Art. 545.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Venerdì, 5 Febbraio 2021 Giurisprudenza | Alimenti | Merito | Mantenimento dei figli | Tutela cautelare Sezione Ondif di Oristano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi Ai sensi dell'art. 545 c.c. il Presidente del Tribunale può autorizzare il pignoramento dei crediti alimentari, nella fattispecie una quota del reddito di cittadinanza - per sua natura impignorabile - a fronte di un credito dipendente da mancato adempimento agli obblighi di mantenimento nei confronti di prole minore. MANTENIMENTO – crediti impignorabili – reddito di cittadinanza - autorizzazione al pignoramento Rif. Leg.: artt. 545 c.c.
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