Sentenza 22 ottobre 2021
Massime • 1
In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio una questione inerente alla valutazione delle circostanze destinata ad incidere, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudicato formatosi sulla responsabilità dell'imputato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2021, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
Testo completo
04334-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.22.2026 Luca Ramacci UP - 22/10/2021 Donatella Galterio Angelo Matteo Socci R.G.N 15905/2021 Andrea Gentili Giuseppe Noviello Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ET IN nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 12/01/2021 della corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marinella Felicetti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 gennaio 2021 la corte di appello di Bologna a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza del 7 luglio 2015, riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Reggio Emilia del 13 maggio 2008, rideterminava la pena applicata a ET IN. ん 2. Avverso la predetta Sentenza ET IN propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della prescrizione del fatto ascritto, ed alla ritenuta operatività preclusiva della dichiarazione di prescrizione, attribuita alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che aveva disposto il precedente annullamento con rinvio;
con contestuale erronea applicazione anche dell'art. 627 commi 2 e 3 cod. proc. pen. Si sostiene che la corte di appello, a seguito dell'intervenuto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla residua aggravante contestata avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato ascritto, per prescrizione, maturata il 17 agosto 2008, ovvero prima della pubblicazione della prima sentenza della corte di appello. Ciò perché il giudizio di prevalenza predetto inciderebbe sulla prescrizione di un reato verificatosi in epoca in cui esso era punito meno gravemente e diversi erano i termini di prescrizione. All'epoca del fatto il reato di omicidio stradale, ex art. 589 comma 2 cod. pen., nell'ipotesi aggravata dalla violazione di norme sulla circolazione stradale era punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e l'art. 157 comma 4 cod. pen., contestualmente vigente, determinava in 5 anni il periodo di prescrizione di delitti così sanzionati. Applicando così la disciplina vigente all'epoca in tema di prescrizione, più favorevole di quella successiva, la prescrizione sarebbe maturata il 17 agosto 2008. Non osterebbe a ciò la dichiarazione di irrevocabilità del giudizio di responsabilità sancita con la sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte, perché la maturazione della prescrizione nei termini prima esposti sarebbe avvenuta prima della sentenza di appello annullata e quindi prima di tale affermazione di irrevocabilità. Sarebbe erronea la sentenza impugnata anche laddove sostiene che il tema della prescrizione non sarebbe stato sollevato dinnanzi alla Suprema Corte, per cui sul punto sarebbe intervenuto il giudicato. Con vincolo preclusivo al riguardo per la corte di appello. Ciò perché tale tema all'epoca non poteva essere sollevato in ragione dell'erronea intervenuta applicazione della recidiva, incidente, a fronte anche del giudizio di equivalenza tra le circostanze, sul termine di prescrizione. Si aggiunge che l'effetto preclusivo sanzionato con la sentenza di annullamento con rinvio riguarderebbe solo le cause di estinzione del reato sopravvenute alla stessa. Mentre nel caso in esame la questione riguarderebbe una causa di estinzione per prescrizione maturata prima della prima sentenza di appello. L'invocata dichiarazione di prescrizione inoltre, non contrasterebbe con il giudicato sulla 2 L responsabilità, atteso che l'affermazione di responsabilità poteva essere confermata agli effetti civili.
4. In data 30 settembre 2021 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va osservato come già in passato a Suprema Corte, con alcune sue decisioni (tra cui sez. 1, n. 7548 del 01/06/2000 Rv. 216427 - sez. quinta n. 4307 del 9.4.1998 -; Sez. VI, 2.7.1994, n. 7519 - Cacace;
) ha rilevato che la connessione essenziale tra la fattispecie criminosa tipica e le circostanze impedisce la formazione del giudicato sul fatto-reato "nella sua interezza" e consente al giudice di rinvio di applicare la causa estintiva che consegua al riconoscimento о all'esclusione delle attenuanti o aggravanti, della cui valutazione sia stato nuovamente investito. Si tratta di decisioni che invero tenevano conto del peculiare regime della prescrizione all'epoca vigente, che contemplava anche la valutazione della sussistenza delle circostanze attenuanti o aggravanti per la determinazione del calcolo della prescrizione. Regime che, invece, e' stato sul punto modificato con L. 251/2005, limitando il rilievo delle circostanze, ai predetti fini, solo limitatamente a talune di esse, di carattere aggravante (cfr. 157 comma 2 cod. pen.).
1.1. Tanto premesso, nell'affrontare il caso di specie, occorre esaminare, anche nel quadro della normativa succedutasi nel tempo in tema di prescrizione, l'istituto della formazione del giudicato anche in rapporto alla peculiare operatività della dichiarazione di irrevocabilità disposta ex art. 624 cod. proc. pen. in caso di annullamento parziale. In proposito, come noto, si sono espresse più di recente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 Rv. 216239 - 01 Tuzzolino). Si è precisato, da una parte, che la cosa giudicata si forma sul capo e non sul punto, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli. I punti della sentenza non sono, invece, suscettibili di acquistare autonomamente autorità di giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni (tantum devolutum quantum appellatum) ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, da cui consegue che -i n mancanza di un motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione è necessaria 3 し per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio. Consegue che il fondamento della preclusione operante rispetto al punto della sentenza non può essere spiegato con l'utilizzazione del concetto di giudicato, riferendosi questo, per sua natura, esclusivamente all'intera regiudicanda, coincidente con lo specifico capo di imputazione e non già con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole statuizioni, che, pur essendo caratterizzate dalla possibilità di autonoma valutazione, hanno la peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella imputazione. Pertanto, in caso di sentenza di condanna, l'indagine sulla responsabilità dell'imputato e quella sull'accertamento delle circostanze e sulla determinazione della pena costituiscono distinti punti della decisione, inseriti all'interno di un medesimo capo;
rispetto a tale parametro la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena. Il giudicato si forma con la definizione anche di tali ultimi profili da parte del giudice dell'impugnazione e sempre che le relative statuizioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame, con l'effetto di ostacolare, perciò, l'applicazione delle cause estintive del reato. Tale impostazione, è stato inoltre precisato, non si traduce nell'adesione ad una linea interpretativa divergente dalla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di annullamento parziale ex art. 624 c.p.p., il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato rende definitive tali parti della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito della decisione sulla determinazione della pena, non può applicare le cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di annullamento. Tanto in ragione della riconosciuta specialità della forza precettiva dell'art. 624, comma 1, c.p.p., a norma della quale "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata". Invero, l'art. 624, comma 1, che indubbiamente riconosce l'autorità del giudicato sia ai. capi che ai punti della sentenza, non rappresenta l'espressione di un principio applicabile al di fuori della specifica situazione dell'annullamento parziale, "dato che la disposizione detta una regolamentazione particolare, L attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, e, dunque, è legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassazione ed alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema giurisdizionale, onde è da escludere che la disposizione stessa possa essere utilmente richiamata per sovvertire i principi generali desumibili dalle linee fondanti dell'ordinamento processuale relativo alle impugnazioni penali" (cfr. SS.UU. cit.).
1.2. In tal modo, va ribadita e confermata la distinzione tra giudicato (e rispetto ad esso la peculiarità della disciplina dell'art. 624 citato) e preclusione processuale;
nonché, per tale via, la non idoneità di quest'ultima ad impedire l'applicazione delle cause estintive del reato, con conseguente utile rilievo del dato per cui l'art. 129, comma 1, c.p.p., secondo l'interpretazione giurisprudenziale diffusa, rende applicabili le cause di non punibilità fino a quando il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza che ha definito il reato cui si riferisce la causa di estinzione, e nel contempo l'art. 609 c.p.p., per il giudizio di cassazione, stabilisce -in perfetta consonanza con l'art. 129 c.p.p.- che la Corte deve pronunciare, oltre che sui motivi proposti (comma 1), anche sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (comma 2). Quanto al giudicato parziale, va evidenziato che potendo intervenire in momenti distinti l'accertamento della responsabilità e l'irrogazione della pena e non essendo quest'ultima elemento costitutivo del reato, non è "extra ordinem" la concezione di una definitività decisoria che, attinendo all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e ponendo fine all'iter processuale su tale parte, crei una barriera invalicabile all'applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Cassazione o eventualmente già esistenti e non prese in considerazione, benché non si sia ancora connotata dell'esaustività la regiudicata, per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta (in motivazione, S. U, n. 4904 del 26/03/1997 Rv. 207640 01).. In tale quadro la sentenza che afferma la responsabilità penale dell'imputato diventa il presupposto logico-giuridico della parte contenente la specifica condanna (determinazione della pena): entrambe costituiscono "disposizioni della sentenza" (art. 624 co. 1 c.p.p.), venendo anzi esaltata la pregiudizialità della prima con l'autonomia concettuale che le è propria in funzione della seconda, che è di norma conseguenziale. Ecco perché, se l'annullamento è parziale e non intacca la prima delle due disposizioni, la sentenza acquista "autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata" (art. 624 c.p.p.). Se, 5 L dunque, l'annullamento colpisce soltanto la parte di sentenza relativa al quantum (non all'an) della pena, che dovrà essere rideterminata ma non potrà essere eliminata, la parte concernente l'affermazione della responsabilità resta intangibile avendo ormai acquistato "autorità di cosa giudicata" (in motivazione, Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997 Ud. (dep. 23/05/1997) Rv. 207640 01).. 1.3. Da quanto esposto, va sottolineato, per quanto di particolare interesse in questa sede, che il giudicato parziale offre una barriera invalicabile alle cause di estinzione sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Cassazione o a quelle eventualmente già esistenti e non prese in considerazione seppur esaminabili.
1.4. Può a questo punto procedersi più direttamente alla analisi del tema proposto in questa sede, attinente alla peculiare questione della rilevabilità della prescrizione in sede di rinvio conseguente a decisione della Corte di Cassazione che, con contestuale dichiarazione di irrevocabilità ex art. 624 cod. proc. pen. del giudizio di responsabilità penale e, quindi, con formazione del giudicato parziale sul punto, rimetta al giudice del rinvio, in sostanza, l'esame del giudizio di bilanciamento delle circostanze, nel quadro della prescrizione come disciplinata anteriormente alla L. 251/2005. La questione va affrontata considerando, non soltanto che il giudicato parziale certamente impedisce l'esame di cause di estinzione sopravvenute, come sopra precisato;
ma anche il principio per cui esso, in quanto tale, copre per definizione, il dedotto e il deducibile, (cfr. a tale ultimo riguardo Sez. 3, n. 4929 del 27/11/2014 (dep. 03/02/2015) Rv. 262476 - 01). Cosicchè è necessario stabilire se, nell'ambito della nozione del "dedotto e deducibile" rapportata al giudicato parziale inerente la responsabilità dell'imputato, rientri la prescrizione conseguente all'avvenuto riconoscimento, in sede di rinvio, della prevalenza di circostanze attenuanti generiche, nel quadro del regime della prescrizione anteriore alla riforma della legge 5.12.2005 n. 251. La medesima questione appare già affrontata da questa Suprema Corte con riferimento al nuovo regime della prescrizione, che rispetto al precedente esclude la rilevanza delle attenuanti e aggravanti per determinare la pena del reato in funzione della determinazione del tempo della prescrizione, ad eccezione delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria o per le aggravanti ad effetto speciale (art. 157 comma 2 cod. pen.). In proposito, con riguardo all'analogo caso di annullamento con rinvio, con rimessione al giudice del rinvio di questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, la Suprema Corte ha stabilito che il giudicato formatosi 6 L sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento. Si è in proposito opportunamente precisato (Sez.
5- n. 22781 del 30/03/2021 Rv. 281316 - 01; Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017 Ud. (dep. 06/02/2018) Rv. 271934 -01), che la regola per cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 1, 43710, 24/09/2015, Rv. 264815), si riferisce alle sole circostanze aggravanti comuni che non incidono sul calcolo della prescrizione. Mentre invece, vale la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378): in tal caso il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione dello stesso reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018, V., Rv. 271934).
1.5. Si tratta, a ben vedere, di una chiara applicazione dei limiti del giudicato conseguenti al principio della sua limitazione al "dedotto e deducibile". Invero, il giudizio parzialmente irrevocabile di responsabilità penale, nel caso in cui al giudice del rinvio sia stato rimessa la questione della valutazione di circostanze che possa anche conseguentemente incidere sulla determinazione del tempo di prescrizione (alla luce, a seconda dei casi, dell'art. 157 comma 2 cod. pen. attualmente vigente o della disciplina previgente rispetto alla novella della prescrizione di cui alla L. 251/2005 citata), non può evidentemente "coprire" anche la determinazione della causa estintiva della prescrizione che possa conseguire al previo giudizio su circostanze, necessariamente rimesso al giudice del rinvio;
trattandosi di questione non dedotta e tantomeno deducibile dinnanzi alla Suprema Corte che abbia adottato la decisione di annullamento con rinvio, né tantomeno esaminabile d'ufficio dalla stessa, trattandosi di una tematica solo eventualmente conseguenziale alla questione sulle circostanze affrontata dalla stessa e risolta con annullamento con rinvio. In altri termini, quello della prescrizione, nel caso in esame (e in tutti quelli in cui venga in rilievo la considerazione di circostanze suscettibili di determinare il tempo della prescrizione) costituisce un accertamento connesso inscindibilmente con quello, pregiudiziale e di merito, di valutazione di circostanze anche rilevanti per la prescrizione stessa, oggetto del giudizio di 7 h rinvio, come tale non attinto dal giudicato parziale relativo al solo giudizio di responsabilità penale (cfr. in tal senso anche, in motivazione, Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017 (dep. 06/02/2018) Rv. 271934 - 01).
2. Nel caso di specie quindi, in cui l'annullamento con rinvio è stato disposto limitatamente alla valutazione della recidiva e alla conseguente commisurazione della pena, e ha in concreto imposto, a tali ultimi fini, un nuovo giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, la decisione del giudice del rinvio che ha sancito la prevalenza delle prime, nel quadro del regime della prescrizione anteriore alla L. 251/2005, necessariamente si ripercuote sul computo del termine massimo di prescrizione, pari a 7 anni e sei mesi, maturato anteriormente alla prima sentenza di appello. Senza trovare alcun limite, per quanto sopra illustrato, nell'intervenuto giudicato parziale sula responsabilità.
3. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Noviello " Luca Ramacci ひ みи тр - 8 FED 2022 Que OPER TO IL CA 8