Articolo 545 del Codice civile
Articolo 544Articolo 537
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
10 maggio 1973
>
Versione
20 settembre 1975
Art. 545.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente