tecnico o comunque dalla documentazione 31 ле prescritta per la tracciabilità (pag. 490 della sentenza della Corte di cassazione). La stessa sentenza rescindente ha ritenuto non manifestamente illogica questa motivazione, perché essa fa riferimento ad un potere di revoca del certificato di sicurezza che "prescinde dalla richiesta dell'impresa ferroviaria". Tuttavia, nella specie, si è trattato di un carro la cui circolazione sulla rete nazionale non è mai stata dichiarata dall'impresa ferroviaria (dato pacificamente acquisito ai giudizi di merito), cosicché - ad avviso della Corte di cassazione - sarebbe stato necessario, da parte della Corte di appello, esplicitare come concretamente il ES avrebbe potuto avere conoscenza del carro e, quindi, della mancanza della documentazione prescritta per la tracciabilità. Dunque, la sentenza rescindente ha annullato la condanna pronunciata nei confronti di FA, ritenendo manifestamente illogica la motivazione con la quale era stata ritenuta provata la conoscenza, da parte del medesimo e quindi del ES - della circolazione del carro in parola (pag. 491). - Secondo la difesa, tale annullamento, pronunciato nei confronti di FA, incide sul giudizio in ordine alla causalità della colpa, sotto il profilo dell'addebito in punto di tracciabilità, anche con riferimento alla posizione del ricorrente TT, perché, ai fini della responsabilità colposa, il giudice è tenuto ad accertare che il comportamento alternativo lecito sarebbe stato in grado di evitare l'evento. In questa prospettiva, il decorso causale dell'evento -'come descritto dai giudici di merito e convalidato nella sentenza rescindente - ha un andamento preciso, che, quanto al profilo di colpa riferito alla tracciabilità, attribuisce rilievo decisivo (nel senso dell'idoneità ad evitare l'evento) all'esclusione del carro dalla circolazione. E - per il ricorrente - è palese la decisività che, in questo senso, i giudici di merito hanno attribuito al ruolo del ES, struttura operativa cui era demandato di verificare che i carri fossero «accompagnati dal dossier di sicurezza o dal dossier tecnico o comunque dalla documentazione prescritta per la tracciabilità» e dalla quale sarebbe dovuta provenire l'iniziativa di escludere il carro dalla circolazione. Per queste ragioni, l'annullamento in punto di motivazione in ordine alla conoscenza, da parte del ES nella persona del suo responsabile, ing. FA - - h della circolazione del carro sviato a Viareggio, non potrebbe non implicare la devoluzione al giudice di rinvio del riesame complessivo del profilo di colpa della tracciabilità. Una tale riformulazione sarebbe necessaria perché la colpa ascritta al ricorrente TT è identificabile secondo la tesi sinora accolta dal processo in una condotta attiva consistita nel deliberare (e quindi imporre) una determinata interpretazione del quadro normativo in tema di tracciabilità dei rotabili, funzionale Al 32 all'attuazione di una politica di impresa volta a limitare gli impegni di spesa per il settore del trasporto delle merci» (pag. 499 sent. Cass.). Secondo la difesa, se è sub iudice la conoscenza da parte delle strutture di FI S.p.A. della circolazione sulla rete del carro n. 33807818210-6, lo è anche il rilievo causale della presunta "politica aziendale" adottata dai vertici, quali che ne fossero i connotati (pag. 483 sent. Cass.), giacché nessuna "politica aziendale", per quanto orientata al più alto grado di impegno cautelare, avrebbe potuto trovare applicazione rispetto ad un carro del quale le strutture competenti ignoravano la circolazione. In conclusione, quanto al primo motivo di doglianza, si sostiene che la sentenza rescindente abbia devoluto al giudice di rinvio l'intero accertamento della colpevolezza dell'odierno imputato, intesa come ascrivibilità soggettiva dell'evento, sia perché essa non è frazionabile in distinti profili di colpa, che non possono costituire punti della decisione suscettibili di giudicato progressivo, sia perché la portata devolutiva della sentenza rescindente, nell'annullare la sentenza della Corte di Appello in punto di motivazione in ordine alla conoscenza del carro, ha travolto il giudizio in ordine alla causalità della colpa, legato da un rapporto di interdipendenza logica con la possibilità di escluderlo dalla circolazione. Dall'erroneo approccio della sentenza impugnata, è conseguita per il - ricorrente l'ingiustificata mancata valutazione degli argomenti illustrati nel giudizio di rinvio.
6.2. Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta l'omessa valutazione delle memorie difensive prodotte nel giudizio di rinvio e dei temi oggetto di trattazione orale, con particolare riferimento alle prescrizioni n. 283/2006 (a firma dell'NG. TT) e n. 660/2008 ANSF. Si lamentano, inoltre, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui individua una prassi aziendale riduttiva dell'impegno cautelare, nonché l'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. Si ribadisce che la pretesa costruzione di un giudicato progressivo ha sottratto alla cognizione del giudice di rinvio la valutazione dell'intero compendio probatorio. La prospettazione difensiva ruota attorno all'affermazione secondo cui (par. 19 della sentenza di annullamento con rinvio): per escludere la responsabilità non è sufficiente che non ricorra una colpa specifica, essendo ancora necessario che non sia ravvisabile colpa generica (pag. 428); e ciò è oggetto di accertamento di fatto da parte del giudice di merito. La sentenza della Corte di cassazione fa riferimento a scelte aziendali e imprenditoriali, in particolare quanto all'adozione della soluzione di non estendere ai carri esteri il regime cautelare che FI prevedeva per quelli immatricolati in Italia (pag. 501 e ss.). Ciò che viene rimproverato è di A 33 «aver mancato di adottare misure di controllo nonostante i più volte menzionati segnali di allarme in merito alla inefficacia dei sistemi di manutenzione rispetto al rischio di frattura di assile per corrosione del metallo» (pag. 503). Per la difesa, si trae da ciò l'esistenza di una colpa commissiva nell'avere instaurato una prassi aziendale riduttiva di un impegno cautelare (pag. 272 della sentenza di rinvio), con un automatismo motivazionale che prende le mosse dal ruolo ricoperto da TT e dalle valutazioni svolte quanto alla posizione di FA e TR. In particolare (pag. 315), nella parte dedicata alla posizione dell' NG. TR, si scrive che TT, fino al 25 settembre 2006, era stato amministratore delegato di FI e ovviamente era a conoscenza della errata interpretazione delle norme nazionali, sovranazionali ed interne (da lui stesso applicate) che escludeva i carri esteri circolanti in regime RIV da ogni dovere di tracciabilità e di formazione di dossier tecnici o dossier di sicurezza. E la difesa si duole del fatto che la Corte di appello rimproveri all' NG. TT di non avere tenuto conto di una situazione resa evidente dalla stessa Società in una "nota" emanata da parte di FI il 10 aprile 2006, con cui la Società "segnalava alle imprese ferroviarie di avere rilevato delle criticità in materia di manutenzione del materiale rotabile" (pag. 218 sentenza rescissoria), in tal guisa "avvisando" anche l' NG. TT di una situazione che pur avrebbe dovuto ponderare. Si tratta della prescrizione n. 283/2006 proprio a firma dell' NG. TT;
elemento che non sarebbe stato preso in considerazione dalla sentenza impugnata. A tale proposito, nel ricorso ci si sofferma sul contesto normativo e la forza cogente della prescrizione, atto con cui il gestore dell'infrastruttura imponeva alle imprese ferroviarie, in relazione alle aree di rischio così individuate, le attività ed i progetti (cioè le azioni cautelari) da inserire obbligatoriamente nei Piani della sicurezza dell'anno successivo. Si precisa che gli interventi indicati dal ST con le prescrizioni non costituiscono meri atti di indirizzo, né si riducono ad una rassegna di carattere programmatico di obiettivi da raggiungere, ma, al contrario, hanno carattere assolutamente cogente per le imprese ferroviarie, le quali sono vincolate alla loro attuazione "agli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del decreto legislativo 8 luglio n. 188 del 2003", come recita l'ultimo capoverso della prescrizione n. 283/2006, la quale si riferiva ai piani di sicurezza dell'anno 2007 e alle relative azioni, fra cui quella relativa alla rintracciabilità e validità del materiale rotabile in servizio, omologato al di fuori delle procedure di certificazione di sicurezza attuate dal ST. Si lamenta che, a fronte dell'affermazione della Corte di cassazione secondo cui il controllo sulla correttezza della manutenzione - 34 4 avrebbe evitato il sinistro (pag. 463 sent. Cass.), la Corte d'appello abbia così ricostruito la responsabilità del ricorrente: la "nota" n. 283/2006 di FI S.p.A. è "incontestabilmente dimostrativa" del problema della carenza di informazioni sui carri non omologati dallo stesso ST (pag. 255 sentenza di appello); TT non poteva non comprenderne la pericolosità; ciò nonostante, TT "escludeva i carri esteri circolanti in regime RIV da ogni dovere di tracciabilità e di formazione di dossier tecnici o dossier di sicurezza" (ivi pag. 258). Non si sarebbe considerato che tale prescrizione promana proprio dall'imputato e che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza ER, istituita con il d.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007, aveva emanato la Prescrizione n. 660/2008 esattamente coincidente con la prescrizione n. 283/2006 dell'NG. TT. La difesa ricorda anche che la stessa ANSF aveva svolto, nel settembre del 2008, un Audit sul sistema integrato di gestione della Sicurezza di FI S.p.A., in cui non formulava alcun rilievo in ordine al sistema di tracciabilità del materiale rotabile imposto dal ST alle Imprese Ferroviarie (v. punto 77 della memoria allegata, cfr. all. 2, ove si riporta quanto la stessa sentenza di appello aveva scritto sul punto a pag. 765). In questo quadro, la colpa dell'imputato sarebbe stata indebitamente individuata nel mancato rispetto di un atto che egli stesso aveva concepito, voluto e firmato.
6.3. Un terzo motivo di doglianza è riferito alla responsabilità del ricorrente quale amministratore delegato della capogruppo IE LO TO S.p.A.
6.3.1. Si denuncia, innanzitutto, l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 40 e 43 cod. pen., sulla premessa che, anche in relazione ai capi di imputazione riguardanti tale ruolo, la mancanza della dichiarazione di cui all'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. non possa essere considerata, come fa la Corte di appello, come fosse un accidente privo di significato, sulla scorta di una erronea interpretazione della locuzione "quando occorre" contenuta nella disposizione in esame. Secondo la difesa la conferma della propria prospettiva interpretativa deriva dalla sentenza rescindente, la quale ha espresso due principi di diritto: con il primo, ha chiarito in che modo l'amministratore di una capogruppo possa rispondere per l'esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento;
con il secondo, ha indirizzato il giudice del rinvio verso l'analisi del compendio probatorio per valutare gli altri elementi necessari per l'integrazione del rimprovero soggettivo. Si richiamano, a tale proposito, i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, di assoluzione dell'imputato in tale veste, oltre a quelli della A 35 condanna in secondo grado, allo scopo di sostenere che, mentre la condotta emersa all'esito del giudizio della sentenza rescindente è quella di avere deciso di non "tracciare" i carri trasportanti merci pericolose (noleggiati da IA) circolanti sulla rete ferroviaria italiana (il cui gestore è appunto Rete ER IT), quella ritenuta dalla prima sentenza di appello era basata sulla valutazione LO statuto della holding e delle procedure di gruppo per gli investimenti, relativamente alla mera possibilità che l'AD della capogruppo FS "amministrasse" anche le controllate. Vi sarebbe, in altri termini, una nuova ratio decidendi nascente dalla sentenza di annullamento (pag. 518 sent. Cass.), secondo cui l'amministratore di una capogruppo non può rispondere ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., perché non riveste una posizione di garanzia;
può farlo invece ai sensi degli artt. 2497 cod. civ. e 43 cod. pen.: al di là della formulazione in termini omissivi, a TT si rimprovera di aver adottato ed imposto quella interpretazione indebitamente riduttiva dell'impegno cautelare dalla quale è discesa la mancata adozione della misura della acquisizione di informazioni attinenti alla storia manutentiva dei carri merci esteri circolanti in regime RIV/RID" (pag. 541-542 sent. Cass.). Per la difesa, la circostanza che sia necessaria una condotta attiva per l'integrazione della responsabilità dell'amministratore della capogruppo è decisiva, perché muta l'analisi e la valutazione delle prove e del giudizio controfattuale;
mentre, dopo quel "primo presupposto", costituito dal principio di diritto in materia di responsabilità diretta dell'amministratore di una capogruppo, in nessun'altra parte della sentenza rescindente vi è traccia di una intervenuta valutazione relativa agli altri. Al contrario secondo la prospettazione del ricorrente essa richiede al giudice del rinvio una ricostruzione "puntuale" e "concreta" degli elementi che possono condurre all'accertamento della responsabilità nel ruolo;
ricostruzione che è mancata nel caso di specie, per l'erronea applicazione del giudicato progressivo. La valutazione della condotta attiva esercitata dall'imputato emerge dal tenore della sentenza rescindente (pagg. 536 e ss.), perché essa si limita a delineare in astratto l'esistenza di competenze gestori in capo alla capogruppo. In conclusione, sarebbe mancato un accertamento in concreto della responsabilità dell'ing. TT quale amministratore di IE LO TO, a fronte del nuovo principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, con conseguente sostanziale preclusione all'esercizio del diritto fondamentale di difesa.
6.3.2. Sempre nell'ambito del terzo motivo di doglianza, si denuncia l'omessa motivazione in relazione alla memoria giugno 2022 ed alla documentazione Al 36 prodotte dalla difesa, nonché al memoriale dell' NG. TT in relazione alle responsabilità colpose ascrittegli quale AD di IE LO TO S.p.A. A questo proposito si svolgono una serie di considerazioni ripetitive di quanto già affermato in chiave critica circa la ritenuta formazione del giudicato progressivo quanto alla "tracciabilità" e si richiamano rilievi svolti nella memoria e nel memoriale di cui sopra, relativamente: alla circostanza che FS potesse essere considerata in generale una holding gestoria per mezzo di una valutazione (pur non condivisibile) del suo statuto;
all'utilizzo generico di una tesoreria centralizzata;
alla ritenuta volontà di FI di risanare il gruppo;
alle procedure di gruppo relative agli investimenti perché, come correttamente evidenziato dalla sentenza di primo grado, nessun investimento risultava richiesto dalle controllate e quindi tantomeno rifiutato dalla holding;
all'utilizzo del sistema del c.d. cash pooling;
alla testimonianza del teste Guidi rispetto ad un progetto di acquisto di cisterne per il trasporto commerciale di merci pericolose;
al contenuto della delibera della Corte dei Conti 124/2010 sulle (erroneamente) ritenute riduzioni di spese ed investimenti di FI;
all'esistenza di una funzione di Audit della capogruppo;
all'esistenza di una Direzione Centrale Risorse Umane. Per la difesa, tali elementi probatori, riferiti alla mera determinazione di una sfera di competenza, non entrano nel merito della condotta ascritta sul profilo di colpa in esame;
specie così come era stata ricostruita dalla sentenza rescindente, in ragione del tipo di responsabilità che era stato ritenuto possibile addebitare sul piano teorico all'amministratore di una capogruppo.
6.4. Un quarto motivo di doglianza, proposto in via subordinata, ha per oggetto il trattamento sanzionatorio. Si premette che, per effetto della sentenza di annullamento, è venuta meno l'aggravante prevenzionistica applicata ai reati di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose e l'insussistenza dell'aggravante prevenzionistica ha reso necessaria l'applicazione della diminuzione conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di Cassazione ha demandato al giudice del rinvio (pag. 552 della sentenza rescindente). Si ricorda anche che all' NG. TT, all'esito del giudizio di appello, era stata inflitta una pena di anni sette di reclusione e che senza l'omicidio colposo plurimo (reato più grave), senza l'aggravante prevenzionistica, con la diminuzione per le attenuanti generiche e a valle dell'esclusione del profilo di colpa legato all'omessa riduzione della velocità - la pena applicata dal giudice di rinvio è pari ad anni cinque di reclusione. ле 37 Si lamenta che l'ampia motivazione che la prima sentenza di appello aveva fornito a supporto della concessione delle attenuanti generiche è stata dal giudice di rinvio ritenuta "non particolarmente pregnante" (sentenza impugnata, pag. 375): la diminuzione legata all'attenuante è stata sganciata dagli elementi favorevoli che ne avevano costituito il presupposto e diluita in un'applicazione gravemente riduttiva (1/9 anziché 1/3).
6.4.1. Si censurano, dunque, l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 63, 65, cod. pen., con riferimento alla quantificazione della riduzione di pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'erronea applicazione del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 7, vizi della motivazione e violazione del diritto di difesa. Ci si duole, in particolare, del fatto che la sentenza impugnata abbia valorizzato, quale elemento negativo e giustificativo di un'applicazione ridotta, la mancata resipiscenza da parte degli imputati (pag. 375)., in quanto la mancanza di resipiscenza, ancorché rilevata dal comportamento processuale, può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche solo se specificamente confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive. A conferma della sua impostazione, la difesa richiama la Direttiva (UE) 2016/343, recepita con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ed in particolare dall'art. 7, rubricato "Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi”, i cui commi 4 e 5 sono coerenti con l'orientamento giurisprudenziale in base al quale se, da un lato, il comportamento collaborativo può esser valutato positivamente ai fini della decisione, dall'altro, la mancata ammissione della propria responsabilità non può esser valutata negativamente.
6.4.2. Sempre nell'ambito del quarto motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi che connotano la misura soggettiva della colpa (artt. 43 e 133 cod. pen.). Il ricorrente ribadisce che il venire meno della aggravante prevenzionistica ha mutato "radicalmente i contenuti dell'accertamento dei fatti ai quali è stato parametrato il trattamento sanzionatorio" (pag. 320 della sentenza rescindente). Ricorda, poi, che la Corte di appello, con la sentenza del 2019, aveva applicato l'art. 62-bis cod. pen. all'odierno ricorrente (e agli altri imputati del Gruppo FS) valorizzando una serie di elementi in chiave di evidente attenuazione della risposta sanzionatoria, alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (pagg. 836 e Al 38 ss. della sentenza del 20 giugno 2019): a) la presunta scelta imprenditoriale degli amministratori delle società del Gruppo IE LO TO "di non assicurare al trasporto delle merci pericolose il necessario livello di sicurezza" "non appariva dovuta a insipienza o alla prevalenza di interessi non meritevoli di alcuna tutela bensì alla volontà di risanamento delle IE stesse, il cui finanziamento incideva ed incide sul bilancio LO TO"; b) la lamentata "scarsa attenzione alla sicurezza nel settore del trasporto merci" non valeva per il settore del trasporto passeggeri, non essendo corretto "attribuire a questi imputati un generale atteggiamento di disinteresse verso la sicurezza della circolazione"; c) per gli stessi amministratori delle società del Gruppo IE LO TO, era stato escluso "uno dei profili di colpa ritenuto sussistente dai giudici di primo grado, quello relativo alla mancata adozione del dispositivo "detettore di svio"; d) il grado di colpa degli imputati che avevano "la possibilità di effettuare un controllo solo documentale" (tra questi l'odierno ricorrente) era da considerarsi significativamente inferiore rispetto ai soggetti che avevano la responsabilità della manutenzione dell'assile n. 98331 (e che avevano "deliberatamente omesso l'applicazione corretta e completa delle basilari regole manutentive"). Tale ordine di considerazioni aveva, quindi, indotto la Corte a differenziare le posizioni in punto di attenuazione del rigore sanzionatorio, negando la concessione delle attenuanti agli imputati in relazione ai quali non erano rinvenibili quei fattori mitiganti sopra elencati. Si lamenta che il giudice di rinvio ha stravolto questo impianto in senso peggiorativo, a dispetto dell'assenza di impugnazione, da parte del Pubblico Ministero, del trattamento sanzionatorio (pag. 375), valorizzando in senso positivo solo elementi esterni al reato ed erroneamente svalutando gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Vi sarebbe una contraddizione nell'avere, da un lato, ritenuto irretrattabile, per essere coperto dal giudicato, il profilo di colpa (pag. 395) e, dall'altro lato, valutato il grado della colpa in termini significativamente più gravi rispetto alle precedenti statuizioni, coperte dal giudicato.
6.4.3. Si lamenta, poi, la contraddittorietà della motivazione con riferimento al criterio di proporzionalità della pena. Si premette che la prima sentenza di appello aveva irrogato all'odierno ricorrente una pena per il reato più grave nella misura di anni 5 e mesi 7 di reclusione (pag. 844). Essendosi prescritto il reato di omicidio, il Giudice di rinvio ha riformulato il cumulo giuridico, individuando la pena base per il reato di disastro ferroviario colposo, in anni 5 e mesi 3 di reclusione. La pena base è stata ridotta, se 39 quindi, di mesi 4 di reclusione. Anche gli aumenti per la continuazione sono stati ridotti in misura tutt'altro che consistente, pari a 15 giorni per ciascun reato: l'aumento per il reato di lesioni colpose è stato individuato in mesi 3 e giorni 15 (a fronte di mesi 4 irrogati in secondo grado); l'aumento per il reato di incendio colposo è stato individuato in giorni 15 (a fronte di 1 mese applicato in secondo grado). Ci si duole dell'eccessività di tale trattamento, perché la pena per il reato di disastro ferroviario è pari alla metà del massimo previsto dalla cornice edittale, mentre per l'omicidio colposo era stata applicata una pena che si attestava su un valore pari ad 1/3 della pena edittale massima. Anche l'aumento per la continuazione applicato per il reato di lesioni colpose tiene in considerazione solo l'elisione di un profilo di colpa, ma appare non tenere in adeguato conto il decremento complessivo di gravità conseguente all'insussistenza dell'aggravante prevenzionistica (che accedeva anche a tale reato), che - nella prospettiva indicata dalla sentenza rescindente ha senza dubbio mutato i contenuti dell'accertamento dei fatti, ai quali era stato parametrato il trattamento sanzionatorio.
6.5. Una quinta censura attiene alla prescrizione del reato di disastro ferroviario colposo.
6.5.1. Si propone, innanzitutto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al combinato disposto di cui agli artt. 449 cod. pen., e 430, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. La difesa premette che il termine finale, comprensivo dell'aumento di un quarto ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., è di 25 anni e maturerebbe, pertanto, il 29 giugno 2034. Richiama, poi la sentenza Corte cost. n. 143 del 28 maggio 2014, con cui si è dichiarato l'art. 157, sesto comma, cod. pen. costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza tutelati dall'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale per la fattispecie colposa di cui all'art. 423, 449 cod. pen. più lungo di quello previsto per la fattispecie dolosa di cui all'art. 423 cod. pen. Più specificamente la pronuncia ha rilevato l'illegittimità costituzionale della norma nel rapporto tra il reato di incendio colposo e incendio doloso in quanto il primo, in ragione proprio del raddoppio del termine prescrizionale, si prescriveva in anni 12, mentre la fattispecie dolosa in anni 7, determinando lo "scavalcamento" (così la sentenza) del termine prescrizionale del reato colposo rispetto al termine del delitto doloso. ле 40 Nel solco di questo principio, le successive sentenze n. 265 del 21 novembre 2017, n. 112 del 14 aprile 2018, e da ultimo la sentenza n. 110 del 6 febbraio 2019, chiamate a pronunciarsi su analoghi incidenti sulla costituzionalità dell'art. 157, comma 6, cod. pen., hanno confermato il principio rigettando le questioni in quanto i delitti colposi presi in esame (frana colposa, naufragio di nave mercantile, crollo di costruzione) avevano termini di prescrizione pari alle fattispecie dolose (per tutti i reati il termine era di anni 12). Quanto al caso di specie, la difesa ricorda che la pena per il disastro ferroviario doloso è ricompresa tra 5 e 15 anni di reclusione: anche considerando l'aumento di 1/4 della pena ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. la prescrizione è di anni 18 e mesi 9, quindi di molto inferiore al termine di anni 25 di cui alla corrispondente fattispecie colposa. Dunque, per la difesa, il reato di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 430 cod. pen., punito con una pena nel massimo di anni 10 (cui deve essere aggiunto 1/4 ai sensi dell'art. 161, comma 2 cod. pen.), si dovrebbe prescrivere, ordinariamente, in anni 12 e mesi 6. Il reato risulterebbe allora prescritto il 29 dicembre 2021, cui debbono essere aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione. In particolare, quello già individuato dalla sentenza rescindente (pag. 320 sent. Cass.) calcolato in 72 giorni (dal 2 luglio 2016 al 12 settembre 2016), maturato in primo grado, ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen.; pertanto, il reato si sarebbe prescritto in data 11 marzo 2022. Per la difesa, non rileva la sospensione di giorni 64 prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020 poiché nel periodo 9 marzo 2020 - 11 maggio 2020 non pendeva alcun termine - processuale tale da essere sospeso (come richiesto da Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, in quanto i ricorsi per Cassazione nell'interesse dell' NG. TT recano la date del 29 gennaio 2020, con deposito presso l'ufficio impugnazioni fuori sede di Roma (prof. Coppi) (all.9), e del 30 gennaio 2020, con deposito presso l'ufficio impugnazioni fuori sede di Bologna (avv. D'Apote); pertanto era pendente solo il termine per l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione presso la Suprema Corte. Alla luce di quanto esposto, si chiede che la Corte di cassazione, valutata la rilevanza della questione per il giudizio a quo e la sua non manifesta infondatezza, previa sospensione del procedimento, sollevi incidente di costituzionalità dell'art. 157, sesto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui all'art. 449 cod. proc. pen. in relazione all'art. 430 cod. pen. per contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e di"Al 41 ragionevole durata del processo di cui all'111, co. 2, Cost., in quanto la norma comporta un trattamento sanzionatorio complessivamente più sfavorevole, in relazione al termine prescrizionale, per il reato di disastro ferroviario colposo e più favorevole per il reato di disastro doloso, con irragionevole disparità di trattamento rispetto a fattispecie la cui gravità è già valutata dal legislatore sulla base della pena edittale.
6.5.2. Si propone, inoltre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3-bis, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione per i procedimenti pendenti e pervenuti dinanzi alla Corte di Cassazione nel periodo 9 marzo-30 giugno 2020. La difesa rammenta che, in merito alle modalità di calcolo di tale termine, si sono già espresse le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 5292 del 26 novembre 2020 (dep. 11 febbraio 2021), che hanno stabilito il seguente principio: «la sospensione si applica ai procedimenti per i quali ricorra la duplice condizione dell'essere pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di essere pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020», sebbene l'effetto sospensivo si produce a partire dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto il comma 3-bis dell'art.83, mentre per quelli iscritti in data successiva al 30 aprile 2020, la sospensione opera fin dal momento della loro iscrizione». Tenuto conto che nel caso in esame alcuni dei ricorsi sono pervenuti in data 19 maggio 2020 e l'udienza di trattazione è stata fissata il giorno 2 dicembre 2020 (con rinvio all'8 gennaio per la sentenza), la disposizione di cui all'art. 83, comma 3-bis, del d.l. n. 18 del 2020, comporta un totale di 197 giorni di sospensione che, sommati al termine di prescrizione del 29 dicembre 2021 e considerata la sospensione di 72 giorni già computata, porta il termine finale al 24 settembre 2022. Con la conseguenza che il reato di disastro ferroviario si sarebbe comunque estinto per prescrizione, ma in un momento successivo alla pronuncia della sentenza del giudice di rinvio. Per la difesa, dall'analisi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, si evince che i requisiti di costituzionalità delle norme relative alla sospensione di cui al decreto legge n. 18 del 2020 sono due: la necessaria determinatezza e certezza dei presupposti in base ai quali opera la sospensione della prescrizione ai fini del rispetto dell'art. 25, comma 2, Cost.; l'inscindibile connessione tra sospensione del processo e sospensione della prescrizione, per garantire il rispetto della Ал 42 irretroattività della norma penale sfavorevole, grazie alla previsione dell'art. 159, primo comma, cod. pen. che opera come clausola generale di salvaguardia. Si chiede, perciò, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3-bis richiamato, nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione per i procedimenti pendenti e pervenuti alla Corte di Cassazione nel periodo 9 marzo-30 giugno 2020, per contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., in quanto privo della determinatezza necessaria ad individuare i presupposti per fissare termine di inizio e di fine della sospensione della prescrizione, creando una disparità di trattamento in ragione della data di ricezione dei ricorsi o del carico del ruolo di una sezione o di un collegio della stessa, nonché per la retroattività della norma sfavorevole, in quanto la mera sospensione della prescrizione non è ricollegata alla sospensione del processo ex art. 159, comma 1, cod. pen.
6.6. Con un sesto motivo di doglianza, riferito alle statuizioni civili in favore degli enti, si denuncia la mancanza di motivazione, per l'omessa considerazione della memoria 9 giugno 2022, prodotta dalla difesa nel giudizio di rinvio con riferimento alle statuizioni civili nei confronti di "DA" e "Cittadinanza Attiva Onlus". Si ricorda che, nella memoria prodotta al Giudice di rinvio, era stata richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità che, in materia di titolarità della posizione soggettiva, sottolinea la necessità di fornire dimostrazione concreta del pregiudizio subito;
un indirizzo condiviso dalla sentenza rescindente (cfr. sentenza Cassazione, pag. 560), e applicato alle posizioni delle associazioni "Medicina Democratica Onlus" e "Dopolavoro Ferroviario", ma non a quelle di "DA" e di "Cittadinanza Attiva Onlus". Al riguardo la valutazione del Giudice di rinvio era da ritenersi doverosa, tenuto conto dell'ulteriore circostanza che, all'udienza del 28 aprile 2022, le difese di IA S.p.A. e LI Logistics S.p.A. avevano segnalato la pendenza dei ricorsi straordinari per errore materiale, proposti dalle medesime proprio in relazione al silenzio serbato dalla sentenza rescindente circa la legittimazione delle parti civili "DA" e "Cittadinanza Attiva Onlus". Il Giudice di rinvio non ha ritenuto di attendere la decisione in ordine ai predetti ricorsi straordinari, rilevando che «la presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento e che allo stato non risulta che la Corte di Cassazione abbia disposto la sospensione degli esiti delle sentenze» (vedi pag. 231 sentenza impugnata). 43 Quanto all'esito di tali ricorsi, la difesa evidenzia che la Terza Sezione della Corte di cassazione, con le sentenze del 12 luglio 2022 n. 33962 e n. 33961 (depositate il 15 settembre 2022), ha revocato la sentenza rescindente limitatamente alle statuizioni civili relative a "DA" e "Cittadinanza Attiva Onlus", disponendo l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 giugno 2019 in relazione alle suddette parti civili, per nuovo giudizio sul punto (v. sentenza Sez. 3, 12 luglio 2022, n. 33961, sul ricorso straordinario proposto nell'interesse di IA S.p.A., all. 9 al presente ricorso). In tali decisioni la Cassazione esclude che la sentenza rescindente abbia reso una decisione implicita, perché non si rinviene nella trattazione del tema un sicuro riferimento alla posizione dei due enti, neanche attraverso il confronto per conformità o difformità con altri enti per cui vi sono state espresse statuizioni. Da ciò consegue, per la difesa, che i rilievi in ordine al difetto di legittimazione delle parti civili menzionate, per come esposti nella memoria del 9 giugno 202 (v. pagine 103-105 all. 2 al presente ricorso) sono fondati, e che il giudice di rinvio avrebbe dovuto pronunciarsi su di essi, non potendosi ritenere le relative statuizioni coperte da un giudicato implicito.
6.7. La difesa di TT ha depositato, infine, memoria con motivi aggiunti, con cui si ribadisce quanto dedotto con il ricorso per cassazione. Si ripete, in particolare, la prospettazione secondo cui anche il profilo della "tracciabilità" avrebbe dovuto essere oggetto del giudizio rescissorio e si lamenta che, essendo contestate all'imputato le stesse condotte quanto ai diversi ruoli da lui rivestiti, la colpa sia stata costruita come commissiva anziché omissiva e come generica anziché specifica. Nuovamente, si richiamano gli esiti dei vari gradi di giudizio e si lamenta la mancata considerazione della posizione del ricorrente in relazione a quelle dei coimputati TR e FA. Si ribadisce, sul punto, che individuare la colpa dell'ing. TT in una scelta di alta amministrazione contraddice le ragioni della definitiva assoluzione delle altre posizioni intermedie intervenuta nei precedenti gradi di giudizio. Si richiamano, altresì le contestazioni già svolte quanto alle prassi adottate, alla valenza della prescrizione n. 283 del 10 aprile 2006 sulla rintracciabilità della vita manutentiva di ogni rotabile, compresi quelli marcati RIV, agli atti successivi, e alla valenza causale degli errori del manutentore tedesco.
7. Il ricorso di EL. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di EL LE AR. se 44 7.1. Si propongono due doglianze analoghe a quelle proposte, con i primi due motivi di ricorso, dal coimputato TT relativamente a violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'asserito passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze in data 20 giugno 2019 in ordine all'addebito colposo concernente la c.d. "tracciabilità", anche con riferimento alla carenza di connessione essenziale di cui all'art. 624 cod. proc. pen. con altri punti riferiti alla responsabilità colposa ed oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione.
7.2. Si propongono, poi una doglianza e, in via subordinata, una questione di legittimità costituzionale analoghe a quelle di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso dei coimputati CH e KR, riferite a violazione' di legge e vizio di motivazione quanto alla configurazione come autonoma fattispecie anziché come circostanza aggravante dell'art. 449 capoverso cod. pen. anche in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. Secondo la difesa, i passaggi argomentativi della sentenza sul punto pur singolarmente condivisibili - non paiono idonei a fondare l'assunto finale: a) il sistema dei delitti contro l'incolumità pubblica si articola, già nella previsione della fattispecie dolosa, in singole figure tipiche (quelle del capo primo); b) a livello di reati colposi, l'art. 449 ripete lo stesso modulo, ed infatti prevede al primo comma gli stessi disastri di cui al capo primo e quindi "tutti" i disastri del capo primo, compreso il disastro ferroviario;
c) al capoverso, tornano le stesse figure e si raddoppia la pena. Il ricorrente ritiene che il fatto che il primo comma si riferisca a tipiche figure di disastro, fra i quali è compreso quello ferroviario, implichi la natura di circostanza aggravante del secondo comma, da intendersi riferito al solo disastro ferroviario coinvolgente il trasporto di persone. Tale ricostruzione sarebbe fatta propria, tra le altre, da Sez. 4, n. 49620, del 12/10/2016, i cui principi sarebbero stati scorrettamente svalutati dalla Corte d'appello in quanto considerati obiter dicta. La ricostruzione proposta dal ricorrente avrebbe conseguenze sul piano della pena, giacché condurrebbe: a ritenere applicabile al caso il primo comma dell'art. 449 cod. pen. e a ritenere insussistente l'aggravante di cui all'art. 449 cod. pen. essendo carro sviato a Viareggio un carro merci laddove l'aggravante in parola non può che riferirsi al trasporto passeggeri;
subordinatamente, nel caso in cui non si condividesse il punto che precede, a rendere necessario il giudizio di bilanciamento tra l'aggravante qui configurabile e le concesse attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. In via ulteriormente subordinata si propone questione di ал 45 legittimità costituzionale della disposizione, sulla base di considerazioni analoghe a quelle dei coimputati CH e KR.
7.3. Un quarto motivo di ricorso è riferito, con argomentazioni analoghe a quelle dei coimputati CH, KR (sesto motivo) e TT (quarto motivo) a fronte di comuni passaggi argomentativi della sentenza impugnata - a vizi della motivazione e alla violazione degli artt. 62 bis, 65 e 133 cod. pen., quanto alla diminuzione di pena di 1/9 anziché di 1/3, per le circostanze attenuanti generiche. -7.4. Una quinta censura analoga a quella dei coimputati CH e KR (quarto motivo) - attiene alla violazione degli artt. 133, 449 cod. pen. e a vizi della motivazione quanto all'eccessività della pena-base). Si lamenta, in sintesi, la considerazione di eventi di danno, riferibili a reati dichiarati prescritti, quali elementi indebitamente valutati a sfavore dell'imputato nell'ambito di un reato di pericolo.
7.5. Un sesto motivo di doglianza, analogo al sesto motivo proposto dalla difesa di TT denuncia la mancanza di motivazione, per l'omessa considerazione delle censure di appello riferite alle statuizioni civili nei confronti di "DA" e "Cittadinanza Attiva Onlus", conseguente all'omesso esame di tali profili da parte della sentenza rescindente della Corte di cassazione.
7.6. In settimo luogo, si chiede che il reato di disastro ferroviario colposo sia dichiarato prescritto e si propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., analogamente a quanto fatto dalla difesa di TT con il quinto motivo di ricorso.
7.7. Si chiede, infine, che il procedimento sia assegnato alle Sezioni Unite, dovendosi ritenere giuridicamente controverse le seguenti questioni: formazione progressiva del giudicato in caso di responsabilità colposa ove l'addebito, pur unitario, si articoli nella violazione di plurime norme cautelari;
qualificazione giuridica del secondo comma dell'art. 449 cod. pen. come circostanza aggravante ad effetto speciale oppure come fattispecie autonoma.
7.8. La difesa di EL ha depositato memoria con la quale insiste in quanto già dedotto: sul profilo di colpa relativo alla tracciabilità, per il quale non vi sarebbe un'affermazione di irrevocabilità da parte della sentenza rescindente;
sulla differenza tra capi e punti di sentenza e la sua rilevanza nel caso di specie;
sulla connessione essenziale fra i vari profili della colpa oggetto di contestazione, che avrebbe richiesto un esame del merito del profilo della tracciabilità nel giudizio rescissorio. A 46 8. I ricorsi di LH e OW.
8.1. Il primo motivo di ricorso è riferito all'omessa traduzione integrale della sentenza rescindente, con le stesse argomentazioni trattate nel primo motivo di ricorso di CH e KR. Aggiungono i ricorrenti che la sentenza rescindente, nell'esprimere (al paragrafo 14, a loro dedicato) le proprie valutazioni in ordine alla legittimità delle considerazioni precedentemente operate in sede di merito in ordine alla prevenibilità in concreto dell'evento, tratteggiando così i confini dell'accertamento in punto di "grado della colpa" demandato al Giudice del rinvio, ha operato un esplicito rimando ad un ulteriore paragrafo (19), invece escluso dal novero di quelli ritenuti meritevoli di traduzione;
paragrafo che contiene una specifica e approfondita disamina in tema di rapporti tra colpa generica e colpa specifica, sotto il peculiare profilo della configurabilità, in presenza di norme cautelari positivizzate di cui risulti ex ante l'inefficacia preventiva, di un obbligo di osservanza, facente capo al gestore del rischio, delle regole cautelari non positivizzate pertinenti a tale gestione, ricavabili alla luce delle conoscenze scientifiche, tecniche o esperienziali preesistenti.
8.2. Con una seconda censura, si denuncia la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della natura circostanziale del secondo comma dell'art. 449, cod. pen. e, in subordine si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 449, cod. pen., con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli proposti dagli imputati CH e KR nel secondo e terzo motivo di ricorso.
8.3. In terzo luogo, si lamentano il vizio della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al giudizio di commisurazione della pena, nonché la violazione dell'art. 133, cod. pen., in particolare sotto il duplice profilo dell'applicazione del parametro relativo al grado della colpa e alla gravità del pericolo. La sentenza impugnata avrebbe rapidamente esaurito la valutazione inerente al trattamento sanzionatorio degli imputati, affermando che la difesa avesse tentato di mettere nuovamente in discussione aspetti della vicenda relativi alla responsabilità, che però sarebbero già stati oggetto di accertamento definitivo, con particolare riferimento alle questioni relative alla valenza dell'ordinanza Eba del 2007 e alla mancata emanazione delle regole tecniche TFA. Sul punto, la Corte di appello non avrebbe compreso che tali questioni costituiscono in realtà il lineare sviluppo di valutazioni che attengono all'esigenza di individualizzare il rimprovero nei confronti degli imputati. Le valutazioni in forza delle quali la sentenza impugnata avrebbe determinato la pena base in anni sei e mesi nove di reclusione, Al 47 indistintamente per entrambi i ricorrenti, non sarebbero state in alcun modo esplicitate e avrebbero così determinato una lampante violazione dell'art. 133, cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'effettiva consistenza numerica delle violazioni delle regole cautelari di cui gli imputati erano stati definitivamente ritenuti responsabili, senza valutare l'operazione di sfoltimento delle contestazioni operata dalla Cassazione. Il provvedimento impugnato avrebbe trascurato inoltre un dato che sarebbe invece stato decisivo per quantificare il grado di colpa riferibile ai ricorrenti, ovvero che questi ultimi sarebbero stati condannati per il reato di disastro ferroviario non già a titolo di colpa specifica, bensì soltanto a titolo di colpa generica. Ancora, il giudice del rinvio non avrebbe colto che, nell'ottica dell'art. 133, cod. pen., la colpa generica si differenzierebbe da quella specifica essenzialmente per il grado di riconoscibilità delle regole cautelari, e sul punto, tenuto conto che nel caso di specie il rimprovero riguarderebbe una serie di regole cautelari che non avrebbero ancora raggiunto un grado di formalizzazione in alcun modo comparabile con le "norme tecniche riconosciute", ne sarebbe conseguito un minore grado di colpa. Si sarebbe trascurato, inoltre, il tema complessivo della misurazione del grado di evitabilità dell'evento costitutivo, ovvero il reale grado di probabilità in base al quale il comportamento alternativo lecito, che gli imputati avrebbero dovuto adottare, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento di disastro, assumendo come esistenti tutte le altre condotte colpose ascritte ai coimputati. La sentenza impugnata avrebbe individuato nell'ordinanza EBA del luglio del 2007 la spia di un'inefficacia preventiva che avrebbe reso esigibile da parte dei ricorrenti l'adozione di ulteriori regole manutentive diverse da quelle positivizzate;
tuttavia, non sarebbe stata in alcun modo indagata la portata orientativa dell'ordinanza in esame, in termini di esigibilità del comportamento. Non si sarebbe considerato che le istruzioni tecniche TFA sono il risultato di articolati e complessi processi di normazione tecnica cui avrebbero preso parte una pluralità di attori istituzionali ed economici, e che i ricorrenti sarebbero stati inseriti in un quadro di regolazione estremamente articolato, essendo tenuti ad operare in funzione di segnali di orientamento provenienti da fonti od organismi accreditati e riconosciuti nel settore. Il silenzio tecnico di tali organi di regolazione sarebbe sintomatico sia di un esiguo grado di prevedibilità in concreto del rischio concretizzatosi nel disastro, sia di una ridotta misura di esigibilità, da parte degli imputati, di un comportamento che gli stessi organismi deputati alla normazione tecnica di settore non avevano ancora individuato nei suoi specifici contenuti cautelari. Il collegio di merito non avrebbe 48 richiamo al dovere di diligenza in alcun modo vagliato quanto consistente fosse veicolato tramite l'ordinanza EBA e quanta resistenza cognitiva avrebbero opposto gli imputati nel non tradurre la situazione di rischio che avrebbero dovuto percepire in specifiche regole cautelari da aggiungere al compendio delle c.d. norme tecniche riconosciute. La difesa sul punto rileva come l'ordinanza EBA del luglio 2007 non avesse un contenuto cautelare specifico, sottolineando la necessità di porre particolare attenzione ad una classe di rischio generale ritenuta allarmante e richiamando gli operatori al rispetto delle norme tecniche riconosciute. Non sussisterebbero gli "espliciti termini" cui la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento nell'affermare che tale provvedimento sarebbe stato in grado di rendere elevato il grado di prevedibilità in concreto dell'evento. La Corte di appello avrebbe dunque travisato il contenuto dell'ordinanza EBA;
e ciò risulterebbe altresì confermato dalla deposizione del dirigente responsabile della manutenzione e della gestione della sicurezza presso la maggiore società di noleggio carri merci tedesca, il quale avrebbe affermato che le ragioni alla base della scelta dell'industria ferroviaria tedesca di impugnare l'ordinanza in esame sarebbero state individuate nell'assoluta carenza di concretezza delle prescrizioni contenute nel provvedimento. Vi poi numerosi elementi probatori che sarebbero dimostrerebbero che i ricorrenti avrebbero intrapreso, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza EBA, importanti iniziative finalizzate a stabilire un quadro tecnico di riferimento adeguato e congruente per prevenire le situazioni di rischio focalizzate nell'ordinanza stessa;
tali elementi avrebbero dovuto condurre il collegio di merito a valutare l'esistenza di un minor grado di divergenza tra il comportamento dovuto e quello in concreto adottato dagli imputati, ma ciò non sarebbe avvenuto. Si ricorda che i ricorrenti sono responsabili a titolo di colpa generica per aver omesso di emanare, in tempo utile per evitare il tragico evento in esame, quattro specifiche istruzioni tecniche, ossia le TFA n. 02.03-01; 02.02-01; 02-01-02; 02.09-04. Con riferimento alla TFA n. 02.03-01, relativa alla classificazione delle sale sulla base dei difetti della superficie, e alla TFA n. 02.02-01, relativa ai controlli visivi sugli assili, la difesa ribadisce quanto già sostenuto nel giudizio di rinvio, ovvero che queste costituirebbero esclusivamente l'ulteriore perfezionamento di una disciplina tecnica già vigente in Germania e già recepita all'interno del manuale VPI;
pertanto sarebbe stato doveroso per il giudice del rinvio, nell'ottica della graduazione del rimprovero colposo, considerare le plurime analogie contenutistiche sussistenti tra la normativa cautelare previgente e quella che gli odierni imputati avrebbero dovuto tempestivamente adottare. Infatti, ancorché tale circostanza non sia stata Al 49 ritenuta idonea ad escludere l'addebito colposo, essa doveva essere valutata in sede di commisurazione del trattamento sanzionatorio, e ciò non sarebbe avvenuto. Nell'esaminare poi la TFA 02.01-02, in tema di "regolamenti relativi al VPI 04", anche qui la difesa sottolinea la sostanziale coincidenza della disciplina di cui alla TFA in esame rispetto a quella vigente all'epoca della manutenzione dell'assile 98331, nella prospettiva di dimostrare la labile divergenza tra il comportamento dovuto e la condotta colposa ascritta agli imputati. Inoltre, si afferma che l'addebito relativo all'omessa adozione di istruzioni tecniche è stato circoscritto, con riferimento alla TFA 02.01-02, alla mancata introduzione, in epoca antecedente al disastro di Viareggio, dell'esame magnetoscopico sull'intero corpo dell'assile; ma si dovrebbe viceversa considerare escluso qualsiasi rilievo critico in merito alla disciplina dalla stessa introdotta in tema di verniciatura. In ordine al profilo del rimprovero colposo che concerne l'omessa adozione dell'istruzione tecnica avente ad oggetto l'estensione dell'esame magnetoscopico sull'intera superficie del fusello e sul collare esterno, la difesa argomenta sostenendo che la pretesa di adeguarsi a tale regola cautelare sarebbe stata scarsamente esigibile, e ciò tenuto conto del fatto che in primis, la norma cautelare concernente l'estensione dell'esame magnetoscopico sull'intera superfice del fusello e sul collare esterno sarebbe emersa formalmente solo a seguito del disastro ferroviario in esame e, in particolare, all'esito di un complesso dibattito tecnico-scientifico, che di per sé sarebbe significativo della difficile riconoscibilità o disponibilità di una tale regola nel contesto e nel tempo in cui l'assile 98331 fu sottoposto a procedura di revisione;
in secundis, l'adozione di tale regola cautelare, come confermerebbe il dibattito tecnico nell'ambito del quale è stata elaborata, avrebbe implicato comunque, da parte degli imputati, un delicato bilanciamento tra il rischio di rottura dell'assile che l'estensione dell'esame magnetoscopico all'intera superficie del fusello e sul collare esterno avrebbe potuto prevenire, e i rischi ulteriori che, al contempo, questa procedura manutentiva sarebbe stata in grado di determinare. A sostegno di tale argomentazione viene riportato il corposo dibattito sul punto avvenuto per anni nel contesto della prevenzione dei rischi derivanti dalla scelta della tipologia di manutenzione operata su tali componenti meccaniche, dibattito che si sarebbe prolungato per molti anni anche successivamente ai tragici fatti di Viareggio, e questo sarebbe dimostrato altresì dal fatto che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle IE si sarebbe determinata sul punto solo nel 2020. Nel caso di specie, dunque, i ricorrenti si sarebbero trovati dinanzi ad una situazione di conflitto tra il dovere di conformarsi 50 0 5 alla regola e quello di disattenderla, in ragione della significativa probabilità riscontrata dalle prove acquisite al processo che l'adesione alla prima si concretizzasse in rischi uguali o maggiori di quelli che la regola cautelare era volta a prevenire, e la Corte di appello avrebbe dovuto valutare tale circostanza e avrebbe dovuto tenerla in considerazione nel misurare l'esigibilità del comportamento osservante, ma ciò, illegittimamente, non sarebbe avvenuto. Con riguardo, infine, alla TFA 02.09-04, relativa alla registrazione delle sale, sul punto i ricorrenti ricordano che anche prima dell'emanazione della TFA in esame, la normativa tecnica prevedesse già specifici criteri per la tracciabilità dei dati relativi ad una sala montata e delle operazioni subite e, inoltre, che anche il manuale VPI avrebbe già previsto l'obbligo per le officine di documentare e conservare i risultati dei controlli e delle misurazioni. Di conseguenza, l'esame del foglio misura della sala 98331, unitamente alle informazioni impresse sulla testata dell'assile, avrebbe già consentito la conoscenza della gran parte dei dati richiesti dall'integrazione prevista dal nuovo foglio misura, introdotto in epoca successiva al disastro ferroviario. Il ricorso procede poi con la proposizione di questioni relative all'interpretazione del termine "gravità in concreto" ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 449, secondo comma, cod. pen., e all'erronea interpretazione dell'art. 133, cod. pen., sul punto resa dal giudice del rinvio, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già menzionate nel trattare i ricorsi degli imputati CH e KR.
8.4. Con una quarta doglianza, si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella misura di 1/9 della pena base, con argomentazioni analoghe a quelle degli imputati CH e KR. Inoltre, la difesa specifica che gli odierni ricorrenti avrebbero adottato, all'indomani dei fatti di Viareggio, oltre che un intenso sforzo volto al risarcimento dei danni causati, anche una serie di iniziative finalizzate a colmare le lacune del sistema manutentivo evidenziatesi in occasione degli stessi, e tali comportamenti integrerebbero proprio quella condotta resipiscente la cui asserita radicale assenza avrebbe giustificato il mancato riconoscimento pieno dell'attenuante di cui all'art. 62-bis, cod. pen.
8.5. Con successiva memoria gli imputati hanno depositato motivi nuovi.
8.5.1. Con un primo motivo, si censura la violazione dell'art. 133, cod. pen., nella misura in cui il provvedimento impugnato non attribuirebbe rilievo alla Al 51 condotta susseguente al reato, trascurando di considerare, a tal fine, il significato special-preventivo che l'eccessiva durata del presente procedimento penale rivestirebbe per gli imputati ricorrenti. La difesa richiama una serie di argomenti, di portata costituzionale e sovranazionale, dai quali deriverebbe la necessità di tenere in considerazione, ai fini della commisurazione della pena, l'irragionevole durata del procedimento penale. Il diritto ad un giusto processo, analizzato in tale ottica, si fonderebbe sul presupposto che il procedimento penale sia di per sé, ed intrinsecamente, una fonte di sofferenza individuale;
inoltre risponderebbe alla necessità per le giurisdizioni di assicurare la credibilità e l'effettività del complessivo assetto di amministrazione della giustizia. La Corte europea dei diritti dell'uomo avrebbe individuato quale rimedio effettivo, al fine di tutelare il diritto in parola, la riduzione compensativa della pena irroganda nei casi in cui l'imputato sia stato sottoposto ad un procedimento penale irragionevolmente lungo;
e tale rimedio sarebbe esplicabile nell'ordinamento interno nelle more del giudizio ai sensi dell'art. 133, cod. pen., alla luce delle coordinate costituzionali ed europee. La difesa argomenta poi sostenendo che il ne bis in idem processuale graviti intorno al medesimo nucleo sostanziale da cui prende le mosse il principio di ragionevole durata del processo, in quanto l'identità del fatto renderebbe l'ulteriore giudizio ancora più intollerabile nell'ottica del diritto a non essere sottoposti per un tempo eccessivo e ingiusto ad una procedura di accertamento della responsabilità penale. Sul punto, si sottolinea che proprio il grado di connessione temporale tra i due procedimenti sarebbe stato attenzionato dalle Corti sovranazionali, in quanto la prossimità o contestualità cronologica sarebbe stata considerata quale fattore decisivo per escludere la violazione del divieto di un secondo giudizio in relazione al medesimo fatto, e ciò alla luce dell'esigenza di evitare che l'utilizzo di più procedimenti in idem prolunghi ulteriormente lo stato di pendenza complessivo cui è sottoposto il reo. L'ulteriore conferma degli argomenti sino ad ora prospettati si trarrebbe analizzando l'istituto della prescrizione del reato, il quale sarebbe stato predisposto anche in funzione dell'esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento penale, poiché sé il tempo trascorso non sarebbe neutro ma dovrebbe essere considerato di per foriero di gravi patimenti e pregiudizi individuali;
in tale ottica si sarebbe espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo che avrebbe confermato il collegamento di ordine teleologico intercorrente tra la prescrizione del reato e la ragionevole durata del processo. 52 8.5.2. In secondo luogo, si ribadiscono i rilievi riferiti all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella misura di un nono.
8.6. Il ricorrente ha poi depositato memoria, con la quale si censurano le argomentazioni del Procuratore Generale, rese con riferimento alla mancata traduzione integrale della sentenza rescindente. In primo luogo, viene contestato l'indirizzo interpretativo che esige, ai fini dell'applicazione dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., la prova che una qualche lesione del diritto di difesa possa dirsi realizzata. A tal proposito, la difesa sostiene che il Procuratore Generale abbia richiamato, a sostegno di tale interpretazione, decisioni giurisprudenziali relative a situazioni processuali non assimilabili a quella rilevante nel caso di specie;
inoltre, gli odierni ricorrenti avrebbero già argomentato in ordine alla concretezza e specificità della lesione del diritto di difesa, sottolineando la mancata conoscenza, diretta ed immediata, di specifici passaggi e punti dell'itinerario motivazionale della sentenza rescindente, richiamati nel motivo di ricorso. Le considerazioni effettuate dalla Procura Generale - secondo cui la conoscenza delle parti della sentenza rescindente concernenti la responsabilità di altri imputati sarebbe stata inutile costituirebbero una semplificazione smentita dalle - argomentazioni già esplicate nel ricorso, ove si sarebbe sottolineata la rilevanza, ai fini della valutazione del grado di colpa, della conoscenza delle parti della sentenza per le quali è stata omessa la traduzione in lingua comprensibile agli imputati. Per la difesa, anche il richiamo al carattere indipendente delle condotte colpose è fuorviante, posto che la circostanza che si tratti di un concorso di colpe indipendenti non esclude che il giudizio di commisurazione della pena prenda in esame il complesso di condotte che hanno determinato l'evento costitutivo. Prescindendo dai rilievi sopra esposti, i ricorrenti sostengono che l'interpretazione teleologica considerata risolutiva dalla Procura Generale nel caso di specie sarebbe costituzionalmente illegittima, in contrasto con le fonti sovranazionali vincolanti, e determinante esiti intollerabili in un'ottica sistematica. L'interpretazione prospettata dalla Procura Generale sacrificherebbe la dimensione individuale del diritto di difesa e la sua inviolabilità, nel postulare che la presenza e la mediazione tecnica della difesa professionale possano sanare lacune di conoscenza determinate dalla violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. se 53 9. I ricorsi del responsabile civile IA S.p.A. e dell'imputato AN. I difensori del responsabile civile IA S.p.A. e dell'imputato EN AN hanno proposto, con unico atto, rispettivi ricorsi per cassazione sulla premessa che la sentenza di appello impugnata, resa all'esito del giudizio di rinvio, ha riformato parzialmente le precedenti decisioni di merito nel senso di: assolvere l'imputato dott. AR AS dall'imputazione di disastro ferroviario contro di lui elevata in qualità di direttore della "Divisione CA" di IA;
rideterminare la pena inflitta all'imputato ing. EN AN, condannato per disastro colposo commesso in qualità di amministratore delegato di IA, fissandola in misura pari ad anni 4, mesi 2 e giorni di reclusione;
revocare le statuizioni civili favorevoli alle parti Comune di Viareggio, Associazione Dopolavoro Ferroviario di Viareggio e Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute Onlus, compensando tra le parti le spese relative;
confermare nel resto le decisioni di merito, con conseguente rigetto dei motivi di impugnazione proposti da AN e IA.
9.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 449 cod. pen. quanto alla qualificazione giuridica del fatto asseritamente ascrivibile a AN, con connessi vizi motivazionali. In via subordinata, si propone questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 449 cod. pen. Si rileva, preliminarmente che non solo l'ing. AN, ma anche il responsabile civile IA ha specifico interesse alla corretta definizione della precisa disposizione applicabile nella specie, con conseguente prescrizione del reato nonché, in subordine, alla definizione della gravità del fatto contestato, perché dalla stessa deriva l'an e/o il quantum delle conseguenze penali e civili della responsabilità nel caso particolare. Sia quanto al rigetto, da parte della Corte territoriale, della tesi difensiva secondo cui avrebbe dovuto applicarsi al caso di specie non il comma 2 dell'art. 449 cod. pen., ma il suo comma 1, sia quanto all'illegittimità costituzionale dell'art. 449 co. 2 cod. pen., ove venga interpretato nel senso di essere applicabile anche al trasporto ferroviario non destinato alle persone, si svolgono considerazioni analoghe a quelle dei ricorrenti CH, KR (secondo e terzo motivo di ricorso) ed EL (terzo motivo di ricorso).
9.2. Con un secondo motivo di doglianza si deduce l'intervenuta prescrizione del reato contestato a AN prima della dichiarazione di irrevocabilità della A 54 sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione e si propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen. Le difese precisano che entrambi i ricorrenti hanno interesse alla dichiarazione di prescrizione del reato di disastro colposo ascritto nella specie, con accertamento che la prescrizione medesima sia intervenuta prima della dichiarazione di irrevocabilità pronunciata dalla Corte di cassazione. A loro avviso, detta precoce prescrizione non solo esclude ogni conseguenza penale, ma anche l'accertamento definitivo del reato che sta a base della responsabilità civile, perché, comunque voglia ricostruirsi il contenuto di accertamento tipico della sentenza di condanna generica al risarcimento pronunciata dal giudice penale, la condanna generica produce, nel successivo giudizio civile, per la determinazione del risarcimento, gli effetti stabiliti dall'art. 651 cod. proc. pen. Dunque, l'efficacia vincolante del giudicato si risolverebbe in un sicuro pregiudizio per il responsabile civile, cui sarebbe precluso, nel successivo giudizio, per la determinazione del quantum (o anche dell'esistenza) del danno, di rimettere in discussione i temi che il citato art. 651 cod. proc. pen. considera coperti dal giudicato (ossia, sussistenza del fatto generativo del danno, riferibilità LO stesso all'imputato, nonché qualifica di illeceità penale del comportamento di quest'ultimo). Sempre secondo la difesa, tali effetti pregiudizievoli mancano di prodursi se, pur essendo stata pronunciata condanna (anche agli effetti civili) in uno o entrambi i gradi di merito, il processo si concluda con una declaratoria di prescrizione del reato. Si sostiene che, in tali casi, il giudice civile potrebbe utilizzare l'accertamento contenuto nella sentenza penale solo nei ristretti limiti in cui lo consente la disciplina delle c.d. "prove atipiche", ma tale accertamento non potrebbe, invece, spiegare efficacia vincolante sul giudice civile. Quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, relativa al sesto comma dell'art. 157 cod. pen., nella parte in cui prevede il raddoppio dei termini di prescrizione in relazione ai reati previsti dall'art. 449 cod. pen., si sostiene che, senza tale raddoppio, il reato ascritto a AN si sarebbe prescritto già nel 2017, anche tenendo conto della sospensione della prescrizione. A fondamento della questione proposta, si svolgono considerazioni analoghe a quelle contenute nei ricorsi di TT (quinto motivo) ed EL (settimo motivo). In via subordinata, si propone «questione di illegittimità costituzionale dell'art. 624 co. 1 cod. proc. pen., ove si considerasse legittimo il raddoppio ai sensi dell'art. 157 co. 6 cod. pen.», in realtà riferita all' art. 83, comma 3-bis, del d.l. AR 55 5 5 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione per i procedimenti pendenti e pervenuti dinanzi alla Corte di Cassazione nel periodo 9 marzo-30 giugno 2020. La difesa premette che il raddoppio del termine potrebbe al più portare ad un termine complessivo di 10 anni e non di 12 anni, dovendosi fare riferimento al raddoppio della pena di cinque anni nel massimo, prevista per la fattispecie del primo comma dell'articolo 449 codice penale e non al raddoppio del termine prescrizionale di sei anni previsto per tale fattispecie, e giungendo così all'11 marzo 2022; svolge, poi, quanto alla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, considerazioni analoghe a quelle svolte nel quinto motivo di ricorso di TT. Quanto alla rilevanza della questione, si afferma che, senza la sospensione prevista dalla disposizione censurata, il termine prescrizionale scadrebbe l'11 marzo 2022. 9.2.1. Inoltre, i ricorrenti sostengono che nel caso di specie la declaratoria di prescrizione del reato, da effettuarsi da parte della Corte di cassazione in forza delle considerazioni che precedono, non è preclusa dal giudicato formatosi con la sentenza rescindente. Si sostiene che non vi è un giudicato sulla precisa qualificazione giuridica del fatto ascritto a AN e che la prescrizione, essendo intervenuta prima della sentenza rescindente (8 gennaio 2021), avrebbe potuto essere dichiarata successivamente in sede di rinvio. In ogni caso, la Corte d'appello, essendo investita del giudizio sul trattamento sanzionatorio, sarebbe stata anche implicitamente investita della questione della qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 449 cod. pen., tanto che la stessa Corte d'appello ha ritenuto di fornire una motivazione sul punto. La difesa richiama, dunque - ritenendola applicabile al caso di specie la giurisprudenza in tema di annullamento con rinvio sulla - qualificazione giuridica, con riferimento al caso in cui tale annullamento investa la valutazione di circostanze anche rilevanti per la prescrizione, oggetto del giudizio di rinvio, come tale non attinto dal giudicato parziale relativo al solo giudizio di responsabilità penale (cfr. Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022). Si afferma, in altri termini, che nel caso di specie non si è formato alcun giudicato parziale sulla responsabilità penale, ma al più una mera preclusione processuale. Per la difesa, la sentenza Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, cit., non smentisce le conclusioni che precedono visto che, nel precisare i limiti in cui la formazione del giudicato parziale preclude l'applicazione di cause di estinzione del reato sopravvenute nel giudizio di rinvio, la stessa esclude che possa parlarsi Ал 56 propriamente di giudicato là dove il rinvio abbia ad oggetto il riconoscimento dell'esistenza del fatto reato, che non può naturalmente intendersi se non nel senso di specifico fatto-reato, vale a dire di riconoscimento della specifica qualificazione giuridica del titolo del reato medesimo. proseguono i ricorrenti - l'operatività dell'art. 129 cod. -9.2.2. In ogni caso proc. pen., nel caso di specie, va confermata per evitare l'applicazione di una pena illegale, intesa come eccedente, per specie o quantità, rispetto a quella prevista per la fattispecie incriminatrice concreta. Sotto questo profilo, il giudicato non potrebbe costituire una preclusione assoluta, tanto che l'ordinamento riconosce al giudice dell'esecuzione penetranti poteri sulla pena. La difesa richiama le tesi dottrinali secondo le quali sussisterebbe una connessione sempre essenziale tra accertamento del reato e computo della pena;
sicché, dovendo ancora determinarsi quest'ultima, non si sarebbe ancora perfezionata l'autorità della cosa giudicata. Tale sarebbe il caso di specie, in cui è stata dichiarata dalla Corte di cassazione non applicabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 589, secondo comma cod. pen.; il che ha condotto alla prescrizione degli omicidi colposi, con l'effetto di una revisione ampia dell'accertamento dell'ipotesi di disastro colposo, almeno sotto il profilo della pena, imponendo al contempo di accertare in sede di rinvio se si debba applicare l'art. 449 nel suo primo ovvero nel suo secondo comma. Si richiamano, poi, casi nei quali la giurisprudenza ha riconosciuto la flessibilità del giudicato, come: la sopravvenienza, dopo il giudicato della presa d'atto di una abrogazione del reato (Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, Mraidi, Rv. 266872); la «l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione», deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47766, del 26/06/2015, Butera, Rv. 265107); il principio per cui il giudice dell'esecuzione non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (art. 669 cod. proc. pen., art. 670 cod. proc. pen., comma 3, artt. 671, 672 e 673 cod. proc. pen.)» (Corte. cost., sent. n. 210 del 2013); «l'esigenza di non lasciare senza rimedio l'illegalità, lato sensu intesa, della condanna 0 del trattamento sanzionatorio, anche se oggetto di res iudicata» (Corte cost. n. 7 del 18 gennaio 2022). Se simili penetranti poteri sono riconosciuti al giudice dell'esecuzione, ne consegue nella prospettazione difensiva - che debbano essere riconosciuti anche - alla Corte di cassazione in sede di cognizione dell'effettiva ricorrenza di una causa ле 57 di estinzione del reato, con conseguente applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. E tale conclusione sarebbe avvalorata dall'introduzione del principio di ragionevole durata del processo, il quale non potrebbe tollerare «che giudizio di rinvio, e tutto ciò che ne segua, vengano relegati al ruolo di insignificanti appendici di un processo già concluso». Nella prospettazione dei ricorrenti, un altro dato di sistema, che conferma la validità della tesi sostenuta, si ricava dalla circostanza che solo il completo esaurimento del processo di cognizione segna il momento a partire dal quale è possibile considerare taluno colpevole di un reato (argomento ex art. 27 Cost.). Ne risulta che solo la sentenza che definisce interamente il processo rispetto ad un capo di imputazione, e non già la sentenza di annullamento con rinvio, cui si colleghino gli effetti restrittivi stabiliti dall'art. 624 cod. proc. pen., deve considerarsi oggetto di iscrizione nel casellario giudiziale. Perciò, una diversa interpretazione dell'art. 624 cod. proc. pen., tale da precludere la maturazione dei termini di prescrizione del reato in ragione della formazione del c.d. "giudicato interno", si porrebbe in contrasto con fondamentali principi costituzionali. La difesa afferma di non ignorare che una tale questione di legittimità, sotto il profilo della violazione dell'art. 111 Cost., è stata già presa in esame dalla Corte di cassazione in precedenti sentenze e dichiarata non fondata. Tuttavia, osserva che gli argomenti fin qui spesi da tali sentenze per rigettare la questione non sono convincenti e risultano, al contrario, in parte anche ammissivi della sussistenza della dedotta violazione. Si ribadisce che tra reato e pena lo stesso ordinamento (anche costituzionale) stabilisce una connessione essenziale, che resta ferma anche in caso di annullamento parziale della sentenza di appello con rinvio per la sola determinazione della pena. E ciò perché il giudice del rinvio, nel determinare la pena, sarebbe chiamato a svolgere un'indagine di merito sulla concreta gravità del reato e sugli altri fattori indicati dall'art. 133 cod. pen. Né varrebbe in senso contrario il richiamo al concetto di giudicato progressivo, perché è proprio tale concetto ad essere oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 cod. proc. pen. Si opera poi un'equazione tra diritto dell'imputato alla ragionevole durata del processo e prescrizione del reato per ribadire che, poiché la prescrizione è lo strumento stabilito dall'ordinamento per garantire la ragionevole durata, sarebbe illogico che la stessa non corresse in un giudizio di rinvio anche avente ad oggetto la sola determinazione della pena. ле 58 Quale ultima notazione sul tema, la difesa rileva l'impossibilità di riferirsi alle considerazioni svolte dalle Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, al fine di sottoporre a critica la tesi interpretativa proposta. Secondo la sentenza in esame, infatti, l'art. 624 cod. proc. pen. permetterebbe di estendere la nozione di giudicato, normalmente limitata ai soli capi della sentenza, anche ai relativi punti che siano privi di connessione essenziale con le parti oggetto di annullamento. Ma per la difesa, da un lato, ciò non incide sul rapporto fra reato e pena, i quali si pongono sempre in connessione inscindibile, dall'altro lato, non impedisce comunque l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Inoltre, assumerebbe rilievo l'art. 627 cod. proc. pen., il quale attribuisce al giudice del rinvio «gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge»; con la conseguenza che la sentenza rescindente non potrebbe porre limiti al giudizio rescissorio, quanto all'applicazione di cause di non punibilità.
9.2.3. In conclusione, la difesa chiede che la Corte di cassazione dichiari estinto per prescrizione il reato ascritto a AN o, in subordine, sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 cod. proc. pen. a fronte degli artt. 3, 13, 25, 27 e 111 Cost., là dove l'art. 624 venisse interpretato nel senso che la parziale declaratoria di irrevocabilità precluda l'estinzione del reato per l'intervenuta prescrizione maturata successivamente alla declaratoria medesima. Ciò perché tale preclusione lederebbe il principio di libertà, creando disarmonia (artt. 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.), lederebbe il principio di umanità e rieducatività della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), imponendo un inspiegabile limite ad una causa di estinzione del reato, lederebbe l'art. 111, secondo comma, Cost. perché escluderebbe senza ragione una fase importante del processo dal campo d'azione del principio di ragionevole durata del processo medesimo.
9.3. Con un terzo motivo di doglianza, si denunciano l'inosservanza dell'art. 449 cod. pen., la violazione dei limiti del giudicato nella determinazione della pena, la conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si lamenta che la gravità del fatto ascritto e la pena conclusivamente irrogata dalla Corte d'appello a AN sono stati determinati sulla base di una cornice edittale diversa da quella effettivamente applicabile, ossia tenendo conto dei limiti edittali fissati dal secondo comma dell'art. 449 cod. pen., e non di quelli più favorevoli del corrispondente primo comma. Secondo la difesa risulta pure, perciò, l'interesse del responsabile civile ad esporre le ragioni che escludono la gravità del fatto ascritto all'imputato; gravità che refluirebbe nell'attribuzione di una maggiore responsabilità civile a carico di IA S.p.A. 59 Nella prospettazione dei ricorrenti, i giudici di appello hanno valorizzato circostanze inedite e mai accertate nel corso dell'intero procedimento, anzi contraddicendo manifestamente l'accertamento contenuto nelle precedenti sentenze di merito e consacrato nella sentenza di Cassazione che definisce il rinvio. In particolare, la sentenza impugnata: da una parte non può non riconoscere che all' NG. AN erano state già «applicate le circostanze attenuanti generiche», ma dall'altra, contraddittoriamente, ascrive al medesimo ing. AN un rilevante grado di colpa» (pag. 391); ignora che l'ing. AN non è stato condannato per una condotta attiva;
ma solo per una condotta omissiva (cfr. sentenza della Cassazione di rinvio, pp. 476-478); ascrive erroneamente all'ing. AN, il comportamento attivo della «condivisione di non effettuare» i doverosi controlli (p. 391 della sentenza oggetto di ricorso); assume che è stato definitivamente accertato come il AN fosse a conoscenza delle problematiche e delle criticità connesse alla circolazione di rotabili trasportanti merci pericolose (p. 391 appena cit.), a fronte di una simile colpa con previsione mai ascritta e tantomeno accertata a carico dell'imputato. Ci si duole del fatto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, ignori che l'ing. AN esercitava le sue funzioni di amministratore delegato nel quadro di un telaio ramificatissimo di compiti ascritti ai dirigenti, anche di livello altissimo, all'interno di IA;
ripartizione di compiti che non era soltanto quella propria della sicurezza sul lavoro, ma anche della sicurezza della circolazione ferroviaria. Dunque, la sentenza impugnata avrebbe dovuto tenere conto di un quadro di attività rispetto alle quali, per la ripartizione interna dei compiti, l'ing. AN era senz'altro distante dalla concreta operatività delle unità organizzative che curavano il traffico delle merci, tanto più che egli aveva assunto le funzioni di amministratore delegato solo nel 2005, quando le pretese prassi interpretative condannate dalla Corte d'appello di Firenze erano già impiantate nell'organizzazione del gruppo delle FFSS., senza che l' NG. AN fosse stato minimamente avvisato dell'effettiva portata esecutiva dei comportamenti tenuti prima di lui in un settore altamente specialistico (cfr. gli articolati motivi di appello dell'Avv. Mittone, nell'interesse dell' NG. AN, pp. 51 ss.; i motivi di appello del responsabile civile IA, pp. 279-280; i motivi di ricorso per cassazione dell'Avv. Mittone, nell'interesse dell' NG. AN, pp. 11 ss.; nonché i motivi di ricorso per cassazione del responsabile civile IA, pp. 330 ss.). A ciò il ricorrente aggiunge che valorizzare la supposta «condivisione della scelta di non effettuare i controlli documentali sulla manutenzione» (p. 391 della ле 60 sentenza per cui è ricorso), quale indice di un rilevante grado di colpa, è statuizione che si pone in palese contraddizione con l'assunto secondo cui «Al tempo del fatto era in vigore il d.leg.vo 41/99 ed il RID [...] il cui ambito di efficacia era stato esteso dal d.leg.vo n. 41/99 al trasporto interno. Alla medesima fattispecie era applicabile il RIV poi sostituito nel 2006 dal CUIJ [...]» (p. 354 della sentenza oggetto di ricorso). Sempre secondo il ricorso, solo per effetto della decisione di rinvio della Cassazione del 2021, si è venuto affermando il principio, mai prima concepito nei medesimi termini né in qualche modo ricavabile dalla lettura del sistema, secondo cui, pur essendo applicabili norme internazionali ed europee (con conseguente esclusione dell'obbligo per l'impresa ferroviaria di effettuare qualsiasi controllo sulle manutenzioni affidate ad altri), dovrebbe comunque prevalere la normativa interna in ragione del carattere asseritamente nazionale del trasporto. Come riferito anche dalla sentenza oggetto di ricorso, infatti, sia il Tribunale (cfr. pagg. 199 e ss. della sentenza per cui è ricorso) che la Corte d'appello (cfr. pagg. 209 ss. della medesima sentenza) hanno basato la pretesa sussistenza degli obblighi, la cui violazione fonderebbe la responsabilità del AN, su riferimenti normativi del tutto diversi. Da ciò conseguirebbe l'evidente contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, ha voluto ascrivere all' NG. AN una colpa di rilevante spessore per l'adesione ad una scelta interpretativa che, in verità, va piuttosto configurata come necessaria applicazione, in assoluta buona fede, di un complesso quadro normativo che solo all'esito di più di dieci anni di processo è apparso avere un volto difforme da quello immaginato dall'imputato. Non si sarebbe considerata, insomma, l'incertezza del quadro normativo, che avrebbe potuto al massimo giustificare una forma lieve o lievissima di colpa, se non addirittura un errore inevitabile.
9.4. Una quarta doglianza è riferita all'inosservanza degli artt. 187, secondo comma, cod. pen. e 2055 cod. civ., oltre che a vizi della motivazione in relazione alla determinazione della quota di responsabilità concretamente ascrivibile agli esponenti di IA;
quota che ormai dovrebbe essere ascritta in ragione della sola condanna inflitta a AN. Si contesta l'affermazione dei giudici del rinvio (pag. 411 della sentenza oggetto di ricorso), secondo cui la doglianza proposta dal responsabile civile è inammissibile, perché la responsabilità di IA resta collegata esclusivamente a quella del suo amministratore delegato dell'epoca AN EN. Così statuendo, la Corte d'appello avrebbe travisato il contenuto dei motivi di appello, A 61 prima, e di ricorso per cassazione, poi;
motivi con cui il responsabile civile chiedeva che fosse determinata la quota di responsabilità a sé ascrivibile non solo e non tanto con riferimento al ristretto ambito dei propri esponenti, ma anzitutto e soprattutto avendo riguardo alle altre posizioni individuali legate a tali esponenti dal vincolo della cooperazione colposa. Mentre, infatti, agli esponenti dell'impresa ferroviaria (oggi, al solo AN) vengono contestate violazioni di obblighi meramente documentali, ad altri imputati sono imputate inosservanze significativamente più gravi, con conseguente loro maggiore responsabilità penale. Senonché, all'affermazione di una minore responsabilità penale degli esponenti di IA non è seguita, come invece il responsabile civile chiedeva, la determinazione della conseguentemente minore percentuale di cui i medesimi esponenti (e, in solido con loro, il responsabile civile) dovrebbero rispondere sul piano civilistico. Si tradurrebbe in una evidente erronea interpretazione degli artt. 187, secondo comma, cod. pen. e 2055 cod. civ. il ritenere che dal medesimo fatto, realizzato in cooperazione colposa da più persone, discenda una pari responsabilità in capo a tutti i cooperanti, poiché, nonostante il vincolo di solidarietà che unisce nei rapporti esterni i più cooperanti, ciascuno continua sempre a rispondere "nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate". La ricorrente difesa afferma di non ignorare che il principio della solidarietà passiva tra più autori di un medesimo fatto dannoso, stabilito dalla legge per agevolare la posizione del creditore-danneggiato, porti normalmente a definire la misura delle responsabilità dei cooperanti nell'ambito del separato giudizio di regresso, eventualmente attivato da taluni di essi per essere stati costretti a pagare l'intero debito risarcitorio o una parte di esso eccedente il personale contributo;
ma rileva l'assenza di preclusioni sistematiche alla possibilità che tale riparto interno delle responsabilità sia definito anche nell'ambito LO stesso giudizio principale azionato dal creditore-danneggiato nei confronti dei più debitori-danneggianti, anche senza che alla domanda principale dell'unico creditore si debba necessariamente aggiungere una contestuale domanda di regresso di uno o più debitori. La difesa richiama Sez. 3 civ., n. 20192 del 25/10/2014, che, in un'ipotesi di illecito plurisoggettivo, censura la motivazione espressa dalla Corte di appello nella parte in cui essa, pur descrivendo «analiticamente una sequenza di accadimenti e comportamenti alcuni dei quali gravi, idonei a procurare un danno [...], omette 62 però di considerare, benché richiestane dall'appellante incidentale, se il fatto dannoso sia unico o se si siano verificati più fatti dannosi autonomi, con partecipanti diversi, in relazione ai quali le responsabilità avrebbero dovuto essere autonomamente accertate». Secondo la difesa, con la richiamata decisione, la Corte di cassazione ha precisato che la individualizzazione delle responsabilità dei più coautori è sempre dovuta nel caso in cui ciò sia richiesto, a nulla rilevando che non sia stata conseguentemente esercitata un'azione di regresso, giacché il principio della solidarietà esterna in caso di obbligazioni plurisoggettive (che l'art. 2055 c.c. mutua dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali ex art. 1292 c.c.) non si pone in contraddizione con il diverso e pari ordinato principio per cui, anche in caso di illecito plurisoggettivo, ciascuno può essere chiamato a rispondere solo dei danni che ha provocato o concorso a provocare, ovvero del danno rispetto al quale la sua condotta attiva o omissiva opera come causa efficiente, cioè dell'evento del danno in relazione al quale suo comportamento si pone come antecedente causale necessario». Tali principi sarebbero stati disattesi dalla sentenza impugnata, la quale ha parificato le asserite responsabilità di più soggetti, senza considerare che IA è essenzialmente chiamata a rispondere per la violazione di ipotetici obblighi documentali, essendosi esclusa qualsiasi competenza della Società in materia di manutenzione del carro il cui svio ha dato luogo all'incidente. La difesa ricorda, conclusivamente, che la graduazione della responsabilità ascrivibile a più cooperanti nella realizzazione di un medesimo evento di danno è esigenza che si appalesa propria non solo della giurisprudenza civile, ma anche della giurisprudenza penale, la quale ha avuto modo di prendere in esame il problema in materia di circolazione stradale (si richiama, tra le altre, Sez. 4, n. 22632 del 15/05/2008). Si ricorda che la graduazione delle colpe concorrenti riguarda l'apporto causale delle condotte colpose ai fini delle statuizioni sugli interessi civili, ma anche ai fini della rimproverabilità e della stessa determinazione della pena, posto che l'art. 133, n. 2), cod. pen. richiede la ponderazione della gravità del danno e quindi, la considerazione del concreto ruolo avuto da ciascuna delle diverse condotte illecite nell'incedere del processo causale. Si lamenta, nel caso di specie, che un tale accertamento, pur richiesto dal responsabile civile IA e imposto dalla legge, non sia mai stato svolto dai giudici di merito.
9.5. I difensori hanno inoltre depositato memoria, con la quale formulano un motivo aggiunto allo scopo di ribadire la prospettazione già formulata con il ricorso 63 in ordine alla prescrizione del reato, sottolineando la necessità di ritenere prevalente l'art. 129 cod. proc. pen. (espressione del principio di ragionevole durata del processo, applicabile anche nel giudizio di rinvio) rispetto all'art. 624 cod. proc. pen. e alle preclusioni da questo fissate ed insistendo, in via subordinata, nella già proposta questione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione. 10. Il ricorso di NS. 10.1. Il primo motivo di doglianza è riferito all'omessa traduzione integrale della sentenza rescindente. Il ricorrente tratteggia sostanzialmente le stesse argomentazioni trattate nel primo motivo di ricorso dagli imputati CH e KR. 10.2. Con una seconda censura, si denuncia la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della natura circostanziale del secondo comma dell'art. 449 cod. pen. In subordine si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 449 cod. pen., con argomenti sovrapponibili a quelli di CH e KR nel secondo e terzo motivo del suo ricorso. 10.3. In terzo luogo, si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 133 e 449 cod. pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, con considerazioni generali analoghe a quelle degli altri ricorrenti. Si aggiunge che il ricorrente sarebbe stato chiamato a rispondere in quanto vertice aziendale di Gatx Rail, ma non si sarebbe adeguatamente valutato che quest'ultimo rivestisse il ruolo di vertice amministrativo, con competenze commerciali e finanziarie, e non anche competenze tecniche che erano in capo ad altri soggetti anch'essi posti parimenti al vertice della sopra citata società. Di detta specifica struttura si sarebbe dovuto doverosamente tenere conto ai fini dell'individuazione LO scarto fra il comportamento in concreto tenuto dal ricorrente e quello diverso che avrebbe dovuto porre in essere, in quanto sarebbe stata dimostrata la lontananza del NS dalla fonte di rischio. Ancora, la Corte non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione che, sebbene anche dal trasporto di merci possa derivare un pericolo per la pubblica incolumità, tale pericolo sarebbe marcatamente più basso rispetto a quello derivante dal trasporto ferroviario di passeggeri. Infine, il collegio del rinvio avrebbe dovuto ridurre la pena inflitta Al 64 anche alla luce dell'eccessiva durata del procedimento penale, in ossequio ai principi sanciti in tema di giusto processo dalle fonti costituzionali e sovranazionali. 10.4. Con un ultimo motivo di ricorso, si denunciano il vizio della motivazione e la violazione di legge in merito all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella misura di un nono, con argomenti analoghi a quelli degli altri ricorrenti. Nello specifico, non si sarebbe considerato che il ricorrente aveva collaborato, oltre che attraverso il risarcimento del danno, anche contribuendo all'adozione delle norme tecniche TFA. Infine, si ribadisce che, essendo la posizione del ricorrente del tutto peculiare, ponendosi la sua responsabilità a valle del deficit manutentivo, questa avrebbe meritato un trattamento differenziato, anche sotto il profilo della misura dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rispetto ai coimputati che operavano all'interno della TH. 10.5. Il ricorrente ha depositato memoria contenente motivi nuovi, insistendo in quanto già osservato circa l'omessa traduzione integrale della sentenza rescindente e quanto alla valutazione della gravità del fatto concreto ai fini della pena. Si ribadisce l'erroneità della valutazione della sentenza impugnata con riguardo alle regole cautelari e agli obblighi effettivamente gravanti sul ricorrente in ragione della posizione in concreto rivestita quale vertice amministrativo di TX. Questi stessi compiti e doveri avrebbero poi dovuto essere interpretati alla luce dei principi e delle norme applicabili del diritto austriaco e tedesco, posto che l'interpretazione degli stessi alla luce del diritto societario italiano avrebbe portato ad una violazione dell'art. 7 della CEDU e dell'art. 49 della Carta dei Diritti fondamentali UE;
diversamente opinando si dovrebbe, a parere della difesa, consultare la Corte di Giustizia europea con una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla fattibilità di tale interpretazione. 11. Il ricorso di ER. 11.1. Il primo motivo di impugnazione è riferito all'omessa traduzione integrale della sentenza rescindente. Il ricorrente tratteggia sostanzialmente le stesse argomentazioni trattate nel primo motivo di ricorso dagli imputati CH e KR. 11.2. Con una seconda censura, si denuncia la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della natura circostanziale del secondo comma dell'art. 449, cod. pen. In subordine si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 449, cod. pen., con argomenti sovrapponibili a quelli del secondo e del terzo motivo dei ricorsi di CH e KR. 65 Ai 11.3. In terzo luogo, si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 133 e 449, cod. pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, con considerazioni generali analoghe a quelle degli altri ricorrenti. Inoltre, lamenta che i giudici del rinvio abbiano assimilato sia la posizione e la condotta del ricorrente a quella degli imputati dipendenti di UG, sia la sua colpa a quelle accertate in capo agli imputati italiani e in particolare, tra questi, ai dipendenti dell'officina MA IO. In primo luogo, assimilando la posizione del ricorrente a quella dei dipendenti di TH, la Corte di merito muoverebbe da un assunto che contraddirebbe le conclusioni sul punto rese dalla Suprema Corte, la quale avrebbe definitivamente stabilito che la responsabilità dell'imputato si pone a valle rispetto a quelle del personale dell'officina, in quanto quest'ultimo non avrebbe avuto tra i propri compiti quello di partecipare ad alcun titolo alla manutenzione dell'assile, ma gli verrebbe imputato di non aver verificato che il carro noleggiato provenisse da un'officina che effettivamente assicurasse adeguati standard manutentivi. Ciò avrebbe dovuto portare la Corte di merito a riconoscere in capo al ricorrente un grado di colpa inferiore rispetto ai dirigenti e ai lavoratori della TH, cosa che non sarebbe avvenuta. La sentenza d'appello diventerebbe ancora più contraddittoria, nella parte in cui riserva una pena più mite, rispetto a quella applicata al ricorrente, ai dipendenti dell'officina italiana MA IO s.p.a., (pag. 390 della sentenza). La Corte di merito, nell'argomentare le proprie determinazioni in punto di graduazione della responsabilità degli imputati sarebbe incorsa in un'assimilazione - tra la posizione del ricorrente e quella degli addetti delle due officine - che sarebbe stata negata dalla stessa Suprema Corte. Ancora, con riguardo alla posizione dei lavoratori di MA IO vi sarebbe stata una evidente ed illogica disparità di trattamento tra questi e il ricorrente, avendo sanzionato i dipendenti di MA IO per la violazione di controlli documentali e visivi in maniera minore rispetto a chi, come l'imputato, avrebbe omesso solo i controlli documentali. Inoltre, la decisione della Corte di appello sarebbe ulteriormente censurabile nella parte in cui stabilirebbe una pena più severa per ER rispetto a NS, in quanto tale determinazione si porrebbe in contraddizione con quanto sancito dai precedenti giudici di merito che avrebbero invece assimilato le due posizioni. Ancora, rispetto al solo ER sarebbe stato ribadito il criterio secondo il quale le pene sarebbero state graduate avendo riguardo al collocamento degli imputati nelle rispettive scale gerarchiche societarie, e ciò avrebbe portato a sanzionare il ricorrente in misura assai più grave 66 Z rispetto ad almeno tre lavoratori della TH, pur avendo di fatto responsabilità inferiori agli stessi, e ciò in base al solo presupposto di aver ricoperto, nell'ambito del gruppo Gatx, una posizione più elevata. Parimenti il ricorrente sarebbe stato sanzionato più severamente rispetto ai vertici assoluti delle società italiane coinvolte nel processo e ciò senza che sia stato speso alcun ragionamento comparativo sul punto. Infine, non si sarebbe tenuta in adeguata considerazione la circostanza che l'imputato ricoprisse il ruolo all'interno della società Gatx Rail da solo due anni;
inoltre, non si sarebbe considerato che, secondo la legislazione tedesca ed austriaca, tale tipo di incarico non avrebbe potuto dar luogo ad un addebito di responsabilità quale quello ascritto al ER, né tantomeno fondare una posizione di garanzia. 11.4. Con un ultimo motivo di ricorso, si denunciano il vizio della motivazione e la violazione di legge in merito all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., nella misura di un nono, con argomenti analoghi a quelli dei coimputati. Inoltre, con specifico riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente, si censura la pretesa della Corte di appello di riconoscere una piena valorizzazione dell'elemento del risarcimento solo in presenza dell'accettazione da parte dell'imputato della propria colpa, trattandosi di una pretesa illegittima, irragionevole e gravemente penalizzante l'esplicarsi del diritto di difesa. Ci si duole inoltre dell'operata omologazione di tutte le diverse posizioni processuali al fine di concedere l'attenuante in esame e in punto della sua quantificazione. Vi sarebbe, infine, una mancanza di motivazione in relazione alla specifica circostanza del comportamento processuale collaborativo prestato dal ricorrente durante il processo. 11.5. Il ricorrente ha poi depositato memoria contenente motivi nuovi, insistendo in quanto già osservato circa l'omessa traduzione integrale della sentenza rescindente e quanto alla valutazione del grado di gravità del fatto concreto ai fini della pena. Si sostiene che, in punto di valutazione del grado della colpa, si sarebbe dovuto valutare l'eventuale scostamento rispetto alla condotta doverosa da lui attesa sulla base della normativa austriaca. La Corte territoriale avrebbe dunque ricostruito la posizione di garanzia dell'imputato fondata sulle norme dell'ordinamento - austriaco alla luce dei principi di diritto italiano, e ciò si porrebbe in contrasto - con l'art. 49 della Carta dei Diritti fondamentali UE, nonché degli artt. 6 e 7 della CEDU. Ancora sul punto, ove si dovesse accettare un'interpretazione differente da quella prospettata dal ricorrente, si dovrebbe, a parere della difesa, consultare la ле 67 Corte di Giustizia europea con una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla fattibilità di tale interpretazione. 12. Il ricorso di AS. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di AR AS, sul presupposto che lo stesso è stato assolto dall'imputazione di disastro ferroviario contro di lui elevata in qualità di direttore della "Divisione CA" di IA, con rideterminazione della pena in quattro anni di reclusione. 12.1. Una prima doglianza è riferita al grado della colpa ed ha contenuto analogo a quelle proposte da altri ricorrenti - AN e IA (primo motivo di ricorso), CH e KR (secondo e terzo motivo di ricorso), EL (terzo motivo di ricorso) - quanto alla ritenuta illegalità della pena anche in presenza di un annullamento con rinvio limitato alla pena stessa e quanto all'interpretazione dell'art. 449 cod. pen. e all'eventuale incostituzionalità del suo secondo comma. 12.1.1. Quanto alla specifica posizione del ricorrente, si denunciano l'inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, sulla premessa che AS, durante il processo, aveva ricevuto due contestazioni, trasformate in condanne in primo e secondo grado, per i reati di cui agli art. 589 cod. pen. aggravato e di cui all'art.449 cod. pen. La pena finale era stata di 6 anni complessive di reclusione (5 anni per il primo reato cui sommare 1 anno per il secondo), ma la Cassazione aveva eliminato per prescrizione una delle due, quella più grave e costituente l'ossatura della pena base. Caduto il reato più grave, la Corte, nel rideterminare la pena, non avrebbe tenuto in considerazione che la violazione rimasta sarebbe stata quella più tenue. Di conseguenza, si è espressa in termini censurabili quando ha fissato la pena base in 4 anni e 6 mesi di reclusione per l'unica fattispecie rimasta. La difesa contesta anche il fatto che la sanzione sia stata motivata in base alla circostanza che il prevenuto avrebbe consegnato materiale non sicuro, affidando a IA il carro poi deragliato, a fronte di una competenza alla gestione del rischio perdurante per tutto il rapporto contrattuale (pag. 340 della sentenza). Secondo il ricorso, AS non ha affidato alcun carro ad altri per la trazione in quanto non ha sottoscritto alcun contratto con IA per il servizio di trasporto ferroviario, ma ha firmato un contratto di noleggio in data 11 gennaio 2005 con la tedesca TX come amministratore delegato della CA Chemical, rimanendo in quella carica fino ad aprile 2007; in quell'anno, cioè nel 2007, la società fu ле 68 incorporata in altra società, F.S. Logistica, con proprio consiglio di amministrazione, rappresentanza legale, organizzazione articolata con struttura propria e dirigente responsabile (non AS) per carri, noleggi e contratti vari;
tanto che, come risulta dalla ricostruzione della Corte di appello, il contratto tra Fs Logistica e IA CA (CH000740) venne sottoscritto il 30 gennaio 2009 da altri soggetti (per F.S .Logistica da Bombardi e per IA da De Visentini). Si critica anche l'affermazione della Corte territoriale secondo cui CA Chemical, poi Fs Logistica, sarebbe stata tenuta ad osservare le norme sulla sicurezza del trasporto e sulla tracciabilità del carro, anche se tali norme erano dirette alle imprese ferroviarie. Non si sarebbe considerato che l'ispettore Laurino, sentito dal Tribunale di Lucca (udienza 4 gennaio 2014, pag. 36-37, alleg.2), aveva escluso che CA Chemical fosse destinataria delle norme sulla sicurezza ferroviaria definendola "spedizioniere", anche perché così risulta nel registro delle Imprese di Roma. Si censura inoltre il riferimento, ai fini della misura della pena, all'omesso controllo documentale sul carro, che se effettuato avrebbe consentito di sventare l'anomalia. La difesa sostiene che, se AS aveva fatto entrare il carro in Italia nel 2005, il controllo doveva avvenire nel 2005. Ma tale controllo documentale non avrebbe potuto avere rilevanza quanto all'incidente successivo, addebitabile all'assile montato nel febbraio del 2009 dalla CIMA, officina autorizzata dalla ditta proprietaria TX. Si ricorda, sul punto, che il carro era stato immatricolato in Germania, omologato nel prototipo immatricolato presso I'EBA, cioè l'agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria tedesca, ed era dotato dei piani di manutenzione, che confermavano la regolarità della sua circolazione;
inoltre aveva superato la revisione presso un'officina autorizzata, e la successiva revisione sarebbe stata programmata entro dicembre 2012. Inoltre, il proprietario TX non era in una black list per l'incidentalità dei mezzi posseduti ed era quindi affidabile, in quanto utilizzava officine collaudate e certificate. 12.1.2. Quanto all'elemento della mancanza di resipiscenza, valorizzato in senso negativo dalla Corte d'appello, come per altri coimputati, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (con particolare riferimento alla diminuzione di un nono, anziché di un terzo, per le circostanze attenuanti generiche) la difesa svolge considerazioni analoghe a quelle dei ricorrenti EL (terzo motivo), CH e KR (sesto motivo) e TT (quarto motivo), alle quali aggiunge che AS ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale, manifestato attenzione e condivisione del dolore dei parenti delle ле 69 vittime, partecipato in presenza a molte udienze. E non si sarebbe considerato il fatto che molte parti civili sono state risarcite grazie all'intervento e alle trattative delle Assicurazioni Generali per conto delle società coinvolte e dei singoli interessati. 12.2. Una seconda doglianza è riferita all'intervenuta prescrizione del reato contestato, con la proposizione, in subordine, di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624 cod. proc. pen. e dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., secondo uno schema argomentativo analogo a quelli dei ricorsi di TT (quinto motivo), EL (settimo motivo), AN e IA (secondo e terzo motivo). 12.3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con la quale ribadisce quanto già dedotto. 13. Il ricorso di DE. 13.1. Il primo motivo di impugnazione è riferito all'omessa traduzione integrale della sentenza rescindente. Il ricorrente tratteggia sostanzialmente le stesse argomentazioni svolte nel primo motivo dei ricorsi degli imputati CH e KR. 13.2. Con una seconda censura, si denuncia la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della natura circostanziale del secondo comma dell'art. 449, cod. pen. In subordine si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 449, cod. pen., con argomenti sovrapponibili a quelli di CH e KR nel secondo e terzo motivo dei loro ricorsi. 13.3. In terzo luogo, si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 133 e 449, cod. pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, con considerazioni generali analoghe a quelle degli altri ricorrenti. Il ricorrente sostiene che la nozione di "danno" nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 449, cod. pen., consisterebbe e si esaurirebbe nella concreta esposizione a rischio dell'incolumità pubblica;
resterebbe dunque irrilevante, al cospetto della tipicità, l'eventuale effettivo prodursi di conseguenze dannose. Con riguardo, poi, alia nozione di danno nell'ambito della norma di cui all'art. 133, cod. pen., la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato il disposto di tale articolo, che delineerebbe una sostanziale differenza tra i reati di danno, per i quali la misura della pena dovrebbe essere coerente con la gravità del danno in concreto verificatosi, e i reati di pericolo, come nel caso di specie, dove si dovrebbe porre Al 70 l'accento sull'entità della minaccia arrecata al bene protetto e non sulla gravità delle conseguenze verificatesi. L'indagine sul grado della colpa avrebbe dovuto tenere in considerazione il venire meno delle contestazioni aventi ad oggetto la materia infortunistica e il progressivo prosciugamento delle violazioni inizialmente imputate al ricorrente, e ciò avrebbe determinato una mitigazione dell'iniziale valutazione di gravità. Parimenti, l'affermazione relativa alla gravità della condotta non potrebbe derivare dal raffronto con la posizione del KR, posta la differenza che esisterebbe tra le condotte operative e le relative responsabilità. Inoltre, la necessità di individualizzare il trattamento sanzionatorio non potrebbe essere soddisfatta dal mero richiamo alla qualifica di addetto al magnetoscopico, ma si sarebbe dovuto valorizzare il fatto che tale ruolo precluderebbe giudizi circa l'adeguatezza delle procedure poste in essere, non essendo connotato da discrezionalità operativa e consentendo esclusivamente la mera esecuzione di istruzioni da altri emanate. Altro elemento che sarebbe stato incomprensibilmente sottratto alla valutazione della componente soggettiva della colpa riguarderebbe la misura della esigibilità della condotta precauzionale pretesa dall'ordinamento in relazione alla conoscibilità della stessa, profilo al quale non sarebbe stata dedicata alcuna considerazione. Con riferimento invece alla necessità di procedere tramite un approccio comparativo delle condotte concausali al verificarsi dell'evento dannoso, non convincerebbe il distinguo operato dalla Corte territoriale con la posizione di altri imputati, tra cui UW KR, EN AN e, in particolare, con quella degli esponenti di MA IO s.r.l., che avrebbero avuto i medesimi doveri e avrebbero svolto le medesime attività del ricorrente. 13.4. Con una quarta doglianza, si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 113 e 114, cod. pen., con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 114. In particolare, il ricorrente solleva le medesime questioni già poste con il quinto motivo del ricorso dell'imputato CH. 13.5. Con un ultimo motivo di ricorso, si denunciano il vizio della motivazione e la violazione di legge in merito all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di un nono, con argomenti analoghi a quelli dei coimputati. Con riguardo alla personalità del ricorrente si ricorda lo sforzo risarcitorio posto in essere dallo stesso sin dall'inizio del percorso giudiziario e la manifestazione da parte di quest'ultimo di un approccio decisamente incompatibile con qualunque forma di propensione al reato. Altro elemento che evidenzierebbe 71 AL la distanza dell'imputato dal contesto criminoso sarebbe individuabile nella circostanza che questi svolgeva il proprio ruolo all'interno di un contesto produttivo rigidamente etero organizzato, nel quale il ricorrente avrebbe difettato di discrezionalità sia sul versante organizzativo, sia sul versante tecnico. In ultimo luogo, si censura l'illegittimità dell'avere concesso le attenuanti generiche nella misura di un nono a tutti gli imputati, con le medesime argomentazioni, senza alcuna differenziazione tra le condotte, anche risarcitorie, che sarebbero state radicalmente diverse tra i vari imputati. 13.6. Con successiva memoria, sono stati depositati motivi nuovi, con i quali si insiste in quanto già dedotto. 14. Il ricorso di FI S.p.A. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di FI s.p.a., sul presupposto che la stessa, escluso il profilo di colpa costituito dall'omessa disposizione della riduzione di velocità dei carri merci, ha confermato la condanna di EL LE AR e TT AU, con condanna del responsabile civile - la stessa FI s.p.a. in solido con gli imputati e gli altri responsabili civili, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese alle parti civili costitute. 14.1. In primo luogo, si propone una censura analoga a quelle dei coimputati TT ed EL (nei primi due motivi di entrambi i ricorsi) quanto all'affermazione dell'esistenza di un giudicato parziale, sotto il profilo della violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, anche quanto all'omessa risposta ai vizi denunciati dalla ricorrente in sede di giudizio di rinvio. In particolare, si sostiene che la contestazione di omessa riduzione di velocità (sulla quale è intervenuta l'assoluzione di TT ed EL) non può non essere letta in stretta connessione con quella di omessa verifica della tracciabilità del convoglio da parte delle imprese ferroviarie: la seconda rappresenta il presupposto della prima (omessa riduzione della velocità per i convogli non adeguatamente tracciati). Per tale ragione, si ritiene che la Corte di Cassazione non abbia dichiarato il passaggio in giudicato della condanna per TT ed EL: perché i due profili (tracciabilità e velocità) presentano tra loro una connessione essenziale secondo il disposto dell'art. 624 cod. proc. pen. Più in radice, la difesa ritiene che il tema della tracciabilità, nella forma riprodotta in sentenza e nei gradi precedenti, non risulti nei capi di imputazione a carico di TT ed EL, quali a.d. di FI. Sarebbe, invece, un profilo di responsabilità comparso, nella forma diretta, per la prima volta solo con la 72 requisitoria del P.M. all'esito del primo grado, anche se la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., eccepita dai difensori di quegli imputati e del responsabile civile, è stata esclusa dalla Corte di cassazione. Si richiamano i passaggi (pagg. 194, 202, 249, 289 della gravata sentenza) in cui sono riassunte le condotte originariamente contestate ad EL e TT, dai quali - secondo la difesa non emerge per tali imputati una contestazione relativa alla cd. tracciabilità del materiale rotabile, lato sensu intesa (controlli, manutenzione, cabotaggio); contestazione invece espressamente prevista per AS e AN. 14.2. Una seconda censura, collegata alla prima, e basata su considerazioni analoghe a quelle svolte da TT (primo motivo di ricorso) investe l'assunto della sentenza impugnata secondo cui FI avrebbe dovuto proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione rispetto ai denunciati errori di fatto circa i profili di accertamento di responsabilità degli imputati che avrebbero dovuto essere valutati nel giudizio di rinvio. Si contestano, in particolare, le affermazioni contenute alle pagg. 278 e ss. della sentenza, laddove si esclude la possibilità di prendere in considerazione i temi offerti dalla difesa FI (che richiamava direttamente quelli sollevati con riferimento all'imputato EL), in quanto dalla affermazione dell'esistenza di un giudicato "progressivo" e della cristallizzazione di una porzione della ricostruzione dei fatti, deriverebbe che FI avrebbe potuto attivare direttamente il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.; conseguentemente la Corte, in sede di rinvio, omette del tutto di analizzare gli errori di fatto indicati dalla difesa. Si contesta tale assunto, sostenendo che la posizione di FI non possa essere assimilata a quella di un condannato, per la mancata formazione di un giudicato sulla condanna dei legali rappresentanti della stessa FI. Inoltre si afferma che FI non ha assunto, all'esito del giudizio di cassazione, la natura di "condannato" al danno: la Società è stata esclusa dalla condanna alle spese del grado, perché il suo ricorso è stato accolto. Essa era inoltre chiamata a rispondere quale responsabile civile rispetto alla responsabilità penale di FA, che era stata oggetto di annullamento con rinvio, così escludendo a maggior ragione la possibilità di equiparare FI ad un condannato ai fini dell'applicabilità del rimedio dell'art. 625-bis cod. proc. pen. E tale prospettiva interpretativa sarebbe stata confermata dalla terza sezione della Corte di cassazione, investita dei ricorsi straordinari degli imputati AS, AN e poi anche dei responsabili civili IA e LI Logistics, nelle sentenze nn. 33961, 33962 e 32326 tutte del 12/07/2022, la quale individua nell'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità per AS e AN il Ал 73 presupposto per l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 14.3. In terzo luogo, si formula una doglianza analoga a quelle di TT ed EL (per entrambi, nel sesto motivo di ricorso), relativamente all'omessa motivazione in ordine ai motivi di appello sollevati da FI S.p.A. sul difetto di legittimazione di DA e Cittadinanza Attiva Onlus. 14.4. Con un quarto motivo di impugnazione si denunciano vizi della motivazione e l'inosservanza dell'art. 627 cod. proc. pen., in rapporto alla condanna di R.F.I. S.p.A. alla rifusione delle spese del grado di legittimità, già escluse dalla sentenza rescindente. Si ricorda che la Corte di cassazione ha condannato gli imputati e i responsabili civili in solido allaad eccezione di FI S.p.A. e IE LO TO S.p.A. - rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti delle seguenti parti civili: OS SE, Cittadinanzattiva Onlus, Regione Toscana, CC MI, AN EN MO, IN ER, LL RI, SI MA, MB RD. Si lamenta che la Corte di appello, nel giudizio rescissorio, ha reputato che la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità tra gli imputati EL e TT e le parti civili non ricorrenti innanzi alla Corte di Cassazione, fosse oggetto di rinvio. Per l'effetto, ha condannato gli imputati TT ed EL, e con loro in solido il presente responsabile civile, «in solido con gli altri coimputati e responsabili civili già condannati dalla Corte di Cassazione, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delle parti civili non ricorrenti in detta sede (OS SE, Cittadinanzattiva Onlus, Regione Toscana, CC MI, AN EN MO, IN ER, LL RI, SI MA, MB RD), come liquidate nella citata sentenza della Corte di Cassazione in data 8 gennaio 2021». In motivazione, da un lato, ha ritenuto che la Cassazione avesse omesso la condanna alle spese, «contemplando il sistema processuale che a tanto provveda il giudice del rinvio»; dall'altro lato, ha osservato che il parziale accoglimento del ricorso per cassazione degli imputati citati non giustifica la compensazione delle spese dovute alle parti civili non ricorrenti in quella sede, atteso che «il giudizio di rinvio non ha determinato né poteva determinare la esclusione del loro diritto al risarcimento del danno per le ragioni esposte al paragrafo 6.1>>. La Difesa sostiene che la Corte di cassazione, in dispositivo, lungi dall'omettere, ha espressamente escluso la condanna di R.F.I. S.p.A. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità. Oltre a ciò, osserva che la Corte di merito Al 74 avrebbe comunque potuto compensare le spese, in presenza di una soccombenza solo parziale;
anzi, la declaratoria di estinzione dei reati di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime da parte della sentenza rescindente, avrebbe dovuto precludere alla Corte di appello ogni decisione sulle statuizioni civili, vista l'accessorietà dell'azione civile nel processo penale. Si ribadisce, in conclusione, che il giudizio di rinvio in sede penale concerneva esclusivamente la responsabilità degli imputati EL, FA e TT per il delitto di disastro ferroviario colposo;
esso era dunque limitato ad una fattispecie ultronea rispetto a quelle (omicidi colposi plurimi e lesioni colpose plurime) per le quali erano legittimate le parti civili in questione. L'eventuale accoglimento delle ragioni che avevano determinato il rinvio non era pertanto suscettibile di incidere sulla pretesa risarcitoria. 14.5. Con un quinto e un sesto motivo, si propongono, poi, rilievi analoghi a quelli dei ricorrenti TT (nel quinto motivo), EL (nel settimo motivo), AN e IA (nel secondo motivo), AS (nel secondo motivo) relativi all'illegittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., con riferimento al reato di disastro colposo;
alla prescrizione del reato di cui all'art. 449 cod. pen., intervenuta prima della sentenza di appello;
alla prescrizione maturata, in ogni caso, nelle more dei termini per il deposito della sentenza di rinvio;
alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3-bis, del d.l. n. 18 del 2020. 14.6. La parte ricorrente ha poi depositato memoria contenente motivi nuovi, con i quali sostanzialmente si ribadiscono le considerazioni già svolte nel ricorso. Quanto all'omessa risposta da parte della Corte d'appello circa la responsabilità della ricorrente, si elencano nuovamente (pagg.
9-11 della memoria) e si illustrano poi nel dettaglio le questioni proposte al giudice del rinvio: 1) i provvedimenti in tema di tracciabilità non erano di competenza del gestore della infrastruttura nel periodo di riferimento, essendo traslati dal 16.6.2008 (come riconosciuto dalla prima sentenza di appello) alla ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza ER); di conseguenza, essendo il carro sviato stato riammesso in servizio il 4.3.2009, FI non avrebbe in alcun modo potuto vietarne la circolazione;
2) l'assunto circa l'esistenza di una prassi interna che impedisse ulteriori controlli sui carri esteri è in contrasto con i provvedimenti emessi da FI medesima nel corso degli anni, presenti in atti;
3) ciò che la Corte definisce prassi era in realtà un indirizzo normativo europeo, ed è sbagliato assumere che le STI (specifiche tecniche di interoperabilità) non fossero ancora in vigore al momento dell'incidente, senza considerare che il carro viaggiava in regime RIV, oggetto di 75 prorogatio espressa;
4) l'affermazione dell'esistenza di questa pretesa prassi interna, di disattendere i provvedimenti della stessa FI, si pone in contrasto con l'assoluzione, intervenuta nel giudizio di rinvio, dei direttori tecnici e del FA;
5) anche ammettendo che vi fosse confusione nei rapporti tra vari livelli normativi (peraltro espressamente ammessa nella Decisione della Commissione Europea 2009/107/CE), andava escluso l'elemento della colpa, in ossequio alla sentenza Corte cost. n. 364/1988 e alla giurisprudenza italiana ed europea;
6) la condanna per omessa tracciabilità del carro non si concilia con il fatto che mai nessuna autorità abbia adottato il provvedimento che le varie sentenze emesse in relazione a questa vicenda suppongono che sia stato omesso;
esse indicano, peraltro, provvedimenti diversi tra loro, proprio a dimostrazione della vaghezza della contestazione. 15. Il ricorso di IE LO TO Italiane S.p.A. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di IE LO TO Italiane S.p.A. (già IE LO TO S.p.A.), citata nel presente procedimento penale quale responsabile civile per i fatti ascritti al suo amministratore delegato pro tempore, ing. TT, ai capi d'imputazione nn. 34), 35) e 36), sub lettera b). 15.1. Un primo motivo di doglianza, analogo, quanto alle argomentazioni, al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di TT, attiene alla contestazione della ritenuta formazione del giudicato sul profilo di colpa consistente nel cosiddetto difetto di "tracciabilità" del carro deragliato. 15.2. Una seconda censura, con rilievi analoghi a quelli proposti nel ricorso di TT (secondo e terzo motivo), attiene alla pretesa irrevocabilità delle statuizioni sull'addebito concernente la "tracciabilità" dei rotabili, indirizzato a TT anche sotto il profilo della pretesa adozione, da parte di questi, di una interpretazione riduttiva dell'impegno cautelare relativo. In sintesi, secondo la ricorrente: a) esclusa ogni responsabilità a titolo di omissione, la sentenza di annullamento ha precisato che TT risponde per l'esercizio colposo (negligente, imprudente, imperito) dei poteri di direzione e coordinamento, concretizzatosi in una condotta (che sarebbe) consistita nell'adozione e imposizione di un'interpretazione riduttiva degli obblighi di tracciabilità documentale spettanti a soggetti diversi dai manutentori con riguardo ai rotabili esteri circolanti in Italia in regime RIV;
b) l'esercizio colposo dei poteri di direzione e di coordinamento» da parte dell'a.d. di F.S.I., nella sua funzione di holding, costituisce comunque, secondo la pronuncia di annullamento, solo il 76 primo presupposto del giudizio di responsabilità, dovendosi poi ancora rinvenire gli ulteriori, non ultimo tra i quali "la valenza impeditiva del comportamento doveroso" (cfr. pag. 528, sent. n. 32899/2021); c) dopo tale essenziale precisazione, la medesima Quarta Sezione non è più tornata sul tema della valenza impeditiva dell'ipotetico comportamento doveroso di TT, mostrando con chiarezza di devolverlo al giudizio di rinvio;
d) il giudizio sulla valenza impeditiva del comportamento asseritamente doveroso ovvero l'esercizio diligente e perito - dei poteri di direzione e coordinamento e, quindi, l'interpretazione non indebitamente riduttiva dell'impegno cautelare a favore della tracciabilità documentale di tutti i carri non è stato compiuto in alcuna delle decisioni finora - emesse;
e) siffatto giudizio, del resto, non poteva di certo compiersi in sede di legittimità, data la sua dimensione "in fatto". 15.3. In terzo luogo, con una censura in parte analoga al terzo motivo di ricorso di TT, si lamenta la violazione del diritto di difesa del responsabile civile e dell'imputato ad esso collegato, per come riconosciuto e sancito dall'art. 6 Cedu, per l'intervenuta mutazione dell'accusa. Si sostiene, in particolare, che, con la sentenza rescindente: la fonte dell'obbligo cautelare non è di natura contrattuale. (Statuto), ma ha fondamento nella legge (art. 2497 cod. civ.); il titolo di responsabilità non è fondato sulla posizione di garanzia ex art. 40, secondo comma, cod. pen., ma sull'esercizio colposo di poteri ex art. 43 cod. pen.; oggetto del rimprovero non è la mancata formulazione e imposizione di una interpretazione corretta delle norme, ma una condotta attiva, consistente nell'avere adottato e imposto un'interpretazione indebitamente riduttiva dell'impegno cautelare, escludendo la responsabilità omissiva e la sussistenza di obblighi di garanzia a carico dell'amministratore delegato della capogruppo;
la prassi scorretta non è stata introdotta da altri, ma imposta da TT, quale amministratore delegato di F.S.I. Nella prospettazione difensiva, la riqualificazione del fatto avrebbe dovuto consentire in ogni caso di far valere nel giudizio di rinvio, sia da parte dell'imputato, sia da parte del responsabile civile, le proprie difese sul punto;
difese che non hanno potuto esplicarsi, perché la Corte d'appello ha ritenuto che attenessero a profili coperti dal giudicato. Né può ritenersi sufficiente - ai fini della garanzia riconosciuta dalla CEDU - che i poteri di direzione e coordinamento siano stati "in qualche modo" menzionati nella contestazione a carico dell'ing. TT: al contrario, la circostanza che il pubblico ministero abbia modificato l'imputazione all'inizio del dibattimento, lasciando cadere l'originaria contestazione fondata solo Re 77 su detti poteri, dimostrerebbe univocamente che su tale ipotesi di responsabilità l'imputato non è stato chiamato a difendersi, avendo il pubblico ministero prima, e la Corte di Appello poi, delimitato altrimenti il thema decidendum. E si ricorda che la Corte EDU ha precisato che la difesa non è tenuta a prendere posizione su ogni ipotesi di responsabilità penale astrattamente configurabile a partire da una data contestazione in fatto, perché vi è sempre violazione dell'art. 6 CEDU quando possa ritenersi che l'imputato avrebbe sviluppato argomenti diversi se avesse conosciuto per tempo la nuova qualificazione giuridica. -Si propone, in subordine con argomentazioni analoghe a quelle di AN e IA (nel terzo motivo dei ricorsi) - questione di legittimità costituzionale dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui non esclude che l'autorità di cosa giudicata si estenda a parti della sentenza non annullate né in connessione essenziale con la parte annullata, ancorché riguardanti un fatto e/o un'ipotesi di responsabilità sulle quali l'interessato non ha potuto interloquire né difendersi adeguatamente. La difesa muove dal presupposto della necessità costituzionale di un rimedio contro l'ipotesi della formazione del giudicato avente ad oggetto un'ipotesi di responsabilità accertata dal giudice senza il rispetto del contraddittorio e richiama sul punto Sez. 6, 12/11/2008, n. 45807, rinvenendo un tale rimedio nella parziale rimozione del giudicato a fronte di una sentenza "iniqua", attraverso una revoca della sentenza rescindente quanto al profilo di colpa della "tracciabilità". Si individua - quale meccanismo endoprocessuale alternativo idoneo a offrire un rimedio alla violazione del diritto di difesa - la nullità assoluta della sentenza in parte qua, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera c), e 179 cod. proc. pen., anche se tale ricostruzione interpretativa dovrebbe fare i conti con l'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., che pone una preclusione alla rilevazione di nullità verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, ivi incluso, secondo l'interpretazione costante, quello di cassazione. Ma la difesa propone un'interpretazione di tale última disposizione, nel senso che essa non preclude il rilievo di una nullità quale quella del caso di specie, che non sarebbe stata generata "nel giudizio di cassazione" ma "per effetto" di tale giudizio e più esattamente per effetto della sentenza rescindente. Diversamente opinando, dovrebbe valutarsi la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen. disposizione complementare alla prima per contrasto con gli artt. 24 e 117 Cost., qualora tali disposizioni siano interpretate in termini talmente stringenti da impedire di rilevare la nullità Al 78 della sentenza di rinvio pronunciata dalla Cassazione, nella parte in cui assuma efficacia definitiva, ancorché in riferimento a un'ipotesi di responsabilità formulata per la prima volta nella stessa sentenza di rinvio, sulla quale non sia stato possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa, così come interpretato dalla Corte EDU. Tornando alla disposizione dell'art. 624 cod. proc. pen., la difesa specifica che la formazione del giudicato in assenza di un compiuto esercizio del diritto di interlocuzione e difesa sull'addebito nella sua interezza priverebbe il giudicato medesimo di coerenza e ragionevolezza, facendone un improprio strumento di oggettiva compressione delle facoltà individuali ordinariamente riconosciute all'imputato nel processo penale e introducendo un limite artificioso, certamente irragionevole, alla costruzione della verità processuale, contro l'interesse pubblico all'accertamento dei dati storici;
con sacrificio, pertanto, dei valori di razionalità normativa e di uguaglianza salvaguardati dall'art. 3 Cost., come pure della personalità individuale, colta in rapporto all'appartenenza del condannato al consesso sociale (art. 2 Cost.). Parimenti inciso apparirebbe il significato della presunzione d'innocenza, non già e non solo nella pur essenziale componente che corrisponde al suo "secondo aspetto", così come elaborato dalla Corte EDU nella sentenza della Grande Camera, 12.7.2013, Allen
contro
Regno Unito ossia di garanzia esterna al processo, tesa a «proteggere le persone che sono state assolte da un'accusa penale, o nei confronti delle quali è stato interrotto un procedimento penale, dall'essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato>> quanto piuttosto nel suo "primo aspetto" di garanzia interna al processo, munita di effetti sul piano dell'«onere della prova», della operatività delle «presunzioni legali di fatto e di diritto», dell'applicabilità del privilegio contro l'autoincriminazione», nonché in ordine «alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature, da parte della Corte processuale o di altri funzionari pubblici, della colpevolezza di un imputato»: una garanzia, come noto, operante anche ai sensi dell'art. 48 CDFUE, nonché degli artt. 3 e 4 della Direttiva 2016/343/UE, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, emanata in attuazione dell'art. 82, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con estensione non minore di quella assunta in sede convenzionale, in forza dell'art. 52, comma 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (come ribadito dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 5 settembre 2019, in causa C377/18). Sarebbe dunque legittimo, anche in quest'ottica, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen.: infatti, ogni qual 79 volta una situazione giuridica avente consistenza di diritto della persona fruisca di una doppia protezione, in virtù sia della Costituzione sia della Carta dei Diritti Fondamentali UE, il carattere accentrato del sindacato di legittimità impone un intervento erga omnes della Corte costituzionale, che rivendica il compito di giudicare alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l'ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e dall'art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in tale ambito» (Corte cost., sent. n. 269/2017, confermata, in seguito, dalle sentenze n. 11/2020, n. 63/2019, n. 20/2019). A fortiori, ciò deve dirsi in rapporto al parametro interposto costituito dalle norme contenute nella Direttiva n. 2016/343/UE, che, «in quanto volte a creare un'armonizzazione minima dei procedimenti penali nell'Unione europea, sotto il profilo dei diritti procedurali di indagati e imputati, in funzione del rafforzamento della reciproca fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale, trovano applicazione indipendentemente dalla dimensione transnazionale del procedimento (Corte di giustizia, sentenza 13 giugno 2019, in causa C-646/17). L'applicazione delle norme della Direttiva sulla presunzione di innocenza implica, poi, anche quella dell'art. 48 CDFUE, che enuncia lo stesso principio, rientrandosi nell'ambito definito dall'art. 51, paragrafo 1, della Carta medesima (Corte di giustizia, sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10)» (cfr. Corte cost., sent. n. 182/2021). Quanto alla rilevanza della questione nel presente procedimento, si osserva che l'esclusione dell'autorità di cosa giudicata delle parti della sentenza riguardanti la responsabilità ascritta a TT, quale amministratore delegato di FS, per l'esercizio colposo (negligente, imprudente, imperito) dei poteri di direzione e coordinamento, in rapporto al fatto consistente nell'adozione e imposizione a terzi di un impegno cautelare riduttivo in materia di tracciabilità documentale di rotabili esteri marcati RIV, importerebbe, nel presente giudizio di cassazione, la necessità di una pronuncia su tali profili, con piena espansione degli ordinari criteri di decisione e degli esiti legislativamente previsti per il giudizio di cassazione, incluso il possibile annullamento della sentenza impugnata con il presente ricorso: annullamento che non rientrerebbe invece nelle facoltà della Corte di Cassazione, qualora la formazione del giudicato non incontrasse il limite che deriverebbe dalla richiesta pronuncia di illegittimità costituzionale. 80Al 15.4. Una quarta doglianza è riferita all'intervenuta prescrizione del reato contestato, con la proposizione, in subordine, di questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine prescrizionale per il disastro colposo, secondo uno schema argomentativo analogo a quelli dei ricorsi di TT (quinto motivo), EL (settimo motivo), AN e IA (secondo motivo), AS (secondo motivo). Quanto alla rilevanza di tale questione nel caso di specie, per il reato di cui all'art. 449 cod. pen., si propone il seguente computo: applicando il termine prescrizionale base per il disastro colposo, di 12 anni e 6 mesi, oltre a 75 giorni di sospensione endoprocessuale, si giungerebbe al 12 marzo 2022; da tale data, sommando 64 giorni ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, si giunge al 15 maggio 2022; sommando, invece, 197 giorni, ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis del d.l. n. 18 del 2020, si giunge al 25 settembre 2022; sommando entrambi i termini di sospensione (197 più 64 giorni) si giunge al 29 novembre 2022. 15.5. Una quinta censura attiene alle statuizioni civili, sotto il profilo della ritenuta violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento e dell'erronea applicazione della legge processuale. 15.5.1. Quanto in generale al risarcimento del danno, la difesa lamenta che la Corte di appello ha ritenuto definitive le statuizioni civili della sentenza di secondo grado sulla base e nei limiti della intervenuta formazione progressiva del giudicato, ribadendo il proprio convincimento che esso si estenda all'affermazione di responsabilità dell'ing. TT in rapporto alla contestazione dei delitti di disastro, lesioni e incendio colposi, con riferimento al profilo di colpa della "tracciabilità" documentale dei rotabili circolanti sulla rete ferroviaria italiana in regime RIV (pagg. 396 e ss. della sentenza impugnata), salva la regolamentazione tra le parti delle spese del precedente giudizio di legittimità, reputata quale oggetto di rinvio e decisa con l'accollo di tali spese (anche) all'NG. TT e a FS. nei confronti delle seguenti parti civili non ricorrenti in Cassazione: OS SE, Cittadinanzattiva Onlus, Regione Toscana, CC MI, AN EN MO, IN ER e LL RI, SI MA e MB RD (cfr. pagg. 411-414 della sentenza impugnata). Si ribadiscono, dunque, anche ai fini civili, le censure relative al difetto di irrevocabilità delle statuizioni penali. A 81 Si sostiene, inoltre, che la declaratoria di intervenuta prescrizione del fatto contestato a TT a titolo di omicidio colposo sotto tutti i profili dell'addebito, espressa nel dispositivo della sentenza impugnata, avrebbe dovuto condurre alla revoca delle statuizioni civili connesse alla condanna emessa in secondo grado per tale ipotesi delittuosa, contestata nel capo 35 dell'imputazione. Secondo la difesa, tale revoca da parte della Corte di appello è l'esito automatico di una qualunque pronuncia di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Si afferma, infine, che l'estinzione del delitto di omicidio colposo imponeva di ritenere definitive le statuizioni civili per disastro, lesioni e incendio colposi contestati a TT solo nella parte in cui le stesse fossero irrevocabili e, cioè, al più quanto alla colpa relativa al profilo della mancanza di tracciabilità, con esclusione del profilo di addebito dell'omessa riduzione della velocità, ritenuto insussistente dalla medesima sentenza impugnata. Ci si duole del fatto che quest'ultima abbia espresso, per contro, il giudizio di definitività in toto e senza distinzioni. 15.5.2. Sempre nell'ambito del quinto motivo di impugnazione, uno specifico profilo di doglianza attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, con argomentazioni analoghe a quelle proposte dalla difesa di Rete ER IT (quarto motivo di ricorso). Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui condanna F.S.I., in solido con TT, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di una serie di parti civili non ricorrenti in Cassazione, determinate dalla Corte di appello per relationem, alla luce delle revoche operate nella sentenza di annullamento per effetto dell'esclusione dell'aggravante dovuta alla pretesa violazione di norme per la tutela della sicurezza sul lavoro (si tratta, più esattamente, delle seguenti: OS SE, Cittadinanzattiva Onlus, Regione Toscana, CC MI, AN EN MO, IN ER e LL RI, SI MA e MB RD). Si sostiene, nuovamente, che la pronuncia di non doversi procedere in riferimento all'omicidio colposo contestato a TT, perché estinto per prescrizione, precludeva la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, quanto meno in riferimento a tale contestazione. Secondo la difesa, la sentenza impugnata è incorsa in un travisamento, non considerando che la rifusione delle spese processuali sostenute dalle sopra menzionate parti civili per il giudizio di legittimità era già stata esclusa, per quanto riguarda FS, dalla sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione (pag. 580): con A 82 conseguente restrizione dell'oggetto del giudizio del rinvio. Né la Corte di appello si è confrontata con la possibilità di disporre la compensazione delle spese. 15.5.3. Si formula, poi, una doglianza analoga a quelle di TT ed EL (per entrambi, sesto motivo di ricorso) e FI S.p.A (terzo motivo), relativamente all'omessa motivazione in ordine ai motivi di appello sul difetto di legittimazione delle parti civili DA e Cittadinanza Attiva Onlus;
omessa motivazione che la Corte d'appello riproduce rispetto all'errore di fatto della sentenza rescindente. 15.6. La parte ricorrente ha successivamente depositato memoria contenente motivi nuovi, con la quale sostanzialmente ribadisce quanto già dedotto. 15.6.1. Si specifica ulteriormente la censura relativa alla violazione del diritto di difesa, con particolare riferimento all'art. 6, par. 4, della Direttiva 2012/13/UE, nuovamente richiamando gli indici che attesterebbero la lamentata riqualificazione giuridica della contestazione e la parziale mutazione del fatto ascritto a TT nella veste di amministratore delegato di F.S.I., nonché le ragioni della concreta compressione patita dal diritto di difesa, quanto alle facoltà che non è stato possibile esercitare nel processo. In particolare, si lamenta che il fatto commissivo asseritamente compiuto da TT non sarebbe stato individuato, perché esso non può risolversi nel semplice rinvenimento di una politica di impresa incline a investire su settori di attività diversi dal trasporto delle merci pericolose;
e ciò, a prescindere dal fatto che tale ipotetica politica imprenditoriale non comprendeva l'interpretazione di norme cautelari da applicare ai fini della cosiddetta tracciabilità né, in ogni caso, il potere di imporre eventuali interpretazioni restrittive a società del gruppo o a soggetti terzi. 15.6.2. Si sostiene, poi, la diretta applicabilità del citato art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE nell'ordinamento italiano, in relazione al dovere di informare l'imputato della possibile riqualificazione giuridica del fatto. La difesa premette che, in base a tale normativa, l'informazione che deve essere fornita all'imputato per consentirgli di difendersi non può limitarsi al fatto e alla sua riqualificazione giuridica, dovendo altresì specificare a che titolo e con quali concrete condotte egli abbia commesso il reato. Si richiama la sentenza 5 giugno 2018, C-612/15 Kolev, la quale afferma che le modifiche di tali elementi devono essere comunicate all'imputato in un momento in cui abbia ancora la possibilità di replicare in modo effettivo, prima della deliberazione. Tale prospettiva interpretativa trova conferma - secondo la ricorrente anche nelle sentenze 13 giugno 2019 C-646/17, Moro, e - 21 ottobre 2021 C-282/20, ZX. Più in particolare, l'effetto diretto della disposizione A 83 in questione sarebbe stato affermato dalla sentenza 14 giugno 2020, C-615/18, UY, con il conseguente obbligo di disapplicazione di disposizioni nazionali in contrasto. Ne deriverebbe, nel caso di specie, che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha errato nel ritenere coperta dal giudicato la questione della responsabilità di TT, perché tale responsabilità era stata oggetto di riqualificazione giuridica in sede di legittimità. La difesa, richiama, dunque la già proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., nella parte in cui impediscono l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli articoli 11, 24, 117 Cost., utilizzando come parametro interposto anche il richiamato art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE. Ritenendo sussistente un'ipotesi di cosiddetta "doppia pregiudizialità", la difesa chiede alla Corte di cassazione di valutare, in alternativa, il promovimento di questione pregiudiziale comunitaria, sul punto se il richiamato art. 6 osti all'irrevocabilità di una statuizione decisoria qualora essa abbia ad oggetto un fatto la cui qualificazione giuridica o i cui estremi descrittivi siano stati modificati per effetto di una sentenza postulata come irrevocabile, senza che la difesa ne abbia avuto informazione prima della deliberazione della sentenza e che sia stata posta in condizione di interloquire, nonché di esercitare le facoltà tipiche del diritto di difesa, come la richiesta di assumere prove a discarico sui profili inerenti alla mutata qualificazione giuridica o ai mutati estremi descrittivi del fatto. 16. Il ricorso di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus. La sentenza è stata impugnata nell'interesse della parte civile Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus, nella parte in cui, in riforma delle sentenze emesse in primo ed in secondo grado, ha revocato la condanna degli imputati e dei responsabili civili ad essi collegati al risarcimento del danno a favore della stessa Onlus, dichiarando compensate le spese processuali in relazione a tutti i gradi di giudizio. Con unico motivo di doglianza, si denunciano la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, sul rilievo che la sentenza non si sarebbe uniformata ai principi di diritto indicati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32899/2021, andando a riesaminare la questione attinente alla legittimazione di Medicina Democratica, già coperta da giudicato penale, come indicato dalla parte civile con memorie del 05.05.2022 e del 27.06.2022. 484 A Si afferma che, a pag. 560 della sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha ritenuto la questione della legitimatio ad causam «manifestamente infondata per tutti gli enti salvo che per quelli di natura sindacale», in quanto è stato accertato che la morte e/o le lesioni, nonché lo stesso disastro ferroviario, non trovano causa nella violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni, bensì in regole cautelari positivizzate e non che attengono alla gestione del rischio connesso alla circolazione ferroviaria», essendo venuta a cadere l'aggravante di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen. La mancanza di legittimazione attiva non riguarderebbe, dunque, la posizione specifica di Medicina Democratica, ma esclusivamente quella degli enti di natura sindacale, quale indefettibile conseguenza dell'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen., per il quale è stato disposto l'annullamento senza rinvio delle relative statuizioni civili. Si sostiene che - secondo la Cassazione - il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare con attenzione due soli requisiti: 1) se l'ente fosse effettivamente portavoce dell'interesse alla salute della popolazione di Viareggio (e non genericamente dell'intera popolazione nazionale), compromessa dalla violazione di norme (alcune delle quali) prevenzionistiche;
2) se l'ente avesse un collegamento territoriale con il contesto nel quale si è verificato il reato e avesse svolto concretamente il suo ruolo. Più in particolare (pag. 563, sent. rescidente), nel giudizio di rinvio si sarebbe dovuto verificare se lo scopo dell'associazione, che legittima la sua costituzione, è anche quello della salute della popolazione gravemente messa in pericolo dalla violazione di norme antinfortunistiche. A parere della Cassazione, tale affermazione doveva essere oggetto di verifica in sede di rinvio al fine di chiarire "se l'associazione in parola abbia inteso rappresentarsi come custode dell'interesse alla salute e alla sicurezza dei lavoratori o piuttosto alla salute della popolazione, ritenuta esposta a pericolo ed anzi compromessa dalla violazione di norme, (solo) alcune delle quali prevenzionistiche". Per contro, la Corte di merito secondo la difesa, oltrepassando i limiti del rinvio imposto dalla Cassazione ha inċentrato tutta la sua attenzione non tanto sull'attività concretamente svolta dall'ente nel territorio di Viareggio e nella Regione Toscana, ma sul fatto che la stessa fosse stata svolta in epoca successiva alla commissione del reato;
ma la verifica dell'anteriorità dell'attività compiuta nel contesto viareggino non era stata tuttavia richiesta dalla sentenza rescindente che aveva indirizzato l'esame del giudice di rinvio sui soli due requisiti sopra indicati AR 85 (esame delle finalità dell'associazione e rispetto del criterio del collegamento territoriale). Scorrettamente, dunque, la Corte d'appello - la quale elenca a pag. 400 della pronuncia gli indici richiesti dalla giurisprudenza per l'ingresso dell'azione civile dell'ente esponenziale nel processo penale - ha ritenuto necessario, oltre al requisito della costituzione dell'ente in epoca antecedente al reato e di un'attività svolta sul territorio in questione, anche quello dell'anteriorità temporale dell'attività stessa rispetto al reato che ha cagionato il danno. Non si sarebbe potuta effettuare una ricerca sulla concreta sussistenza degli indici della legittimazione dell'associazione e, comunque, non si sarebbe considerata l'attività capillare svolta dall'associazione stessa sul territorio di Viareggio, né il fatto che la Sezione di Viareggio di Medicina Democratica avesse la sua sede presso il Dopolavoro Ferroviario di Viareggio. Si lamenta la mancata considerazione delle memorie depositate, con cui si criticano le affermazioni della Corte d'appello secondo cui: 1) i fini statutari di tutela della salute perseguiti da Medicina Democratica sarebbero ampi "pur apparendo gli stessi coerenti con la tutela degli interessi lesi dai reati per cui si è proceduto" (pag. 401, sent. cit.); 2) mancherebbe il radicamento territoriale, non dimostrato nemmeno con la produzione del verbale d'udienza del 22.04.2015 (nel quale sono stati escussi i testi ZZ SA, NI MO e NE Gianfranco), ove si darebbe conto solo di attività svolta in un momento successivo al disastro ferroviario del 29.06.2009. Sarebbe significativa anche la mancata motivazione in ordine alla copiosa documentazione allegata all'atto di costituzione di parte civile, richiamata nel giudizio di rinvio quale prova del citato radicamento territoriale, che viene considerata non afferente al reato per cui si procede;
come se nell'attività di tutela della salute della popolazione esposta a gravi rischi dovuti ad agenti pericolosi, posta in essere dall'associazione nella Regione Toscana, e provata documentalmente, non rientrasse quella derivante dal trasporto ferroviario di merci pericolose, quale è il GPL che ha poi determinato l'esplosione presso la stazione di Viareggio. La difesa ricorda che i reati hanno generato autonomi danni per l'associazione, nella misura in cui i beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici corrispondono pienamente al primo e fondamentale scopo statutario, ossia la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita;
si richiamano, in particolare le lettere b), c), e), g), h) e i) dell'art. 3 LO Statuto. Ricorda, altresì, che, come affermato dalla stessa sentenza rescindente di legittimità, nel noto 86 AR procedimento ThyssenKrupp, l'Associazione Medicina Democratica è stata ammessa quale parte civile e le statuizioni in suo favore sono state confermate, come anche nel processo "Santa Rita di Milano" e in altri procedimenti analoghi. Sarebbe perciò erronea l'affermazione della Corte d'appello secondo cui le iniziative intraprese relative ai rischi ambientali sono collegate a realtà differenti dal trasposto ferroviario (pag. 401, sent. impugnata), perché dalla stessa sentenza emerge che tali attività comprendono quella relativa ad un incendio del 12 marzo 1984 in Carrara, dove avveniva la produzione di diserbanti proprio per le IE LO TO, che li trasportavano con loro convogli per gettarli sui binari, passando anche da Viareggio, con gravi rischi per la popolazione residente. Si richiama, in ogni caso, l'orientamento di legittimità secondo cui il fatto di avere svolto attività in epoca successiva alla condotta illecita o addirittura di essersi l'ente (e non è questo il caso di Medicina Democratica) costituito in epoca successiva rispetto al fatto-reato non è di per sé causa di esclusione della sua legittimazione processuale e del diritto al risarcimento del danno (si citano, tra le altre, Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, emessa in relazione alla strage di Sant'NN di Stazzema;
Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017; Sez. 1, n. 23288 del 19/03/2014, Rv. 261876). 17. La memoria di LI Logistics s.p.a. In risposta al ricorso di Medicina Democratica ha depositato memoria LI Logistics s.p.a. (già F.S. Logistica), chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Nella memoria si rileva che effettivamente la Corte di cassazione (pag. 560) sembra escludere la legittimazione per le sole associazioni sindacali, fra le quali non è compresa Medicina Democratica, ma dalle pagine successive emerge che la Corte di legittimità ha chiesto al giudice del rinvio di precisare quale sia l'interesse fatto valere con la domanda di costituzione di parte civile. In particolare, si chiedeva al giudice di rinvio di verificare se l'ente avesse un collegamento con il contesto entro il quale si è verificato il reato e non con una qualche ulteriore situazione a questo connessa (pag. 563): oggetto dell'accertamento era dunque lo specifico ruolo che l'associazione aveva assunto in quel contesto storico al momento dell'evento lesivo, così da poter essere effettivamente danneggiata. Si aderisce, dunque, alla motivazione fornita sul punto dalla Corte d'appello nel giudizio di rinvio, sottolineando la genericità del riferimento della parte civile al diritto alla salute, astrattamente spettante ad ogni persona, nonché l'inconferenza ле 87 dei richiami giurisprudenziali a procedimenti ritenuti simili, ma in realtà caratterizzati da elementi differenziali individualizzati, che consentivano in quei e non nel presente procedimento di ritenere che vi fosse un'attività casi - contestualizzata di tutela degli interessi lesi dal reato. Si afferma, altresì, che non vi sarebbe comunque un danno risarcibile, in mancanza della prova di una concreta e continuativa attività di tutela LO specifico interesse leso nel contesto storico di riferimento. 18. La memoria depositata nell'interesse dei responsabili civili TX Rail Austria GmbH, TX Rail Germany GmbH, UG GG GmbH. Analoghe considerazioni, in relazione allo stesso ricorso di Medicina Democratica, del quale è chiesto il rigetto, sono svolte nella memoria depositata nell'interesse dei responsabili civili TX Rail Austria GmbH, TX Rail Germany GmbH, UG GG GmbH. Si ricorda, in particolare, che gli indici rilevanti, correttamente presi in considerazione dalla Corte d'appello nell'ambito del giudizio di rinvio come delineato dalla sentenza discendente della Corte di cassazione, sono i seguenti: 1) l'ente deve essersi costituito prima del reato (principio di anteriorità temporale); 2) lo scopo dell'ente deve inglobare la tutela di un interesse coincidente con il bene giuridico leso dal reato e attenere in via esclusiva e specifica al perseguimento concreto del medesimo (principio di immedesimazione delle finalità statutarie con gli interessi lesi dal reato); 3) l'ente deve avere svolto un'attività concreta e continuativa per il perseguimento dell'interesse che ne costituisce lo scopo statutario, non potendosi ritenere detto requisito integrato da una mera attività informativa e di denuncia (criterio di stabilità, continuità e rilevanza esterna dell'attività associativa); 4) l'ente deve avere una forma di collegamento territoriale con il luogo in cui l'interesse appare pregiudicato (criterio della vicinanza). ん 19. La memoria di FA. Per resistere al ricorso di Medicina Democratica ha depositato memoria anche la difesa di AN FA, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile. Si rileva che il ricorso è indirizzato in modo indifferenziato verso tutti gli imputati, tra cui lo stesso FA, la cui assoluzione nel giudizio di rinvio ha portato alla revoca delle statuizioni civili nei suoi confronti;
né l'associazione ricorrente specifica le ragioni per le quali si oppone a tale revoca. Si svolgono, quanto al più generale profilo della legittimazione dell'associazione, sintetiche considerazioni in linea con ле 88 quelle delle memorie presentate nell'interesse di LI Logistics s.p.a., TX Rail Austria GmbH, TX Rail Germany GmbH, UG GG GmbH. 20. La memoria di AN. La difesa di HI AN, assolto in via definitiva nel giudizio di rinvio, ha depositato memoria, con la quale chiede che il ricorso di Medicina Democratica sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato, sulla base di rilievi analoghi a quelli di LI Logistics s.p.a., TX Rail Austria GmbH, TX Rail Germany GmbH, UG GG GmbH, AN FA. 21. La memoria di AR GE, AR GE, NN IA SI. L'avv. Tiziano Nicoletti, nell'interesse delle parti civili AR GE, AR GE, NN IA SI, ha depositato memoria, con la quale, riportandosi preliminarmente alle memorie delle altre parti civili, prende posizione, nel senso dell'infondatezza, sulla doglianza proposta dagli imputati di nazionalità straniera, relativa all'omessa traduzione della sentenza rescindente e alla conseguente nullità degli atti successivi. Si sostiene che la mancata traduzione della sentenza nella lingua comprensibile all'imputato non incide sulla legittimità della decisione, ma soltanto sulla possibilità per l'interessato di attivare gli strumenti impugnatori e si richiamano i principi giurisprudenziali secondo cui i termini per l'impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile, solo se vi è stata specifica personale richiesta (Sez. 2, n. 22465 del 2022, Sez. 5, n. 22065 del 2020, Sez. 5, n. 10993 del 2019, Sez. 2, n. 45408 del 2019, Sez. 3, n. 3859 del 2015). E, nel caso di specie, gli imputati non esercitarono il diritto di chiedere la traduzione nel momento in cui la sentenza della Corte di cassazione fu depositata, ma solo di fronte alla Corte d'appello. Nella memoria si precisa che, in ogni caso, la sentenza fu parzialmente tradotta, nelle parti essenziali riguardanti le posizioni degli interessati, per i quali il giudizio di rinvio era limitato alla rideterminazione della pena, cosicché nessuna violazione del diritto di difesa si è in concreto verificata. Infine, si richiama un'affermazione giurisprudenziale (Sez. 5, n. 57740 del 2017) secondo cui, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore, non vi è l'obbligo di traduzione della sentenza, perché ле 89 l'intermediazione del difensore assicura, di per sé, il rispetto del diritto di difesa e le esigenze di comprensione da parte del suo assistito. 22. La memoria di IE MB, Provincia di Lucca, IO CH, VA OR, AN AC, IA IA TO, IV TT, VA CH. I difensori delle parti civili IE MB, Provincia di Lucca, IO CH, VA OR, AN AC, IA IA TO, IV TT, VA CH hanno presentato memoria, con la quale prendono posizione, in particolare, sul terzo motivo del ricorso per cassazione proposto nell'interesse di TT e sulla corrispondente censura proposta nell'interesse di IE LO TO, chiedendo che gli stessi siano dichiarati inammissibili o, comunque, rigettati. Le parti civili premettono che la sentenza rescindente prende in considerazione ogni aspetto della responsabilità di TT quale amministratore delegato di FS (pagg. 516-553), rigettando tutti i motivi di ricorso proposti. Si contesta la prospettazione dei ricorrenti secondo cui la Corte di cassazione avrebbe riconosciuto soltanto la possibilità di configurare in astratto una responsabilità colposa dell'amministratore della holding FS per le violazioni in materia di sicurezza emerse nel contesto della controllata FI, lasciando tuttavia al giudice di rinvio il compito di valutare l'effettiva configurabilità in concreto di un rimprovero colposo in capo a TT. Secondo le parti civili, non vi è una duplicità di statuizione da parte della corte di cassazione, perché questa ha unitariamente affermato l'assunzione della competenza diretta ed autonoma nella gestione del rischio ferroviario in capo a TT, quale amministratore delegato della holding e non quale amministratore di fatto di FI (pag. 536) e una sua responsabilità diretta per l'esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento (pag. 528), senza disporre alcun annullamento con rinvio sul punto. In particolare, si ricorda che la sentenza rescindente ha ripercorso dettagliatamente i profili rilevanti: individuazione della capogruppo come holding operativa (pagg. 536-537), disposizioni di gruppo che definivano le procedure per gli investimenti delle controllate (pagg. 537-538); gestione di tesoreria centralizzata (pag. 538), interventi della capogruppo in materia di sicurezza (pagg. 538-539), ulteriori fatti che confermano il ruolo di diretta responsabilità in tema di sicurezza della circolazione ferroviaria che la capogruppo aveva assunto (pag. 541). Né potrebbe essere ritenuta rilevante l'affermazione della sentenza della Corte di cassazione 90 (pag. 581) secondo cui l'amministratore di una capogruppo non può rispondere ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., perché non riveste una posizione di garanzia. Secondo le parti civili, tale affermazione si riferisce alla responsabilità dolosa e non alla responsabilità colposa che viene in rilievo nel caso in esame e che trova il suo governo nel principio di "competenza per il rischio", ampiamente consolidato in giurisprudenza, secondo cui, ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale, è necessario individuare il soggetto titolare dei compiti di gestione del rischio che si è concretizzato nell'evento tipico. Si contesta anche l'affermazione della difesa dell'imputato secondo cui l'accusa sarebbe mutata, perché riferita non più ad una condotta omissiva ma a una condotta commissiva. Tale ricostruzione sarebbe contrastata dalla formulazione dell'imputazione, la quale fa riferimento alla mancata adozione di standard di manutenzione - per tutti i carri trasportanti in Italia merci pericolose – rigorosi, verificabili ed almeno uguali a quelli stabiliti per i carri immatricolati in Italia. Quanto poi alla violazione del diritto di difesa denunciata dal ricorrente, le parti civili sostengono che i fatti storici oggetto di imputazione e di condanna siano identici e immutati, oltre che basati su concetti giuridici consolidati e conosciuti, quali quello di "direzione e coordinamento" e quello della "teoria della competenza per il rischio". In relazione alla censura del ricorrente circa l'omessa valutazione della memoria e del memoriale dell'imputato quanto alla responsabilità per il profilo di colpa relativo alla tracciabilità, i difensori di parte civile ribadiscono l'esistenza di un giudicato progressivo che precludeva alla Corte d'appello l'esame di tale profilo. Le considerazioni che precedono valgono, secondo le parti civili, anche in riferimento al ricorso presentato da FS, perché basato essenzialmente sulla contestazione della formazione del giudicato quanto alla posizione di TT e della pretesa riqualificazione giuridica del fatto. 23. La memoria di IE MB, Provincia di Lucca, IO CH, VA OR, AN AC, IA IA TO, IV TT, VA CH, AR GE, AR GE, NN IA SI. I difensori delle parti civili IE MB, Provincia di Lucca, IO CH, VA OR, AN AC, IA IA TO, IV TT, VA CH, AR GE, AR GE, NN IA SI hanno presentato memoria, con la quale prendono posizione sul tema, trattato dalle 91 ле difese degli imputati e dei responsabili civili, della mancata formazione del giudicato quanto alla colpa circa il difetto di tracciabilità del carro deragliato. Si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui i capi e i punti di sentenza oggetto di annullamento devono essere individuati alla luce della sentenza rescindente e si sostiene che nel giudizio di rinvio di appello la cognizione è limitata ai motivi oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione e non si estende come normalmente avviene nel giudizio di appello a tutto il punto a - cui tali motivi afferiscono;
con la conseguenza che, anche se il singolo profilo di colpa rientra nell'ambito del punto relativo alla sussistenza della colpa, i poteri cognitivi del giudice potranno riguardare solo lo specifico profilo di colpa oggetto di annullamento. Quanto all'aspetto della connessione essenziale tra la colpa sulla tracciabilità, non oggetto di annullamento con rinvio, e quella sulla riduzione della velocità, oggetto di annullamento con rinvio, la difesa di parte civile sostiene che i due profili sono logicamente autonomi, perché il primo è da solo sufficiente a far ritenere sussistente il reato, mentre il secondo rileva solo nella prospettiva della valutazione del grado della colpa, ai fini del trattamento sanzionatorio. In altri termini, la statuizione annullata non costituisce una premessa indispensabile di quella non annullata e, dunque, non rende inevitabile il riesame di quest'ultima, perché la sussistenza di una regola cautelare in ordine alla velocità dei convogli non sviluppa alcuna incidenza sulla individuazione della tracciabilità dei carri, che è logicamente precedente. 24. La memoria di LL GE. Il difensore della parte civile LL GE ha depositato memoria, con la quale prende posizione sulle eccezioni di incostituzionalità sollevate dai ricorrenti. 24.1. Quanto alla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 449, secondo comma, cod. pen. (ricorrenti CH, DE, ER e altri), si evidenzia come la stessa sia formulata dai ricorrenti nel senso che la maggiore punibilità del disastro ferroviario, ai sensi di tale disposizione - che reca un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello del primo comma LO stesso articolo può essere - giustificata solo in presenza di un trasporto ferroviario di persone, per analogia con le altre fattispecie previste dal richiamato secondo comma, che non si riferiscono al trasporto di cose;
intesa come riferita anche al trasporto ferroviario di cose, la disposizione di cui al secondo comma sarebbe incostituzionale per manifesta irragionevolezza. Aal 92 La difesa di parte civile premette che manca nei ricorsi una giustificazione della rilevanza della questione e ritiene che la stessa sia comunque manifestamente infondata, a fronte dell'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene. Sarebbe irrilevante a tal fine la prospettiva dei ricorrenti secondo cui l'art. 449, secondo comma, cod. pen. rappresenta una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante;
prospettiva peraltro puntualmente smentita da Sez. 4, n. 34595 del 13/07/2022. E sarebbe in ogni caso impossibile interpretare tale disposizione nel senso di limitarne l'applicabilità al solo trasporto ferroviario di persone, in presenza di una chiara formulazione letterale di segno contrario e di indicazioni in tal senso nei lavori preparatori. Nel merito, la parte civile evidenzia come gli incidenti ferroviari siano correttamente ritenuti più gravi delle altre categorie di incidenti, indipendentemente da ciò che viene trasportato, per la presenza di una capillare rete di trasporto che coinvolge tutto il territorio nazionale e di un corrispondente generalizzato pericolo per l'incolumità pubblica, che riguarda anche i soggetti non trasportati, a differenza di quanto avviene per i naufragi e i disastri aerei. Tale maggiore gravità è confermata dal differente trattamento sanzionatorio disposto dagli artt. 428 (con un massimo della pena di 12 anni per il disastro che coinvolge navi o aerei), e 430 cod. pen. (con un massimo della pena di 15 anni per il disastro ferroviario). 24.2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., per asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 111 Cost. (ricorsi di TT, Rete ferroviaria italiana, EL, IE LO TO italiane, AS), la difesa di parte civile ricorda che l'argomento posto alla base della stessa è la disparità di trattamento che si realizzerebbe attraverso il raddoppio dei termini di prescrizione per il disastro ferroviario colposo e non anche per quello doloso, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza. Si richiama la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato che la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore (sent. n. 278 del 2020), ed in ogni caso non è irragionevole sottoporre allo stesso termine di prescrizione il reato doloso e il corrispondente reato colposo (pronunce n. 265 del 2017 n. 143 del 2014, n. 112 del 2018, n. 110 del 2019). Dunque, sottoponendo il disastro ferroviario colposo allo stesso termine di prescrizione del disastro ferroviario doloso, questo si prescriverebbe in un tempo complessivo di 18 anni e 9 mesi (decorrenti dal 29 giugno 2009) e, dunque, in una data futura, ovvero il 29 marzo 93 2028. In altri termini, poiché l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale potrebbe al più portare ad una equiparazione del termine di prescrizione del reato colposo con quello del reato doloso, la questione sarebbe irrilevante nel caso di specie. 24.3. Relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3-bis, del d.l. n. 18 del 2020, prospettata da TT e Rete ER IT, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 111, 117 Cost., in relazione all'art. 7 Cedu, la difesa di parte civile ricorda che, secondo i ricorrenti, tale disposizione non è stata ritenuta applicabile dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente e, comunque, viola gli evocati parametri, perché non determina in modo sufficientemente chiaro la fattispecie dalla quale consegue la sospensione della durata del termine prescrizionale. Nella memoria di parte civile si deduce l'irrilevanza della questione, sia perché non compiutamente prospettata dai ricorrenti, sia perché implicitamente basata sul presupposto che il reato di disastro ferroviario colposo si prescriva in 12 anni e 6 mesi;
presupposto erroneo, in forza di quanto sopra osservato. La questione sarebbe anche manifestamente infondata, in conseguenza di quanto già statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141 del 2021, la quale si riferiva all'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, disposizione ritenuta non sufficientemente determinata perché ricollegava la sospensione del decorso della prescrizione ad una possibile misura organizzativa adottata dal capo dell'ufficio giudiziario. Nella memoria si afferma che tale disposizione si differenzia in modo essenziale dal comma 3-bis dell'art. 83, il quale risulta ancorato ad elementi certi e determinati, quali la pendenza del procedimento e il suo arrivo in cancelleria tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Del resto, il comma 3-bis è stato oggetto di interpretazione da parte delle Sezioni unite (sent. n. 5292 del 2021), senza che emergessero profili di illegittimità costituzionale. 25. La memoria del Procuratore generale. Il Procuratore generale ha depositato memoria, con la quale prende posizione sulle principali questioni sollevate dagli imputati e responsabili civili ricorrenti. 25.1. Sono trattate, in primo luogo, le doglianze relative all'omessa traduzione integrale della sentenza della Corte di Cassazione n. 32899 del 8 gennaio 2021, sollevate nel primo motivo dei ricorsi di CH e KR (avv. Paliero), LH e OW (avv. NI e avv. Francini), NS (avv. UC e avv. OL), ER (avv. Raffaelli), DE (avv. Danelli), nonché nel primo 94A motivo aggiunto ricorrenti KR e DE, con argomentazioni pressoché sovrapponibili, salvo una specificazione nel ricorso di LH e OW. 25.1.1. In diritto, la Procura generale sostiene che nella fattispecie non si pone un problema di impugnazione della decisione di cui si lamenta la mancata traduzione integrale, trattandosi di pronuncia quella di annullamento parziale estranea a qualunque impugnazione-con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione e destinata, da un lato, a produrre effetti di giudicato e, dall'altro, a proseguire il giudizio per le parti oggetto di annullamento. Rispetto alla mancata traduzione integrale di tale sentenza, si postula piuttosto una lesione generale del diritto di difesa (art. 178, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.), che secondo i ricorrenti sarebbe stato menomato all'interno del giudizio di rinvio per effetto della mancata traduzione, avendo inciso in particolare all'interno della dinamica e dialettica fra l'imputato (non reso pienamente edotto del contenuto della sentenza che lo riguardava) e il proprio difensore. Collocata in tale prospettiva, la Procura Generale dubita che l'eccezione possa inquadrarsi come atto "personalissimo", proprio in quanto (secondo la tesi difensiva) non correlata alla facoltà di impugnazione personale o ad altre facoltà riservate alla titolarità esclusiva dell'imputato (e non al suo difensore se non in quanto munito di procura speciale all'uopo rilasciata), bensì in quanto produttiva di effetti dannosi sulla piena esplicazione del mandato difensivo conferito. In ogni caso, la Procura conviene con i ricorrenti sul fatto che la richiesta di traduzione della sentenza rescindente sia stata avanzata, oltre che dai difensori, anche personalmente e tempestivamente dagli imputati, con dichiarazione autenticata depositata in data 2 marzo 2022: richiesta che non può che intendersi come implicita denuncia di mancata traduzione integrale, con conseguente violazione del diritto di difesa per omesso adempimento di quanto prescritto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il Procuratore generale, non convincente appare l'interpretazione adottata dalla Corte di appello territoriale, secondo cui sarebbe la stessa formulazione dell'art. 143 cod. proc. pen. ad autorizzare il Giudice a disporre una traduzione soltanto parziale di una sentenza, laddove il comma 2 della disposizione prevede espressamente che la traduzione scritta sia disposta "negli stessi casi" indicati dal comma 1, e cioè, secondo la Corte di merito, al fine di consentire all'imputato "di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata". Sia infatti che si prescelga la (preferibile) opzione ermeneutica secondo cui la formula negli stessi casi» si riferisce al solo presupposto dell'assistenza linguistica, ovvero alla Ае 95 condizione di imputato non in grado di comprendere la lingua italiana, sia invece che si guardi solo o anche alla necessaria compresenza delle esigenze finalistiche indicate dal primo comma dell'art. 143 cod. proc. pen., sembra da escludere che l'espressione in esame possa essere correlata al solo scopo di «poter comprendere l'accusa», come dimostra la presenza di altre finalità come quella di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa, a riprova che la traduzione degli atti non è teleologicamente confinata alla sola comprensione dell'accusa ma alla messa in condizione dell'imputato di esercitare compiutamente il diritto di difesa, come testimonia la previsione all'interno del predetto di un termine congruo per la traduzione, tale da consentire appunto tale compiuto esercizio. Quanto al novero dei soggetti e degli atti contemplati dalla disposizione, la Procura afferma che, pur dovendosi escludere un generale obbligo di traduzione scritta delle decisioni della Corte di cassazione, sembra plausibile opinare che siano comunque da tradurre le sentenze come quella di cui alla odierna fattispecie ― di annullamento, anche parziale, con rinvio, in quanto le stesse non concludono il processo, che continua eventualmente anche solo al fine di determinare esattamente la pena. Si richiama, poi, Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, Rv. 269982 - 01, la quale ha affermato che la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dell'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione. Si evidenzia che tale indirizzo si riallaccia ad altri precedenti consimili, nei quali l'eventuale nullità derivante dalla mancata traduzione dell'atto è stata ritenuta sanata qualora l'interessato abbia successivamente esercitato il proprio diritto di difesa in modo tale da far presupporre la piena e completa comprensione del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 10481 del 22/11/2007, Rv. 238960, in una fattispecie di omessa traduzione della ordinanza cautelare); conclusione confermata dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Rv. 267941) allorquando l'esplicazione della difesa per mezzo del difensore fiduciario, unita al concorrente difetto di indicazioni sulla specifica incidenza della mancata traduzione sul pieno esercizio di tale difesa, consente di escludere ogni concreta lesione dei diritti di difesa, proprio in forza del contatto fra l'assistito ed il suo si 96 legale, nella lingua dai due ritenuta idonea, che consente al secondo di elaborare la strategia difensiva più consona da adottare nel processo. Ne consegue che dalla violazione di tali disposizioni deriva la nullità prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. solo qualora sia dapprima allegato e poi dimostrato dalla difesa che la violazione abbia in concreto violato i diritti difensivi. Ricordato che non è in discussione l'omessa traduzione dell'intera sentenza rescindente, ma solo di alcune parti che riguardano le posizioni di imputati non coinvolti nel segmento di condotta colposa, e che non è più discutibile nemmeno il tema della responsabilità degli imputati (avendo la Corte nella sentenza rescindente dichiarato irrevocabile l'affermazione di tale responsabilità per il residuo reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen., rinviando per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio in ragione dell'annullamento della condanna per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., come riqualificato, a seguito di intervenuta prescrizione), si osserva che i ricorrenti, nell'indicare il pregiudizio derivato dalla parziale traduzione, lo individuano nel fatto che la sentenza rescindente ha cristallizzato il contenuto dell'addebito a titolo di colpa, accertato definitivamente nei confronti degli imputati, avendo peraltro (la stessa sentenza) proceduto ad una individuazione più accurata, appunto «definitiva», delle condotte colpose a loro ascritte, nel contesto della complessiva organizzazione in cui hanno operato e anche in rapporto all'attività di altri co-imputati; con la conseguenza che soltanto a seguito e in base alla sentenza rescindente, sono stati fissati gli elementi in relazione ai quali si sarebbe svolto il giudizio di commisurazione in concreto della pena (art. 133 cod. pen.); giudizio rispetto al quale l'imputato doveva essere posto nella condizione di conoscere, nella sua totalità, l'itinerario motivazionale seguito nella sentenza rescindente. Nel ricorso di LH e OW si specifica ulteriormente che la sentenza rescindente, nell'esprimere (al paragrafo 14, dedicato ai detti odierni ricorrenti) le proprie valutazioni in ordine alla legittimità delle considerazioni precedentemente operate in sede di merito in ordine alla prevenibilità in concreto dell'evento, tratteggiando così i confini dell'accertamento in punto di 'grado della colpa' demandato al Giudice del rinvio, abbia operato un esplicito rimando ad un ulteriore paragrafo (19), invece escluso dal novero di quelli ritenuti meritevoli di traduzione, paragrafo che opera una specifica e approfondita disamina in tema di rapporti tra colpa generica e colpa specifica, sotto il peculiare profilo della configurabilità, in presenza di norme cautelari positivizzate di cui risulti ex ante l'inefficacia preventiva, di un obbligo di osservanza, facente capo al gestore del rischio, delle 97A regole cautelari non positivizzate pertinenti a tale gestione, ricavabili alla luce delle conoscenze scientifiche, tecniche o esperienziali preesistenti. 25.1.2. Applicando alla fattispecie che occupa i precedentemente descritti criteri ermeneutici, deve allora escludersi - ad avviso della Procura Generale - la nullità dedotta dalle difese. È in primo luogo assai discutibile che, in una situazione quale quella in esame, ossia di reato causalmente derivante dal concorso di colpe indipendenti fra loro, possa integrarsi un vulnus al diritto di difesa relativo al solo giudizio sul trattamento sanzionatorio del responsabile di una di quelle condotte indipendenti, per effetto della mancata traduzione della sentenza rescindente in ordine al giudizio di responsabilità sui responsabili delle altre condotte indipendenti. Occorre infatti non solo ipotizzare, ma anche dimostrare che, a causa della conoscenza da parte dell'imputato di quel punto specifico del mancata provvedimento in quanto non tradotto, l'imputato non abbia potuto rappresentare al difensore le ragioni del pregiudizio in ipotesi patito e che il difensore non abbia potuto sostituirlo nella valutazione di un dato rispetto al quale solo l'alloglotto avrebbe potuto indicare al mediatore tecnico le ragioni di iniquità percepite. Orbene, se si ragiona sul fatto che nella fattispecie si discute della mancata traduzione solo di una parte di una sentenza - quella rescindente - rispetto alla quale non si pone proprio in natura un tema di "iniquità" che non possa essere stata rappresentata dall'assistito al proprio difensore per effetto di una non conoscenza, si capisce come la questione sia del tutto teorica e comunque infondata. Per la Procura generale, difetta nei motivi qualsiasi indicazione non meramente astratta e qualsiasi conseguente dimostrazione (e in tal senso deve reputarsi corretta l'ordinanza della Corte territoriale quanto alla sostanziale carenza di interesse) sul come e perché la mancata conoscenza delle parti non tradotte - ancora una volta: riguardanti la posizione di altri imputati per così dire "indipendenti" - abbia impedito agli imputati alloglotti di rappresentare ai rispettivi г legali circostanze importanti per la loro difesa tecnica derivanti dalle parti non tradotte e che riguardasse il tema, da svolgersi nel giudizio di rinvio, del "proprio" trattamento sanzionatorio: e la dimostrazione della totale assenza di un tale pregiudizio si trae agevolmente dalla piana constatazione che la difesa tecnica sul punto cioè in buona sostanza sul tema della affermata necessità che il - trattamento sanzionatorio ancora sub iudice non potesse non subire ripercussioni ле 98 "altri"da quanto affermato nella sentenza rescindente in ordine alla posizione degli imputati - è stata pienamente esercitata dalle difese nel giudizio di rinvio. 25.2. Quanto alla ritenuta formazione del giudicato "progressivo" sul profilo di colpa relativa alla "tracciabilità" del carro, il Procuratore generale premette che la questione è sollevata - sotto diverse angolazioni - nei primi tre motivi del ricorso TT (avv. Giovene), nonché nella memoria con motivi aggiunti LO stesso ricorrente;
nei primi due motivi del ricorso EL (avv. Stortoni), nonché nei motivi aggiunti LO stesso ricorrente;
nel primo e secondo motivo del ricorso di Rete ER IT (avv. Manduchi), nonché nel primo motivo aggiunto LO stesso ricorrente;
in tutti e tre i motivi del ricorso delle IE LO TO S.p.A. (avv. Masucci), nonché nei motivi aggiunti LO stesso ricorrente. Tutti i motivi sopra indicati lamentano che la Corte di appello in sede di rinvio abbia escluso che l'intervenuto annullamento con rinvio per le posizioni dei due imputati (TT ed EL) imponesse, consentisse o comunque legittimasse una nuova integrale valutazione della colpa addebitata agli imputati, comprensiva quindi del rimprovero mosso in relazione alla omessa tracciabilità dei carri esteri noleggiati per il trasporto nazionale di merci pericolose. 25.2.1. La memoria passa poi ad una articolata descrizione di dette censure, che ritiene infondate, partendo dal concetto di giudicato progressivo, come elaborato dalle già ricordate Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, e n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Galluisi. Si ritiene che esista un principio consolidato, alla luce degli insegnamenti sopra ricordati, per cui, ferma la "specialità" della regola stabilita dall'art. 624 cod. proc. pen. per il giudizio rescindente, occorre valutare "il valore giuridico delle interferenze fra le varie prescrizioni investite dal gravame, scomponibili ma talora legate da un rapporto di interdipendenza"; alla luce di tale rapporto di interdipendenza deve essere allora letto ed interpretato il significato della norma, allorquando stabilisce che la sentenza di annullamento parziale «ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». Si ricorda che al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato: con l'effetto che è consentita l'impugnazione della 99 ак sentenza del giudice di rinvio in relazione ai "punti" annullati, ed a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi non decisi dalla Corte di Cassazione. Si afferma, altresì, che la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva;
conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte adita con - ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio di individuare, sulla base della - lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato (ex multis, Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, Rv. 261050; Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Rv. 272966). Quanto al tema della "connessione essenziale", si ricorda che questa va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata. 25.2.2. La Procura afferma poi che, premessa l'ammissibilità di una contestazione di reato colposo scindibile in plurimi rimproveri di condotta commissiva e/o omissiva, ciascuna di esse in rapporto causale con l'evento, appare evidente come un giudizio di responsabilità possa fondarsi sul riconoscimento anche di uno solo di tali profili di colpa. In altri termini, che il delitto colposo si connoti per la presenza di un "momento soggettivo" del rimprovero non significa che da ciò derivi meccanicamente, in sede di rinvio, una trattazione necessariamente congiunta della colpevolezza dell'imputato. È pertanto da reputarsi non condivisibile la tesi della ontologica indivisibilità del rimprovero colposo. Dall'applicazione di tali principi al caso di specie deriva - secondo il Procuratore generale l'infondatezza dei motivi di ricorso, vista l'autonomia fra il profilo della tracciabilità e quello della riduzione della velocità, nel senso che l'annullamento della sentenza quanto al secondo non si riverbera sul primo, il quale è logicamente prioritario. Detto in altri termini, per la Procura, l'affermazione difensiva simul stabunt, simul cadent appare fallace, perché, mentre è vero che si sarebbe dovuta ridurre la velocità in quanto non si fosse "tracciato", non è vero il contrario, per la considerazione che la riduzione della velocità è misura prudenziale che avrebbe avuto senso e si sarebbe giustificata solo in presenza di carri non tracciati e non, invece, per quelli tracciati. Si sostiene che, in particolare, infondata è la pretesa di far derivare la connessione per effetto dell'annullamento con rinvio disposto nei confronti del 100 coimputato FA (ed anche, per il vero, del coimputato TR, coinvolto nel medesimo ragionamento), il cui giudizio è stato rimandato alla Corte di rinvio per verificare assieme al tema della conoscenza da parte del FA (ossia del - CESIFER) di carri "non sicuri" circolanti sui binari italiani - anche il profilo della idoneità ad evitare l'evento del comportamento doveroso che si richiedeva al FA. E ciò, alla luce di quanto irrevocabilmente statuito nei confronti di TT ed EL in ordine alle scelte di alta amministrazione aziendale adottate, scelte che infatti poi il giudice del rinvio ha ritenuto collocarsi come elemento interruttivo di ogni causalità del comportamento colposo ascritto al FA. - -Infondate sempre a parere della Procura sono le proteste difensive contro la decisione della Corte d'appello, richiesta di ridiscutere la posizione degli imputati alla luce delle allegazioni probatorie e delle memorie relative alla dedotta sussistenza di errori di fatto nella sentenza rescindente, di negarsi ad ogni decisione a motivo della praticabilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis del codice di rito. Secondo la Procura, del pari infondati - quando non direttamente inammissibili · sono gli argomenti che, per sostenere la ricomprensione, nel giudizio di rinvio, del profilo della "tracciabilità", evidenziano come la Corte d'appello di Firenze ha stravolto la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di Cassazione, ridefinendo tale profilo di colpa in termini "omissivi" anziché, come argomentato nella sentenza rescindente, in termini "commissivi"; segnalando anche come il giudice del rinvio abbia riformulato completamente il grado della colpa in termini gravi, cosa non consentita, laddove un simile ragionamento manca nei giudizi precedenti, che anzi hanno riconosciuto altri aspetti meritori sul piano del giudizio sulla colpa in termini lievi. Come le stesse difese dimostrano di conoscere, quando pongono gli argomenti con formula interrogativa, tali questioni possono eventualmente costituire motivo di ricorso che deduca il superamento dei limiti del devoluto ovvero che contesti il complessivo giudizio sul grado della colpa e il connesso trattamento sanzionatorio: in alcun modo, invece, possono integrare la dimostrazione che quanto, in tesi, malamente fatto rientrare nel giudizio di rinvio, ne avrebbe dovuto per ciò stesso farne parte. Manifestamente infondato - prosegue il Procuratore generale - deve ritenersi il motivo del ricorso delle IE LO TO che fa leva sulla circostanza che la sentenza di annullamento con rinvio ha esplicitamente escluso a pag. 324 la formazione del giudicato sull'omicidio colposo, rinviando al giudice di merito la 101 Al verifica della volontà dell'ing. TT di rinunciare alla prescrizione su di esso maturata. Per la procura, è evidente che il giudicato sull'omicidio è stato correttamente escluso dalla sentenza rescindente, ma non certo perché il tema della tracciabilità, connesso alla questione della responsabilità, fosse stato demandato al giudice del rinvio, bensì semplicemente perché la relativa statuizione di responsabilità per il reato ex art. 589 cod. pen., quand'anche fondata solo su tale tema, non poteva certo dirsi irrevocabile in presenza di una preesistente causa di estinzione del delitto 25.2.3. La Procura argomenta, poi, circa l'infondatezza delle doglianze che lamentano in via subordinata, traendone conseguenze anche in punto di eventuale incostituzionalità dell'art. 624 cod. proc. pen., che la sentenza di legittimità abbia introdotto una mutazione dell'accusa mossa al TT con riferimento alla sua posizione di AD di IE LO TO, tale da pregiudicare, stante appunto l'irrevocabilità del profilo, ogni possibilità di difesa. Ritiene la Procura Generale evidente che quello della configurabilità, in capo alla holding, di una competenza derivante dallo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento per la gestione del rischio rispetto ai pericoli - afferenti le attività di impresa svolte dalle società controllate è innanzitutto tema non certo introdotto "a sorpresa" nel giudizio di legittimità, posto che sin dal giudizio di primo grado era stato oggetto di ampia discussione, sfociata nella decisione assolutoria sul punto da parte del Tribunale di Lucca. In altri termini, non vi è stata alcuna riqualificazione giuridica del titolo di responsabilità e del fatto ascritto all'amministratore delegato di FS, che rimane sempre quello di aver determinato o codeterminato, appunto nella posizione di AD indicata, la politica aziendale delle società del gruppo in tema di "tracciabilità" dei carri esteri, così incidendo in senso causale sulla verificazione del disastro ferroviario. 25.3. La procura prende posizione, poi - sempre nel senso dell'infondatezza sulle censure relative al mancato riconoscimento della natura circostanziale della fattispecie prevista dal comma secondo dell'art. 449 cod. pen., con promovimento, in via subordinata, di questioni di legittimità costituzionale relativa a tale disposizione. -La questione come già anticipato - è stata sollevata nel secondo e terzo motivo dei ricorsi di CH e KR (avv. Paliero), nel secondo motivo dei ricorsi di LH e OW (avv. NI e avv. Francini), NS (avv. UC e avv. OL), ER (avv. Raffaelli), DE (avv. Danelli), ZZ, BI NI (avv. Cecconi e avv. Masera), MA IO (avv. Giarda), nel 102 Al terzo motivo del ricorso di EL (avv. Stortoni), nel primo motivo dei ricorsi di AN e IA come responsabile civile (avv. Mittone e avv. Fiorella) nonché nel motivo aggiunto degli stessi ricorrenti, nel primo motivo del ricorso di AS (avv. Mittone). Anche questi motivi formulerebbero secondo la Procura generale argomentazioni largamente sovrapponibili. 25.3.1. Quanto all'argomento "storico", si sostiene che esso è privo di concreta efficacia dirimente, posto che è la stessa Relazione del Guardasigilli dell'epoca (allorquando afferma che "il progetto prevedeva un aggravamento della pena soltanto per il disastro ferroviario...") a dimostrare che il disastro ferroviario è stato sin dall'origine pensato come situazione del tutto autonoma, avulsa cioè dalla tipologia del carico trasportato, e che solo successivamente a tale ipotesi sono state affiancate le ulteriori contemplate nella stesura definitiva del secondo comma dell'art. 449 cod. pen. È da escludere, in altri termini, che quanto affermato nella Relazione preliminare al codice penale evidenzi una inequivoca volontà normativa di prevedere nell'art. 449 cod. pen. due fattispecie una semplice e una aggravata - - di disastro ferroviario colposo. -25.3.2. Sul piano sistematico si ritiene significativa la circostanza già evidenziata nella sentenza impugnata - che il legislatore, al momento di disegnare le condotte dolose di disastro da includere nel catalogo dei reati di comune pericolo mediante violenza, abbia scelto di individuare fattispecie distinte per tipologia e pena, e che tra di esse abbia contemplato una specifica fattispecie per il disastro ferroviario (art. 430), con relativa pena edittale più alta (nel massimo), rispetto a quella prevista per il naufragio e il disastro aviatorio (art. 428). fondata su unaSi sostiene che una siffatta ricostruzione sistematica prospettiva di "simmetria" tra le fattispecie dolose e colpose di disastro non contrasta: né con la necessità di verificare comunque se per tutti i fatti dolosi previsti nel capo primo sia possibile una trasposizione a titolo di colpa, potendosi legittimamente ipotizzare l'esclusione dal rinvio sia di quelle incriminazioni dolose il cui disvalore è connotato da elementi riscontrabili solo nella realizzazione dolosa (come per esempio nelle fattispecie di strage ex artt. 422 cod. pen. connotata da dolo specifico), sia di quelle altre (artt. 424, 427, 429, 431 cod. pen.) strutturate come ipotesi di danneggiamento seguite da disastro (posto che in tali ipotesi l'evento è già di per sé non voluto e si ricollega ad una condotta di base nella quale il rischio non consentito è determinato volontariamente); Ал 103 né con la necessità, ai fini della configurabilità del disastro colposo, di una concreta esposizione a pericolo della incolumità pubblica, posto che una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di necessaria offensività richiede in realtà che anche per le corrispondenti ipotesi dolose non venga esclusa l'esposizione collettiva ad un concreto pericolo. La Procura conclude che: se non è irragionevole che si sia previsto un tipo penale autonomo (art. 430 cod. pen.) per il disastro ferroviario doloso, distinguendolo dalle ipotesi di disastro navale o aereo (art. 428 cod. pen.) senza che la differenza attenga al nucleo della condotta (uguale per entrambi, trattandosi di reati di evento a forma libera causalmente orientati, nei quali la condotta consiste nel "cagionare"), non può essere ritenuto irragionevole che la stessa scelta cioè di prevedere un tipo autonomo di disastro ferroviario (tout court) - nonostante la condotta sia uguale a quella degli altri disastri sia stata adottata anche per la corrispondente ipotesi colposa. E ciò, perché il mezzo ferroviario è meritevole di una attenzione selettiva in ragione di una potenzialità pericolosa ritenuta maggiore rispetto a quella dei natanti e aeromobili. Si richiamano, poi, la giurisprudenza di legittimità che qualifica la fattispecie come reato autonomo e quella, più generale, sulla individuazione delle circostanze del reato. 25.4. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 449, secondo comma, cod. pen., se interpretato come recante una fattispecie autonoma di reato di disastro ferroviario colposo, la Procura generale ne ritiene la manifesta infondatezza. Circa la pretesa irragionevolezza, sproporzione e difetto di necessaria individualizzazione del raddoppio di pena prevista dal secondo comma dell'art. 449 cod. pen. rispetto a quella prevista dal primo comma, in confronto alla pena prevista dall'art. 430 rispetto alle due ipotesi sanzionatorie contemplate dall'art. 428 LO stesso codice, si richiamano i parametri costantemente indicati nell'insegnamento dalla Consulta (ex multis, Corte cost. n. 222 del 2018) in materia di legittimità costituzionale delle sanzioni penali, secondo il quale: a) la determinazione del trattamento sanzionatorio è riservata alla discrezionalità del legislatore ed è sindacabile, da parte della Corte costituzionale, solo qualora le scelte legislative siano manifestamente irragionevoli;
b) sono da ritenersi manifestamente irragionevoli le comminatorie edittali che appaiano visibilmente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto come reato: pene di tal genere, infatti, sono percepite come ingiuste dal condannato e sono pertanto 104 Ал inidonee a svolgere la loro funzione rieducativa, traducendosi in altrettante violazioni degli artt. 3 e 27 Cost.; c) lo strumento ordinario adoperato dal legislatore per evitare la concreta inflizione di pene sproporzionate è quello di prevedere che la pena sia commisurata fra un minimo e un massimo, di modo che il giudice possa determinare il quantum di pena maggiormente rispondente alla effettiva gravità del reato commesso;
d) lo strumento della commisurazione della pena (ex artt. 133 e 133 bis cod. pen.) consente al giudice di infliggere la pena appropriata sulla base delle caratteristiche del reato per come concretamente manifestatosi, ma anche di calibrare il trattamento sanzionatorio sulla situazione del singolo condannato, al fine di ottenere un trattamento sanzionatorio realmente 'individualizzato' e rispondente al canone costituzionale di personalità della responsabilità penale (art. 27 c. 1 Cost.); e) la regola generale in materia di о della trattamento sanzionatorio è, dunque, quella della "mobilità" "individualizzazione" della pena, con la conseguenza che sono compatibili con il combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., dunque, solo quelle pene fisse che siano comminate per sanzionare fattispecie di reato non 'graduabili'. Per la Procura, la forbice edittale prevista per il reato in questione soddisfa ampiamente i requisiti indicati dalla Corte costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premessa. I motivi di doglianza proposti dai ricorrenti presentano, in molti casi, forti analogie, essendo basati su considerazioni comuni, così da rendere opportuna una loro trattazione per gruppi, in ordine di priorità logica. Si prescinderà dall'espressa indicazione dei motivi aggiunti, a meno che questi non apportino elementi di significativa novità rispetto ai motivi principali di ricorso.
2. Censure relative all'omessa traduzione integrale della sentenza della Corte di Cassazione n. 32899 del 8 gennaio 2021. Si tratta delle censure proposte nel primo motivo dei ricorsi di CH e KR (avv. Paliero), LH e OW (avv.ti NI e Francini), NS (avv.ti UC e OL), ER (avv. Raffaelli), DE (avv. Danelli), nonché nel primo motivo aggiunto dei ricorrenti KR e DE, con argomentazioni pressoché sovrapponibili salvo una specificazione nei ricorsi LH e - 105Ал - che possono essere, pertanto, oggetto di esame OW, di cui si dirà congiunto. I ricorrenti, imputati di lingua tedesca, lamentano, in sintesi, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., con particolare riferimento all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., con conseguente nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente all'omessa traduzione (in forma integrale) della sentenza rescindente, compresa la sentenza impugnata;
contestualmente sono impugnate le ordinanze rese dalla Corte di appello di Firenze il 7 marzo 2022 e il 7 aprile 2022, in quanto pronunciate nell'inosservanza dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
2.1. Più nello specifico, i ricorrenti contestano la determinazione della Corte di appello di limitare la traduzione in lingua tedesca soltanto ad una parte della sentenza rescindente, ritenendola non conforme al quadro normativo che definisce i contorni del diritto alla traduzione degli atti fondamentali garantito all'imputato alloglotta;
tale opzione integrerebbe una violazione del diritto di difesa idonea a determinare, qualora persistente, la nullità, a norma dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., di tutti gli atti processuali compiuti senza che gli imputati di lingua tedesca siano stati posti in condizione di disporre della traduzione integrale della pronuncia in questione in una lingua a loro comprensibile. Nei ricorsi si nega che, a fronte dell'inequivocabile contenuto della disciplina codicistica, possa essere richiamata, a sostegno della determinazione di disporre la traduzione della sentenza rescindente soltanto in misura parziale, la disciplina dettata dall'art. 3, parr. 4 e 7 della Direttiva 2010/64/UE, trattandosi di normativa esplicitamente finalizzata a definire un insieme di norme minime comuni>> che, per espressa previsione della Direttiva medesima, non possono recare pregiudizio ad alcun altro diritto procedurale sancito dal diritto nazionale (cfr. par. 23 dei Considerando) e non possono essere interpretate in modo tale da limitare o derogare ai diritti o alle garanzie procedurali offerti, tra le altre, dalle legislazioni degli stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato (art. 8 della Direttiva, rubricato "Non regressione"). I ricorrenti affermano, di conseguenza, che appare incongruo, al fine di comprimere il pacifico diritto dell'alloglotta alla traduzione integrale della sentenza rescindente, il riferimento alla necessità di «contemperare le contrapposte esigenze di tutte le parti coinvolte nel presente giudizio di rinvio, non 106 Al prolungandone la durata con lo svolgimento di attività di traduzione superflue>> (cfr. ordinanza 7 marzo 2022, pag. 3), sul rilievo che tale bilanciamento risulta risolto a monte dalla disciplina dettata dal legislatore nazionale;
con la conseguenza che non rientra nei poteri del giudice interno disapplicare una normativa nazionale argomentando sulla scorta di un contemperamento di interessi (nella specie, il diritto alla traduzione e l'esigenza di non vedere prolungata la durata del giudizio) che, seppur ispirato ad una fonte sovranazionale derivata (ed in ogni caso dotata di clausola di non regressione), contraddice quello già di fatto codificato dal legislatore domestico (art. 143, comma 2, cod. proc. pen.), peraltro proprio in occasione del recepimento della medesima direttiva evocata. Evidenziano di aver proceduto a rinnovare, con l'eccezione di nullità già proposta, la richiesta di traduzione integrale della sentenza in questione, eccependo in via sostanzialmente preventiva - la nullità di qualsiasi atto - compiuto in assenza del deposito della stessa: ma che, ciononostante, la Corte territoriale, con ordinanza del 7 aprile 2022 (anch'essa oggetto di impugnazione in questa sede di legittimità) non ha inteso rivedere la propria posizione, ritenendo di superare i rilievi difensivi sulla scorta di argomentazioni giuridicamente inconsistenti.
2.2. Le ragioni addotte dalla Corte d'appello a sostegno del rigetto della richiesta di traduzione integrale della sentenza rescindente sono oggetto di critica sotto più profili.
2.2.1. Si lamenta, innanzi tutto, che il giudice di rinvio ha rigettato le richieste di traduzione integrale «in primo luogo perché proposte da soggetti processuali non legittimati», atteso che, secondo un orientamento di legittimità definito "assolutamente prevalente", «l'eccezione di pretesa violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 c.p.p. - e, dunque, anche i profili ad esso connessi o dipendenti - è un atto personalissimo che deve essere compiuto in maniera espressa dall'imputato alloglotta e non dal difensore>>, come si desumerebbe, secondo tale impostazione, dalla stessa lettera della norma processuale evocata. Secondo i ricorrenti, l'argomento è privo di consistenza, in quanto l'art. 143 cod. proc. pen., coerentemente al diritto europeo a cui ha dato attuazione, si limita a stabilire che è l'«autorità procedente» a disporre d'ufficio la traduzione anche delle sentenze», oltre che di tutti gli altri atti fondamentali indicati;
in tale contesto, l'istanza dell'imputato, così come delle altre parti processuali, può al più assumere la funzione di sollecitare l'autorità che procede a disporre la traduzione. 107 Al Per le difese, nel postulare l'esigenza che la richiesta di traduzione o l'eccezione della sua omissione siano formalizzate per atto «personalissimo» dell'imputato, l'ordinanza della Corte di appello confonde il regime stabilito dal comma 2 dell'art. 143 cod. proc. pen. con quello invece previsto dal comma 3 (eventualità della traduzione). Si sostiene che l'esigenza che la traduzione sia richiesta per atto personalissimo» dell'imputato è il riflesso della prospettiva entro cui quel diritto processuale sarebbe riconosciuto: cioè la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, che richieda, proprio a tal fine, di accedere alla conoscenza del contenuto del provvedimento. Ad avviso dei ricorrenti si tratta, tuttavia, di un'interpretazione così riduttiva da sovvertire il significato stesso dell'assistenza linguistica nell'ambito del procedimento penale, perché l'art. 143 cod. proc. pen. risponde, come la disciplina europea e sovranazionale, ad un interesse oggettivo, impersonale, che è l'equità del procedimento volto all'accertamento di una responsabilità di natura penale e all'irrogazione della pena;
interesse che trascende l'imputato in sé considerato e si riconnette al modo di essere e di svolgersi della giurisdizione penale, secondo quanto previsto dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In ogni caso, i ricorrenti rilevano come, nella fattispecie, la richiesta di traduzione della sentenza rescindente sia stata avanzata, oltre che dai difensori, anche personalmente dagli imputati, con dichiarazione autenticata depositata in data 2 marzo 2022. Tale richiesta, ovviamente, non può che intendersi finalizzata ad eccepire l'omissione di una traduzione conforme a quanto stabilito dalla normativa di riferimento.
2.2.2. L'ordinanza del 7 aprile 2022 è sottoposta a critica nella parte in cui afferma che i rilievi difensivi risultano infondati «perché la pretesa nullità a norma dell'art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p. del decreto di citazione dinanzi a questo giudice di rinvio>> è insussistente. Secondo la Corte di appello, nella stessa prospettazione difensiva la eccepita nullità è di natura derivata e, quindi, scaturente dalla presunta nullità della sentenza della Corte di cassazione perché non tradotta in lingua tedesca;
ma tale ipotesi di nullità è inesistente nell'ordinamento e, in ogni caso, il decreto di citazione a giudizio di appello è atto autonomo rispetto alla sentenza della Corte di cassazione ed è stato notificato agli imputati alloglotti nella lingua madre degli stessi;
a ciò si aggiunge che il decreto di citazione nel giudizio di rinvio ha un contenuto limitato ai soli requisiti stabiliti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e, dunque, non prevede alcun riferimento alle accuse contestate agli imputati (cfr. ordinanza del 7 aprile 2022, pagg. 2-3). 108Au Secondo i ricorrenti, il Giudice del rinvio ha equivocato il significato dell'eccezione difensiva, che non ha mai sostenuto la nullità della sentenza, essendo la traduzione una mera condizione di "efficacia", più che di validità, dell'atto; piuttosto, le difese hanno posto il tema della nullità di ordine generale di tutti gli atti processuali compiuti in assenza di una traduzione integrale della sentenza rescindente, quale ineluttabile condizione, alla luce del sistema, per consentire all'imputato l'esercizio effettivo e compiuto dei diritti di difesa nell'ambito del giudizio di rinvio;
esercizio che presuppone la conoscenza, nella propria lingua, della sentenza che ha definito le scansioni, i limiti e le coordinate del giudizio. Invalidi sono, dunque, tutti gli atti processuali che sono stati compiuti in assenza della traduzione integrale, perché su di essi si riverbera la violazione del diritto alla traduzione integrale della sentenza. In quest'ottica, pertanto, è del tutto indifferente che il decreto di citazione nel giudizio di rinvio sia stato tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato. I ricorrenti evidenziano come la sentenza rescindente abbia accertato in via definitiva il reato in relazione al quale il giudice del rinvio ha stabilito il trattamento sanzionatorio, di modo che la conoscenza integrale del percorso motivazionale attraverso cui la Corte di cassazione è pervenuta a tale esito era essenziale per l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato alloglotta. Nello specifico, si ritiene che la traduzione integrale della sentenza fosse condizione minima e ineludibile per assicurare il compiuto esercizio da parte degli imputati del diritto di difesa, con riguardo specialmente ai profili inerenti al rispettivo grado di colpa, elemento indefettibile per una commisurazione della pena proporzionata alla gravità del fatto.
2.2.3. Si contesta, poi, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui è consentito all'autorità procedente di valutare l'opportunità della traduzione integrale di una sentenza e, quindi, di selezionare soltanto alcuni dei passi del provvedimento, in quanto ritenuti necessari per porre l'imputato nella condizione di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata». Secondo tale impostazione, è la stessa formulazione dell'art. 143 cod. proc. pen. ad autorizzare il Giudice a disporre una traduzione soltanto parziale di una sentenza, atteso che proprio il predetto comma 2 dell'art. 143 prevede espressamente che la traduzione scritta sia disposta "negli stessi casi" indicati dal comma 1, ovvero, per quanto in questa sede interessa, al fine di consentire all'imputato "di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata">>. I ricorrenti criticano questa interpretazione, sostenendo che il riferimento della disposizione al «poter comprendere l'accusa» è soltanto una formula, consolidata 109 Al nel diritto europeo e convenzionale, tesa ad esprimere la prospettiva teleologica entro cui si muove l'art. 143 cod. proc. pen., coerentemente con la direttiva a cui ha dato attuazione, ovvero la tutela dell'equità del procedimento penale, la quale presuppone che la persona accusata sia posta nella condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa, conformemente a quanto statuito da Corte cost. n. 10 del 1993. 2.2.4. Ci si duole, inoltre, del fatto che la Corte di appello ha negato il diritto alla traduzione in forma integrale della sentenza rescindente, sostenendo che non vi sia stata alcuna lesione concreta del diritto di difesa degli imputati, in quanto la conoscenza delle parti per cui è stata omessa la traduzione sarebbe stata insignificante per l'esercizio dei diritti di difesa, anche in ragione del fatto che la Suprema Corte, nella sentenza rescindente, non avrebbe esaminato alcun profilo sostanziale relativo alla sequenza causale che ha dato luogo all'evento. Con riferimento a quest'ultimo argomento, i ricorrenti richiamano quanto già osservato, ribadendo come nella sentenza rescindente si sia cristallizzato il contenuto dell'addebito a titolo di colpa, accertato definitivamente nei confronti degli imputati, avendo peraltro la Cassazione proceduto ad una individuazione più accurata delle condotte colpose a loro ascritte, nel contesto della complessiva organizzazione in cui hanno operato e anche in rapporto all'attività dei coimputati. Secondo i ricorsi, soltanto a seguito della sentenza rescindente sono stati fissati gli elementi in relazione ai quali si sarebbe svolto il giudizio di commisurazione in concreto della pena (art. 133 cod. pen.). La difesa di LH e OW specifica ulteriormente che la sentenza rescindente al paragrafo 14, a loro dedicato nel determinare il grado della colpa, fa un esplicito rimando al paragrafo 19, non tradotto, che opera una rilevante disamina in tema di rapporti tra colpa generica e colpa specifica. Tutti i ricorrenti, d'altra parte, sottolineano, a riprova della lamentata incoerenza dell'impostazione seguita dalla Corte distrettuale, la circostanza che la stessa abbia poi disposto la traduzione in forma integrale della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di rinvio.
2.2.5. Si contesta, infine, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'eccezione, sollevata in data 22 marzo 2022 con memoria depositata in cancelleria, è tardiva, in quanto la difesa avrebbe dovuto formalizzarla ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. in occasione dell'ordinanza con cui la Corte di appello aveva disposto la traduzione in forma parziale della sentenza rescindente. 110Are Secondo i ricorrenti, un simile argomento non considera che le difese e gli imputati personalmente avevano già formalizzato la richiesta di traduzione della sentenza, conformemente all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (quindi, in forma integrale), eccependo la nullità di tutti gli atti compiuti e che sarebbero stati compiuti nel corso del giudizio di rinvio, in assenza di una traduzione conforme, appunto, al disposto normativo invocato. Sostengono, dunque, che la causa della denunciata nullità di ordine generale non è mai stata l'ordinanza del 7 marzo 2022, ma la diretta violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., il quale impone la traduzione integrale a prescindere da eventuali richieste o solleciti della difesa o dell'imputato; violazione che si sarebbe verificata non appena è insorta la competenza funzionale del giudice del rinvio.
2.3. Le censure sono infondate.
2.3.1. Emerge dagli atti, ed è pacifica fra le parti, la circostanza che della sentenza rescindente è stata effettuata una traduzione non integrale in lingua tedesca. In particolare, le parti tradotte sono le seguenti: da pag. 1 a pag. 3 (intestazione con indicazione parti); da pag. 281 a pag. 414 (Considerato in diritto:
1. La violazione del principio di precostituzione del giudice e la conseguente nullità ex art. 178, lettera c), cod. proc. pen.; 2. Precisazioni preliminari in ordine ai concetti di "posizione di garanzia", "norme di dovere", e "regole cautelari"; "condotta attiva e condotta omissiva";
3. Le "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" nel contesto degli artt. 589, co 2, e 590, co 3, cod. pen.; 4. La valenza causale della trasgressione alla regola prevenzionistica;
5. Analisi delle disposizioni richiamate nelle contestazioni;
6. L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 cod. pen. e conseguenti statuizioni;
a) la prescrizione dei reati di omicidio colposo;
7. Segue: b) la carenza di legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali;
8. Segue: c) l'insussistenza dell'illecito di cui all'art. 25- septies d.lgs. n. 231/2001 e la giurisdizione nazionale sugli enti esteri;
9. La richiesta degli operatori stranieri di rinvio pregiudiziale alla CGIJE;
10. Il ricorso di KR UW;
11. II ricorso di DE EL;
12. Il ricorso di CH ANs;
13. Il ricorso di AN HI;
14. I ricorsi di LH ER e di OW ET;
15. Il ricorso di ER AN;
16. Il ricorso di NS NE;
da pag. 553 a pag. 571 (29. I motivi di ricorso concernenti le statuizioni civili); da pag. 578 a pag. 584 (32. Riepilogo statuizioni e dispositivo). Quella che si pone in concreto è, dunque, la questione dell'idoneità della traduzione parziale a garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte degli 111" A imputati alloglotti, che si inscrive nella più generale problematica teorica degli effetti della mancata traduzione degli atti indicati dall'articolo 143, comma 2, cod. proc. pen.
2.3.2. Assume rilevanza, sotto quest'ultimo aspetto, la notizia di decisione relativa al procedimento R.G. 6727/23 (udienza del 26 ottobre 2023) - la cui motivazione, al momento della pronuncia della presente sentenza, non risulta ancora pubblicata nel quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno affrontato la questione se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione. La soluzione adottata sul punto è la seguente: L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine;
la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.». Si tratta, con evidenza, dell'enunciazione di un principio innovativo, attraverso il superamento di quegli orientamenti giurisprudenziali che escludevano la nullità quale conseguenza della mancata traduzione del provvedimento, riconducendo tale patologica omissione alla categoria dell'inefficacia, con conseguente differimento del decorso del termine per impugnare (ex plurimis, Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Rv. 279447; Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278883; Sez. 6, n. 51951 del 17/10/2017, Rv. 271655; Sez. 5, n. 18023 del 12/03/2013, F., Rv. 255510; Sez. 4, n. 6684 del 12/11/2004, dep. 2005, Hachimini, Rv. 233360). Le Sezioni Unite fanno proprio l'orientamento espresso, con diversità di accenti, da altra giurisprudenza (Sez. 4, n. 33802 del 18/05/2017, Rv. 270610; Sez. 3, n. 14990 del 18/02/2015, Rv. 263236; Sez. 6, n. 50766 del 12/11/2014, Rv. 261537; Sez. 5, n. 16185 del 6/10/2004, Rv. 233642; Sez. 3, n. 26846 del 29/04/2004, Ionascu, Rv. 229295; ma soprattutto Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, cit. e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259-01), ritenendo 112 Ан configurabile un vizio da ricondurre alla categoria della nullità intermedia (artt. 178, lettera c, e 180 cod. proc. pen.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e al requisito dell'interesse, di concreta configurazione.
2.3.4. Al fine di comprendere appieno la portata e la rilevanza dei principi affermati dalle Sezioni Unite, è opportuno effettuare una sintetica ricostruzione del contesto normativo rilevante, rappresentato da una pluralità di fonti. L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, al terzo paragrafo, riconosce il diritto di ogni persona accusata di un reato di: «a) essere informato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende ed in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa contro di lui» (sul punto, cfr., ex multis, Corte EDU, Bhiarki c. Islanda, 15/03/2022, n. 30965/17, par. 49; Corte EDU, 08/03/2002, Tonkov c. Belgio, n. 41115/14, par. 38; Corte EDU, 18/12/2018, LI c. Russia, n. 36658/05, par. 117; Corte EDU, 09/11/2018, Beuze c. Belgio, n. 71409/10, par. 119; Corte EDU, 27/11/2011, IC c. Francia e Belgio, n. 25303/08, par. 55). Negli stessi termini si esprime l'art. 111 Cost., il quale prevede che la persona accusata di un reato sia, nel più breve termine possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico», disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa» e sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo». Vi è poi la Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, la quale, nell'ambito dell'obiettivo comunitario ultimo di "mantenere e sviluppare uno spezio di libertà, sicurezza e giustizia", si propone di dare attuazione al principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e della cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali, attraverso l'individuazione di numerosi parametri, tra cui figurano "i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati", alla stregua altresì dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentai dell'Unione europea, che sanciscono entrambi il diritto ad un processo equo. Di qui, conformemente alla risoluzione del Consiglio in data 30.11.2009, l'individuazione di una vera e propria "tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali", il cui passaggio concerne, appunto, l'oggetto specifico della direttiva in questione, ossia l'adozione di misure relative al "diritto alla traduzione e all'interpretazione". 113 Coerentemente con tali premesse, l'art. 2 della Direttiva medesima, prevede, fra l'altro, che «Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari»; ed il successivo art. 3 dispone che Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento», specificando, al successivo comma 2, che «Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione e le sentenze», ferma la facoltà degli Stati contraenti di decidere, «in qualsiasi altro caso», «se sono fondamentali altri documenti». Infine, sempre con riferimento all'art. 3 della direttiva in esame, il paragrafo 4 stabilisce espressamente che «non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico>>, consentendo inoltre, al paragrafo 7, di ricorrere ad una «traduzione orale o un riassunto orale». La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, (Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali»), che ha riformulato l'art. 143 cod. proc. pen., costituente il moLO normativo su cui è costruito il diritto del soggetto alloglotta di ottenere la traduzione degli atti fondamentali in una lingua conosciuta. Tale disposizione si conforma esattamente alle indicazioni della Direttiva, dettando nel primo comma disposizioni relative al diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete, «al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata», ed in quello successivo, disposizioni in ordine al diritto alla traduzione scritta, «entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa», con riferimento agli atti ivi indicati, tra i quali sono contenute le sentenze». Si tratta, invero, di una disciplina particolarmente innovativa, nel senso dell'ampliamento sostanziale del diritto di difesa, se solo si considera che la vecchia formulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., al primo comma, riconosceva il diritto del cittadino straniero «di farsi assistere gratuitamente da un interprete al 114 A fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa», e, al secondo comma, prevedeva che l'autorità procedente nomina un interprete quando occorra tradurre uno scritto in lingua straniera»; e, nella nuova formulazione della disposizione, il diritto dell'imputato alla traduzione scritta dei principali atti del procedimento (fra i quali viene espressamente ricompresa la sentenza) è direttamente finalizzato a consentire il concreto esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa;
non invece a soddisfare un'astratta esigenza di rispetto di una regola processuale, altrimenti non spiegandosi la ragione per cui il legislatore l'abbia resa obbligatoria solo in relazione ad alcuni atti del procedimento e l'abbia prevista solo in favore dell'imputato, e non anche del condannato.
2.3.5. Contribuisce a chiarire la ratio generale della disciplina la pur risalente sentenza Corte cost. n. 10 del 1993, relativa alla legittimità degli artt. 456, comma 2, 458, comma 1, e 555, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 143 cod. proc. pen. nelle formulazioni all'epoca vigenti – rispetto alla quale, nel respingere la questione sottoposta al suo vaglio, il Giudice delle leggi evidenziava che la mancanza di un obbligo espresso di traduzione degli atti fondamentali nella lingua nota all'imputato o all'indagato alloglotta non poteva impedire l'applicazione delle garanzie assicurate dall'art. 143, comma 1, cod. proc. pen., che erano imposte dall'art. 24, secondo comma, Cost. e dalle convenzioni internazionali ratificate nel nostro Paese. In tale pronuncia la Corte costituzionale ha richiamato più volte la necessità di assicurare la massima espansione al diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., oltre che dalle convenzioni internazionali, qualificando la traduzione degli atti come «strumento di reale partecipazione dell'imputato al processo attraverso l'effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento LO stesso>>.
2.3.6. Dunque, come appena visto, la tutela apprestata dal sistema ruota intorno al profilo sostanziale dell'esercizio del diritto di difesa, garantito dalla piena conoscenza da parte dell'imputato degli atti rilevanti a tal fine. In questo quadro la riconducibilità dell'ipotesi di omessa traduzione alle nullità a regime intermedio presuppone come anticipato l'individuazione dell'interesse - - che deve sorreggere l'impugnazione del soggetto alloglotta. In particolare, l'imputato che lamenti la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, ha l'onere di indicare l'esistenza di un Al 115 interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (ex plurimis, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Rv. 285186; Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Rv. 211870; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Rv. 189947). Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza in tema di interesse a impugnare (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693), secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Dunque, l'imputato deve dimostrare in che modo, rispetto al contenuto motivazionale del provvedimento, la mancata tempestiva conoscenza LO stesso avrebbe influito sulle proprie strategie difensive. In altri termini, secondo quanto si desume dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 1, n. 8792 del 06/12/2016, Rv. 269230) nell'interpretare le norme del codice relative agli imputati che non comprendono la lingua italiana, con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 143 cod. proc. pen., è necessario fare perno sulla considerazione che la disciplina in questione è funzionale a che costoro, mediante la traduzione degli atti nelle loro rispettive lingue, abbiano concretamente la possibilità di comprendere le accuse contro di loro mosse, di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipano (art. 143, comma 1, cod. proc. pen.), sì da consentire, in concreto, l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa (art. 143, comma 2, cod. proc. pen.); con la conseguenza che in tanto dalla violazione di tali disposizioni deriva la nullità prevista dall'art. 178, lettera c), cod. proc. pen. in quanto sia dapprima allegato e, dappoi, dimostrato dalla difesa che la violazione abbia in concreto violato i diritti e le facoltà della difesa. Al riguardo, va del resto ricordato che questa Corte (Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, Rv. 269982) ha affermato che la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dell'art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del - difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione. In motivazione, si è ribadito che alla violazione Al 116 dell'art. 143 cod. proc. pen. non sono collegate nullità formali specifiche, sicché la eventuale sanzione configurabile per il caso di inosservanza di tali disposizioni è esclusivamente quella prevista dall'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., concernente la violazione delle disposizioni relative all'assistenza dell'imputato: essa richiede, tuttavia, che una qualche effettiva lesione di tale diritto possa dirsi realizzata, in quanto si tratta di disposizioni volte ad assicurare l'effettività e la piena consapevolezza della partecipazione al giudizio e la possibilità della completa esplicazione del diritto di difesa (cfr. anche, ex plurimis, Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Rv. 267941, la quale precisa che l'esplicazione della difesa per mezzo del difensore fiduciario, unita al concorrente difetto di indicazioni sulla specifica incidenza della mancata traduzione sul pieno esercizio di tale difesa, consente di escludere ogni concreta lesione dei diritti di difesa, proprio in forza del contatto fra l'assistito ed il suo legale, nella lingua dai due ritenuta idonea, che consente al secondo di elaborare la strategia difensiva più consona da adottare nel processo).
2.3.7. La concretezza del pregiudizio derivante dalla mancata traduzione emerge, quale presupposto per la deduzione della nullità intermedia del provvedimento non tradotto, dalla stessa struttura sistematica dell'art. 143 cod. proc. pen. Come visto, comma 1 di tale disposizione individua quali finalità meritevoli di tutela quelle di comprendere l'accusa e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze a cui partecipa da parte del soggetto alloglotta;
mentre il comma 2 prevede che la traduzione della sentenza (e degli altri atti ivi indicati) sia effettuata "negli stessi casi" di cui al comma 1. Il rinvio interno non può che essere inteso nel senso che la finalità della traduzione della sentenza (e degli altri atti ivi indicati) sia quella di rendere comprensibile l'accusa al fine di partecipare consapevolmente al compimento degli atti processuali e allo svolgimento delle udienze;
altrimenti il legislatore avrebbe utilizzato una formula più circoscritta, esclusivamente riferita al presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. Dunque, la traduzione degli atti non è teleologicamente confinata alla sola comprensione dell'accusa ma si estende alla messa in condizione dell'imputato di esercitare compiutamente il diritto di difesa, come testimonia la previsione all'interno del comma 2 di un termine "congruo" per la traduzione, la cui congruità deve essere valutata in relazione all'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa. Tale interpretazione, che collega strettamente la traduzione all'esercizio del diritto di difesa in concreto, consente che la traduzione stessa sia limitata alle parti dell'atto che attengono strettamente a tale esercizio;
con la conseguenza che deve 117 Al ritenersi consentita, specialmente in processi con pluralità di parti e di imputazioni e per provvedimenti caratterizzati da particolare lunghezza e complessità, la traduzione dei soli passaggi rilevanti per l'imputato alloglotta. E questa conclusione si pone in coerenza con il diritto dell'Unione Europea, rappresentato dal già richiamato art. 3, par. 4 della direttiva 2010/64/UE, anch'esso ispirato ad una logica di effettività della tutela del diritto di difesa, il quale consente espressamente che la sentenza sia tradotta solo parzialmente, con l'esclusione di quei passaggi che «non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico». Vi è dunque una coincidenza, sotto questo profilo, tra il diritto interno e il diritto dell'Unione; non si può, in altri termini, ritenere che nell'ordinamento interno sia garantito all'imputato un maggiore livello di tutela.
2.3.8. Un'ulteriore questione che si pone è quella dell'applicabilità del regime dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. alle sentenze della Corte di cassazione. Deve premettersi, sul punto, che il temine "sentenza", tanto più in quanto impiegato al plurale e senza ulteriori specificazioni, sembra fare riferimento a tutte le sentenze, e, quindi, anche a quelle della Corte di cassazione. Per altro verso, il termine "imputato", di cui al comma 1 del richiamato art. 143, pare riferito a persona nei cui confronti non è stata ancora pronunciata decisione irrevocabile, mentre la disposizione non menziona il condannato. Precisamente, l'art. 60, comma 2, cod. proc. pen. prevede: «La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna». Inoltre, l'art. 648, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., dispone: «Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso»; tale giorno, a norma dell'art. 615, co. 3, cod. proc. pen., si individua in quello in cui «la sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato». Ancora, proprio con riferimento al ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., legislatore ha avuto cura di impiegare specificamente il termine di "condannato", invece che quello di "imputato" o di "parte privata", a cui invece ricorrono le disposizioni relative alla disciplina del giudizio di cassazione. Si può aggiungere, poi, che la soluzione contraria alla configurabilità del dovere di far tradurre le sentenze (e le ordinanze) della Corte 118 Ае di cassazione che concludono il processo potrebbe trovare conferma proprio nella previsione del comma 3 dell'art. 143 cod. proc. pen., comma che infatti prevede la individuazione degli altri atti», diversi da quelli tassativamente elencati al comma 2 (al fine di assicurarne in ogni caso la «traduzione gratuita»), secondo la specifica prospettiva funzionale degli stessi, in quanto «ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico». Questa osservazione, anzi, potrebbe essere ulteriormente confortata dal fatto che la legge non prevede tra gli atti da tradurre necessariamente le ordinanze che dichiarano inammissibile il ricorso e che, funzionalmente, in quanto decisioni definitive sul procedimento, sono assimilabili ad una sentenza di inammissibilità, di rigetto o anche di annullamento senza rinvio. Deve ritenersi, in conclusione, che le sentenze della Corte di cassazione che, concludendo il processo, facciano venire meno la qualità di imputato e, di conseguenza, l'esigenza di comprensione dell'accusa e di esercizio del diritto di difesa, non siano soggette all'applicazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. Eventuali esigenze di impugnazione straordinaria delle stesse da parte del condannato potranno essere fatte valere mediante richiesta di parte ai sensi del comma 3 LO stesso articolo, che rappresenta la disposizione di chiusura del sistema. Nondimeno, anche accedendo all'opzione interpretativa che esclude un generale obbligo di traduzione scritta delle decisioni della Corte di cassazione, deve ritenersi che siano comunque da tradurre le sentenze come quella di cui alla - odierna fattispecie di annullamento, anche parziale, con rinvio, in quanto le - stesse non concludono il processo, che continua nel giudizio di rinvio, eventualmente anche solo per la determinazione della pena, e non fanno venire meno, quantomeno a tal fine, la qualità di imputato. Tale obbligo di traduzione, nei limiti appena visti, si configura ovviamente in capo al giudice di merito che procederà al giudizio di rinvio e non in capo alla Corte di cassazione. Del resto, proprio perché, in questo caso, la nullità conseguirebbe essenzialmente alla violazione del diritto di assistenza difensiva garantito nel giudizio di rinvio quale effetto della omessa traduzione della sentenza rescindente, è esclusivamente in relazione allo svolgimento di detto giudizio e alla motivazione della sentenza di rinvio che va evidentemente valutato il pregiudizio concreto discendente da una mancata integrale traduzione, nel senso che la rilevanza effettiva di tale mancato adempimento deve essere, evidentemente, parametrata 119 ае alle argomentazioni che vengano utilizzate dal giudice del rinvio "in danno" degli imputati.
2.4. I principi appena enunciati devono essere applicati ai motivi di ricorso sopra sintetizzati. -2.4.1. Quanto alle censure sopra riportate sub 2.2.1. e 2.2.5. riferite alla legittimazione e al termine per la proposizione della censura di mancata traduzione deve osservarsi che le stesse attengono ad un profilo non dirimente della decisione impugnata, la cui ratio decidendi non consiste tanto nell'affermazione della mancanza di legittimazione del difensore o nell'osservazione che le censure avrebbero dovuto essere proposte immediatamente dopo l'emanazione dell'ordinanza che disponeva la traduzione parziale della sentenza rescindente, quanto nella ritenuta legittimità di una traduzione solo parziale dell'atto, come effettivamente disposta, oltre che nella ritenuta mancanza di interesse concreto alla proposizione dell'eccezione. Nella fattispecie non si pone evidentemente un tema di impugnazione della decisione di cui si lamenta la mancata traduzione integrale, trattandosi di pronuncia quella di annullamento parziale con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione estranea a qualunque impugnazione e destinata a produrre da una parte effetti di giudicato e dall'altro a proseguire il giudizio per le parti oggetto di annullamento. Rispetto alla mancata traduzione integrale di tale sentenza, si postula piuttosto - come visto una lesione generale del diritto di difesa (art. 178, - comma 1, lettera c, cod. proc. pen.), che secondo i ricorrenti sarebbe stato menomato all'interno del giudizio di rinvio per effetto della mancata traduzione integrale, avendo inciso in particolare all'interno della dinamica e dialettica fra l'imputato (non reso pienamente edotto del contenuto della sentenza che lo riguardava) e il proprio difensore. Collocata in tale particolare e stringente prospettiva, questa Corte non ritiene che l'eccezione possa inquadrarsi come atto "personalissimo", proprio in quanto (secondo la tesi difensiva) non correlata alla facoltà di impugnazione personale o ad altre facoltà riservate alla titolarità esclusiva dell'imputato (e non al suo difensore se non in quanto munito di procura speciale all'uopo rilasciata), bensì in quanto volta a lamentare gli effetti dannosi sulla piena esplicazione del mandato difensivo conferito. Fatta questa premessa, deve condividersi il rilievo dei ricorrenti, secondo cui, nella fattispecie, la richiesta di traduzione della sentenza rescindente è stata avanzata, oltre che dai difensori, anche personalmente dagli imputati, con dichiarazione autenticata depositata in data 2 marzo 2022; richiesta che, non 120 AR essendo diversamente circostanziata, deve intendersi come finalizzata ad eccepire l'omissione di una traduzione conforme a quanto stabilito dalla normativa di - prevede l'obbligo di traduzione riferimento, che - nella prospettazione difensiva integrale della sentenza, anche con riferimento alle parti non rilevanti per gli imputati alloglotti. Per ciò che qui rileva, la richiesta deve dunque intendersi correttamente e tempestivamente proposta dagli imputati personalmente. Nondimeno, le critiche scaturite dai passaggi motivazionali della sentenza impugnata, riferiti alla legittimazione e al termine per la proposizione dell'eccezione, devono ritenersi non dirimenti ai fini della soluzione della questione sottoposta a questa Corte, in quanto superate, come si vedrà, dalla legittima traduzione parziale effettivamente disposta dalla Corte di merito.
2.4.2. Proseguendo in ordine logico, deve essere ora esaminata la censura sopra riportata sub 2.2.3., riferita all'ammissibilità della traduzione parziale e all'interesse degli imputati alla proposizione della relativa eccezione. Deve richiamarsi sul punto quanto già osservato circa la correttezza dell'interpretazione adottata dalla Corte d'appello (sub 2.3.7.) secondo cui la stessa formulazione dell'art. 143 cod. proc. pen. autorizza il giudice a disporre una traduzione soltanto parziale di una sentenza, «atteso che proprio il predetto comma 2 dell'art. 143 prevede espressamente che la traduzione scritta sia disposta "negli stessi casi" indicati dal comma 1, ovvero, per quanto in questa sede interessa, al fine di consentire all'imputato "di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata"». Non vi è dubbio che nel caso di specie la traduzione parziale, come disposta, abbia consentito il pieno esercizio del diritto di difesa, nel giudizio di rinvio e nella presente fase di cassazione, perché ha avuto per oggetto tutte le parti rilevanti per le posizioni degli imputati alloglotti, ovvero: l'intestazione; i profili giuridici comuni a tutti gli imputati, quali quelli relativi a precostituzione del giudice, posizione di garanzia e regole cautelari, condotte attive e omissive, disciplina prevenzionistica e normative rilevanti, esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen. e conseguenti statuizioni, rinvio pregiudiziale comunitario;
le analitiche risposte ai motivi di ricorso degli imputati alloglotti e a quelli concernenti le statuizioni civili;
il riepilogo delle statuizioni finali e il dispositivo. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha negato il diritto alla traduzione in forma integrale della sentenza rescindente, affermando che non vi è stata alcuna lesione concreta del diritto di difesa degli imputati, in quanto la conoscenza delle parti per cui è stata omessa la traduzione sarebbe stata Al 121 insignificante per l'esercizio di tale diritto, anche in ragione del fatto che la Suprema Corte, nella sentenza rescindente, non aveva esaminato alcun profilo sostanziale relativo alla sequenza causale che ha dato luogo all'evento. Non merita, dunque, di essere condivisa la prospettazione difensiva secondo cui solo nella sentenza rescindente si è cristallizzato il contenuto dell'addebito a titolo di colpa - accertato definitivamente nei confronti degli imputati, attraverso una individuazione più accurata delle condotte colpose a loro ascritte, nel contesto della complessiva organizzazione in cui hanno operato, anche in rapporto all'attività dei coimputati e si sono fissati gli elementi in relazione ai quali si è svolto il giudizio di commisurazione in concreto della pena (art. 133 cod. pen.); con l'ulteriore rilievo della difesa di LH e OW che la sentenza - - rescindente, al paragrafo 14, nel determinare il grado della colpa, fa un esplicito rimando al paragrafo 19, non tradotto, che opera una rilevante disamina in tema di rapporti tra colpa generica e colpa specifica. Tale prospettazione non tiene conto, infatti, della completezza della disamina dei profili rilevanti per le posizioni dei ricorrenti alloglotti operata nelle parti della sentenza oggetto di traduzione, né del dato dirimente che l'annullamento con rinvio pronunciato dalla sentenza della cassazione come si vedrà più nel dettaglio in prosieguo - è strettamente limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Va escluso, del resto, che, in una situazione quale quella in esame, di reato causalmente derivante dal concorso di colpe indipendenti fra loro, possa integrarsi un vulnus al diritto di difesa relativo al solo giudizio sul trattamento sanzionatorio del responsabile di una di quelle condotte indipendenti, per effetto della mancata traduzione della sentenza rescindente in ordine al giudizio di responsabilità degli autori delle altre condotte indipendenti. Infatti, si sarebbe dovuto non solo ipotizzare, ma anche dimostrare che, a causa della mancata conoscenza da parte dell'imputato di quel punto specifico del provvedimento in quanto non tradotto, l'imputato non abbia potuto rappresentare al difensore le ragioni del pregiudizio in ipotesi patito e che il difensore non abbia potuto sostituirlo nella valutazione di un dato rispetto al quale solo l'alloglotto avrebbe potuto indicare al mediatore tecnico le ragioni di iniquità percepite. Orbene, se si ragiona sul fatto che nella fattispecie si discute della mancata traduzione solo di una parte di una sentenza quella rescindente - rispetto alla quale non si pone neanche in astratto il problema di una "iniquità" che non possa essere stata rappresentata dall'assistito al proprio difensore per effetto di una non 122 Ал conoscenza, si comprende come la questione sia del tutto teorica e comunque nei fatti infondata. Il giudizio di rinvio si è svolto, dunque, senza che nessuna lesione al diritto di difesa si sia mai verificata in capo agli odierni ricorrenti, i quali sono stati posti perfettamente in grado di articolare le proprie difese sul punto - il solo trattamento sanzionatorio - devoluto alla cognizione del giudice di rinvio: e ciò alla luce di una traduzione, ancorché parziale, che ha assicurato agli imputati alloglotti la piena comprensione tanto del perimetro del non più giudicabile, perché dichiarato irrevocabile, quanto dell'ambito ancora sub iudice;
tenuto conto che, come già ricordato nella giurisprudenza richiamata, l'esplicazione della difesa per mezzo del difensore fiduciario consente di escludere ogni concreta lesione dei diritti di difesa, allorquando proprio il contatto fra l'assistito ed il suo legale, nella lingua dai due ritenuta idonea, permette al secondo di elaborare la strategia difensiva più consona da adottare nel processo. Detto in altri termini, difetta nei motivi qualsiasi indicazione non meramente astratta e qualsiasi conseguente dimostrazione (e in tal senso deve reputarsi corretta l'ordinanza della Corte territoriale quanto alla sostanziale carenza di interesse), sul come e perché la mancata conoscenza delle parti non tradotte - ancora una volta: riguardanti la posizione di altri imputati del tutto "indipendenti" abbia impedito agli imputati alloglotti di rappresentare ai rispettivi legali circostanze importanti per la loro difesa tecnica derivanti dalle parti non tradotte e che riguardasse l'unico tema, da svolgersi nel giudizio di rinvio, ovvero quello del "proprio" trattamento sanzionatorio. La dimostrazione della totale assenza di un tale pregiudizio si trae agevolmente dalla piana constatazione che la difesa tecnica sul punto - cioè in buona sostanza sul tema della affermata necessità che il trattamento sanzionatorio ancora sub iudice non potesse non subire ripercussioni da quanto affermato nella sentenza rescindente in ordine alla posizione degli "altri” imputati è stata pienamente esercitata dalle difese nel giudizio di rinvio e costituisce infatti oggi oggetto di ulteriori motivi dei ricorsi per cassazione, lamentanti il mancato recepimento, da parte della Corte di appello, delle tesi difensive espresse sul punto proprio ed esattamente in quella sede. Con riferimento alla operata comparazione tra le posizioni degli imputati alloglotti e le condotte poste in essere dagli imputati BI NI e ZZ, deve specificarsi che la mancata traduzione delle parti della motivazione del provvedimento impugnato relative a questi due imputati, non ha alcuna rilevanza ai fini della determinazione della pena in concreto a carico degli imputati di lingua 123 Ае straniera, posto che la comparazione effettuata dalla Corte di appello non è stata operata attraverso un rinvio alle parti della motivazione non tradotte riferibile agli imputati dipendenti dell'officina MA IO, ma è stata compiutamente argomentata nel paragrafo 5.6.2. della sentenza impugnata, nel quale si enunciano specificatamente le ragioni per le quali non è possibile assimilare le posizioni degli esponenti dell'officina TH con quelli della MA IO. E ciò, alla luce del fatto che il controllo visivo a cui erano chiamati gli addetti delle due officine rispondeva a distinte necessità, ovvero alla corretta manutenzione dell'assile per quanto riguarda i dipendenti dell'officina TH -e alla - corretta installazione dell'assile revisionato con riferimento invece ai dipendenti della MA IO. Dunque, anche alla luce delle premesse sopra operate sub §2.3.8., quanto alle caratteristiche del "concreto pregiudizio" alla base della nullità generale a regime intermedio, gli imputati alloglotti sono stati resi edotti delle ragioni poste alla base della differenziazione dei relativi trattamenti sanzionatori;
e la mancata traduzione delle parti della sentenza impugnata relativa alle posizioni dei dipendenti dell'officina MA IO costituisce un dato irrilevante per i ricorrenti alloglotti, che non hanno subito alcuna concreta lesione all'esercizio del diritto di difesa. Infine, deve rilevarsi come il riferimento alle posizioni degli imputati BI NI e ZZ riguarda comunque un tema che non è in grado di incidere sull'esercizio del diritto di difesa degli imputati alloglotti, ovvero quello dell'affermata definitiva responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen.; responsabilità che come si vedrà più in dettaglio nel prosieguo - risulta definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato e, dunque, irrilevante ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio da riservare ai ricorrenti. Con riferimento, poi, alla presunta lesione lamentata dagli imputati LH e OW, è necessario in primo luogo specificare che la sentenza rescindente, nell'operare, al paragrafo 14, un rimando ad un ulteriore paragrafo, il 19, escluso dal novero di quelli ritenuti meritevoli di traduzione, tratta un tema che esula dai confini del presente giudizio, limitato lo si ricorda nuovamente alla sola - - rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto ai ricorrenti in ragione dell'annullamento della condanna per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., come riqualificato, a seguito di intervenuta prescrizione. Il richiamo al paragrafo 19 viene effettuato dalla sentenza rescindente nell'ambito dell'affermazione (definitiva) di responsabilità per il residuo reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. 124 Ar pen.; più specificatamente, nella parte nella quale si chiarisce che, già prima del sinistro viareggino, erano disponibili informazioni attinenti alla vulnerabilità dei processi di manutenzione;
informazioni che avrebbero dovuto imporre ai detentori e agli operatori del carro di adottare le regole tecniche/cautelari individuabili sulla scorta di quanto indicato dal patrimonio di esperienze e di tecniche disponibili al tempo (in particolare con riferimento al contenuto dell'ordinanza EBA del 2007 in tema di pericoli del sistema manutentivo utilizzato all'epoca). Dunque, il riferimento al paragrafo 19 costituisce un dato assolutamente neutro, non ricollegabile ad una lesione del diritto di difesa degli imputati alloglotti, tenuto conto che l'attività difensiva svolta nel corso del giudizio di rinvio non poteva riguardare quanto già cristallizzato in sede di legittimità, posto che tali aspetti in alcun modo ricollegabili alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio da effettuare - risultavano preclusi al sindacato della Corte territoriale. In ogni caso, il richiamo effettuato dalla sentenza di legittimità deve intendersi come meramente rafforzativo rispetto a quanto già argomentato nel paragrafo 14, ove si è trattato in maniera esaustiva il tema oggetto della questione, ovvero l'affermazione di penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen. Il fatto che tale tema sia stato nuovamente esaminato all'interno del paragrafo 19 della medesima sentenza, non riveste alcuna rilevanza dirimente per gli imputati alloglotti, posto che i confini della loro responsabilità ed il relativo grado di colpa sono stati delineati in maniera completa all'interno del paragrafo 14, oggetto di traduzione. Né può ritenersi come fanno i ricorrenti che la stessa natura del giudizio di rinvio imporrebbe la necessaria traduzione integrale della sentenza rescindente, identificata quale condizione indispensabile al fine di comprendere l'oggetto e i confini di tale giudizio. Infatti, tale ricostruzione non tiene conto -come già visto - della necessità di concreta individuazione del pregiudizio effettivamente derivante dalla traduzione parziale della sentenza rescindente, nell'ambito di un giudizio di rinvio che riguarda il solo trattamento sanzionatorio, la cui rideterminazione risulta necessitata, non alla luce di una nuova valutazione della gravità dei fatti, ma て semplicemente quale conseguenza della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art, 589 cod. pen., previa esclusione dell'aggravante di cui al secondo comma LO stesso articolo. Non può essere presa in considerazione, poi, l'argomentazione difensiva secondo cui l'impostazione seguita dalla Corte distrettuale è incoerente perché la stessa ha poi disposto la traduzione in forma integrale della sentenza pronunciata 125 all'esito del giudizio di rinvio. Tale scelta risulta infatti dettata da mere ragioni di convenienza pratica, senza che la sua adozione implichi la sostanziale ammissione dell'illegittimità di una traduzione parziale della sentenza discendente.
2.4.3. Deve escludersi, in conseguenza di quanto sopra argomentato, anche la fondatezza della censura sub 2.2.2. l'ultima da analizzare, in ordine logico - riferita alla nullità derivata degli atti processuali successivi alla pronuncia della sentenza rescindente, non integralmente tradotta, tra i quali il decreto di citazione dinanzi al giudice di rinvio. Anche prescindendo dal fatto che il decreto di citazione nel giudizio di rinvio ha un contenuto limitato ai soli requisiti stabiliti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e, dunque, non prevede alcun riferimento alle accuse contestate agli imputati (cfr. ordinanza del 7 aprile 2022, pagg. 2-3), è sufficiente osservare che la piena legittimità della traduzione parziale effettuata esclude ogni eventuale nullità derivata. In ultimo, deve essere ritenuto infondato il rilievo difensivo secondo cui il presupposto per la deducibilità di un pregiudizio da parte dell'imputato personalmente è la sua comprensione delle parti non tradotte, nel senso di una conoscenza diretta del contenuto della sentenza, non mediata dal suo difensore. Si tratta, infatti, di una censura puramente astratta ed eventuale, che non tiene conto del fatto che sia la Corte di appello nel giudizio di rinvio, sia la Corte di cassazione nel presente giudizio, svoltosi all'esito, hanno valutato l'idoneità della traduzione parziale a determinare l'effettiva rilevanza in concreto delle parti non tradotte al fine dell'esercizio del diritto di difesa degli imputati alloglotti. E la conclusione di tale valutazione, al di là di possibili prospettazioni difensive non in concreto presenti nei ricorsi, è chi non vi è alcuna violazione dei diritti garantiti dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., perché i passaggi tradotti sono i soli che assumono rilevanza per le posizioni degli imputati alloglotti, in un giudizio il cui limitato oggetto non può essere esteso come intenderebbero fare le difese - oltre lo specifico profilo del trattamento sanzionatorio.
3. Censure relative alla formazione del giudicato progressivo sul profilo di colpa relativa alla "tracciabilità" del carro. La questione è sollevata, sotto diverse angolazioni: nei primi tre motivi del ricorso di TT (avv. Giovene), nonché nella memoria con motivi aggiunti LO stesso ricorrente;
nei primi due motivi del ricorso di EL (avv. Stortoni), nonché nei motivi aggiunti LO stesso ricorrente;
nel primo e secondo motivo del ricorso 126ал di FI s.p.a. (Avv. Manduchi), nonché nel primo motivo aggiunto LO stesso ricorrente;
nei primi tre e nel quinto motivo del ricorso di IE LO TO s.p.a. (avv. Masucci), nonché nei motivi aggiunti LO stesso ricorrente. Si lamenta, in sostanza, che la Corte di appello, in sede di rinvio, ha escluso che l'intervenuto annullamento con rinvio per le posizioni di TT ed EL imponesse, consentisse o comunque legittimasse una nuova integrale valutazione della colpa addebitata agli imputati, comprensiva quindi del rimprovero mosso in reazione alla omessa tracciabilità dei carri esteri noleggiati per il trasporto nazionale di merci pericolose. 3.1. È necessaria, preliminarmente, una ricostruzione degli approdi giurisprudenziali sul tema del giudicato progressivo e sul rapporto tra detto giudicato e la situazione di sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dal giudice di legittimità.
3.1.1. Il punto di partenza, in materia, è rappresentato dai principi affermati da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, cit., secondo cui, «in relazione allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, ma progressiva, e "ciò può accadere sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito ad un solo soggetto, perché anche in quest'ultimo caso la sentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione" (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165-01). L'irrevocabilità della sentenza può essere, dunque, il risultato finale di un percorso frammentato, segnato da una pluralità di decisioni cristallizzate su singoli punti in fasi e gradi diversi del processo, in corrispondenza di una graduale e simmetrica riduzione della regiudicanda, fino a quando questa, nella sua interezza, diventa irretrattabile ed immutabile ed acquista, cioè, il crisma dell'irrevocabilità, essendo consumato il potere decisorio del giudice della cognizione sull'oggetto del giudizio. È questo il momento in cui la res iudicanda diventa res iudicata [...]». Al fine di identificare quale sia il momento conclusivo della vicenda processuale, la sentenza muove dalla tradizionale distinzione tra "capi" e "punti" della sentenza, utili per individuare l'ambito dell'effetto devolutivo dei mezzi di impugnazione e le situazioni processuali in presenza delle quali è giustificato configurare il giudicato. Se nel sistema delle impugnazioni la nozione di capo della sentenza è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una 127ал pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato, il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione. Dunque, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. In altri termini, ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la nel caso di condanna l'accertamento delle circostanze colpevolezza e - aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. Ciò posto, le Sezioni Unite affermano che il riconoscimento dell'operatività del giudicato limitata ai capi della sentenza, con esclusione dei punti, non è in contrasto con quanto previsto dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., a norma della quale, se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». Tale disposizione si riferisce, infatti, alla peculiarità del giudizio di cassazione e, nel riconoscere l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza, rappresenta l'espressione di un principio applicabile solo all'interno della specifica situazione dell'annullamento parziale. Essa detta una regolamentazione particolare, attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio e, dunque, legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassazione ed alla intrinseca Al 128 irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema giurisdizionale. Quest'ultimo profilo traspare chiaramente da una delle più argomentate pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165 01), con la quale a proposito dell'art. 545 del codice del 1930, - - integralmente riprodotto nell'art. 624 del codice vigente - è stato precisato che i limiti ai quali è vincolato il giudice di rinvio «sono tutti riconducibili alla rilevanza ed all'efficacia della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione» e che «gli effetti preclusivi che impediscono al giudice di rinvio di estendere la sua indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato non sono in alcun modo assimilabili a quelli che conseguono alla delimitazione del contenuto dei motivi di impugnazione: essi, infatti, diretta ed ineludibile conseguenza sono dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse». Nella medesima prospettiva interpretativa è stato chiarito, inoltre, che le preclusioni processuali riconducibili agli artt. 597, comma 1, e 609, comma 1, cod. proc. pen. tendono a regolare lo svolgimento ordinato e logico delle questioni preparatorie alla decisione finale, senza che le stesse, nell'ambito di un processo che non si esaurisca per il permanere di altre questioni sub iudice, possano essere da esse deriva una situazione indefinitamente riproposte, tant'è che endoprocessuale che consente il riconoscimento di cause di non punibilità sopravvenute a norma degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640-01). Quest'ultima sentenza ha chiarito - per quanto qui rileva - che, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al - giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (con le eccezioni della morte dell'imputato e dell'abolitio criminis). Nel rispondere ai rilievi critici mossi alla categoria del giudicato progressivo, la sentenza Attinà osserva che il principio di legalità, limite invalicabile del potere del giudice, individua con la pena la criminosità del fatto, anche se deve distinguersi nettamente reato e sua punibilità in concreto (Corte cost., sent. n. 369 del 1988). Non è, infatti, extra ordinem la concezione di una definitività decisoria che, attenendo all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e ponendo fine all'iter processuale su tale parte, crei una «barriera invalicabile Al 129 all'applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Cassazione o eventualmente già esistenti e non prese in considerazione, benché non sia ancora connotata dall'esaustività la regiudicata per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta». Del resto, sottolinea ancora Sez. U, Attinà, la posizione di chi è stato conclusivamente giudicato e di chi ancora attende la definizione del giudizio di rinvio per la determinazione della pena è identica con riguardo al giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla dichiarazione della responsabilità, non essendo la contestualità fra dichiarazione di responsabilità e irrogazione della pena espressione di un precetto costituzionale». Altrettanto esplicite ed univoche proseguono le Sezioni Unite Tuzzolino - risultano le indicazioni desumibili da un'altra pronuncia delle Sezioni Unite (n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887 - 01), con cui, nel riaffermare l'autorità di giudicato delle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con quelle annullate, è stato precisato che «non a caso il legislatore del 1930 (e non diversamente quello del 1988) ha espressamente parlato di autorità di cosa giudicata solo in relazione alle parti della sentenza vagliate e non annullate dalla Corte di cassazione, il che ulteriormente conferma la diversa caratterizzazione delle situazioni processuali considerate nelle succitate norme rispettivamente ricollegabili alla pronuncia in via definitiva emessa dal Supremo giudice di legittimità ed alla volontà del soggetto impugnante nell'attuazione di quel principio di disponibilità nei procedimenti di impugnazione che si estrinseca nell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione stessa, cui consegue per le parti non impugnate della sentenza una mera preclusione processuale».
3.1.2. Nella giurisprudenza della Cassazione, l'analisi del concetto di giudicato progressivo è proseguita con Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699 - 01, la quale conferma la conclusione che l'art. 624 cod. proc. pen. allude ad una nozione di decisione le cui statuizioni restano scomponibili e sia strettamente connesso alle caratteristiche proprie del giudizio di rinvio, nel senso che la sentenza di annullamento con rinvio, limitatamente alla parte annullata, ha immediatamente una funzione soltanto strumentale alla prosecuzione del rapporto processuale nella fase del giudizio di rinvio, secondo specifiche regole codificate (artt. 627 e 628 cod. proc. pen.); mentre la parte non annullata o perché non impugnata, o perché i relativi motivi di ricorso sono stati rigettati o dichiarati inammissibili in quanto designata da assoluta autonomia, è Al 130 in grado di pervenire, nonostante il procedimento sia ancora pendente in sede di rinvio, alla formazione del giudicato su quelle statuizioni che non sono più sub iudice. L'art. 624 cod. proc. pen. disciplina, dunque, i soli casi in cui la decisione oggetto del ricorso non sia stata annullata nel suo integrale contenuto dispositivo. Il che appare confermato dall'incipit dell'art. 624 che fa riferimento alla ipotesi in cui «l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza». Le Sezioni Unite Michaeler precisano che, se è vero che l'art. 624 cod. proc. pen. è inscindibilmente da ricollegare ai compiti demolitori della Corte di Cassazione, come è comprovato dall'espressione "parti" della sentenza che figura nella norma in parola, esplicitamente finalizzata a sancire pure il momento della esecuzione della sentenza, è anche vero che la ratio di tale disposizione conduce a fare emergere il momento di sintesi dell'endiadi (capi/punti) atomisticamente individuata in numerosi precetti codicistici;
tanto da potere attribuire ad essa una forza espansiva, tale da esprimere un principio generale del diritto delle impugnazioni designando il valore giuridico delle interferenze fra le varie prescrizioni della decisione investite dal gravame, scomponibili ma talora legate da un rapporto di interdipendenza. Il tutto in base al principio enunciato per cui, nella locuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" di cui all'art. 597 comma 1 cod. proc. pen. debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi, risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico giuridica.
3.1.3. Sulla stessa linea si colloca la fondamentale Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01, la quale dettando le - condizioni per l'esecuzione della pena per le parti divenute irrevocabili in caso di sentenza di annullamento parziale - ribadisce la specialità della forza precettiva dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., che riconosce l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza, trattandosi di disposizione che detta una regolamentazione particolare, attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, e che è dunque legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassazione, caratterizzate da intrinseca irrevocabilità. Si ribadisce, infatti che «la nozione di "parte" della sentenza che, se non legata da una connessione essenziale con la parte annullata, consente l'attribuzione AL 131 dell'autorità di cosa giudicata, non è circoscritta ai capi della decisione, ma comprensiva anche dei punti che ad essi afferiscono» (punto 2.7.). Può dunque ritenersi principio consolidato quello secondo cui, all'esito della sentenza di annullamento parziale, passa in giudicato - con quanto ne consegue - la "parte" della sentenza non annullata;
concetto riferibile non solo ai "capi" ma anche ai "punti" della decisione.
3.1.4. La portata di quest'ultima affermazione è stata in concreto chiarita, quanto alla specificazione del concetto di "punto", dalla giurisprudenza delle sezioni semplici. In particolare, Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278263 - 01, ha affermato che nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva, non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad' oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate. Analogamente, Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Rv. 281106, e Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, Rv. 263636 - 01, hanno specificato che l'espressione "parti della sentenza", impiegata dall'art. 624 cod. proc. pen. al fine di individuare le disposizioni della decisione che acquistano autorità di cosa giudicata, si riferisce a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico- concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame. Si specifica, inoltre (Sez. 6, n. 25181 del 12/06/2012, Rv. 253120 - 01) che all giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato: con l'effetto che è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio in relazione ai "punti" annullati, ed a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi non decisi dalla Corte di Cassazione. Quanto al tema della "connessione essenziale", anche di recente questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 11141 del 01/02/2023, Rv. 284468 - 01) ha affermato che essa non si individua nei vincoli di connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen., ma va intesa come 132 necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata. È importante ricordare, infine, che va escluso espressamente che il passaggio in giudicato delle parti non annullate e non in connessione essenziale con quelle invece annullate consegua solo ad una formale dichiarazione di irrevocabilità. Al contrario, nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva;
conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte adita con - ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio - di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato (ex multis, Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, Rv. 261050-01; Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Rv. 272966-01).
3.1.5. Per concludere la disamina del tema, va richiamata un'ulteriore rilevante affermazione desumibile dalla sopra citata sentenza Attinà, ovvero la non coincidenza tra affermazione di responsabilità passata in giudicato e l'intrinseca idoneità della sentenza ad essere posta in esecuzione, infatti si è spiegato come l'irrevocabilità possa non coincidere con la definitività del decisum, in quanto la formazione del giudicato "parziale" in ordine alla responsabilità dell'imputato, in mancanza di una determinazione conclusiva sulla pena da irrogare allo stesso, fa si che la sentenza non possa essere utilizzata quale titolo esecutivo. Dunque, non si deve confondere il concetto di "giudicato" con quello di "esecutività della sentenza", ben potendosi creare un giudicato parziale in ordine alla responsabilità penale del ricorrente ed allo stesso tempo mancare un titolo esecutivo a causa della mancata irrevocabilità della determinazione della pena, che costituisce presupposto necessario per la sola esecutività della sentenza e non anche per la sua autorità di res judicata quanto agli aspetti già decisi in via definitiva a seguito della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione. Nella medesima ottica si è posta anche la Corte costituzionale (ord. n. 367 del 1996) che ha rilevato che «con l'espressione giudicato la legge non intende, certo, riferirsi all'intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione», rimarcando come l'istituto del giudicato parziale (art. 624 cod. proc. pen.) sia strettamente collegato all'esercizio del potere di annullamento da parte della Corte di cassazione ed ai conseguenti limiti del giudizio di rinvio, quale diretta ed аё 133 ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia in relazione alle parti non annullate ed a queste non necessariamente connesse».
3.1.6. I principi rilevanti ai fini della presente decisione, che si desumono dalla giurisprudenza di legittimità, possono dunque essere sintetizzati come segue: a) l'ordinamento consente, all'esito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, la formazione di un giudicato parziale sulle parti non annullate, le quali non per questo divengono esecutive;
b) l'indicazione delle parti di sentenza divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente ricognitiva, con la conseguenza che la sua omissione non produce alcun effetto vincolante né per il giudice del rinvio né per la Corte di cassazione successivamente adita, dovendosi guardare alla sostanza del dictum della sentenza rescindente;
c) giudicato parziale si forma sui capi e sui punti di sentenza non oggetto di annullamento, ove per punto si intende qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, ovvero che non consista in un mero passaggio argomentativo, e non solo quelle riferite all'accertamento del fatto, all'attribuzione di esso all'imputato, alla qualificazione giuridica, all'inesistenza di cause di giustificazione, alla colpevolezza e nel caso di condanna - alle circostanze e al trattamento sanzionatorio;
d) l'individuazione dei "punti" di sentenza spetta, in concreto, alla Corte di cassazione in sede rescindente, la quale individua, a seconda dell'esigenze del caso in esame, la linea di discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è; e) è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio in relazione ai "punti” annullati, ed a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi non decisi dalla Corte di Cassazione, ove la connessione va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza.
3.2. Così individuati i principi applicabili al caso in esame, l'articolata complessità delle posizioni delle parti rende opportuna una trattazione tematica delle censure proposte, diretta, in senso strettamente funzionale, ad evidenziare i soli profili immediatamente rilevanti ai fini della presente decisione (e, dunque, ancor più sintetica di quella già operata nel "Ritenuto in fatto") e a fornire analitica risposta alle doglianze difensive.
3.3. Il ricorso di TT sottopone a critica, innanzi tutto, l'affermazione della Corte di rinvio secondo cui il profilo della omessa tracciabilità integra una parte della sentenza coperta da giudicato e non in "connessione essenziale" con quella 134 oggetto di annullamento con rinvio, afferente al tema della omessa riduzione della velocità dei rotabili in attraversamento di determinate stazioni.
3.3.1. Si contesta - al riguardo - il richiamo all'insegnamento di Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, cit., sul rilievo della diversità della odierna fattispecie (annullamento con rinvio relativo ad alcuni profili di colpa puntualizzati in motivazione) rispetto a quella presa in esame in quella pronuncia (annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono al trattamento sanzionatorio). Analoghe contestazioni sono dirette al richiamo di altre pronunce, tutte riferite a casi di annullamento con rinvio in tema di rideterminazione della pena, a fronte di un accertamento completo della responsabilità del ricorrente. Nel caso di specie, invece, il mancato esaurimento dell'accertamento sul profilo della responsabilità penale avrebbe impedito, per la logica connessione fra tracciabilità e riduzione della velocità, la formazione del giudicato sul profilo della tracciabilità, che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere devoluto al giudizio di rinvio. Si sostiene, sul punto, che il potere giurisdizionale non può ritenersi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti per la pronuncia finale su ogni reato. Secondo la difesa, i punti della decisione cui fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e, dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità e alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza.
3.3.2. La censura è infondata. - la cui erroneità si trae dall'univocaLa difesa muove dall'assunto giurisprudenza di questa Corte secondo cui il concetto di punto di sentenza è ontologicamente limitato all'accertamento della responsabilità e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero alle statuizioni indispensabili in astratto per il giudizio su ciascun reato. Ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità già sopra sintetizzati sub 3.1.6. si è invece uniformata, coerentemente, la stessa sentenza rescindente, la quale ha considerato ogni aspetto della responsabilità di TT quale amministratore delegato di FS (pagg. 516-553), ivi compreso quello della "tracciabilità", rigettando tutti i motivi di ricorso proposti. La Corte di cassazione non si è limitata a riconoscere la possibilità di configurare in astratto una responsabilità colposa dell'amministratore della holding FS per le violazioni in ле 135 materia di sicurezza emerse nel contesto della controllata FI, ma ha unitariamente affermato l'assunzione della competenza diretta ed autonoma nella gestione del rischio ferroviario in capo a TT, quale amministratore delegato della holding e non quale amministratore di fatto di FI (pag. 536) e una sua responsabilità diretta per l'esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento (pag. 528), precludendo un nuovo esame sul punto della colpa riferita alla tracciabilità nel giudizio di rinvio, inequivocabilmente attivato limitatamente ad altri profili. In particolare, la sentenza ha proceduto all'analisi di tutti gli aspetti rilevanti: individuazione della capogruppo come holding operativa (pagg. 536-537), disposizioni di gruppo che definivano le procedure per gli investimenti delle controllate (pagg. 537-538); gestione di tesoreria centralizzata (pag. 538), interventi della capogruppo in materia di sicurezza (pagg. 538-539), ulteriori fatti che confermano il ruolo di diretta responsabilità in tema di sicurezza della circolazione ferroviaria che la capogruppo aveva assunto (pag. 541). La responsabilità colposa, che viene in rilievo nel caso in esame, trova la sua regolazione nel principio di "competenza per il rischio", secondo cui, ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale, è necessario individuare il soggetto titolare dei compiti di gestione del rischio che si è concretizzato nell'evento tipico. Dall'esame della sentenza rescindente emerge, in conclusione, che la Corte di cassazione ha trattato anche le censure relative al profilo della tracciabilità e ne ha espressamente escluso la fondatezza, con statuizione definitiva, precludendo così al giudice del rinvio ogni ulteriore valutazione sul punto. Né può ritenersi in concreto che fra il profilo della omessa tracciabilità, passato in giudicato, e quello della omessa riduzione della velocità dei rotabili, oggetto di annullamento con rinvio, vi sia una connessione essenziale come tale rilevante ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. Premessa l'ammissibilità di una contestazione di reato colposo scindibile in plurimi rimproveri di condotte commissive e/o omissive, ciascuna delle quali in rapporto causale con l'evento (basti pensare ai casi di colpa medica consistita nella violazione, da parte LO stesso autore, di plurime condotte doverose, ognuna eziologicamente legata all'evento di morte o lesioni), appare evidente quanto ritenuto nella sentenza rescindente, ovvero che un giudizio di responsabilità può fondarsi sul riconoscimento anche di uno solo di tali profili di colpa (purché, come detto, sia dimostrato il rapporto di causalità con l'evento): con la conseguenza che, nel caso di annullamento parziale relativo agli altri profili, un eventuale rapporto di "connessione essenziale", cioè di interdipendenza logico/giuridica, non AR 136 può che consistere nella possibilità che il giudizio sul profilo di colpa rimesso al giudice del rinvio possa ripercuotere o meno effetti anche su quello relativo al profilo di colpa non oggetto dell'annullamento. In altri termini, che il delitto colposo si connoti per la presenza di un "momento soggettivo" del rimprovero non significa che da ciò derivi meccanicamente, in sede di rinvio, una trattazione necessariamente congiunta della colpevolezza dell'imputato. È pertanto da reputarsi non condivisibile la tesi difensiva della ontologica indivisibilità del rimprovero colposo In particolare, secondo la sentenza rescindente, il rimprovero agli imputati TT ed EL di aver adottato una politica aziendale finalizzata a non attivare, sui carri noleggiati dall'estero, la medesima procedura di verifica sulla manutenzione in vigore per i carri "nazionali": ha una sicura autonomia causale sull'evento di disastro ferroviario, nel senso che il comportamento alternativo esigibile, ovvero una corretta tracciatura dei carri e verifica delle relative procedure di manutenzione avrebbe fatto emergere (non certo la difettosità del carro specifico, ma) la non rispondenza dei carri esteri agli standard manutentivi interni e conseguentemente la loro inidoneità alla circolazione sul territorio nazionale. Tale aspetto si pone allora logicamente e giuridicamente in posizione antecedente rispetto al tema della "velocità", perché l'accertamento sul tema della "velocità" non ha e non avrebbe potuto riverberare alcuna conseguenza su quello relativo al primo addebito, il quale ha priorità logica. Detto in altri termini, la prospettazione difensiva secondo i due profili sono inscindibilmente collegati non appare condivisibile, perché, anzi, la riduzione della velocità assume rilevanza per i carri non tracciati e non, invece, per quelli tracciati. Dunque, sarebbe stato possibile porre una questione di "connessione essenziale" se oggetto dell'annullamento fosse stato il profilo della tracciabilità, rispetto al quale la riduzione della velocità è logicamente dipendente, essendo attività posteriore resa necessaria proprio dall'omessa tracciabilità. In ogni caso, va ribadito che la chiara scelta della sentenza rescindente di separare i due profili di colpa non può essere posta in discussione nel presente giudizio di cassazione, né poteva esserlo, evidentemente, ancor prima, nel giudizio di rinvio.
3.4. Secondo le difese di TT e FI, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il rimedio avverso le statuizioni sul profilo di colpa della omessa tracciabilità sia il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., perché l'accesso a tale rimedio presuppone la formazione di un giudicato parziale che in realtà non si è formato. Alн 137 3.4.1. La conseguenza negativa di tale ricostruzione sarebbe la mancata considerazione, nel giudizio di rinvio, delle «argomentazioni poste dall'imputato TT a fondamento delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 30 giugno 2022 e riportate nel memoriale prodotto», nonché delle doglianze riportate nella memoria, a firma del difensore, sempre in ordine al tema della tracciabilità, riferite a: responsabilità penale di TT quale amministratore della capogruppo, verifica dell'eventuale esercizio colposo e causalmente rilevante dei poteri di direzione e coordinamento nella predetta qualità; individuazione degli elementi di prova rilevanti.
3.4.2. Il rilievo è infondato. Le difese muovono dall'assunto che non si sia formato un giudicato parziale sul profilo della tracciabilità; assunto la cui infondatezza è già stata ampiamente dimostrata. La logica conseguenza della formazione del giudicato su tale profilo è come ben evidenziato dalla Corte d'appello la irretrattabilità della relativa responsabilità penale, cui consegue la preclusione della considerazione di argomentazioni o prove dirette a porla in discussione, sul piano soggettivo o su quello oggettivo. Sono dunque irrilevanti le censure riferite alle condizioni di applicabilità dell'art. 625-bis cod. proc. pen. perché le stesse presuppongono una situazione processuale nella quale vi siano sia statuizioni definitive, sia profili di responsabilità penale ancora in discussione;
situazione diversa da quella effettivamente sussistente nel caso di specie. Ed è inconferente, dunque, anche il richiamo operato dai ricorrenti alle sentenze di questa Corte che escluderebbero la possibilità di ricorrere allo strumento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. in caso di sentenze di annullamento con rinvio, epilogo, non assimilabile, evidentemente, nella specie, alla statuizione di irrevocabilità della responsabilità penale quanto al profilo colposo della omessa tracciabilità. -3.5. La difesa di TT prosegue lamentando che ai fini della valutazione della connessione essenziale di cui all'art. 624, comma 1, cod. proc. pen- non si è considerato l'annullamento della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del coimputato FA.
3.5.1. In particolare, si asserisce che l'annullamento in punto di motivazione in ordine alla conoscenza, da parte del ES, organo competente - nella persona del suo responsabile, il FA - della circolazione del carro sviato a Viareggio, non può non implicare la devoluzione al giudice di rinvio del riesame complessivo del Ае 138 profilo di colpa della tracciabilità, essendo necessario riformulare l'intero giudizio in ordine alla causalità della colpa.
3.5.2. Anche questa censura è infondata. Le definitive statuizioni nei confronti di TT ed EL in ordine alle scelte di alta amministrazione aziendale adottate in punto di tracciabilità sono il presupposto della valutazione del giudice del rinvio, che le ha ritenute elemento interruttivo della causalità del comportamento colposo ascritto a FA. In altri termini, la sussistenza di un dovere di vigilanza del ES (e dunque di FA) è tema che si pone "a valle" della decisione, da parte dei vertici societari, di omettere i dovuti controlli documentali sui carri esteri: ciò che rileva, infatti, la sentenza rescindente, quando osserva che a fronte di una scelta, del tutto consapevole, di tutte le società del gruppo di conformarsi a tale decisione, non si può imputare ad un subordinato, quale era FA, di non aver segnalato l'errore, senza verificare prima quale fosse la "tenuta" di tale condotta e dunque la sua valenza impeditiva - dell'evento alla luce della politica instaurata dai vertici aziendali. - 3.6. Sempre secondo la difesa di TT, la sentenza di rinvio ha omesso di considerare una fondamentale evidenza probatoria, costituita dalla prescrizione n. 283/2006 a firma di TT.
3.6.1. Si sostiene che l'analisi di tale documento avrebbe consentito l'esclusione della responsabilità del ricorrente, per l'inesistenza della reclamata "prassi aziendale" valorizzata in tema di omessa tracciabilità del materiale rotabile estero.
3.6.2. Il rilievo è infondato per le considerazioni già svolte sub 3.4.2. circa la preclusione della considerazione di prove dirette a porre in discussione la già accertata responsabilità colposa in punto di tracciabilità.
3.7. Il ricorso nell'interesse di TT affronta, poi, l'ulteriore profilo relativo alla posizione di Amministratore Delegato della holding IE LO TO s.p.a.
3.7.1. Secondo il ricorrente, il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso in relazione alle condotte profilate quale amministratore della capogruppo (relative, come per FI, ai residui profili di colpa circa i temi della "tracciabilità" e della "velocità") avrebbe dovuto portare ad una dichiarazione di irrevocabilità della statuizione della responsabilità, quantomeno in quel ruolo: dichiarazione che invece non v'è stata. Nel caso di specie osserva il ricorrente la Corte di Cassazione ha espresso due principi di diritto: con il primo ha chiarito in che modo l'amministratore di una capogruppo possa rispondere per l'esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento;
con il secondo ha indirizzato il giudice del rinvio verso l'analisi del Al 139 compendio probatorio per valutare gli altri elementi necessari per l'integrazione del rimprovero soggettivo. Il piano concreto del giudizio di rinvio, dunque, non era più quello analizzato dalla prima sentenza di appello, ma quello emerso alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione dell'8 gennaio 2021 che, nell'affermare un principio di assoluta novità quello secondo cui - l'amministratore di una capogruppo non può rispondere del reato omissivo, perché non ha una posizione di garanzia, ma può rispondere dell'esercizio colposo di poteri di direzione e coordinamento di cui è diretto titolare - ha fornito ulteriori parametri da analizzare sia sul piano generale, sia su quello concreto: parametri che - essendo estranei alla cognizione del giudice di legittimità sono rimasti privi di ogni necessaria valutazione di merito, che avrebbe dovuto essere svolta proprio nel giudizio di rinvio. Decisiva, al riguardo, sarebbe la circostanza che il principio di diritto espresso nella sentenza rescindente muove dall'assunto che il fascio di poteri di cui l'amministratore è investito si estrinseca attraverso una condotta attiva, e in particolare per mezzo dell'emanazione di direttive e del controllo dei risultati della gestione delle controllate rispetto all'interesse di gruppo;
tali poteri possono essere esercitati con negligenza, imprudenza, imperizia;
ma ciò, quando sussistente nel caso concreto, costituisce solo la premessa di una eventuale responsabilità, perché vanno accertati gli altri elementi necessari ai fini della colpa. E tale valutazione avrebbe dovuto ritenersi implicitamente rimessa al giudizio rescissorio, nel quale, invece, la stessa non è stata effettuata.
3.7.2. Anche tali doglianze sono infondate. In relazione alla mancata formale dichiarazione di irrevocabilità della sentenza quanto al profilo colposo relativo alla "tracciabilità", è sufficiente richiamare quanto già osservato in diritto (sub 3.1.4. e 3.1.6) circa la natura non costitutiva di tale dichiarazione. Quanto alla censura principale, non può essere condivisa la prospettazione difensiva secondo cui la Corte di Cassazione ha affermato un principio di assoluta novità rispetto ai gradi di giudizio precedenti - quello secondo cui l'amministratore di una capogruppo può rispondere dell'esercizio colposo di poteri di direzione e coordinamento di cui è diretto titolare - con la conseguenza che tale affermazione avrebbe richiesto l'esame delle censure relative alla tracciabilità e della relativa documentazione da parte del giudice del rinvio. Come già osservato, il passaggio in giudicato della sentenza quanto alla tracciabilità preclude ogni ulteriore esame di tale profilo, non potendo essere prese in considerazione in questa sede né le censure dirette a far valere errori della Al 140 sentenza rescindente legati alla relativa valutazione o alla non corrispondenza fra imputazione e decisione, né quelle dirette a evidenziare lacune o errori della sentenza rescissoria, ivi comprese quelle legate all'esercizio del diritto di difesa. In altri termini, dalla prospettata novità della ricostruzione della fattispecie adottata dalla sentenza rescindente non può derivare la conseguenza del superamento del giudicato già formatosi. Come ben evidenziato dalla Corte di appello, il rimedio riconosciuto dall'ordinamento per formulare eventuali critiche alla sentenza rescindente avrebbe potuto essere quello, straordinario, dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Deve in ogni caso ritenersi erroneo il presupposto da cui muove la difesa dell'imputato, secondo cui l'accusa sarebbe mutata, perché riferita non più ad una condotta omissiva ma a una condotta commissiva. Tale ricostruzione interpretativa non sufficientemente conto della formulazione tiene dell'imputazione, la quale fa riferimento alla mancata adozione di standard di manutenzione per tutti i carri trasportanti in Italia merci pericolose - rigorosi, verificabili ed almeno uguali a quelli stabiliti per i carri immatricolati in Italia. Più in particolare, va evidenziato che la sentenza rescindente (pagg. 516-517) ha osservato che, mentre entrambi i giudici territoriali avevano escluso l'amministrazione di fatto, non essendo emersa la prova di una perpetrata ingerenza sostanziale nelle scelte operate dagli organi delle controllate, tali da implicarne un completo annullamento», il secondo giudice aveva ritenuto la sussistenza di una posizione di garanzia dell'amministratore di diritto della società capogruppo che nel caso concreto si sarebbe consolidata in capo a questi per - effetto della struttura stessa dei rapporti con le controllate, non esaurientesi nella "direzione e coordinamento", ma concretizzatisi in un «ruolo di co-gestore nel settore della sicurezza del trasporto ferroviario sia mediante interventi diretti, sia mediante il controllo delle attività svolte in tale campo dalle controllate». E la sentenza rescindente ha rigettato la tesi difensiva in punto di diritto, affermando che né i poteri di direzione e di coordinamento, né l'autonomia giuridica degli organi di gestione delle controllate sono ontologicamente incompatibili con la titolarità, in capo all'amministratore della capogruppo, di una competenza inerente ad eventuali aree di rischio connesse alle attività di impresa, osservando come, ai fini della identificazione di una tale competenza, va considerato il concreto contenuto dei poteri detenuti, rispetto al quale il dato nominalistico risulta recessivo. Dunque, quello della configurabilità, in capo alla holding, di una competenza derivante dallo svolgimento delle attività di indirizzo e di 'Al - 141 coordinamento per la gestione del rischio rispetto ai pericoli afferenti le attività di impresa svolte dalle società controllate è un tema non introdotto "a sorpresa" nel giudizio di legittimità, posto che sin dal giudizio di primo grado era stato oggetto di ampia discussione, sfociata nella decisione assolutoria sul punto da parte del Tribunale di Lucca. In altri termini, non vi è stata alcuna riqualificazione giuridica del titolo di responsabilità e del fatto ascritto a TT, che è sempre rimasto quello di aver determinato o codeterminato, appunto nella posizione apicale indicata, la politica aziendale delle società del gruppo in tema di "tracciabilità" dei carri esteri, così incidendo in senso causale sulla verificazione del disastro ferroviario. A fronte della pacifica constatazione che il tema della responsabilità gestionale del rischio da parte di TT è emerso sin dal giudizio di primo grado e che su di esso le difese hanno svolto ampie argomentazioni, nessun rilievo assume la circostanza che la sentenza rescindente abbia ridenominato in diritto la posizione di TT come quella di soggetto "competente per il rischio", piuttosto che di "garante", in forza della prevalente natura commissiva del comportamento colposo ascrittogli. Del resto è la stessa sentenza rescindente (pag. 384 ss.) - rispondendo a chi lamentava la violazione del principio di immutazione perché solo con la sentenza d'appello l'originaria contestazione sarebbe stata volta in rimprovero per condotta commissiva a rigettare il rilievo, perché già il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che l'omissione di qualsiasi verifica sul processo manutentivo di un rotabile estero utilizzato da IA fosse conseguenza di una generalizzata interpretazione della normativa pattizia e internazionale, nell'infondato ed erroneo presupposto che la liberalizzazione del mercato ferroviario e la tendenziale creazione di una rete ferroviaria europea potessero legittimare la rinuncia a necessarie cautele. Si richiama, in particolare, la necessità di tener conto della complessiva condotta addebitata come colposa e di quanto è emerso dagli atti processuali;
ove risulti corrispondenza tra tali termini, al giudice è consentito di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, perché sostanzialmente non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (ex multis, Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Rv. 257902). Sempre secondo la sentenza rescindente, l'accento posto sul concreto svolgimento del giudizio marginalizza - nella ricerca di criteri guida nella verifica del rispetto del principio di correlazione un approccio fondato sulla tipologia - dell'intervento dispiegato dal giudice (ad esempio, quello che si rifà alla presenza di una contestazione di colpa generica per affermare l'ammissibilità di una Al 142 dichiarazione di responsabilità a titolo di colpa specifica). Si può aggiungere, in questa sede, che la centralità della proiezione teleologica del principio in parola conduce a ritenere che, ai fini della verifica del rispetto, da parte del giudice, del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza, è decisivo che la ricostruzione fatta propria dal giudice sia annoverabile tra le (solitamente) molteplici narrazioni emerse sul proscenio processuale (ferma restando l'estraneità al tema in esame della qualificazione giuridica del fatto). La principale implicazione di tale assunto è che, dando conto del proprio giudizio con la motivazione, il giudice è chiamato ad esplicare i dati processuali che manifestano la presenza della 'narrazione' prescelta tra quelle con le quali si sono confrontate le parti, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente. A fronte di un'accusa fin dall'inizio pienamente comprensibile e nei confronti della quale vi è stata piena esplicazione del diritto di difesa, la circostanza che la prima sentenza di appello - nel rovesciare la sentenza di primo grado ritenendo provato che l'amministratore della holding, proprio per effetto della struttura stessa dei rapporti con le controllate, avesse svolto un «ruolo di co-gestore nel settore della sicurezza del trasporto ferroviario sia mediante interventi diretti sia mediante il controllo delle attività svolte in tale campo dalle controllate>> abbia fatto cenno talora ad una "posizione di garanzia", talaltra alla "gestione del rischio", deriva solo - come già ricordato nella sentenza rescindente (pag. 535) - da un impreciso riferimento al moLO omissivo dell'art. 40, secondo comma, cod. pen.: il che però non mette in discussione che il giudizio, sin dal primo grado, abbia investito, in concreto, il tema della esistenza di una competenza gestoria del rischio ferroviario connotata da colpa commissiva consistente nell'aver adottato ed imposto quella interpretazione indebitamente riduttiva dell'impegno cautelare, dalla quale è discesa la mancata adozione della misura della acquisizione di informazioni attinenti alla storia manutentiva dei carri merci esteri.
3.8. Alle considerazioni svolte in punto di novità del dictum della Corte di cassazione consegue - secondo la difesa di TT - la sostanziale violazione del diritto di difesa da parte della sentenza impugnata.
3.8.1. Si sostiene che la Corte di appello non ha consentito all'imputato di difendersi in un giudizio di merito rispetto al precetto, come delineato dal nuovo principio di diritto, ed alle concrete modalità con cui si ritiene che possa atteggiarsi la condotta (in modo attivo), attraverso la valutazione del compendio probatorio, eventualmente rinnovabile anche d'ufficio da parte del giudice del rinvio. ак 143 3.8.2. Anche questo rilievo, che rappresenta una sostanziale specificazione del precedente, deve essere ritenuto infondato. La definitività della statuizione in punto di colpa relativa alla tracciabilità impedisce, sia al giudice del rinvio sia a questa Corte di cassazione, non solo l'esame delle relative questioni, ma anche la considerazione di eventuali violazioni del diritto di difesa. Queste possono al più configurarsi, infatti, come effetto indiretto dell'irrevocabilità di tale statuizione. È comunque assorbente sul punto il rilievo -a cui si è già fatto richiamo - che i fatti storici oggetto di imputazione e di condanna siano identici e immutati, oltre che basati su concetti giuridici consolidati e conosciuti, quali quello di "direzione e coordinamento" e quello di "della competenza per il rischio".
3.9. Analoghe sono le censure proposte nell'interesse di EL, il quale, richiamando l'unitarietà dei vari profili di colpa, muove dal presupposto che la sentenza rescindente non ha indicato nel dispositivo per quali parti della sentenza impugnata veniva disposto l'annullamento .con rinvio, rimandando, alla motivazione, la quale precisava che lo stesso doveva avvenire «in relazione ai profili di colpa costituiti dalla violazione dell'obbligo datoriale di valutazione di tutti i rischi lavorativi e dalla omessa disposizione della riduzione della velocità dei convogli merci» (pag. 514 della sentenza rescindente).
3.9.1. Si lamenta, in particolare, che: a) la Corte distrettuale avrebbe dovuto chiarire il perché l'art. 624 c.p.p. dovrebbe contenere un concetto quello di - "parte" della sentenza scollegato dai concetti di "capi" e "punti" e perciò del - tutto avulso dalla metodologia classica di partizione delle sentenze;
b) la Corte d'Appello ha risposto in maniera tautologica alle doglianze difensive sul punto, nel senso che i "profili di colpa" devono ritenersi passati in giudicato, poiché la Corte di Cassazione ha inteso farli passare in giudicato;
c) il singolo "profilo di colpa" non ha e non può mai avere una "autonomia giuridico concettuale", né - tantomeno si rivela "suscettibile di autonoma considerazione", perché elemento imprescindibile della colpa penale è la "colpevolezza" che è elemento del reato comune ed omogeneo a tutte le singole violazioni cautelari;
non esistono, infatti, tante "colpevolezze" quante sono le regole cautelari violate, poiché altrimenti non si configurerebbe un unico reato, bensì tanti diversi illeciti colposi;
d) che è erronea la distinzione operata dalla Corte di rinvio fra "parti" e "punti" della sentenza perché finisce per consentire il passaggio in giudicato anche delle mere argomentazioni logiche svolte dalla Corte di Cassazione in sede rescindente;
e) che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto i diversi profili di colpa ascritti A 144 al ricorrente come "punti" della sentenza e non, come dovuto, come "sottopunti" in quanto componenti che formano l'unico e inscindibile illecito colposo, postulanti un giudizio necessariamente unitario sul concreto atteggiarsi della colpevolezza del soggetto agente e dunque reciprocamente legati da un vincolo di connessione essenziale.
3.9.2. Le doglianze sono infondate, per le ragioni già espresse in precedenza in relazione al concetto di "punto" di sentenza, che ben può identificarsi con un singolo specifico profilo di colpa, come effettivamente avvenuto nella sentenza rescindente, con statuizione che si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità ed è comunque insindacabile in questa sede, come lo era in sede di rinvio, visto il limite dell'art. 624 cod. proc. pen. Non si tratta, infatti, di mere argomentazioni logiche, ma della consapevole individuazione, da parte della Corte di legittimită, di differenti profili di colpa a cui riservare differenti trattamenti.
3.10. Nel ricorso presentato nell'interesse di FI, si svolgono analoghe considerazioni, precisando che, laddove la Corte di cassazione ha voluto dichiarare l'irrevocabilità della sentenza lo ha fatto espressamente come avvenuto per - AS quale amministratore delegato di CA Chemical e Responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di Fs Logistica S.p.A. (ora LI Logistics) mentre non lo ha fatto per FA, TT, EL, TR, per IA, e per AN quanto a Gatx.
3.10.1. Si ritiene che il profilo dell'omessa riduzione della velocità per i convogli non tracciati sia intimamente connesso con quello della tracciabilità per TT ed EL, posto che la Corte di cassazione ha, a torto o a ragione, individuato proprio in FI l'ente deputato a dettare normativa sulla velocità di crociera in rapporto a determinati convogli: la tracciabilità rappresenta, in questa ottica, il presupposto della riduzione di velocità. Tra le varie considerazioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti, si ribadiscono i rilievi circa il sostanziale mutamento del titolo della colpa, da omissiva a commissiva, per TT;
mutamento che non consentirebbe di per sé la formazione del giudicato sulla colpa riferita alla tracciabilità, a seguito della sentenza rescindente. Nel ricorso si sostiene altresì che l'unico strumento di tutela del responsabile civile era la difesa nel giudizio di rinvio e non l'esperimento del rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis contro parti della sentenza asseritamente passate in giudicato, perché la posizione dei responsabili civili non è assimilabile a quella dei soggetti legittimati all'utilizzazione di tale rimedio. Al 145 3.10.2. Valgono, anche in riferimento a tali censure, le considerazioni già svolte circa: l'irrilevanza di un'espressa dichiarazione di irrevocabilità di parti della sentenza rescindente;
la mancanza di connessione essenziale fra i due profili di colpa oggetto di esame;
la non configurabilità in concreto, e comunque, l'insindacabilità di un eventuale mutamento del titolo di colpa in capo a TT da parte della sentenza rescindente. Quanto al ricorso straordinario ex art. 625-bis contro parti della sentenza passate in giudicato, va rilevato che - contrariamente a quanto asserito dalla difesa lo stesso può essere proposto anche dal responsabile civile ex art. 83 cod. proc. pen., che-come nel caso di specie - risulti condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile (Sez. 6, n. 26485 del 27/04/2010, Rv. 247816). -3.11. Sulla stessa linea, il ricorso di IE LO TO s.p.a. responsabile civile per la condotta addebitata a TT contesta ai fini civili, sulle base delle - medesime premesse teoriche e fattuali, l'affermazione del passaggio in giudicato del profilo di colpa inerente alla tracciabilità dei carri.
3.11.1. Si ritiene che i singoli "punti" isolabili all'interno di ciascun capo di imputazione riguardano: la sussistenza del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e nel caso di condanna l'accertamento delle circostanze - - aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena e l'eventuale sospensione condizionale, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. Per la difesa è fortemente indicativa del fatto che la tracciabilità non rappresenti un punto della sentenza la scelta terminologica della Corte di legittimità, nel senso di qualificare l'addebito riguardante l'omessa riduzione della velocità, pacifico oggetto di annullamento, quale «profilo di colpa», assieme al richiamo alla sentenza Minardi del 2007 (pag. 324 della predetta sentenza). Una riprova di ciò si rinviene secondo la parte ricorrente nella circostanza che la sentenza - rescindente abbia annullato la pronuncia emessa in appello nei confronti del TT non con riguardo ad un singolo profilo di colpa ma ai "profili" di colpa precisati nella motivazione, ricorrendo così all'utilizzo di un plurale che sarebbe del tutto incomprensibile se davvero l'unico oggetto dell'annullamento fosse stato l'addebito riguardante l'omessa riduzione della velocità.
3.11.2. L'analogia fra queste censure e quelle proposte dagli altri ricorrenti rende sufficiente il richiamo alle argomentazioni già svolte, con l'ulteriore precisazione della irrilevanza del problema se la sentenza rescindente abbia Al 146 annullato la pronuncia con riguardo, letteralmente, "ai profili" e non "al profilo di colpa" di cui motivazione. Come già visto, dal complesso del dispositivo e della motivazione della sentenza stessa, emerge con chiarezza che l'annullamento non ha avuto per oggetto il profilo della omessa tracciabilità. Ne consegue l'infondatezza anche di queste doglianze.
3.12. Sempre nel ricorso di IE LO TO, si richiama il fatto che la sentenza di annullamento con rinvio ha esplicitamente escluso (pag. 324) la formazione del giudicato sull'omicidio colposo, rinviando al giudice di merito la verifica della volontà di TT di rinunciare alla prescrizione su di esso maturata.
3.12.1. Ciò sarebbe inconciliabile con l'assunto della formazione del giudicato sulla "tracciabilità", introdotta nel presente processo in via "sostanziale", con indistinto riferimento tanto al disastro che all'incendio, lesioni e omicidio colposi contestati a TT nei capi d'imputazione nn. 34, 35 e 36. Per la difesa, la pretesa formazione del giudicato sulla "tracciabilità" avrebbe precluso, all'esito del giudizio celebrato in cassazione, l'annullamento della condanna per omicidio colposo pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze, perché, dinanzi alla (ipotizzata) irrevocabilità delle statuizioni rese in merito non vi sarebbe stata alcuna ragione di incaricare il giudice del rinvio di accertare se il TT intendesse o meno rinunciare alla prescrizione in rapporto all'accusa di omicidio colposo. In altri termini, la circostanza che l'annullamento abbia invece avuto ad oggetto tutti i profili di colpa collegati all'accusa di omicidio sarebbe la prova che su nessuno di essi fosse intervenuto il giudicato.
3.12.2. Il motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte, la sentenza rescindente non ha demandato alla Corte di appello l'esame della sussistenza del profilo della colpa per omessa tracciabilità in relazione all'omicidio colposo, ma si è limitata a rimettere al giudice la verifica fattuale dell'intervenuta rinuncia alla prescrizione quanto a tale reato, in quanto logicamente prioritaria;
verifica che la Corte di appello ha effettuato e, all'esito della quale, ha dichiarato la prescrizione LO stesso. Tale dichiarazione, peraltro, ha rilevanza ai soli effetti penali, essendo stata dichiarata irrevocabilmente la responsabilità dell'imputato per il profilo della tracciabilità, ai fini civili, per effetto della sentenza della Corte di cassazione.
3.13. Nello stesso ricorso, si ribadisce la connessione essenziale fra tracciabilità e riduzione della velocità affermata da altri ricorrenti, evidenziando, sul punto, il profilo della dimensione prescrittiva del rapporto di connessione postulato nell'art. AR 147 624, comma 2, cod. proc. pen. quale limite normativo alla formazione del giudicato.
3.13.1. Per la difesa, il "dover essere" della motivazione è stato invertito dalla sentenza impugnata, la quale è pronunciata sul profilo di addebito dell'omessa riduzione della velocità muovendo dall'errata premessa che esistesse e si imponesse in concreto un obbligo di tracciamento documentale dei carri e che un siffatto obbligo fosse rimasto inadempiuto (anche) da TT quale amministratore di FS;
mentre è chiaro che l'esclusione di tali presupposti avrebbe dovuto condurre a ritenere inesistente alcun onere di riduzione della velocità. Si sostiene che ciascuna delle ipotizzate cautele, se attuata, avrebbe evitato l'evento di disastro, in quanto ciascuna munita di sufficiente capacità preventiva e si richiama il principio secondo cui, «quando l'evento lesivo possa essere evitato attraverso distinte, alternative misure prevenzionistiche l'addebito soggettivo eziologicamente rilevante può essere ritenuto solo quando nessuna di tali diverse strategie sia stata posta in essere e l'inerzia abbia cagionato l'evento. L'adozione di una efficace strategia in luogo di un 'altra non è, con tutta evidenza, idonea a fondare la colpa ed il conseguente addebito colposo di eventi lesivi» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105).
3.13.2. Il motivo è infondato. Come visto, nel rapporto tra i due profili di colpa presi in considerazione, sarebbe stato possibile porre una questione di "connessione essenziale" se oggetto dell'annullamento fosse stato il profilo della tracciabilità, rispetto al quale la riduzione della velocità è logicamente dipendente, essendo attività posteriore resa necessaria proprio dall'omessa tracciabilità. Va dunque esclusa in radice - essendo caratterizzata da astrattezza la prospettazione difensiva secondo cui ciascuna - delle ipotizzate cautele, se attuata, avrebbe evitato l'evento di disastro. La realtà accertata è ben diversa: la colpa legata all'omessa tracciabilità, accertata in via definitiva, rende opportuno, appunto per i carri non tracciati, l'esame dell'ulteriore profilo della riduzione della velocità, da effettuarsi nel giudizio di rinvio.
3.14. La difesa di FS censura anche, in via subordinata, la lesione del diritto di difesa del responsabile civile.
3.14.1. Sarebbe stata omessa la considerazione delle argomentazioni difensive sviluppate nell'interesse di TT nel giudizio di rinvio: difese indotte dalla rinnovata qualificazione giuridica e fattuale, in senso commissivo, del titolo di responsabilità. Inoltre, l'avvenuta riqualificazione del titolo della responsabilità di TT avrebbe dovuto consentire a FS di difendersi, perché così impongono la Al 148 giurisprudenza consolidata della Corte EDU e la giurisprudenza interna, mentre l'esercizio colposo dei poteri ex art. 2497 cod. civ. è soluzione talmente innovativa - sconosciuta al panorama giuridico precedente alla sentenza di annullamento da essere inaccessibile e imprevedibile per il destinatario.
3.14.2. Il motivo va ritenuto infondato, sulla scorta delle considerazioni già svolte a proposito dell'analoga doglianza presentata nell'interesse di TT, circa la formazione del giudicato progressivo e l'insussistenza di una connessione essenziale tra la parte annullata della prima sentenza di appello e la definizione dei poteri dell'amministratore delegato di FS. Del tutto correttamente, dunque, la Corte di appello ha statuito sul punto: «Non possono pertanto essere riproposte, né debbono essere analizzate, le doglianze riportate nella memoria ai punti 2 (il tema della tracciabilità), 4 (la responsabilità penale di TT quale amministratore della capogruppo per l'esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento delle società controllate), 5 (i presupposti per la verifica dell'eventuale esercizio colposo e causalmente rilevante dei poteri di direzione e di coordinamento tenuti nella predetta qualità), 6 (la individuazione degli elementi di prova in relazione all'esercizio dei poteri dell'amministratore delegato del gruppo IE LO TO in tema di sicurezza della circolazione e del trasporto ferroviario» (sentenza impugnata, pag. 283). Quanto al profilo del preteso mutamento del titolo di responsabilità e delle sue conseguenze sul diritto di difesa nel giudizio di rinvio, può essere richiamato quanto già osservato sub 3.7.2. 3.15. In ulteriore subordine, FS propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui non esclude che l'autorità di cosa giudicata si estenda a parti della sentenza non annullate né in connessione essenziale con la parte annullata, ancorché riguardanti un fatto e/o un'ipotesi di responsabilità sulle quali l'interessato non ha potuto interloquire né difendersi adeguatamente.
3.15.1. Si sostiene che l'ipotetica innovazione del fatto contestato o della sua valutazione giuridica che derivi, inattesa, da una sentenza della Cassazione, resa su "parti" non oggetto di annullamento, comporta una paralisi nell'esercizio della difesa «in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito», in assenza di rimedi "interni" al processo. L'unico meccanismo ripristinatorio diverrebbe il ricorso alla Corte EDU e, a seguito del riconoscimento della denunciata violazione, il successivo ritorno alla giurisdizione interna. E la formazione del giudicato in assenza di un compiuto esercizio del diritto di interlocuzione e difesa sull'addebito nella sua interezza inclusi i profili innovativi - ае 149 derivanti dalla sentenza di cassazione - priverebbe il giudicato medesimo di coerenza e ragionevolezza, facendone un improprio strumento di oggettiva compressione delle facoltà individuali, introducendo un limite artificioso, certamente irragionevole, alla costruzione della verità processuale, contro l'interesse pubblico all'accertamento dei dati storici posti a fondamento della responsabilità penale e della conseguente condanna;
con sacrificio, pertanto, dei valori di razionalità normativa e di uguaglianza salvaguardati dall'art. 3 Cost., come pure della personalità individuale, colta in rapporto all'appartenenza del condannato al consesso sociale (art. 2 Cost.). Parimenti inciso apparirebbe il significato della presunzione d'innocenza: una garanzia, come noto, operante anche ai sensi dell'art. 48 CDFUE, nonché degli artt. 3 e 4 della Direttiva 2016/343/UE, con estensione non minore di quella assunta in sede convenzionale, in forza dell'art. 52, comma 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (come ribadito dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 5 settembre 2019, C-377/18, AH). Sarebbe dunque legittimo, in questo quadro, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen.: infatti, ogni qual volta una situazione giuridica avente consistenza di diritto della persona fruisca di una doppia protezione, in virtù sia della Costituzione come della Carta dei Diritti Fondamentali UE, il carattere accentrato del sindacato di legittimità impone un intervento erga omnes della Corte costituzionale. A fortiori ciò deve dirsi in rapporto al parametro interposto costituito dalle norme contenute nella Direttiva n. 2016/343/UE, «in quanto volte a creare un'armonizzazione minima dei procedimenti penali nell'Unione europea, sotto il profilo dei diritti procedurali di indagati e imputati, in funzione del rafforzamento della reciproca fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale, trovano applicazione indipendentemente dalla dimensione transnazionale del procedimento» (Corte di giustizia, sentenza 13 giugno 2019, in causa C-646/17). L'applicazione delle norme della direttiva sulla presunzione di innocenza implica, poi, anche quella dell'art. 48 CDFUE, che enuncia lo stesso principio, rientrandosi nell'ambito definito dall'art. 51, paragrafo 1, della Carta medesima (Corte di giustizia, sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10)» (cfr. Corte cost., sent. n. 182 del 2021).
3.15.2. La questione di legittimità costituzionale è tanto irrilevante quanto manifestamente infondata, né alcuna violazione del diritto dell'Unione europea può essere individuata. Al 150 In relazione alla rilevanza, è sufficiente richiamare quanto già osservato circa l'insussistenza in concreto di una violazione del diritto di difesa, avendo avuto fin dall'inizio gli imputati e i responsabili civili chiara contezza dei termini dell'accusa, anche con riferimento al profilo dell'omesso tracciamento dei carri. Su tale profilo le argomentazioni difensive si sono analiticamente soffermate in ogni grado di giudizio, allo scopo di contrastare la prospettazione accusatoria. Le conclusioni a cui è giunta sul punto la sentenza rescindente - cui si è già fatto ampio riferimento erano largamente prevedibili perché attengono alle modalità con le quali in concreto gli imputati sono giunti ad evitare il tracciamento dei carri in questioni. In relazione alla manifesta infondatezza della questione, deve rilevarsi come in ogni ordinamento vi sia l'esigenza fondamentale, a tutela innanzitutto dell'imputato, della stabilità del giudicato penale, la cui formazione progressiva - come ampiamente visto nei paragrafi precedenti si giustifica per esigenze di razionalità del procedimento, il quale deve essere necessariamente caratterizzato da un progressivo restringimento della regiudicanda, in conformità con l'art. 111, settimo e ottavo comma, Cost., il quale - nel prevedere la generale impugnabilità delle sentenze di merito e dei provvedimenti sulla libertà personale, nonché delle decisioni del Consiglio di TO e della Corte dei conti per i soli motivi inerenti alla giurisdizione rappresenta il fondamento costituzionale della definitività delle sentenze della Corte di cassazione, stabilita dall'ordinamento processuale, con alcuni temperamenti, come l'impugnazione straordinaria ex art. 625-bis, e il procedimento di revisione ex artt. 629 e ss. cod. proc. pen. In questo quadro, l'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude che l'autorità di cosa giudicata si estenda a parti della sentenza non annullate né in connessione essenziale con la parte annullata, rappresenta piena attuazione dell'ordo processus, espressione del principio di ragionevole durata di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. (ex plurimis, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240 01). Né il principio di sostanziale tangibilità del giudicato, come invocato dalla parte ricorrente ovvero nel senso di consentire l'impugnazione di sentenze definitive - della Corte di cassazione sulla base della semplice evocazione di violazioni del diritto di difesa - può trovare fondamento nella normativa o nella giurisprudenza europea da questa richiamata, che non vi fanno alcun riferimento.
3.16. Nelle memorie depositate e nei motivi nuovi sono reiterate - mediante la riproposizione e l'ulteriore esplicitazione delle argomentazioni espresse nei Al 151 -rispettivi motivi originari di ricorso le doglianze relative alla contestata formazione del giudicato sul tema della "tracciabilità" e sulla ritenuta conseguente lesione del diritto di difesa prodottasi nel giudizio di rinvio.
3.16.1. Con particolare riferimento ai motivi aggiunti depositati nell'interesse di FS, sostiene il ricorrente che, una volta respinta l'interpretazione della sentenza di annullamento sostenuta dalla difesa, il giudice del rinvio non si sarebbe potuto esimere dall'interrogarsi sul fatto se, nonostante tale pretesa irrevocabilità, il nostro sistema processuale permettesse comunque la piena interlocuzione difensiva sugli aspetti evidenziati dalla difesa in ordine all'overruling effettuato nella sentenza rescindente in ordine al titolo della responsabilità colposa ascritta a TT;
in caso di risposta negativa, il medesimo giudice avrebbe dovuto disapplicare le norme ritenute di ostacolo all'indicato effetto, ossia, per quanto rileva nella nostra ipotesi, gli artt. 624 e 627, commi 2 e 4, cod. proc. pen.
3.16.2. Valgono su tali ulteriori rilievi e specificazioni le considerazioni già svolte sub 3.16.2., laddove si evidenzia come non vi sia stato nessun overruling da parte della Corte di cassazione e si ricorda come l'assetto del sistema processuale in relazione alla formazione progressiva del giudicato sia conforme al diritto europeo.
4. Censure sull'applicabilità e l'interpretazione del secondo comma dell'art. 449 cod. pen. quale fattispecie circostanziale o autonoma e sull'eventuale prescrizione del reato. Si tratta dei rilievi proposti nel secondo e terzo motivo dei ricorsi di CH e KR (avv. Paliero), nel secondo motivo dei ricorsi di LH e OW (avv. NI e avv. Francini), NS (avv. UC e avv. OL), ER (avv. Raffaelli), DE (avv. Danelli), ZZ, BI NI (avv. Cecconi e avv. Masera), MA IO s.p.a. (avv. Giarda), nel quinto motivo di ricorso di TT (avv. Giovene), nel terzo e nel settimo motivo del ricorso di EL (avv. Stortoni), nei primi tre motivi dei ricorsi di AN e IA (avv. Mittone e avv. Fiorella) nonché nel motivo aggiunto degli stessi ricorrenti, nei due motivi del ricorso di AS (avv. Mittone), nel quinto motivo del ricorso di Rete ferroviaria italiana (avv. Manduchi), nel quarto motivo del ricorso di IE LO TO (avv. Masucci). Anche in questo caso, i motivi di doglianza si basano su argomentazioni largamente sovrapponibili, che pertanto possono essere oggetto di esame congiunto. Al 152 4.1. Sul punto, nell'ambito del giudizio rescissorio, gli imputati hanno eccepito l'insussistenza della circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 449 cod. pen. sul rilievo che il deragliamento di un "carro cisterna" non rientrasse nella nozione di "mezzi adibiti al trasporto di persone". Conseguentemente secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe dovuto rideterminare la pena- - base per il reato di disastro ferroviario, non entro i limiti edittali di cui al secondo comma dell'art. 449 cod. pen. (da due a dieci anni), bensì entro la più ridotta cornice sanzionatoria del primo comma (da uno a cinque anni); in subordine sempre secondo i ricorrenti - la Corte di Appello avrebbe dovuto operare il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti eventualmente riconosciute;
in ulteriore subordine, le difese hanno mosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 449, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il disastro ferroviario di treni «adibiti al trasporto di persone>> sia per le ipotesi di disastro che, invece, non coinvolgano treni adibiti al trasporto di persone.
4.2. Diversamente opinando rispetto alle richieste difensive, la Corte territoriale ha ritenuto che il secondo comma dell'art. 449 cod. pen. costituisca una fattispecie autonoma di reato e non, invece, una circostanza aggravante, reputando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. La sentenza afferma, in particolare, che la tesi proposta dai ricorrenti contrasta col tenore letterale della norma scrutinata in quanto l'utilizzo del genere femminile nella espressione "adibita" non può che essere riferito alla nave e non al disastro ferroviario, al pari del successivo utilizzo della frase «adibito al trasporto di persone», riferita inequivocabilmente al mezzo aereo. Si richiama, inoltre, la prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il legislatore ha scelto di delineare, per le ipotesi dolose, alcune fattispecie tipiche di disastro, inquadrandole in specifiche ed autonome incriminazioni, inserendo le correlate fattispecie colpose nei due commi dell'art. 449 cod. pen., mantenendo inalterate le rispettive identità giuridiche, all'interno di "specie LO stesso genere", ciascuna configurata quale autonoma incriminazione». In particolare, detto orientamento sarebbe essenzialmente compendiato nella sentenza Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Rv. 253501 - 01, la quale afferma che ciascuna fattispecie mantiene la propria identità giuridica e la propria caratterizzazione naturalistica anche in ambito colposo, in sostanziale aderenza alla disciplina prevista per l'ambito doloso;
sicché è evidente che, a prescindere dalla severità del profilo sanzionatorio, non vi è ragione alcuna che consenta di ipotizzare che fattispecie tipiche, fortemente Al 153 caratterizzate come autonome incriminazioni, perdano la loro individualità per diventare mere circostanze aggravanti.
4.3. Venendo ai ricorsi per cassazione, un primo gruppo di motivi riguarda il mancato riconoscimento della natura circostanziale del secondo comma dell'art. 449, cod. pen.
4.3.1. Si sostiene che: a) il sintagma "disastro ferroviario" contenuto nel secondo comma dell'art. 449, cod. pen., è da intendersi come "disastro ferroviario che coinvolga un treno adibito al trasporto di persone"; in altri termini la norma in esame al primo comma punisce il disastro ferroviario per i treni merci e, al secondo comma, prevede una fattispecie aggravata per i treni adibiti al trasporto di persone;
b) dalla relazione preliminare al codice del 1930 si deduce che il secondo comma dell'art. 449, cod. pen., è stato concepito come circostanza aggravante;
c) secondo un approccio sistematico-strutturale le ipotesi descritte nel secondo comma riguardano elementi specializzanti ulteriori, non necessari per la sussistenza del reato, i cui tratti essenziali sono delineati dal primo comma;
d) vi è una giurisprudenza di legittimità che individua nell'art. 449, secondo comma, cod. pen., una circostanza aggravante e non può instaurarsi una impropria analogia fra fattispecie dolosa e fattispecie colposa, perché non è rintracciabile nelle fattispecie dolose la graduazione della gravità del fatto operata dal secondo comma dell'art. 449, laddove il legislatore ha ricollegato alla presenza di passeggeri una maggiore esposizione al pericolo;
e) se l'elemento specializzante di cui al secondo comma dell'art. 449, cod. pen., ovvero che i mezzi di trasporto indicati nella fattispecie siano adibiti al trasporto di persone, non riguardasse anche il disastro ferroviario, vi sarebbe una disparità con il naufragio, la sommersione e il disastro aereo colposi. Si afferma che la conseguenza del riconoscimento della natura di circostanza aggravante della fattispecie in questione, da interpretarsi come limitata al trasporto ferroviario di persone, è la sua non applicabilità al caso di specie.
4.3.2. La censura è inammissibile, in quanto preclusa dal giudicato. Deve preliminarmente ricordarsi come l'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione abbia avuto come effetto il significativo restringimento dell'originaria regiudicanda;
per parte sua la sentenza rescissoria, resa nel giudizio di rinvio, ha ulteriormente ristretto l'oggetto del contendere, giungendo a statuizioni di proscioglimento quanto ai residui profili di responsabilità penale che le erano devoluti. In particolare, devono essere ritenute definitive - come visto le statuizioni relative all'accertamento della responsabilità penale - Al 154 degli imputati per il reato di cui all'art. 449, secondo comma (in combinato disposto con l'art. 430), cod. pen. Che si tratti inequivocabilmente del secondo comma e non del primo emerge dalla semplice lettura delle imputazioni per le quali è intervenuta condanna, che si riferiscono espressamente anche a tale disposizione;
in altri termini, il contributo decisorio fornito dalla Corte d'appello nel giudizio rescissorio non ha riguardato, né avrebbe potuto riguardare, la questione dell'applicabilità del primo comma della disposizione in luogo del secondo. Tale questione, a prescindere da ogni considerazione sulla sua fondatezza, deve essere dunque ritenuta preclusa in questa sede. Conseguentemente, devono essere ritenute precluse anche le censure dirette attraverso la proposizione di interpretazioni alternative della disposizione del secondo comma, in concreto applicata a carico degli imputati - a sostenere l'illegittimità di tale applicazione. È incontestabile, in altri termini, la qualificazione del fatto come disastro ferroviario colposo, con conseguente applicazione della pena raddoppiata ai sensi del richiamato secondo comma, non potendo assumere rilievo in questa sede la questione se tale secondo comma possa riferirsi anche al trasporto ferroviario di merci come ritenuto dai giudici di merito e dalla Corte di cassazione con - conforme valutazione o sia invece riservata a quello di persone. Ne consegue - che la trattazione delle censure proposte con il ricorso per cassazione deve muovere da tale presupposto. Quanto alla qualificazione della previsione del richiamato secondo comma quale reato autonomo o circostanza aggravante, deve rilevarsi come la sentenza rescindente si sia già pronunciata sul punto, seppure implicitamente, dando per scontata la natura autonoma della fattispecie. In particolare (pag. 552), nell'esaminare la posizione dell'imputato TT, la Corte di cassazione evidenzia che le aggravanti di cui agli artt. 589, secondo comma, e 590, secondo comma, cod. pen. sono venute meno e che queste (e solo queste) dovevano essere tenute in considerazione ai fini del bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, affermando che, di conseguenza, le attenuanti generiche devono applicarsi necessariamente, non essendovi altre aggravanti da bilanciare con le stesse. Da tale passaggio si deduce che la valutazione del disastro ferroviario colposo resa dalla Corte di legittimità è nel senso della fattispecie autonoma e non della circostanza aggravante. Affermare in questa sede la natura circostanziale dell'art. 449, secondo comma, cod. pen. significherebbe, dunque, andare contro il dictum definitivo della sentenza rescindente. Al 155 Deve in ogni caso ritenersi condivisibile, in punto di diritto, la ricostruzione interpretativa offerta sul punto dalla sentenza impugnata, sulla linea della più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, a più riprese, ha affrontato la questione ravvisando nell'art. 449 cod. pen. una disposizione a più norme e, nel capoverso di detto articolo, un titolo autonomo di reato, non circoscritto ai soli vettori dedicati al trasporto di persone. A sostegno di tale conclusione, si è affermato che l'ipotesi criminosa del secondo comma si caratterizza autonomamente sia in ragione della particolarità del disastro, riguardante le strade ferrate, le navi e gli aeromobili adibiti al trasporto di persone (Sez. 4, n. 27851 del 04/03/2004, Rv. 229072), sia per la tecnica di tipizzazione, che mantiene integra la fisionomia autonoma ed unitaria anche delle ipotesi colpose (Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Rv. 253501 - 01). In ulteriori pronunce la Corte di cassazione ha ribadito che «la disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 449 cod. pen., relativa al raddoppio della pena in determinate ipotesi, prevede un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista nel primo comma LO stesso articolo» (Sez. 4, n. 26239 del 19/03/2013, Rv. 255698). Tale ricostruzione trova conferma nell'arresto giurisprudenziale più recente (Sez. 4, n. 34595 del 13/07/2022, Rv. 28349101) successivo alla pronuncia della sentenza rescissoria a cui è necessario dare seguito, il quale dà conto dei - già richiamati precedenti conformi (Sez. 4, n. 36639 del 2012, Rv. 254164; Sez. 4, n. 26239 del 2013, cit.; Sez. 4, n. 15444 del 2012, cit.; Sez. 4, n. 27851 del 2004, Rv. 229072), a fronte di un unico precedente recente difforme (Sez. 4, n. 49620 del 2016, Rv. 268881), a cui può aggiungersene un altro, molto risalente (Sez. 5, n. 11091 del 17/05/1977, Narducci, Rv. 089240). -afferma, in particolare, che laIl richiamato orientamento -qui condiviso disciplina di cui all'art. 449, primo comma, riguarda l'incendio e gli altri disastri distintamente descritti e disciplinati nel primo capo del titolo, compreso il disastro innominato. Ciascuna fattispecie mantiene la propria identità giuridica e la propria caratterizzazione naturalistica anche in ambito colposo, in sostanziale aderenza alla disciplina prevista per l'ambito doloso. Lo stile della disciplina viene ripetuto nel capoverso, in cui si richiamano diverse fattispecie di cui al primo capo (disastro ferroviario, naufragio ecc.) e si raddoppia la pena. Orbene, è evidente che, a prescindere dalla severità del profilo sanzionatorio, non vi è ragione alcuna che consenta di ipotizzare che fattispecie tipiche, fortemente caratterizzate come autonome incriminazioni perdano la loro individualità per diventare mere A 156 circostanze aggravanti. D'altra parte, considerato che il primo comma individua diverse fattispecie, non sarebbe possibile individuare una fattispecie di base aggravata dal capoverso. Venendo, in breve, alla disamina degli argomenti prospettati in senso contrario dai ricorrenti, va evidenziato come la stessa Relazione del Guardasigilli dell'epoca (allorquando afferma che «il progetto prevedeva un aggravamento della pena soltanto per il disastro ferroviario») dimostri che il disastro ferroviario è stato sin dall'origine pensato come situazione del tutto autonoma, avulsa, cioè, dalla tipologia del carico trasportato, e che solo successivamente a tale ipotesi sono state affiancate le ulteriori contemplate nella stesura definitiva del secondo comma dell'art. 449 cod. pen. Sotto il profilo sistematico, è significativa la circostanza ben evidenziata anche nella sentenza impugnata - che il legislatore, al momento di disegnare le condotte dolose di disastro da includere nel catalogo dei reati di comune pericolo mediante violenza, abbia scelto di individuare fattispecie distinte per tipologia e pena, e che tra di esse abbia contemplato una specifica fattispecie per il disastro ferroviario (art. 430 cod. pen.), con relativa pena edittale più alta (nel massimo), rispetto a quella prevista per il naufragio e il disastro aviatorio (art. 428 cod. pen.). Vi è dunque una simmetria fra le fattispecie dolose e colpose di disastro, perché, se non è irragionevole che si sia previsto un tipo penale autonomo (art. 430 cod. pen.) per il disastro ferroviario doloso, distinguendolo dalle ipotesi di disastro navale o aereo (art. 428 cod. pen.) senza che la differenza attenga al nucleo della condotta (uguale per entrambi, trattandosi di reati di evento a forma libera causalmente orientati, nei quali la condotta consiste nel "cagionare"), non può essere ritenuto irragionevole che la stessa scelta cioè di prevedere un tipo autonomo di disastro ferroviario nonostante la condotta sia uguale a quella degli altri disastri sia stata adottata anche per la corrispondente ipotesi colposa. Ed è - perfettamente razionale ritenere che il mezzo ferroviario non sia un elemento di contorno, ma rappresenti, invece, il nucleo essenziale della fattispecie, ovvero l'oggetto materiale direttamente attinto della stessa, reputato dal legislatore come analogamente per l'art. 430 c.p. - meritevole di una attenzione selettiva, in ragione di una potenzialità pericolosa ritenuta maggiore rispetto a quella dei natanti e aeromobili, vuoi per la frequenza statistica della circolazione su binari vuoi per essere il treno naturalmente destinato ad attraversare un ambito spaziale nel quale è molto più probabile - come dimostra tragicamente il caso in esame - che delle persone si trovino comunque presenti nel raggio di azione della fonte di Al 157 pericolo e siano pertanto esposte alla forza distruttiva di un eventuale incidente;
così da poter affermare che in caso di disastro ferroviario sussiste una più elevata probabilità strutturale di pericolo per l'incolumità collettiva. In questo quadro, è pienamente giustificabile, in dipendenza del maggiore coefficiente di pericolosità del mezzo ferroviario, la scelta legislativa di non fare distinzioni tra treni adibiti trasporto di persone e treni adibiti al trasporto di merci.
4.4. In subordine rispetto a quanto già dedotto, alcuni dei ricorrenti (segnatamente, TT con il quinto motivo, EL con il quarto, AN e IA con il secondo, IE LO TO con il quarto) promuovono questione di legittimità costituzionale dell'art. 449, secondo comma, cod. pen., se interpretato come autonoma figura di reato, per la violazione degli artt. 3, 24, 27, 117, primo comma, Cost., nonché per la violazione degli artt. 6 e 7 CEDU e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il disastro ferroviario di treni "adibiti al trasporto di persone" sia per le ipotesi di disastro che invece non coinvolgano treni adibiti al trasporto di persone.
4.4.1. Secondo la prospettazione difensiva, dalla formulazione dell'art. 449, cod. pen., si rileva che la sperequazione sanzionatoria tra i due disastri dolosi di cui agli artt. 428 e 430, cod. pen., si fonda sul diverso peso attribuito alle modalità della condotta, mentre, per quanto attiene ai delitti colposi di cui al secondo comma dell'art. 449, cod. pen., la sperequazione sanzionatoria si fonda sull'oggetto materiale del reato, indifferente nelle fattispecie dolose. Non si spiega, inoltre, lo scarto sanzionatorio tra le due fattispecie colpose ove la pena è - raddoppiata contro quello di gran lunga più modesto di appena un quinto - - ravvisabile tra le fattispecie dolose. Una lettura non costituzionalmente orientata dell'art. 449, comma 2, cod. pen., consentirebbe di punire sempre e comunque con la pena più grave il disastro ferroviario, indipendentemente dal fatto che il convoglio ferroviario deragliato fosse, o meno, adibito al trasporto di persone, a differenza delle ipotesi di sommersione, naufragio e disastro aereo.
4.4.2. La questione è inammissibile, per difetto di rilevanza. Come sopra evidenziato, la responsabilità penale degli imputati per il reato di cui agli artt. 430 e 449, secondo comma, cod. pen. è già stata definitivamente accertata. Le questioni relative alle applicabilità di tali disposizioni, anche con riferimento alla loro eventuale illegittimità costituzionale, sono dunque precluse, perché già eccedenti il limite dell'oggetto del giudizio rescissorio. In ogni caso, la questione è anche manifestamente infondata. же 158 Va preliminarmente richiamata la costante giurisprudenza (ex multis, Corte cost., sentenze n. 222 del 2018, nn. 236, 148 e 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006, e ordinanze nn. 249 e 71 del 2007, nn. 169 e 45 del 2006) in materia di legittimità delle sanzioni penali, secondo cui non appartengono alla Corte costituzionale valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, risultando, queste, tipicamente spettanti alla rappresentanza politica, chiamata, attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost., a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto di una lesione a un determinato bene giuridico. Rimane salvo il sindacato di costituzionalità su scelte palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità, come, ad esempio, le comminatorie edittali che appaiano visibilmente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto. Del resto, lo strumento ordinario adoperato dal legislatore per evitare la concreta inflizione di pene sproporzionate è quello di prevedere che la pena sia commisurata fra un minimo e un massimo, di modo che il giudice possa determinare il quantum di pena maggiormente rispondente alla effettiva gravità del reato commesso, con una valutazione individualizzata. Alla luce dei principi appena delineati, la circostanza che il legislatore abbia articolato la risposta sanzionatoria dell'art. 428 cod. pen., contemplando, al secondo comma della disposizione, una pena edittale identica a quella del disastro ferroviario doloso (art. 430), non sembra poter mettere in discussione l'inquadramento sistematico derivante dalla scelta legislativa di differenziare tale ultima fattispecie da quelle del disastro navale e aviatorio in ragione della differente attitudine di pericolosità del mezzo, ben potendo rapportarsi l'equiparazione sanzionatoria ad una opzione rientrante nella ordinaria discrezionalità del legislatore tesa a valorizzare in senso negativo, per la sua - insidiosità, un elemento connaturato alla fattispecie dolosa dell'art. 428, quale è quello della distruzione, rimozione o privazione di lanterne o altri segnali, ovvero dell'utilizzo di falsi segnali o altri mezzi fraudolenti. Del resto, non è privo di ragionevolezza l'assunto di base, secondo cui gli incidenti ferroviari sono più gravi delle altre categorie di incidenti, indipendentemente da ciò che viene trasportato, per la presenza di una capillare rete di trasporto che coinvolge tutto il territorio nazionale e di un corrispondente generalizzato pericolo per l'incolumità pubblica, che riguarda anche i soggetti non trasportati, a differenza di quanto avviene per i naufragi e i disastri aerei. Tale maggiore gravità è confermata come appena - visto dal differente trattamento sanzionatorio disposto dagli artt. 428 (con un - ле 159 massimo della pena di 12 anni per il disastro che coinvolge navi o aerei), e 430 cod. pen. (con un massimo della pena di 15 anni per il disastro ferroviario).
4.5. Si propone, poi, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al combinato disposto di cui agli artt. 449 cod. pen., e 430, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.
4.5.1. Si sostiene che la norma comporta un trattamento sanzionatorio complessivamente più sfavorevole, in relazione al termine prescrizionale, per il reato di disastro ferroviario colposo e più favorevole per il reato di disastro doloso, con irragionevole disparità di trattamento rispetto a fattispecie la cui gravità è già valutata dal legislatore sulla base della pena edittale.
4.5.2. Anche questa questione è inammissibile, per difetto di rilevanza, perché la responsabilità penale degli imputati per il reato di cui agli artt. 430 e 449, secondo comma, cod. pen. è già stata definitivamente accertata e tale definitivo accertamento come si vedrà - impedisce l'ulteriore corso della prescrizione. - 4.6. Le difese prospettano, inoltre, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3-bis, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione per i procedimenti pendenti e pervenuti dinanzi alla Corte di Cassazione nel periodo 9 marzo-30 giugno 2020. 4.6.1. La disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., in quanto priva della determinatezza necessaria ad individuare i presupposti per fissare il termine di inizio e di fine della sospensione della prescrizione, creando una disparità di trattamento in ragione della data di ricezione dei ricorsi o del carico del ruolo di una sezione o di un collegio della stessa, nonché per la retroattività della norma sfavorevole, in quanto la mera sospensione della prescrizione non è ricollegata alla sospensione del processo ex art. 159, comma 1, cod. pen.
4.6.2. Valgono anche in relazione a questa questione le considerazioni già svolte circa la mancanza di rilevanza di ogni profilo relativo alla prescrizione del reato.
4.7. Proprio sul profilo della rilevanza si concentrano le articolate doglianze proposte dalla difesa di AN e IA s.p.a., la quale nel promuovere le questioni di legittimità costituzionale sopra riportate - aggiunge la considerazione che la declaratoria di prescrizione del reato, da effettuarsi da parte della Corte di cassazione, non è preclusa dal giudicato formatosi con la sentenza rescindente. AR 160 4.7.1 Si sostiene che non vi è un giudicato sulla precisa qualificazione giuridica del fatto ascritto a AN e che la prescrizione, essendo intervenuta prima della avrebbe potuto essere dichiaratasentenza rescindente (08/01/2021), successivamente in sede di rinvio. In sintesi, la difesa chiede che la Corte di cassazione dichiari estinto per prescrizione il reato ascritto a AN o, in subordine, sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 cod. proc. pen. a fronte degli artt. 3, 13, 25, 27 e 111 Cost., là dove l'art. 624 venisse interpretato nel senso che la parziale declaratoria di irrevocabilità precluda l'estinzione del reato per l'intervenuta prescrizione maturata successivamente alla declaratoria medesima. Ciò perché tale preclusione lederebbe il principio di libertà, creando disarmonia (artt. 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.), lederebbe il principio di umanità e rieducatività della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), imponendo un inspiegabile limite ad una causa di estinzione del reato, e lederebbe l'art. 111, secondo comma, Cost. perché escluderebbe senza ragione una fase importante del processo dal campo d'azione del principio di ragionevole durata del processo medesimo.
4.7.2. La questione (più dettagliatamente esposta ai punti 9.2. e ss. del "Ritenuto in fatto”) è manifestamente infondata. È manifestamente erronea, in primo luogo perché contrastante con principio della formazione progressiva del giudicato - sul quale si è ampiamente detto l'asserzione difensiva secondo cui la Corte d'appello, essendo investita del giudizio sul trattamento sanzionatorio, sarebbe stata anche implicitamente investita della questione della qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 449 cod. pen., tanto che la stessa Corte d'appello ha ritenuto di fornire una motivazione sul punto. Si è già ricordato, inoltre, che la condanna per il secondo comma della disposizione in parola emerge dall'imputazione e dalle sentenze già pronunciate nei diversi gradi, mentre la natura autonoma di tale fattispecie è stata sia affermata, seppur implicitamente, dalla Corte di cassazione in sede rescindente, sia ribadita, ad abundantiam, dalla sentenza rescissoria, con corrette argomentazioni. -Perciò contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente non può farsi - richiamo alla giurisprudenza in tema di annullamento con rinvio sulla qualificazione giuridica, riferito al caso in cui tale annullamento investa la valutazione di circostanze anche rilevanti per la prescrizione, oggetto del giudizio di rinvio. Nel caso di specie, infatti, tale valutazione era preclusa e la responsabilità penale era definitivamente accertata quanto all'autonoma fattispecie di cui all'art. 449, secondo comma, cod. pen., su cui si era formato il giudicato parziale. Del resto, Al 161 dalla semplice lettura del dispositivo della sentenza rescindente, emerge che questa non reca alcun annullamento in punto di qualificazione giuridica del fatto. È manifestamente infondato anche l'assunto difensivo secondo cui la mancata applicazione, nel caso di specie, dell'art. 129 cod. proc. pen., sotto il profilo della prescrizione, ha come effetto l'irrogazione di una pena illegale, intesa come eccedente, per specie o quantità, rispetto a quella prevista per la fattispecie incriminatrice concreta. Anche tale assunto muove, infatti, dall' erroneo presupposto che la dichiarazione di prescrizione degli omicidi colposi abbia imposto al giudice del rinvio un giudizio sull'applicabilità dell'art. 449 cod. pen. nel suo primo o nel suo secondo comma. Né può farsi richiamo ai casi nei quali la giurisprudenza ha riconosciuto la flessibilità del giudicato, come: la sopravvenienza, dopo il giudicato della presa d'atto di una abrogazione del reato (Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, Mraidi, Rv. 266872); la «l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione», deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108); il principio per cui il giudice dell'esecuzione non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (art. 669 cod. proc. pen., art. 670 cod. proc. pen., comma 3, artt. 671, 672 e 673 cod. proc. pen.)» (Corte cost. n. 210 del 2013); «l'esigenza di non lasciare senza rimedio l'illegalità, lato sensu intesa, della condanna o del trattamento sanzionatorio, anche se oggetto di res iudicata» (Corte cost. n. 7 del 2022). Si tratta, infatti, di fattispecie radicalmente diverse da quella in esame, nella quale l'esigenza di rideterminazione della pena, per l'originario reato-satellite, discende semplicemente dall'annullamento della sentenza quanto all'originario reato-base, ma non sono riscontrabili l'abrogazione del reato, né un errore incidente sulla legalità della pena, né situazioni riconducibili alla casistica degli artt. 669 e ss. cod. proc. pen., né una illegalità della condanna. Quanto poi, al rimando - operato dalla difesa - al principio di ragionevole durata del processo, deve ribadirsi quanto già ampiamente osservato circa la stretta funzionalità della formazione del giudicato progressivo rispetto alla garanzia di tale valore costituzionale. Né può ritenersi che la prescrizione del reato istituto di marcata impronta sostanzialistica, la cui applicazione può in linea di principio prescindere dall'esistenza stessa di un processo sia posta a presidio della - 162 AQ ragionevole durata LO stesso e debba perciò applicarsi anche dopo l'accertamento definitivo della responsabilità penale. Da quanto precede deriva, come anticipato, la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, in quanto diretta a contrastare per di più sulla base di una erronea ricostruzione del contenuto e della portata - della sentenza rescindente, che incide anche sulla rilevanza della questione stessa - l'applicabilità del principio del giudicato progressivo, il quale è perfettamente coerente e, anzi, strettamente funzionale alla garanzia della ragionevole durata del processo. E ciò perché vi è nell'ordinamento una chiara distinzione tra il giudizio relativo alla responsabilità penale, che può essere oggetto di uno (o più, come nel caso di specie) punti di sentenza, e quello relativo al trattamento sanzionatorio, che è oggetto di un autonomo punto;
tanto che il giudice del rinvio, nel determinare la pena, è chiamato a svolgere un'indagine limitata alla valutazione della concreta gravità del reato, come già determinata in sede di giudizio sulla responsabilità, e agli altri fattori indicati dall'art. 133 cod. pen. Coerentemente con tali assunti, la consolidata e univoca giurisprudenza di legittimità esclude, in via generale, che, nel rapporto fra reato e pena, possa individuarsi una connessione inscindibile, nel senso che l'annullamento in punto di pena possa incidere sul reato;
con la conseguenza che la sentenza rescindente pone ontologicamente limiti al giudizio rescissorio, quanto all'eventuale applicazione di cause di non punibilità.
5. Altre censure.
5.1. Alcuni imputati hanno contestato la comparazione, operata dalla Corte d'appello, circa le condotte che hanno causato il sinistro. È il caso di CH, KR, NS, ER, DE (rispettivamente, con i motivi riportati nel "Ritenuto in fatto" ai numeri 3.4.3., 4.4., 10.3., 11.3., 13.3.).
5.1.1. Le censure sono infondate.
5.1.2. Come già evidenziato a proposito delle doglianze relative alla traduzione parziale della sentenza rescindente, la comparazione delle condotte viene operata compiutamente nelle parti della stessa che si riferiscono ai singoli imputati di lingua tedesca, senza che i richiami interni assumano una concreta rilevanza. In altri termini, attraverso la lettura delle parti della sentenza rescindente riferite ai singoli imputati alloglotti in relazione alla gravità dei reati e alle pene, si desumono tutti gli elementi necessari al fine di comprendere quali criteri devono adottarsi, dalla Corte d'appello, al fine della determinazione delle pene in concreto per tali 163Ал imputati. In particolare, nella sentenza impugnata si spiega adeguatamente la differenza tra le condotte fattuali poste in essere dai tecnici, imputati alloglotti (di carattere manutentivo) e quelle poste in essere dagli imputati italiani, che rivestono per lo più carattere amministrativo (verifiche burocratiche), e si illustra con chiarezza la differenza di gravità tra i due gruppi di condotte (per i primi, pagg. 383-389; per i secondi pagg. 390-396).
5.2. Vi sono, poi, censure con le quali si lamenta la mancata applicazione degli artt. 113 e 114 cod. pen. (per CH, KR, DE nell'ambito dei motivi riportati nel "Ritenuto in fatto” ai numeri 3.5., 4.5., 13.4.).
5.2.1. I rilievi sono inammissibili, perché non riconducibili alle categorie dell'art. 606 cod. proc. pen., in quanto diretti alla mera contestazione di una valutazione fattuale, logicamente motivata nella sentenza impugnata. 5.2.2. È sufficiente richiamare sul punto, i passaggi argomentativi (pagg. 376- 378) nei quali si afferma che non vi è stata alcuna determinazione a commettere il reato, né alcuna interferenza dei superiori, mentre non sono state seguite le prescrizioni tecniche contenute nei manuali di manutenzione, dirette a ciascuno dei singoli operatori.
5.3. Gli imputati TT ed EL (entrambi con il sesto motivo del loro ricorso), R.F.I. s.p.a. (con il terzo motivo), IE LO TO Italiane s.p.a. (con il motivo sub 15.5.3. del "Ritenuto in fatto") hanno denunciato la mancanza di motivazione, per l'omessa considerazione della memoria 9 giugno 2022, prodotta dalla difesa nel giudizio di rinvio, con riferimento alle statuizioni civili nei confronti di "DA" e "Cittadinanza Attiva Onlus".
5.3.1. Si sostiene che la valutazione del Giudice di rinvio era da ritenersi doverosa, tenuto conto dell'ulteriore circostanza che, all'udienza del 28 aprile 2022, le difese di IA S.p.A. e LI Logistics S.p.A. avevano segnalato la pendenza dei ricorsi straordinari per errore materiale, proposti dalle medesime proprio in relazione al silenzio serbato dalla sentenza rescindente circa la legittimazione delle parti civili "DA" e "Cittadinanza Attiva Onlus". A seguito di tali ricorsi, la Terza Sezione della Corte di cassazione, con le sentenze del 12 luglio 2022 n. 33962 e n. 33961 (depositate il 15 settembre 2022), ha revocato la sentenza rescindente limitatamente alle statuizioni civili relative a "DA" e "Cittadinanza Attiva Onlus", disponendo l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 giugno 2019 in relazione alle suddette parti civili, per nuovo giudizio sul punto (v. Sez. 3, 12 luglio 2022, n. 33961, non mass.). In tali decisioni la Cassazione esclude che la sentenza rescindente abbia reso una Ар 164 decisione implicita, perché non si rinviene nella trattazione del tema un sicuro riferimento alla posizione dei due enti, neanche attraverso il confronto per conformità o difformità con altri enti per cui vi sono state espresse statuizioni.
5.3.2. Le doglianze sono infondate. Del tutto correttamente, il giudice di rinvio non ha ritenuto di attendere la decisione in ordine ai predetti ricorsi straordinari, rilevando che «la presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento e che allo stato non risulta che la Corte di Cassazione abbia disposto la sospensione degli esiti delle sentenze>> (vedi pag. 231 sentenza impugnata). Del resto, la statuizione sul punto sarà pronunciata dalla Corte di appello solo all'esito del giudizio di rinvio causato dall'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. E tale statuizione, integrativa della sentenza rescissoria, potrà essere oggetto di eventuale autonomo ricorso per cassazione, se sfavorevole per gli imputati.
5.4. In relazione alle statuizioni civili, deve essere esaminata la censura del responsabile civile IA S.p.A. e dell'imputato EN AN (sub 9.4. del "Ritenuto in fatto"), relativa alla mancata pronuncia sulla ripartizione della responsabilità fra i vari soggetti coinvolti e alla determinazione della quota di regresso.
5.4.1. Il rilievo è infondato.
5.4.2. La ripartizione della responsabilità e la quota di regresso sono elementi naturalmente demandati al giudice civile, senza che vi sia onere del giudice penale di statuire sul punto (artt. 538 e 539, comma 1, cod. proc. pen.). In particolare, il giudice penale può demandare al giudice civile la determinazione del danno e anche la determinazione della quota di tale danno ai fini del regresso. Tale quota potrebbe addirittura essere oggetto di un ulteriore giudizio civile, all'esito di quello nel quale si condannino i responsabili civili in solido al risarcimento di una determinata somma e della successiva eventuale escussione per il pagamento di alcuni degli obbligati. Il profilo della ripartizione del risarcimento fra danneggianti, て obbligati in solido, non riguarda il danneggiato, il quale può chiedere a chiunque il pagamento dell'intero, tanto che, anche nel giudizio civile per un fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione 165 Al interna del peso del risarcimento con i corresponsabili;
tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (Sez. 2 civ., n. 30952 del 07/11/2023, Rv. 669230 – 01; Sez. 3 civ., n. 32930 del 20/12/2018, Rv. 652285 - - 03; Sez. 3 civ., n. 18497 del 25/08/2006, Rv. 591891-01).
6. Censure in punto di trattamento sanzionatorio. Si tratta di rilievi proposti dalla generalità degli imputati, afferenti essenzialmente alla valutazione della gravità dei fatti, in particolare, nel "Ritenuto in fatto", sub: 3.4. (CH), 4.4. (KR), 5.1. (ZZ, BI NI e MA IO), 6.4. (TT), 7.4. (EL), 8.3. (LH e OW), 9.3. (AN), 10.3 (NS), 11.3. (ER), 12.1. (AS), 13.3. (DE).
6.1. Quanto all'incidenza dell'onere motivazionale a seconda del trattamento sanzionatorio prescelto dal giudice, deve premettersi che gli indici di commisurazione della pena, di cui all'art. 133 cod. pen., forniscono l'armamentario per forgiare la condanna sulla persona dell'imputato in considerazione della finalità rieducativa della pena stessa. Del resto, l'importanza della personalizzazione della pena è stata più volte sottolineata dal Giudice delle leggi, che ha ribadito che il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena forma oggetto, nell'ambito del sistema penale, di un principio di livello costituzionale» rimarcando che la finalità rieducativa della pena stessa non è limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue>> (sentenza n. 313 del 1990; ma si vedano anche le sentenze n. 129 del 2008; n. 257 del 2006; n. 341 del 1994). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex plurimis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Inoltre, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di ле 166 merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La quantificazione della pena, dunque, non può essere frutto di scelte immotivate né arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche;
quel che conta, in ultima analisi, è che dell'uso del potere discrezionale il giudice dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132 cod. pen.). A tal fine risulta insuperato l'insegnamento di Sez. U., n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (ex plurimis, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900). Dunque, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificatamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato"; è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice si mantenga al di sotto del medio edittale (ex plurimis, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (ex plurimis, Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Rv. 245353); al di fuori di questi casi, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale non può essere affidata alla intuizione del giudice, con riferimento a generiche formule di stile o sommari richiami al parametro contenuto nell'art. 133, cod. pen. Per quanto qui rileva, quindi, va ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo 167 Al edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (ex multis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).
6.2. Quanto al caso di specie, deve ribadirsi preliminarmente che la valutazione della responsabilità penale già operata non può essere messa in discussione attraverso doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio, le quali possono essere ritenute ammissibili solo nella misura in cui riguardino l'interpretazione e la concreta applicazione dei principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché la relativa motivazione. Alla luce di quanto sopra esposto, la quantificazione della pena base non è sindacabile da questa Corte perché i giudici di merito si sono attestati in prossimità del minimo edittale e la Corte di appello ha anche adeguatamente e sufficientemente spiegato l'impossibilità di un'ulteriore diminuzione della condanna in considerazione della straordinaria gravità degli eventi, in termini di conseguenze dannose che il disastro ferroviario ha determinato, con la morte di 32 persone, il ferimento di altre centinaia, in modo grave e gravissimo, il danneggiamento di beni mobili e immobili. Si tratta di fattori che hanno pesato nel giudizio della Corte distrettuale in modo determinante e prevalente rispetto ai diversi indici di valutazione proposti dagli imputati, i quali non prendono posizione sulla effettiva sussistenza di un ingente danno, anche se in parte risarcito. Sul punto, la sentenza rescissoria impugnata espone i criteri generali utilizzati (pagg. 378 e ss.) e li applica agli imputati di lingua tedesca (pagg. 383-389) e a quelli di lingua italiana (pagg. 390-396), con adeguate motivazioni individualizzanti. Non possono avere, dunque, alcun seguito le censure difensive, in quanto tutte dirette come anticipato ad ottenere una nuova rivalutazione del trattamento - sanzionatorio quale conseguenza di un nuovo e diverso apprezzamento della responsabilità penale;
rivalutazione doppiamente preclusa, sia perché coperta da giudicato, sia perché afferente al merito di una decisione correttamente e logicamente motivata. E deve condividersi l'affermazione in punto di diritto dei giudici di merito, secondo cui il grado del pericolo, ai fini del trattamento sanzionatorio, si può determinare anche sulla base delle conseguenze, cioè del danno in concreto determinato. In altri termini, il fatto che il disastro sia già sanzionato dal legislatore anche in relazione alle conseguenze ordinariamente da esso derivanti non toglie che, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. si debba tenere conto - globalmente delle caratteristiche concrete del pericolo. Ne deriva che nessuna 168 Al preclusione ad una loro valutazione può nascere dall'eventuale intervenuta prescrizione dei reati che si siano accompagnati al disastro (come l'incendio o l'omicidio colposo). Ma anche a prescindere da tale considerazione, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il pericolo cagionato è in sé particolarmente grave, perché attiene alla circolazione su rotaia di sostanze infiammabili, che rappresentano, per questa loro caratteristica, una fonte di disastri di proporzione ed intensità considerevoli.
6.3. Una specifica censura è stata proposta nell'interesse di AS (punto 12.1.1. del "Ritenuto in fatto").
6.3.1. Oltre a svolgere considerazioni di merito relative alla condotta dell'imputato, sulla cui valutazione era già sceso il giudicato all'esito della sentenza rescindente, la difesa contesta la motivazione circa la determinazione della pena.
6.3.2. La censura è infondata. Come già evidenziato, anche per questa posizione la Corte d'appello fornisce un'adeguata motivazione individualizzante (pagg.392-393). In ogni caso l'imputato ha avuto una pena-base inferiore al medio edittale, logicamente congrua rispetto alla motivazione fornita, in via definitiva, circa la gravità del fatto: 4 anni e 6 mesi di reclusione, poi ridotti per le circostanze attenuanti generiche.
6.4. Sempre con riferimento alla pena deve essere ritenuta inammissibile la censura proposta nell'interesse degli imputati LH e OW (sub 8.5.1. del "Ritenuto in fatto"), secondo cui l'irragionevole durata del processo avrebbe incidenza sul trattamento sanzionatorio. Trattasi di generiche affermazioni, che non tengono conto del fatto che la durata del procedimento deve considerarsi in relazione alla vastità dell'istruttoria e alla peculiarità dei fatti;
elementi che non sono valutabili da questa Corte, perché la loro analisi richiederebbe una comparazione, di merito, tra la lunghezza temporale e la complessità processuale. In ogni caso l'ordinamento italiano non consente alcuna diminuzione di pena a seguito della lunghezza del procedimento, perché prevede (legge n. 89 del 2001) un meccanismo di indennizzo per l'equa riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale subito, qualora la durata del procedimento non possa essere considerata ragionevole.
7. Censure in punto di diminuzione della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ferma restando la già riconosciuta definitività delle statuizioni in punto di responsabilità, peraltro già sancita dalla sentenza rescindente, con preclusione di 169 ogni relativa questione, deve essere ora esaminato il profilo delle circostanze attenuanti generiche. Con l'esclusione di AN, tutti gli imputati lamentano, in particolare, vizi della motivazione e di violazione di legge quanto alla determinazione della diminuzione della pena, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di un nono. Le doglianze, tutte di analogo contenuto, sono riportate nel "Ritenuto in fatto", sub: 3.6. (CH), 4.6. (KR), 5.3. (ZZ, BI NI e MA IO), 6.4. (TT), 7.3. (EL), 8.4. (LH e OW), 10.4. (NS), 11.4. (ER), 12.1. (AS), 13.5. (DE). A tali considerazioni la difesa di ZZ e BI NI (motivo sub 5.3. del "Ritenuto in fatto") aggiunge il rilievo che la determinazione di tali circostanze era già stata effettuata nella misura di un terzo nel precedente grado di giudizio, perché le stesse erano state valutate in termini di equivalenza con l'aggravante prevenzionale di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen., che aveva portato ad un aumento di pena di più di un terzo rispetto alla pena base;
dunque, il venire meno di tale circostanza aggravante avrebbe dovuto portare ad applicare le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
7.1. In primo luogo, deve ribadirsi la congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quanto ad alcuni dei passaggi argomentativi relativi alla corrispondente diminuzione della pena.
7.1.1. Lo strumento ordinario adoperato dal legislatore per evitare la concreta inflizione di pene sproporzionate è quello di prevedere che la pena sia commisurata fra un minimo e un massimo, di modo che il giudice possa determinare il quantum di pena maggiormente rispondente alla effettiva gravità del reato commesso;
lo strumento della commisurazione della pena ex artt. 133 e 133 bis cod. pen. consente al giudice di infliggere la pena appropriata sulla base delle caratteristiche del reato per come concretamente manifestatosi, ma anche di calibrare il trattamento sanzionatorio sulla situazione del singolo condannato, al fine di ottenere un trattamento sanzionatorio realmente "individualizzato" e rispondente al canone costituzionale di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.). La regola generale in materia di trattamento sanzionatorio è, dunque, quella della "mobilità" o della "individualizzazione" della pena, con la conseguenza che sono compatibili con il combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., dunque, solo quelle pene fisse che siano comminate per sanzionare fattispecie di reato non 170 Ал "graduabili": reati, cioè, che per la loro peculiare struttura, siano da considerarsi sempre espressivi del medesimo livello di gravità, così che la sanzione fissa appaia, in concreto, sempre proporzionata.
7.1.2. Si inseriscono in questo quadro le circostanze attenuanti previste dall'art. 62-bis, cod. pen., che hanno una loro ragione autonoma ravvisabile in situazioni atipiche che meritano, nel caso concreto, una particolare considerazione per la specificità della vicenda o della personalità dell'imputato. Esse non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese, cioè, tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Rv. 260054). In punto di diritto, il riconoscimento di tali attenuanti non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto-reato e, quindi, la determinazione della pena-base in misura prossima al minimo edittale, in quanto esso è la risultante della verifica di elementi circostanziali nell'ambito della previsione dell'art. 133 cod. pen. - che anche in relazione a fatti-reato di rilevante gravità, possono giustificare un'ulteriore riduzione della pena rispetto alla misura che si dovrebbe infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie (ex plurimis, Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, Rv. 281888; Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 19/01/2018, Rv. 272022; Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009, dep. 29/03/2010, Rv. 246887). Ciò perché le attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità a delinquere dell'imputato e sono dirette al più congruo adeguamento della pena in concreto, affinché questa sia rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità rieducativa (art. 27 Cost.), di cui la "congruità" costituisce elemento essenziale (ex multis, Sez. 5, n. 4788 del 01/10/2015, dep. 05/02/2016, Rv. 266022; Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Rv. 202165). E ben può darsi il caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati (ex multis, Sez. 3, n. 40322 del 23/06/2016, Rv. 268276). Nondimeno, la gravità del reato, anche se non connotato dalla sussistenza di circostanze aggravanti - in Ак 171 questo caso ritenute recessive rappresenta uno degli elementi che possono incidere, oltre che sulla valutazione circa l'applicabilità di tali circostanze, anche sulla determinazione della relativa diminuzione di pena (ex plurimis, Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 15/05/2020, Rv. 279067 - 03). Si è infatti affermato, a contrario, che la motivazione sul diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nel caso in cui la pena base venga determinata secondo il minimo edittale in ragione della ritenuta non gravità dei fatti, non può risolversi in un mero richiamo alle funzioni di prevenzione criminale della sanzione, ma deve dar conto specificamente dei motivi che portano ad utilizzare uno stesso elemento (la gravità della condotta) sia in chiave positiva, ai fini della determinazione della pena nel minimo, che negativa, per il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 5, n. 4788 del 01/10/2015, dep. 05/02/2016, Rv. 266022).
7.1.3. Chiarite queste generali premesse, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Infatti, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Dunque, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381). Al 172 A ciò va aggiunto che · analogamente a quanto vale per il trattamento sanzionatorio in sé la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione di - pena derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza;
e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (ex plurimis, Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Rv. 277058).
7.2. La Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio, ha motivatamente esteso l'applicabilità delle sopra menzionate diminuenti anche agli imputati KR, DE, OW, LH, NS, ER e CH - ai quali non erano state riconosciute nel precedente grado di merito sottolineando l'ingiustificata disparità di trattamento nella scelta premiale che aveva pregiudicato gli imputati alloglotti, posto che, pur apprezzando l'evidente diversità di condotte che ha portato ad una corretta distinta graduazione della relativa colpa, tali diversità rilevavano - ed hanno rilevato nella adeguata applicazione dei criteri di - dosimetria della pena principale ma non potevano assumere rilevanza determinante ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis, cod. pen. Inoltre, si è correttamente valorizzato l'avvenuto risarcimento seppure non - totale e non tempestivo - operato anche dai ricorrenti alloglotti. Tale risarcimento del danno ha comunque una rilevanza non trascurabile, posto che gli imputati si sono comunque attivati immediatamente e hanno integralmente risarcito 496 soggetti danneggiati per un importo pari a euro 65.672.096,04, oltre a numerose amministrazioni statali, giungendo ad un risarcimento integrale di 534 soggetti danneggiati per una somma pari a euro 77.792.407,08; il che ha comportato che la maggior parte dei soggetti danneggiati non si è costituita parte civile, in quanto già risarciti, ed altri soggetti hanno poi successivamente rinunciato alla costituzione di parte civile essendo stati anch'essi risarciti prima dell'intervento della sentenza di primo grado. In particolare, i giudici del rinvio hanno individuato in detto risarcimento l'effettivo elemento positivamente valutabile ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, che è stato adeguatamente apprezzato nei medesimi termini per tutti gli imputati. Infatti, anche se è noto che ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, prevista dall'art. 62-bis, n. 6, cod. pen., il risarcimento deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (ex plurimis, Sez. 3, n. 18937 del 19/01/2016) – ed è pacifico che nel caso di specie ciò non sia avvenuto, come dimostra il mancato riconoscimento della attenuante appena citata va ribadito che, ai fini del - Ал 173 riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudizio in positivo è rimesso al giudice, il quale potrà far leva su qualsiasi dato del caso concreto ovviamente nel rispetto dei criteri desumibili dall'ordinamento e, in particolare, dall'art. 133 cod. pen. inerente al reato o al suo autore, che meriti un'attenuazione della pena quali anche profili, come quella rilevante nel caso di specie, che realizzino parzialmente il moLO legale di una circostanza attenuante tipica (Sez. 4, n. 34522 del 27/06/2013, Rv. 256134). Infatti come anticipato - - è sufficiente che il giudice di merito dia l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione delle stesse, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri elementi di segno contrario, posto che il giudice, nel realizzare il giudizio relativo alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ben potendosi limitare alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. Risulta pertanto corretta la scelta operata dal giudice del rinvio alla luce del fatto che, pur non potendo discutersi in ordine alla straordinaria gravità dei fatti e alla adeguatezza della pena base-inflitta agli imputati, la quale risulta intangibile, essendo la relativa motivazione di merito esente da vizi logico-giuridici, è corretto valorizzare come elemento positivo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche l'effettuato risarcimento, alla luce della non trascurabile entità LO stesso e della vasta platea dei soggetti ai quali è stato rivolto.
7.3. Fatta questa necessaria premessa, va rilevata la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui fa riferimento alla mancanza di resipiscenza quale elemento negativo di valutazione ai fini del computo della diminuzione dovuta a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. E 7.3.1. È il caso di ricordare che l'esercizio di facoltà processuali e del diritto di difesa dell'imputato non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche (ex multis, Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 09/02/2023, Rv. 284189; Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016, Rv. 268927). Tale principio è stato affermato anche con riferimento alla sospensione condizionale della pena, la quale - si è detto non può, parimenti, - essere negata solo perché l'imputato neghi ostinatamente l'addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio (Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, Rv. 279169). se 174 Se è vero infatti che ai sensi dell'art. 133, comma 2, nn. 1 e 3, cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come in caso affermativo alla misura della riduzione di pena, deve tener conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rilevatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (ex multis, Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, Rv. 276354; Sez. 6, n. 17240 del 1989, Rv. 182794), è altrettanto vero che ciò non implica che possano assumere rilievo quei comportamenti strettamente ricollegabili all'esercizio del diritto di difesa e alle facoltà processuali, che, in quanto tali, non possano essere ritenuti esplicativi della personalità e della capacità a delinquere. Fermo restando, peraltro, che il pieno esercizio del diritto di difesa non autorizza l'imputato a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale, che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253152).
7.3.2. In tale senso si muove la giurisprudenza anche in tema di sospensione condizionale della pena, ove si afferma che non adempie all'obbligo della motivazione il giudice, che neghi all'imputato la concessione del beneficio in base alla sola mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, in quanto essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 34658 del 25/06/2021, Rv. 282085). Ed ancora, sempre in tema di sospensione condizionale della pena, va ritenuto illegittimo il diniego del beneficio fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell'imputato che neghi ostinatamente l'addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio (Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, Rv. 279169). -Dunque, si deve concludere pur nella consapevolezza dell'esistenza di precedenti di questa Corte di segno contrario (Sez. 2, n. 283888 del 21/04/2017, Rv. 270339; Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Rv. 272747) - che, sia quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia in ordine alla quantificazione della relativa diminuzione di pena, mentre la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, per contro la protesta d'innocenza o, si aggiunge, la scelta di non parlare o di non collaborare in qualche modo con 175 l'autorità giudiziaria - pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate o riconosciute in misura minima all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto o non collabori con l'autorità giudiziaria, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (ex plurimis, Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Rv. 279778; Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rv. 265592).
7.4. Alla luce della giurisprudenza appena richiamata e qui ribadita, non può essere ritenuto logicamente congruo il percorso motivazionale seguito dal giudice del rinvio al fine di giungere ad una riduzione proporzionale della pena nella misura di un nono per tutti gli imputati, a fronte della valutazione in termini negativi - - di un concetto neutro quale quello di "resipiscenza". Nel caso in esame, nei provvedimenti dei giudici di merito si dà conto di una serrata dialettica processuale esercitata soprattutto in campo tecnico-scientifico, attraverso il confronto di ricostruzioni discordanti, certamente, ma comunque supportate dal contributo di esperti e consulenti, aventi ad oggetto sia la genesi della frattura dell'assile sia la regolamentazione del settore e delle figure professionali coinvolte;
ma in tali atteggiamenti non è possibile ravvisare tratti obliqui e fuorvianti tali da condurre a uno sfavorevole giudizio prognostico in capo ai ricorrenti. In altri termini, non può ritenersi che il comportamento serbato dai ricorrenti nei gradi di merito abbia superato il limite oltre il quale, in un quadro normativo correttamente interpretato, lo stesso possa sconfinare nella violazione del principio di lealtà processuale. Tanto premesso, la Corte di appello addebita agli imputati di aver «cercato, con coerenza certo ma con fermezza, all'interno del pienamente legittimo esercizio del diritto di difesa, di sostenere l'assoluta correttezza del proprio operato, la mancanza di condotte negligenti, imperite, inosservanti di regole, norme e discipline, sostanzialmente attribuendo alla causalità o alle altrui mancanze o erronee direttive la verificazione del disastro ferroviario per cui è processo e delle terribili conseguenze che esso ha determinato in termini di perdite di vite umane, di lesioni, di danni a cose, così non dimostrando di aver compreso, elaborato ed 'accettato' la condotta negligente tenuta, concausale al disastro». A giustificare la minimale misura della diminuzione di pena sarebbe, dunque, l'esercizio del diritto di difesa espletato "con coerenza certo ma con fermezza"; tali modalità di estrinsecazione della prerogativa difensiva, pur evocative di determinazione, non risultano in ogni caso improntate ad ambiguità o scorrettezza Ал 176 e dunque, così come descritte dai giudici di merito, pacificamente esulano dal novero dei comportamenti che potrebbero avere ricadute negative sulla commisurazione delle attenuanti generiche. In altri termini, la sentenza impugnata ha scorrettamente valorizzato, in senso ostativo, il comportamento processuale tenuto dai ricorrenti in termini di negazione dell'addebito a loro rivolto e di mancata conferma delle loro rispettive responsabilità. Né pare possibile, per giungere ad esiti opposti, muovere, a contrario, dall'assunto, costantemente espresso da questa Corte, che ritiene valorizzabile, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la intervenuta confessione spontanea e la collaborazione prestata alle indagini (Sez. 5, n. 33690 del 14/05/2009, Rv. 244912; Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Rv. 187671) posto che, quand'anche si ragionasse in termini simmetrici, si perverrebbe appunto ad annettere un effetto penalizzante ad una scelta difensiva pur sempre legittima. Ciò posto, deve concludersi ritenendo che il collegio del rinvio non abbia fatto un corretto uso dei principi ermeneutici sopra richiamati, non essendo possibile ancorare una così contenuta diminuzione di pena derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., ad atteggiamenti difensivi che risultano semplice esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa e, come tali, assolutamente non valorizzabili in senso ostativo, pur a fronte di dati di segno opposto, come la rilevante gravità dei fatti di cui ci si occupa.
7.5. Dunque, il vulnus motivazionale che investe la pronuncia impugnata si concretizza nelle ragioni fondanti una diminuzione della pena base pari ad un nono a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche, diminuzione che si distacca in maniera significativa dalla massima riduzione operabile, pari ad un terzo, e che pertanto avrebbe necessitato di un onere motivazionale più stringente, che nel caso di specie non risulta essere stato adempiuto. Nel caso di specie la Corte territoriale non spiega adeguatamente perché, pur avendo riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, le abbia attribuito una valenza decisamente esigua. Non rileva, ovviamente, l'entità in sé della diminuzione restando il giudice del rinvio certamente libero di valutare - autonomamente, con corretta motivazione, l'entità effettiva della riduzione applicabile a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche quanto la - mancata spiegazione delle ragioni per cui, accogliendo sul punto l'appello degli imputati, ha, ciò nondimeno, applicato un trattamento sanzionatorio inferiore di solo un nono rispetto a quello applicabile senza il riconoscimento di tali circostanze. ле 177 7.6. Quanto alla censura sopra riportata (sub 5.3. del "Ritenuto in fatto", sub 7. del "Considerato in diritto"), proposta nell'interesse di ZZ e BI NI, la stessa deve essere ritenuta manifestamente infondata. Contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, non vi è, infatti, alcuna imposizione normativa volta a determinare necessariamente l'applicazione delle circostanze generiche nella misura di un terzo della pena. Vige anzi, il principio opposto, secondo cui il giudizio di bilanciamento e la determinazione dell'entità della diminuzione devono rifarsi ex novo, senza preclusioni quantitative, all'esito del giudizio di rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, scaturito dall'annullamento della sentenza di appello quanto ai reati-base. E ciò vale anche nel caso in cui le attenuanti generiche trovino applicazione, all'esito del giudizio di rinvio, a seguito dell'esclusione della sussistenza di una circostanza aggravante rispetto alla quale le stesse sono state ritenute equivalenti, nel senso che l'aumento di pena astrattamente previsto per l'aggravante non più applicabile non comporta automatismi quanto al peso concreto da attribuire alla diminuzione della pena per tali attenuanti. -7.7. In conclusione, ritiene il collegio anche in ragione della peculiarità della fattispecie che la Corte territoriale avrebbe dovuto più compiutamente - giustificare la sua scelta in ordine alla quantificazione della diminuzione da operare in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, evitando ogni riferimento al dato di per sé neutro, perché non ulteriormente connotato da - specifica negatività - della mancanza di resipiscenza degli imputati. Ne consegue che - in ragione della componente di merito di detta valutazione, preclusa a questa Corte la sentenza impugnata deve essere annullata - limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo alla diminuzione di pena operata a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella misura di un nono, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame, strettamente limitato a tale punto, con preclusione di nuova discussione su altri profili. L'annullamento disposto non si estende alla posizione di AN il quale non ha formulato specifica censura sul punto - perché il vizio - motivazionale denunciato e qui rilevato attiene al profilo esclusivamente personale della valutazione del comportamento processuale e della strategia difensiva fisiologicamente propria della posizione di ciascun imputato. Ne consegue, stante appunto la natura esclusivamente personale del motivo, l'inapplicabilità della previsione dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. Al 178 8. Il ricorso di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus. La parte civile Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus impugna la sentenza, nella parte in cui, in riforma di quella di primo grado, ha revocato la condanna degli imputati e dei responsabili civili ad essi collegati al risarcimento del danno a favore di tale Onlus, dichiarando compensate le spese processuali in relazione a tutti i gradi di giudizio.
8.1. In sintesi, si sostiene che: a) la legittimazione di Medicina Democratica era già coperta da giudicato penale, perché, a pag. 560 della sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha ritenuto la questione della legitimatio ad causam manifestamente infondata per tutti gli enti salvo che per quelli di natura sindacale>>, tra i quali non vi è Medicina Democratica;
b) secondo la Cassazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare se l'ente fosse effettivamente portavoce dell'interesse alla salute della popolazione di Viareggio (e non genericamente dell'intera popolazione nazionale), compromessa dalla violazione di norme (alcune delle quali) prevenzionistiche, nonché se l'ente avesse un collegamento territoriale con il contesto nel quale si è verificato il reato e avesse svolto concretamente il suo ruolo;
c) la Corte di merito - oltrepassando i limiti del rinvio imposto dalla Cassazione ha incentrato tutta la sua attenzione non tanto sull'attività concretamente svolta dall'ente nel territorio di Viareggio e nella Regione Toscana, ma sul fatto che la stessa fosse stata svolta in epoca successiva alla commissione del reato;
verifica non richiesta dalla sentenza rescindente;
d) comunque, non si è considerata l'attività capillare svolta dall'associazione sul territorio di Viareggio, né il fatto che la Sezione di Viareggio di Medicina Democratica avesse la sua sede presso il Dopolavoro Ferroviario di Viareggio;
e) non si è tenuto conto delle memorie depositate, LO Statuto e della documentazione, da cui emergono l'ampio fine statutario - comprensivo del rischio derivante dal trasporto ferroviario di merci pericolose - e il radicamento territoriale;
f) come affermato dalla stessa sentenza rescindente di legittimità, nel procedimento ThyssenKrupp, l'Associazione Medicina Democratica è stata ammessa quale parte civile, come anche nel processo "Santa Rita di Milano" e in altri procedimenti analoghi;
g) tra le iniziative di tutela intraprese vi è quella relativa ad un incendio del 12 marzo 1984 in Carrara, dove avveniva la produzione di diserbanti proprio per le IE LO TO, che li trasportavano con loro convogli per gettarli sui binari, passando anche da Viareggio. 179 Si richiama, in ogni caso, l'orientamento di legittimità secondo cui il fatto di avere svolto attività in epoca successiva alla condotta illecita o addirittura di essersi l'ente (e non è questo il caso di Medicina Democratica) costituito in epoca successiva rispetto al fatto-reato non è di per sé causa di esclusione della sua legittimazione processuale e del diritto al risarcimento del danno (si citano, tra le altre, Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, emessa in relazione alla strage di Sant'NN di Stazzema;
Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017; Sez. 1, n. 23288 del 19/03/2014, Rv. 261876).
8.2. La censura è infondata.
8.2.1. L'associazione ricorrente muove da un presupposto erroneo, ovvero l'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla sua legittimazione quale parte civile. Da una accurata lettura della sentenza rescindente di questa Corte, si ricava che la legittimazione è stata esclusa per le associazioni sindacali tra le quali - ovviamente non rientra Medicina Democratica ma allo stesso tempo la Corte di - cassazione ha rimesso al giudice del rinvio la valutazione circa la sussistenza di un concreto interesse fatto valere con la domanda di costituzione di parte civile da parte di Medicina Democratica. In particolare, si è chiesto al giudice di rinvio di verificare se l'ente avesse un collegamento con il contesto entro il quale si è verificato il reato e non con una qualche ulteriore situazione a questo connessa (pag. 563): oggetto dell'accertamento era dunque lo specifico ruolo che l'associazione aveva assunto in quel contesto storico al momento dell'evento lesivo, così da poter essere effettivamente danneggiata.
8.2.2. La Corte di appello, nello svolgimento della indagine devolutale sul punto, ha correttamente incardinato le proprie conclusioni nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che in ordine alla costituzione di parte - civile da parte di enti collettivi si è assestata nell'affermare la necessità di una valutazione rigorosa e meditata al fine di evitare un'indiscriminata estensione della legittimazione in tutte le occasioni in cui un qualunque organismo rivendichi di essere custode dell'interesse leso dal reato (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, E Espenhahn, Rv. 261110). Se è pur vero che l'avvenuta costituzione in epoca successiva al reato non è di ostacolo alla legittimazione di un ente al fine di ottenere il risarcimento del danno (Sez. 1, n. 23288 del 19/03/2014, Rv. 261876; Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Rv. 248848), vi è la necessità di uno specifico e stringente collegamento tra l'ente che rivendica la propria qualità di parte civile e l'interesse tutelato e danneggiato al momento della commissione del reato;
oltre 180 che lo svolgimento da parte del medesimo ente di un'attività concreta e continuativa per il perseguimento dell'interesse che ne costituisce lo scopo statutario che deve far specifico riferimento al settore di interesse nel quale si svolge il procedimento. Sul punto è possibile citare il caso che ha riguardato l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (A.N.P.I.), ove questa Corte ha affermato la sua legittimazione per il risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra commessi durante la seconda guerra mondiale, anche se costituita in epoca successiva ai fatti di reato, in applicazione dell'art. 74 cod. proc. pen., che attribuisce l'azione civile al soggetto al quale il reato ha arrecato danni nonché ai suoi successori universali, posto che l'ANPI, per statuto, si pone in linea di continuità per successione con i gruppi e le formazioni partigiane (Sez. 1, n. 23288 del 19/03/2014, Rv. 261877). Del pari, è possibile far riferimento anche ad arresti di questa Corte che hanno riguardato proprio la legittimazione dell'associazione "Medicina Democratica"; in particolare, Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, dep. 04/11/2010, Rv. 248848 (par. 10), ove si è affermato che: «Né un'ostatività può dedursi dalla circostanza di non essere stati detti enti, in particolare "Medicina Democratica", ancora operativi al momento dei fatti. Sul punto, con convincente e logica motivazione, la corte di merito ha osservato che l'associazione "Medicina Democratica" ebbe a costituirsi nel 1978, pur essendo operativa di fatto già negli anni precedenti;
pertanto, essendosi consumati i reati in epoca posteriore ed avendo svolto l'ente attività durante il periodo in cui ancora si maturavano le omissioni contestate, sussiste la legittimazione, in quanto il danno vantato si è verificato in costanza della loro attività». E va nuovamente richiamata Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261110, cit., ove si è ribadito che è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. In quest'ultimo caso, si è riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile dell'associazione, che persegue statutariamente lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, in un processo riguardante il decesso di alcuni dipendenti a causa della violazione di norme prevenzionistiche. Al 181 In queste ipotesi, ove l'evento si era verificato in danno di lavoratori all'interno del proprio luogo di lavoro, l'Associazione Medicina Democratica aveva concretamente dimostrato di avere operato a tutela dei diritti degli stessi, circostanza che nel caso di specie difetta, fondandosi la pretesa risarcitoria su una generica attività di tutela della salute che non assume carattere di specificità in relazione al disastro ferroviario e neanche al territorio di Viareggio. Orbene, alla luce di tali considerazioni il collegio ritiene esente da vizi la motivazione resa dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio, viste la genericità del riferimento della parte civile al diritto alla salute, astrattamente spettante ad ogni persona, nonché l'inconferenza dei richiami giurisprudenziali a procedimenti ritenuti simili, ma in realtà caratterizzati da elementi differenziali individualizzati, che consentivano in quei casi e non nel presente procedimento di ritenere che vi fosse un'attività - contestualizzata di tutela degli interessi lesi dal reato. In particolare, il caso di specie non è assimilabile a quello oggetto di Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, emessa in relazione alla strage di Sant'NN di Stazzema, poiché in quel procedimento vi erano parti civili che si identificavano quali enti pubblici territoriali, istituzionalmente competenti, come tali, alla tutela degli interessi del territorio. Anche se gli ampi scopi statuari perseguiti da Medicina Democratica appaiono non distanti dalla tutela degli interessi lesi dai reati per cui si è proceduto - in particolare la tutela della vita e dell'incolumità individuale dei cittadini - tuttavia il medesimo ente, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non ha provato né allegato di aver svolto attività specifica, con riferimento al settore della sicurezza ferroviaria in relazione al trasporto di merci pericolose, unico settore di interesse nel presente procedimento. Infatti, le iniziative intraprese dall'Associazione ineriscono a tematiche relative alla tutela dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e ai rischi ambientali derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche. Sono, quindi, iniziative ricollegabili a realtà industriali del tutto differenti dal settore del trasporto ferroviario e dal caso di specie ove si è definitivamente accertato che la tragica vicenda viareggina non è dipesa dalla violazione di norme prevenzionistiche a tutela del rischio lavorativo ma di disposizioni volte a garantire la sicurezza del trasporto ferroviario di merci pericolose.
8.2.3. Si devono infine ritenere corrette le conclusioni del collegio territoriale in ordine all'irrilevanza LO svolgimento da parte dell'associazione delle attività tipiche di assistenza giudiziale o stragiudiziale post factum, posto che l'interesse che assurge al rango di diritto della personalità dell'ente deve essere indicato nello statuto quale ragione della propria esistenza ed attività · cosa che nel caso di M 182 specie, per le ragioni sopra evidenziate, non sussiste e deve essere stato esercitato dall'ente già in epoca antecedente alla consumazione del reato contestato - e tale circostanza, che nel caso di specie deve riferirsi al settore della sicurezza ferroviaria in relazione al trasporto di merci pericolose, non risulta supportata da alcuna evidenzia probatoria, né tantomeno compiutamente prospettata. La vicenda dell'incendio del 1984 in Carrara non attiene, infatti, al trasporto ferroviario, ma al precedente momento della produzione di diserbanti e, dunque, alla sicurezza sul lavoro, restando irrilevante l'affermazione difensiva - peraltro del tutto generica secondo cui tale produzione avveniva per le IE LO TO, che li trasportavano con loro convogli per gettarli sui binari.
9. Censure relative alla condanna alla rifusione delle spese del giudizio rescindente di legittimità. I responsabili civili FI e FS (rispettivamente con il quarto e il quinto motivo dei loro ricorsi) contestano la condanna pronunciata dalla Corte di appello alla rifusione alle parti civili delle spese relative al giudizio rescindente.
9.1. I ricorrenti ritengono, in sintesi, che vi sia stata una implicita compensazione delle spese in questione da parte della Corte di cassazione, per l'esclusione dei responsabili civili ricorrenti dal novero di quelli condannati alle spese. Lamentano, in via subordinata, la mancata compensazione delle spese da parte della Corte di appello.
9.2. Le doglianze sono infondate. Contrariamente a quanto ritenuto dalle difese, la sentenza rescindente ha confermato la responsabilità penale e la conseguente responsabilità civile quanto al reato di disastro sotto il profilo della tracciabilità e ha anche confermato la responsabilità civile quanto ai reati di omicidio prescritti. Vi è dunque soccombenza sia degli imputati sia dei responsabili civili in relazione a tali reati;
soccombenza ormai definitiva. La sentenza rescindente non ha pronunciato la condanna alle spese degli imputati e dei responsabili civili nei confronti delle parti civili solo perché ha demandato al giudizio rescissorio l'accertamento della responsabilità quanto al profilo della riduzione della velocità e, così facendo, non ha chiuso definitivamente il giudizio sulla responsabilità civile. La sentenza rescissoria, che ha assolto gli imputati quanto al profilo della riduzione della velocità, ha invece definito la questione della responsabilità civile e ha correttamente condannato gli imputati alle spese sostenute dalle parti civili. Ha anche condannato i responsabili civili (FI e FS), la cui posizione è dipendente da quella degli imputati. Nessuna 183 omessa statuizione vi era, dunque, nella sentenza rescindente, quanto alle spese;
né si può sostenere che il dispositivo della sentenza, laddove escludeva due dei responsabili civili (FI e FS) dalla condanna alle spese verso le parti civili, abbia voluto definitivamente pronunciare sul punto;
tale esclusione è motivata solo sulla base del fatto che i responsabili civili in questione avevano posizioni dipendenti da quelle di imputati le cui posizioni non erano ancora definite, seppure limitatamente a residui profili di colpa. Quanto alla richiesta di compensazione formulata in via subordinata, si tratta di una prospettazione meramente esplorativa, a fronte di una chiara soccombenza, senza che siano evidenziati profili di incertezza fattuale e giuridica o altri elementi tali da giustificarla. 10. Statuizioni finali. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, nei confronti degli imputati diversi da AN EN, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. I ricorsi dei predetti imputati devono essere rigettati nel resto. Il ricorso di AN EN deve essere rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali. I ricorsi dei responsabili civili e della parte civile Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus e devono essere rigettati, con condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Devono essere compensate le spese del presente giudizio di cassazione nei rapporti tra Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus, gli imputati e i responsabili civili. I ricorrenti imputati e responsabili civili, in solido tra loro, devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di cassazione dalle parti civili: GE AR, GE AR e SI NN IA, liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge;
TO IA IA e TT IV, liquidate in complessivi euro 6.500,00, oltre accessori di legge;
AN EN MO, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
CC MI, liquidate in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge;
GE LL, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
MB IE, liquidate in AR 184 complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
Regione Toscana, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
CH VA, liquidate in complessivi euro 5,000,00, oltre accessori di legge;
CH IO, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
DA, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
OS SE, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
MB RD, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
AC AN e OR VA, liquidate in complessivi euro 6.500,00, oltre accessori di legge. I ricorrenti imputati e responsabili civili, in solido tra loro, devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cittadinanza Attiva Onlus, ammessa al patrocinio a spese LO TO, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore LO TO. Nulla deve essere riconosciuto per le spese sostenute da Cgil Nazionale, originaria parte civile, la quale non ha titolo per intervenire, poiché le statuizioni civili disposte in suo favore sono state oggetto di annullamento senza rinvio da parte della sentenza rescindente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, nei confronti di CH ANs, KR UW, ZZ PA, BI NI EL, TT AU, EL LE AR, LH ER, OW ET, NS NE, ER AN, AS AR, DE EL, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Rigetta il ricorso di AN EN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Rigetta i ricorsi dei responsabili civili e della parte civile Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara compensate le spese del presente giudizio di cassazione nei rapporti tra Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus, gli imputati e i responsabili civili. AR 185 Condanna i ricorrenti imputati e responsabili civili, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di cassazione dalle parti civili: GE AR, GE AR e SI NN IA, che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge;
TO IA IA e TT IV, che liquida in complessivi euro 6.500,00, oltre accessori di legge;
AN EN MO, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
CC MI, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge;
GE LL, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
MB IE, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
Regione Toscana, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
CH VA, che liquida in complessivi euro 5,000,00, oltre accessori di legge;
CH IO, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
DA, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
OS SE, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
MB RD, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
AC AN e OR VA, che liquida in complessivi euro 6.500,00, oltre accessori di legge. Condanna i ricorrenti imputati e responsabili civili, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cittadinanza Attiva Onlus, ammessa al patrocinio a spese LO TO, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore LO TO. Così deciso il 15 gennaio 2024 Il PresidenteIl Consigliere estensore DR IA NI AS ANzza Depositata in Cancelleria Oggi, 26 LUG. 2024 IL FUNZIONARIO TIZIARIO UA IAh INDICE RITENUTO IN FATTO 166 1. Premessa. La sentenza rescindente della Corte di Cassazione.
2. La sentenza rescissoria della Corte di appello (30 giugno 2022). 8 3. Le impugnazioni delle parti. Il ricorso di CH. 10 4. Il ricorso di KR. 24 5. I ricorsi degli imputati ZZ e BI NI e del responsabile civile MA riparazioni s.p.a. 26 6. Il ricorso di TT. 27 7. Il ricorso di EL. 44 8. I ricorsi di LH e OW. 47 9. I ricorsi del responsabile civile IA S.p.A. e dell'imputato AN. 54 10. Il ricorso di NS. 64 11. Il ricorso di ER. 65 12. Il ricorso di AS. 68 13. Il ricorso di DE. 70 14. Il ricorso di FI S.p.A. 72 15. Il ricorso di IE LO TO Italiane S.p.A. 76 16. Il ricorso di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute. 84 17. La memoria di LI Logistics s.p.a. 87 18. La memoria di TX Rail Austria GmbH, TX Rail Germany GmbH, UG GG GmbH. 88 19. La memoria di FA. 88 20. La memoria di AN. 89 8921. La memoria di AR GE, AR GE, NN IA SI. 22. La memoria di IE MB, Provincia di Lucca, IO CH, VA OR, AN AC, IA IA TO, IV TT, VA CH. 90 23. La memoria di IE MB, Provincia di Lucca, IO CH, VA OR, AN AC, IA IA TO, IV TT, VA CH, AR GE, AR GE, NN IA SI. 91 24. La memoria di LL GE. 92 94 25. La memoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 105 1. Premessa. 187 ле 2. Censure relative all'omessa traduzione integrale della sentenza della Corte di Cassazione n. 32899 del 8 gennaio 2021. 105 3. Censure relative alla formazione del giudicato progressivo sul profilo di colpa relativa alla "tracciabilità" del carro. 126 4. Censure sull'applicabilità e l'interpretazione del secondo comma dell'art. 449 cod. pen. quale fattispecie circostanziale o autonoma e sull'eventuale prescrizione del reato. 152 5. Altre censure. 163 6. Censure in punto di trattamento sanzionatorio. 166 7. Censure in punto di diminuzione della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 169 8. Il ricorso di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus. 179 9. Censure relative alla condanna alla rifusione delle spese del giudizio rescindente di legittimità. 183 10. Statuizioni finali. 184 DISPOSITIVO 185 Indice 187 ん Al 188