Articolo 430 del Codice penale
Articolo 371 terArticolo 391 bis
Versione
1 luglio 1931
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Versione
25 maggio 1945
Art. 430.

(Disastro ferroviario)

Chiunque cagiona un disastro ferroviario e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Entrata in vigore il 25 maggio 1945
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