Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2024, n. 30805
CASS
Sentenza 15 gennaio 2024

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Massime6

Nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato. (Fattispecie relativa a disastro ferroviario, in cui la Corte ha escluso che l'intervenuto annullamento con rinvio relativo alla posizione di due imputati consentisse l'integrale rivalutazione della colpa loro addebitata, comprensiva delle parti non passate in giudicato, perché non annullate e non in connessione essenziale con quelle rescisse).

È legittima la traduzione scritta non integrale della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, che non conosce l'italiano, a condizione che essa abbia ad oggetto le parti rilevanti, relative alla posizione processuale del predetto, così da consentirgli di poter comprendere l'accusa elevata nei suoi confronti e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la dedotta nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente all'omessa traduzione integrale della sentenza rescindente sul rilievo che la conoscenza delle parti non tradotte, riguardanti il solo trattamento sanzionatorio e le posizioni, non collegate, di altri imputati, non avesse recato al ricorrente alcun concreto pregiudizio alla difesa tecnica).

Sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti collettivi che, al momento della commissione del reato, abbiano uno specifico collegamento con l'interesse tutelato e svolgano un'attività concreta e continuativa finalizzata al suo perseguimento., con riferimento al settore d'interesse oggetto del procedimento.

L'annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, dovendosi intendere per "punto" qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è.

In tema di attenuanti generiche, il loro riconoscimento e la minima riduzione sanzionatoria ad esso correlata non possono essere ancorati al comportamento processuale dell'imputato di negazione dell'addebito e di mancata conferma delle proprie responsabilità, trattandosi di atteggiamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa, non valorizzabili, in quanto tali, in senso ostativo, pur a fronte di dati di segno opposto, quali la rilevante gravità dei fatti.

In tema di traduzione di atti, il disposto dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., indicativo di quelli per cui sussiste l'obbligo di traduzione a cura dell'autorità procedente, trova applicazione con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione emesse nei confronti di imputato alloglotta, nel solo caso in cui esse non concludano il processo e non facciano venir meno, nei confronti del predetto, l'indicata qualità, cui è correlata l'esigenza di comprensione dell'accusa e di esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a sentenza di annullamento parziale con rinvio, in cui la Corte ha precisato che l'obbligo di provvedere alla traduzione grava sul giudice di merito e non su quello di legittimità).

Commentari4

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  • 2Imputato alloglotta, citazione in appello va tradotta? (Cass. 9900/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2025

    Rimessa alle sezioni unite la questione duplice: (a) se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio. (b) Se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio. Corte di Cassazione sez. II, ud. 14 febbraio 2025 (dep. 11 marzo 2025), n. 9900 Presidente D'Agostini - Relatore Recchione Ritenuto in …

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  • 3Corte di cassazione
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  • 4Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026

    L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2024, n. 30805
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30805
Data del deposito : 15 gennaio 2024

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