Articolo 428 del Codice della navigazione
Articolo 427Articolo 429
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21 aprile 1942
Art. 428.
(Impedimento temporaneo).

Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio e' temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore.

Il caricatore puo', mentre dura l'impedimento, far scaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore e' tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi predetti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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