Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 marzo 2020 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 aprile 2026 |
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- 1. procedura esecutiva ArchiviAvv. Brunella Caniglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
Articolo a cura dell'Avv. Paolo Calabretta, del Foro di Catania Il Tribunale di Savona, con ordinanza del 21 ottobre 2025, quale Giudice dell'Esecuzione, ha statuito che nell'ambito della pr... Leggi tutto... Provvedimento segnalato dall'avv. Giuseppe Capobianchi, del Foro di Rieti In materia di assegnazione di immobile pignorato, l'art. 588 c.p.c. prevede il termine perentorio di dieci giorni p... Leggi tutto... “Il pignoramento che non includa i dati identificavi catastali della pertinenza dotata di autonomia catastale (come sopra precisata) non si estende ad essa a meno che non ricorrano ulteriori... Leggi tutto... In sede di opposizione esecutiva, opera il principio …
Leggi di più… - 2. Domanda per l’indennità di 600 euro disponibile entro fine marzoAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
- 3. Proroga termini Covid: effetti su decadenza e prescrizionePaolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 dicembre 2024
- 4. Il processo amministrativo dopo il CovidFrancesco Volpe · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Francesco Volpe 1. Di tutti i lasciti del periodo pandemico al processo amministrativo, il più rilevante è dato dall'acquisita familiarità con una telematizzazione spinta del giudizio. L'esperienza ha dimostrato che alcune di queste novità emergenziali non sono incompatibili con un ordinato svolgimento del processo e con l'organizzazione del lavoro nella Curia e negli studi legali . Ne sono sortite, anzi, non poche conseguenze migliorative . I timori legati al necessario apprendistato tecnologico si sono rivelati eccessivi e oggi possiamo riconoscere che l'epidemia ha fatto compiere un salto o, meglio, ha consolidato quel salto iniziato nel 2016 con l'introduzione del processo …
Leggi di più… - 5. Misure in favore della filiera agroalimentarehttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2025, n. 17603Provvedimento: Numero registro generale 16907/2023 Numero sezionale 132/2025 Numero di raccolta generale 17603/2025 Data pubblicazione 30/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati PASQUALE D'ASCOLA AE GA SC MA ER CE ER GH IA EO AL DI AN NA NO OB CI ENZO VINCENTI Oggetto Presidente Aggiunto Presidente di Sezione Presidente di Sezione Rel. Presidente di Sezione Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Processo del lavoro - art. 127 ter c.p.c. - sostituzione dell'udienza di discussione - Ud. 15/04/2025 P.U. Cron. SENTENZA sul …Leggi di più...
- contraddittorio·
- oralità·
- trattazione scritta·
- udienza pubblica·
- immediatezza·
- Sezioni Unite Civili·
- art. 429 c.p.c.·
- giurisdizione civile·
- concentrazione·
- art. 420 c.p.c.·
- Corte di Cassazione·
- art. 437 c.p.c.·
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- nullità sentenza·
- art. 127 ter c.p.c.
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2025, n. 13249Provvedimento: SENTENZA sul ricorso, n. 11012/2020 r.g., proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 13249 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAMPESE EDUARDO Data pubblicazione: 19/05/2025 2 JLM S.R.L. a socio unico (incorporante per fusione di Progetto Grano s.r.l., già Progetto Grano s.p.a.), con sede in Milano, al Viale Emilio Caldara n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita …Leggi di più...
- pubblica amministrazione·
- art. 1219 cod. civ.·
- interessi moratori·
- art. 1282 cod. civ.·
- obbligazioni pecuniarie·
- contabilità pubblica·
- giudicato interno·
- art. 1224 cod. civ.·
- interessi corrispettivi·
- costituzione in mora
- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/06/2025, n. 20989Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di CH GE, nato ad [...], l'[...] avverso la sentenza del 01/02/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Siani; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Alfredo Pompeo VI, che, richiamando la memoria rassegnata, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Penale Sent. Sez. U Num. 20989 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 12/12/2024 …Leggi di più...
- art. 2 cod. pen.·
- prescrizione del reato·
- legge n. 134 del 2021·
- sospensione della prescrizione·
- legge n. 103 del 2017·
- giurisprudenza Sezioni Unite·
- principio di retroattività della legge penale più favorevole·
- abrogazione art. 159 cod. pen.·
- improcedibilità per superamento termini·
- art. 131-bis cod. pen.
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2025, n. 6672Provvedimento: Oscuramento disposto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Numero registro generale 11478/2024 Numero sezionale 52/2025 Numero di raccolta generale 6672/2025 Data pubblicazione 13/03/2025 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MA SA Presidente Oggetto: DISCIPLINARE AVVOCATI NT NN Presidente Ud. 4/02/2025 PU OS IA DI IO Presidente LB US Presidente RI BE Consigliere UL FR Consigliere EL PAGETTA Consigliere PE SS Consigliere TI LE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11478/2024 R.G. proposto da: AR CL, FI CL, AI RO, RO …Leggi di più...
- responsabilità disciplinare avvocati·
- oscuramento disposto·
- Consiglio Distrettuale di Disciplina·
- disciplinare avvocati·
- Consiglio Nazionale Forense·
- ricorso Cassazione
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2024, n. 2075Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23784/2021 R.G. proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - ora AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE CUCCHIARA ( ); -ricorrente- contro NO CO -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE AGRIGENTO n. 824/2021, depositata il 2 luglio 2021. Civile Sent. Sez. U Num. 2075 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 19/01/2024 2 di 15 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI; udito il Pubblico …Leggi di più...
- ricorso per cassazione·
- congiunzione materiale o telematica·
- contestualità rispetto alla redazione dell’atto cui accede·
- sufficienza·
- procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c·
- necessità·
- esclusione·
- cassazione (ricorso per)·
- impugnazioni civili·
- mandato alle liti (procura)
Versioni del testo
- Titolo I : Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale
- Articolo 1Art. 1. (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) 1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanita' nonche', per la restante parte, i relativi fondi incentivant sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. ((Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi)) , dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennita' previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanita' - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. - Articolo 2Art. 2. (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute) 1. Tenuto conto della necessita' di potenziare le attivita' di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti sanitari medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari e 29 unita' di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato , ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.
(( 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio )) 2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell' articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .